Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2010, n. 119
- S.O. n. 97
Decreto Ministeriale 30 marzo 2010
Definizione dei criteri per determinare il
divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per
l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di
recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione.
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione e
abrogazione della direttiva 76/160/CEE, ed in particolare
gli articoli 14, comma 3 e 17, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470 e successive modificazioni, recante attuazione
della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle
acque di balneazione;
Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94,
recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la
gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa
all'ossigeno disciolto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra
l'altro, agli articoli 76 e 77, il raggiungimento di
obiettivi di qualità ambientale;
Acquisita in data 26 marzo 2010 la nota con la quale il
coordinamento delle Regioni ha espresso parere tecnico
favorevole in quanto sono state accolte nel testo tutte le
proposte dalle stesse presentate;
Decretano:
Articolo 1
1. Il presente decreto è finalizzato a definire i criteri
per determinare il divieto di balneazione, nonché le
modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del
decreto legislativo 10 maggio 2008, n. 116.
2. Con provvedimento del Ministero della salute di intesa
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, possono essere aggiornate le norme tecniche
contenute negli allegati al presente decreto, in relazione a
modifiche della disciplina comunitaria ed all'evoluzione
delle conoscenze tecnico-scientifiche.
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Articolo 2
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1. Per le finalità di cui all'art. 1 il presente decreto
fissa all'allegato A i valori limite relativi ad un singolo
campione ai fini della balneabilità delle acque. Il
superamento di tali limiti determina il divieto di
balneazione.
2. Le Regioni e le Province autonome provvedono affinché
il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I,
colonna A del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
sia effettuato secondo le modalità dell'allegato V del
medesimo decreto, come modificato dall'art. 5. Il primo
programma di monitoraggio dei parametri indicati
nell'allegato I, colonna A, del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 116, viene attuato a decorrere dalla
stagione balneare 2010. Non appena avviato il monitoraggio
ai sensi del presente decreto, cessa il monitoraggio dei
parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni.
3. Il Ministero della salute consente l'applicazione di
metodi alternativi a quelli di riferimento, specificati
all'allegato I, purché sia dimostrato che tali metodi
rispondano a quanto previsto dalla regola tecnica UNI/ISO
17994 sulla equivalenza dei metodi microbiologici.
4. Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un
superamento dei valori limite riportati nell'allegato A,
sono attivate le azioni di gestione di seguito riportate:
a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a
tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di
monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed
informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai
sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e le Province
autonome valutano se limitare tale divieto ad un tratto
dell'area di balneazione a seguito dei risultati di una
serie di campionamenti, effettuati nei giorni successivi in
punti di controllo significativi a distanza crescente dal
punto di prelievo, per delimitare l'area interessata dal
fenomeno inquinante. A seguito della delimitazione dell'area
da interdire, sarà necessario analizzare le cause del
superamento del valore limite, al fine di rivedere
eventualmente la suddivisione o il raggruppamento delle
acque di balneazione secondo i criteri di cui all'art. 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e
di individuare ed attuare adeguate misure di miglioramento.
Le Regioni e le Province autonome possono individuare
ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si
presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione,
sussista un maggior rischio di inquinamento. Le Regioni e le
Province autonome non possono raggruppare le aree derivanti
da un eventuale frazionamento se non rispondono ai criteri
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 116. Le Regioni e le Province autonome
indicano e giustificano tali modifiche nella lista delle
acque da presentare ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 116, prima dell'inizio della
successiva stagione balneare. I risultati ottenuti da tali
campionamenti aggiuntivi non rientrano nella serie dei dati
utilizzati per la classificazione;
b) revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione
a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo
all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della
qualità delle acque di balneazione.
5. Le acque di balneazione che in fase di prima
applicazione risultano temporaneamente vietate ai sensi
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, saranno
considerate interdette solamente se tale chiusura è avvenuta
per esclusivo effetto dei valori dei parametri dei coliformi
fecali e streptococchi fecali eccedenti i valori ammissibili
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, dette acque
potranno essere riaperte solo a seguito di quattro
campionamenti, effettuati con cadenza quindicinale, a
decorrere dal mese di aprile, con risultati analitici
inferiori a quelli indicati nell'allegato A, previa
dimostrazione dell'avvenuto risanamento attraverso la
comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto.
Eventuali campionamenti precedenti, effettuati nella
stagione 2009, e successivi ad interventi di risanamento già
compiuti e da dimostrare, possono essere presi in
considerazione ed andare a ridurre il numero dei quattro
campioni previsti al capoverso precedente. I campionamenti
su tali acque devono comunque essere effettuati per tutta la
stagione balneare corrente, con frequenza almeno bimensile.
Qualora durante detto periodo di campionamento due campioni,
anche non consecutivi, risultino di esito sfavorevole anche
per uno solo dei parametri previsti nell'allegato A, la zona
dovrà rimanere temporaneamente vietata alla balneazione per
l'intera stagione balneare. Il suddetto divieto potrà essere
rimosso solo dopo aver messo in atto le misure di
miglioramento, nei limiti delle risorse finanziarie previste
da apposite leggi di spesa e a seguito dell'esito favorevole
delle analisi eseguite sui successivi campionamenti
effettuati nei due mesi consecutivi con frequenza bimensile.
6. Le acque di balneazione che in fase di prima
applicazione sono temporaneamente vietate alla balneazione
ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni,
potranno essere nuovamente riaperte alla balneazione, a
seguito di due campionamenti consecutivi favorevoli
effettuati a partire dal mese di aprile.
7. Le acque classificate "scarse", e temporaneamente
vietate alla balneazione in base all'art. 8, comma 4,
lettera a), punto 1) del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 116, potranno essere riaperte alla balneazione solo a
seguito dell'attuazione delle misure di risanamento di cui
al punto 3, lettera a), del medesimo comma. Poste in atto
tali misure si potrà monitorare nuovamente il punto e
procedere ad una nuova classificazione secondo quanto
previsto all'art. 7, comma 5, lettera b) del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 116.
8. Qualora i risultati analitici di un singolo campione,
pur conformi ai valori di cui all'allegato A, rilevino
scostamenti anomali rispetto ai dati storici, le Regioni e
le Province autonome valutano la opportunità di adottare
adeguate misure di gestione, quali:
a) accertamenti ed ispezioni atte a verificare le cause
del peggioramento qualitativo dell'acqua;
b) eventuale attuazione di programmi di risanamento per
il miglioramento qualitativo.
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Articolo 3: [Monitoraggio delle acque]
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1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi
un potenziale di proliferazione cianobatterica o di
macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, le Regioni e
le Province autonome provvedono ad effettuare un
monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione
tempestiva dei rischi per la salute secondo quanto previsto
nell'allegato B e successive modificazioni per i
cianobatteri ed adottando i criteri contenuti nelle linee
guida del Ministero della salute su Ostreopsis ovata di cui
all'allegato C e successive modificazioni ed i protocolli
operativi realizzati dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le
Agenzie regionali protezione ambientale, consultabili
rispettivamente sui siti web www.ministerosalute.it
www.iss.it e
www.isprambiente.it
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Articolo 4
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1. II Ministero della salute incoraggia la partecipazione
del pubblico attraverso il Portale Acque del medesimo, per
mezzo del quale il pubblico può trovare tutte le
informazioni relative alle acque di balneazione e formulare
nel contempo suggerimenti, osservazioni o reclami.
2. Le Regioni, le Province autonome ed i Comuni
assicurano un'adeguata informazione al pubblico sul processo
di partecipazione e ne favoriscono la stessa per la
preparazione, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi
di acque di balneazione ai sensi dell'art. 6, comma l, del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, attraverso
opportune iniziative, utilmente prima di ogni stagione
balneare.
3. La autorità competenti, secondo le modalità di cui
all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 116, utilizzano segni e simboli che saranno indicati
dalla Commissione Europea.
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Articolo 6
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1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono per via
telematica le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, utilizzando i
modelli di cui agli allegati E ed F, disponibili nel Portale
Acque del Ministero della salute.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, a seguito dell'acquisizione dell'elenco delle
acque di balneazione e della relativa anagrafica, di cui
alla tabella 1 dell'allegato F, messo a disposizione dal
Ministero della salute attraverso il Sistema informativo
nazionale per la tutela delle acque italiane non appena i
suddetti dati sono resi disponibili dalle Regioni e comunque
non oltre l'8 marzo, rinvia al Ministero della salute entro
il 30 aprile, tramite specifica funzionalità di download
resa disponibile sul Sistema informativo nazionale per la
tutela delle acque italiane, lo stesso elenco, nello stesso
formato, delle acque di balneazione, corredato dalle
codifiche dei Distretti Idrografi ci, delle sotto-unità dove
esistenti, delle specifiche aree protette, nonché dei corpi
idrici associati all'elenco delle acque di balneazione.
3. Il Ministero della salute, in attuazione di quanto
previsto all'art. 14, comma 3, del decreto 30 maggio 2008,
n.116, mette a disposizione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ogni quattro mesi, a
partire dal 30 maggio 2011, attraverso il Sistema
informativo informativo nazionale per la tutela delle acque
italiane dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, tramite specifica funzionalità di upload
massivo, i dati relativi ai profili delle acque di
balneazione di cui all'allegato E nonché le informazioni
sulla stagione balneare di cui alla tabella 2 dell'allegato
F, annualmente, non appena la stessa viene trasmessa dalle
Regioni e le Province autonome al Ministero della salute.
4. I Comuni trasmettono, ai sensi dell'art. 15 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i provvedimenti
di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca
non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture
tecniche preposte al campionamento e alle analisi, per posta
elettronica al Ministero della salute nonché successivamente
per posta ordinaria. In tali provvedimenti devono essere
indicate le ragioni del divieto.
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