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Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88 - Supplemento Ord. n. 96 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152Norme in materia ambientale
PARTE QUARTA Articolo 177
(Campo di applicazione e finalita')
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione
delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva
2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la
salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della
produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti
complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico
interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o
complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del
presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo,
nonche' per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi da
1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali
esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia
di gestione dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed
avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma
o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o
privati.
6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresi', un
sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario,
relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme
tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione
attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri
e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e
nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme
e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge
21 giugno 1986, n. 317.
7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi
ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi
stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.)
Articolo 178
(Principi)
1. La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai
principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di
proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti
i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei
rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza,
economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche'
nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di
accesso alle informazioni ambientali.
Articolo 178-bis
(Responsabilita' estesa del produttore)
1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo
efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le
fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di
compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono
essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le modalita' e i criteri di introduzione della
responsabilita' estesa del produttore del prodotto, inteso come
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti,
nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e
nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano
dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere adottati con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, le modalita' e i criteri:
a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilita'
finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente
lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura
in cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile;
c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro
impatti ambientali;
d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i
rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti,
assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono
diventati rifiuti avvengano in conformita' ai criteri di cui agli
articoli 177 e 179;
e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e
la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo,
tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono
adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento
compatibile con l'ambiente.
2. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e'
applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresi' che i
costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o
interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso
il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore
del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di
tali costi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.) (1)
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(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 3 D.lgs. 03.12.2010, n. 205
con decorrenza dal 25.12.2010.
Articolo 179
(Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti)
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente
gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorita'
di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto
della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure
volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli
articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi
compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti e' consentito
discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorita' di cui al
comma 1 qualora cio' sia giustificato, nel rispetto del principio di
precauzione e sostenibilita', in base ad una specifica analisi degli
impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti
sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di
vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la
fattibilita' tecnica e la protezione delle risorse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della
salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi
di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformita' a
quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini
di protezione della salute umana e dell'ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto
della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in
particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che
permettano un uso piu' razionale e un maggiore risparmio di risorse
naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione
sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da
contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso
o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita' o la nocivita'
dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per
l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine
di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano
l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e
oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai
rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il
successivo utilizzo e, piu' in generale, l'impiego dei rifiuti come
altro mezzo per produrre energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le
misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per
il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di
materia sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come
fonte di energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di
vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le
tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA,
eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e
di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 180
(prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la
riduzione della produzione e della nocivita' dei rifiuti, le
iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
certificazione ambientale, ((utilizzo delle migliori tecniche
disponibili,)) analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di
informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi
di qualita', nonche' lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai
fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico
prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto
medesimo;
b) la previsione di clausole di ((bandi di gara o lettere
d'invito)) che valorizzino le capacita' e le competenze tecniche in
materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli
d'intesa anche sperimentali finalizzati (( . . . )) alla prevenzione
ed alla riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti;
d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
((1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a norma degli articoli
177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti ed elabora indicazioni affinche' tale programma sia integrato
nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le
misure di prevenzione dei rifiuti.
1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di
prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti
e valuta l'utilita' degli esempi di misure di cui all'allegato L o di
altre misure adeguate.
1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi
o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per
monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle
misure di prevenzione e puo' stabilire specifici traguardi e
indicatori qualitativi o quantitativi.
1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare assicura la disponibilita' di informazioni
sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se
del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella
preparazione dei programmi di cui all'articolo 199, comma 3, lett.
r).
1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Articolo 180-bis
(( (Riutilizzo di prodotti e preparazione
per il riutilizzo dei rifiuti)
1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo
dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali
iniziative possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di
centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 83,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3,
lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro dell'ambiente
e della trutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008,
pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo
dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche
attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del produttore
del prodotto. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le modalita'
operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti
accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione
di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo
esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere
sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il
riutilizzo.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Articolo 181
(( (Riciclaggio e recupero dei rifiuti)
1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualita' e di
soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del
riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni
stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare
la raccolta differenziata in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 205. Le autorita' competenti realizzano, altresi',
entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli,
plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonche' adottano le
misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e
vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra
origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a
quelli domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al 50% in
termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni
di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri
materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi,
escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04
dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70 per cento in
termini di peso.
2. Fino alla definizione, da parte della Commissione europea,
delle modalita' di attuazione e calcolo degli obiettivi di cui al
comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e
del mare puo' adottare decreti che determinino tali modalita'.
3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformita'
ai criteri di priorita' di cui all'articolo 179 e alle modalita' di
cui all'articolo 177, comma 4. nonche' misure intese a promuovere il
riciclaggio di alta qualita', privilegiando la raccolta
differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.
4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono
raccolti separatamente, laddove cio' sia realizzabile dal punto di
vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri
rifiuti o altri materiali aventi proprieta' diverse.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e' sempre
ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti
o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di
favorire il piu' possibile il loro recupero privilegiando il
principio di prossimita' agli impianti di recupero.
6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla
raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta
differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono
esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi
non elevati e non sono gestiti su base professionale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) (1)
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(1)
Il D.L. 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni dalla
L. 30 dicembre 2008, n. 210 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1,
lettera b)) che "b) fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in
materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i
soggetti economici interessati o le associazioni di categoria
rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del
comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,
continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste,
anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche' nel
rispetto delle norme comunitarie".
ART. 181-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
ART. 182
(smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti e' effettuato in condizioni di
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti,
previa verifica, da parte della competente autorita', della
impossibilita' tecnica ed economica di esperire le operazioni di
recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica
concerne la disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi si
possa accedere a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il
piu' possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la
prevenzione e le attivita' di riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero ((e prevedendo, ove possibile, la priorita' per quei rifiuti
non recuperabili generati nell'ambito di attivita' di riciclaggio o
di recupero)).
((3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi
eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti
territoriali e l'opportunita' tecnico economica di raggiungere
livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.))
((4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di
nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo
processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero
energetico.
5. Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti sono
disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.))
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura e' disciplinato
dall'articolo 107, comma 3.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
8. IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4, COME MODIFICATO DAL D.L. 6
NOVEMBRE 2008, N. 172, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30
DICEMBRE 2008, N. 210 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
Articolo 182-bis
(( (Principi di autosufficienza e prossimita')
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani
non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata
ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche
disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al
fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti
urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti
territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei
rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu'
vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o
della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di
rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire
un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' essere
limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad
inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia
accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la
necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in
modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Puo' essere
altresi' limitato, con le modalita' di cui al periodo precedente,
l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali,
come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla
Commissione europea.))
Articolo 182-ter
(( (Rifiuti organici)
1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere
effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con
sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le
province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie
competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a
legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure
volte a incoraggiare:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un
livello elevato di protezione ambientale;
c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai
rifiuti organici, cio' al fine di proteggere la salute umana e
l'ambiente.))
Articolo 183
(( (Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve
le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore
si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu'
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente
decreto;
c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante,
minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente
destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi
di trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi
idraulici;
d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e
parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,
ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e
rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo
differenziato;
e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei
propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini
dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita' produce
rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di
pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno
modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o
giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi,
tratti, venda o importi prodotti;
h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che ne e' in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualita' di
committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti,
compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei
rifiuti;
l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari
che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti;
m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un
materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei
prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la
salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e
gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,
nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o
intermediario;
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita
preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di
raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di
rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti
al fine di facilitarne il trattamento specifico;
q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo,
pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da
poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la
stessa finalita' per la quale erano stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa
la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo
altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco
non esaustivo di operazioni di recupero.;
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui
i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze
da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento;
v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di
riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una
raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la
separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli
additivi contenuti in tali oli;
z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche
quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di
sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente
decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di
smaltimento;
aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15
dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le
attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in
riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima
parte quarta;
bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di
cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono
essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo
stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni
di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita'
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In
ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il
predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere
durata superiore ad un anno;
3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le
modalita' di gestione del deposito temporaneo;
cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile
solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di
classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche
UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento
biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel
rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,
finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal compostaggio di
rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e
le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto dalla digestione
anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo
268, comma 1, lettera b);
hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui
all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle
attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle strade come
definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei
rifiuti;
mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per
l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei
rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche
disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del
presente decreto;
oo) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti
mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree
private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve
dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito ;
pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di
specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai
titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla
normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di
programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro
articolazioni territoriali, oppure sulla base di una
convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i
responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva
dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve
seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo
produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o
dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto
accordo o della predetta convenzione;
qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i
criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.)) (1)
-------------
(1)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 28 gennaio 2010 n. 28 (in
G.U. 1a s.s. 3/2/2010 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel
testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: "rientrano
altresi' tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui
alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri
di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del
minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di
acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di
produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a
procedimento di bonifica o di ripristino ambientale"".
ART. 184
(classificazione)
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto
i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e
rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati
ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo
198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche'
gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da
quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali ((, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.));
((b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione,
costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;))
c) i rifiuti da lavorazioni industriali,;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento
di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205));
l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205));
m) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205));
n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.
((4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di
cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto)).
((5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta
del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto
dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei
valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da
considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto
nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi,
ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee
guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti
introdotta agli allegati D e I.))
5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture
direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza
nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche'
la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove
vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla
parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro
della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i
depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i
medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai
nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.
((5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non
pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione o una
miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle
concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che
definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui
all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art.
190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi
prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la
raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformita'
agli articoli 208, 212, 214 e 216.))
Articolo 184-bis
(( (Sottoprodotto)
1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo
183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa
tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di
produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo
primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel
corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente
senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi
sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono
essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o
quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze
o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione
di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.))
Articolo 184-ter
(( (Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione
per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi
specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od
oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti
applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel
controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri
elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al
comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla
disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per
le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti
negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma
2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e
l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n
3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della
presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti
del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del
raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti
dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209,
dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto
legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di
recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a
condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di
riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.))
-----
(1)L'articolo è stato inserito dall'art. 12 D.lgs. 03.12.2010, n. 205
con decorrenza dal 25.12.2010.
Articolo 185
(Esclusioni dall'ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai
fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche
prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato
e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando
quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di
siti contaminati; (1)
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che
esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e
nello stesso sito in cui e' stato escavato; (1)
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b),
paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante
processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in
pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del
presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative
comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di
recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti
trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto
quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o
all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie,
e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie
specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte
Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque
superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o
della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di
inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e' provato che i
sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE
della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato
naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati
escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli
articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. (1)
-------------
(1)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto
dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del
Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli
contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche
alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV
del predetto decreto legislativo".
Art. 186
Terre e rocce da scavo
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce
da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono
essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e
rilevati purche': a) siano impiegate direttamente nell'ambito di
opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin
dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia
tecnicamente possibile senza necessita' di preventivo trattamento o
di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici
e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro impiego non
dia luogo ad emissioni e, piu' in generale, ad impatti ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere
utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti
ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta
del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e
chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini rischi per la salute e per la qualita' delle matrici
ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela
delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna,
degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve
essere dimostrato che il materiale da utilizzare non e' contaminato
con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonche' la
compatibilita' di detto materiale con il sito di destinazione; g) la
certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di
terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in
sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle
condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito
della realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione di
impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi
dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono
superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto
che e' approvato dall'autorita' titolare del relativo procedimento.
Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce
da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito
possono essere quelli della realizzazione del progetto purche' in
ogni caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito
della realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui al
comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio
attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i
tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono
superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito
della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le
modalita' della dichiarazione di inizio di attivita' (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la
produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori
pubblici non soggetti ne' a VIA ne' a permesso di costruire o
denuncia di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di
utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da
idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle
disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del
presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti
ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalita'
previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.
L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente
decreto non provengano da tali siti e' svolto a cura e spese del
produttore e accertato dalle autorita' competenti nell'ambito delle
procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i
progetti di utilizzo gia' autorizzati e in corso di realizzazione
prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli
interessati possono procedere al loro completamento, comunicando,
entro novanta giorni, alle autorita' competenti, il rispetto dei
requisiti prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito di
destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche'
sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non
possono essere superiori ad un anno. L'autorita' competente puo'
disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta
giorni senza che cio' comporti necessita' di ripetere procedure di
VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.
7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le
caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi
di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali
interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una
delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualita' della copertura arborea o
della funzionalita' per attivita' agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla
tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque
piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui
provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla
disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresi'
equiparati i residui delle attivita' di lavorazione di pietre e marmi
((che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis)).
Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero
ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze
inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del
presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.
(1)
-------------
(1)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 39, comma
4) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui all'articolo 184-bis, comma 2, e' abrogato l'articolo 186".
Articolo 187
(( (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti
caratteristiche di pericolosita' ovvero rifiuti pericolosi con
rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di
sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi
che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra
loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere
autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177,
comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute
umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da
un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli
208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori
tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in
particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque
viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie
spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia
tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 177, comma 4.)) (1)
-----
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 15 del D.lgs. 03.12.2010,
n. 205.
Articolo 188
(( (Responsabilita' della gestione dei rifiuti)
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono
direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli
articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi
del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore
conserva la responsabilita' per l'intera catena di trattamento,
restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore
trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei
soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita',
di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e di quanto previsto dal golamento (CE) n.1013/2006, qualora il
produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed
abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e'
limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto
sistema.
3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la
responsabilita' dei soggetti non iscritti al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8,
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di
raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il
produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla
scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione
alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei
mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione.
4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al
trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti
raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei
rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.
5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal
produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai
detentori precedenti dei rifiuti.)) (1)
-------------
(1)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
Articolo 188-bis
(( (Controllo della tracciabilita' dei rifiuti)
1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4,
la tracciabilita' dei rifiuti deve essere garantita dalla loro
produzione sino alla loro destinazione finale.
2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare in data 17 dicembre 2009; oppure
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri
di carico e scarico nonche' del formulario di identificazione di cui
agli articoli 190 e 193.
3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non
e' tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonche' dei
formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193.
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di
movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorita' di controllo
in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato
elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla
rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad
eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di
discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato
fino al termine della fase di gestione post operativa della
discarica.
4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve
adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e
scarico di cui all'articolo 190, nonche' dei formulari di
identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo
193.)) (1)
-------------
(1)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Le sanzioni del
presente decreto relative al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,
lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza
del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009 e successive modificazioni".
Articolo 188-ter
(( (Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) )
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui allŽarticolo 188-bis,
comma 2, lett. a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali
pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non
pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con
piu' di dieci dipendenti, nonche' le imprese e gli enti che
effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che
producano per effetto di tale attivita' rifiuti non pericolosi,
indipendentemente dal numero di dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali
rifiuti per conto dei consorziati;
e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o
smaltimento di rifiuti;
f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale,
l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il
raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o
noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono
affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che
effettua il successivo trasporto.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a),
su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che
non hanno piu' di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non
pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla
regione Campania.
3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti e'
calcolato con riferimento al numero delle persone occupate
nell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di
lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale,
con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se
temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione
dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori
stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative annue
con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui allŽarticolo 188-bis,
comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti
urbani del territorio della regione Campania.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' essere esteso l'obbligo di
iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle
categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti
speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di
ente o di impresa, nonche' ai soggetti di cui al decreto previsto
dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei
distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza
tecnica di tali apparecchiature.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto
delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative
alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e
successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di
interscambio di dati previsto dall'articolo 26, parafrafo 4, del
predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti,
sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale
interessata dal trasporto transfrontaliero.
7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e'
effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del
presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza
militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e
le modalita' con le quali il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza,
del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare potranno essere individuate modalita'
semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il
produttore e' tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI
entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosita' dei
rifiuti.)) (1)
-------------
(1)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
Articolo 189
(( (Catasto dei rifiuti)
1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in
una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in
Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome
per la protezione dell'ambiente.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di cui
al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attivita' di
gestione dei rifiuti.
3. I comuni o loro consorzi e le comunita' montane comunicano
annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio
1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o
privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche'
i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni
della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3,
lettera d), sono trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione
diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le
attivita' di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le
informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresi' ai
comuni di cui allŽarticolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono
al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a).
6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono
all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed
alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento
degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta,
all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in
materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la
pubblicita'. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.)) (1)
-------------
(1)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
Articolo 190
(Registri di carico e scarico)
1. ((Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,)) I soggetti di
cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno
aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono
annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e
dallo scarico del medesimo.
((1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di
carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonche' le
imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e
trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettera b).))
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni
impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente
oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di
identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al
trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di
destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni
dalla data dell'ultima registrazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di
rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi,
possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali
interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse,
che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico
sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e
gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui
registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di
carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora
sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri
sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di
carico e scarico e' quella di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: "in
litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o".
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi
del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo'
essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti
stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti. (1)
-------------
(1)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
Art. 191
Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela
ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare
riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui
all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del
servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino
situazioni di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti
provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle
rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei
rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un
elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri,
al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), al Ministro della salute, al Ministro delle attivita'
produttive, al Presidente della regione e all'autorita' d'ambito di
cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno
efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al
comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le
iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il
riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di
inutile decorso del termine e di accertata inattivita', il ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ))diffida il
Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo
termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, puo' adottare in via
sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si
intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o
tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento
alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un
periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione
dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessita', il Presidente
della regione d'intesa con il ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)) puo' adottare, dettando specifiche
prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti
termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono
comunicate dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare )) alla Commissione dell'Unione europea.
ART. 192
(divieto di abbandono)
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati.
2. a' altresi' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi
genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli
255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a
procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al
controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine
necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale
procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilita' del fatto illecito sia imputabile ad
amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per
gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica
ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,
secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
in materia di responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni.
Articolo 193
(( (Trasporto dei rifiuti)
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che
non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui allŽarticolo 188-bis,
comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un
formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i
seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal
modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario
deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono
essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella
Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di
identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei
rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti
e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le
difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura
dell'incarico .
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi
devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme
vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze
pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania,
tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a),
nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in
regioni diverse dalla regione Campania di cui allŽarticolo 188-ter,
comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma
1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal
soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di
rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi,
in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di
trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di rifiuti
urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta
di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati
occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati
complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento
chilogrammi o cento litri l'anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del
formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere numerati e
vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici
regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono
essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei
predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di
identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di
spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta
percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa
all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e'
sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non
aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui allŽarticolo 188-bis,
comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma
1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto
legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio
relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area
movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione
dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e'
considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente
decreto.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu'
produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere
effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei
rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso,
tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso
dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle
annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi
compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non
rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera v), purche' le stesse siano dettate da esigenze di
trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di
carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di
terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche'
siano effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino
comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per forza
maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in
cui hanno avuto inizio predette attivita'. Ove si prospetti
l'impossibilita' del rispetto del predetto termine per caso fortuito
o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne
indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima
Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e
comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la
provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti
pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi
di controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza indugio
e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire
eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana.
La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante
il periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o per
forza maggiore. In caso di persistente impossibilita' per caso
fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a
decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attivita' di cui al
primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sara'
obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli
articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui allŽarticolo 188-bis,
comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il
formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30
giugno 2009.))(1)
-------------
(1)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
Articolo 194
(( (Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate
dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi
bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n.
1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del
regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato
della Citta' del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la
Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati
provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica
di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42
del predetto regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto
internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto
transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione
all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri, non e' subordinata alla prestazione delle garanzie
finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del
regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie
finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui
all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En
Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai
sensi dell'articolo 29, del regolamento;
c) le specifiche modalita' per il trasporto dei rifiuti negli
Stati di cui al comma 2.
5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione sono
le regioni e le province autonome;
b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni
di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il
successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonche',
entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno
precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di
Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.))
CAPO II Art. 195
Competenze dello Stato
1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da
speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del
presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie
all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti
di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti,;
b-bis): la definizione di linee guida, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi degli artt. 208, 215 e 216;
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, per le attivita' di recupero energetico dei rifiuti;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire
e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale
sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per
ridurne la pericolosita';
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti
con piu' elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia
per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi;
e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di
settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e
l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di
smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione e' operata,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e
inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di
cui al presente comma il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il
Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini del l'erogazione dei
contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza
ambientale. La definizione e' operata, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserito nel
Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione
degli stanziamenti necessari per la realizzazione;
h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti;
i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche
economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di dai rifiuti,
nonche' per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai
rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e
dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003,
n. 203;
l) l'individuazione di obiettivi di qualita' dei servizi di
gestione dei rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i
rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione
dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare
riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali
ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il
coordinamento dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della
concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la
definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di
ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con
riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle
linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli
enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui
rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale,
secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita';
p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) l'indicazione dei criteri generali , ivi inclusa l'emanazione
di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle
linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei
siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare
gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto
sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla
quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, rivestono
interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la
definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo
196, comma 1, lettera p);
t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle
direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di adozione,
secondo principi di unitarieta', compiutezza e coordinamento, delle
norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e
di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi
sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo
178, comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione
delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi
comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione
da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli
stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero
dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto,
mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro delle attivita' produttive;
e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi
per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei
rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6
DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22
DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011,
N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N.
214)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).
((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO
DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro
dello sviluppo economico, sono definiti, entro nvanta giorni, i
criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani. (1)
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per
il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e
finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie
finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a
quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso
articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di
cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;
i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui
all'articolo 190 e la definizione delle modalita' di tenuta dello
stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali documenti
sostitutivi del registro stesso;
m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui
all'articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente
decreto;
o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle
condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio,
con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come
fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e del prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da
rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque
marine, in conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme
comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia,
rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di
competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la
nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti, previamente testate da universita' o istituti
specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo
stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di
accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del
sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli
impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento
connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata;
r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta
del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie
di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli
utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai
distributori, a coloro che svolgono attivita' di istallazione e
manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad
impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2,
R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente
decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una
codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da
inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorita'
competenti, anche in conformita' a quanto disciplinato in materia
dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei
provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle
procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la
classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della
parta quarta del presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del
presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e
dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del
presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2
sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le
predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei
rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche
agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli
illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche'
della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali
dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; puo' altresi'
intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la
Guardia di finanza e la Polizia di Stato.
---------------
(1)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 14, comma 46)
che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza."
ART. 196
(competenze delle regioni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi
previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente
decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le
province, i comuni e le Autorita' d'ambito, dei piani regionali di
gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
b) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche
pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti
di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e
animali o comunque ad alto tasso di umidita' dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per
la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche
degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui
all'articolo 195, comma 1, lettera f);
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attivita' in materia di spedizioni transfrontaliere dei
rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993
attribuisce alle autorita' competenti di spedizione e di
destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di
cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) la redazione di linee guida ed i criteri per la
predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa
in sicurezza, nonche' l'individuazione delle tipologie di progetti
non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto
all'articolo 195, comma 1, lettera r);
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti
ed al recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare
alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto
di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera
b);
n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri
generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o
impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto
delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri
stabiliti da apposito decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)), di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e della salute, sentito il Ministro per gli
affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle
disposizioni occorrenti affinche' gli enti pubblici e le societa' a
prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano
il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel
medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale
riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A
tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di
selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a
parita' degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tu tela del territorio 8
maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano
ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si
avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non
si applica alle discariche.
ART. 197
(competenze delle province)
1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le
funzioni amministrative concernenti la programmazione ed
organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il
monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di
intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso
l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per
l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalita' di cui
agli articoli 214, 215, e 216;
d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano
territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove gia' adottato, e
delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h),
nonche' sentiti l'Autorita' d'ambito ed i comuni, delle zone idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti,
nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di
recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province
possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi
pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche
in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e
216 in tema di procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare
ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di
stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono
attivita' di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non puo'
essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta,
tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa
vigente.
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela
ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le
verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del
Ministero dell'ambiente.
5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province
sottopongono ad adeguati controlli periodici ((gli enti e le imprese
che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti a titolo professionale,)) gli stabilimenti e le
imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in
particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici
sulle attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed
il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo,
l'origine e la destinazione dei rifiuti.
((5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e
controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella
determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni
ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).))
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di
vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.
ART. 198
(competenze dei comuni)
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a
livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e
con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati. Sino all'inizio delle attivita' del soggetto
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorita'
d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti
urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita' e in coerenza con
i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3,
stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte
le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata e
del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire
una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere
il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione
dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed
estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia
con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da
rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualita' e quantita', dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni
di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed
alle Autorita' d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei
rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il proprio parere in
ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati
rilasciata dalle regioni.
cCAPO
III Articolo 199
(( (Piani regionali)
1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto
riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo
201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli
177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita' ai criteri
generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a
quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani
regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani
regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente
decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese
disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al
procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata la
decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono
l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico
interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia
ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonche'
una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione
degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente
decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del
territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto
riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente
spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione
dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione
degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello
regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e
recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,
rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa
comunitaria specifica;
c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di
raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di
ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in
conformita' del principio di autosufficienza e prossimita' di cui
agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti
correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione
dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei
grandi impianti di recupero, se necessario;
e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse
tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre
politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale
sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui
all'articolo 195, comma 1, lettera m);
g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri
di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza
della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200,
nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti
speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti
territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata
disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti piu'
meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione
vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni
possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero
e smaltimento dei rifiuti nonche' per l'individuazione dei luoghi o
impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei
criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio
ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per
specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli
imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da
collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti,
elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione
esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche
gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono
finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti
ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve
contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le
misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi
realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.
4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto conto
del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di
pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del ricorso a
strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche
riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad
assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni
destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di
consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con
gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale
previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio
di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e'
requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre
2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali
vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di
accertata inattivita' nell'approvare o adeguare il piano, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un
congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via
sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e
approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra
loro o singolarmente, per le finalita' di cui alla parte quarta del
presente decreto provvedono alla valutazione della necessita' dell'
aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonche' alla
programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita'
alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa
vigente.
11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di
prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea.
12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione
dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche
attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o
della provincia autonoma.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
-------------
(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte in cui
attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso
in cui "le autorita' competenti non realizzino gli interventi
previsti dal piano regionale" di gestione dei rifiuti "nei termini e
con le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave
pregiudizio all'attuazione del piano medesimo".
ART. 200
(organizzazione territoriale del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. La gestione dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di
ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO,
delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed
o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un
servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite
sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base
delle ripartizioni politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di
comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno
dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita' nella produzione
e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti gia'
realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinche' i
nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate
esigenze di efficacia, efficienza ed economicita'.
2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati,
nell'ambito delle attivita' di programmazione e di pianificazione di
loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle
linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il
provvedimento e' comunicato alle province ed ai comuni interessati.
3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO
qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o piu' regioni.
4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma
sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della
funzionalita' dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
5. Le citta' o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori
di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi
tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di
modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di
spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di
assegnazione.
7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al
modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un
piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza
rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente,
con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida
riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.
ART. 201
(disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i
modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita'
d'ambito di cui al comma 2, alle quali e' demandata, nel rispetto del
principio di coordinamento con le competenze delle altre
amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. L'Autorita' d'ambito e' una struttura dotata di personalita'
giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale
delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali
partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio
delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L'Autorita' d'ambito organizza il servizio e determina gli
obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di
efficienza, di efficacia, di economicita' e di trasparenza; a tal
fine adotta un apposito piano d'ambito in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 203, comma 3.
4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata
e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorita'
d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le
seguenti attivita':
a) ((. . .)) gestione ed erogazione ((del)) servizio, ((che puo'
essere)) comprensivo delle attivita' di gestione e realizzazione
degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione
((avvio a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le ipotesi di
cui alla precedente lettera a), smaltimento)) completo di tutti i
rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.
((4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarita' di
soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere
garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate
e la disponibilita' delle potenzialita' e capacita' necessarie a
soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.))
5. In ogni ambito:
a) e' raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione,
l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso
forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e
privati;
b) e' garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento
a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.
6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non
inferiore a quindici anni, e' disciplinata dalle regioni in modo da
consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita'. (1) (2)
-------------
(1)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio
2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n.
42, ha disposto (con l'art. 2, comma 186-bis) che "Decorso un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse
le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle
Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita',
nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del
citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna
regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati
decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
(2)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel modificare la L. 23 dicembre
2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, ha
disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione ai commi 186-bis e 250
del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di
scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1
allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011."
ART. 202
(affidamento del servizio)
1. L'Autorita' d'ambito aggiudica il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi
e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in
tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformita' ai
criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonche' con riferimento all'ammontare del
corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di
carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei
concorrenti, secondo modalita' e termini definiti con decreto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel
rispetto delle competenze regionali in materia. (1)
2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con
apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta,
proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle
quantita' di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori
ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei
corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi
autonomamente definiti.
3. Nella valutazione delle proposte si terra' conto, in
particolare, del peso che gravera' sull'utente sia in termini
economici, sia di complessita' delle operazioni a suo carico.
4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta'
degli enti locali gia' esistenti al momento dell'assegnazione del
servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del
medesimo servizio.
5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario
del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il
ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli
articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.
6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque
otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle
amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o
consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel
settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sara'
soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al
passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio
integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni
contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di
passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,
al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui
all'articolo 2112 del codice civile.
-------------
(1)
Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 ha disposto (con l'art. 12,
comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'articolo 202, comma 1 "ad
eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorita'
d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione".
ART. 203
(schema tipo di contratto di servizio)
1. I rapporti tra le Autorita' d'ambito e i soggetti affidatari
del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da
allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato
dalle regioni in conformita' ai criteri ed agli indirizzi di cui
all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
2. Lo schema tipo prevede:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici
anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la
gestione integrata del servizio;
e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) i principi e le regole generali relativi alle attivita' ed
alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed
al corrispettivo, le modalita', i termini e le procedure per lo
svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture
organizzative all'uopo preposte;
g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati,
informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le
condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile,
diversificate a seconda della tipologia di controllo;
i) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da
assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti;
l) la facolta' di riscatto secondo i principi di cui al titolo I,
capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio
in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe
determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con
riferimento alle diverse categorie di utenze.
((p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da
amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio
integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro
del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni
Sindacali comparativamente piu' rappresentative, anche in conformita'
a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.))
3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di
cui al comma 2, le Autorita' d'ambito operano la ricognizione delle
opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi
dati. Le Autorita' d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le
procedure e le modalita', anche su base pluriennale, per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del
presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli
indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un
programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano
finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il
piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili,
quelle da reperire, nonche' i proventi derivanti dall'applicazione
della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.
ART. 204
(gestioni esistenti)
1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorita'
d'ambito.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis
dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'Autorita' d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro
nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.
3. Qualora l'Autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di
cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della
Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i
poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia
entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando
le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il
commissario regionale non provveda nei termini cosi' stabiliti,
spettano al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)) i poteri sostitutivi preordinati al completamento della
procedura di affidamento.(26)
4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle
gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese gia'
concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale
concedente nei limiti e secondo le modalita' previste dalle
rispettive convenzioni di affidamento.
---------------
(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della
Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di
gestione dei rifiuti".
ART. 205
(misure per incrementare la raccolta differenziata)
1. ((Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito))
territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali
minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
((1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed
economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al
comma 1, il comune puo' richiedere al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli
obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei
requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare la predetta
deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti
locali interessati, che stabilisca:
a) le modalita' attraverso le quali il comune richiedente intende
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le
predette modalita' possono consistere in compensazioni con gli
obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti
indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei
rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad
effettuare.
1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente puo'
stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il
comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalita' di
cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonche'
stabilire modalita' di accertamento dell'adempimento degli obblighi
assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una
disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si
conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al
presente articolo.))
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.
3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non
siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo,
e' applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di
conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorita'
d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del
proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata
raggiunte nei singoli comuni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la
metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi
1 e 2, nonche' la nuova determinazione del coefficiente di correzione
di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1
e 2.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad
applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24
a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. (1)
-------------
(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 6 del presente articolo "nella parte in cui
assoggetta ad una previa intesa con il Ministro dell'ambiente
l'adozione delle leggi con cui le Regioni possono indicare maggiori
obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti".
Art. 206
Accordi, contratti di programma, incentivi
1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di
perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure,
con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre
autorita' competenti possono stipulare appositi accordi e contratti
di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti
pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i
contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici
piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi
di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo
sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite
idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro
pericolosita' e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo
sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di
produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e
comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la
riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e)
la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,
confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e
la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la
sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita' di
riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di
tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto
di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di
controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose
contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e
dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di
controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' altresi' stipulare appositi accordi e contratti di
programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di
categoria per: a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di
certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare
programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di
utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
((3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente
articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e
possono prevedere semplificazioni amministrative.))
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le
risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite
disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai
contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le
modalita' di stipula dei medesimi.
5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della
Commissione delle Comunita' europee e' inoltre possibile concludere
accordi ambientali che la Commissione puo' utilizzare nell'ambito
della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o
riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione,
intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi,
quando opportuno.
ART. 206-bis
((Osservatorio nazionale sui rifiuti))
((1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte
quarta del presente decreto con particolare riferimento alla
prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita'
dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita'
della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui
rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge,
in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di
criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed
all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla
prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso
l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti
per migliorarne efficacia, efficienza e qualita', per promuovere la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo
smaltimento dei rifiuti;
c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui
all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non
provveda nei termini previsti;
d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui
all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e
di riciclaggio;
e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse
componenti dei costi medesimi e delle modalita' di gestione ed
effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione,
evidenziando eventuali anomalie;
f) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la
trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' composto da nove membri,
scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata
qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel
settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzione di Presidente;
b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui
uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della salute;
d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali;
e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio e'
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90. Il trattamento economico dei componenti
dell'Osservatorio e' determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio
si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita'
organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonche' gli enti
e le agenzie di cui esso puo' avvalersi.
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica,
pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di
inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo
complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo
224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i
Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonche' quelli
istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno,
determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e
soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale
Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.))
Art. 207 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) (1) --------------- (1) Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni".
CAPO IV - AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI ART. 208
(autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono
presentare apposita domanda alla regione competente per territorio,
allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto
debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai
predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai
sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di
attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti
nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento
al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e
convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi
partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili
degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita'
d'ambito e degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e
chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di
cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi.
La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e
le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione
rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della
conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di
servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con quanto previsto dall'articolo 177,
comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla
regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono
avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della
Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la
regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la
realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le
disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di
autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla
presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio
dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola
volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del
procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal
ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita'
ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita competente non
provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni
necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere
trattati;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti
tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito,
alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di
rifiuti e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad
essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate
solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le
garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la
fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate
conformemente a quanto diposto dall'articolo 14 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;(1)
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con
quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero
energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il
coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla
condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di
efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche
disponibili.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo
di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta
giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere
presentata apposita domanda alla regione che decide prima della
scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione
delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni
dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di
scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di
condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione
delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie
procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui
al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di
inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita'
competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per
la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute
pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico,
scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali
sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla
normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti,
l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo'
essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato
agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente
decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli
impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati
da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si
provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni
estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si
trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla
campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'
l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedi
mento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico
sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia
completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e
scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto
di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel
rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1,
lettera m).
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere
comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della
stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il
Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che
cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico,
dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica
tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto
telematico secondo standard condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono
comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di
cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche
per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di
esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti
non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
------------
(1)
Il D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con modificazioni
dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1, ha disposto (con l'art. 3, comma
2-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e' ridotto del 50 per cento, per
le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e
del 40 per cento, per quelle in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle
garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni".
ART. 209
(rinnovo delle autorizzazioni alle imprese
in possesso di certificazione ambientale)
((1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di
espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle
autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo
dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che
risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE)
n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali
autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorita' competenti,
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata
da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo
comma 1, nonche' da una denuncia di prosecuzione delle attivita',
attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti
alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove
previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1
e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla
prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attivita' previste dalle
norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresi', le
disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono
l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo
di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione
all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della
registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard
parametrici di cui al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, in caso di accertata falsita'
delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi
documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti
di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e
2.
((6. Resta ferma l'applicazione del titolo II-bis della parte
seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del medesimo.))
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere
comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia,
((all'ISPRA)) che cura l'inserimento in un elenco nazionale,
accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui
all'articolo ((208, comma 17,)) senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
((7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i
sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico
secondo standard condivisi.))
ART. 210
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
ART. 211
(autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla
meta' per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di
impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le
seguenti condizioni:
a) le attivita' di gestione degli impianti non comportino utile
economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore a 5
tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di
effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che
devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di due anni,
salvo proroga che puo' essere concessa previa verifica annuale dei
risultati raggiunti e non puo' comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano
stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1,
l'interessato puo' presentare istanza al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi
sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attivita' produttive
e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La garanzia
finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute
e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al
comma 1 e' rilasciata dal ((Ministero)) dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta
giorni, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della
salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere
comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia,
((all'ISPRA)) che cura l'inserimento in un elenco nazionale,
accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui
all'articolo ((208, comma 16)) senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
((5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i
sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico
secondo standard condivisi.))
Art. 212
Albo nazionale gestori ambientali
1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di
seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con
sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e
provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale
e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
((2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne
vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale
dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e designati
rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di
vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria,
artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due
dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli
autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i
gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di bonifica
di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato un
supplente.))
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale
all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella
materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia
autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella
materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o
dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
((5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle
attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti,
di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono
esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233,
234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente
all'attivita' di intermediazione e commercio senza detenzione di
rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali,i consorzi di comuni e le societa' di gestione dei servizi
pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
l'iscrizione all'Albo e' effettuata con apposita comunicazione del
comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale
territorialmente competente ed e' valida per i servizi di gestione
dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui
al presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro
naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e
costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di
trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le
altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'
medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attivita' di
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate
dall'obbligo di iscrizione per le attivita' di raccolta e trasporto
dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non
comporti variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita'
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che
tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie
finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base
alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il
relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la
comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai
sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede
dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli
estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per
il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di
effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del
diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta
successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente
comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti
della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a
ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei
rifiuti, all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 3,
comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La
Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli
per i quali non e' stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente
periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di
cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con
effetto immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto
dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di intermediazione e di
commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' subordinata
alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato
i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali
garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta
per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalita' e
gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8
ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data
23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26
giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti e
di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee
garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente
competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri
generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie
sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi
della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici
presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di
terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito
del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o
navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4
aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore o noleggiatore, che
effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla prestazione
delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di
revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche'
l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla
Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle
direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato
nazionale dell'Albo
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere
del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i
requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei
responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' di
iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione dei
predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili,
le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte
le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul
trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile
interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di
segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle
imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori
ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le pubbliche
amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio
dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilita' del
responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente
articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti
l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto, la cui abrogazione e' differita al momento della
pubblicazione dei suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti
dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo
le previsioni, anche relative alle modalita' di versamento e di
utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del
citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive
modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7
comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre
1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04,
dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato
nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono
determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di
un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia
di inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.))
20. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
21. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
22. ((IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
23. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
24. ((IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
25. ((IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
26. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
27. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
28. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
ART. 213
(autorizzazioni integrate ambientali)
1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni
effetto, secondo le modalita' ivi previste:
a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle
attivita' non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura
semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata,
ferma restando la possibilita' di utilizzare successivamente le
procedure semplificate previste dal capo V.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
CAPO V Articolo 214
(( (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche
dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono
garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e
controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che
generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che
fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle
quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le
attivita' di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui
agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure
semplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed
i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da
non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , per
accedere alle procedure semplificate, le attivita' di trattamento
termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure
rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti
per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile
calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216,
commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente
alle attivita' di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998
e 12 giugno 2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde
di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3,
e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici,
l'interessato e' tenuto a versare alla provincia territorialmente
competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350.All'attuazione dei compiti
indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi 2 e 3 e' disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria
in materia di qualita' dell'aria e di inquinamento atmosferico da
impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del
presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
agli articoli 208, 209 e 211.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate
dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni relative alle attivita' private sottoposte alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle
operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapresa decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla
provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli
standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi
identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
e) relative quantita';
f) attivita' di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i
sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico
secondo standard condivisi.
11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili
fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo
III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualita'
ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non
sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto
dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento
dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento
e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle
strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo
stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia' autorizzate
ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli
articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.))
Articolo 214-bis
(( (Sgombero della neve)
1. Le attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche
amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti
infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini
della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.))
ART. 215
(autosmaltimento)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, ((e
siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,)) le
attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel
luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese
decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita'
alla provincia territorialmente competente, (( . . . )).
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei rifiuti da
smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi idrici
nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche
di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle
procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208,
209, 210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi
e la discarica di rifiuti.
ART. 216
(operazioni di recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere
intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita' alla provincia territorialmente competente (( . . . )).
Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo
227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo
227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio
delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una visita
preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da
effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta
comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in
relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente
articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di
sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di
emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di
impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti
in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' e, entro il
termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle nonne tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono
destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali
impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai
cicli di recupero.
4. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il
mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con
provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.(10)
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme
tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in
relazione alle attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione
di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
((7. Alle attivita' di cui al presente articolo si applicano
integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento
qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al
recupero.))
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta
salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari
e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure
relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da
disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei
rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero
per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile
per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente
interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti ((e di quanto
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle
relative disposizioni di recepimento)).
((8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo
se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato
C alla parte quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche
di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche
impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non
pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1
a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche'
le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i
rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.))
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
-------------
(1)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
38) che "All'articolo 216, comma 4, le parole da: "La sezione
regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle
seguenti: " La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone"".
Articolo 216-bis
(( (Oli usati)
1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti
pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione
attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dellŽarticolo 184, nel
rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in
particolare, secondo lŽordine di priorita' di cui all'articolo 179,
comma 1.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 187, il deposito
temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono
realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto
tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo
lŽordine di priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscellare
gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
3. Gli oli usati devono essere gestiti:
a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla
produzione di basi lubrificanti;
b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dellŽordine di
priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione
sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile,
tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo
III-bis della parte II del presente decreto e al decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133;
c) in via residuale, qualora le modalita' di trattamento di
cui alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente
praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite
operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B della parte IV
del presente decreto.
4. Al fine di dare priorita' alla rigenerazione degli oli usati,
le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano
verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di
fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui
ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento
(CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e
178, nonche' il principio di prossimita'.
5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio
italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del
territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (CE) n.
1013/2006 e, in particolare, dell'articolo 12 del predetto
regolamento.
6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare puo' individuare con uno o piu'
decreti gli elementi da valutare secondo le facolta' concesse alle
autorita' di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze
di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
7. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite
le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformita' a
quanto disposto dal presente articolo.
8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di
olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i
miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono
soggette alla disciplina sugli oli usati.))
Articolo 216-ter
(( (Comunicazioni alla Commissione europea)
1. I piani di gestione ed i programmi di prevenzione di cui
all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r) e le loro eventuali
revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, utilizzando il formato
adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla
Commissione europea.
2. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le
informazioni sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE, inviando
una relazione settoriale in formato elettronico sulla base di un
questionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessa
sei mesi prima del periodo contemplato dalla citata relazione
settoriale.
3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta alla
Commissione europea entro nove mesi dalla fine del triennio che
decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l'altro, le informazioni
sulla gestione degli oli usati, sui progressi compiuti
nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui
all'articolo 199, comma 3, lettera r), e sulla misure previste
dall'eventuale attuazione del principio della responsabilita' estesa
del produttore, di cui all'articolo 178-bis, comma 1, lettera a).
4. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 relativi alla
preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti, sono
comunicati alla Commissione europea con i tempi e le modalita'
descritte nei commi 2 e 3.
5. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti
inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione
europea.))
TITOLO II ART. 217
(ambito di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto
sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela
dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato,
nonche' per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti
importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e
distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento
possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in
conformita' alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla
direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui
la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento
nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti
alla partecipazione degli operatori economici interessati.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti
gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di
imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da
industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei
domestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li
compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi
nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della
"responsabilita' condivisa", che l'impatto ambientale degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo
possibile per tutto il ciclo di vita.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita' degli
imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione
della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
ART. 218
(definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi
natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai
prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e
la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad
assicurare la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere
usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unita' di
vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il
raggruppamento di un certo numero di unita' di vendita,
indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente
finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il
rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso puo' essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:
imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il
trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un
certo numero di unita' di vendita oppure di imballaggi multipli per
evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto,
esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di
imballaggio che e' stato concepito e progettato per sopportare nel
corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni
all'interno di un circuito di riutilizzo;
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di
imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della
produzione;
g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di gestione
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo
di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantita' e della
nocivita' per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze
utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli
imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di
produzione, nonche' in quella della commercializzazione, della
distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio
concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di
vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni e' riempito di
nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale e'
stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari
presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio
stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio
quando cessa di essere reimpiegato;
l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei
rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri
fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di
energia;
m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che
utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime
secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti
meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in
particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta
del presente decreto;
n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili quale mezzo per produrre energia mediante
termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di
calore;
o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o
anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in
condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di
imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di
biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in
discarica, che non puo' essere considerato una forma di riciclaggio
organico;
p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre
definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal
circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni
previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i
recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche
amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i
fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e
di materiali di imballaggio;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi
pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che
provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle
forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro
concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua
attivita' professionale acquista, come beni strumentali, articoli o
merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una
attivita' professionale acquista o importa per proprio uso
imballaggi, articoli o merci imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le
pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici
interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i
mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui
all'articolo 220;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la
propria attivita', dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto
finito di imballaggio, nonche' svolge attivita' di recupero e riciclo
a fine vita dell'imballaggio stesso;
bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio
primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonche' dei
rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di
igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati
secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il
consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso,
lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'
imballaggio stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario gia'
utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.
2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e)
del comma 1 e' inoltre basata sui criteri interpretativi indicati
nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, cosi' come modificata
dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati
nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
ART. 219
(criteri informatori dell'attivita' di gestione
dei rifiuti di imballaggio)
1. L'attivita' di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della
quantita' e della pericolosita' nella fabbricazione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative,
anche di natura economica in conformita' ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a
ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi,
nonche' a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il
loro concreto riutilizzo;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia
prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di
imballaggio e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare
l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e
recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo
smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi
nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli
operatori economici interessati.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori
economici conformemente al principio "chi inquina paga" nonche' la
cooperazione degli stessi secondo i principi della "responsabilita'
condivisa", l'attivita' di gestione dei rifiuti di imballaggio si
ispira, inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico,
garantendo che il costo della raccolta differenziata, della
valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia
sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle
quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la
pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e
privati;
c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai
consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da
parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano
in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero
disponibili;
b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei consumatori nel
processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si
presentano sul mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli
imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225,
comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni
contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.
4. In conformita' alle determinazioni assunte dalla Commissione
dell'Unione europea, con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per
l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, con
particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti
farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso.
Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto e'
adottato di concerto con il Ministro della salute.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati
secondo le modalita' stabilite con decreto del ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive in conformita' alle
determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per
facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio
degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai
consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto
decreto dovra' altresi' prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini
della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte
dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio
utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
Art. 220
Obiettivi di recupero e di riciclaggio
1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219, i
produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali
di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in
conformita' alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla
parte quarta del presente decreto.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di
cui all'articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel
settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi
al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla
Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello
unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio
1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al
quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di
imballaggio immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la
quantita' degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette
comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno
aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente
al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati
dalla Comunita' sono presi in considerazione, ai fini
dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante
che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio e' stata effettuata
con modalita' equivalenti a quelle previste al riguardo dalla
legislazione comunitaria. L'Autorita' di cui all'articolo 207, entro
centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi
extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio
sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla
legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni
e orientamenti dell'Unione europea in materia.
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove
opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio
riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti
mediante:
a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali
materiali;
b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di
tali materiali.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 224, comma 3,
lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano
raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)) e del Ministro delle attivita' produttive,
alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate
misure di carattere economico, proporzionate al mancato
raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito
capitolo del ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare)). Dette somme saranno utilizzate per promuovere la
prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti di imballaggio.
6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di
imballaggio generati sul territorio nazionale, nonche' a tutti i
sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono
adottati ed aggiornati in conformita' alla normativa comunitaria con
decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)) di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
7. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)) e il Ministro delle attivita' produttive notificano alla
Commissione dell'Unione europea, ai sensi e secondo le modalita' di
cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione
sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata
dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che
si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
8. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)) e il Ministro delle attivita' produttive forniscono
periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e
gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la
decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.
Art. 221
Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta
ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del
Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori,
su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto
dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono
all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque
conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo
differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con
l'attivita' di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche
amministrazioni e per le altre finalita' indicate nell'articolo 224,
i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale
imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di
cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche'
agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta
dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private,
e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti
di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono
alternativamente:
((a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la
gestione dei propri rifiuti di imballaggio));
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilita' che e' stato messo
in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante
idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel
rispetto dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a
consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di
imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato
dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono
tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e
rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati
ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). Periodo soppresso
dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale
Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono
presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del
sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il
riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va
presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di
produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima
del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso e', in ogni
caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il
riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e
ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento
l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento
i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il sistema
sara' effettivamente ed autonomamente funzionante e che sara' in
grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli
obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I
produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti
finali degli imballaggi siano informati sulle modalita' del sistema
adottato. L'Osservatorio, ((acquisiti i)) necessari elementi di
valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime
entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei
relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi
sessanta giorni. L'Osservatorio sara' tenuto a presentare una
relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie
esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai sensi
della previgente normativa. ((Alle domande disciplinate dal presente
comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano
rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attivita' di
cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri
sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare come indicato nella presente norma.))
6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio
Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per
l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.
7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma
5 presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207 e al Consorzio
nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione
relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma
generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.
8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5
sono inoltre tenuti a presentare all'Autorita' prevista dall'articolo
207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione
relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione
nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al
sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e
dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di
imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i
problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le
eventuali proposte di adeguamento della normativa.
9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la
revoca disposta dall'Autorita', previo avviso all'interessato,
qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli
obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli
obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori
l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223
e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al
consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti dell'Autorita'
sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale
imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in
applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini
della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo
224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai
produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione dell'Autorita', non provvedano ad
aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano
inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261. (1)
10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:
a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio
pubblico per i quali l'Autorita' d'ambito richiede al Consorzio
nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di
procedere al ritiro;
c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggio;
e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari.
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta
differenziata, non deve comportare oneri economici per il
consumatore.
-------------
(1)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 26, comma 1,
lettera a)) che "al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole
<<comma 3, lettera h)>>, sono inserite le seguenti: <<in proporzione
alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a
riciclo, quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti percentuali
rispetto agli obiettivi di cui all'art. 220>>".
ART. 222
(raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)
1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati
di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di
conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai
rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In
particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in
ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto
geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere
effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza
e l'economicita' del servizio, nonche' il coordinamento con la
gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui l'Autorita' di cui all'articolo 207 accerti che
le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in
particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo
220, puo' richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi
ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi
di soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio nazionale
imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in
via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a
ventiquattro mesi, sempre che cio' avvenga all'interno di ambiti
ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o
integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Qualora il
Consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli obiettivi di
recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di aderire
alla richiesta, verra' al medesimo corrisposto il valore della
tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente,
al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del
corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle
frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio nazionale
imballaggi non dichiari di accettare entro quindici giorni dalla
richiesta, l'Autorita', nei successivi quindici giorni, individua,
mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata
e documentata affidabilita' e capacita' a cui affidare la raccolta
differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea
e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure ordinarie di
aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di
impossibilita' oggettiva e documentata di aggiudicazione.(10)
3. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno,
l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio
riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
4. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)) e il Ministro delle attivita' produttive curano la
pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne
di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g).
5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)) di concerto con il Ministro delle attivita' produttive cura la
pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme
armonizzate di cui all'articolo 226, comma 3, e ne da' comunicazione
alla Commissione dell'Unione europea.
---------------
(1)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto (con l'art. 2, comma
30-terbis) che "Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire le parole
"all'autorita' di cui all'articolo 207" con le seguenti "osservatorio
nazionale sui rifiuti"".
ART. 223
(consorzi)
1. I produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221,
comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun
materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del
presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai
Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non
corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli
altri consorziati ed unitamente agli stessi.
2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di
diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto
adottato in conformita' ad uno schema tipo, redatto dal ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai
principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di
efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato da
ciascun consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) che lo
approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. Ove il
Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di
legittimita' o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con
le r elative osservazioni. Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi gia'
riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto
in conformita' al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel
presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera Concorrenza
nelle attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei
consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori
deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. Lo
statuto adottato da ciascun Consorzio e' trasmesso entro quindici
giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo
motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei
successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non ottemperino nei
termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il
decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.(10)
3. I consorzi di cui al comma 1 e 2 sono tenuti a garantire
l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi
finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai
contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio
nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h),
secondo le modalita' indicate dall'articolo 224, comma 8, dai
proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza
e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonche' da altri
eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.
4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma
pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio
entro il 30 settembre di ogni anno.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al
presente articolo presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207
e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione
e gestione relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito
nel programma generale di prevenzione e gestione.(1)
6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente
articolo sono inoltre tenuti a presentare all'Osservatorio nazionale
sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla
gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa
dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel
recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.
---------------
(1)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
30-quater, lettera b)) che al comma 2 sono sostituite le parole da
"180 giorni" fino a "presente decreto" con le seguenti: "31 dicembre
2008"; (con l'art. 2, comma 30-quater, lettera f)) che al comma 5
sono sostituite le parole "all'Autorita' di cui all'articolo 207" con
le seguenti: "all'Osservatorio nazionale sui rifiuti".
Art. 224
Consorzio nazionale imballaggi
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento
dell'attivita' di raccolta differenziata, i produttori e gli
utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221,
comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale
imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalita'
giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed e' retto da uno
statuto approvato con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive.
2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio statuto ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 221,
comma 2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
che lo approva di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI e' tenuto ad
adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non
ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono
apportate con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)), di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche
amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione
e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai
singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni
generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati
provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di
prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il
Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per
favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne
garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui
all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3,
lettere a) e c) e gli altri operatori economici, anche eventualmente
destinando una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla
lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di
riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al
fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E
alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non
raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in ogni caso ridotta
la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le
amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori
economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le
campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del
Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il
corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di
cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonche' gli oneri per il
riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al
servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantita'
totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio
immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi
usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con
le modalita' individuate dallo statuto, anche in base alle
utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo
denominato contributo ambientale CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti
previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b), anche definendone
gli ambiti di applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i
consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo
221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali
accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima
tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con
riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del
contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita' di
cui all'articolo 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da
questa tracciati.
n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i
dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal
territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il
conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e
l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e
dai consorzi di cui all'articolo 223 nelle riserve costituenti il
loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a
condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto
qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e
riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi
gestionali, dei consorzi e del CONAI.
5. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base
nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con
l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorita' d'ambito al
fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilita'
gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni.
In particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera
b), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati
secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza
di gestione del servizio medesimo, nonche' sulla base della tariffa
di cui all'articolo 238, dalla data di entrata in vigore della
stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti
contraenti;
c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio in
relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero.
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e' trasmesso
all'Autorita' di cui all'articolo 207, che puo' richiedere eventuali
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera
h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi
sul mercato previa cauzione.
8. Il contributo ambientale del Conai e' utilizzato in via
prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque
conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per
l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale
contributo e' attribuito dal Conai, sulla base di apposite
convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla
quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale di
imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita'
di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna
tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari
necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi
dell'attivita', con i contributi dei consorziati e con una quota del
contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a
far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei
criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione,
delle funzioni conferitegli dal presente titolo. nonche' con altri
contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei
soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attivita'
svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge.
9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude
l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo
costituiscono ad altri contributi con finalita' ambientali previsti
dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in
applicazione del presente decreto.
10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto
di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e dal
Ministro delle attivita' produttive.
11. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i
quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con
Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui
alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 e'
sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche
relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio,
anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in
cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le
intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti
d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni
locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi
finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio
indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli
imballaggi di cui all'articolo 225, il CONAI adotta, nell'ambito
delle proprie disponibilita' finanziarie, forme particolari di
incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree
geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di
raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, entro i
limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte
quarta del presente decreto.
ART. 225
(programma generale di prevenzione e di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli
articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente
un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle
singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per
conseguire i seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggio riciclabili rispetto alla quantita' di imballaggi non
riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi non
riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo
scopo di permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni
nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di
imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo
obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale
in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di
imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto
agli obiettivi di cui alla lettera a).
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di
prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sara'
inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.
4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare
precedente e' trasmessa per il parere all'Autorita' di cui
all'articolo 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e
del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla
approvazione ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del
Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio.
5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo
stesso e' elaborato in via sostitutiva dall'Autorita' di cui
all'articolo 207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio
sono quelli massimi previsti dall'allegato E alla parte quarta del
presente decreto.(1)
6. I piani regionali di cui all'articolo 199 sono integrati con
specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.
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(1)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto (con l'art. 2, comma
30-quinquiesbis) che "Ai commi 3 e 5 dell'articolo 225 sostituire le
parole "all'Autorita' di cui all'articolo 207" con le seguenti:
"all'Osservatorio nazionale sui rifiuti"".
ART. 226
(divieti)
1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei
contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle
operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di
imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, e'
vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani
imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi
secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al
dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in
raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti
previsti dall'articolo 221, comma 4.
3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti
agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in
conformita' ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994. Con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)), di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto
conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/ 13.
Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla
parte quarta del presente decreto.
4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di
imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di
cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio,
cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in
peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE
del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la
decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.
5. Con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)), di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive sono determinate, in conformita' alle decisioni
dell'Unione europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al
comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di
produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al
comma 4.
TITOLO III ART. 227
(rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari,
veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)
1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie
relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle
riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE,
direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto
legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla
data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato
provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali
disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a
carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei
veicoli fuori uso in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto:
decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.
ART. 228
(pneumatici fuori uso)
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di cui agli ((articoli 179 e
180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di
finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche
disponibili, ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca,
sviluppo e formazione,)) il recupero dei pneumatici fuori uso e per
ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e' fatto
obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere,
singolarmente o in forma associata e con periodicita' almeno annuale,
alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli
dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul
territorio nazionale ((, provvedendo anche ad attivita' di ricerca,
sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei
pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1)).
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono
disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo di cui al
comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e'
indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali
necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata,
da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno
parte, delle somme corrispondenti al contributo per ((la gestione)),
calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato
nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al
comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa
responsabilita'.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli
obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione
amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravita'
dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo
incassato per il periodo considerato.
Art. 229
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
ART. 230 (rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle infrastrutture) 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. 1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani. 2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 e' eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica e' conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attivita' manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1. 4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attivita' di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti cosi' come definito nel comma 1. ((5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti.)) ART. 231
(veicoli fuori uso non disciplinati dal
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con
esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno
2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso
deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza,
la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione,
autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di
raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di
veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui
al comma 1 destinato alla demolizione puo' altresi' consegnarlo ai
concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la
consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda
cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da
organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti
per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del
codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1
nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto,
trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali
delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del
rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve
risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del
centro, le generalita' del proprietario e gli estremi di
identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione, da parte del
gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare
della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle
pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico
(PRA).
5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a
demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza
oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del
rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del
veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del
centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale
deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e
consegnare il certificato di proprieta', la carta di circolazione e
le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il
proprietario del veicolo dalla responsabilita' civile, penale e
amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso.
7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari
delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non
possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i
rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in
rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna
delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere
annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da
tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i
responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di
veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi
dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
10. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate
dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione
di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare
dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.
11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono
cedute solo agli esercenti l'attivita' di autoriparazione di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate,
ciascuna impresa di autoriparazione e' tenuta a certificarne
l'idoneita' e la funzionalita'.
12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e
11 da parte delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione deve
risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)), di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le
norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di
demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e
all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di
cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i
requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalita' di
trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209.
ART. 232
(rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)
1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti
prodotti dalle navi ed ai residui di carico e' contenuta nel decreto
legislativo 24 giugno 2003 n. 182.
2. Gli impianti che ricevono acque di sentina gia' sottoposte a un
trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della
legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di
cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le
materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le
caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto
decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del
decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: "e" e' sosituita
dalla disgiunzione: "o".
ART. 233
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli
e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della
filiera costituiscono un Consorzio. I sistemi di gestione adottati
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.
2. il Consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla
previgente normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato
senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in
particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di
settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di
materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro
quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il
Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni.
Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le
modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di
approvazione dello statuto del Consorzio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
3. I Consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i
seguenti compiti:
a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12,
il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e
dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali
esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la
rigenerazione;
c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di
settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il
ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero
degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi dei Consorzio, adottate in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese
partecipanti.
5. Partecipano ai Consorzio:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi
vegetali ed animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e
animali esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di
riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).
6. Le quote di partecipazione ai Consorzio sono determinate in
base al rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e
la capacita' produttiva complessivamente sviluppata da tutti i
consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al
consiglio di amministrazione dei Consorzio che vi provvede
annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacita' o di impossibilita' di adempiere, per
mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta,
trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei
grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del
presente decreto, il consorzio puo', nei limiti e nei modi
determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e
private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono,
entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente,
la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il
territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono
richiedere all'Autorita' di cui all'articolo 207, previa trasmissione
di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A
tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato
il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita',
che il sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e che
e' in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli
obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre
garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati
sulle modalita' del sistema adottato. L'Autorita', dopo aver
acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro
novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine sopra indicato, l'interessato chiede al ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) l'adozione
dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi
sessanta giorni. L'Autorita' e' tenuta a presentare una relazione
annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria
gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei Consorzio sono
costituite:
a) dai proventi delle attivita' svolte dai Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli
importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare
destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalita' consortili
di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, al fine di garantire
l'equilibrio di gestione dei Consorzio.
11. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9
trasmettono annualmente al ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)) ed al Ministro delle attivita' produttive
i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro
approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti
presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attivita'
complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti
nell'anno solare precedente.
12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui
al comma 2, chiunque, in ragione della propria attivita'
professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti e'
obbligato a conferirli ai Consorzio direttamente o mediante consegna
a soggetti incaricati dai Consorzio, fermo restando quanto previsto
al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il
detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad
imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.
13. Chiunque, in ragione della propria attivita' professionale ed
in attesa del conferimento ai Consorzio, detenga oli e grassi animali
e vegetali esausti e' obbligato a stoccare gli stessi in apposito
contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di
smaltimento.
14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti
in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.
15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al
comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
Consorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9,
entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della
propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.Lgs. 16 GENNAIO 2008, N.4.
ART. 234
(Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in
Polietilene)
1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e
il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo
smaltimento, e' istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti
di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo
218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi
rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e
231,. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi
di cui all'articolo 237.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente delle tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sono definiti, entro novanta giorni, i beni in
polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono essere
considerati beni di lunga durata per i quali deve essere versato un
contributo per il riciclo in misura ridotta in ragione del lungo
periodo di impiego o per i quali non deve essere versato tale
contributo in ragione di una situazione di fatto di non
riciclabilita' a fine vita. In attesa di tale decreto tali beni di
lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo.
3. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla
previgente normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato
senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in
particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di
settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri di' amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con
materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro
quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il
consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni.
Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le
modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di
approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
4. Ai Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in
polietilene.
5. Ai Consorzio possono partecipare in qualita' di soci aggiunti i
produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la
produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la
raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le
modalita' di partecipazione vengono definite nell'ambito dello
statuto di cui al comma 3.
6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al
comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
Consorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7,
entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della
propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono
entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:
a) organizzare autonomamente, la gestione dei rifiuti di beni in
polietilene su tutto il territorio nazionale;
b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni
in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o
al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attivita',
con quantita' definite e documentate;
Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere
all'osservatorio nazionale sui Rifiuti, previa trasmissione di idonea
documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i
predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il
sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e che e' in
grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli
obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre
garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati
sulle modalita' del sistema adottato. L'Autorita', dopo aver
acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro
novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine sopra indicato, l'interessato chiede al ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) l'adozione
dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi
sessanta giorni. L'Autorita' presenta una relazione annuale di sint
esi relativa a tutte le istruttorie esperite.
8. I Consorzio di cui al comma 1 si propongono come obiettivo
primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al
termine del ciclo di utilita' per avviarli ad attivita' di
riciclaggio e di recupero. A tal fine i Consorzio svolgono per tutto
il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di
polietilene;
b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di
recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il
consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di
smaltimento;
e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene
nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i Consorzio
possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.
10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria
gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento del
Consorzio sono costituiti:
a) dai proventi delle attivita' svolte dai Consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al
comma 13.
11. Le deliberazioni degli organi dei Consorzio, adottate in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti
partecipanti.
12. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7
trasmettono annualmente al ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)) ed al Ministro delle attivita' produttive
il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro
approvazione. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al
comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione
tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro
singoli aderenti nell'anno solare precedente.
13. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)) di concerto con il Ministro delle attivita' produttive
determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di
riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti
obiettivi, puo' stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da
applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese
produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato
interno. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)) di concerto con il Ministro delle attivita' produttive
determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto.
14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma
3, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene rifiuti di
beni in polietilene e' obbligato a conferirli a uno dei Consorzio
riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati
dai Consorzio stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma
7. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore
di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato
membro della Comunita' europea.
Art. 235
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 NOVEMBRE 2008, N. 188))
Art. 236
Consorzio nazionale per la gestione,
raccolta e trattamento degli oli minerali usati
1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli
minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa
alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4, sono
tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma
12 tramite adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, . I consorzio adottano sistemi di
gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.
2. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla
previgente normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato
senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in
particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di
settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo
statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi
nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi
nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il
decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. Le imprese
che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e
all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzio di cui al
presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i
dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinche' tale consorzio
comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai
Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione
illustrativa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 258 per la mancata comunicazione di cui
all'articolo 189, comma 3.
4. Ai consorzio partecipano in forma Paritetica tutte le imprese
che:
a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli
base vergini;
b) le imprese che producono oli base mediante un processo di
rigenerazione;
c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli
usati;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli
oli lubrificanti.
5. Le quote di partecipazione ai consorzio sono ripartite fra le
categorie di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di
esse sono attribuite in proporzione delle quantita' di lubrificanti
prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.
6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
7. I consorzio determinano annualmente, con riferimento ai costi
sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli
obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo
dell'olio lubrificante che sara' messo a consumo nell'anno
successivo. Ai fini della parte quarta del presente decreto si
considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti
all'atto del pagamento dell'imposta di consumo.
8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i
contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalita' ed i
termini fissati ai sensi del comma 9.
9. Le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e
versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con
decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
attivita' produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro
un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.
10. Il consorzio di cui al comma 1 trasmettono annualmente al
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
ed al Ministro delle attivita' produttive i bilanci preventivo e
consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzio
di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
ed al Ministro delle attivita' produttive una relazione tecnica
sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli
aderenti nell'anno solare precedente.
11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli
organi dei consorzio e le relative modalita' di nomina.
12. I consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i
seguenti compiti:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle
tematiche della raccolta;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati
ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare direttamente la attivita' di raccolta degli oli
usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la
raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fmi della loro corretta
eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
e) cedere gli oli usati raccolti:
1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione
di oli base;
2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico
economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai
numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito
permanente;
f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la
realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego
alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera
circolazione dei beni, di economicita' della gestione, nonche' della
tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria,
delle acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla
raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al
Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95, affinche' tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che
esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
i) concordare con le imprese che svolgono attivita' di
rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati
idonei per l'avvio alla rigenerazione;
l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;
l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di
rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra
quantita' raccolte e richieste, delle capacita' produttive degli
impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti
gia' in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti
rigenerate di qualita' idonea per il consumo;
l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un
corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della
situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate,
dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli
oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara'
erogato con riferimento alla quantita' di base lubrificante ottenuta
per tonnellata di olio usato, di qualita' idonea per il consumo ed
effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati
ceduti dal consorzio all'impresa stessa;
l-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non
rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non
ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio
usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro
l'inquinamento.
13. I consorzio possono svolgere le proprie funzioni sia
direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati
e limitati settori di attivita' o determinate aree territoriali.
L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la
responsabilita' dei consorzio stessi.
14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al
comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
consorzio di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di
costituzione o di inizio della propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui
al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti e' obbligato al
loro conferimento ai consorzio di cui al comma 1, direttamente o
mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati,
in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione
di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta'
per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di
altro Stato membro della Comunita' europea.
16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai
consorzio di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio
netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che
sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai
consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento
dei consorzi medesimi.
ART. 237
(criteri direttivi dei sistemi di gestione)
1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere
aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo
da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di
non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonche' il
massimo rendimento possibile.
TITOLO IV Art. 238
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree
scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o
pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti
nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e'
tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il
corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi
indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore
del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti e' commisurata alle
quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita'
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita'
svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di
cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali
articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorita' d'ambito ed
e' applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di
gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di
cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa e' prevista la
copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti
urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade.
Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa cio' deve essere
evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti
affidatari del servizio.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, nonche' da una quota rapportata alle quantita' di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio.
5. Le Autorita' d'ambito approvano e presentano all'Autorita' di
cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione
redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.
Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 6, dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale
copertura dei costi.
6. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici
e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche
ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito
regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla
base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene
determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di
cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le
autorita' interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste
agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso
stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato,
che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di
utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono
essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale
copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i
criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli
obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del
servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli
investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili
ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino
al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa
continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere
effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con
l'Agenzia delle entrate. (1)(2)
-------------
(1)
Il D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla
L. 5 luglio 2007, n. 87, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "in
deroga al presente articolo 238, i comuni della regione Campania
adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a
decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai
fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate
misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani
economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni
contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non
provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina,
in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del
prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie".
(2)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 33) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria".
TITOLO V ART. 239
(principi e campo di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure,
i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle operazioni
necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e
comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze
inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con
particolare riferimento al principio "chi inquina paga".
2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte
quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non
si applicano:
a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del
presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione,
avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in
modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di
attenzione, si dovra' procedere alla caratterizzazione dell'area ai
fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale
da effettuare ai sensi del presente titolo;
b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se
non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di
quanto dalle stesse non disciplinato.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree
caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle
regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure
previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e
comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.
ART. 240
(definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:
a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente
definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali
(suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle
eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di
contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al
di sopra dei quali e' necessaria la caratterizzazione del sito e
l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5
alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito
potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da
fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento
di una o piu' concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime
si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri
superati;
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di
contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso
con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito
specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte
quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di
caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza
e la bonifica. I livelli di concentrazione cosi' definiti
costituiscono i livelli di accettabilita' per il sito;
d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o piu'
valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle
matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione
soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni
di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale
sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di
contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio
(CSR);
e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con
l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui
all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei
risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione
rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di
concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore,
risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di
rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario
e ambientale sito specifica;
g) sito con attivita' in esercizio: un sito nel quale risultano
in esercizio attivita' produttive sia industriali che commerciali
nonche' le aree pertinenziali e quelle adibite ad attivita'
accessorie economiche, ivi comprese le attivita' di mantenimento e
tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle
attivita';
h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attivita'
produttive;
i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un
evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente
per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente
probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o
ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare
il realizzarsi di tale minaccia;
l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di
azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a
riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali
danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali
risorse o servizi;
m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a
breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di
cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di
qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti
primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici
presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori
interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o
permanente;
n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi
eseguiti in un sito con attivita' in esercizio atti a garantire un
adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in
attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o
bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attivita'. Essi
comprendono altresi' gli interventi di contenimento della
contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino
all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente,
al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno
della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono
essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che
consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti
a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle
matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo
livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi
devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e
limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti
urbanistici;
p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le
fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le
concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e
nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di
riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti
complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza
permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e
definitiva fruibilita' per la destinazione d'uso conforme agli
strumenti urbanistici;
r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni
chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate
da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;
s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica:
analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti
dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle
matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;
t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali
e' necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad
esempio:
1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi
confinati prossime ai livelli di esplosivita' o idonee a causare
effetti nocivi acuti alla salute;
2) presenza di quantita' significative di prodotto in fase
separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi
agricoli;
4) pericolo di incendi ed esplosioni.
ART. 241
(regolamento aree agricole)
1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino
ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e
permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento e' adottato con decreto del ((Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e
forestali. (1)
-------------
(1)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (in
G.U. 1a s.s. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede
che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281
del 1997.
ART. 242
(procedure operative ed amministrative)
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di
contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera
entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne da'
immediata comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto
di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure
di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione,
un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e,
ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino
della zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per
territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al
presente articolo, ferme restando le attivita' di verifica e di
controllo da parte dell'autorita' competente da effettuarsi nei
successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia
riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono
essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e
delle attivita' ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti
l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il
responsabile dell'inquinamento ne da' immediata notizia al comune ed
alle province competenti per territorio con la descrizione delle
misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.
Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche' alla regione territorialmente competente il piano di
caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte
quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la
regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di
caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.
L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere
connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte
della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e'
applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la
determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I
criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more
dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione
della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1
alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi
dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto
responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di
rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito
dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto
responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti giorni,
approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni
dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componenti
della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data
fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione
rispetto alle opinioni d issenzienti espresse nel corso della
conferenza.
5 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito
e' inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei
servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio,
dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la
conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma
di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione
riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e
all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto
responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra,
invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un
piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6 La regione, sentita la provincia, approva il piano di
monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso.
L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora
l'autorita' competente ravvisi la necessita' di richiedere, mediante
atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o
approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per
l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre
dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di
monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione alla
regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva
degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita' di
monitoraggio rilevino il superamento di uno o piu' delle
concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovra'
avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito
e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il
soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto
operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di
riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e
ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo stato di
contaminazione presente nel sito. ((Nel caso di interventi di
bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che
presentino particolari complessita' a causa della natura della
contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche
necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi progettuali
distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli
interventi per singole aree o per fasi temporali successive.)) La
regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati
mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto
responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed
integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine
puo' essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la
necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un
congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per
l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto
integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione
medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti
dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi
alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione
delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto
dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde.
L'autorizzazione costituisce, altresi', variante urbanistica e
comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed
indifferibilita' dei lavori. Con il pr ovvedimento di approvazione
del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando
altresi' le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei
lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura
non superiore al cinquanta per cento del costo stimato
dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione
per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi
medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o
permanente, nonche' per l'individuazione delle migliori tecniche di
intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative
comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del
presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati
((. . .)), garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale
ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti
di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani
di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se
all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera' necessario un
intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza
permanente.((Possono essere altresi' autorizzati interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli
impianti e delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la
possibilita' di effettuare o completare gli interventi di bonifica
che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei
rischi)).
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e
ripristino ambientale di siti con attivita' in esercizio, la regione,
fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i
suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino
successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per
l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica
alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di
una potenziale contaminazione unitamente al piano di
caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entita' e
l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed
applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte dalla
provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre
amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del
progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata
dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente
competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per
la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto.
La relativa documentazione e' inviata ai componenti della conferenza
di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di
adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto
alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta
bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale
certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di
adozione, al rilascio provvede la regione.
Art. 243
Acque di falda
1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito
degli interventi di bonifica ((o messa in sicurezza)) di un sito,
possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate
in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei
limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali
di cui al presente decreto.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai
soli fini della bonifica dell'acquifero, e' ammessa la reimmissione,
previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unita'
geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la
tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle
acque reimmesse, le modalita' di reimmissione e le misure di messa in
sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di
estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state
sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero
e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze
pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle presenti
nelle acque prelevate.
ART. 244
(ordinanze)
1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie
funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di
contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e
al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo
aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il
responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida
con ordinanza motivata il responsabile della potenziale
contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 e' comunque notificata anche al
proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non
provveda il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato, gli
interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di
cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 250.
ART. 245
(obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti
non responsabili della potenziale contaminazione)
1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo
possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non
responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale
contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore
dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale
del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC)
deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune
territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione
secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta
ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune,
per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso
agli interventi di bonifica. E' comunque riconosciuta al proprietario
o ad altro soggetto interessato la facolta' di intervenire in
qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli
interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprieta' o
disponibilita'.
3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e
2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, ovvero abbiano gia' provveduto in tal senso in
precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi
anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto verra' definita dalla regione territorialmente competente in
base alla pericolosita' del sito, determinata in generale dal piano
regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni
caso la facolta' degli interessati di procedere agli interventi prima
del suddetto termine.
ART. 246
(accordi di programma)
1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo
ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire
modalita' e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi
accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le
amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al
presente titolo.
2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a
provvedere alla contestuale bonifica di una pluralita' di siti che
interessano il territorio di piu' regioni, i tempi e le modalita' di
intervento possono essere definiti con appositi accordi di programma
stipulati, entro dodici mesi dall'approvazione del documento di
analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le regioni
interessate.
3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a
provvedere alla contestuale bonifica di una pluralita' di siti
dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano piu' soggetti
interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale,
i tempi e le modalita' di intervento possono essere definiti con
accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi
dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui
all'articolo 242, con il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)) di concerto con i Ministri della salute e
delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
ART. 247
(siti soggetti a sequestro)
1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro,
l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto puo' autorizzare l'accesso
al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di
impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.
ART. 248
(controlli)
1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del
sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di
riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e
delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242,
comma 4, e' trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei
controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati.
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in
sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonche' la
conformita' degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla
provincia mediante apposita certificazione sulla base di una
relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente.
3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo
svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.
ART. 249
(aree contaminate di ridotte dimensioni)
1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le
procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla
parte quarta del presente decreto.
ART. 250
(bonifica da parte dell'amministrazione)
1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non
provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo
ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario
del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli
interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal
comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla
regione, secondo l'ordine di priorita' fissati dal piano regionale
per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri
soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite
procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i
predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
ART. 251
(censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)
1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'((Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ),
predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di
bonifica, la quale deve contenere:
a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e
ripristino ambientale nonche' degli interventi realizzati nei siti
medesimi;
b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso
di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione
d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie
mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo
242.
2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga
accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale
situazione viene riportata dal certificato di destinazione
urbanistica, nonche' dalla cartografia e dalle norme tecniche di
attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene
comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.
3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento
dei dati e delle informazioni, l'((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ) definisce, in
collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati
essenziali dell'anagrafe, nonche' le modalita' della loro
trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema
informativo nazionale dell'ambiente (SINA).
ART. 252
(siti di interesse nazionale)
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono
individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle
quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, al rilievo
dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio
sanitario ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i beni culturali
ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede
con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)), d'intesa con le regioni interessate, secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori,
compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato
superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare
particolarmente elevato in ragione della densita' della popolazione o
dell'estensione dell'area interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area
deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di
interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel
territorio di piu' regioni.
3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le
province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la
partecipazione dei responsabili nonche' dei proprietari delle aree da
bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di
interesse nazionale e' attribuita alla competenza del ((Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), sentito il
Ministero delle attivita' produttive. Il ((Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)) puo' avvalersi anche
dell'((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanita'
nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia
individuabile oppure non provveda il proprietario del sito
contaminato ne' altro soggetto interessato, gli interventi sono
predisposti dal ((Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)), avvalendosi dell'((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))), dell'Istituto
superiore di sanita' e dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti
qualificati pubblici o privati.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti
dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione
di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a
procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del
progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.
8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di
autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria
tecnica, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)) puo' autorizzare in via provvisoria, su richiesta
dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva
l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di
compatibilita' ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la
realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il
progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla
conferenza di servizi convocata dal ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)). L'autorizzazione provvisoria
produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della
normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex
discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
si provvedera' alla perimetrazione della predetta area.
ART. 252-bis
((Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione
Industriale
1. Con uno o piu' decreti del Ministro per lo sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono individuati i siti di interesse pubblico ai
fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione
industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi
antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi nel Programma
Nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre
2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' il
termine, compreso fra novanta e trecentosessanta giorni, per la
conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali
siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque
contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico
produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate
tali progetti sono elaborati ed approvati, entro dodici mesi
dall'adozione del decreto di cui al presente comma, con appositi
accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri
per lo sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della salute e il Presidente della Regione
territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia e
il Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di
riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di
cui alla parte IV del titolo V del presente decreto.
2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica
nonche' quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni
ambientali sono a carico del soggetto responsabile della
contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il
proprietario del sito contaminato e' obbligato in via sussidiaria
previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento.
3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento delle
azioni per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni altro connesso e funzio-nale adempimento per l'attuazione dei
programmi di cui al comma 1 e disciplinano in particolare:
a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico
produttivo e il piano economico finanziario degli investimenti da
parte di ciascuno dei proprietari delle aree comprese nel sito
contaminato al fine di conseguire detti obiettivi;
b) il coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni
eseguite e di quelle che si intendono svolgere;
c) gli obiettivi degli interventi di bonifica e riparazione, i
relativi obblighi dei responsabili della contaminazione e del
proprietario del sito, l'eventuale costituzione di consorzi pubblici
o a partecipazione mista per l'attuazione di tali obblighi nonche' le
iniziative e le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano
ad assumere ed a finanziare;
d) la quantificazione degli effetti temporanei in termini di
perdita di risorse e servizi causati dall'inquinamento delle acque;
e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse
e servizi, sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE; a
tal fine sono preferite le misure di miglioramento della
sostenibilita' ambientale degli impianti esistenti, sotto il profilo
del miglioramento tecnologico produttivo e dell'implementazione
dell'efficacia dei sistemi di depurazione e abbattimento delle
emissioni.
f) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei
privati per assicurare l'adempimento degli impegni assunti;
g) l'eventuale finanziamento di attivita' di ricerca e di
sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al trattamento
delle matrici ambientali contaminate e all'abbattimento delle
concentrazioni di contaminazione, nonche' ai sistemi di misurazione e
analisi delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della qualita'
ecologica del sito;
h) le modalita' di monitoraggio per il controllo dell'adempimento
degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
4. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti,
delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli
obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.
5. I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono
approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze
di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di
bonifica e l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza di
servizi relativa all'intervento di bonifica e' indetta dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
costituisce l'amministrazione procedente. La conferenza di servizi
relativa all'intervento di reindustrializzazione e' indetta dal
Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione
procedente. Le due conferenze di servizi sono indette ai sensi
dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad
esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di
programma di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le opere
e gli interventi nei siti di cui al medesimo comma 1. L'assenso
espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle
determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni
atto di pertinenza degli enti medesimi. Alle conferenze dei servizi
sono ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali
interessati alla realizzazione del programma.
6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione
di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata,
all'esito delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, si
autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonche' la
costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse.
7. In considerazione delle finalita' di tutela e ripristino
ambientale perseguite dal presente articolo, l'attuazione da parte
dei privati degli impegni assunti con l'accordo di programma
costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla direttiva
2004/35/CE e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla
parte VI del presente decreto.
8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti
dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del presente decreto.
Qualora il progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono
essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della
normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, la Conferenza di Servizi indetta dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare puo'
autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure
di sicurezza che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e
sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel
sito risultano superiori a quelli stabiliti dalla Tabella I
dell'Allegato 5 al titolo V del presente decreto. Tali valori di
concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di
analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale.
9. In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di
cui al comma 1 di uno o piu' responsabili della contaminazione, gli
interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle
amministrazioni che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei
soggetti che hanno determinato l'inquinamento, ciascuno per la parte
di competenza. La presente disposizione si applica anche qualora il
responsabile della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni
assunte in base all'accordo di programma.
10. Restano ferme la titolarita' del procedimento di bonifica e le
altre competenze attribuite alle Regioni per i siti contaminati che
non rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo
252.))
ART. 253
(oneri reali e privilegi speciali)
1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere
reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio
dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale
viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica
e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice
civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere
esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole
dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di
provvedimento motivato dell'autorita' competente che giustifichi, tra
l'altro, l'impossibilita' di accertare l'identita' del soggetto
responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilita' di esercitare
azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro
infruttuosita'.
4. In ogni caso, il proprietario non responsabile
dell'inquinamento puo' essere tenuto a rimborsare, sulla base di
provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati
dall'autorita' competente soltanto nei limiti del valore di mercato
del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi
medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile
dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del
sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del
responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per
l'eventuale maggior danno subito.
5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del
cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano
preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela
igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti
contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
TITOLO VI ART. 254
(norme speciali)
1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in
materia.
ART. 255
(abbandono di rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2,
chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192,
commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita
rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da trecento euro a
tremila euro)). ((Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la
sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.))
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale della casa costruttrice che viola le
disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro
millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui
all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui
all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad
un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla
esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo
192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
187, comma 3.
ART. 256
(attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e'
punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese
ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali
o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192,
commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e'
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e'
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la
confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se
di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle
ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate
nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti
e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187,
effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, e'
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito
con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena
dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a
duecento litri o quantita' equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7,
8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non
adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a
quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di
corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto
di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente
comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo
234.
9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta' nel caso
di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza
del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti
dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
ART. 257
(bonifica dei siti)
1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo,
delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento
delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in
conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente
nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In
caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo
242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a
un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena
dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se
l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai
commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli
interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242
e seguenti costituisce condizione di non punibilita' per i reati
ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la
stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
ART. 258
(violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
((1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano
aderito al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che
omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di
carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e
all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.))
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative
inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al
((comma 1)) sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a
seimiladuecento euro (( . . . )). Il numero di unita' lavorative e'
calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente
a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue;
ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello
dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di
accertamento dell'infrazione.
((4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su
base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed
effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica
la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.))
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente
incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al
catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di
identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture
contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni
dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa
pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente
incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per
ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei casi di
mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione
dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di
cui all'articolo 193 ((da parte dei soggetti obbligati)).
((5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non
effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in
modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se
la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di
cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto
o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la
comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.))
ART. 259
(traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente
traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°
febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati
nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo
1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito
con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a
ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e'
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati
relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto
illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue
obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
ART. 260
(attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu'
operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita'
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa,
o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e'
punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la
pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la
limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il
ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la
concessione della sospensione condizionale della pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
Articolo 260-bis
(Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti)
1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi,
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il
pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento
dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la
sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di
controllo della tracciabilita' nei confronti del trasgressore. In
sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al
predetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei casi di
mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e
le modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al
comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete,
o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi
tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o
comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino
un numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti,si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a
seimiladuecento. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con
riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai
predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello
dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di
accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a
rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un
anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e'
imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di
amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e
massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da
duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti
pericolosi. Le modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti avviene
nelle modalita' di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti
che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro
incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle
suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di
rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che,
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,
utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a
chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della
tracciabilita' dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei
rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente,
con la copia del certificato analitico che identifica le
caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui
all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il
trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con
una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione
fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal
combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La
pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la
tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro
millecinquecentocinquanta.
((9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piu'
violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione
amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino
al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi
diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui
al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al
presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del
fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione
della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di
un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie.))
Articolo 260-ter
(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)
1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi ((7 e 8))
dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per
l'attivita' di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il
responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o
all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia
commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della
stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.
3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1
dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore.
In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo
amministrativo non puo' essere disposta in mancanza dell' iscrizione
e del correlativo versamento del contributo.
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e'
sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo
utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240,
secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che
appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4
conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 256.
ART. 261
(imballaggi)
1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo
di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in
alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221,
comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria ((da 10.000 a 60.000 euro)), fatto comunque salvo
l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un
sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221,
comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, ne'
adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi
dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli
utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui ali' all'articolo
221, comma 4.
3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si
applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei
requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.
4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro.
ART. 262
(competenza e giurisdizione)
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi,
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui
territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto
di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali e' competente il
comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni
amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di
opposizione ((previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689)). (1)
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto l'autorita'
giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o
sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli
Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.
----------------
(1)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso."
ART. 263
(proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente
decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio
delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo
261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma
1, che sono devoluti ai comuni.
CAPO II ART. 264
(abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni
di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione
dell'articolo 9 e dell'articolo 9-quinquies come riformulato dal
presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna
soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a
quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i
provvedimenti attuativi dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla data di
entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti
dalla parte quarta del presente decreto;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione
degli articoli 1, 1-bis, I-ter, 1-quater e 1-quinquies;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251
del 26 ottobre 1994;
i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di
assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel
passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte
quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi
sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti
attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
l) l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8 agosto
2002, n. 178;
m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n.
342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'artico 38,
comma 3, lettera a)" sino alla parola: "CONAI";
n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 (10)
o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli
usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi
del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un
triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le
autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi
compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n.
392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996.
Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuita' nel
passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte
quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad
applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti
provvedimenti attuativi p revisti dalla parte quarta del presente
decreto;
p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su
proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)) di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema
alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli
ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui
alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
-------------
(1)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto che "All'articolo 264,
comma 1, la lettera n) e' soppressa. E' fatta salva, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504."
Articolo 264-bis
(( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 27 aprile 2010)
1. All'Allegato "Articolazione del MUD" del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010,
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98
del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capitolo 1 - Rifiuti, al punto "4. Istruzione per la
compilazione delle singole sezioni" la "Sezione comunicazione
semplificata" e' abrogata e sono abrogati il punto 6 " Sezione
rifiuti" e il punto 8 " Sezione intermediari e commercio";
b) i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla
dichiarazione relativa al 2011.))
Articolo 264-ter
(( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. A decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12,
comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive
modificazioni, i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti
materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i dati
relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed
avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti
attraverso il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), e
all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.".))
Articolo 264-quater
(( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Al fine di verificare il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12,
comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive
modificazioni, i dati relativi ai RAEE esportati, trattati ed ai
materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego
sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a e
all'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Le informazioni
specificano la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il
peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.".))
ART. 265
(disposizioni transitorie)
1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la
raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche
norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto.
Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita'
nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla
parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente
normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta
del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo
264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e
nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.
2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in
materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2,
lettera 1), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 188-ter e
dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti
prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati
alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di
trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico,
scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In
particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci
pericolose.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro delle attivita' produttive, individua
con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione per
la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso
le universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi. (25a)
4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta
giorni da tale data, puo' essere presentata all'autorita' competente
adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di
bonifica gia' autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte
quarta del presente decreto. L'autorita' competente esamina la
documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.
5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1)).
6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e
sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, sono autorizzate in via transitoria, previa
presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al
definitivo diniego dell'autorizzazione medesima, ad utilizzare,
impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi
individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei
rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami
non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.
6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto svolgono attivita' di recupero di rottami ferrosi e non
ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione
della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono
proseguire le attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui
alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attivita' nel
nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono
presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
-------------
(1)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (in
G.U. 1a s.s. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo comma 3, nella parte in cui non
prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso
disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del d.lgs. n. 281 del 1997.
ART. 266
(disposizioni finali)
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori
entrate a carico dello Stato.
3. Le spese per l'indennita' e per il trattamento economico del
personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, restano a carico del ((Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)), salvo quanto previsto dal periodo
seguente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni
di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il
personale svolga attivita' di comune interesse.
4. I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione o assistenza
sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del
soggetto che svolge tali attivita'.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si
applicano alle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti
effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attivita'
medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano
oggetto del loro commercio.
6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati
con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto
non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui
agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le disposizioni sanzionatorie
previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies,
anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo
2004.
7. Con successivo decreto, adottato dal ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)) di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive e
della salute, e' dettata la disciplina per la semplificazione
amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le
terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di
materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.
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