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Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


                           di concerto con


 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto   l'articolo 11-quaterdecies,   comma   13,  lettera a),  del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n. 203, convertito in legge, con
modificazioni,  dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante  misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli 8,  14  e  16 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
recante norme per la sicurezza degli impianti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392,  recante  il  Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e   trasformazione   degli  impianti  nel  rispetto  delle  norme  di
sicurezza;
  Vista  la  legge  5 gennaio  1996,  n.  25, recante differimento di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative  nel  settore  delle
attivita'  produttive  ed  altre  disposizioni  urgenti  in materia e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n.  558,  recante il regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione  dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attivita'  e  per  la  domanda  di  iscrizione all'albo delle imprese
artigiane  o  al  registro delle imprese per particolari categorie di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  recante  il  regolamento  recante  norme per l'attuazione della
direttiva   95/16/CE   sugli   ascensori  e  di  semplificazione  dei
procedimenti  per  la  concessione  del  nulla  osta  per ascensori e
montacarichi,   nonche'   della   relativa  licenza  di  esercizio  e
successive modificazioni;
  Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006,
n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare.
  Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300  (Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative e
disposizioni  diverse),  convertito,  con  modificazioni, nella legge
26 febbraio 2007, n. 17;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n.
159/2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17  della  legge n. 400 del 1998, effettuata con
nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;

                             A d o t t a


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli  edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno  degli  stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto
e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
  2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
    a) impianti    di    produzione,    trasformazione,    trasporto,
distribuzione,  utilizzazione  dell'energia  elettrica,  impianti  di
protezione  contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
    b) impianti   radiotelevisivi,   le   antenne   e   gli  impianti
elettronici in genere;
    c) impianti    di    riscaldamento,    di   climatizzazione,   di
condizionamento  e  di  refrigerazione  di qualsiasi natura o specie,
comprese  le  opere  di  evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
    e) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione di gas di
qualsiasi  tipo,  comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
    f)  impianti  di  sollevamento  di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    g) impianti di protezione antincendio.
  3.  Gli  impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
di  sicurezza  prescritti  in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero  di  normativa  specifica,  non  sono  disciplinati,  per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

        
                    Avvertenza:

              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'articolo 10,    commi 3    del   testo   unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'articolo 87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce,  tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
          potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
          valore di legge ed i regolamenti.
              - Il   testo  dell'articolo 11-quaterdecies,  comma 13,
          lettera a),  del  decreto  legge 30 settembre 2005, n. 203,
          recante   «Misure   di  contrasto  all'evasione  fiscale  e
          disposizioni  urgenti  in materia tributaria e finanziaria.
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 ottobre 2005, n.
          230)    e   convertito   in   legge,   con   modificazioni,
          dall'articolo 1,   della  legge  2 dicembre  2005,  n.  248
          (Gazzetta  Ufficiale  2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), e' il
          seguente:
              «13.  Entro  ventiquattro mesi dalla data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno  o  piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
                  a) il  riordino  delle  disposizioni  in materia di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici;
              Il   testo   dell'articolo 17,   comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.»,    (pubblicata    nella    Gazzetta   Ufficiale
          12 settembre 1988, n. 214, 5.0.), e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              Il  testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo
          1990,   n.  46,  recante  «Norme  per  la  sicurezza  degli
          impianti»  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 marzo
          1990, n. 59), sono i seguenti:
              «Art.  8  (Finanziamento  dell'attivita'  di normazione
          tecnica).  -  1.  Il  3  per  cento  del  contributo dovuto
          annualmente  dall'Istituto  nazionale  per la assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
          ricerca   di   cui   all'articolo 3,   terzo   comma,   del
          decreto-legge  30 giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12 agosto  1982,  n.  597, e'
          destinato  all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui
          all'articolo 7  della presente legge, svolta dall'UNI e dal
          CEI.
              2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
          del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
          precedente,  e'  iscritta a carico del capitolo 3030, dello
          stato    di    previsione   della   spesa   del   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
          1990   e  a  carico  delle  proiezioni  del  corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti.».
              «Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, ove
          previsti,  e  per  accertare  la conformita' degli impianti
          alle  disposizioni  della  presente legge e della normativa
          vigente,  i  comuni,  le unita' sanitarie locali, i comandi
          provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
          la  prevenzione  e  la  sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
          facolta'  di  avvalersi  della  collaborazione  dei  liberi
          professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
          cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite
          dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
              2.  Il  certificato  di collaudo deve essere rilasciato
          entro   tre   mesi   dalla   presentazione  della  relativa
          richiesta.».
              «Art.  16  (Sanzioni).  -  1. Alla violazione di quanto
          previsto    dall'articolo 10   consegue,   a   carico   del
          committente   o  del  proprietario,  secondo  le  modalita'
          previste    dal    regolamento   di   attuazione   di   cui
          all'articolo 15,   una   sanzione  amministrativa  da  lire
          centomila  a  lire  cinquecentomila.  Alla violazione delle
          altre  norme  della  presente  legge  consegue,  secondo le
          modalita'  previste dal medesimo regolamento di attuazione,
          una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
          milioni.
              2.  Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
          determina  le modalita' della sospensione delle imprese dal
          registro  o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
          provvedimenti  disciplinari  a  carico  dei  professionisti
          iscritti  nei  rispettivi  albi,  dopo  la terza violazione
          delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
          gli     aggiornamenti     dell'entita'    delle    sanzioni
          amministrative di cui al comma 1.».
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,   n.   392,   «Regolamento   recante  disciplina  del
          procedimento  di riconoscimento delle imprese ai fini della
          installazione,  ampliamento e trasformazione degli impianti
          nel  rispetto  delle  norme  di  sicurezza.», e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   18 giugno   1994,   n.  141,
          Supplemento Ordinario.
              La  legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante « Differimento
          di termini previsti da disposizioni legislative nel settore
          delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in
          materia.»,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          20 gennaio 1996, n. 16.
              Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
          1999,  n.  558,  recante  «Regolamento recante norme per la
          semplificazione  della  disciplina  in  materia di registro
          delle   imprese,   nonche'   per   la  semplificazione  dei
          procedimenti  relativi alla denuncia di inizio di attivita'
          e  per  la  domanda  di  iscrizione  all'albo delle imprese
          artigiane  o  al  registro  delle  imprese  per particolari
          categorie   di   attivita'   soggette   alla   verifica  di
          determinati     requisiti    tecnici    (numeri    94-97-98
          dell'allegato  1  della  legge.  15 marzo  1997, n. 59). e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 21 novembre 2000, n.
          272.
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile
          1999,  n.  162,  recante  «Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione  della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
          semplificazione  dei  procedimenti  per  la concessione del
          nulla  osta  per  ascensori  e  montacarichi, nonche' della
          relativa   licenza  di  esercizio.»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
              Il   testo   dell'articolo 1-quater  del  decreto-legge
          12 maggio   2006,   n.   173,  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  13 maggio  2006,  n.  110)  convertito  in legge
          12 luglio  2006,  n.  228,  recante «Proroga di termini per
          l'emanazione  di  atti  di  natura regolamentare. Ulteriori
          proroghe  per  l'esercizio  di  deleghe  legislative  e  in
          materia di istruzione.»(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 luglio 2006, n. 160), e' il seguente:
              «1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio
          abitativo).  -  1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis,
          comma 2,   del   decreto-legge   27 maggio   2005,  n.  86,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
          n.     148,     e'     prorogato     fino    all'attuazione
          dell'articolo 11-quaterdecies,  comma 13, del decreto-legge
          30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre
          il 1° gennaio 2007.
              -  Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
          28 dicembre   2006,   n.   300,(pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   28 dicembre  2006,  n.  300),  convertito,  con
          modificazioni,  in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «
          Proroga  di  termini  previsti da disposizioni legislative.
          Disposizioni di delegazione legislativa.» (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  26 febbraio  2007,  n. 47, Supplemento
          Ordinario), e' il seguente:
              «Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere
          infrastrutturali  e  lavori  in  edilizia). - 1. Il termine
          previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge
          12 maggio  2006,  n.  173,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla
          data  di  entrata  in  vigore del regolamento recante norme
          sulla      sicurezza     degli     impianti,     di     cui
          all'articolo 11-quaterdecies,   comma 13,  lettera a),  del
          decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre  2005,  n. 248, e,
          comunque,  non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla
          data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al primo
          periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
          1991,  n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di
          cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001,  n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
          degli   articoli 8,  14  e  16,  le  cui  sanzioni  trovano
          applicazione  in misura raddoppiata per le violazioni degli
          obblighi  previsti dallo stesso regolamento di cui al primo
          periodo del presente comma.

        
      
                               Art. 2.

                 Definizioni relative agli impianti

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) punto  di  consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda
fornitrice  o  distributrice  rende  disponibile all'utente l'energia
elettrica,  il  gas  naturale  o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione  del  combustibile  nel deposito collocato, anche mediante
comodato, presso l'utente;
    b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente  con  l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale  complessiva  degli impianti di autoproduzione eventualmente
installati;
    c) uffici  tecnici interni: strutture costituite da risorse umane
e  strumentali  preposte  all'impiantistica, alla realizzazione degli
impianti  aziendali  ed  alla  loro  manutenzione  i cui responsabili
posseggono     i     requisiti     tecnico-professionali     previsti
dall'articolo 4;
    d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere
il  degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali
che  comportano  la  necessita' di primi interventi, che comunque non
modificano  la  struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione  d'uso  secondo le prescrizioni previste dalla normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
    e) impianti    di    produzione,    trasformazione,    trasporto,
distribuzione,  utilizzazione  dell'energia  elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione  degli  equipaggiamenti  elettrici  delle  macchine, degli
utensili,  degli  apparecchi  elettrici  in genere. Nell'ambito degli
impianti  elettrici  rientrano  anche  quelli  di  autoproduzione  di
energia  fino  a  20  kw  nominale, gli impianti per l'automazione di
porte,  cancelli  e  barriere,  nonche'  quelli  posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli
edifici;
    f) impianti   radiotelevisivi   ed   elettronici:  le  componenti
impiantistiche  necessarie  alla  trasmissione  ed alla ricezione dei
segnali  e  dei  dati,  anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione  fissa  alimentati  a  tensione  inferiore  a  50  V in
corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti
alimentate  a  tensione  superiore,  nonche'  i sistemi di protezione
contro  le  sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico;  ai  fini  dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
ampliamenti  degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni
collegati  alla  rete  pubblica,  si  applica  la normativa specifica
vigente;
    g) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione  di  gas:
l'insieme  delle  tubazioni,  dei  serbatoi e dei loro accessori, dal
punto  di  consegna  del  gas,  anche  in  forma  liquida,  fino agli
apparecchi   utilizzatori,  l'installazione  ed  i  collegamenti  dei
medesimi,  le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la
ventilazione  dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
predisposizioni  edili  e  meccaniche  per lo scarico all'esterno dei
prodotti della combustione;
    h) impianti   di   protezione   antincendio:   gli   impianti  di
alimentazione   di  idranti,  gli  impianti  di  estinzione  di  tipo
automatico  e  manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di
fumo e d'incendio;
    i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
    l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

        
      
                               Art. 3.

                          Imprese abilitate

  1.  Le  imprese,  iscritte  nel  registro  delle  imprese di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e
successive  modificazioni,  di  seguito  registro  delle  imprese,  o
nell'Albo  provinciale  delle  imprese  artigiane  di  cui alla legge
8 agosto  1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono
abilitate  all'esercizio  delle  attivita'  di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore  individuale  o  il  legale  rappresentante  ovvero il
responsabile  tecnico  da  essi  preposto  con  atto  formale,  e' in
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
  2.  Il  responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione
per  una  sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra
attivita' continuativa.
  3.  Le  imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli
impianti  di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio
attivita',  ai  sensi  dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241  e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali
lettera  e  quale  voce,  di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
comma 2,  intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il
possesso  dei  requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
  4.  Le  imprese  artigiane  presentano  la  dichiarazione di cui al
comma 3,  unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane  per  la  verifica  del  possesso  dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana.  Le  altre  imprese  presentano la dichiarazione di cui al
comma 3,  unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del
registro delle imprese.
  5.  Le  imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici
interni  sono  autorizzate  all'installazione,  alla  trasformazione,
all'ampliamento   e   alla   manutenzione  degli  impianti,  relativi
esclusivamente  alle  proprie  strutture  interne  e nei limiti della
tipologia  di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all'articolo 4.
  6.  Le  imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati
riconosciuti  i  requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un
certificato  di  riconoscimento,  secondo  i  modelli  approvati  con
decreto  del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno  1992.  Il  certificato e' rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto
1985,  n.  443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere
di  commercio,  di  cui  alla  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  e
successive modificazioni.

        
                    Note all'articolo 3:

              Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995,   n.   581,   recante   «Regolamento   di  attuazione
          dell'articolo 8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, in
          materia  di  istituzione  del registro delle imprese di cui
          all'articolo 2188  del codice civile.», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  3 febbraio  1996,  n.  28, Supplemento
          Ordinario.
              La  legge  8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro
          per  l'artigianato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          24 agosto 1985, n. 199.
              Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi»   (pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto 1990, n. 192), e' il seguente:
              «Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni
          atto    di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
          costitutiva,  permesso  o  nulla  osta comunque denominato,
          comprese  le  domande  per  le  iscrizioni  in albi o ruoli
          richieste  per  l'esercizio  di  attivita' imprenditoriale,
          commerciale   o   artigianale   il   cui  rilascio  dipenda
          esclusivamente    dall'accertamento    dei    requisiti   e
          presupposti  di  legge o di atti amministrativi a contenuto
          generale  e  non  sia  previsto  alcun limite o contingente
          complessivo   o   specifici   strumenti  di  programmazione
          settoriale  per  il rilascio degli atti stessi, con la sola
          esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte  alla  difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza,
          all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
          amministrazione   delle  finanze,  ivi  compresi  gli  atti
          concernenti  le  reti  di  acquisizione  del gettito, anche
          derivante  dal  gioco,  alla  tutela  della  salute e della
          pubblica    incolumita',   del   patrimonio   culturale   e
          paesaggistico  e  dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
          dalla   normativa   comunitaria,   e'   sostituito  da  una
          dichiarazione  dell'interessato  corredata, anche per mezzo
          di   autocertificazioni,   delle   certificazioni  e  delle
          attestazioni  normativamente  richieste.  L'amministrazione
          competente  puo'  richiedere  informazioni o certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o qualita' soltanto qualora non
          siano    attestati    in   documenti   gia'   in   possesso
          dell'amministrazione   stessa   o  non  siano  direttamente
          acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
              2.  L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
          iniziata  decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
          della    dichiarazione    all'amministrazione   competente.
          Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
          da' comunicazione all'amministrazione competente.
              3.  L'amministrazione  competente, in caso di accertata
          carenza  delle  condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
          nel   termine   di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione   di   cui   al   comma 2,   adotta  motivati
          provvedimenti  di  divieto di prosecuzione dell'attivita' e
          di  rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo che, ove cio' sia
          possibile,   l'interessato   provveda   a  conformare  alla
          normativa  vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro
          un  termine  fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
          inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque salvo il
          potere    dell'amministrazione   competente   di   assumere
          determinazioni   in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
          prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
          il  termine  per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
          sono  sospesi,  fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
          massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
          puo'  adottare  i  propri  provvedimenti  indipendentemente
          dall'acquisizione  del  parere.  Della  sospensione e' data
          comunicazione all'interessato.
              4.  Restano  ferme le disposizioni di legge vigenti che
          prevedono  termini  diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
          per  l'inizio  dell'attivita'  e  per  l'adozione  da parte
          dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
          di  prosecuzione  dell'attivita'  e  di  rimozione dei suoi
          effetti.
              5.  Ogni  controversia  relativa  all'applicazione  dei
          commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
          giudice amministrativo.
              Il  decreto del Ministro dell'industria del commercio e
          dell'artigianato  11  giugno1992, recante «Approvazione dei
          modelli  dei  certificati  di  riconoscimento dei requisiti
          tecnico-professionali  delle  imprese  e  del  responsabile
          tecnico  ai  fini  della  sicurezza  degli  impianti.»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142.
              La    legge   29 dicembre   1993,   n.   580,   recante
          «Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura.», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.

        
      
                               Art. 4.

                   Requisiti tecnico-professionali

  1.  I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei
seguenti:
    a) diploma  di  laurea  in  materia  tecnica specifica conseguito
presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del  secondo  ciclo  con  specializzazione  relativa al settore delle
attivita'  di  cui  all'articolo 1,  presso  un  istituto  statale  o
legalmente  riconosciuto,  seguiti  da  un periodo di inserimento, di
almeno  due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa
del  settore.  Il  periodo  di  inserimento  per  le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
    c) titolo  o  attestato  conseguito  ai  sensi della legislazione
vigente  in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento,   di  almeno  quattro  anni  consecutivi,  alle  dirette
dipendenze  di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per
le  attivita'  di  cui  all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due
anni;
    d) prestazione  lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa   abilitata  nel  ramo  di  attivita'  cui  si  riferisce  la
prestazione  dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a
tre  anni,  escluso  quello  computato  ai  fini dell'apprendistato e
quello  svolto  come  operaio  qualificato,  in  qualita'  di operaio
installatore  con  qualifica  di  specializzato  nelle  attivita'  di
installazione,  di  trasformazione,  di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
  2.  I  periodi  di  inserimento  di  cui  alle lettere b) e c) e le
prestazioni  lavorative  di  cui  alla lettera d) del comma 1 possono
svolgersi  anche  in  forma  di  collaborazione  tecnica continuativa
nell'ambito  dell'impresa  da  parte  del  titolare,  dei  soci e dei
collaboratori  familiari.  Si  considerano, altresi', in possesso dei
requisiti  tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare
dell'impresa,  i  soci  ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attivita'  di  collaborazione  tecnica  continuativa  nell'ambito  di
imprese  abilitate  del  settore  per  un periodo non inferiore a sei
anni.  Per  le  attivita'  di  cui  alla  lettera d) dell'articolo 1,
comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.

        
      
                               Art. 5.

                    Progettazione degli impianti

  1.  Per  l'installazione,  la  trasformazione e l'ampliamento degli
impianti         di        cui        all'articolo 1,        comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g),  e'  redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza   delle   normative   piu'   rigorose   in   materia  di
progettazione,  nei  casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
da  un  professionista  iscritto  negli albi professionali secondo la
specifica  competenza  tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto,  come  specificato  all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
  2.  Il  progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e'  redatto  da  un  professionista  iscritto agli albi professionali
secondo  le  specifiche  competenze  tecniche richieste, nei seguenti
casi:
    a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le  utenze  condominiali  e  per  utenze domestiche di singole unita'
abitative  aventi  potenza  impegnata  superiore  a 6 kw o per utenze
domestiche  di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
mq;
    b) impianti  elettrici  realizzati  con  lampade  fluorescenti  a
catodo  freddo,  collegati  ad  impianti  elettrici,  per  i quali e'
obbligatorio  il  progetto  e  in  ogni  caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
    c) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli  immobili  adibiti  ad  attivita'  produttive,  al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore  a  1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze  sono  alimentate  in  bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
    d) impianti  elettrici  relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche  solo  parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del  CEI,  in  caso  di  locali  adibiti  ad uso medico o per i quali
sussista  pericolo  di  esplosione  o  a maggior rischio di incendio,
nonche'  per  gli  impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
    e) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli  impianti  elettronici  in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
    f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne    fumarie   collettive   ramificate,   nonche'   impianti   di
climatizzazione  per  tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
    g) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla  distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica  superiore  a  50  kw  o  dotati  di canne fumarie collettive
ramificate,  o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
    h) impianti  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti   in  un'attivita'  soggetta  al  rilascio  del  certificato
prevenzione  incendi  e,  comunque, quando gli idranti sono in numero
pari  o  superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
pari o superiore a 10.
  3.  I  progetti  degli  impianti  sono  elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa
e  alle  indicazioni  delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri   Enti   di  normalizzazione  appartenenti  agli  Stati  membri
dell'Unione  europea  o  che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio  economico  europeo,  si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
  4.  I  progetti  contengono  almeno  gli  schemi  dell'impianto e i
disegni  planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza
e   sulla   tipologia   dell'installazione,  della  trasformazione  o
dell'ampliamento  dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia  e  alle  caratteristiche  dei  materiali  e  componenti da
utilizzare  e  alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei  luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione,   particolare   attenzione  e'  posta  nella  scelta  dei
materiali  e  componenti  da  utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
  5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il
progetto  presentato  e'  integrato  con la necessaria documentazione
tecnica  attestante  le  varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore  e'  tenuto  a fare riferimento nella dichiarazione di
conformita'.
  6.  Il  progetto,  di  cui  al  comma 2,  e'  depositato  presso lo
sportello  unico  per  l'edilizia  del  comune  in  cui  deve  essere
realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

        
      
                               Art. 6.

            Realizzazione ed installazione degli impianti

  1.  Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,
in  conformita'  alla  normativa  vigente  e  sono responsabili della
corretta   esecuzione   degli  stessi.  Gli  impianti  realizzati  in
conformita'  alla  vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o
di  altri  Enti  di  normalizzazione  appartenenti  agli Stati membri
dell'Unione  europea  o  che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio  economico  europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
  2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme
generali   di   sicurezza  di  cui  all'articolo 1  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
  3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo
realizzati  prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati
di   sezionamento   e   protezione   contro  le  sovracorrenti  posti
all'origine  dell'impianto,  di protezione contro i contatti diretti,
di   protezione   contro   i  contatti  indiretti  o  protezione  con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.

        
                    Note all'articolo 6:

              Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri 31 marzo1989, recante «Applicazione
          dell'articolo 12   del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  concernente  rischi
          rilevanti  connessi  a determinate attivita' industriali.»,
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93,
          S.O.), e' il seguente:
              «Art.  1.  (Norme  generali  di  sicurezza). - 1. Nella
          progettazione,  nella  realizzazione e nella gestione delle
          attivita'   industriali   i   fabbricanti   sono  tenuti  a
          conformarsi  a  tutte le disposizioni vigenti in materia di
          sicurezza  del  lavoro,  di prevenzione incendi e di tutela
          della   popolazione   e  dell'ambiente.  In  particolare  i
          fabbricanti  devono  ottenere  dal  competente  Comando dei
          vigili   del   fuoco   le   autorizzazioni  concernenti  la
          prevenzione   incendi   previste  dalle  norme  vigenti  ed
          uniformarsi alle disposizioni contenute nel:
                a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
                b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
                c) testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con
          regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
                d)  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1955, n. 547;
                e) decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo
          1956, n. 303;
                f) legge  23 dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
          modifiche, integrazioni e decreti applicativi;
                g) decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio
          1982, n. 577;
                h) legge 7 dicembre 1984, n. 818;
                i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
                l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
              2.  Il  richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va
          esteso   alle   successive  modificazioni  ed  integrazioni
          nonche' ai decreti applicativi.

        
      
                               Art. 7.

                    Dichiarazione di conformita'

  1.  Al  termine  dei  lavori,  previa effettuazione delle verifiche
previste  dalla  normativa  vigente, comprese quelle di funzionalita'
dell'impianto,  l'impresa  installatrice  rilascia  al committente la
dichiarazione  di  conformita' degli impianti realizzati nel rispetto
delle  norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base  del  modello  di  cui all'allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il
progetto di cui all'articolo 5.
  2.  Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa  installatrice  l'elaborato tecnico e' costituito almeno
dallo  schema  dell'impianto  da  realizzare, inteso come descrizione
funzionale   ed   effettiva   dell'opera  da  eseguire  eventualmente
integrato  con  la  necessaria  documentazione  tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
  3.  In  caso  di  rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione  di  conformita',  e  l'attestazione  di  collaudo  ove
previsto,  si  riferiscono  alla  sola  parte  degli impianti oggetto
dell'opera  di  rifacimento,  ma  tengono  conto  della  sicurezza  e
funzionalita'  dell'intero  impianto.  Nella  dichiarazione di cui al
comma 1  e  nel  progetto  di  cui  all'articolo 5,  e' espressamente
indicata  la  compatibilita'  tecnica  con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
  4.   La  dichiarazione  di  conformita'  e'  rilasciata  anche  dai
responsabili   degli   uffici   tecnici  interni  delle  imprese  non
installatrici  di  cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di
cui all'allegato II del presente decreto.
  5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere
modificato  o  integrato  con  decreto  ministeriale  per esigenze di
aggiornamento di natura tecnica.
  6.  Nel  caso  in  cui la dichiarazione di conformita' prevista dal
presente  articolo,  salvo  quanto  previsto all'articolo 15, non sia
stata  prodotta  o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito -
per  gli  impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto   -   da   una  dichiarazione  di  rispondenza,  resa  da  un
professionista  iscritto  all'albo  professionale  per  le specifiche
competenze  tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno  cinque  anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione,   sotto   personale   responsabilita',   in   esito  a
sopralluogo  ed  accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel  campo  di  applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto
che  ricopre,  da  almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa  abilitata  di  cui  all'articolo 3,  operante nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

        
      
                               Art. 8.

             Obblighi del committente o del proprietario

  1.  Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione,
di  trasformazione,  di  ampliamento  e di manutenzione straordinaria
degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate
ai sensi dell'articolo 3.
  2.  Il  proprietario  dell'impianto adotta le misure necessarie per
conservarne  le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente  in  materia,  tenendo  conto delle istruzioni per l'uso e la
manutenzione  predisposte  dall'impresa installatrice dell'impianto e
dai  fabbricanti  delle  apparecchiature  installate.  Resta ferma la
responsabilita'  delle  aziende  fornitrici  o  distributrici, per le
parti  dell'impianto  e  delle  relative  componenti tecniche da loro
installate o gestite.
  3.  Il  committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova
fornitura   di  gas,  energia  elettrica,  acqua,  negli  edifici  di
qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore
copia  della dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo
l'allegato  I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della
dichiarazione  di  rispondenza  prevista dall'articolo 7, comma 6. La
medesima  documentazione  e'  consegnata  nel  caso  di  richiesta di
aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o
di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina
il   raggiungimento   dei   livelli   di  potenza  impegnata  di  cui
all'articolo 5,  comma 2  o  comunque, per gli impianti elettrici, la
potenza di 6 kw.
  4.  Le  prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi
di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica
di gas.
  5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti,
decorso  il  termine  di  cui  al  comma  3 senza che sia prodotta la
dichiarazione  di  conformita'  di  cui  all'articolo 7,  comma 1, il
fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo
congruo avviso, sospende la fornitura.

        
      
                               Art. 9.

                      Certificato di agibilita'

  1.  Il  certificato  di  agibilita'  e'  rilasciato dalle autorita'
competenti  previa acquisizione della dichiarazione di conformita' di
cui   all'articolo 7,  nonche'  del  certificato  di  collaudo  degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

        
      
                              Art. 10.

                     Manutenzione degli impianti

  1.  La  manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1
non   comporta   la   redazione   del   progetto   ne'   il  rilascio
dell'attestazione  di  collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 8,  comma 1,  fatto  salvo  il  disposto  del successivo
comma 3.
  2.  Sono  esclusi  dagli  obblighi  della  redazione del progetto e
dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici  e  la  fornitura  provvisoria di energia elettrica per gli
impianti  di  cantiere  e  similari,  fermo  restando  l'obbligo  del
rilascio della dichiarazione di conformita'.
  3.  Per  la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi
in  servizio  privato  si  applica  il  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

        
                    Nota all'articolo 10:
              Per   il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          30 aprile 1999, n. 162, si vedano la nota alle premesse.

        
      
                              Art. 11.

Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
     dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.

  1.  Per  il  rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui
all'articolo 1,   comma   2,  lettere a), b), c),  d), e), g)  ed h),
relativi  ad  edifici  per  i  quali  e'  gia'  stato  rilasciato  il
certificato   di   agibilita',   fermi   restando   gli  obblighi  di
acquisizione  di  atti  di  assenso  comunque  denominati,  l'impresa
installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,
presso  lo  sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del
comune  ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il
progetto  redatto  ai  sensi  dell'articolo 5,  o  il  certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
  2.   Per   le  opere  di  installazione,  di  trasformazione  e  di
ampliamento  di  impianti  che  sono  connesse  ad interventi edilizi
subordinati  a  permesso  di costruire ovvero a denuncia di inizio di
attivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380,  il  soggetto titolare del permesso di costruire o il
oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita
il  progetto  degli  impianti da realizzare presso lo sportello unico
per  l'edilizia  del  comune ove deve essere realizzato l'intervento,
contestualmente al progetto edilizio.
  3.  Lo  sportello  unico  di  cui  all'articolo 5  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, inoltra copia
della dichiarazione di conformita' alla Camera di commercio industria
artigianato  e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa
esecutrice  dell'impianto,  che provvede ai conseguenti riscontri con
le  risultanze  del  registro  delle  imprese o dell'albo provinciale
delle  imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni,   delle   eventuali   violazioni  accertate,  ed  alla
irrogazione  delle  sanzioni  pecuniarie  ai sensi degli articoli 20,
comma  1,  e  42,  comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.

        
                    Note all'articolo 11:
              Il  testo  dell'articolo 5  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica 6 giugno 2001, recante «testo unico delle
          disposizioni   legislative   e   regolamentari  in  materia
          edilizia. (Testo A).», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 ottobre 2001, n. 245, S.O.), e' il seguente:
          «Art.    5.    (R)   (Sportello   unico   per   l'edilizia)
          (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, commi 1,
          2,  3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 dicembre   1993,  n.  493;  articolo 220,  regio  decreto
          27 luglio 1934, n. 1265). - 1. Le amministrazioni comunali,
          nell'ambito    della    propria   autonomia   organizzativa
          provvedono,  anche  mediante  esercizio  in forma associata
          delle  strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto
          legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, ovvero accorpamento
          disarticolazione,  soppressione  di  uffici  o  organi gia'
          esistenti,  a  costituire  un  ufficio denominato sportello
          unico  per  l'edilizia,  che  cura  tutti i rapporti fra il
          privato,   l'amministrazione   e,  ove  occorra,  le  altre
          amministrazioni    tenute    a   pronunciarsi   in   ordine
          all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
          o di denuncia di inizio attivita'. (7)
              2. Tale ufficio provvede in particolare:
                a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e
          delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
          ogni  altro  atto di assenso comunque denominato in materia
          di  attivita'  edilizia,  ivi  compreso  il  certificato di
          agibilita',    nonche'   dei   progetti   approvati   dalla
          Soprintendenza   ai   sensi   e   per   gli  effetti  degli
          articoli 36,  38  e  46  del decreto legislativo 29 ottobre
          1999, n. 490;
                b) a  fornire  informazioni  sulle  materie di cui al
          punto a),  anche  mediante  predisposizione  di un archivio
          informatico  contenente i necessari elementi normativi, che
          consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
          in  via  telematica,  alle  informazioni  sugli adempimenti
          necessari  per  lo svolgimento delle procedure previste dal
          presente  regolamento, all'elenco delle domande presentate,
          allo  stato  del  loro iter procedurale, nonche' a tutte le
          possibili informazioni utili disponibili;
                d) all'adozione,    nelle   medesime   materie,   dei
          provvedimenti    in    tema   di   accesso   ai   documenti
          amministrativi  in favore di chiunque vi abbia interesse ai
          sensi  dell'articolo 22  e  seguenti  della  legge 7 agosto
          1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
                e) al   rilascio   dei  permessi  di  costruire,  dei
          certificati  di  agibilita',  nonche'  delle certificazioni
          attestanti  le  prescrizioni  normative e le determinazioni
          provvedimentali        a       carattere       urbanistico,
          paesaggistico-ambientale,  edilizio  e  di  qualsiasi altro
          tipo   comunque  rilevanti  ai  fini  degli  interventi  di
          trasformazione edilizia del territorio;
                  f) alla  cura  dei  rapporti  tra l'amministrazione
          comunale,  il privato e le altre amministrazioni chiamate a
          pronunciarsi  in  ordine  all'intervento  edilizio  oggetto
          dell'istanza  o  denuncia, con particolare riferimento agli
          adempimenti  connessi  all'applicazione della parte seconda
          del testo unico.
              3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
          certificato  di  agibilita',  l'ufficio  di  cui al comma 1
          acquisisce  direttamente,  ove  questi non siano stati gia'
          allegati dal richiedente:
                  a) il  parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa
          essere   sostituito  da  una  autocertificazione  ai  sensi
          dell'articolo 20, comma 1;
                  b) il  parere dei vigili del fuoco, ove necessario,
          in ordine al rispetto della normativa antincendio.
              4.  L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai
          fini   dell'acquisizione,   anche  mediante  conferenza  di
          servizi   ai   sensi  degli  articoli 14,  14-bis,  14-ter,
          14-quater  della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
          assenso,  comunque  denominati,  necessari  ai  fini  della
          realizzazione dell'intervento edilizio.
              Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
                a) le  autorizzazioni e certificazioni del competente
          ufficio  tecnico  della regione, per le costruzioni in zone
          sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
                b) l'assenso  dell'amministrazione  militare  per  le
          costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
          difesa  dello  Stato  o  a  stabilimenti  militari,  di cui
          all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
               c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
          doganale  in caso di costruzione, spostamento e modifica di
          edifici  nelle  zone  di  salvaguardia in prossimita' della
          linea  doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
          effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
          1990, n. 374;
                d) l'autorizzazione  dell'autorita' competente per le
          costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
          ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 55 del codice
          della navigazione;
                e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti
          per  gli  interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
          degli  articoli 21,  23,  24, e 151 del decreto legislativo
          29 ottobre  1999,  n.  490,  fermo restando che, in caso di
          dissenso  manifestato  dall'amministrazione  preposta  alla
          tutela   dei   beni   culturali,   si   procede   ai  sensi
          dell'articolo 25  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n. 490;
                f) il  parere  vincolante  della  Commissione  per la
          salvaguardia  di  Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'articolo 6  della  legge  16 aprile  1973,  n.  171, e
          successive  modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
          l'adeguamento     al    piano    comprensoriale    previsto
          dall'articolo 5   della   stessa   legge,  per  l'attivita'
          edilizia  nella  laguna  veneta, nonche' nel territorio dei
          centri storici di Chioggia e di Sottomanna e nelle isole di
          Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
                g) il  parere  dell'autorita'  competente  in tema di
          assetti e vincoli idrogeologici;
                h)   gli  assensi  in  materia  di  servitu'  viarie,
          ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
                i) il  nulla-osta  dell'autorita' competente ai sensi
          dell'articolo 13  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, in
          tema di aree naturali protette.».
              Il  testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre1981,
          n.  689, recante «Modifiche al sistema penale», (pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.),
          e' il seguente:
              «Art.   14.   (Contestazione  e  notificazione).  -  La
          violazione,  quando  e'  possibile,  deve essere contestata
          immediatamente  tanto  al  trasgressore quanto alla persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa.
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o  per  alcune delle persone indicate nel comma precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il   termine   di  novanta  giorni  e  a  quelli  residenti
          all'estero  entro  il  termine  di  trecentosessanta giorni
          dall'accertamento.
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita'  competente  con provvedimento dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione.
              Per  la  forma  della  contestazione  immediata o della
          notificazione  si  applicano le disposizioni previste dalle
          leggi  vigenti.  In  ogni caso la notificazione puo' essere
          effettuata,   con  le  modalita'  previste  dal  codice  di
          procedura     civile,     anche     da    un    funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la  notificazione  non puo' essere eseguita in mani proprie
          del   destinatario,  si  osservano  le  modalita'  previste
          dall'articolo 137,  terzo comma, del medesimo codice. Per i
          residenti  all'estero, qualora la residenza, la dimora o il
          domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e
          resta  salva  la  facolta'  del pagamento in misura ridotta
          sino   alla  scadenza  del  termine  previsto  nel  secondo
          comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
              L'obbligazione   di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione  si estingue per la persona nei cui confronti e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
              Il  testo degli articoli 20, comma 1, e 42,comma 1, del
          decreto   legislativo   31   marzo1998,   n.  112,  recante
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I  della  legge  15 marzo  1997, n. 59.», (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.), sono
          i seguenti:
              «Art.   20.   (Funzioni   delle  camere  di  commercio,
          industria  artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite
          alle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  le  funzioni  esercitate  dagli uffici metrici
          provinciali  e dagli uffici provinciali per l'industria, il
          commercio  e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai
          brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.».
              «Art.   42.   (Abrogazioni).  -  1.  Sono  abrogate  le
          disposizioni   dell'articolo 60,   comma 10,   del  decreto
          4 agosto  1988,  n.  375  del  Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  dell'articolo 23, comma 6,
          del   decreto   4 giugno   1993,   n.   248   del  Ministro
          dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato,
          dell'articolo io,  comma 4,  della legge 25 agosto 1991, n.
          287,  nella  parte in cui individuano l'ufficio provinciale
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  come
          organo   competente   per   l'irrogazione   delle  sanzioni
          pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con
          la  normativa  vigente  per  effetto dell'abrogazione delle
          menzionate disposizioni.

        
      
                              Art. 12.

                 Contenuto del cartello informativo

  1.  All'inizio  dei  lavori  per  la costruzione o ristrutturazione
dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa
installatrice  affigge  un  cartello  da  cui risultino i propri dati
identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte dei
soggetti  indicati  all'articolo 5,  comma 2, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.

        
      
                              Art. 13.

                           Documentazione

  1.  I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente
decreto   conservano  la  documentazione  amministrativa  e  tecnica,
nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile,  a  qualsiasi  titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto  di  trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine
alla  conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza  e  contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione  di  conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza
di  cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e'
consegnata  anche  al  soggetto  che  utilizza,  a  qualsiasi titolo,
l'immobile.

        
      
                              Art. 14.

         Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica

  1.   In   attuazione   dell'articolo 8   della  legge  n.  46/1990,
all'attivita'  di  normazione  tecnica  svolta  dall'UNI e dal CEI e'
destinato   il  tre  per  cento  del  contributo  dovuto  annualmente
dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  (INAIL)  per l'attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 3,
comma 3,  del  decreto-legge  30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
  2.  La  somma  di  cui  al  comma 1,  calcolata  sull'ammontare del
contributo  versato  dall'INAIL  e'  iscritta a carico di un apposito
capitolo  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo  economico  per  il  2007  e  a  carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

        
                    Note all'articolo 14:

              Per  l'articolo 8  della  legge 5 marzo 1990, n. 46, si
          vedano le note alle premesse.
              Il  testo  dell'articolo 3,  terzo comma, decreto-legge
          30 giugno  1982, n. 390, recante «Disciplina delle funzioni
          prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e
          dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio
          1982,  n. 179). Convertito in legge, con modificazioni, con
          legge  12 agosto 1982, n. 597 (Gazzetta Ufficiale 25 agosto
          1982, n. 233), e' il seguente:
              Il  contributo  di  cui  all'articolo 3, secondo comma,
          della  legge  19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al
          fondo  sanitario  nazionale  di  cui  all'articolo 51 della
          legge  23 dicembre  1978,  n.  833, per essere destinato ad
          attivita'  di  ricerca  nel  campo  della prevenzione degli
          infortuni  e  delle malattie professionali, a partire dalla
          cessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI.

        
      
                              Art. 15.

                              Sanzioni

  1.  Alle  violazioni  degli  obblighi derivanti dall'articolo 7 del
presente  decreto  si  applicano  le  sanzioni amministrative da euro
100,00  ad  euro  1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
dell'impianto,  al  grado  di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
  2.  Alle  violazioni  degli  altri  obblighi derivanti dal presente
decreto  si  applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad
euro   10.000,00   con   riferimento   all'entita'   e   complessita'
dell'impianto,  al  grado  di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
  3.  Le  violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a
carico  delle  imprese  installatrici  sono comunicate alla Camera di
commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  competente  per
territorio,  che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle
imprese  artigiane  o  nel  registro  delle  imprese in cui l'impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
  4.  La  violazione  reiterata  tre  volte delle norme relative alla
sicurezza  degli  impianti  da parte delle imprese abilitate comporta
altresi',  in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea
dell'iscrizione  delle  medesime imprese dal registro delle imprese o
dall'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane,  su  proposta  dei
soggetti   accertatori   e   su   giudizio   delle   commissioni  che
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
  5.  Alla  terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
ed   i  collaudi,  i  soggetti  accertatori  propongono  agli  ordini
professionali  provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
  6.  All'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  al presente articolo
provvedono   le   Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura.
  7.  Sono  nulli,  ai  sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i
patti  relativi  alle attivita' disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il
diritto al risarcimento di eventuali danni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 22 gennaio 2008

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani


                      Il Ministro dell'ambiente
              e della tutela del territorio e del mare
                           Pecoraro Scanio

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 182

        
                    Note all'articolo 15:

              Il  testo  dell'articolo 1418  del Codice Civile, e' il
          seguente:
              «Art.  1418.  (Cause  di  nullita' del contratto). - Il
          contratto  e' nullo quando e' contrario a norme imperative,
          salvo che la legge disponga diversamente.
              Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei
          requisiti  indicati  dall'articolo 1325, l'illiceita' della
          causa,   l'illiceita'   dei   motivi   nel   caso  indicato
          dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti
          stabiliti dall'articolo 1346.
              Il   contratto  e'  altresi'  nullo  negli  altri  casi
          stabiliti dalla legge.».

All.1
All.2




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