Approfondimenti / Sicurezza sul lavoro
Testo Unico Sicurezza e modelli di
organizzazione e
gestione
ex D.Lgs. 231/2001
Data di redazione 21/06/2008
Vedi new del 7-9-2009: Sicurezza sul lavoro - decreto correttivo DLgs n. 81/2008
Il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Testo Unico sulla sicurezza[1] (TUS), in attuazione alla delega conferita al Governo con legge 3 agosto 2007 n. 123, sostituisce il D.Lgs. n. 626/1994. Il provvedimento è entrato in vigore il 15 maggio 2008, tranne che per le disposizioni inerenti la valutazione dei rischi che si applicheranno dal 1 gennaio 2009.[2]
Entro tale termine, infatti, le aziende dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla valutazione dei rischi se non vorranno incorrere nelle sanzioni previste dalla nuova disciplina, che nelle realtà più a rischio di incidenti possono arrivare anche all'arresto.
Con il nuovo Testo Unico sulla sicurezza
sono state inasprite le sanzioni per l'inosservanza delle regole di
prevenzione e protezione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti,
la legge 3 agosto 2007, n. 123
ha esteso il campo di applicazione del
D.Lgs 231/2001[3]
ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro.
Il
D.Lgs 231/2001 prevede la
responsabilità amministrativa delle imprese per diversi
reati, tra i quali:
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un
ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode
informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Concussione e corruzione
- Reati societari
- Abusi di mercato
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Si ha la responsabilità
dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio
da soggetti in posizione apicale,
cioè persone che rivestono
funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di
direzione dell'ente o di una
sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo
dello stesso.
ll D.Lgs 231/2001 in
aggiunta alle responsabilità
individuali di datori di lavoro, dirigenti e amministratori prevede,
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato,
sanzioni pecuniarie e
interdittive molto pesanti
per le imprese come: interdizione dall’esercizio dell’attività;
sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la
P.A.; esclusione da agevolazioni e finanziamenti, contributi o sussidi e
l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni
o servizi, ecc..
Se il reato è stato commesso da tali soggetti
l'ente non risponde se prova
che l'organo dirigente ha
adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, modelli di organizzazione
e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi. Inoltre, è richiesta la costituzione di un organismo
dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo “Organismo
di vigilanza” che ha il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento.
Anche, il Testo Unico sulla
Sicurezza (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81)
dispone all’art. 30 che l'adozione
e attuazione di un "Modello di organizzazione e di gestione" è
idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, società e associazioni, di cui al D.Lgs n. 231/2001.
I
modelli di organizzazione
aziendale conformi alle
Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al
British Standard OHSAS
18001:2007 si presumono
conformi ai requisiti
previsti dal Testo Unico per le parti corrispondenti.
In questo contesto quindi si inserisce la norma
BS OHSAS 18001:2007 (per
ulteriori dettagli si rimanda al relativo approfondimento)
che consente di implementare all’interno delle aziende ed enti
interessati un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
(SGSL)
Il Testo Unico Sicurezza
infatti dispone che il modello
di organizzazione e di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della
responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle
associazioni anche prive di
personalità giuridica di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per
l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle seguenti
attività:
a) rispetto degli standard
tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) valutazione dei rischi e
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) attività di natura
organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) sorveglianza sanitaria;
e) informazione e formazione dei
lavoratori;
f) attività di vigilanza con
riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) acquisizione di
documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) periodiche verifiche
dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
[1]
D.L.vo 9 aprile 2008 , n. 81
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro”.
[3] D.L.vo 8 giugno 2001 n.231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, come modificato dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.