Acque
Corte Costituzionale sentenza 20 novembre 2009, n. 307
Servizio idrico integrato - Servizio idrico integrato - illegittimità costituzionale dell'art. 49 c. 1 della L.R. Lombardia n.26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco
AMIRANTE
Presidente
- Ugo
DE SIERVO
Giudice
- Paolo
MADDALENA
"
- Alfio
FINOCCHIARO
"
- Alfonso
QUARANTA
"
- Franco
GALLO
"
- Luigi
MAZZELLA
"
- Gaetano
SILVESTRI
"
- Maria Rita
SAULLE
"
- Giuseppe
TESAURO
"
-
- Giuseppe
FRIGO
"
- Alessandro
CRISCUOLO
"
- Paolo
GROSSI
"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4,
della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche), come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera
p), della legge della Regione
Lombardia 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento delle funzioni agli enti
locali in materia di servizi locali di interesse economico generale.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorso notificato il 10 ottobre 2006, depositato in cancelleria il
17 ottobre 2006 ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2006.
Visto
l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito
nell'udienza pubblica del 22 settembre 2009 il Giudice relatore
udito
l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio
dei ministri e l'avvocato
Ritenuto in fatto
1.¾
Con ricorso notificato il 10 ottobre 2006, depositato il successivo 17
ottobre e iscritto al n. 106 del registro ricorsi dell'anno 2006, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale
questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della
legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche), come sostituito dall'art. 2 [recte
4], comma 1, lettera p),
della legge della Regione Lombardia 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento
delle funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di
interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre
2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”).
2.
¾
Il comma 1 dell'articolo 49 della legge della Regione Lombardia n. 26
del 2003, nel testo risultante dall'impugnata legge di modifica, dispone
che «l'Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di
ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti
dall'attività di erogazione dei servizi. Tale obbligo di separazione non
si applica all'Autorità dell'ambito della città di Milano, che organizza
il servizio secondo modalità gestionali indicate dall'articolo 2».
2.1.
¾
La difesa erariale ritiene che la previsione della obbligatoria
separazione dell'attività di gestione delle reti da quella di erogazione
dei servizi sia in contrasto con gli artt. 114, 117, secondo comma,
lettera p), e 119 della
Costituzione, in relazione ai principi fondamentali di cui all'art. 113
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) ed agli artt. 143, 147, 148, 150,
151, 153 e 176 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale).
2.2.
¾
La difesa erariale ricostruisce il quadro normativo, rilevando che, ai
sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 152 del 2006, il servizio idrico
integrato è disciplinato da norme statali per quanto concerne la tutela
dell'ambiente e della concorrenza, nonché la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni di servizio idrico integrato e le relative
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
L'Avvocatura
richiama, tra gli altri, l'art. 153 del medesimo decreto legislativo, in
base al quale «le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali
ai sensi dell'art. 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per
la durata della gestione, al gestore del servizio integrato, il quale ne
assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal
relativo disciplinare».
Per la difesa
erariale tale disposizione comproverebbe il principio della unità della
gestione delle reti e del servizio idrico. Unità che, per l'Avvocatura,
sarebbe «di fondamentale importanza, in quanto l'obbligo, a carico del
gestore, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti»
sarebbe «posto a tutela della qualità della risorsa idrica fornita e
quindi della salute pubblica oltre che di ciascun utente, prevenendo
qualsiasi ipotesi di trasferimento della relativa responsabilità dal
soggetto obbligato alla manutenzione all'ente proprietario della rete».
2.3.
¾
La separazione della rete dalla gestione del servizio risulterebbe anche
lesiva dell'autonomia dei Comuni, delle Province e delle Città
metropolitane, quale riconosciuta dagli artt. 114 e 117, ed, in specie,
violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione,
secondo il quale rientra nella competenza legislativa esclusiva dello
Stato la definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali.
A tale ambito
sarebbero da ricondurre, per il ricorrente, i servizi pubblici locali di
acquedotto, fognatura e depurazione, le cui modalità di gestione e di
affidamento, disciplinate dall'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, sono
qualificate come inderogabili ed integrative delle discipline di
settore.
La difesa
erariale richiama, poi, l'art. 176 del d.lgs. n. 152 del 2006 e sostiene
che, in base a tale disposizione, la disciplina (già contenuta nella
legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante Disposizioni in materia di risorse
idriche) e poi trasfusa negli artt. da
Il ricorrente richiama,
inoltre, il disposto dell'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006,
rimarcando come esso estenda la categoria dei beni demaniali degli enti
locali territoriali rafforzandone la destinazione ad usi di pubblico
interesse.
In questo
contesto, per l'Avvocatura, la disciplina impugnata lederebbe la stessa
autonomia patrimoniale dell'ente territoriale (art. 119 della
Costituzione), al quale dovrebbe comunque residuare la titolarità dei
beni demaniali in questione.
All'autorità
di ambito spetterebbero, infatti, solo la tutela di questi beni, nonché
le funzioni relative all'organizzazione, all'affidamento ed al controllo
della gestione del servizio idrico integrato. Mentre in capo al soggetto
gestore del servizio di erogazione graverebbe l'obbligo di restituzione,
alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle
canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza
ed in buono stato di conservazione, essendo esso tenuto alla
manutenzione ordinaria (art. 151, comma 2, lettera
d), del d.lgs. n. 152 del
2006) e straordinaria (art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006).
2.4.
¾
La separazione della gestione della rete dall'erogazione del servizio
lederebbe, altresì, sempre nella prospettazione del ricorrente, il
“diritto potestativo” di gestione diretta (o tramite una società a
capitale interamente pubblico) del servizio idrico integrato
riconosciuto ai comuni con popolazione fino a mille abitanti dall'art.
148, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006. “Diritto” che risulterebbe, di
contro (ed irragionevolmente), riconosciuto alla sola città capoluogo.
2.5.
¾
L'altra norma impugnata e cioè il comma 4 dell'art. 49 della legge della
Regione Lombardia n. 26 del 2003, nel testo risultante dall'impugnata
legge di modifica, prevede che «l'affidamento dell'erogazione, così come
definita dall'art. 2, comma 5, avviene con le modalità di cui alla
lettera a) del comma 5
dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000. Nel caso di cui all'art. 47, comma
2, le Autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli
interambiti».
2.6.
¾
Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la disposizione,
nello stabilire che l'affidamento del servizio di erogazione possa
avvenire solo con la modalità della gara pubblica, prevista dalla
lettera a) del comma 5
dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, escludendo, pertanto, che
possa avvenire anche secondo le modalità della società a capitale misto
pubblico-privato ovvero della società a capitale interamente pubblico,
previste dalle lettere b) e
c) del medesimo comma 5,
violerebbe la disciplina dettata dallo Stato, nell'esercizio della sua
competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza (art. 117,
secondo comma, lettera e),
della Costituzione).
La
disposizione regionale, per l'Avvocatura, sarebbe pure in contrasto con
la disciplina di settore, recata dal d.lgs. n. 152 del 2006, tanto nella
parte in cui questa (art. 150, comma 2) prevede che l'autorità di ambito
aggiudica la gestione del servizio idrico mediante gara in conformità ai
criteri di cui all'art. 113, comma 5, lettere
a),
b) e
c), del d.lgs. n. 267 del
2000, quanto nella parte in cui questa (art. 148, comma 5) riconosce ai
comuni di popolazione fino a mille abitanti, ricadenti in comunità
montane, la facoltà di scegliere la gestione diretta del servizio.
Complessivamente, la limitazione delle modalità di affidamento del
servizio idrico integrato alla sola procedura di gara pubblica sarebbe,
per l'Avvocatura, lesiva dell'autonomia degli enti locali ed eccederebbe
dalla competenza legislativa regionale, finendo per incidere sulla
competenza esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane, di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera p), della
Costituzione.
3.
¾
Dopo una ampia
ricostruzione della disciplina normativa di riferimento e dopo il
richiamo dei principi affermati dalle sentenze n. 29 del 2006 e n. 272
del 2004 della Corte costituzionale, in materia di servizi pubblici
locali, la Regione individua, anzitutto, tre distinti profili di
inammissibilità del ricorso.
3.1.
¾
Per la difesa regionale un primo profilo di inammissibilità
consisterebbe nella erronea indicazione della norma impugnata.
L'art. 49
della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, i cui commi 1 e 4
sono oggetto del ricorso statale, è stato, infatti, interamente
sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera
p), della legge della Regione
Lombardia n. 18 del 2006 e non, come erroneamente indicato dalla difesa
erariale, dall'art. 2 della stessa legge.
3.1.1.
¾
Un secondo profilo di inammissibilità, per la Regione, discenderebbe dal
carattere incerto e oscuro del
petitum del ricorso, nel quale sarebbero indicati in modo confuso
disposizioni regionali o statali di settore e parametri costituzionali,
senza una chiara individuazione dei motivi di censura.
3.1.2.
¾
Un terzo profilo di inammissibilità discenderebbe, infine, dalla palese
aberratio ictus del ricorso.
Per la Regione
il fine del ricorso sarebbe, infatti, non tanto quello di censurare la
separazione tra la gestione delle reti e l'attività di erogazione del
servizio, quanto quello di contestare l'affidamento della gestione delle
reti agli enti locali e/o alle società di capitali con la partecipazione
totalitaria di capitale pubblico incedibile. Sennonché tali previsioni
sarebbero contenute non negli impugnati commi 1 e 4 dell'art. 49 della
legge regionale n. 26 del 2003, bensì nei commi 2 e 3 del medesimo
articolo (nonché nell'ivi richiamato art. 2, comma 1, della stessa
legge) ovvero in disposizioni non fatte oggetto di censura.
3.2.
¾
Nel merito la Regione contesta, anzitutto, la fondatezza della censura
riferita al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 26 del 2003,
come novellato, sostenendo che non sussisterebbe nel d.lgs. n. 152 del
2006 alcuna norma che vieti la separazione tra gestione delle reti ed
erogazione del servizio.
Per la difesa
regionale tale principio non sarebbe infatti enucleabile né dall'art.
153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, invocato dall'Avvocatura dello
Stato, né dalle altre disposizioni pure richiamate dalla difesa erariale
(artt. 147, comma 2, lettera b),
148, comma 5, 149, comma 5, e 150, comma 1).
Per la
Regione, da un canto, la separazione della gestione della rete da quella
dell'erogazione del servizio sarebbe pienamente legittima, in quanto non
vietata né espressamente né implicitamente dalla normativa di settore
richiamata dall'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000. E, dall'altro, il
diverso principio della unicità territoriale della gestione sarebbe da
intendersi come unitarietà della stessa all'interno di ciascun ambito
ottimale e, pertanto, come necessità di superamento di ogni
frammentazione orizzontale tra gestioni all'interno dell'ambito
ottimale.
3.3.
¾
La difesa regionale sostiene, poi, che l'impugnato art. 49, comma 1,
della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 non sarebbe in alcun
modo lesivo dell'autonomia degli enti locali né eccederebbe la
competenza legislativa regionale.
Al riguardo,
la Regione richiama la sentenza n. 272 del 2004 della Corte
costituzionale, per la quale la materia dei servizi pubblici locali
rientra nella competenza residuale delle Regioni, di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione.
3.4.
¾
La Regione reputa, poi, «incomprensibile» il richiamo delle previsioni
degli artt. 143 e 151, comma 2, lettera
m), del d.lgs. n. 152 del
2006, riguardanti gli impianti di proprietà degli enti locali e gli
obblighi di restituzione degli stessi alla scadenza dell'affidamento,
effettuato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tali aspetti della
disciplina statale non sarebbero, infatti, né collegati né messi in
discussione dalla disposizione impugnata.
3.5.
¾
La Regione contesta, inoltre, la lettura dell'art. 148, comma 5, del
d.lgs. n. 152 del 2006 data dal ricorrente.
Per la difesa
regionale la previsione, che consente ai comuni con popolazione fino a
mille abitanti la gestione diretta (o tramite una società a capitale
interamente pubblico) del servizio idrico integrato, non sarebbe una
norma di principio vincolante la legislazione regionale, bensì solo una
disposizione di dettaglio per la «salvaguardia di gestioni esistenti che
abbiano dato prova di operare secondo parametri di efficacia sul piano
della qualità e dell'economicità dei servizi».
«In ogni
caso», continua la Regione, «la norma regionale censurata
dall'Avvocatura dello Stato» non si porrebbe in contrasto con la
disposizione statale, dacché «avendo in realtà ad oggetto,
3.6.
¾
La Regione ritiene, infine, viziata da assoluta genericità ed
addirittura «incomprensibile» la censura riferita alla violazione
dell'art. 119 della Costituzione.
«In
subordine», afferma la Regione, «se con tale censura si intende
contestare l'attribuzione da parte della legge regionale, della gestione
delle reti agli enti locali e/o alle società di capitali con la
partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, tale censura
risulta inammissibile per
aberratio ictus».
3.7.
¾
In ordine alla censura relativa al comma 4 dell'art. 49 della legge
della Regione Lombardia n. 26 del 2003, la difesa regionale sostiene che
la legislazione statale di settore non imporrebbe affatto tutti e tre i
modelli di affidamento astrattamente prefigurati dal comma 5 dell'art.
113 del d.lgs. n. 267 del 2000, rimettendo, invece, al legislatore
regionale la scelta su quale opzione seguire. Peraltro, per la Regione,
la previsione contestata sarebbe comunque legittima, in quanto tesa ad
introdurre un regime, quello della gara pubblica, più concorrenziale
rispetto alla corrispondente norma di legge statale. In proposito la
Regione sottolinea la “criticità” rispetto alla disciplina comunitaria
della concorrenza degli istituti dei c.d. affidamenti
in house, e rimarca come la
competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza,
proprio in ragione del suo carattere funzionale e trasversale, non
escluda affatto un intervento normativo regionale, in senso di maggiore
concorrenzialità del mercato.
3.8.
¾
La limitazione delle modalità di affidamento della erogazione del
servizio idrico integrato alla sola gara pubblica non sarebbe per la
Regione neppure lesiva dell'autonomia degli enti locali né toccherebbe
le loro funzioni fondamentali. Sul punto la Regione richiama nuovamente
i principi affermati nella sentenza n. 272 del 2004 della Corte
costituzionale e sottolinea come lo stesso art. 151, comma 2, del d.lgs.
n. 152 del 2006, rimetta alle Regioni la definizione di convenzioni
tipo, le quali devono prevedere in particolare il regime giuridico
prescelto per la gestione del servizio.
4.
¾
Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 8 della legge
della Regione Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per
l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione
di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2007) ha
interpretato autenticamente le disposizioni impugnate, prevedendo:
- al comma 1,
che «[l]'articolo 49, comma 2, secondo periodo, e comma 3, della L.R. n.
26/2003, è da intendersi nel senso che la società cui spetta l'attività
di gestione è unica a livello d'ambito territoriale ottimale e che,
qualora la società non sia anche rappresentativa di almeno i due terzi
dei comuni dell'ambito, la gestione è affidata o a un'unica società a
livello d'ambito partecipata esclusivamente e direttamente da tutti i
comuni, o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale,
a condizione che gli stessi esercitino sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi
la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti
locali che la controllano, oppure a un'unica impresa a livello d'ambito
individuata con le modalità di cui al'articolo 49, comma 3, lettera
b), della L.R. n. 26/2003»;
- al comma 2,
che «[l]'articolo 49, comma 4, primo periodo, della L.R. n. 26/2003, si
interpreta nel senso che l'attività di erogazione del servizio è
affidata a un soggetto unico a livello d'ambito territoriale ottimale».
5.
¾
In prossimità della udienza pubblica del 20 novembre 2007
5.1.
¾
La difesa regionale, inoltre, ha rilevato come, conformemente alle
proprie argomentazioni, lo «Schema di decreto legislativo concernente
“Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale”» abbia previsto la sostituzione del
termine “unicità della gestione”, presente nell'art. 147, comma 2,
lettera b), con quello di
“unitarietà della gestione”.
5.2.
¾
La difesa regionale ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della
censura proposta in riferimento alla violazione dell'art. 148, comma 5,
del d.lgs. n. 152 del 2006, per mancata indicazione del parametro
costituzionale violato.
5.3.
¾
6.
¾
Nell'udienza del 20 novembre 2007, su richiesta concorde delle parti, è
stato disposto il rinvio della trattazione del giudizio, per consentire
un tentativo di conciliazione extragiudiziale della controversia ed, in
particolare, in ragione di una possibile modifica della legge regionale
oggetto del giudizio.
7.
¾
Successivamente è stato emanato il decreto legislativo 16 gennaio 2008,
n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale), il quale ha modificato, in parte,
le norme del d.lgs. n. 152 del 2006 invocate quali parametri interposti
del giudizio.
In
particolare, il nuovo art. 147, comma 2, lettera
b), prevede che le Regioni
possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali
per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto
(non più del principio della unicità, bensì) del principio di unitarietà
della gestione e, comunque, del superamento della frammentazione
verticale delle gestioni.
Analogamente,
il nuovo art. 150, comma 1, prevede che l'autorità d'ambito deliberi la
forma di gestione del servizio idrico integrato fra quelle di cui
all'art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel rispetto del
piano d'ambito e (non più del principio della unicità, bensì) del
principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito.
Mentre l'art.
148, comma 5, prevede che, ferma restando la partecipazione obbligatoria
all'autorità d'ambito di tutti gli enti locali, l'adesione alla gestione
unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità
montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato,
e previo consenso dell'Autorità d'ambito competente.
7.1.
¾
E' stato, poi, emanato l'art. 23-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha
modificato l'art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, stabilendo
la regola della gara pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici
locali e la graduale eliminazione delle altre forme di affidamento.
8.
¾
In data 28 gennaio 2009 (in prossimità dell'udienza pubblica del 10
febbraio 2009, alla quale il giudizio era stato nuovamente rinviato),
In
considerazione della prevista parziale abrogazione e modifica di tali
disposizioni la difesa regionale ha chiesto il rinvio della trattazione
nel merito del giudizio, «per permettere al Governo un'attenta
valutazione del testo, al fine di rinunciare al ricorso».
Sempre in data
28 gennaio 2009 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una
istanza di rinvio, al fine di valutare «alla luce delle nuove norme
regionali, nonché del mutato quadro normativo statale di riferimento, se
si possa procedere ad una rinuncia del ricorso per cessata materia del
contendere».
9.
¾
In prossimità dell'udienza pubblica del 22 settembre 2009
9.1.
¾
L'art. 6 della legge regionale n. 1 del
Lo stesso art.
6 della legge regionale n. 1 del
Il predetto
art. 6 della legge regionale n. 1 del 2009 aggiunge, poi, dopo il comma
4 dell'art. 49 della legge regionale n. 26 del 2003, i commi 4-bis,
4-ter, 4-quater,
secondo i quali:
- (4-bis)
«[I]l ricorso alle modalità di affidamento diretto della gestione, della
erogazione o congiuntamente di entrambe, ai sensi del comma 3, lettera
a), è ammesso solo nel rispetto dell'articolo 23-bis,
comma
- (4-ter)
«[L]a Giunta regionale: a) disciplina la pubblicità della scelta di cui
al comma 4-bis, stabilendone almeno la pubblicazione sull'albo pretorio
e sul sito informatico dell'Autorità d'ambito, nonché la
pubblicizzazione con ulteriori strumenti informativi, inclusa quella su
quotidiani nazionali e regionali; b) precisa i contenuti della relazione
di cui al comma 4-bis, nonché le modalità per la richiesta e
l'espressione del parere del Garante da rendere entro sessanta giorni
dalla ricezione della documentazione dell'Autorità»;
- (4-quater)
«[I]l mancato rispetto degli impegni sottoscritti dall'erogatore o dal
soggetto titolare dell'affidamento congiunto di gestione ed erogazione,
contenuti nel contratto di servizio, per tre anni consecutivi o per il
termine inferiore indicato nel contratto di servizio, comporta per
l'Autorità l'obbligo di risolvere il contratto. In caso di accertata
inattività dell'Autorità la Regione interviene ai sensi dell'articolo
13-bis.».
9.2.
¾
La difesa regionale sostiene che, alla luce delle nuove disposizioni
recate dall'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2009, sarebbe cessata
la materia del contendere del presente giudizio.
9.3.
¾
La prevista facoltatività (in luogo della anteriormente prevista
obbligatorietà) della separazione tra la gestione della rete e quella
della erogazione del servizio farebbe, infatti, venire meno l'interesse
statale alla impugnativa dell'art. 49, comma 1, della legge regionale n.
26 del 2003, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera
p), della legge regionale n.
18 del 2006.
9.4.
¾
La prevista sottoposizione delle procedure di affidamento della
erogazione del servizio alla disciplina comunitaria e a quella recata
dall'art. 23-bis, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008,
(in luogo della anteriormente prevista applicazione della sola modalità
di cui all'art. 113, comma 5, lettera
a), del d.lgs. n. 267 del
2000 ovvero della sola modalità della gara pubblica), sempre secondo la
difesa regionale, farebbe venire meno l'interesse anche in ordine alla
ulteriore censura statale, riferita al comma 4 dell'art. 49, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera
p), della legge regionale n.
18 del 2006. Ciò, in quanto il predetto art. 23-bis
(che, al comma
La difesa
regionale, anche in considerazione della previsione dell'art. 49, comma
1, della legge regionale n. 26 del 2003, come sostituito dall'art. 6
della legge regionale n. 1 del 2009, per il quale, in caso di
affidamento congiunto della gestione della rete e della erogazione del
servizio ad unico soggetto, questo viene individuato, ai sensi dell'art.
49, comma 3, della medesima legge tra «società partecipate
esclusivamente e direttamente dai comuni o altri enti locali compresi
nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della
propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano» ovvero
tra «imprese idonee da individuare mediante procedure a evidenza
pubblica» sostiene che, in definitiva, vi sarebbe perfetta compatibilità
(ed anzi sovrapponibilità) tra la disciplina regionale ora vigente e
quella invocata dallo Stato nel presente giudizio quale norma interposta
asseritamente violata, di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000.
9.5.
¾
La difesa regionale sostiene, infine, che, laddove fosse ritenuto
necessario alla verifica dell'attualità dell'interesse al ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, potrebbe procedersi ad una
istruttoria per accertare l'avvenuta applicazione o meno delle
disposizioni impugnate prima della loro intervenuta abrogazione e
sostituzione.
9.6.
¾
In via subordinata rispetto alla richiesta declaratoria di cessazione
della materia del contendere, la difesa regionale lombarda, rilevato che
sono stati proposti due ricorsi governativi (r. ric. n. 26 e n. 56 del
2009) avverso disposizioni della legge regionale n. 1 del 2009 e della
legge 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e
servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale),
anch'esse relative alla disciplina del servizio idrico integrato, chiede
il rinvio della trattazione del presente giudizio, al fine di consentire
l'esame congiunto dei tre ricorsi.
9.7.
¾
Nel merito la difesa regionale ribadisce, peraltro, gli argomenti già
sviluppati nel senso della infondatezza del ricorso statale.
10.
¾
All'udienza del 22 settembre 2009 l'Avvocatura generale dello Stato ha
affermato la persistenza dell'interesse a ricorrere, atteso che le
disposizioni impugnate avrebbero avuto applicazione prima della loro
abrogazione e sostituzione, e ha depositato alcuni documenti dai quali
sarebbe desumibile l'avvenuta applicazione delle stesse.
Considerato in diritto
1.
¾
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale
questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della
legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche), come sostituiti dall'art. 2 (recte
4), comma 1, lettera p),
della legge della Regione Lombardia 18 agosto 2006, n. 18 (Conferimento
delle funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di
interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre
2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, energia, di utilizzo
del sottosuolo e di risorse idriche»).
1.1.
¾
L'art. 49, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003,
nel testo novellato dall'art. 4, comma 1, lettera
p), della legge regionale n.
18 del 2006, prescrive che: «L'Autorità organizza il servizio idrico
integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di
gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi. Tale
obbligo di separazione non si applica all'Autorità dell'ambito della
città di Milano, che organizza il servizio secondo le modalità
gestionali indicate dall'art. 2»
Per il
ricorrente tale disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 114 e
117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali di cui
all'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed agli artt. 143, 147,
148, 150, 151, 153 e 176 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), in quanto avrebbe violato il principio
dell'unità della gestione delle reti e del servizio previsto dalla
disciplina dettata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza
legislativa esclusiva in ordine alla definizione delle funzioni
fondamentali degli enti locali.
La
disposizione impugnata sarebbe, poi, in contrasto con l'art. 119 della
Costituzione, in quanto la separazione della gestione della rete da
quella del servizio sarebbe dovuta avvenire con il conferimento della
proprietà degli impianti, della rete e delle opere ad una società
interamente partecipata dai comuni, nelle forme indicate dall'art. 2,
comma 1, e 49, commi 2 e 3, della medesima legge regionale n. 26 del
2003, come novellata, e non avrebbe garantito la titolarità in capo ai
comuni dei beni del proprio demanio idrico.
L'art. 49,
comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, nel testo
novellato dall'art. 4, comma 1, lettera
p), della legge regionale n.
18 del 2006, viene, infine, censurato, in riferimento all'art. 117,
secondo comma, lettera p),
della Costituzione, in relazione all'art. 148, comma 5, del d.lgs. n.
152 del
1.2.
¾
L'art. 49, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003,
nel testo risultante dall'impugnata legge di modifica n. 18 del 2006,
prevede che l'affidamento della gestione dell'erogazione del servizio
idrico integrato debba avvenire con la modalità della gara pubblica,
prevista dalla lettera a) del
comma 5 dell'articolo 113 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Per il
ricorrente tale disposizione, nella parte in cui esclude che
l'affidamento della gestione dell'erogazione del servizio idrico
integrato non possa avvenire anche secondo le modalità della società a
capitale misto pubblico privato ovvero della società a capitale
interamente pubblico, previste dalle lettere
b) e
c) del medesimo comma 5,
dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, avrebbe violato l'art. 117,
secondo comma, lettera e),
della Costituzione, in quanto contraria alla disciplina dettata dallo
Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa in materia di
tutela della concorrenza.
La
disposizione impugnata sarebbe, poi, in contrasto con gli artt. 114 e
117, secondo comma, lettera p)
della Costituzione, per ragioni analoghe a quelle sopra indicate in
merito all'impugnazione del comma 1.
L'art. 49,
comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera
p), della legge regionale n.
18 del 2006, viene, infine, censurato, in riferimento all'art. 117,
secondo comma, lettera p),
della Costituzione, in relazione all'articolo 148, comma 5, del d.lgs.
n. 152 del 2006, anche in questo caso, per ragioni analoghe a quelle
sopra indicate in merito all'impugnazione del comma 1.
2.
¾
Deve preliminarmente rilevarsi che le disposizioni impugnate sono state
modificate da parte dell'art. 6 della legge regionale 29 gennaio 2009,
n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato
di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche”).
Peraltro,
stante la vigenza delle disposizioni impugnate per circa due anni prima
della loro abrogazione e sostituzione a carattere non retroattivo e non
constando che esse non abbiano avuto nelle more concreta applicazione,
deve ritenersi il perdurante interesse del ricorrente Presidente del
Consiglio dei ministri all'impugnazione proposta, limitatamente al
periodo di vigenza delle disposizioni stesse.
3.
¾
Ancora in via preliminare deve dichiararsi la inammissibilità della
produzione documentale depositata dall'Avvocatura generale dello Stato
nel corso dell'udienza pubblica del 22 settembre 2009, stante la
tardività di tale produzione e l'opposizione della resistente Regione
Lombardia sul punto.
3.1.
¾
Sempre in via preliminare devono essere disattese le eccezioni di
inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa della Regione
Lombardia.
3.2.
¾
L'errore materiale nell'indicazione della norma impugnata denunciato
dalla resistente è effettivamente sussistente (l'articolo 49 della legge
regionale n. 26 del 2003, i cui commi 1 e 4 sono oggetto del ricorso
statale, è stato interamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera
p), della legge regionale n.
18 del 2006 e non dall'articolo 2 della stessa legge, erroneamente
indicato dalla difesa erariale), ma ciò non preclude l'ammissibilità del
ricorso, dato che questo riporta il testo esatto delle disposizioni
impugnate, sicché nessun dubbio sussiste in ordine alla identificazione
delle stesse.
3.3.
¾
Quanto alla prospettata incertezza ed oscurità del
petitum, si deve rilevare che
il ricorso enuncia con sufficiente chiarezza i motivi di censura, là
dove contesta, in relazione alla normativa statale di settore in materia
di servizio idrico integrato, l'obbligo di separazione tra la gestione
della rete e della erogazione del servizio idrico, nonché i criteri di
affidamento di quest'ultimo, previsti dalla legge regionale censurata.
3.4.
¾
Non appare, infine, sussistere la prospettata
aberratio ictus del
ricorrente, atteso che, contrariamente a quanto assume la difesa
regionale, il ricorso censura, in via generale, la possibilità di
affidare separatamente la gestione delle reti e l'attività di erogazione
del servizio (prevista dall'impugnato comma 1 dell'art. 49 della legge
regionale, n. 26 del 2003) e non l'affidamento della gestione delle reti
agli enti locali e/o alle società di capitali con la partecipazione
totalitaria di capitale pubblico incedibile (previsto nei non impugnati
commi 2 e 3 del medesimo art. 49). Disciplina quest'ultima, che,
peraltro, non è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato.
4.
¾
Nel merito può anzitutto rilevarsi che entrambe le disposizioni
regionali impugnate riguardavano il servizio idrico integrato.
La relativa
disciplina statale è stata dettata, essenzialmente, dal d.lgs. n. 152
del 2006, il cui art. 141 evidenzia come lo Stato, per regolare tale
oggetto, abbia fatto ricorso a sue competenze esclusive in una pluralità
di materie: funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela
dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Deve, in altri
termini, parlarsi di un concorso di competenze statali, che vengono
esercitate su oggetti diversi, ma per il perseguimento di un unico
obiettivo, quello dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
4.1.
¾
Ciò premesso in linea generale, devono ora trattarsi separatamente le
questioni relative al primo ed al quarto comma dell'art. 49 della legge
della Regione Lombardia n. 26 del 2003, come modificato dall'articolo 4,
comma 1, lettera p), della
legge regionale n. 18 del 2006, sostitutivo di detti commi.
5.
¾
La questione sollevata avverso l'art. 49, comma
5.1.
¾
L'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel disciplinare la gestione
delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, prevede che siano le discipline di settore a stabilire i casi
nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati
alla produzione dei servizi pubblici locali può essere separata da
quella di erogazione degli stessi. Pone, cioè, un generale divieto di
separazione, salva la possibilità per le discipline di settore di
prevederla.
Per quanto
attiene al servizio idrico integrato, come si è detto, la disciplina
statale di settore è recata dal d.lgs. n. 152 del 2006.
Quest'ultimo
non prevede né espressamente né implicitamente la possibilità di
separazione della gestione della rete idrica da quella di erogazione del
servizio idrico; mentre in varie disposizioni del decreto sono
riscontrabili chiari elementi normativi nel senso della loro non
separabilità.
L'art. 147,
comma 2, lettera b) del
d.lgs. n. 152 del
In questo
contesto appare non rilevante la novella recata alla prima parte dello
stesso art. 147, comma 2, lettera
b), nonché all'art. 150, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 dal
d.lgs. correttivo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n, 152, recante
norme in materia ambientale), secondo la quale, nella individuazione dei
principi vincolanti le Regioni nella organizzazione degli ambiti
territoriali ottimali e nella scelta delle forme e delle procedure di
affidamento, l'espressione «unicità della gestione» deve essere
sostituita con quella di «unitarietà della gestione».
Indipendentemente da ogni considerazione sul valore semantico dei
termini «unicità» ed «unitarietà» della gestione, è, infatti evidente
che parlare di «unitarietà», anziché di «unicità» delle gestioni, non
vale a consentire l'opposto principio della separazione delle gestioni
stesse. In altri termini, le due gestioni, quella delle reti e quella
dell'erogazione, alla luce della sopravvenuta disciplina statale,
potranno anche essere affidate entrambe a più soggetti coordinati e
collegati fra loro, ma non
potranno mai fare capo a due organizzazioni separate e distinte.
La non
separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico è
confermata anche da ulteriori disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006.
Anzitutto, gli
artt. 151, commi 2 e 4, e 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia prima che
dopo la novella recata dal decreto correttivo n. 4 del 2008, prevedono
che il gestore del servizio idrico integrato debba gestire e curare la
manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle reti e quindi escludono
che possa darsi una distinzione tra gestore della rete, tenuto alla sua
manutenzione, e erogatore del servizio, che da tale obbligatoria
attività sia sollevato.
L'art. 150 del
d.lgs. n. 152 del 2006, poi, tanto nel testo vigente alla data di
promulgazione della legge regionale impugnata, quanto in quello
risultante dalle successive novelle, regola l'affidamento del servizio
idrico integrato senza differenziare affatto tra affidamento della rete
e del servizio di erogazione e quindi senza consentire una separazione
tra di essi.
5.2.
¾
Stabilito che la disciplina statale di settore non consente la
separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico
integrato, resta da chiarire che tale principio risulta vincolante per
il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza
esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni
(art. 117, secondo comma, lettera
p), Cost.). Infatti, le competenze comunali in ordine al servizio
idrico sia per ragioni storico-normative sia per l'evidente essenzialità
di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori
comunali devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli
enti locali, la cui disciplina è stata affidata alla competenza
esclusiva dello Stato dal novellato art. 117.
Ciò non
toglie, ovviamente, che la competenza in materia di servizi pubblici
locali resti una competenza regionale, la quale, risulta in un certo
senso limitata dalla competenza statale suddetta, ma può continuare ad
essere esercitata negli altri settori, nonché in quello dei servizi
fondamentali, purché non sia in contrasto con quanto stabilito dalle
leggi statali.
L'art. 49,
comma 1, della legge regionale n. 26 del 2003, novellato dalla legge
regionale n. 18 del 2006, dunque, ponendo il principio della separazione
delle gestioni, violava specificamente la competenza statale in materia
di funzioni fondamentali dei comuni, laddove, in contrasto con la
disciplina statale, consentiva ed anzi imponeva una separazione non
coordinata tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico
integrato.
5.3.
¾
Resta assorbita ogni ulteriore questione relativa al comma 1 dell'art.
49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, come modificato
dall'articolo 4, comma 1, lettera
p), della legge regionale n. 18 del 2006.
6.
¾
Le questioni sollevate in ordine al comma 4 del medesimo art. 49 sono,
invece, non fondate.
6.1.
¾
Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza
economica sono regolate, in via generale, dall'art. 113 del d.lgs. n.
267 del 2000 e dall'art. 23-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del
2008. Norme entrambe emanate nell'esercizio della competenza statale in
materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera e), della
Costituzione (cfr. sent. n. 272 del 2004).
Inconferente
risulta, pertanto, in subiecta
materia l'invocazione da parte del ricorrente degli artt. 114 e 117,
secondo comma, lettera p),
della Costituzione, nonché dell'articolo 148, comma 5, del d.lgs. n. 152
del 2006, posto che la regolamentazione di tali modalità non riguarda un
dato strutturale del servizio né profili funzionali degli enti locali ad
esso interessati (come, invece, la precedente questione relativa alla
separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico),
bensì concerne l'assetto competitivo da dare al mercato di riferimento.
6.2.
¾
La disciplina statale vigente al momento della proposizione del ricorso
(art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000) prevedeva, al riguardo, più forme
di affidamento, consentendo che esso avvenisse, oltre che a favore di
società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica, anche, a determinate condizioni, a
favore di società a capitale misto pubblico–privato ovvero di società a
capitale interamente pubblico.
Al fine di
garantire una maggiore concorrenzialità dei relativi mercati la
successiva disciplina recata dall'art. 23-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del
2008, che si è in parte sovrapposta e in parte integrata con quella
dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del
In questo
contesto si inserisce la disposizione regionale impugnata, la quale,
peraltro, in riferimento al solo servizio di erogazione idrica,
prevedeva una disciplina parzialmente differente, consentendo solo
l'affidamento mediante gara pubblica.
Le norme
statali, tanto quelle vigenti all'epoca dei fatti, quanto le attuali,
sono, come si nota, meno rigorose di quelle poste dalla Regione. Occorre
allora stabilire se le Regioni, in tema di tutela della concorrenza,
possono dettare norme che tutelano più intensamente la concorrenza,
rispetto a quelle poste dallo Stato.
Al riguardo,
deve considerarsi che la Costituzione pone il principio, insieme
oggettivo e finalistico, della tutela della concorrenza, e si deve,
pertanto, ritenere che le norme impugnate, in quanto più rigorose delle
norme interposte statali, ed in quanto emanate nell'esercizio di una
competenza residuale propria delle Regioni, quella relativa ai “servizi
pubblici locali”, non possono essere ritenute in contrasto con la
Costituzione.
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, della legge della
Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche),
come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera
p), della legge della Regione
Lombardia 18 agosto 2006, n. 18 (Conferimento delle funzioni agli enti
locali in materia di servizi locali di interesse economico generale.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche”);
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49,
comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera
p), della legge della Regione
Lombardia n. 18 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 117,
secondo comma, lettere e) e
p) della Costituzione, in
relazione all'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 16 novembre 2009.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in
Il Direttore della