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Selezione della principale normativa nazionale/comunitaria e regionale in materia ambientale

La consultazione è gratuita per i documenti disponibili nella modalità on-line, per i documenti contrassegnati con e per gli altri documenti della banca dati "Aree tematiche" è previsto un servizio a richiesta.

 

Acque > Acque destinate al consumo umano

Decreto Ministeriale 17 settembre 2010
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia.
Decreto Ministeriale 5 settembre 2006
Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Clorito.
Decreto Ministeriale 6 aprile 2004 n. 174
Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
Il decreto definisce le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano. Le disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni.
Accordo (naz.) 12 dicembre 2002
Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Il decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, ovvero le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici e le acque utilizzate nelle imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano.
Decreto Ministeriale 26 marzo 1991
Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183.
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236
Qualità delle acque destinate al consumo umano
Regio Decreto 19 ottobre 1930, n.1398
Approvazione del testo definitivo del Codice penale
Si riportano gli artt. 439 e 440
Articolo 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l' ergastolo...
Articolo 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
 
Direttiva Comunità Europea 3 novembre 1998, n. 83  
Direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
 
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