Selezione della principale normativa nazionale/comunitaria e regionale in materia ambientale
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Decreto Ministeriale 17 settembre 2010 Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia. |
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Decreto
Ministeriale 5 settembre 2006 Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Clorito. |
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Decreto
Ministeriale 6 aprile 2004 n. 174
Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. Il decreto definisce le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano. Le disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni. |
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Accordo (naz.) 12 dicembre 2002 Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. |
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Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Il decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, ovvero le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici e le acque utilizzate nelle imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano. |
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Decreto
Ministeriale 26 marzo 1991
Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183. |
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Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236
Qualità delle acque destinate al consumo umano |
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Regio Decreto 19 ottobre 1930, n.1398 Approvazione del testo definitivo del Codice penale Si riportano gli artt. 439 e 440 Articolo 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l' ergastolo... Articolo 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali. |
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Direttiva
Comunità Europea 3 novembre 1998, n. 83 Direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. |