Selezione della principale normativa nazionale/comunitaria e regionale in materia ambientale
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| Il T.U.A. all'art. 83 dispone che le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 |
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Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. |
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Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116
Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014 e le norme tecniche adottate ai sensi del citato decreto, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia. |
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Decreto Legislativo 11 luglio 2007, n. 94 Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto. |
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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Si riporta l'art. 83: 1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. 2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicità annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare, secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6. |
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Decreto Legge 4 giugno 2004, n. 144 (convertito in legge,
dalla L. 28 luglio 2004, n. 192). Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione. Differisce fino al 31/12/2006 la disciplina in materia di "ossigeno disciolto" prevista dal DL n. 109/93convertito con modificazioni dalla Legge n. 185/93 e successive modificazioni. |
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Decreto Legge 10 maggio 2002, n. 92 (convertito in legge, con
modifiche, dall'art. 1 L. 11.07.2002, n. 140) Disciplina relativa alle acque di balneazione - differimento Il decreto differisce fino al 31/12/2003 la disciplina in materia di "ossigeno disciolto" prevista dal DL n. 109/93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 185/93 e successive modificazioni. |
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Decreto Legge 13 aprile 1993, n. 109 (convertito in legge, con
modifiche, dalla L. 12.06.1993, n. 185) Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva CEE, n. 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione. |
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Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470
Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione Il decreto indica i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione. Il provvedimento non si applica alle acque destinate ad usi terapeutici o a quelle di piscina. Inoltre determina le competenze statali, regionali, comunali. Al provvedimento sono acclusi 2 allegati: Allegato I: requisiti di qualità delle acque di balneazione. Allegato II: norme tecniche per le analisi. Il decreto è stato modificato in più punti dalla Legge n. 422/2000. |
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Direttiva
15 febbraio 2006, n. 7
Gestione della qualità delle acque di balneazione e abroga la direttiva 76/160/CEE |