Vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla
limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute
all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni
prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva
1999/13/CE;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge
comunitaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 5;
Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n.
161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE;
Vista la decisione 2007/205/CE della Commissione,
del 22 marzo 2007, che istituisce un formato comune per la prima
relazione degli Stati membri riguardante l'attuazione della
direttiva 2004/42/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale
ed in particolare l'articolo 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che le competenti Commissioni del
Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini
prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
Articolo 1
1. All'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "in conformità al
decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44" sono sostituite dalle
seguenti: "in conformità all'articolo 275 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152".
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27
marzo 2006, n. 161, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I soggetti che effettuano i controlli
relativi al rispetto del presente decreto, nonché la Stazione
sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti
che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i
soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato
I trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente,
entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti
all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente.".
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo le parole: "il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio" sono inserite le
seguenti "e del mare, in qualità di autorità competente ai sensi
dell'articolo 5 della direttiva 2004/42/CE,".
4. All'allegato I, paragrafo 1, lettera d), del
decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "pellicola
opaca" sono sostituite dalle seguenti: "pellicola coprente".
5. All'allegato I, paragrafo 1, lettera e), del
decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "pellicola
trasparente o semiopaca" sono sostituite dalle seguenti: "pellicola
trasparente o semitrasparente".
6. All'allegato I, paragrafo 1, lettera f), ed
all'allegato II, tabella 1, lettera f), del decreto legislativo 27
marzo 2006, n. 161, le parole: "impregnanti non filmogeni per legno"
sono sostituite dalle seguenti: "impregnanti per legno che formano
una pellicola di spessore minimo".
7. All'allegato I, paragrafo 2, lettera e), del
decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "sigillanti
per carrozzeria" sono sostituite dalle seguenti: "sigillanti
sottoscocca".
8. All'allegato II, tabella 2, lettera c), del
decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: "printer" è
sostituita dalla seguente: "primer".
9. Dopo l'allegato III al decreto legislativo 27
marzo 2006, n. 161, è aggiunto il seguente:
"Allegato III-bis
TRASMISSIONE DI DATI E INFORMAZIONI
1. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che
effettuano i controlli.
1.1. Il numero dei controlli, indicando, per
ciascun controllo: - il destinatario (produttore, importatore o
altri soggetti); - il tipo di attività (sopralluogo, campionamento e
analisi, verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo
dell'etichettatura, ecc.).
1.2. La distribuzione dei controlli rispetto ai
mesi dell'anno ed alle singole regioni.
1.3. I casi, espressi come percentuale sulla
somma dei controlli, in cui è stata accertata, in riferimento a
ciascun prodotto di cui all'allegato I, la violazione dei valori
limite previsti dall'articolo 3, indicando, in riferimento a ciascun
prodotto, il quantitativo complessivo risultato non conforme.
1.4. I casi, espressi come percentuale sulla
somma dei controlli, in cui è stata accertata la violazione degli
obblighi di etichettatura di cui all'articolo 4, indicando se vi sia
stata la contestuale violazione dei valori limite previsti
dall'articolo 3.
1.5. Il costo complessivo stimato dei controlli
ed il numero e la qualifica dei soggetti adibiti.
2. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che
immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.
2.1. Il numero di produttori, il numero di
importatori ed il numero degli altri soggetti che immettono sul
mercato i prodotti elencati nell'allegato I.
2.2. I quantitativi di prodotti elencati
nell'allegato I immessi sul mercato, distinguendo quelli
rispettivamente immessi sul mercato dai produttori, dagli
importatori e da altri soggetti.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.