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Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88  - Supplemento Ord. n. 96

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

 

PARTE QUARTA

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI


TITOLO I

GESTIONE DEI RIFIUTI


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

                            Articolo 177
                (Campo di applicazione e finalita')

    1. La parte quarta del presente decreto  disciplina  la  gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti  inquinati,  anche  in  attuazione
delle  direttive  comunitarie,   in   particolare   della   direttiva
2008/98/CE, prevedendo misure volte  a  proteggere  l'ambiente  e  la
salute umana, prevenendo  o  riducendo  gli  impatti  negativi  della
produzione e  della  gestione  dei  rifiuti,  riducendo  gli  impatti
complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
    2. La gestione dei  rifiuti  costituisce  attivita'  di  pubblico
interesse.
    3.  Sono  fatte  salve  disposizioni  specifiche,  particolari  o
complementari, conformi ai principi di  cui  alla  parte  quarta  del
presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie  che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
    4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute  dell'uomo
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
      a) senza  determinare  rischi per  l'acqua,  l'aria, il  suolo,
nonche' per la fauna e la flora;
      b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
      c) senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i siti di  particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
    5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi da
1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli  enti  locali
esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia
di gestione dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui  alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed
avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di  programma
o protocolli d'intesa anche  sperimentali,  di  soggetti  pubblici  o
privati.
    6. I soggetti di cui  al  comma  5  costituiscono,  altresi',  un
sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto  unitario,
relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle  norme
tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi  di  certificazione
attinenti direttamente o indirettamente le  materie  ambientali,  con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i  criteri
e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma 2,  lettera  a),  e
nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle  norme
e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, previste dalle  direttive  comunitarie  e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla  legge
21 giugno 1986, n. 317.
    7. Le regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i  rispettivi
ordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela    dell'ambiente    e
dell'ecosistema contenute nella parte  quarta  del  presente  decreto
entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.
    8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e  degli  obiettivi
stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte  quarta  del  presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.)
                            Articolo 178
                            (Principi)

    1.  La  gestione  dei  rifiuti  e'  effettuata  conformemente  ai
principi  di  precauzione,  di  prevenzione,  di  sostenibilita',  di
proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di  tutti
i  soggetti  coinvolti   nella   produzione,   nella   distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i  rifiuti,
nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la  gestione  dei
rifiuti e'  effettuata  secondo  criteri  di  efficacia,  efficienza,
economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche'
nel rispetto delle norme vigenti in materia di  partecipazione  e  di
accesso alle informazioni ambientali.
                          Articolo 178-bis
              (Responsabilita' estesa del produttore)

    1. Al fine di rafforzare la prevenzione e  facilitare  l'utilizzo
efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese  le
fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti,  evitando  di
compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono
essere adottati, previa consultazione delle  parti  interessate,  con
uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  aventi  natura  regolamentare,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le modalita' e i criteri di  introduzione  della
responsabilita' estesa  del  produttore  del  prodotto,  inteso  come
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente  sviluppi,
fabbrichi,   trasformi,   tratti,   venda   o    importi    prodotti,
nell'organizzazione  del  sistema  di   gestione   dei   rifiuti,   e
nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti  che  restano
dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere  adottati  con
uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, le modalita' e i criteri:
     a) di gestione  dei  rifiuti  e  della  relativa responsabilita'
finanziaria dei produttori del prodotto.  I  decreti  della  presente
lettera sono adottati di concerto con il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze;
     b) di  pubblicizzazione  delle informazioni relative alla misura
in cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile;
     c) della progettazione dei  prodotti  volta  a  ridurre  i  loro
impatti ambientali;
     d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i
rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei  prodotti,
assicurando che il recupero e lo smaltimento dei  prodotti  che  sono
diventati rifiuti avvengano in conformita' ai  criteri  di  cui  agli
articoli 177 e 179;
     e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione  e
la  commercializzazione  di   prodotti   adatti   all'uso   multiplo,
tecnicamente durevoli, e che, dopo  essere  diventati  rifiuti,  sono
adatti  ad  un  recupero  adeguato  e  sicuro  e  a  uno  smaltimento
compatibile con l'ambiente.
    2. La responsabilita'  estesa  del  produttore  del  prodotto  e'
applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 188, comma  1,  e  fatta  salva  la  legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
    3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresi'  che  i
costi della gestione  dei  rifiuti  siano  sostenuti  parzialmente  o
interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.  Nel  caso
il produttore del prodotto partecipi  parzialmente,  il  distributore
del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura  di
tali costi.
    4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.) (1)

-----
(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 3 D.lgs. 03.12.2010, n. 205
 con decorrenza dal 25.12.2010. 
                            Articolo 179
        (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti)

    1. La gestione dei rifiuti avviene nel  rispetto  della  seguente
gerarchia:
      a) prevenzione;
      b) preparazione per il riutilizzo;
      c) riciclaggio;
      d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
      e) smaltimento.
    2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine  di  priorita'
di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel  rispetto
della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate  le  misure
volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto  degli
articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior  risultato  complessivo,
tenendo conto degli  impatti  sanitari,  sociali  ed  economici,  ivi
compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica.
    3. Con riferimento a singoli  flussi  di  rifiuti  e'  consentito
discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorita' di  cui  al
comma 1 qualora cio' sia giustificato, nel rispetto del principio  di
precauzione e sostenibilita', in base ad una specifica analisi  degli
impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti
sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di  ciclo  di
vita, che sotto il profilo sociale  ed  economico,  ivi  compresi  la
fattibilita' tecnica e la protezione delle risorse.
    4. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  della
salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli  flussi
di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in  conformita'  a
quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in  termini
di protezione della salute umana e dell'ambiente.
    5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio  delle
rispettive competenze, iniziative  dirette  a  favorire  il  rispetto
della gerarchia del trattamento dei rifiuti di  cui  al  comma  1  in
particolare mediante:
      a) la promozione  dello  sviluppo  di  tecnologie  pulite,  che
permettano un uso piu' razionale e un maggiore risparmio  di  risorse
naturali;
      b) la promozione della messa a punto tecnica e  dell'immissione
sul mercato di prodotti concepiti in modo da  non  contribuire  o  da
contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso
o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita'  o  la  nocivita'
dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
      c) la promozione dello sviluppo  di  tecniche  appropriate  per
l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti  al  fine
di favorirne il recupero;
      d) la determinazione  di condizioni di  appalto  che  prevedano
l'impiego dei materiali  recuperati  dai  rifiuti  e  di  sostanze  e
oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali  recuperati  dai
rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
      e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il
successivo utilizzo e, piu' in generale, l'impiego dei  rifiuti  come
altro mezzo per produrre energia.
    6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento  dei  rifiuti  le
misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la  preparazione  per
il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero  di
materia sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come
fonte di energia.
    7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di
vita dei prodotti sulla base di metodologie  uniformi  per  tutte  le
tipologie di prodotti  stabilite  mediante  linee  guida  dall'ISPRA,
eco-bilanci, la divulgazione  di  informazioni  anche  ai  sensi  del
decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195,  l'uso  di  strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e
di altre misure necessarie.
    8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              ART. 180
              (prevenzione della produzione di rifiuti)

  1.  Al  fine  di  promuovere in via prioritaria la prevenzione e la
riduzione   della  produzione  e  della  nocivita'  dei  rifiuti,  le
iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:
    a)  la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
certificazione   ambientale,   ((utilizzo   delle  migliori  tecniche
disponibili,))  analisi  del  ciclo  di  vita dei prodotti, azioni di
informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi
di  qualita', nonche' lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai
fini   della  corretta  valutazione  dell'impatto  di  uno  specifico
prodotto  sull'ambiente  durante  l'intero ciclo di vita del prodotto
medesimo;
    b)  la  previsione  di  clausole  di  ((bandi  di  gara o lettere
d'invito))  che  valorizzino le capacita' e le competenze tecniche in
materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
    c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli
d'intesa  anche sperimentali finalizzati (( . . . )) alla prevenzione
ed alla riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti;
    d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
((1-bis.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare  adotta  entro  il 12 dicembre 2013, a norma degli articoli
177,  178,  178-bis  e 179, un programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti ed elabora indicazioni affinche' tale programma sia integrato
nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di
integrazione  nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le
misure di prevenzione dei rifiuti.
  1-ter.  I  programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di
prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti
e valuta l'utilita' degli esempi di misure di cui all'allegato L o di
altre misure adeguate.
  1-quater.  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi
o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per
monitorare  e  valutare  i progressi realizzati nell'attuazione delle
misure   di  prevenzione  e  puo'  stabilire  specifici  traguardi  e
indicatori qualitativi o quantitativi.
  1-quinquies.   Il   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  assicura  la disponibilita' di informazioni
sulle  migliori  pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se
del  caso,  elabora  linee  guida  per  assistere  le  regioni  nella
preparazione  dei  programmi  di cui all'articolo 199, comma 3, lett.
r).
  1-sexies.    Le   amministrazioni   interessate   provvedono   agli
adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
                          Articolo 180-bis
              (( (Riutilizzo di prodotti e preparazione
                   per il riutilizzo dei rifiuti)

    1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio  delle
rispettive competenze, iniziative dirette a  favorire  il  riutilizzo
dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo  dei  rifiuti.  Tali
iniziative possono consistere anche in:
      a) uso di strumenti economici;
      b) misure logistiche, come la costituzione ed  il  sostegno  di
centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
      c) adozione,  nell'ambito  delle  procedure di affidamento  dei
contratti pubblici, di idonei criteri,  ai  sensi  dell'articolo  83,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
e previsione delle condizioni di  cui  agli  articoli  68,  comma  3,
lettera b), e 69 del  medesimo  decreto;  a  tale  fine  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  adotta  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione
i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro  dell'ambiente
e della trutela del territorio e del mare in  data  11  aprile  2008,
pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008;
      d) definizione di obiettivi quantitativi;
      e) misure educative;
      f) promozione di accordi di programma.
    2. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il  riutilizzo
dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il  riutilizzo,  anche
attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del produttore
del prodotto. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite  le  modalita'
operative per  la  costituzione  e  il  sostegno  di  centri  e  reti
accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la  definizione
di  procedure  autorizzative   semplificate.   e   di   un   catalogo
esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono  essere
sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o  a  preparazione  per  il
riutilizzo.
    3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
                            Articolo 181
               (( (Riciclaggio e recupero dei rifiuti)

    1. Al fine di promuovere il riciclaggio di  alta  qualita'  e  di
soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori  del
riciclaggio, sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  le  regioni
stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono  a  realizzare
la  raccolta  differenziata  in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 205.  Le  autorita'  competenti  realizzano,  altresi',
entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli,
plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonche' adottano  le
misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
      a) entro  il  2020, la  preparazione  per  il riutilizzo  e  il
riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e
vetro provenienti dai nuclei  domestici,  e  possibilmente  di  altra
origine, nella misura in cui tali flussi di  rifiuti  sono  simili  a
quelli domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al  50%  in
termini di peso;
      b) entro il  2020  la  preparazione  per  il   riutilizzo,   il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni
di colmatazione che utilizzano i rifiuti  in  sostituzione  di  altri
materiali, di rifiuti da costruzione e  demolizione  non  pericolosi,
escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05  04
dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70  per  cento  in
termini di peso.
    2. Fino alla definizione, da  parte  della  Commissione  europea,
delle modalita' di attuazione e calcolo degli  obiettivi  di  cui  al
comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e
del mare puo' adottare decreti che determinino tali modalita'.
    3. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformita'
ai criteri di priorita' di cui all'articolo 179 e alle  modalita'  di
cui all'articolo 177, comma 4. nonche' misure intese a promuovere  il
riciclaggio   di   alta   qualita',   privilegiando    la    raccolta
differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.
    4. Per facilitare  o  migliorare  il  recupero,  i  rifiuti  sono
raccolti separatamente, laddove cio' sia realizzabile  dal  punto  di
vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri
rifiuti o altri materiali aventi proprieta' diverse.
    5.  Per  le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto  di  raccolta
differenziata destinati al  riciclaggio  ed  al  recupero  e'  sempre
ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite  enti
o imprese  iscritti  nelle  apposite  categorie  dell'Albo  nazionale
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5,  al  fine  di
favorire  il  piu'  possibile  il  loro  recupero  privilegiando   il
principio di prossimita' agli impianti di recupero.
    6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla
raccolta  differenziata  dei   rifiuti,   i   sistemi   di   raccolta
differenziata di carta e  plastica  negli  istituti  scolastici  sono
esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto  presentano  rischi
non elevati e non sono gestiti su base professionale.
    7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) (1)

-------------
(1) 
  Il  D.L. 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni dalla
L.  30  dicembre 2008, n. 210 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1,
lettera  b))  che "b) fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  gli accordi e i contratti di programma in
materia  di  rifiuti  stipulati  tra le amministrazioni pubbliche e i
soggetti   economici  interessati  o  le  associazioni  di  categoria
rappresentative  dei settori interessati prima della soppressione del
comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006,  operata  dal  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,
continuano  ad  avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste,
anche  in  deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto
legislativo  n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche' nel
rispetto delle norme comunitarie".
                            ART. 181-bis
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
                              ART. 182 
                      (smaltimento dei rifiuti) 
 
  1. Lo smaltimento  dei  rifiuti  e'  effettuato  in  condizioni  di
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti,
previa  verifica,  da  parte  della   competente   autorita',   della
impossibilita' tecnica ed economica  di  esperire  le  operazioni  di
recupero di cui all'articolo 181. A tal fine,  la  predetta  verifica
concerne la disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi  si
possa accedere a condizioni ragionevoli. 
  2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale  devono  essere  il
piu' possibile ridotti sia in massa che  in  volume,  potenziando  la
prevenzione e  le  attivita'  di  riutilizzo,  di  riciclaggio  e  di
recupero ((e prevedendo, ove possibile, la priorita' per quei rifiuti
non recuperabili generati nell'ambito di attivita' di  riciclaggio  o
di recupero)). 
((3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi  in  regioni
diverse  da  quelle  dove  gli  stessi  sono  prodotti,  fatti  salvi
eventuali accordi regionali o  internazionali,  qualora  gli  aspetti
territoriali  e  l'opportunita'  tecnico  economica  di   raggiungere
livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.)) 
((4.  Nel  rispetto  delle   prescrizioni   contenute   nel   decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di
nuovi  impianti  possono  essere  autorizzate  solo  se  il  relativo
processo di combustione garantisca un  elevato  livello  di  recupero
energetico. 
  5. Le attivita'  di  smaltimento  in  discarica  dei  rifiuti  sono
disciplinate secondo  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.)) 
  6.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  in  fognatura  e'   disciplinato
dall'articolo 107, comma 3. 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)). 
  8. IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4,  COME  MODIFICATO  DAL  D.L.  6
NOVEMBRE 2008, N. 172,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  30
DICEMBRE 2008, N. 210 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 
                          Articolo 182-bis
           (( (Principi di autosufficienza e prossimita')

    1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei  rifiuti  urbani
non differenziati sono attuati con il ricorso ad una  rete  integrata
ed adeguata  di  impianti,  tenendo  conto  delle  migliori  tecniche
disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici  complessivi,  al
fine di:
      a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento  dei  rifiuti
urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro  trattamento  in  ambiti
territoriali ottimali;
      b) permettere lo smaltimento dei rifiuti  ed  il  recupero  dei
rifiuti urbani indifferenziati in  uno  degli  impianti  idonei  piu'
vicini ai luoghi di produzione o  raccolta,  al  fine  di  ridurre  i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o
della necessita' di impianti specializzati per  determinati  tipi  di
rifiuti;
      c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a  garantire
un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
    2. Sulla base di una motivata richiesta  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  puo'  essere
limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati  ad
inceneritori classificati come  impianti  di  recupero,  qualora  sia
accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza  la
necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in
modo non coerente con i piani di gestione dei  rifiuti.  Puo'  essere
altresi' limitato, con le modalita' di  cui  al  periodo  precedente,
l'invio di rifiuti negli altri Stati membri  per  motivi  ambientali,
come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
    3. I provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  notificati  alla
Commissione europea.))
                          Articolo 182-ter
                        (( (Rifiuti organici)

    1.  La  raccolta  separata  dei  rifiuti  organici  deve   essere
effettuata  con  contenitori  a  svuotamento  riutilizzabili  o   con
sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
    2. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  1,  le  regioni  e  le
province autonome, i comuni  e  gli  ATO,  ciascuno  per  le  proprie
competenze e nell'ambito  delle  risorse  disponibili  allo  scopo  a
legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte  quarta  del  presente  decreto  misure
volte a incoraggiare:
      a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
      b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un
livello elevato di protezione ambientale;
      c) l'utilizzo di materiali sicuri  per  l'ambiente ottenuti dai
rifiuti organici, cio' al  fine  di  proteggere  la  salute  umana  e
l'ambiente.))
                            Articolo 183
                          (( (Definizioni)

  1. Ai fini  della parte  quarta del presente decreto e fatte  salve
le ulteriori definizioni contenute nelle  disposizioni  speciali,  si
intende per:
    a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui  il  detentore
si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
    b)  "rifiuto  pericoloso":  rifiuto  che  presenta  una  o   piu'
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente
decreto;
    c)  "oli  usati":  qualsiasi  olio  industriale  o  lubrificante,
minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente
destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi
di  trasmissione,  nonche'  gli  oli  usati  per  turbine  e  comandi
idraulici;
    d)  "rifiuto  organico"  rifiuti  biodegradabili  di  giardini  e
parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei  domestici,
ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita  al  dettaglio  e
rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare  raccolti  in  modo
differenziato;
    e) "autocompostaggio": compostaggio  degli  scarti  organici  dei
propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze  domestiche,  ai  fini
dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
    f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita'  produce
rifiuti (produttore  iniziale)  o  chiunque  effettui  operazioni  di
pretrattamento,  di  miscelazione  o  altre  operazioni   che   hanno
modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
    g):  "produttore  del  prodotto":  qualsiasi  persona  fisica   o
giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,   trasformi,
tratti, venda o importi prodotti;
    h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona  fisica  o
giuridica che ne e' in possesso;
    i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce  in  qualita'  di
committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti,
compresi i commercianti che non prendono materialmente  possesso  dei
rifiuti;
    l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari
che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti;
    m) "prevenzione": misure adottate  prima  che  una  sostanza,  un
materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
      1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei
prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
      2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la
salute umana;
      3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
    n) "gestione": la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali  operazioni  e
gli interventi successivi alla  chiusura  dei  siti  di  smaltimento,
nonche' le  operazioni  effettuate  in  qualita'  di  commerciante  o
intermediario;
    o) "raccolta": il  prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la  cernita
preliminare e il deposito, ivi compresa la  gestione  dei  centri  di
raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto  in  un
impianto di trattamento;
    p) "raccolta differenziata": la raccolta  in  cui  un  flusso  di
rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti
al fine di facilitarne il trattamento specifico;
    q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di  controllo,
pulizia,  smontaggio  e  riparazione  attraverso   cui   prodotti   o
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati  in  modo  da
poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
    r)  "riutilizzo":  qualsiasi  operazione  attraverso   la   quale
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono  reimpiegati  per  la
stessa finalita' per la quale erano stati concepiti;
    s) "trattamento": operazioni di recupero o  smaltimento,  inclusa
la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
    t) "recupero": qualsiasi operazione il cui  principale  risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,  sostituendo
altri  materiali  che  sarebbero  stati  altrimenti  utilizzati   per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere  tale
funzione, all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto  riporta  un  elenco
non esaustivo di operazioni di recupero.;
    u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui
i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali  o  sostanze
da utilizzare per la loro  funzione  originaria  o  per  altri  fini.
Include il trattamento di materiale organico ma non  il  recupero  di
energia ne' il ritrattamento per  ottenere  materiali  da  utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento;
    v)  "rigenerazione  degli  oli  usati"  qualsiasi  operazione  di
riciclaggio che  permetta  di  produrre  oli  di  base  mediante  una
raffinazione  degli  oli  usati,  che  comporti  in  particolare   la
separazione dei contaminanti, dei prodotti  di  ossidazione  e  degli
additivi contenuti in tali oli;
    z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche
quando l'operazione ha come conseguenza  secondaria  il  recupero  di
sostanze o di energia.  L'Allegato  B  alla  parte  IV  del  presente
decreto  riporta  un  elenco  non  esaustivo  delle   operazioni   di
smaltimento;
    aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento  consistenti  nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di  cui  al  punto  D15
dell'allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  nonche'  le
attivita' di  recupero  consistenti  nelle  operazioni  di  messa  in
riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla  medesima
parte quarta;
    bb)  "deposito  temporaneo":  il   raggruppamento   dei   rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui  gli  stessi  sono
prodotti, alle seguenti condizioni:
      1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti  di
cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni,  devono
essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che  regolano  lo
stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
      2) i  rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni
di recupero o di smaltimento secondo  una  delle  seguenti  modalita'
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con  cadenza  almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente  i  30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.  In
ogni caso,  allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non  superi  il
predetto limite all'anno,  il  deposito  temporaneo  non  puo'  avere
durata superiore ad un anno;
      3)  il  "deposito  temporaneo"  deve   essere   effettuato  per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto   delle  relative  norme
tecniche, nonche', per  i  rifiuti  pericolosi,  nel  rispetto  delle
norme  che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute;
      4)  devono  essere   rispettate   le   norme  che  disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
      5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate  le
modalita' di gestione del deposito temporaneo;
    cc)  "combustibile  solido  secondario  (CSS)":  il  combustibile
solido  prodotto  da  rifiuti  che  rispetta  le  caratteristiche  di
classificazione e di specificazione individuate delle norme  tecniche
UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta  salva
l'applicazione  dell'articolo   184-ter,   il   combustibile   solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
    dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto  dal  trattamento
biologico aerobico o  anaerobico  dei  rifiuti  indifferenziati,  nel
rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,
finalizzate a definirne contenuti e usi  compatibili  con  la  tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare,  a  definirne  i  gradi  di
qualita';
    ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal compostaggio di
rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i  requisiti  e
le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto  legislativo
29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
    ff) "digestato di qualita'": prodotto  ottenuto  dalla digestione
anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti contenuti in norme tecniche da  emanarsi  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali;
    gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera  di  cui  all'articolo
268, comma 1, lettera b);
    hh) "scarichi idrici": le  immissioni  di  acque  reflue  di  cui
all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
    ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di  cui
all'articolo 268, comma 1, lettera a);
    ll)  "gestione  integrata  dei  rifiuti":  il   complesso   delle
attivita', ivi compresa  quella  di  spazzamento  delle  strade  come
definita alla lettera oo),  volte  ad  ottimizzare  la  gestione  dei
rifiuti;
    mm) "centro di raccolta": area  presidiata  ed  allestita,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   per
l'attivita' di raccolta  mediante  raggruppamento  differenziato  dei
rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori  per  il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    nn)  "migliori  tecniche  disponibili":  le   migliori   tecniche
disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter)  del
presente decreto;
    oo) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta  dei  rifiuti
mediante operazione di pulizia delle strade, aree  pubbliche  e  aree
private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della  neve
dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate  al  solo  scopo  di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito ;
    pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema  di  raccolta  di
specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi  di  cui  ai
titoli II e III della  parte  quarta  del  presente  decreto  e  alla
normativa settoriale, o organizzato  sulla  base  di  un  accordo  di
programma stipulato tra la pubblica amministrazione  ed  associazioni
imprenditoriali  rappresentative  sul   piano   nazionale,   o   loro
articolazioni   territoriali,    oppure    sulla    base    di    una
convenzione-quadro  stipulata  tra  le  medesime  associazioni  ed  i
responsabili della piattaforma di  conferimento,  o  dell'impresa  di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva
dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro  deve
seguire la stipula  di  un  contratto  di  servizio  tra  il  singolo
produttore  ed  il  gestore  della  piattaforma  di  conferimento,  o
dell'impresa di trasporto dei rifiuti,  in  attuazione  del  predetto
accordo o della predetta convenzione;
    qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto  che  soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta  i
criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.)) (1)

-------------
(1)
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 28 gennaio 2010 n. 28 (in
G.U.   1a   s.s.  3/2/2010  n.  5)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  183,  comma  1,  lettera  n),  del decreto
legislativo  3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel
testo  antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del
decreto  legislativo  16  gennaio  2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive  ed  integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme  in materia ambientale), nella parte in cui prevede: "rientrano
altresi'  tra  i  sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui
alla  parte  quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri
di  ossido  di  ferro,  provenienti  dal processo di arrostimento del
minerale  noto  come  pirite  o solfuro di ferro per la produzione di
acido  solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di
produzione  dismessi,  aree  industriali e non, anche se sottoposte a
procedimento di bonifica o di ripristino ambientale"".
                              ART. 184
                          (classificazione)

   1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto
i  rifiuti  sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e
rifiuti  speciali  e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
   2. Sono rifiuti urbani:
    a)  i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
    b)  i  rifiuti  non  pericolosi  provenienti  da  locali e luoghi
adibiti  ad  usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati
ai  rifiuti  urbani  per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo
198, comma 2, lettera g);
    c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
    d)  i  rifiuti  di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade  ed  aree  pubbliche  o  sulle strade ed aree private comunque
soggette  ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d'acqua;
    e)  i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
    f)  i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche'
gli  altri  rifiuti  provenienti  da attivita' cimiteriale diversi da
quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
   3. Sono rifiuti speciali:
    a)  i  rifiuti  da  attivita'  agricole e agro-industriali ((, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.));
  ((b)   i   rifiuti   derivanti   dalle  attivita'  di  demolizione,
costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;))
    c) i rifiuti da lavorazioni industriali,;
    d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
    e) i rifiuti da attivita' commerciali;
    f) i rifiuti da attivita' di servizio;
    g)  i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento
di  rifiuti,  i  fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione e da altri
trattamenti  delle  acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
    h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
    i) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205));
    l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205));
    m) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205));
    n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.
 ((4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di
cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto)).
 ((5.  L'elenco  dei  rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta
del  presente  decreto  include  i  rifiuti  pericolosi e tiene conto
dell'origine  e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei
valori  limite  di  concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione  dei rifiuti da
considerare  pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto
nell'elenco  non  significa  che esso sia un rifiuto in tutti i casi,
ferma  restando  la  definizione di cui all'articolo 183. Con decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da  adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
dalla  presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee
guida  per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti
introdotta agli allegati D e I.))
   5-bis.  I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture
direttamente   destinati  alla  difesa  militare  ed  alla  sicurezza
nazionale  individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche'
la  gestione  dei  materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove
vengono  immagazzinati  i  citati  materiali, sono disciplinati dalla
parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi
con  decreto  del  Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro
della  salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i
depositi  e  i  siti  di  stoccaggio  nei  quali  vengono custoditi i
medesimi  materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai
nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.
 ((5-ter.  La  declassificazione  da rifiuto pericoloso a rifiuto non
pericoloso  non  puo' essere ottenuta attraverso una diluizione o una
miscelazione   del   rifiuto   che   comporti   una  riduzione  delle
concentrazioni  iniziali  di  sostanze pericolose sotto le soglie che
definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
   5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui
all'articolo  193  e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art.
190  non  si  applicano  alle frazioni separate di rifiuti pericolosi
prodotti  da  nuclei  domestici  fino  a  che  siano accettate per la
raccolta,  lo  smaltimento  o il recupero da un ente o un'impresa che
abbiano  ottenuto  l'autorizzazione o siano registrate in conformita'
agli articoli 208, 212, 214 e 216.))
                          Articolo 184-bis
                         (( (Sottoprodotto)

    1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto  ai  sensi  dell'articolo
183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che  soddisfa
tutte le seguenti condizioni:
      a) la sostanza o l'oggetto  e'  originato  da  un  processo  di
produzione, di cui costituisce  parte  integrante,  e  il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
      b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'  utilizzato,  nel
corso dello stesso o di un successivo processo  di  produzione  o  di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
      c) la sostanza o l'oggetto puo'  essere utilizzato direttamente
senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica
industriale;
      d) l'ulteriore   utilizzo  e'   legale,  ossia  la  sostanza  o
l'oggetto  soddisfa,  per l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti
pertinenti  riguardanti  i  prodotti  e  la protezione della salute e
dell'ambiente   e   non  portera'  a  impatti  complessivi   negativi
sull'ambiente o la salute umana.
    2. Sulla base delle  condizioni  previste  al  comma  1,  possono
essere  adottate  misure  per   stabilire   criteri   qualitativi   o
quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze
o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione
di tali criteri si provvede con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.))
                          Articolo 184-ter
             (( (Cessazione della qualifica di rifiuto)

    1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto  a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e  la  preparazione
per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici,  da  adottare  nel
rispetto delle seguenti condizioni:
      a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per  scopi
specifici;
      b) esiste  un  mercato  o  una  domanda  per  tale  sostanza od
oggetto;
      c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispetta la  normativa  e  gli  standard  esistenti
applicabili ai prodotti;
      d) l'utilizzo  della  sostanza  o  dell'oggetto non portera'  a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
    2. L'operazione di recupero  puo'  consistere  semplicemente  nel
controllare  i  rifiuti  per  verificare  se  soddisfano  i   criteri
elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al
comma 1  sono  adottati  in  conformita'  a  quanto  stabilito  dalla
disciplina comunitaria ovvero, in  mancanza  di  criteri  comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto  attraverso  uno  o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori  limite  per
le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i  possibili  effetti
negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
    3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma
2, continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  ai  decreti  del
Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  in  data  5
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.  269  e
l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6  novembre  2008,  n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n
3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata  in  vigore  della
presente disposizione.
    4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti
del presente articolo e'  da  computarsi  ai  fini  del  calcolo  del
raggiungimento degli obiettivi di recupero  e  riciclaggio  stabiliti
dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n  209,
dal decreto legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  e  dal  decreto
legislativo  120  novembre  2008,  n.  188,  ovvero  dagli  atti   di
recepimento  di  ulteriori  normative  comunitarie,   qualora   e   a
condizione  che  siano  soddisfatti  i  requisiti   in   materia   di
riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
    5. La disciplina in materia di gestione dei  rifiuti  si  applica
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.))

-----
(1)L'articolo è stato inserito dall'art. 12 D.lgs. 03.12.2010, n. 205
 con decorrenza dal 25.12.2010.
                            Articolo 185 
              (Esclusioni dall'ambito di applicazione) 
 
  1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte  quarta  del
presente decreto: 
    a)  le  emissioni  costituite   da   effluenti   gassosi   emessi
nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e  trasportato  ai
fini dello stoccaggio geologico e stoccato in  formazioni  geologiche
prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
    b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato
e gli edifici collegati permanentemente al  terreno,  fermo  restando
quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di
siti contaminati; (1) 
    c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attivita' di costruzione,  ove  sia  certo  che
esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale  e
nello stesso sito in cui e' stato escavato; (1) 
    d) i rifiuti radioattivi; 
    e) i materiali esplosivi in disuso; 
    f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b),
paglia,  sfalci  e  potature,  nonche'  altro  materiale  agricolo  o
forestale naturale non pericoloso utilizzati  in  agricoltura,  nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante
processi o metodi che  non  danneggiano  l'ambiente  ne'  mettono  in
pericolo la salute umana. 
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta  del
presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni  normative
comunitarie,  ivi  incluse   le   rispettive   norme   nazionali   di
recepimento: 
    a) le acque di scarico; 
    b) i  sottoprodotti  di  origine  animale,  compresi  i  prodotti
trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.  1774/2002,  eccetto
quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in  discarica  o
all'utilizzo  in  un  impianto  di  produzione   di   biogas   o   di
compostaggio; 
    c)  le  carcasse  di  animali  morti  per  cause  diverse   dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie,
e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002; 
    d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,  dall'estrazione,  dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali  o  dallo  sfruttamento
delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 
  3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle  normative  comunitarie
specifiche, sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della  Parte
Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque
superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o
della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti  di
inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se  e'  provato  che  i
sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della  decisione  2000/532/CE
della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 
  4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale  allo  stato
naturale, utilizzati in siti diversi da  quelli  in  cui  sono  stati
escavati,  devono  essere  valutati  ai  sensi,  nell'ordine,   degli
articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. (1) 
 
------------- 
(1) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 3,  comma  1)
che  "Considerata   la   necessita'   di   favorire,   nel   rispetto
dell'ambiente, la ripresa del  processo  di  infrastrutturazione  del
Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei  suoli
contaminati, i riferimenti al  «suolo»  contenuti  all'articolo  185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti  anche
alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV
del predetto decreto legislativo". 
                              Art. 186
                       Terre e rocce da scavo

  1.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce
da  scavo,  anche  di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono
essere   utilizzate  per  reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni  e
rilevati  purche':  a)  siano  impiegate  direttamente nell'ambito di
opere  o  interventi  preventivamente  individuati e definiti; b) sin
dalla  fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
c)  l'utilizzo  integrale  della  parte  destinata  a  riutilizzo sia
tecnicamente  possibile  senza necessita' di preventivo trattamento o
di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici
e  di  qualita' ambientale idonei a garantire che il loro impiego non
dia  luogo  ad  emissioni  e, piu' in generale, ad impatti ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti  ed  autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere
utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e)  sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti
ad  interventi  di  bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta
del   presente   decreto;  f)  le  loro  caratteristiche  chimiche  e
chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini  rischi  per  la  salute  e  per  la qualita' delle matrici
ambientali  interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela
delle  acque  superficiali  e  sotterranee, della flora, della fauna,
degli  habitat  e  delle  aree naturali protette. In particolare deve
essere  dimostrato  che il materiale da utilizzare non e' contaminato
con  riferimento  alla  destinazione  d'uso  del medesimo, nonche' la
compatibilita'  di detto materiale con il sito di destinazione; g) la
certezza  del  loro  integrale  utilizzo sia dimostrata. L'impiego di
terre  da  scavo  nei  processi  industriali  come  sottoprodotti, in
sostituzione  dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle
condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).
  2.  Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito
della  realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione di
impatto  ambientale  o  ad  autorizzazione  ambientale  integrata, la
sussistenza  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  i tempi
dell'eventuale  deposito  in  attesa  di  utilizzo,  che  non possono
superare  di  norma un anno, devono risultare da un apposito progetto
che  e'  approvato dall'autorita' titolare del relativo procedimento.
Nel  caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce
da  scavo  nel  medesimo  progetto,  i  tempi dell'eventuale deposito
possono  essere  quelli  della  realizzazione del progetto purche' in
ogni caso non superino i tre anni.
  3.  Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito
della  realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui al
comma  2  e  soggette  a permesso di costruire o a denuncia di inizio
attivita',  la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i
tempi  dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono
superare  un  anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito
della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le
modalita' della dichiarazione di inizio di attivita' (DIA).
  4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la
produzione  di  terre  e  rocce  da scavo avvenga nel corso di lavori
pubblici  non  soggetti  ne'  a  VIA  ne'  a  permesso di costruire o
denuncia  di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di cui
al  comma  1,  nonche'  i  tempi dell'eventuale deposito in attesa di
utilizzo,  che  non  possono  superare  un  anno, devono risultare da
idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
  5.  Le  terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto
delle  condizioni  di  cui al presente articolo, sono sottoposte alle
disposizioni  in  materia  di  rifiuti  di  cui alla parte quarta del
presente decreto.
  6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti
ad  interventi  di  bonifica  viene  effettuata  secondo le modalita'
previste   dal   Titolo   V,   Parte  quarta  del  presente  decreto.
L'accertamento  che  le  terre  e  rocce  da scavo di cui al presente
decreto  non  provengano  da  tali  siti e' svolto a cura e spese del
produttore  e  accertato dalle autorita' competenti nell'ambito delle
procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
  7.  Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i
progetti  di  utilizzo  gia'  autorizzati e in corso di realizzazione
prima   dell'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  gli
interessati  possono  procedere  al  loro completamento, comunicando,
entro  novanta  giorni,  alle  autorita'  competenti, il rispetto dei
requisiti  prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito di
destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche'
sugli  eventuali  tempi  del  deposito  in attesa di utilizzo che non
possono  essere  superiori  ad  un  anno. L'autorita' competente puo'
disporre  indicazioni  o  prescrizioni  entro  i  successivi sessanta
giorni  senza  che  cio' comporti necessita' di ripetere procedure di
VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.
  7-bis.  Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le
caratteristiche  ambientali, possono essere utilizzate per interventi
di  miglioramento  ambientale  e  di  siti  anche non degradati. Tali
interventi  devono  garantire,  nella  loro realizzazione finale, una
delle seguenti condizioni:
    a)  un  miglioramento  della  qualita'  della copertura arborea o
della funzionalita' per attivita' agro-silvo-pastorali;
    b)  un  miglioramento  delle condizioni idrologiche rispetto alla
tenuta  dei  versanti  e  alla  raccolta e regimentazione delle acque
piovane;
    c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
  7-ter.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo, i residui
provenienti  dall'estrazione  di  marmi e pietre sono equiparati alla
disciplina  dettata  per  le  terre  e  rocce da scavo. Sono altresi'
equiparati i residui delle attivita' di lavorazione di pietre e marmi
((che  presentano  le  caratteristiche di cui all'articolo 184-bis)).
Tali  residui,  quando  siano  sottoposti a un'operazione di recupero
ambientale,  devono  soddisfare  i  requisiti  tecnici  per gli scopi
specifici  e  rispettare  i  valori  limite,  per  eventuali sostanze
inquinanti  presenti,  previsti  nell'Allegato  5  alla  parte IV del
presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.
                                                               (1)

-------------
(1)
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 39, comma
4)  che  "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui all'articolo 184-bis, comma 2, e' abrogato l'articolo 186".
                            Articolo 187
         (( (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

    1. E' vietato  miscelare  rifiuti  pericolosi  aventi  differenti
caratteristiche  di  pericolosita'  ovvero  rifiuti  pericolosi   con
rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende  la  diluizione  di
sostanze pericolose.
    2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei  rifiuti  pericolosi
che non presentino la stessa  caratteristica  di  pericolosita',  tra
loro  o  con  altri  rifiuti,  sostanze  o  materiali,  puo'   essere
autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
      a) siano  rispettate  le  condizioni  di  cui all'articolo 177,
comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute
umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
      b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o  da
un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli  articoli
208, 209 e 211;
      c)  l'operazione di miscelazione  sia  conforme  alle  migliori
tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).
    3. Fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  specifiche  ed  in
particolare di quelle di cui  all'articolo  256,  comma  5,  chiunque
viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a  procedere  a  proprie
spese  alla  separazione   dei   rifiuti   miscelati,   qualora   sia
tecnicamente ed economicamente possibile e  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 177, comma 4.)) (1)

-----
(1) 
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 15 del D.lgs. 03.12.2010, 
n. 205. 
                            Articolo 188
           (( (Responsabilita' della gestione dei rifiuti)

    1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono
direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li  consegnano  ad   un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita'  agli
articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commi
del presente articolo,  il  produttore  iniziale  o  altro  detentore
conserva la  responsabilita'  per  l'intera  catena  di  trattamento,
restando inteso che qualora il produttore  iniziale  o  il  detentore
trasferisca i rifiuti  per  il  trattamento  preliminare  a  uno  dei
soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita',
di regola, comunque sussiste.
    2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e di quanto previsto  dal  golamento  (CE)  n.1013/2006,  qualora  il
produttore iniziale, il produttore e il detentore siano  iscritti  ed
abbiano adempiuto  agli  obblighi  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e'
limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita  dal  predetto
sistema.
    3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e  di  quanto  previsto  dal   regolamento   (CE)   n.1013/2006,   la
responsabilita' dei soggetti non iscritti  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi  dell'art.  212,  comma  8,
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa:
     a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di
raccolta previa convenzione;
     b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita' di recupero o di  smaltimento,  a  condizione  che  il
produttore sia in possesso del formulario  di  cui  all'articolo  193
controfirmato e datato in arrivo  dal  destinatario  entro  tre  mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero  alla
scadenza del predetto termine abbia provveduto a  dare  comunicazione
alla  provincia  della  mancata  ricezione  del  formulario.  Per  le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a  sei
mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione.
    4. Gli enti o le  imprese  che  provvedono  alla  raccolta  o  al
trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i  rifiuti
raccolti e trasportati agli impianti autorizzati  alla  gestione  dei
rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216  e  nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.
    5.  I  costi  della  gestione  dei  rifiuti  sono  sostenuti  dal
produttore iniziale dei rifiuti, dai  detentori  del  momento  o  dai
detentori precedenti dei rifiuti.)) (1)
                                                              
-------------
(1)
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2)  che  "Le  disposizioni  del presente articolo entrano in vigore a
decorrere  dal  giorno  successivo  alla  scadenza del termine di cui
all'articolo  12,  comma  2  del decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
                          Articolo 188-bis 
           (( (Controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 
 
    1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177,  comma  4,
la tracciabilita'  dei  rifiuti  deve  essere  garantita  dalla  loro
produzione sino alla loro destinazione finale. 
    2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: 
     a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso  il  sistema
di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui
all'articolo  14-bis  del  decreto-legge  1°   luglio   2009,   n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare in data 17 dicembre 2009; oppure 
     b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri
di carico e scarico nonche' del formulario di identificazione di  cui
agli articoli 190 e 193. 
    3. Il  soggetto  che  aderisce  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a),  non
e' tenuto  ad  adempiere  agli  obblighi  relativi  alla  tenuta  dei
registri di carico e scarico di cui  all'articolo  190,  nonche'  dei
formulari di identificazione dei rifiuti  di  cui  all'articolo  193.
Durante il trasporto effettuato da enti  o  imprese  i  rifiuti  sono
accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione  del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
al comma 2,  lett.  a).  Il  registro  cronologico  e  le  schede  di
movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorita' di controllo
in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato
elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla
rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti,  ad
eccezione dei quelli relativi  alle  operazioni  di  smaltimento  dei
rifiuti  in  discarica,  che  devono  essere   conservati   a   tempo
indeterminato ed al termine dell'attivita' devono  essere  consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di
discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve  essere  conservato
fino  al  termine  della  fase  di  gestione  post  operativa   della
discarica. 
    4. Il soggetto che non aderisce al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve
adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e
scarico  di  cui  all'articolo  190,   nonche'   dei   formulari   di
identificazione dei  rifiuti  nella  misura  stabilita  dall'articolo
193.)) (1)
                                   
-------------
(1) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Le  sanzioni  del
presente   decreto   relative   al   sistema   di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,
lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla  scadenza
del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17
dicembre 2009 e successive modificazioni". 
                          Articolo 188-ter 
(( (Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) ) 
 
    1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  allŽarticolo  188-bis,
comma 2, lett. a): 
     a)  gli  enti  e  le  imprese  produttori  di  rifiuti  speciali
pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8; 
     b) le imprese e gli enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con
piu'  di  dieci  dipendenti,  nonche'  le  imprese  e  gli  enti  che
effettuano operazioni di smaltimento o  recupero  di  rifiuti  e  che
producano per effetto  di  tale  attivita'  rifiuti  non  pericolosi,
indipendentemente dal numero di dipendenti; 
     c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; 
     d) i consorzi istituiti per il  recupero  o  il  riciclaggio  di
particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di  tali
rifiuti per conto dei consorziati; 
     e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o
smaltimento di rifiuti; 
     f) gli enti e le imprese che raccolgono  o  trasportano  rifiuti
speciali a  titolo  professionale.  Nel  caso  di  trasporto  navale,
l'armatore o  il  noleggiatore  che  effettuano  il  trasporto  o  il
raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile  1977,  n.  135,
delegato per gli  adempimenti  relativi  al  SISTRI  dall'armatore  o
noleggiatore medesimi; 
     g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti  ai  quali  sono
affidati i rifiuti speciali in attesa della  presa  in  carico  degli
stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa  che
effettua il successivo trasporto. 
    2. Possono aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett.  a),
su base volontaria: 
     a) le imprese e gli enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)  che
non hanno piu' di dieci dipendenti; 
     b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano  i  propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8; 
     c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile che producono rifiuti speciali non pericolosi; 
     d) le imprese e gli enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi  derivanti  da  attivita'  diverse  da   quelle   di   cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); 
     e) i comuni, i centri di raccolta e le  imprese  di  raccolta  e
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse  dalla
regione Campania. 
    3. Ai fini del presente articolo  il  numero  dei  dipendenti  e'
calcolato  con  riferimento  al   numero   delle   persone   occupate
nell'unita' locale dell'ente o  dell'impresa  con  una  posizione  di
lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno,  a  tempo  parziale,
con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche  se
temporaneamente assenti (per servizio, ferie,  malattia,  sospensione
dal lavoro, cassa  integrazione  guadagni,  eccetera).  I  lavoratori
stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative  annue
con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. 
    4.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  allŽarticolo  188-bis,
comma 2, lett. a), i comuni e le imprese  di  trasporto  dei  rifiuti
urbani del territorio della regione Campania. 
    5. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  puo'  essere  esteso  l'obbligo  di
iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti
(SISTRI) di  cui  allŽarticolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  alle
categorie di soggetti di cui al comma  2  ai  produttori  di  rifiuti
speciali pericolosi che non sono inquadrati in  un'organizzazione  di
ente o di impresa, nonche' ai soggetti di  cui  al  decreto  previsto
dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, recante modalita' semplificate di  gestione  dei  rifiuti  di
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)  da  parte  dei
distributori e degli installatori di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche (AEE), nonche' dei  gestori  dei  centri  di  assistenza
tecnica di tali apparecchiature. 
    6. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabiliti,  nel  rispetto
delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure  relative
alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e
successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di  un  sistema  di
interscambio di dati previsto  dall'articolo  26,  parafrafo  4,  del
predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti  decreti,
sono fatti salvi gli obblighi  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17
dicembre  2009,  relativi  alla  tratta  del   territorio   nazionale
interessata dal trasporto transfrontaliero. 
    7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e'
effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del
presente decreto, le quali, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate. 
    8. In relazione alle esigenze  organizzative  e  operative  delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa  e  alla  sicurezza
militare dello Stato,  alla  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le  procedure  e
le  modalita'  con  le  quali   il   sistema   di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) si  applica  alle  corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza,
del Ministro della difesa e del Ministro  dell'interno,  da  adottare
entro 120 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
    9. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  potranno   essere   individuate   modalita'
semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 
    10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti  pericolosi  il
produttore e' tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI
entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosita' dei
rifiuti.)) (1)
                                
-------------
(1) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
                            Articolo 189
                      (( (Catasto dei rifiuti)

    1.  Il  catasto  dei  rifiuti,  istituito  dall'articolo  3   del
decreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato  in
una  Sezione  nazionale,  che  ha  sede  in  Roma  presso  l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  e  in
Sezioni regionali o delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province  autonome
per la protezione dell'ambiente.
    2.  Il  Catasto  assicura  un  quadro  conoscitivo   completo   e
costantemente aggiornato dei dati acquisiti  tramite  il  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di  cui
al comma 3, anche ai fini della  pianificazione  delle  attivita'  di
gestione dei rifiuti.
    3. I comuni o loro consorzi e  le  comunita'  montane  comunicano
annualmente  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, secondo le modalita' previste  dalla  legge  25  gennaio
1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
     a)  la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel   proprio
territorio;
     b)  la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti nel  proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici  o
privati;
     c) i soggetti che hanno provveduto  alla gestione  dei  rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e  la  quantita'  dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
     d) i costi di gestione e di ammortamento  tecnico  e finanziario
degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti,  nonche'
i proventi della tariffa  di  cui  all'articolo  238  ed  i proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
     e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
     f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
    4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano  ai  comuni
della regione Campania, tenuti ad aderire  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a).  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3,
lettera  d),  sono  trasmesse  all'ISPRA,  tramite   interconnessione
diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo  2,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  6  novembre  2008,  n.   172,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  dicembre  2008,  n.  210  (SITRA).  Le
attivita' di cui al presente  comma  sono  svolte  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    5. Le disposizioni di cui al comma  3,  fatta  eccezione  per  le
informazioni di cui alla lettera d), non  si  applicano  altresi'  ai
comuni di cui allŽarticolo 188-ter, comma 2, lett. e) che  aderiscono
al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)  di
cui allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a).
    6. Le sezioni regionali  e  provinciali  del  Catasto  provvedono
all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1  e  2,  ed
alla successiva trasmissione, entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
degli stessi, alla Sezione  nazionale  che  provvede,  a  sua  volta,
all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti  in
materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
ambientale (ISPRA) elabora  annualmente  i  dati  e  ne  assicura  la
pubblicita'.   Le   Amministrazioni   interessate   provvedono   agli
adempimenti  di  cui  al  presente  comma  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    7. Per le comunicazioni relative ai  rifiuti  di  imballaggio  si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.)) (1)
                                                               
-------------
(1)
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2)  che  "Le  disposizioni  del presente articolo entrano in vigore a
decorrere  dal  giorno  successivo  alla  scadenza del termine di cui
all'articolo  12,  comma  2  del decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
                            Articolo 190 
                   (Registri di carico e scarico) 
 
    1. ((Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,)) I soggetti di
cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett.  a)  e  b),  che  non  hanno
aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita'  dei  rifiuti
(SISTRI) di cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e  scarico  su  cui  devono
annotare  le  informazioni  sulle   caratteristiche   qualitative   e
quantitative dei rifiuti. Le  annotazioni  devono  essere  effettuate
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del  rifiuto  e
dallo scarico del medesimo. 
  ((1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di  tenuta  di  un  registro  di
carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui  all'articolo  2135
del codice civile che  raccolgono  e  trasportano  i  propri  rifiuti
speciali non pericolosi di cui all'art.  212,  comma  8,  nonche'  le
imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e
trasportano  i  propri  rifiuti  speciali  non  pericolosi   di   cui
all'articolo 184, comma 3, lettera b).)) 
    2. I registri  di  carico  e  scarico  sono  tenuti  presso  ogni
impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente
oneroso, nel sito di produzione,  e  integrati  con  i  formulari  di
identificazione  di  cui  all'articolo  193,  comma  1,  relativi  al
trasporto dei rifiuti, o con la copia della  scheda  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa  dall'impianto  di
destinazione dei rifiuti stessi,  sono  conservati  per  cinque  anni
dalla data dell'ultima registrazione. 
    3. I soggetti di cui al comma  1,  la  cui  produzione  annua  di
rifiuti non eccede le dieci tonnellate  di  rifiuti  non  pericolosi,
possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di  carico  e
scarico dei rifiuti anche  tramite  le  associazioni  imprenditoriali
interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse,
che provvedono ad annotare  i  dati  previsti  con  cadenza  mensile,
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
    4. Le informazioni contenute nel registro  di  carico  e  scarico
sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
qualora ne faccia richiesta. 
    5. I registri di carico  e  scarico  sono  numerati,  vidimati  e
gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla  normativa  sui
registri IVA. Gli obblighi  connessi  alla  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico si intendono correttamente adempiuti  anche  qualora
sia utilizzata carta formato A4, regolarmente  numerata.  I  registri
sono numerati e vidimati dalle Camere di  commercio  territorialmente
competenti. 
    6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai  registri  di
carico  e  scarico  e'  quella  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7. 
    7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera  c),  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo  le  parole:  "in
litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o". 
    8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati  in
un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo  della
tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso  la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie  delle  schede  del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
allŽarticolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai   rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 
    9. Le operazioni di  gestione  dei  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse  dagli  obblighi
del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per  i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello  scarico  puo'
essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei  rifiuti
stessi dal centro di raccolta e in  maniera  cumulativa  per  ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti. (1)
           
------------- 
(1) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
                                Art. 191
          Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti in materia di tutela
ambientale,  sanitaria  e  di  pubblica  sicurezza,  con  particolare
riferimento   alle  disposizioni  sul  potere  di  ordinanza  di  cui
all'articolo  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del
servizio  nazionale  della  protezione civile, qualora si verifichino
situazioni  di  eccezionale  ed  urgente  necessita'  di tutela della
salute   pubblica   e   dell'ambiente,  e  non  si  possa  altrimenti
provvedere,  il  Presidente  della  Giunta  regionale o il Presidente
della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle
rispettive   competenze,   ordinanze   contingibili  ed  urgenti  per
consentire  il  ricorso  temporaneo  a speciali forme di gestione dei
rifiuti,  anche  in  deroga  alle disposizioni vigenti, garantendo un
elevato  livello  di  tutela  della  salute  e  dell'ambiente.  Dette
ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri,
al  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del
mare)),  al  Ministro  della  salute,  al  Ministro  delle  attivita'
produttive,  al  Presidente della regione e all'autorita' d'ambito di
cui  all'articolo  201  entro  tre  giorni  dall'emissione  ed  hanno
efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
  2.  Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al
comma  1,  il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le
iniziative  necessarie  per  garantire  la raccolta differenziata, il
riutilizzo,  il  riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di
inutile decorso del termine e di accertata inattivita', il ((Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare ))diffida il
Presidente  della  Giunta  regionale  a  provvedere  entro un congruo
termine  e, in caso di protrazione dell'inerzia, puo' adottare in via
sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
  3.  Le  ordinanze  di  cui  al  comma  1 indicano le norme a cui si
intende  derogare  e  sono  adottate su parere degli organi tecnici o
tecnico-sanitari  locali,  che si esprimono con specifico riferimento
alle conseguenze ambientali.
  4.  Le  ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un
periodo  non  superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione
dei  rifiuti.  Qualora ricorrano comprovate necessita', il Presidente
della regione d'intesa con il ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare))  puo'  adottare,  dettando specifiche
prescrizioni,  le  ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti
termini.
  5.  Le  ordinanze  di  cui  al  comma  1  che consentono il ricorso
temporaneo  a  speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono
comunicate dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare )) alla Commissione dell'Unione europea.
                              ART. 192
                       (divieto di abbandono)

   1.  L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati.
   2.  a'  altresi'  vietata  l'immissione  di  rifiuti  di qualsiasi
genere,  allo  stato  solido  o  liquido,  nelle acque superficiali e
sotterranee.
   3.  Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli
255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a
procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti  ed  al  ripristino  dello  stato dei luoghi in solido con il
proprietario  e  con  i  titolari  di  diritti  reali  o personali di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di   dolo   o   colpa,  in  base  agli  accertamenti  effettuati,  in
contraddittorio  con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al
controllo.  Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine
necessarie  ed  il  termine  entro  cui  provvedere, decorso il quale
procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
   4. Qualora la responsabilita' del fatto illecito sia imputabile ad
amministratori  o  rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per
gli  effetti  del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica
ed  i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,
secondo  le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
in   materia   di   responsabilita'   amministrativa   delle  persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni.
                            Articolo 193
                     (( (Trasporto dei rifiuti)

    1. Per gli enti e le  imprese  che  raccolgono  e  trasportano  i
propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che
non aderiscono su base  volontaria  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  allŽarticolo  188-bis,
comma 2,  lett.  a)  i  rifiuti  devono  essere  accompagnati  da  un
formulario di identificazione dal quale  devono  risultare  almeno  i
seguenti dati:
      a) nome  ed  indirizzo  del   produttore  dei  rifiuti  e   del
detentore;
      b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
      c) impianto di destinazione;
      d) data e percorso dell'istradamento;
      e) nome ed indirizzo del destinatario.
    2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto  in  quattro  esemplari,  compilato,  datato  e  firmato  dal
produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che  in  tal
modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una  copia  del  formulario
deve rimanere presso il produttore e le altre  tre,  controfirmate  e
datate  in  arrivo  dal  destinatario,   sono   acquisite   una   dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al predetto produttore dei rifiuti. Le copie  del  formulario  devono
essere conservate per cinque anni.
    3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella
Scheda  SISTRI  -   Area   movimentazione   o   nel   formulario   di
identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore  dei
rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti
e la loro effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le
difformita' riscontrabili con la  diligenza  richiesta  dalla  natura
dell'incarico .
    4. Durante la raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti  pericolosi
devono essere imballati ed  etichettati  in  conformita'  alle  norme
vigenti in materia di  imballaggio  e  etichettatura  delle  sostanze
pericolose.
    5. Fatto salvo quanto previsto per  i  comuni  e  le  imprese  di
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della  regione  Campania,
tenuti ad aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI) di cui allŽarticolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),
nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti  urbani  in
regioni diverse dalla regione Campania di cui  allŽarticolo  188-ter,
comma 2, lett. e), che  aderiscono  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al  comma
1 non si applicano al trasporto  di  rifiuti  urbani  effettuato  dal
soggetto che gestisce il  servizio  pubblico,  ne'  ai  trasporti  di
rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti  stessi,
in modo occasionale e saltuario, che non  eccedano  la  quantita'  di
trenta chilogrammi o di trenta litri, ne'  al  trasporto  di  rifiuti
urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri  di  raccolta
di cui  all'articolo  183,  comma  1,  lett.  mm).  Sono  considerati
occasionali  e  saltuari   i   trasporti   di   rifiuti,   effettuati
complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i
trenta chilogrammi o trenta litri al  giorno  e,  comunque,  i  cento
chilogrammi o cento litri l'anno.
    6. In ordine alla definizione del modello  e  dei  contenuti  del
formulario di identificazione, si applica  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
    7. I  formulari  di  identificazione  devono  essere  numerati  e
vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o  dalle  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  dagli  uffici
regionali e provinciali competenti in materia  di  rifiuti  e  devono
essere  annotati  sul  registro  Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei
predetti formulari di identificazione e' gratuita e non  e'  soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria.
    8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i  propri  rifiuti
non pericolosi che non aderiscono su base volontaria  al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
allŽarticolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   il   formulario   di
identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti  oggetto  di
spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti  dalla  normativa
comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo  alla  tratta
percorsa su territorio nazionale.
    9. La scheda  di  accompagnamento  di  cui  all'articolo  13  del
decreto   legislativo   27   gennaio   1992,    n.    99,    relativa
all'utilizzazione  dei  fanghi  di  depurazione  in  agricoltura,  e'
sostituita dalla Scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione  di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare in  data  17  dicembre  2009  o,  per  le  imprese  che  non
aderiscono  su  base  volontaria  al  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  allŽarticolo  188-bis,
comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al  comma
1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato  IIIA  del  decreto
legislativo n. 99  del  1992  devono  essere  indicate  nello  spazio
relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda  SISTRI  -  Area
movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione
dei  rifiuti  esclusivamente  all'interno  di  aree  private  non  e'
considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del  presente
decreto.
    10. La microraccolta dei rifiuti,  intesa  come  la  raccolta  di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu'
produttori o detentori svolta con lo stesso  automezzo,  deve  essere
effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle  schede
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui  allŽarticolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   relative   alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari  di  identificazione  dei
rifiuti devono essere indicate, nello spazio  relativo  al  percorso,
tutte le tappe intermedie previste.  Nel  caso  in  cui  il  percorso
dovesse  subire  delle  variazioni,  nello   spazio   relativo   alle
annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
    11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonche' le  soste  tecniche  per  le  operazioni  di  trasbordo,  ivi
compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi  scarrabili  non
rientrano nelle attivita' di  stoccaggio  di  cui  all'articolo  183,
comma 1, lettera v), purche' le stesse siano dettate da  esigenze  di
trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione.
    12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di
carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari,  degli  interporti,  impianti  di
terminalizzazione e scali merci  non  rientrano  nelle  attivita'  di
stoccaggio di cui all'articolo 183,  comma  1,  lettera  aa)  purche'
siano effettuate nel  piu'  breve  tempo  possibile  e  non  superino
comunque,  salvo  impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per   forza
maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data  in
cui  hanno  avuto  inizio  predette  attivita'.  Ove   si   prospetti
l'impossibilita' del rispetto del predetto termine per caso  fortuito
o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di  darne
indicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima
Scheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,  senza  indugio  e
comunque prima della scadenza del predetto termine, il  comune  e  la
provincia territorialmente competente  indicando  tutti  gli  aspetti
pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi
di controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza indugio
e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire
eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana.
La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante
il periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso  fortuito  o  per
forza maggiore.  In  caso  di  persistente  impossibilita'  per  caso
fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni  a
decorrere dalla data in cui ha avuto inizio  l'attivita'  di  cui  al
primo periodo del presente comma,  il  detentore  del  rifiuto  sara'
obbligato a conferire, a propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita'  agli
articoli 177 e 179.
    13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  allŽarticolo  188-bis,
comma 2, lett. a), relativa alla  movimentazione  dei  rifiuti  e  il
formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma   1   costituisce
documentazione  equipollente  alla  scheda  di   trasporto   di   cui
all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e
al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  30
giugno 2009.))(1)
                                                               
-------------
(1)
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2)  che  "Le  disposizioni  del presente articolo entrano in vigore a
decorrere  dal  giorno  successivo  alla  scadenza del termine di cui
all'articolo  12,  comma  2  del decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
                            Articolo 194
                  (( (Spedizioni transfrontaliere)

    1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  sono  disciplinate
dai regolamenti comunitari che regolano  la  materia,  dagli  accordi
bilaterali di cui agli articoli 41  e  43  del  regolamento  (CE)  n.
1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
    2. Sono fatti  salvi,  ai  sensi  degli  articoli  41  e  43  del
regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi  in  vigore  tra  lo  Stato
della  Citta'  del  Vaticano,  la  Repubblica  di  San  Marino  e  la
Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati
provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla  Repubblica
di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42
del predetto regolamento.
    3.  Fatte  salve  le  norme   che   disciplinano   il   trasporto
internazionale di merci,  le  imprese  che  effettuano  il  trasporto
transfrontaliero  nel  territorio  italiano  sono  iscritte  all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui  all'articolo  212.  L'iscrizione
all'Albo, qualora effettuata per  il  solo  esercizio  dei  trasporti
transfrontalieri, non e' subordinata alla prestazione delle  garanzie
finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.
    4. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico,  della  salute,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel  rispetto  delle  norme   del
regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
     a) i criteri per il calcolo degli importi minimi  delle garanzie
finanziarie da  prestare  per  le  spedizioni  dei  rifiuti,  di  cui
all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie  sono  ridotte
del cinquanta per cento  per  le  imprese  registrate  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso  di  imprese  in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni  En
Iso 14001;
     b) le spese amministrative poste a  carico  dei  notificatori ai
sensi dell'articolo 29, del regolamento;
     c) le specifiche modalita' per il  trasporto  dei  rifiuti negli
Stati di cui al comma 2.
    5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.
    6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
     a) le autorita' competenti di spedizione e di  destinazione sono
le regioni e le province autonome;
     b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
     c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente  e  della tutela
del territorio e del mare.
    7. Le regioni e le province autonome comunicano  le  informazioni
di cui all'articolo 56 del regolamento (CE)  1013/2006  al  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  il
successivo inoltro alla  Commissione  dell'Unione  europea,  nonche',
entro il 30  settembre  di  ogni  anno,  i  dati,  riferiti  all'anno
precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione  di
Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.))

CAPO II

COMPETENZE


                              Art. 195 
                       Competenze dello Stato 
 
  1. Ferme restando  le  ulteriori  competenze  statali  previste  da
speciali  disposizioni,  anche  contenute  nella  parte  quarta   del
presente decreto, spettano allo Stato: 
    a)  le  funzioni  di   indirizzo   e   coordinamento   necessarie
all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti
di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della  legge  5  giugno
2003, n. 131; 
    b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti,; 
  b-bis): la  definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi degli artt. 208, 215 e 216; 
    b-ter) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per le attivita' di recupero energetico dei rifiuti; 
    c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire
e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito  cauzionale
sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti,  nonche'  per
ridurne la pericolosita'; 
    d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti
con piu' elevato  impatto  ambientale,  che  presentano  le  maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia
per le sostanze impiegate nei prodotti  base  sia  per  la  quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi; 
    e) l'adozione di criteri generali per la redazione  di  piani  di
settore  per  la   riduzione,   il   riciclaggio,   il   recupero   e
l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; 
    f)   l'individuazione,   nel    rispetto    delle    attribuzioni
costituzionali  delle  regioni,  degli  impianti  di  recupero  e  di
smaltimento di preminente interesse nazionale da  realizzare  per  la
modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione e' operata,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  e
inserito nel Documento di programmazione  economico-finanziaria,  con
indicazione degli stanziamenti necessari per la  loro  realizzazione.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti  strategici  di
cui al  presente  comma  il  Governo  procede  secondo  finalita'  di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il
Governo  indica  nel  disegno   di   legge   finanziaria   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le risorse necessarie, anche ai  fini  del  l'erogazione  dei
contributi compensativi a favore degli enti locali, che  integrano  i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili; 
    g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza
ambientale.  La  definizione  e'  operata,  sentita   la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, a mezzo di un  Programma,  formulato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserito  nel
Documento di programmazione  economico-finanziaria,  con  indicazione
degli stanziamenti necessari per la realizzazione; 
    h)  l'indicazione  delle   misure   atte   ad   incoraggiare   la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti; 
    i)  l'individuazione  delle  iniziative  e  delle  azioni,  anche
economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di dai rifiuti,
nonche' per  promuovere  il  mercato  dei  materiali  recuperati  dai
rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e
dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo  52,  comma  56,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8  maggio  2003,
n. 203; 
    l) l'individuazione di  obiettivi  di  qualita'  dei  servizi  di
gestione dei rifiuti; 
    m) la determinazione di criteri  generali,  differenziati  per  i
rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini  della  elaborazione
dei  piani  regionali  di  cui  all'articolo  199   con   particolare
riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
delle linee guida per la  individuazione  degli  Ambiti  territoriali
ottimali, da  costituirsi  ai  sensi  dell'articolo  200,  e  per  il
coordinamento dei piani stessi; 
    n)  la  determinazione,  relativamente   all'assegnazione   della
concessione del servizio  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per  la
definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti  di
ammissione delle  imprese,  e  dei  relativi  capitolati,  anche  con
riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti; 
    o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  delle
linee guida inerenti le forme ed i modi della  cooperazione  fra  gli
enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui
rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito  territoriale  ottimale,
secondo   criteri   di   trasparenza,   efficienza,   efficacia    ed
economicita'; 
    p)   l'indicazione   dei   criteri   generali    relativi    alle
caratteristiche delle  aree  non  idonee  alla  localizzazione  degli
impianti di smaltimento dei rifiuti; 
    q) l'indicazione dei criteri generali , ivi inclusa  l'emanazione
di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione  della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 
    r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  delle
linee guida, dei criteri generali e degli standard  di  bonifica  dei
siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare
gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo  dell'impatto
sull'ambiente connesso  all'estensione  dell'area  interessata,  alla
quantita'  e  pericolosita'  degli  inquinanti  presenti,   rivestono
interesse nazionale; 
    s)  la  determinazione  delle  metodologie  di   calcolo   e   la
definizione di materiale  riciclato  per  l'attuazione  dell'articolo
196, comma 1, lettera p); 
    t) l'adeguamento della parte quarta  del  presente  decreto  alle
direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea. 
  2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
    a) l'indicazione dei  criteri  e  delle  modalita'  di  adozione,
secondo principi di unitarieta', compiutezza e  coordinamento,  delle
norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi  e
di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi
sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi  dell'articolo
178, comma 5; 
    b) l'adozione delle norme e delle condizioni  per  l'applicazione
delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi
comprese le linee guida contenenti la specificazione della  relazione
da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli; 
    c)  la  determinazione  dei  limiti  di  accettabilita'  e  delle
caratteristiche chimiche, fisiche e  biologiche  di  talune  sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche  utilizzazioni  degli
stessi; 
    d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di  recupero
dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto,
mediante decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro delle attivita' produttive; 
    e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi
per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento,  dei
rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.((PERIODO ABROGATO DAL  D.L.  6
DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  22
DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011,
N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22  DICEMBRE  2011,  N.
214)).  ((PERIODO  ABROGATO  DAL  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N.   201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22  DICEMBRE  2011,  N.  214)).
((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO
DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA
L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con  il  Ministro
dello sviluppo economico,  sono  definiti,  entro  nvanta  giorni,  i
criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani. (1) 
  f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard  per
il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
    g) la determinazione dei requisiti e delle capacita'  tecniche  e
finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei  rifiuti,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle  garanzie
finanziarie in favore delle regioni, con  particolare  riferimento  a
quelle  dei  soggetti  obbligati  all'iscrizione  all'Albo   di   cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso
articolo; 
    h) la definizione del modello e dei contenuti del  formulario  di
cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti; 
    i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche  possono  essere  smaltiti
direttamente in discarica; 
    l)  l'adozione  di  un  modello  uniforme  del  registro  di  cui
all'articolo 190 e la definizione delle  modalita'  di  tenuta  dello
stesso,   nonche'   l'individuazione   degli   eventuali    documenti
sostitutivi del registro stesso; 
    m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di  cui
all'articolo 227, comma 1, lettera a); 
    n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del  presente
decreto; 
    o) l'adozione delle  norme  tecniche,  delle  modalita'  e  delle
condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto  mediante  compostaggio,
con   particolare   riferimento    all'utilizzo    agronomico    come
fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.
75, e del prodotto di  qualita'  ottenuto  mediante  compostaggio  da
rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata; 
    p) l'autorizzazione  allo  smaltimento  di  rifiuti  nelle  acque
marine,  in  conformita'  alle  disposizioni  stabilite  dalle  norme
comunitarie e dalle convenzioni internazionali  vigenti  in  materia,
rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su proposta dell'autorita'  marittima  nella  cui  zona  di
competenza si trova il porto piu' vicino al luogo  dove  deve  essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da  cui  parte  la
nave con il carico di rifiuti da smaltire; 
    q) l'individuazione della  misura  delle  sostanze  assorbenti  e
neutralizzanti,  previamente  testate  da  universita'   o   istituti
specializzati, di cui devono  dotarsi  gli  impianti  destinati  allo
stoccaggio,  ricarica,  manutenzione,  deposito  e  sostituzione   di
accumulatori, al fine di  prevenire  l'inquinamento  del  suolo,  del
sottosuolo e di evitare danni alla salute  e  all'ambiente  derivanti
dalla fuoriuscita di  acido,  tenuto  conto  della  dimensione  degli
impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di  sversamento
connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata; 
    r) l'individuazione e la disciplina,  nel  rispetto  delle  norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della  parte  quarta
del presente decreto, di forme di semplificazione  degli  adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie
di rifiuti destinati  al  recupero  e  conferiti  direttamente  dagli
utenti finali dei beni che originano  i  rifiuti  ai  produttori,  ai
distributori, a coloro  che  svolgono  attivita'  di  istallazione  e
manutenzione presso  le  utenze  domestiche  dei  beni  stessi  o  ad
impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2,
R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente
decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disciplina; 
    s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; 
    t) predisposizione di linee guida  per  l'individuazione  di  una
codifica omogenea per le operazioni  di  recupero  e  smaltimento  da
inserire nei provvedimenti autorizzativi  da  parte  delle  autorita'
competenti, anche in conformita' a  quanto  disciplinato  in  materia
dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni; 
    u) individuazione dei contenuti tecnici minimi  da  inserire  nei
provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211; 
    v) predisposizione di  linee  guida  per  l'individuazione  delle
procedure  analitiche,  dei  criteri  e  delle  metodologie  per   la
classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della
parta quarta del presente decreto. 
  3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte  quarta  del
presente decreto, le funzioni di cui al comma 1  sono  esercitate  ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri  delle  attivita'   produttive,   della   salute   e
dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte  quarta  del
presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2
sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle
attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le
predette norme riguardino i rifiuti  agricoli  ed  il  trasporto  dei
rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche
agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, ai fini della sorveglianza  e  dell'accertamento  degli
illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti  nonche'
della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti  illegali
dei  rifiuti  provvedono  il  Comando  carabinieri  tutela   ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo  delle  Capitanerie  di  porto;  puo'  altresi'
intervenire il Corpo forestale dello Stato e  possono  concorrere  la
Guardia di finanza e la Polizia di Stato. 

--------------- 
(1) 
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni  dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art.  14,  comma  46)
che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti  i  vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura
patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza." 
                                ART. 196
                       (competenze delle regioni)

  1.  Sono  di  competenza  delle  regioni, nel rispetto dei principi
previsti  dalla  normativa  vigente e dalla parte quarta del presente
decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:
    a)  la  predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le
province,  i  comuni  e le Autorita' d'ambito, dei piani regionali di
gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
    b)  la  regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi  compresa  la  raccolta  differenziata  dei rifiuti urbani, anche
pericolosi,  secondo  un criterio generale di separazione dei rifiuti
di  provenienza  alimentare  e  degli  scarti  di prodotti vegetali e
animali o comunque ad alto tasso di umidita' dai restanti rifiuti;
    c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per
la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
    d)  l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
dei  rifiuti,  anche  pericolosi,  e  l'autorizzazione alle modifiche
degli  impianti  esistenti,  fatte salve le competenze statali di cui
all'articolo 195, comma 1, lettera f);
    e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
    f)  le  attivita'  in  materia di spedizioni transfrontaliere dei
rifiuti  che  il  regolamento  (CEE)  n.  259/93 del 1° febbraio 1993
attribuisce   alle   autorita'   competenti   di   spedizione   e  di
destinazione;
    g)  la  delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di
cui  all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
    h)   la   redazione   di   linee   guida  ed  i  criteri  per  la
predisposizione  e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa
in  sicurezza,  nonche'  l'individuazione delle tipologie di progetti
non  soggetti  ad  autorizzazione,  nel  rispetto  di quanto previsto
all'articolo 195, comma 1, lettera r);
    i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
    l)  l'incentivazione  alla riduzione della produzione dei rifiuti
ed al recupero degli stessi;
    m)  la  specificazione  dei contenuti della relazione da allegare
alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto
di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera
b);
    n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti,  nel rispetto dei criteri
generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
    o)  la  definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o
impianti  idonei  allo  smaltimento e la determinazione, nel rispetto
delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
    p)  l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri
stabiliti  da  apposito  decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare)), di concerto con i Ministri delle
attivita'  produttive  e  della  salute,  sentito il Ministro per gli
affari  regionali,  da  emanarsi  entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  parte  quarta del presente decreto, delle
disposizioni  occorrenti  affinche' gli enti pubblici e le societa' a
prevalente  capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano
il  proprio  fabbisogno  annuale  di  manufatti  e beni, indicati nel
medesimo  decreto,  con  una  quota di prodotti ottenuti da materiale
riciclato  non  inferiore  al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A
tal  fine  i  predetti  soggetti  inseriscono  nei bandi di gara o di
selezione  per  l'aggiudicazione  apposite  clausole di preferenza, a
parita'  degli  altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del
predetto  decreto  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tu tela del territorio 8
maggio  2003,  n.  203, e successive circolari di attuazione. Restano
ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.
  2.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si
avvalgono   anche   delle   Agenzie   regionali   per  la  protezione
dell'ambiente.
  3.   Le  regioni  privilegiano  la  realizzazione  di  impianti  di
smaltimento   e   recupero   dei   rifiuti   in   aree   industriali,
compatibilmente   con   le   caratteristiche   delle  aree  medesime,
incentivando  le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non
si applica alle discariche.
                              ART. 197
                     (competenze delle province)

   1.  In  attuazione  dell'articolo  19  del  decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  alle province competono in linea generale le
funzioni    amministrative    concernenti    la   programmazione   ed
organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale,  da  esercitarsi  con  le  risorse  umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
    a)  il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il
monitoraggio ad essi conseguenti;
    b)  il  controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di
intermediazione   e   di   commercio   dei   rifiuti,   ivi  compreso
l'accertamento  delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto;
    c)  la  verifica  ed  il  controllo  dei  requisiti  previsti per
l'applicazione  delle procedure semplificate, con le modalita' di cui
agli articoli 214, 215, e 216;
    d)  l'individuazione,  sulla  base  delle  previsioni  del  piano
territoriale  di  coordinamento  di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, ove gia' adottato, e
delle  previsioni  di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h),
nonche'  sentiti  l'Autorita' d'ambito ed i comuni, delle zone idonee
alla  localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti,
nonche'  delle  zone  non  idonee  alla localizzazione di impianti di
recupero e di smaltimento dei rifiuti.
   2.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  proprie  funzioni le province
possono   avvalersi,  mediante  apposite  convenzioni,  di  organismi
pubblici,   ivi  incluse  le  Agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche
in  materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e
216 in tema di procedure semplificate.
   3.  Gli  addetti  al  controllo  sono  autorizzati  ad  effettuare
ispezioni,   verifiche   e   prelievi   di  campioni  all'interno  di
stabilimenti,  impianti  o  imprese  che  producono  o  che  svolgono
attivita'  di  gestione  dei rifiuti. Il segreto industriale non puo'
essere  opposto  agli  addetti  al controllo, che sono, a loro volta,
tenuti  all'obbligo  della  riservatezza  ai  sensi  della  normativa
vigente.
   4.   Il  personale  appartenente  al  Comando  carabinieri  tutela
ambiente  (C.C.T.A.)  e'  autorizzato ad effettuare le ispezioni e le
verifiche  necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'articolo  8  della  legge  8  luglio 1986, n. 349, istitutiva del
Ministero dell'ambiente.
   5.  Nell'ambito  delle  competenze  di cui al comma 1, le province
sottopongono  ad adeguati controlli periodici ((gli enti e le imprese
che  producono  rifiuti  pericolosi,  le  imprese  che  raccolgono  e
trasportano  rifiuti  a titolo professionale,)) gli stabilimenti e le
imprese   che   smaltiscono   o   recuperano   rifiuti,  curando,  in
particolare,  che  vengano  effettuati  adeguati  controlli periodici
sulle  attivita'  sottoposte  alle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed
il  trasporto  di  rifiuti  pericolosi  riguardino,  in  primo luogo,
l'origine e la destinazione dei rifiuti.
 ((5-bis.   Le  province,  nella  programmazione  delle  ispezioni  e
controlli  di  cui  al presente articolo, possono tenere conto, nella
determinazione  della  frequenza  degli  stessi,  delle registrazioni
ottenute  dai  destinatari  nell'ambito  del  sistema  comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).))
   6.  Restano  ferme  le  altre  disposizioni  vigenti in materia di
vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.
                              ART. 198
                       (competenze dei comuni)

   1.  I  comuni  concorrono,  nell'ambito  delle  attivita' svolte a
livello  degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e
con  le  modalita'  ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati.    Sino   all'inizio   delle   attivita'   del   soggetto
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorita'
d'ambito  ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione
dei  rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
   2.  I  comuni  concorrono  a  disciplinare la gestione dei rifiuti
urbani  con  appositi  regolamenti  che, nel rispetto dei principi di
trasparenza,  efficienza, efficacia ed economicita' e in coerenza con
i  piani  d'ambito  adottati  ai  sensi  dell'articolo  201, comma 3,
stabiliscono in particolare:
    a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte
le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
    b)  le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
    c)  le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata e
del  trasporto  dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire
una  distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere
il recupero degli stessi;
    d)  le  norme  atte a garantire una distinta ed adeguata gestione
dei  rifiuti  urbani  pericolosi  e  dei  rifiuti  da  esumazione  ed
estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
    e)  le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta  e  trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia
con   altre  frazioni  merceologiche,  fissando  standard  minimi  da
rispettare;
    f)  le  modalita'  di  esecuzione della pesata dei rifiuti urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
    g)   l'assimilazione,  per  qualita'  e  quantita',  dei  rifiuti
speciali  non  pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui
all'articolo  195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni
di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
   3.  I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed
alle  Autorita'  d'ambito  tutte  le  informazioni sulla gestione dei
rifiuti urbani da esse richieste.
   4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il proprio parere in
ordine  all'approvazione  dei progetti di bonifica dei siti inquinati
rilasciata dalle regioni.

cCAPO III

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI


                            Articolo 199
                        (( (Piani regionali)

    1. Le regioni, sentite  le  province,  i  comuni  e,  per  quanto
riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui  all'articolo
201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli
177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita'  ai  criteri
generali stabiliti dall'articolo 195,  comma  1,  lettera  m),  ed  a
quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani
regionali di gestione  dei  rifiuti.  Per  l'approvazione  dei  piani
regionali si applica la procedura di cui alla Parte II  del  presente
decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese
disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al
procedimento  e  alle  motivazioni  sulle  quali  si  e'  fondata  la
decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
    2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1  comprendono
l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico
interessato,  le  misure  da  adottare  per  migliorare   l'efficacia
ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti,  nonche'
una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione
degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del  presente
decreto.
    3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
     a) tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno  del
territorio, suddivisi per ambito  territoriale  ottimale  per  quanto
riguarda  i  rifiuti  urbani,  rifiuti  che  saranno  prevedibilmente
spediti  da  o  verso   il   territorio   nazionale   e   valutazione
dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche'  la  fissazione
degli obiettivi di raccolta differenziata da  raggiungere  a  livello
regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
     b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e
recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,
rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una  normativa
comunitaria specifica;
     c) una  valutazione  della  necessita'  di  nuovi   sistemi   di
raccolta,  della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti,  di
ulteriori   infrastrutture   per   gli  impianti  per  i  rifiuti  in
conformita' del principio di autosufficienza  e  prossimita'  di  cui
agli articoli  181, 182 e 182-bis e se necessario  degli investimenti
correlati;
     d) informazioni sui criteri di riferimento per  l'individuazione
dei siti e la capacita' dei futuri  impianti  di  smaltimento  o  dei
grandi impianti di recupero, se necessario;
     e) politiche   generali   di   gestione   dei  rifiuti,  incluse
tecnologie e metodi di gestione  pianificata  dei  rifiuti,  o  altre
politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
     f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale
sul territorio regionale, nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui
all'articolo 195, comma 1, lettera m);
     g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni  degli impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo  criteri
di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza
della gestione dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  all'interno  di
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo  200,
nonche' ad assicurare  lo  smaltimento  e  il  recupero  dei  rifiuti
speciali in luoghi  prossimi  a  quelli  di  produzione  al  fine  di
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
     h)  la  promozione  della  gestione  dei   rifiuti   per  ambiti
territoriali  ottimali,  attraverso  strumenti  quali  una   adeguata
disciplina delle  incentivazioni,  prevedendo  per  gli  ambiti  piu'
meritevoli, tenuto conto delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, una maggiorazione di  contributi;  a  tal  fine  le  regioni
possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
     i)  la  stima  dei  costi  delle  operazioni  di  recupero e  di
smaltimento dei rifiuti urbani;
     l) i criteri per  l'individuazione,  da  parte  delle  province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di  recupero
e smaltimento dei rifiuti nonche' per  l'individuazione  dei luoghi o
impianti adatti  allo  smaltimento  dei  rifiuti,  nel  rispetto  dei
criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
     m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio
ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia,  ivi  incluso  il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
     n)  le  misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:
     o) la determinazione, nel rispetto delle norme  tecniche  di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni  speciali  per
specifiche tipologie di rifiuto;
     p) le prescrizioni in materia di  prevenzione  e  gestione degli
imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
     q) il programma per la riduzione dei  rifiuti  biodegradabili da
collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;
     r) un programma di  prevenzione  della  produzione  dei rifiuti,
elaborato sulla base  del  programma  nazionale  di  prevenzione  dei
rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le  misure  di  prevenzione
esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche
gli  obiettivi  di  prevenzione.  Le  misure  e  gli  obiettivi  sono
finalizzati  a  dissociare  la  crescita  economica   dagli   impatti
ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.  Il  programma  deve
contenere specifici  parametri  qualitativi  e  quantitativi  per  le
misure di prevenzione al fine di monitorare e  valutare  i  progressi
realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.
    4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto  conto
del  livello  e  della  copertura  geografica  dell'area  oggetto  di
pianificazione, i seguenti elementi:
     a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
     b) valutazione  dell'utilita'  e  dell'idoneita'  del  ricorso a
strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche
riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad
assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
     c) campagne di sensibilizzazione  e  diffusione  di informazioni
destinate al  pubblico  in  generale  o  a  specifiche  categorie  di
consumatori.
    5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'  coordinato  con
gli  altri  strumenti  di  pianificazione  di  competenza   regionale
previsti dalla normativa vigente.
    6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
     a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio
di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
     b)   l'individuazione   dei   siti   da   bonificare   e   delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
     c) le  modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e risanamento
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego  di  materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
     d) la stima degli oneri finanziari;
     e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
    7. L'approvazione del piano regionale o  il  suo  adeguamento  e'
requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
    8. La regione approva o adegua il  piano  entro  il  12  dicembre
2013. Fino a tale  momento,  restano  in  vigore  i  piani  regionali
vigenti.
    9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e  di
accertata  inattivita'  nell'approvare  o  adeguare  il   piano,   il
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  e  tutela  del  territorio  e  del  mare,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, diffida gli organi regionali competenti a  provvedere  entro  un
congruo termine e, in caso  di  ulteriore  inerzia,  adotta,  in  via
sostitutiva,  i   provvedimenti   necessari   alla   elaborazione   e
approvazione o adeguamento del piano regionale.
    10. Le regioni, sentite le  province  interessate,  d'intesa  tra
loro o singolarmente, per le finalita' di cui alla parte  quarta  del
presente decreto provvedono alla valutazione della  necessita'  dell'
aggiornamento  del  piano  almeno  ogni  sei   anni,   nonche'   alla
programmazione degli interventi attuativi occorrenti  in  conformita'
alle procedure e nei limiti delle risorse  previste  dalla  normativa
vigente.
    11. Le regioni e le province autonome comunicano  tempestivamente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
l'adozione o la revisione dei piani di gestione e  dei  programmi  di
prevenzione dei rifiuti di cui al  presente  articolo,  al  fine  del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea.
    12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione
dei piani  e  dei  programmi  di  cui  al  presente  articolo,  anche
attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB  della  regione  o
della provincia autonoma.
    13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

-------------
(1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  comma 9 del presente articolo nella parte in cui
attribuisce  al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso
in  cui  "le  autorita'  competenti  non  realizzino  gli  interventi
previsti  dal piano regionale" di gestione dei rifiuti "nei termini e
con le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave
pregiudizio all'attuazione del piano medesimo".
                              ART. 200
              (organizzazione territoriale del servizio
               di gestione integrata dei rifiuti urbani)

   1.  La  gestione  dei  rifiuti urbani e' organizzata sulla base di
ambiti  territoriali  ottimali,  di  seguito  anche  denominati  ATO,
delimitati  dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed
o), e secondo i seguenti criteri:

    a)  superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un
servizio di gestione integrata dei rifiuti;
    b)  conseguimento  di  adeguate  dimensioni  gestionali, definite
sulla  base  di  parametri  fisici, demografici, tecnici e sulla base
delle ripartizioni politico-amministrative;
    c)  adeguata  valutazione  del  sistema stradale e ferroviario di
comunicazione   al   fine  di  ottimizzare  i  trasporti  all'interno
dell'ATO;
    d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita' nella produzione
e gestione dei rifiuti;
    e)   ricognizione   di  impianti  di  gestione  di  rifiuti  gia'
realizzati e funzionanti;
    f)  considerazione  delle  precedenti  delimitazioni  affinche' i
nuovi  ATO  si  discostino dai precedenti solo sulla base di motivate
esigenze di efficacia, efficienza ed economicita'.
    2.  Le  regioni,  sentite  le  province  ed i comuni interessati,
nell'ambito  delle attivita' di programmazione e di pianificazione di
loro  competenza,  entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  parte quarta del presente decreto, provvedono alla
delimitazione  degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle
linee  guida  di  cui  all'articolo  195,  comma  1,  lettera  m). Il
provvedimento e' comunicato alle province ed ai comuni interessati.
   3.  Le  regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO
qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o piu' regioni.
   4.   Le   regioni   disciplinano  il  controllo,  anche  in  forma
sostitutiva,   delle   operazioni  di  gestione  dei  rifiuti,  della
funzionalita' dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
   5.  Le  citta' o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori
di  quelle  medie  di  un  singolo  ambito,  possono essere suddivisi
tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
   6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al  comma  2  possono  presentare motivate e documentate richieste di
modifica  all'assegnazione  ad uno specifico ambito territoriale e di
spostamento  in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di
assegnazione.
   7.  Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al
modello  degli  Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un
piano  regionale  dei  rifiuti  che  dimostri  la propria adeguatezza
rispetto  agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente,
con  particolare  riferimento  ai criteri generali e alle linee guida
riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.
                              ART. 201 
 (disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) 
 
  1. Al fine dell'organizzazione del servizio di  gestione  integrata
dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, disciplinano le  forme  e  i
modi della cooperazione tra gli enti locali  ricadenti  nel  medesimo
ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita'
d'ambito di cui al comma 2, alle quali e' demandata, nel rispetto del
principio  di   coordinamento   con   le   competenze   delle   altre
amministrazioni  pubbliche,  l'organizzazione,  l'affidamento  e   il
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 
  2. L'Autorita' d'ambito e' una  struttura  dotata  di  personalita'
giuridica  costituita  in  ciascun   ambito   territoriale   ottimale
delimitato dalla competente  regione,  alla  quale  gli  enti  locali
partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio
delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. 
  3. L'Autorita' d'ambito  organizza  il  servizio  e  determina  gli
obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di
efficienza, di efficacia, di economicita' e  di  trasparenza;  a  tal
fine adotta un  apposito  piano  d'ambito  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 203, comma 3. 
  4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata
e per il perseguimento  degli  obiettivi  determinati  dall'Autorita'
d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202  e  nel  rispetto
della normativa comunitaria e nazionale  sull'evidenza  pubblica,  le
seguenti attivita': 
    a) ((. . .)) gestione ed erogazione ((del)) servizio, ((che  puo'
essere)) comprensivo delle  attivita'  di  gestione  e  realizzazione
degli impianti; 
    b)  la  raccolta,  raccolta  differenziata,   commercializzazione
((avvio a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le  ipotesi  di
cui alla precedente lettera a), smaltimento))  completo  di  tutti  i
rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. 
((4-bis. Nel caso  in  cui  gli  impianti  siano  di  titolarita'  di
soggetti diversi dagli enti locali  di  riferimento,  all'affidatario
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  devono  essere
garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate
e la disponibilita' delle  potenzialita'  e  capacita'  necessarie  a
soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.)) 
  5. In ogni ambito: 
    a) e' raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione,
l'autosufficienza di smaltimento  anche,  ove  opportuno,  attraverso
forme di cooperazione e collegamento con altri  soggetti  pubblici  e
privati; 
    b) e' garantita la presenza di almeno un impianto di  trattamento
a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio. 
  6. La durata della gestione da parte dei soggetti  affidatari,  non
inferiore a quindici anni, e' disciplinata dalle regioni in  modo  da
consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita'. (1) (2)
                                                             
------------- 
(1) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio
2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo  2010,  n.
42, ha disposto (con l'art. 2, comma 186-bis) che  "Decorso  un  anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  soppresse
le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni  atto  compiuto  dalle
Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi  nullo.  Entro  un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle  Autorita',
nel rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e
adeguatezza. Le disposizioni di cui  agli  articoli  148  e  201  del
citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci  in  ciascuna
regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale  di
cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati
decorso un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge". 
(2) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel modificare la  L.  23  dicembre
2009, n. 191, come  modificata  dal  D.L.  25  gennaio  2010,  n.  2,
convertito con modificazioni dalla  L.  26  marzo  2010,  n.  42,  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione ai commi 186-bis e 250
del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di
scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella  1
allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011." 
                              ART. 202
                     (affidamento del servizio)

   1.   L'Autorita'   d'ambito  aggiudica  il  servizio  di  gestione
integrata  dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi
e  dalle  disposizioni  comunitarie, secondo la disciplina vigente in
tema  di  affidamento  dei  servizi pubblici locali in conformita' ai
criteri  di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  nonche'  con  riferimento  all'ammontare del
corrispettivo  per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di
carattere  tecnico  e  delle  precedenti  esperienze  specifiche  dei
concorrenti,  secondo  modalita'  e  termini definiti con decreto dal
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare nel
rispetto delle competenze regionali in materia. (1)
   2.  I  soggetti  partecipanti  alla  gara  devono  formulare,  con
apposita   relazione   tecnico-illustrativa   allegata   all'offerta,
proposte   di   miglioramento  della  gestione,  di  riduzione  delle
quantita'  di  rifiuti  da  smaltire  e  di miglioramento dei fattori
ambientali,   proponendo   un   proprio   piano   di   riduzione  dei
corrispettivi   per   la  gestione  al  raggiungimento  di  obiettivi
autonomamente definiti.
   3.   Nella   valutazione   delle  proposte  si  terra'  conto,  in
particolare,  del  peso  che  gravera'  sull'utente  sia  in  termini
economici, sia di complessita' delle operazioni a suo carico.
   4.  Gli  impianti  e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta'
degli  enti  locali  gia'  esistenti al momento dell'assegnazione del
servizio  sono  conferiti  in  comodato  ai  soggetti  affidatari del
medesimo servizio.
   5.  I  nuovi  impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario
del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter,
del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso
dei  requisiti  prescritti  dalla  normativa  vigente,  o mediante il
ricorso  alle  procedure  di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
ovvero  secondo  lo  schema  della  finanza  di  progetto di cui agli
articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.
   6.  Il  personale  che,  alla data del 31 dicembre 2005 o comunque
otto  mesi  prima  dell'affidamento  del  servizio,  appartenga  alle
amministrazioni   comunali,   alle   aziende   ex  municipalizzate  o
consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel
settore  dei  servizi  comunali  per  la  gestione  dei rifiuti sara'
soggetto,  ferma  restando  la risoluzione del rapporto di lavoro, al
passaggio   diretto  ed  immediato  al  nuovo  gestore  del  servizio
integrato   dei   rifiuti,   con  la  salvaguardia  delle  condizioni
contrattuali,   collettive  e  individuali,  in  atto.  Nel  caso  di
passaggio   di   dipendenti   di   enti  pubblici  e  di  ex  aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,
al  gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la   disciplina   del  trasferimento  del  ramo  di  azienda  di  cui
all'articolo 2112 del codice civile.

-------------
(1)
  Il  D.P.R.  7  settembre  2010,  n. 168 ha disposto (con l'art. 12,
comma  1,  lettera  c))  l'abrogazione dell'articolo 202, comma 1 "ad
eccezione  della  parte in cui individua la competenza dell'Autorita'
d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione".
                              ART. 203
               (schema tipo di contratto di servizio)

   1.  I  rapporti  tra le Autorita' d'ambito e i soggetti affidatari
del  servizio  integrato  sono  regolati da contratti di servizio, da
allegare  ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato
dalle  regioni  in  conformita'  ai  criteri ed agli indirizzi di cui
all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
   2. Lo schema tipo prevede:
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
    b)      l'obbligo      del     raggiungimento     dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
    c)  la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici
anni;
    d)  i  criteri per definire il piano economico-finanziario per la
gestione integrata del servizio;
    e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
    f)  i  principi  e  le regole generali relativi alle attivita' ed
alle  tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed
al  corrispettivo,  le  modalita',  i  termini  e le procedure per lo
svolgimento  del  controllo  e  le  caratteristiche  delle  strutture
organizzative all'uopo preposte;
    g)   gli  obblighi  di  comunicazione  e  trasmissione  di  dati,
informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
    h)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  le
condizioni  di  risoluzione  secondo  i  principi  del codice civile,
diversificate a seconda della tipologia di controllo;
    i)  il  livello  di efficienza e di affidabilita' del servizio da
assicurare  all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti;
    l) la facolta' di riscatto secondo i principi di cui al titolo I,
capo  II,  del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
    m)  l'obbligo  di  riconsegna delle opere, degli impianti e delle
altre  dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio
in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
    n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
    o)  i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle tariffe
determinate  dagli  enti  locali  e del loro aggiornamento, anche con
riferimento alle diverse categorie di utenze.
    ((p)  l'obbligo  di  applicazione al personale, non dipendente da
amministrazioni   pubbliche,   da  parte  del  gestore  del  servizio
integrato  dei  rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro
del  settore  dell'igiene  ambientale, stipulato dalle Organizzazioni
Sindacali comparativamente piu' rappresentative, anche in conformita'
a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.))
   3.  Ai  fini  della definizione dei contenuti dello schema tipo di
cui  al  comma 2, le Autorita' d'ambito operano la ricognizione delle
opere  ed  impianti  esistenti,  trasmettendo alla regione i relativi
dati. Le Autorita' d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le
procedure   e  le  modalita',  anche  su  base  pluriennale,  per  il
conseguimento   degli  obiettivi  previsti  dalla  parte  quarta  del
presente  decreto  ed  elaborano,  sulla  base  dei  criteri  e degli
indirizzi  fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un
programma  degli  interventi  necessari,  accompagnato  da  un  piano
finanziario  e  dal  connesso modello gestionale ed organizzativo. Il
piano  finanziario  indica,  in  particolare, le risorse disponibili,
quelle  da  reperire,  nonche' i proventi derivanti dall'applicazione
della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.
                              ART. 204
                        (gestioni esistenti)

   1.  I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla
data  di  entrata  in vigore della parte quarta del presente decreto,
continuano  a  gestirlo  fino  alla  istituzione e organizzazione del
servizio  di  gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorita'
d'ambito.
   2.  In  relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis
dell'articolo  113  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'Autorita'  d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  alla  parte quarta del presente decreto, entro
nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.
   3.  Qualora  l'Autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di
cui  ai  commi  1  e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della
Giunta   regionale  esercita,  dandone  comunicazione  al  ((Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare))  e
all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse idriche e sui rifiuti, i
poteri  sostitutivi,  nominando  un  commissario  "ad acta" che avvia
entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando
le  scadenze  dei  singoli  adempimenti  procedimentali.  Qualora  il
commissario  regionale  non  provveda  nei  termini  cosi' stabiliti,
spettano  al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare))  i  poteri sostitutivi preordinati al completamento della
procedura di affidamento.(26)
   4.  Alla  scadenza,  ovvero  alla  anticipata  risoluzione,  delle
gestioni  di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese gia'
concessionarie   sono   trasferiti   direttamente   all'ente   locale
concedente   nei   limiti  e  secondo  le  modalita'  previste  dalle
rispettive convenzioni di affidamento.

---------------
(1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
disciplina  l'esercizio  del  potere sostitutivo del Presidente della
Giunta  regionale  in  tema  di  gestioni  esistenti  del servizio di
gestione dei rifiuti".
                              ART. 205
         (misure per incrementare la raccolta differenziata)

  1.  ((Fatto  salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito))
territoriale   ottimale   deve   essere   assicurata   una   raccolta
differenziata  dei  rifiuti  urbani  pari  alle  seguenti percentuali
minime di rifiuti prodotti:
    a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
    b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
    c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
((1-bis.  Nel  caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed
economico,  non  sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al
comma  1, il comune puo' richiedere al Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  una  deroga  al rispetto degli
obblighi  di  cui  al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei
requisiti  stabiliti  al  primo  periodo, il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare puo' autorizzare la predetta
deroga,  previa  stipula  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica  di  un  accordo di programma tra Ministero, regione ed enti
locali interessati, che stabilisca:
    a) le modalita' attraverso le quali il comune richiedente intende
conseguire  gli  obiettivi  di  cui  all'articolo  181,  comma  1. Le
predette  modalita'  possono  consistere  in  compensazioni  con  gli
obiettivi raggiunti in altri comuni;
    b)  la  destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti
indifferenziati  che  residua  dalla  raccolta  differenziata  e  dei
rifiuti   derivanti   da   impianti   di   trattamento   dei  rifiuti
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
    c)  la  percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
da  destinare  al  riciclo,  che  il comune richiedente si obbliga ad
effettuare.
  1-ter.  L'accordo  di  programma  di  cui  al comma precedente puo'
stabilire  obblighi,  in  linea  con  le disposizioni vigenti, per il
comune  richiedente  finalizzati  al perseguimento delle finalita' di
cui  alla  parte  quarta,  titolo  I,  del  presente  decreto nonche'
stabilire  modalita'  di accertamento dell'adempimento degli obblighi
assunti   nell'ambito  dell'accordo  di  programma  e  prevedere  una
disciplina  per  l'eventuale  inadempimento.  I  piani  regionali  si
conformano  a  quanto  previsto  dagli accordi di programma di cui al
presente articolo.))
  2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.
  3.  Nel  caso  in cui a livello di ambito territoriale ottimale non
siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo,
e'  applicata  un'addizionale  del  venti  per  cento  al  tributo di
conferimento   dei  rifiuti  in  discarica  a  carico  dell'Autorita'
d'ambito,  istituito  dall'articolo  3,  comma  24,  della  legge  28
dicembre  1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del
proprio  territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal  comma  1  sulla  base  delle  quote  di  raccolta  differenziata
raggiunte nei singoli comuni.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare  di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la
metodologia  e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi
1 e 2, nonche' la nuova determinazione del coefficiente di correzione
di  cui  all'articolo  3,  comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1
e 2.
  5.  Sino  all'emanazione  del decreto di cui al comma 4 continua ad
applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24
a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  6.  Le  regioni  tramite  apposita  legge,  e  previa intesa con il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare,
possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. (1)

-------------
(1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 6 del presente articolo "nella parte in cui
assoggetta  ad  una  previa  intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente
l'adozione  delle  leggi con cui le Regioni possono indicare maggiori
obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti".
                              Art. 206
             Accordi, contratti di programma, incentivi

  1.  Nel  rispetto  dei  principi  e degli obiettivi stabiliti dalle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di
perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure,
con   particolare  riferimento  alle  piccole  imprese,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare e le altre
autorita'  competenti  possono stipulare appositi accordi e contratti
di  programma  con  enti  pubblici,  con imprese di settore, soggetti
pubblici  o  privati  ed  associazioni di categoria. Gli accordi ed i
contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici
piani  di  settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi
di  rifiuti;  b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo
sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite
idonei  a  prevenire  o  ridurre  la produzione dei rifiuti e la loro
pericolosita'  e  ad  ottimizzare  il  recupero  dei  rifiuti;  c) lo
sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di
produzione  di  beni  con  impiego  di  materiali  meno  inquinanti e
comunque  riciclabili;  d)  le  modifiche  del  ciclo produttivo e la
riprogettazione  di componenti, macchine e strumenti di controllo; e)
la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,
confezionati  e  messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e
la  pericolosita'  dei  rifiuti  e  i  rischi  di inquinamento; f) la
sperimentazione,   la  promozione  e  l'attuazione  di  attivita'  di
riutilizzo,  riciclaggio  e  recupero  di  rifiuti;  g) l'adozione di
tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto
di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di
controllo  per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose
contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e
dei   soggetti  pubblici  dei  materiali  recuperati  dalla  raccolta
differenziata   dei  rifiuti  urbani;  l)  l'impiego  di  sistemi  di
controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare   puo'  altresi'  stipulare  appositi  accordi  e  contratti  di
programma  con  soggetti  pubblici e privati o con le associazioni di
categoria  per:  a)  promuovere  e favorire l'utilizzo dei sistemi di
certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 19 marzo 2001; b) attuare
programmi  di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di
utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
  ((3.  Gli  accordi  e  i  contratti di programma di cui al presente
articolo  non  possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e
possono prevedere semplificazioni amministrative.))
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuate le
risorse   finanziarie   da   destinarsi,   sulla   base  di  apposite
disposizioni   legislative  di  finanziamento,  agli  accordi  ed  ai
contratti  di  programma  di  cui  ai  commi  1 e 2 e sono fissate le
modalita' di stipula dei medesimi.
  5.  Ai  sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della
Commissione  delle  Comunita' europee e' inoltre possibile concludere
accordi  ambientali  che  la  Commissione puo' utilizzare nell'ambito
della    autoregolamentazione,    intesa   come   incoraggiamento   o
riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione,
intesa  come  proposizione  al legislatore di utilizzare gli accordi,
quando opportuno.
                            ART. 206-bis
               ((Osservatorio nazionale sui rifiuti))
((1.  Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte
quarta   del   presente  decreto  con  particolare  riferimento  alla
prevenzione  della  produzione  della quantita' e della pericolosita'
dei  rifiuti  ed  all'efficacia,  all'efficienza  ed all'economicita'
della  gestione  dei  rifiuti,  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti di
imballaggio,   nonche'   alla   tutela   della   salute   pubblica  e
dell'ambiente,  e'  istituito,  presso  il  Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui
rifiuti,  in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge,
in particolare, le seguenti funzioni:
    a)  vigila  sulla  gestione  dei  rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
    b)  provvede  all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di
criteri  e  specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed
all'aggiornamento  permanente  di  un  quadro  di  riferimento  sulla
prevenzione   e   sulla   gestione   dei  rifiuti,  anche  attraverso
l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti
per  migliorarne  efficacia, efficienza e qualita', per promuovere la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per  la  prevenzione,  le  raccolte  differenziate,  il  riciclo e lo
smaltimento dei rifiuti;
    c)  predispone  il  Programma  generale  di  prevenzione  di  cui
all'articolo  225  qualora  il  Consorzio  nazionale  imballaggi  non
provveda nei termini previsti;
    d)   verifica   l'attuazione   del   Programma  generale  di  cui
all'articolo  225  ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e
di riciclaggio;
    e)  verifica  i  costi  di  gestione  dei  rifiuti, delle diverse
componenti  dei  costi  medesimi  e  delle  modalita'  di gestione ed
effettua  analisi  comparative  tra  i  diversi  ambiti  di gestione,
evidenziando eventuali anomalie;
    f) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
    g)  predispone,  un  rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti,
degli   imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  e  ne  cura  la
trasmissione  al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
  2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' composto da nove membri,
scelti  tra  persone,  esperte  in  materia  di  rifiuti,  di elevata
qualificazione  giuridico/amministrativa  e  tecnico/scientifica  nel
settore  pubblico  e  privato,  nominati,  nel rispetto del principio
dell'equilibrio  di  genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, di cui:
    a)  tre  designati  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzione di Presidente;
    b)  due  designati  dal Ministro dello sviluppo economico, di cui
uno con funzioni di vice-presidente;
    c) uno designato dal Ministro della salute;
    d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali;
    e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
    f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
  3.   La  durata  in  carica  dei  componenti  dell'Osservatorio  e'
disciplinata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007,    n.    90.    Il   trattamento   economico   dei   componenti
dell'Osservatorio   e'   determinato   con   decreto   del   Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio
si  avvale  di  una  segreteria  tecnica,  costituita con decreto del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
utilizzando  allo  scopo  le  risorse umane strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare  da  emanarsi  entro  sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, sono definite le modalita'
organizzative  e di funzionamento dell'Osservatorio, nonche' gli enti
e le agenzie di cui esso puo' avvalersi.
  6.  All'onere  derivante  dalla  costituzione  e  dal funzionamento
dell'Osservatorio  nazionale  sui rifiuti e della Segreteria tecnica,
pari  a  due  milioni  di  euro,  aggiornato  annualmente al tasso di
inflazione,   provvedono,   tramite   contributi   di   pari  importo
complessivo,  il  Consorzio  Nazionale Imballaggi di cui all'articolo
224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i
Consorzi  di  cui  agli  articoli  233,  234, 235, 236 nonche' quelli
istituiti   ai   sensi   degli   articoli  227  e  228.  Il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da
emanarsi  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
provvedimento  e  successivamente  entro  il 31 gennaio di ogni anno,
determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e
soggetti  predetti.  Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale
Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio
dello   Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  della  finanze, ad apposito capitolo dello stato di
previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.))
                              Art. 207
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) (1)

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(1)
  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni".

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI


c

                              ART. 208
             (autorizzazione unica per i nuovi impianti
              di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

   1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento  o  di  recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi, devono
presentare  apposita  domanda alla regione competente per territorio,
allegando  il  progetto  definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica  prevista  per  la  realizzazione  del  progetto stesso dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute  di  sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto
debba  essere  sottoposto  alla  procedura  di valutazione di impatto
ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata  la  comunicazione  del progetto all'autorita' competente ai
predetti  fini;  i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione  della  pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai
sensi della parte seconda del presente decreto.
   2.   Resta  ferma  l'applicazione  della  normativa  nazionale  di
attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione e
riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per gli impianti rientranti
nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento
al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
   3.  Entro  trenta  giorni  dal ricevimento della domanda di cui al
comma  1,  la  regione  individua  il responsabile del procedimento e
convoca  apposita  conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi
partecipano,  con  un  preavviso  di almeno 20 giorni, i responsabili
degli  uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita'
d'ambito  e  degli  enti  locali  sul  cui  territorio  e' realizzato
l'impianto,   nonche'   il  richiedente  l'autorizzazione  o  un  suo
rappresentante   al  fine  di  acquisire  documenti,  informazioni  e
chiarimenti.  Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di
cui  al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi.
La  decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e
le  relative  determinazioni  devono fornire una adeguata motivazione
rispetto   alle   opinioni  dissenzienti  espresse  nel  corso  della
conferenza.
   4.  Entro  novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di
servizi:
    a) procede alla valutazione dei progetti;
    b)   acquisisce   e  valuta  tutti  gli  elementi  relativi  alla
compatibilita'  del  progetto  con quanto previsto dall'articolo 177,
comma 4;
    c)   acquisisce,   ove   previsto  dalla  normativa  vigente,  la
valutazione di compatibilita' ambientale;
    d)  trasmette  le  proprie  conclusioni  con i relativi atti alla
regione.
   5.  Per  l'istruttoria  tecnica  della  domanda le regioni possono
avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
   6.  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  delle  conclusioni  della
Conferenza  dei  servizi,  valutando  le  risultanze della stessa, la
regione,  in  caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la
realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante
allo  strumento  urbanistico  e comporta la dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
   7.  Nel  caso  in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, si applicano le
disposizioni   dell'articolo  146  di  tale  decreto  in  materia  di
autorizzazione.
   8.  L'istruttoria  si  conclude  entro centocinquanta giorni dalla
presentazione  della  domanda  di  cui  al  comma  1  con il rilascio
dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
   9.  I  termini  di  cui  al  comma 8 sono interrotti, per una sola
volta,  da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del
procedimento  al  soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal
ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
   10.  Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita'
ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove  l'autorita competente non
provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
unica  entro  i  termini  previsti  al  comma 8, si applica il potere
sostitutivo  di  cui  all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
   11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni e le prescrizioni
necessarie   per   garantire   l'attuazione   dei   principi  di  cui
all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
    a)  i  tipi  ed  i  quantitativi  di  rifiuti  che possono essere
trattati;
    b)  Per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i requisiti
tecnici  con  particolare  riferimento  alla compatibilita' del sito,
alle  attrezzature  utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di
rifiuti  e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
    c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
    d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
    e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
    f)  le  disposizioni  relative alla chiusura e agli interventi ad
essa successivi che si rivelino necessarie;
    g)  le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate
solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le
garanzie  finanziarie  per  la gestione della discarica, anche per la
fase   successiva   alla   sua  chiusura,  dovranno  essere  prestate
conformemente   a   quanto   diposto  dall'articolo  14  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;(1)
    h)  la  data  di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con
quanto previsto al comma 12;
    i)  i  limiti  di  emissione  in  atmosfera  per  i  processi  di
trattamento  termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da recupero
energetico.
   11-bis.   Le   autorizzazioni  concernenti  l'incenerimento  o  il
coincenerimento   con  recupero  di  energia  sono  subordinate  alla
condizione  che  il  recupero  avvenga  con  un  livello  elevato  di
efficienza   energetica,   tenendo   conto  delle  migliori  tecniche
disponibili.
   12.  L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo
di  dieci  anni  ed  e'  rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta
giorni   prima   della   scadenza  dell'autorizzazione,  deve  essere
presentata  apposita  domanda  alla  regione  che  decide prima della
scadenza  dell'autorizzazione  stessa.  In ogni caso l'attivita' puo'
essere  proseguita  fino  alla  decisione espressa, previa estensione
delle     garanzie     finanziarie    prestate.    Le    prescrizioni
dell'autorizzazione  possono  essere modificate, prima del termine di
scadenza  e  dopo  almeno  cinque  anni  dal  rilascio,  nel  caso di
condizioni  di  criticita'  ambientale, tenendo conto dell'evoluzione
delle  migliori  tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie
procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.
   13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui
al  titolo  VI  della  parte  quarta del presente decreto, in caso di
inosservanza   delle   prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'
competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
    a)  alla  diffida,  stabilendo  un  termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un  tempo  determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per
la salute pubblica e per l'ambiente;
    c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle  prescrizioni  imposte  con  la  diffida  e in caso di reiterate
violazioni  che  determinino  situazione  di  pericolo  per la salute
pubblica e per l'ambiente.
   14.  Il  controllo  e l'autorizzazione delle operazioni di carico,
scarico,  trasbordo,  deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali
sono  disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28
gennaio  1994,  n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003,
n.  182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle  navi  e  dalle  altre  disposizioni  previste in materia dalla
normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti,
l'autorizzazione  delle  operazioni  di  imbarco e di sbarco non puo'
essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato
agli  adempimenti  di  cui  all'articolo  193,  comma 1, del presente
decreto.
   15.  Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli
impianti  mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati
da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo  presso  il  quale  operano,  ed  esclusi i casi in cui si
provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni
estranee,  sono  autorizzati,  in  via  definitiva, dalla regione ove
l'interessato  ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria
dell'impianto  ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole    campagne    di   attivita'   sul   territorio   nazionale,
l'interessato,   almeno   sessanta  giorni  prima  dell'installazione
dell'impianto,  deve  comunicare  alla  regione nel cui territorio si
trova  il  sito  prescelto  le  specifiche  dettagliate relative alla
campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione   all'Albo   nazionale   gestori   ambientali,   nonche'
l'ulteriore   documentazione  richiesta.  La  regione  puo'  adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedi
mento  motivato  qualora  lo svolgimento della stessa nello specifico
sito  non  sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica.
   16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai  procedimenti  in corso alla data di entrata in vigore della parte
quarta   del  presente  decreto,  eccetto  quelli  per  i  quali  sia
completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
   17.  Fatti  salvi  l'obbligo  di  tenuta  dei registri di carico e
scarico  da  parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto
di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente
articolo  non  si  applicano  al  deposito  temporaneo effettuato nel
rispetto  delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  183,  comma 1,
lettera m).
   17-bis.  L'autorizzazione  di cui al presente articolo deve essere
comunicata,  a cura dell'amministrazione competente al rilascio della
stessa,  al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il
Catasto  telematico  e  secondo gli standard concordati con ISPRA che
cura  l'inserimento  in un elenco nazionale, accessibile al pubblico,
dei  seguenti  elementi  identificativi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica:
    a) ragione sociale;
    b) sede legale dell'impresa autorizzata;
    c) sede dell'impianto autorizzato;
    d) attivita' di gestione autorizzata;
    e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
    f) quantita' autorizzate;
    g) scadenza dell'autorizzazione.
   17-ter.  La  comunicazione  dei  dati  di cui al comma 17-bis deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica
tra   i   sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e  il  Catasto
telematico secondo standard condivisi.
   18.  In  caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono
comunicati,  previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di
cui all'articolo 189.
   19.  Le  procedure  di cui al presente articolo si applicano anche
per  la  realizzazione  di varianti sostanziali in corso d'opera o di
esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti
non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
   20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

------------
(1)
  Il  D.L.  26  novembre  2010,  n. 196, convertito con modificazioni
dalla  L.  24  gennaio  2011,  n. 1, ha disposto (con l'art. 3, comma
2-bis)  che  "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e' ridotto del 50 per cento, per
le  imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e
del  40  per  cento,  per  quelle  in  possesso  della certificazione
ambientale  ai  sensi  della  norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle
garanzie  finanziarie  di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g),
del   decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni".
                              ART. 209
             (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese
              in possesso di certificazione ambientale)

 ((1.   Nel   rispetto   delle  normative  comunitarie,  in  sede  di
espletamento   delle   procedure   previste   per  il  rinnovo  delle
autorizzazioni  all'esercizio  di  un  impianto ovvero per il rinnovo
dell'iscrizione  all'Albo  di  cui  all'articolo  212, le imprese che
risultino  registrate  ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,  del  25  novembre  2009,
sull'adesione   volontaria   delle   organizzazioni   a   un  sistema
comunitario  di  ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE)
n.   761/2001   e   le  decisioni  della  Commissione  2001/681/CE  e
2006/193/CE  o  certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali
autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorita' competenti,
ai   sensi   del   testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
   2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata
da  una  copia  conforme del certificato di registrazione ottenuto ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo
comma  1,  nonche'  da  una denuncia di prosecuzione delle attivita',
attestante  la  conformita'  dell'impresa, dei mezzi e degli impianti
alle  prescrizioni  legislative  e  regolamentari,  con  allegata una
certificazione  dell'esperimento  di  prove  a  cio'  destinate,  ove
previste.
   3.  L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1
e   2,  sostituiscono  a  tutti  gli  effetti  l'autorizzazione  alla
prosecuzione,  ovvero  all'esercizio  delle  attivita' previste dalle
norme  di  cui  al  comma  1  e  ad  essi  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  26  aprile  1992,  n.  300.  Si  applicano,  altresi', le
disposizioni  sanzionatorie  di  cui  all'articolo  21  della legge 7
agosto 1990, n. 241.
   4.   L'autocertificazione   e   i  relativi  documenti  mantengono
l'efficacia  sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo
di   centottanta   giorni   successivi  alla  data  di  comunicazione
all'interessato  della  decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della
registrazione  ottenuta  ai  sensi  dei  regolamenti e degli standard
parametrici di cui al comma 1.
   5.  Salva  l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il
fatto  costituisca  piu'  grave  reato, in caso di accertata falsita'
delle  attestazioni  contenute nell'autocertificazione e dei relativi
documenti,  si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti
di  chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e
2.
 ((6.  Resta  ferma  l'applicazione  del  titolo  II-bis  della parte
seconda  del  presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del medesimo.))
   7.  I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere
comunicati,    a   cura   dell'amministrazione   che   li   rilascia,
((all'ISPRA))   che   cura  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,
accessibile   al  pubblico,  degli  elementi  identificativi  di  cui
all'articolo  ((208,  comma 17,)) senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
 ((7-bis.  La  comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire
senza  nuovi  e  maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i
sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e  il Catasto telematico
secondo standard condivisi.))
                              ART. 210
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
                              ART. 211
    (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

   1.  I  termini  di  cui  agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla
meta'  per  l'autorizzazione  alla  realizzazione ed all'esercizio di
impianti  di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le
seguenti condizioni:
    a)  le  attivita' di gestione degli impianti non comportino utile
economico;
    b)  gli  impianti  abbiano  una  potenzialita'  non superiore a 5
tonnellate  al  giorno,  salvo  deroghe giustificate dall'esigenza di
effettuare  prove  di  impianti  caratterizzati  da  innovazioni, che
devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.
   2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di due anni,
salvo  proroga  che  puo' essere concessa previa verifica annuale dei
risultati raggiunti e non puo' comunque superare altri due anni.
   3.  Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano
stati  approvati  e  autorizzati  entro il termine di cui al comma 1,
l'interessato  puo'  presentare  istanza  al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi
sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attivita' produttive
e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca. La garanzia
finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
   4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute
e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al
comma  1 e' rilasciata dal ((Ministero)) dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare, che si esprime nei successivi sessanta
giorni,  di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della
salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
   5.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo  deve essere
comunicata,    a   cura   dell'amministrazione   che   la   rilascia,
((all'ISPRA))   che   cura  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,
accessibile   al  pubblico,  degli  elementi  identificativi  di  cui
all'articolo  ((208,  comma  16)) senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
 ((5-bis.  La  comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire
senza  nuovi  e  maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i
sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e  il Catasto telematico
secondo standard condivisi.))
                              Art. 212
                  Albo nazionale gestori ambientali

  1.  E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di
seguito  denominato  Albo,  articolato  in un Comitato nazionale, con
sede  presso  il  medesimo  Ministero,  ed  in  Sezioni  regionali  e
provinciali,  istituite  presso  le  Camere  di commercio, industria,
artigianato  e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province
autonome  di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale
e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
((2.  Con  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del  mare sono istituite sezioni speciali del Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo,
senza  nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne
vengono  fissati  composizione  e  competenze.  Il Comitato nazionale
dell'Albo  ha  potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi  di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o
giuridica  nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   e   designati
rispettivamente:
    a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
    b)  uno  dal  Ministro  dello sviluppo economico, con funzioni di
vice-Presidente;
    c) uno dal Ministro della salute;
    d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze
    e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    f) uno dal Ministro dell'interno;
    g) tre dalle regioni;
    h)  uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria,
artigianato e agricoltura;
    i)   otto   dalle   organizzazioni  imprenditoriali  maggiormente
rappresentative  delle  categorie  economiche interessate, di cui due
dalle    organizzazioni   rappresentative   della   categoria   degli
autotrasportatori  e  due  dalle  organizzazioni  che rappresentano i
gestori  dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese  che  effettuano attivita' di bonifica dei siti e di bonifica
di  beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato un
supplente.))
  3.  Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e sono composte:
    a)   dal   Presidente   della  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  o  da  un  membro del Consiglio camerale
all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
    b)  da  un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella
materia   ambientale   designato  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
    c)  da  un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella
materia  ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o
dalla provincia autonoma;
    d)   da   un  esperto  di  comprovata  esperienza  nella  materia
ambientale,  designato  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;
    f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
((5.  L'iscrizione  all'Albo  e'  requisito  per lo svolgimento delle
attivita'  di  raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti,
di   bonifica   dei   beni   contenenti   amianto,  di  commercio  ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono
esonerati  dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui  agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233,
234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al
decreto   legislativo   25   luglio   2005,   n.  151,  limitatamente
all'attivita'  di  intermediazione  e  commercio  senza detenzione di
rifiuti   oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
speciali,i  consorzi  di comuni e le societa' di gestione dei servizi
pubblici  ci  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n.267,
l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata con apposita comunicazione del
comune   o   del   consorzio   di   comuni   alla  sezione  regionale
territorialmente  competente  ed  e' valida per i servizi di gestione
dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui
al  presente  comma,  gia'  effettuate alla data di entrata in vigore
della  presente  disposizione,  rimangono  efficaci  fino  alla  loro
naturale scadenza.
  6.   L'iscrizione   deve   essere  rinnovata  ogni  cinque  anni  e
costituisce  titolo  per  l'esercizio delle attivita' di raccolta, di
trasporto,  di  commercio  e  di  intermediazione dei rifiuti; per le
altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'
medesime.
  7.  Gli  enti  e  le  imprese iscritte all'Albo per le attivita' di
raccolta   e   trasporto   dei   rifiuti  pericolosi  sono  esonerate
dall'obbligo  di  iscrizione per le attivita' di raccolta e trasporto
dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non
comporti  variazione  della  classe  per  la  quale  le  imprese sono
iscritte.
  8.  I  produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei propri rifiuti, nonche' i
produttori  iniziali  di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni
di  raccolta  e  trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita'
non  eccedenti  trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che
tali   operazioni   costituiscano   parte  integrante  ed  accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti  soggetti  non  sono  tenuti  alla  prestazione  delle garanzie
finanziarie  e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base
alla  presentazione  di  una  comunicazione  alla sezione regionale o
provinciale  dell'Albo  territorialmente  competente  che rilascia il
relativo  provvedimento  entro  i  successivi  trenta  giorni. Con la
comunicazione  l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai
sensi  dell'articolo  21  della  legge  n.  241  del 1990: a) la sede
dell'impresa,  l'attivita'  o  le attivita' dai quali sono prodotti i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli
estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per
il  trasporto  dei  rifiuti,  tenuto  anche  conto delle modalita' di
effettuazione  del  trasporto  medesimo; d) l'avvenuto versamento del
diritto  annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo  21  del  decreto  del Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998,  n.  406.  L'iscrizione  deve  essere  rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa   e'   tenuta  a  comunicare  ogni  variazione  intervenuta
successivamente  all'iscrizione.  Le  iscrizioni  di  cui al presente
comma,  effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti
della  normativa  vigente  a  quella data, dovranno essere aggiornate
entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente
disposizione.
  9.  Le  imprese  di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di
controllo   della   tracciabilita'   dei   rifiuti  (SISTRI)  di  cui
allŽarticolo  188-bis,  comma  2, lett. a), procedono, in relazione a
ciascun  autoveicolo  utilizzato  per  la raccolta e il trasporto dei
rifiuti,  all'adempimento  degli  obblighi stabiliti dall'articolo 3,
comma  6,  lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La
Sezione  regionale  dell'Albo  procede, in sede di prima applicazione
entro  due  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
disposizione,  alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli
per  i  quali  non  e' stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente
periodo.  Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di
cui  sopra  sia  stato  adempiuto,  l'autoveicolo e' di diritto e con
effetto immediato cancellato dall'Albo.
  10.  L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto
dei  rifiuti  pericolosi,  per  l'attivita'  di  intermediazione e di
commercio  dei  rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' subordinata
alla  prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato
i  cui  importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Tali
garanzie  sono  ridotte  del  cinquanta  per  cento  per  le  imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta
per  cento  nel  caso  di  imprese  in  possesso della certificazione
ambientale  ai  sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di
entrata  in  vigore  dei predetti decreti si applicano la modalita' e
gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8
ottobre  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1997,  come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data
23  aprile  1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26
giugno 1999.
  11.  Le  imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti e
di  bonifica  dei  beni  contenenti  amianto  devono  prestare idonee
garanzie   finanziarie   a   favore  della  regione  territorialmente
competente  per  ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri
generali  di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie
sono  ridotte  del  cinquanta  per cento per le imprese registrate ai
sensi  del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso  di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi
della norma Uni En Iso 14001.
  12.  Sono  iscritti  all'Albo  le imprese e gli operatori logistici
presso  le  stazioni  ferroviarie,  gli  interporti,  gli impianti di
terminalizzazione,  gli  scali  merci e i porti ai quali, nell'ambito
del  trasporto  intermodale,  sono  affidati  rifiuti in attesa della
presa  in  carico  degli  stessi  da parte dell'impresa ferroviaria o
navale  o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4
aprile  1977,  n.  135, e' delegato dall'armatore o noleggiatore, che
effettuano  il  trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di
controllo   della   tracciabilita'   dei   rifiuti  (SISTRI)  di  cui
allŽarticolo  188-bis,  comma  2,  lett. a). L'iscrizione deve essere
rinnovata  ogni  cinque  anni  e  non e' subordinata alla prestazione
delle garanzie finanziarie.
  13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i provvedimenti di sospensione, di
revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento  dell'iscrizione, nonche'
l'accettazione,  la  revoca  e lo svincolo delle garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla
Sezione   regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
l'impresa  interessata,  in  base  alla  normativa  vigente  ed  alle
direttive emesse dal Comitato nazionale.
  14.  Avverso  i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli
interessati  possono  proporre,  nel  termine  di decadenza di trenta
giorni  dalla  notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato
nazionale dell'Albo
  15.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere
del  Comitato  nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite  le  attribuzioni  e le modalita' organizzative dell'Albo, i
requisiti  tecnici  e  finanziari  delle  imprese,  i  requisiti  dei
responsabili  tecnici  delle  medesime,  i  termini e le modalita' di
iscrizione,  i  diritti  annuali  d'iscrizione. Fino all'adozione dei
predetto  decreto,  continuano ad applicarsi, per quanto compatibili,
le  disposizioni  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
    a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte
le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
    b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul
trasporto  ferroviario,  sul  trasporto via mare e per via navigabile
interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
    c)  effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i  diritti di
segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
    d)  ridefinizione  dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle
imprese  di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori
ambientali;
    e)   interconnessione   e   interoperabilita'  con  le  pubbliche
amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
    f)    riformulazione   del   sistema   disciplinare-sanzionatorio
dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
    g)  definizione  delle  competenze  e  delle  responsabilita' del
responsabile tecnico.
  16.  Nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti  di cui al presente
articolo,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni disciplinanti
l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte quarta del
presente  decreto,  la  cui abrogazione e' differita al momento della
pubblicazione dei suddetti decreti.
  17.  Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle
Sezioni  regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti
dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo
le  previsioni,  anche  relative  alle  modalita'  di versamento e di
utilizzo,   che   saranno   determinate   con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del
citato  decreto,  si  applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro  dell'ambiente  in  data  29  dicembre  1993,  e  successive
modificazioni,  e  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Ministro
dell'ambiente  in  data  13  dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  51  del  1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7
comma  7,  del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre
1993  sono  versate  al  Capo  XXXII,  capitolo  2592,  articolo  04,
dell'entrata  del  Bilancio  dello Stato, per essere riassegnate, con
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082
dello  stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
  18.   I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del  Comitato
nazionale   dell'Albo   e  delle  Sezioni  regionali  dell'Albo  sono
determinati  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  5,  del decreto del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.
  19.  La  disciplina  regolamentare  dei casi in cui, ai sensi degli
articoli  19  e  20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di
un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia
di  inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.))
  20. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  21. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  22. ((IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
  23. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  24. ((IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
  25. ((IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
  26. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  27. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  28. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
                              ART. 213
                (autorizzazioni integrate ambientali)

   1.  Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del
decreto  legislativo  18  febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni
effetto, secondo le modalita' ivi previste:
    a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
    b)  la  comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle
attivita' non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto
legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59, che, se svolte in procedura
semplificata,  sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata,
ferma  restando  la  possibilita'  di  utilizzare  successivamente le
procedure semplificate previste dal capo V.
   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).

CAPO V

PROCEDURE SEMPLIFICATE


                            Articolo 214
     (( (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche
      dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)

    1. Le procedure semplificate  di  cui  al  presente  capo  devono
garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale  e
controlli efficaci  ai  sensi  e  nel  rispetto  di  quanto  disposto
dall'articolo 177, comma 4.
    2. Con decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita'  che
generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole  e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme,  che
fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle
quali  le  attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti   non   pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e  le
attivita' di recupero di cui all'Allegato C  alla  parte  quarta  del
presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate  di  cui
agli articoli 215 e  216.  Con  la  medesima  procedura  si  provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
    3. Le norme e le condizioni di cui al  comma  2  e  le  procedure
semplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed
i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero  siano  tali  da
non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e  da  non  recare
pregiudizio  all'ambiente.  In   particolare,   ferma   restando   la
disciplina del decreto legislativo 11  maggio  2005,  n.  133  ,  per
accedere alle procedure semplificate,  le  attivita'  di  trattamento
termico e di  recupero  energetico  devono,  inoltre,  rispettare  le
seguenti condizioni:
      a) siano  utilizzati  combustibili  da  rifiuti  urbani  oppure
rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
      b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti
per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133;
      c)  sia  garantita  la  produzione  di  una   quota minima   di
trasformazione del potere calorifico dei  rifiuti  in  energia  utile
calcolata su base annuale;
      d) siano  rispettate le  condizioni,  le  norme tecniche  e  le
prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216,
commi 1, 2 e 3.
    4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2  relativamente
alle attivita' di recupero continuano ad applicarsi  le  disposizioni
di cui  ai  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio  1998,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998
e 12 giugno 2002, n. 161.
    5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui  al  comma  2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde
di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.
    6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma  3,
e 216, comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei  controlli  periodici,
l'interessato e' tenuto a  versare  alla  provincia  territorialmente
competente un diritto di iscrizione annuale determinato  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze. Nelle more dell'emanazione del  predetto  decreto,  si
applicano  le  disposizioni  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.  350.All'attuazione  dei  compiti
indicati dal presente comma le Province  provvedono  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi 2 e 3 e' disciplinata dalla normativa nazionale  e  comunitaria
in materia di qualita' dell'aria e  di  inquinamento  atmosferico  da
impianti industriali e  dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
costruzione di impianti industriali.
    L'autorizzazione   all'esercizio   nei   predetti   impianti   di
operazioni di recupero  di  rifiuti  non  individuati  ai  sensi  del
presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di  cui
agli articoli 208, 209 e 211.
    8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle  domande  disciplinate
dal  presente  capo  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  relative  alle  attivita'   private   sottoposte   alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241.
Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione  che  siano  rispettate  le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche  adottate
ai sensi dei commi 1, 2 e  3  dell'articolo  216,  l'esercizio  delle
operazioni di recupero dei rifiuti  puo'  essere  intrapresa  decorsi
novanta giorni  dalla  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  alla
provincia.
    9.  Le  province  comunicano  al  catasto  dei  rifiuti  di   cui
all'articolo 189, attraverso il  Catasto  telematico  e  secondo  gli
standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento  in  un  elenco
nazionale,   accessibile   al   pubblico,   dei   seguenti   elementi
identificativi delle  imprese  iscritte  nei  registri  di  cui  agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
      a) ragione sociale;
      b) sede legale dell'impresa;
      c) sede dell'impianto;
      d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
      e) relative quantita';
      f) attivita' di gestione;
      g) data di iscrizione nei registri  di cui  agli  articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3.
    10. La comunicazione dei dati di cui al  comma  9  deve  avvenire
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  tra  i
sistemi informativi regionali  esistenti,  e  il  Catasto  telematico
secondo standard condivisi.
    11. Con uno o piu' decreti, emanati ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio  e  del  mare,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione  dei  combustibili
fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo
III-bis  della  Parte  II,  dotati  di  certificazione  di   qualita'
ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come  modifica  non
sostanziale. I  predetti  decreti  possono  stabilire,  nel  rispetto
dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per  l'aggiornamento
dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento
e sostituzione  di  ogni  altro  prescritto  atto  di  assenso.  Alle
strutture  eventualmente  necessarie,  ivi  incluse  quelle  per   lo
stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'  autorizzate
ai sensi del precedente periodo, si applica il  regime  di  cui  agli
articoli 22 e 23 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.))
                          Articolo 214-bis
                      (( (Sgombero della neve)

    1. Le attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche
amministrazioni  o  da  loro  delegati,  dai  concessionari  di  reti
infrastrutturali  o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini
della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.))
                              ART. 215
                          (autosmaltimento)

   1.  A  condizione  che  siano  rispettate  le  norme tecniche e le
prescrizioni  specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, ((e
siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,)) le
attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti non pericolosi effettuate nel
luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi possono essere intraprese
decorsi  novanta  giorni  dalla  comunicazione di inizio di attivita'
alla provincia territorialmente competente, (( . . . )).
   2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
    a)  il  tipo,  la  quantita'  e le caratteristiche dei rifiuti da
smaltire;
    b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
    c)  le  condizioni  per  la  realizzazione  e  l'esercizio  degli
impianti;
    d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
    e)   la   qualita'   delle  emissioni  e  degli  scarichi  idrici
nell'ambiente.
   3.  La  provincia  iscrive  in un apposito registro le imprese che
effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  ed entro il
termine  di  cui  al  comma  1  verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di   inizio   di   attivita',   a  firma  del  legale  rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
    a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche
di cui al comma 1;
    b)  il  rispetto  delle  norme  tecniche  di  sicurezza  e  delle
procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
   4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle
norme  tecniche  e  delle  condizioni  di cui al comma 1, dispone con
provvedimento  motivato  il  divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita',  salvo  che  l'interessato  non provveda a conformare
alla  normativa  vigente  detta  attivita' ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
   5.  La  comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque  anni  e,  comunque,  in  caso  di  modifica sostanziale delle
operazioni di autosmaltimento.
   6.  Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208,
209,  210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi
e la discarica di rifiuti.
                              ART. 216
                      (operazioni di recupero)

   1.  A  condizione  che  siano  rispettate  le  norme tecniche e le
prescrizioni  specifiche  di  cui  all'articolo  214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio  delle  operazioni  di  recupero  dei rifiuti puo' essere
intrapreso  decorsi  novanta  giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita'  alla  provincia  territorialmente  competente (( . . . )).
Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo
227,  comma  1,  lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo
227,  comma  1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio
delle  attivita'  e'  subordinato  all'effettuazione  di  una  visita
preventiva,  da  parte  della provincia competente per territorio, da
effettuarsi  entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta
comunicazione.
   2.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche  di  cui al comma 1, in
relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
    a) per i rifiuti non pericolosi:
     1) le quantita' massime impiegabili;
     2)  la  provenienza,  i  tipi  e  le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime  sono  sottoposte  alla  disciplina  prevista  dal  presente
articolo;
     3)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
ai  tipi  o  alle  quantita'  dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti   stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
dell'uomo  e  senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente;
    b) per i rifiuti pericolosi:
     1) le quantita' massime impiegabili;
     2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
     3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai  valori  limite  di
sostanze  pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai  valori  limite di
emissione  per  ogni  tipo  di  rifiuto  ed al tipo di attivita' e di
impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti
in sito;
     4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
     5)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
al  tipo  ed  alle  quantita'  di  sostanze  pericolose contenute nei
rifiuti  ed  ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati
senza  pericolo  per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
   3.  La  provincia  iscrive  in un apposito registro le imprese che
effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  e, entro il
termine  di  cui  al  comma  1, verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di   inizio   di   attivita',   a  firma  del  legale  rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti:
    a) il rispetto delle nonne tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1;
    b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti;
    c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
    d)  lo  stabilimento,  la  capacita'  di  recupero  e il ciclo di
trattamento  o  di  combustione  nel  quale  i  rifiuti  stessi  sono
destinati  ad  essere  recuperati,  nonche'  l'utilizzo  di eventuali
impianti mobili;
    e)  le  caratteristiche  merceologiche dei prodotti derivanti dai
cicli di recupero.
   4.  Qualora  la  competente Sezione regionale dell'Albo accerti il
mancato  rispetto  delle  norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma  1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con
provvedimento  motivato,  il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita',  salvo  che  l'interessato  non provveda a conformare
alla  normativa  vigente  detta  attivita' ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.(10)
   5.  La  comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque  anni  e  comunque  in  caso  di  modifica  sostanziale  delle
operazioni di recupero.
   6.   La   procedura  semplificata  di  cui  al  presente  articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle  emissioni  determinate  dai  rifiuti  individuati  dalle norme
tecniche  di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in
relazione  alle  attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione
di   cui   all'articolo   269   in   caso   di  modifica  sostanziale
dell'impianto.
 ((7.  Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si applicano
integralmente  le  norme  ordinarie  per il recupero e lo smaltimento
qualora  i  rifiuti  non  vengano  destinati  in  modo  effettivo  al
recupero.))
   8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di  cui  all'articolo  214,  comma  4, lettera b), e dei limiti delle
altre  emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta
salva  l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari
e  ambientali,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle  attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure
relative   alla  concessione  di  incentivi  finanziari  previsti  da
disposizioni  legislative  vigenti  a  favore  dell'utilizzazione dei
rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero
per  ottenere  materie,  sostanze, oggetti, nonche' come combustibile
per  produrre  energia  elettrica,  tenuto anche conto del prevalente
interesse  pubblico  al recupero energetico nelle centrali elettriche
di  rifiuti  urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate  alla produzione di combustibile da rifiuti ((e di quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
successive  modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle
relative disposizioni di recepimento)).
 ((8-bis.  Le  operazioni  di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati  ai  sensi  del  presente  articolo  sono sottoposte alle
procedure  semplificate  di comunicazione di inizio di attivita' solo
se  effettuate  presso  l'impianto  dove  avvengono  le operazioni di
riciclaggio  e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato
C alla parte quarta del presente decreto.
   8-ter.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche
di   cui   ai   commi  1,  2  e  3  stabiliscono  le  caratteristiche
impiantistiche  dei  centri  di  messa  in  riserva  di  rifiuti  non
pericolosi  non  localizzati presso gli impianti dove sono effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1
a  R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche'
le  modalita'  di  stoccaggio  e  i  termini  massimi entro i quali i
rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.))
   9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
   10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
   11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
   12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
   13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
   14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
   15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).

-------------
(1)
  Il  D.Lgs.  16  gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
38)  che  "All'articolo  216,  comma  4,  le  parole  da: "La sezione
regionale   dell'Albo"   fino  a  "disporre"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "  La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone"".
                          Articolo 216-bis
                           (( (Oli usati)

    1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione  dei  rifiuti
pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base  alla  classificazione
attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dellŽarticolo 184,  nel
rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in
particolare, secondo lŽordine di priorita' di cui  all'articolo  179,
comma 1.
    2.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo   187,   il   deposito
temporaneo,  la  raccolta  e  il  trasporto  degli  oli  usati   sono
realizzati in modo  da  tenere  costantemente  separate,  per  quanto
tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare,  secondo
lŽordine di priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscellare
gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
    3. Gli oli usati devono essere gestiti:
      a) in  via  prioritaria,   tramite   rigenerazione  tesa   alla
produzione di basi lubrificanti;
      b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dellŽordine  di
priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la  rigenerazione
sia  tecnicamente  non  fattibile  ed  economicamente  impraticabile,
tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo
III-bis della parte II del presente decreto e al decreto  legislativo
11 maggio 2005, n. 133;
      c) in via residuale, qualora le  modalita'  di  trattamento  di
cui  alle  precedenti  lettere   a)  e   b)  non  siano  tecnicamente
praticabili  a  causa della composizione  degli  oli  usati,  tramite
operazioni  di smaltimento di  cui  all'Allegato  B  della  parte  IV
del  presente decreto.
    4. Al fine di dare priorita' alla rigenerazione degli oli  usati,
le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal  territorio  italiano
verso impianti di incenerimento e  coincenerimento  collocati  al  di
fuori del territorio nazionale, sono  escluse  nella  misura  in  cui
ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del  regolamento
(CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e
178, nonche' il principio di prossimita'.
    5. Le spedizioni transfrontaliere di  oli  usati  dal  territorio
italiano verso impianti di rigenerazione collocati al  di  fuori  del
territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento  (CE)  n.
1013/2006  e,  in  particolare,   dell'articolo   12   del   predetto
regolamento.
    6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare puo'  individuare  con  uno  o  piu'
decreti gli elementi da valutare secondo le  facolta'  concesse  alle
autorita' di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze
di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
    7. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico,  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  definite
le norme tecniche per la gestione  di  oli  usati  in  conformita'  a
quanto disposto dal presente articolo.
    8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di
olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di  cisterna,  i
miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele  oleose  sono
soggette alla disciplina sugli oli usati.))
                          Articolo 216-ter
             (( (Comunicazioni alla Commissione europea)

    1. I piani di gestione ed  i  programmi  di  prevenzione  di  cui
all'articolo 199, commi 1  e  3,  lettera  r)  e  le  loro  eventuali
revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare,  utilizzando  il  formato
adottato in sede comunitaria, per  la  successiva  trasmissione  alla
Commissione europea.
    2. Con cadenza triennale,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le
informazioni sull'applicazione della direttiva  2008/98/CE,  inviando
una relazione settoriale in formato  elettronico  sulla  base  di  un
questionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessa
sei  mesi  prima  del  periodo  contemplato  dalla  citata  relazione
settoriale.
    3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta  alla
Commissione europea entro nove  mesi  dalla  fine  del  triennio  che
decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l'altro,  le  informazioni
sulla   gestione   degli   oli   usati,   sui   progressi    compiuti
nell'attuazione dei programmi di  prevenzione  dei  rifiuti,  di  cui
all'articolo 199, comma  3,  lettera  r),  e  sulla  misure  previste
dall'eventuale attuazione del principio della responsabilita'  estesa
del produttore, di cui all'articolo 178-bis, comma 1, lettera a).
    4.  Gli  obiettivi  di  cui  all'articolo   181   relativi   alla
preparazione per il riutilizzo e  al  riciclaggio  di  rifiuti,  sono
comunicati alla Commissione  europea  con  i  tempi  e  le  modalita'
descritte nei commi 2 e 3.
    5. La parte quarta del presente decreto nonche'  i  provvedimenti
inerenti la gestione dei rifiuti, sono  comunicati  alla  Commissione
europea.))

TITOLO II

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI


                              ART. 217
                      (ambito di applicazione)

   1.  Il  presente  titolo disciplina la gestione degli imballaggi e
dei  rifiuti  di  imballaggio  sia per prevenirne e ridurne l'impatto
sull'ambiente   ed   assicurare   un   elevato   livello   di  tutela
dell'ambiente,  sia  per  garantire  il  funzionamento  del  mercato,
nonche'  per  evitare  discriminazioni  nei  confronti  dei  prodotti
importati,   prevenire   l'insorgere   di   ostacoli  agli  scambi  e
distorsioni  della  concorrenza  e  garantire  il  massimo rendimento
possibile   degli   imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  in
conformita'  alla  direttiva  94/62/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del  20  dicembre  1994, come integrata e modificata dalla
direttiva  2004/12/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui
la   parte   quarta  del  presente  decreto  costituisce  recepimento
nell'ordinamento  interno. I sistemi di gestione devono essere aperti
alla partecipazione degli operatori economici interessati.
   2.  La  disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti
gli  imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di
imballaggio  derivanti  dal  loro  impiego,  utilizzati o prodotti da
industrie,  esercizi  commerciali,  uffici,  negozi,  servizi, nuclei
domestici,  a  qualsiasi  titolo,  qualunque siano i materiali che li
compongono.  Gli  operatori delle rispettive filiere degli imballaggi
nel   loro   complesso   garantiscono,   secondo   i  principi  della
"responsabilita'   condivisa",   che   l'impatto   ambientale   degli
imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  sia  ridotto  al minimo
possibile per tutto il ciclo di vita.
   3.  Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita' degli
imballaggi,  come  quelli  relativi  alla  sicurezza, alla protezione
della  salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
                              ART. 218
                            (definizioni)

  1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:
    a)  imballaggio:  il prodotto, composto di materiali di qualsiasi
natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai
prodotti  finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e
la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad
assicurare  la  loro  presentazione,  nonche'  gli articoli a perdere
usati allo stesso scopo;
    b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito  in  modo da costituire, nel punto di vendita, un'unita' di
vendita per l'utente finale o per il consumatore;
    c)  imballaggio  multiplo  o  imballaggio secondario: imballaggio
concepito   in   modo   da  costituire,  nel  punto  di  vendita,  il
raggruppamento   di   un   certo   numero   di   unita'  di  vendita,
indipendentemente  dal  fatto  che  sia  venduto come tale all'utente
finale  o  al  consumatore,  o  che  serva  soltanto  a facilitare il
rifornimento  degli  scaffali  nel punto di vendita. Esso puo' essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
    d)   imballaggio   per  il  trasporto  o  imballaggio  terziario:
imballaggio  concepito  in  modo da facilitare la manipolazione ed il
trasporto  di  merci,  dalle  materie prime ai prodotti finiti, di un
certo  numero  di unita' di vendita oppure di imballaggi multipli per
evitare  la  loro  manipolazione  ed  i  danni connessi al trasporto,
esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei;
    e)   imballaggio  riutilizzabile:  imballaggio  o  componente  di
imballaggio  che  e'  stato concepito e progettato per sopportare nel
corso  del  suo  ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni
all'interno di un circuito di riutilizzo;
    f)  rifiuto  di  imballaggio:  ogni  imballaggio  o  materiale di
imballaggio,   rientrante   nella   definizione  di  rifiuto  di  cui
all'articolo  183,  comma  1,  lettera  a),  esclusi  i residui della
produzione;
    g)  gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di gestione
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
    h)  prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo
di  prodotti  e di tecnologie non inquinanti, della quantita' e della
nocivita'   per   l'ambiente  sia  delle  materie  e  delle  sostanze
utilizzate  negli  imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli
imballaggi  e  rifiuti  di  imballaggio  nella  fase  del processo di
produzione,   nonche'  in  quella  della  commercializzazione,  della
distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
    i)  riutilizzo:  qualsiasi  operazione  nella quale l'imballaggio
concepito  e  progettato  per poter compiere, durante il suo ciclo di
vita,  un  numero  minimo  di  spostamenti o rotazioni e' riempito di
nuovo  o  reimpiegato  per  un  uso identico a quello per il quale e'
stato  concepito,  con  o  senza  il  supporto  di prodotti ausiliari
presenti  sul  mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio
stesso;  tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio
quando cessa di essere reimpiegato;
    l)  riciclaggio:  ritrattamento  in un processo di produzione dei
rifiuti  di  imballaggio  per la loro funzione originaria o per altri
fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di
energia;
    m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che
utilizzano   rifiuti   di  imballaggio  per  generare  materie  prime
secondarie,   prodotti   o   combustibili,   attraverso   trattamenti
meccanici,  termici,  chimici  o biologici, inclusa la cernita, e, in
particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta
del presente decreto;
    n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili    quale    mezzo    per   produrre   energia   mediante
termovalorizzazione  con  o  senza  altri  rifiuti ma con recupero di
calore;
    o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o
anaerobico   (biometanazione),   ad   opera  di  microrganismi  e  in
condizioni  controllate,  delle  parti  biodegradabili dei rifiuti di
imballaggio,  con  produzione  di residui organici stabilizzanti o di
biogas  con  recupero  energetico, ad esclusione dell'interramento in
discarica,  che  non puo' essere considerato una forma di riciclaggio
organico;
    p)   smaltimento:   ogni   operazione   finalizzata  a  sottrarre
definitivamente  un  imballaggio  o  un  rifiuto  di  imballaggio dal
circuito  economico  e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni
previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
    q)   operatori  economici:  i  produttori,  gli  utilizzatori,  i
recuperatori,   i   riciclatori,  gli  utenti  finali,  le  pubbliche
amministrazioni e i gestori;
    r)  produttori:  i  fornitori  di  materiali  di  imballaggio,  i
fabbricanti,  i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e
di materiali di imballaggio;
    s)  utilizzatori:  i commercianti, i distributori, gli addetti al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi
pieni;
    t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che
provvedono  alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di
raccolta,  trasporto,  recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle
forme   di  cui  alla  parte  quarta  del  presente  decreto  o  loro
concessionari;
    u)  utente  finale:  il  soggetto  che  nell'esercizio  della sua
attivita'  professionale  acquista, come beni strumentali, articoli o
merci imballate;
    v)  consumatore:  il  soggetto  che  fuori  dall'esercizio di una
attivita'   professionale   acquista   o   importa  per  proprio  uso
imballaggi, articoli o merci imballate;
    z)  accordo  volontario:  accordo  formalmente  concluso  tra  le
pubbliche   amministrazioni   competenti   e   i   settori  economici
interessati,  aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i
mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui
all'articolo 220;
    aa)  filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la
propria  attivita',  dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto
finito di imballaggio, nonche' svolge attivita' di recupero e riciclo
a fine vita dell'imballaggio stesso;
    bb)  ritiro:  l'operazione  di ripresa dei rifiuti di imballaggio
primari  o  comunque  conferiti  al  servizio  pubblico,  nonche' dei
rifiuti  speciali  assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di
igiene urbana o simili;
    cc)  ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati
secondari  e  terziari  dall'utilizzatore o utente finale, escluso il
consumatore,  al  fornitore  della merce o distributore e, a ritroso,
lungo  la  catena  logistica  di  fornitura  fino al produttore dell'
imballaggio stesso;
    dd)  imballaggio  usato:  imballaggio secondario o terziario gia'
utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.
  2.  La  definizione  di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e)
del  comma  1  e'  inoltre basata sui criteri interpretativi indicati
nell'articolo  3  della  direttiva  94/62/CEE,  cosi' come modificata
dalla  direttiva  2004/12/CE  e  sugli  esempi illustrativi riportati
nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
                              ART. 219
           (criteri informatori dell'attivita' di gestione
                     dei rifiuti di imballaggio)

   1.  L'attivita'  di  gestione  degli  imballaggi  e dei rifiuti di
imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
    a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della
quantita'  e della pericolosita' nella fabbricazione degli imballaggi
e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  soprattutto attraverso iniziative,
anche  di  natura  economica  in  conformita' ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a
ridurre  a  monte  la  produzione e l'utilizzazione degli imballaggi,
nonche'  a  favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il
loro concreto riutilizzo;
    b)  incentivazione  del  riciclaggio  e  del  recupero di materia
prima,   sviluppo   della   raccolta   differenziata  di  rifiuti  di
imballaggio  e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare
l'utilizzazione  dei  materiali  ottenuti  da  imballaggi riciclati e
recuperati;
    c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo
smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
    d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi
nazionali  o  azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli
operatori economici interessati.
   2.  Al  fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori
economici  conformemente  al  principio "chi inquina paga" nonche' la
cooperazione  degli  stessi secondo i principi della "responsabilita'
condivisa",  l'attivita'  di  gestione  dei rifiuti di imballaggio si
ispira, inoltre, ai seguenti principi:
    a)  individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico,
garantendo   che   il   costo  della  raccolta  differenziata,  della
valorizzazione  e  dell'eliminazione  dei  rifiuti di imballaggio sia
sostenuto  dai  produttori  e  dagli utilizzatori in proporzione alle
quantita'  di  imballaggi  immessi  sul  mercato  nazionale  e che la
pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
    b)  promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e
privati;
    c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai
consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto
2005,  n.  195,  di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale;
    d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento  dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da
parte del consumatore.
   3.  Le  informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano
in particolare:
    a)   i  sistemi  di  restituzione,  di  raccolta  e  di  recupero
disponibili;
    b)  il  ruolo  degli  utenti  di imballaggi e dei consumatori nel
processo  di  riutilizzazione,  di  recupero  e  di riciclaggio degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
    c)  il  significato  dei marchi apposti sugli imballaggi quali si
presentano sul mercato;
    d)  gli  elementi significativi dei programmi di gestione per gli
imballaggi  ed  i  rifiuti  di  imballaggio, di cui all'articolo 225,
comma  1,  e  gli  elementi significativi delle specifiche previsioni
contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.
    4.  In  conformita' alle determinazioni assunte dalla Commissione
dell'Unione europea, con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per
l'applicazione   delle   disposizioni   del   presente   titolo,  con
particolare  riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti
farmaceutici,  ai  piccoli  imballaggi  ed  agli imballaggi di lusso.
Qualora  siano  coinvolti  aspetti  sanitari,  il predetto decreto e'
adottato di concerto con il Ministro della salute.
   5.  Tutti  gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati
secondo   le   modalita'   stabilite   con   decreto  del  ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  in  conformita' alle
determinazioni  adottate  dalla  Commissione dell'Unione europea, per
facilitare  la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio
degli  imballaggi,  nonche'  per  dare  una  corretta informazione ai
consumatori  sulle  destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto
decreto  dovra'  altresi'  prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini
della  identificazione  e  classificazione  dell'imballaggio da parte
dell'industria  interessata,  la  natura dei materiali di imballaggio
utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
                              Art. 220
               Obiettivi di recupero e di riciclaggio

  1.   Per  conformarsi  ai  principi  di  cui  all'articolo  219,  i
produttori  e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali
di   riciclaggio   e  di  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  in
conformita' alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla
parte quarta del presente decreto.
  2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di
cui  all'articolo  224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel
settore  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi
al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla
Sezione  nazionale  del  Catasto  dei rifiuti, utilizzando il modello
unico  di  dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio
1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al
quantitativo  degli  imballaggi  per  ciascun materiale e per tipo di
imballaggio  immesso  sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la
quantita'  degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette
comunicazioni   possono   essere   presentate  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno
aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente
al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati
dalla    Comunita'    sono   presi   in   considerazione,   ai   fini
dell'adempimento  degli  obblighi e del conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante
che  l'operazione  di recupero e/o di riciclaggio e' stata effettuata
con  modalita'  equivalenti  a  quelle  previste  al  riguardo  dalla
legislazione  comunitaria. L'Autorita' di cui all'articolo 207, entro
centoventi  giorni  dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi
extracomunitari  in  cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio
sono  considerate  equivalenti  a  quelle  previste al riguardo dalla
legislazione  comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni
e orientamenti dell'Unione europea in materia.
  3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
  4.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  gestori incoraggiano, ove
opportuno,  l'uso  di  materiali  ottenuti  da rifiuti di imballaggio
riciclati  per  la  fabbricazione  di  imballaggi  e  altri  prodotti
mediante:
    a)   il  miglioramento  delle  condizioni  di  mercato  per  tali
materiali;
    b)  la  revisione  delle norme esistenti che impediscono l'uso di
tali materiali.
  5.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo 224, comma 3,
lettera  e),  qualora  gli  obiettivi complessivi di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano
raggiunti  alla  scadenza  prevista,  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare)) e del Ministro delle attivita' produttive,
alle  diverse  tipologie  di  materiali  di imballaggi sono applicate
misure    di    carattere   economico,   proporzionate   al   mancato
raggiungimento  di  singoli  obiettivi,  il  cui  introito e' versato
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnato con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ad apposito
capitolo  del ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare)).  Dette  somme  saranno  utilizzate  per promuovere la
prevenzione,  la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti di imballaggio.
  6.  Gli  obiettivi  di  cui  al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di
imballaggio  generati  sul  territorio  nazionale,  nonche' a tutti i
sistemi  di  riciclaggio  e  di recupero al netto degli scarti e sono
adottati  ed aggiornati in conformita' alla normativa comunitaria con
decreto  del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)) di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
  7.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  e  il  Ministro  delle  attivita'  produttive notificano alla
Commissione  dell'Unione  europea, ai sensi e secondo le modalita' di
cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo   e   del  Consiglio  del  20  dicembre  1994,  la  relazione
sull'attuazione  delle  disposizioni del presente titolo accompagnata
dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che
si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
  8.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))   e   il   Ministro   delle  attivita'  produttive  forniscono
periodicamente  all'Unione  europea  e agli altri Paesi membri i dati
sugli  imballaggi  e  sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e
gli  schemi  adottati  dalla  Commissione  dell'Unione europea con la
decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.
                              Art. 221 
            Obblighi dei produttori e degli utilizzatori 
 
  1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta
ed efficace gestione ambientale degli imballaggi  e  dei  rifiuti  di
imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. 
  2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del
Programma di cui all'articolo 225, i produttori e  gli  utilizzatori,
su richiesta del gestore  del  servizio  e  secondo  quanto  previsto
dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono
all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o  comunque
conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo
differenziato. A tal fine, per garantire il necessario  raccordo  con
l'attivita' di raccolta  differenziata  organizzata  dalle  pubbliche
amministrazioni e per le altre finalita' indicate nell'articolo  224,
i produttori e gli utilizzatori partecipano  al  Consorzio  nazionale
imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno  dei  sistemi  di
cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. 
  3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche'
agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e  della  raccolta
dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private,
e  con  riferimento  all'obbligo  del  ritiro,  su  indicazione   del
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224,  dei  rifiuti
di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori  possono
alternativamente: 
  ((a) organizzare  autonomamente,  anche  in  forma  collettiva,  la
gestione dei propri rifiuti di imballaggio)); 
    b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223; 
    c) attestare sotto la propria responsabilita' che e' stato  messo
in atto un sistema di restituzione dei  propri  imballaggi,  mediante
idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel
rispetto dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 
  4. Ai fini di cui  al  comma  3  gli  utilizzatori  sono  tenuti  a
consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i  rifiuti  di
imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta  organizzato
dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori  possono
tuttavia conferire al  servizio  pubblico  i  suddetti  imballaggi  e
rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai  criteri  determinati
ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera  e).  Periodo  soppresso
dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. 
  5. I produttori che non intendono aderire  al  Consorzio  Nazionale
Imballaggi  e  a  un  Consorzio  di  cui  all'articolo  223,   devono
presentare all'Osservatorio nazionale sui  rifiuti  il  progetto  del
sistema di  cui  al  comma  3,  lettere  a)  o  c)  richiedendone  il
riconoscimento sulla base di idonea documentazione.  Il  progetto  va
presentato entro novanta giorni dall'assunzione  della  qualifica  di
produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera  r)  o  prima
del recesso da uno dei suddetti Consorzi.  Il  recesso  e',  in  ogni
caso,  efficace   solo   dal   momento   in   cui,   intervenuto   il
riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e
ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo  fino  a  tale  momento
l'obbligo  di  corrispondere  il   contributo   ambientale   di   cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento
i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo
criteri di efficienza, efficacia  ed  economicita',  che  il  sistema
sara' effettivamente ed autonomamente  funzionante  e  che  sara'  in
grado  di  conseguire,  nell'ambito  delle  attivita'   svolte,   gli
obiettivi di recupero e di riciclaggio di  cui  all'articolo  220.  I
produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti
finali degli imballaggi siano informati sulle modalita'  del  sistema
adottato.  L'Osservatorio,  ((acquisiti  i))  necessari  elementi  di
valutazione forniti dal Consorzio nazionale  imballaggi,  si  esprime
entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al    Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei
relativi  provvedimenti  sostitutivi  da  emanarsi   nei   successivi
sessanta  giorni.  L'Osservatorio  sara'  tenuto  a  presentare   una
relazione  annuale  di  sintesi  relativa  a  tutte  le   istruttorie
esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti  gia'  operati  ai  sensi
della previgente normativa. ((Alle domande disciplinate dal  presente
comma si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  relative
alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e
20 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano
rispettate  le  condizioni,  le  norme  tecniche  e  le  prescrizioni
specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le  attivita'  di
cui al comma 3 lettere a) e  c)  possono  essere  intraprese  decorsi
novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio  dei  poteri
sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare come indicato nella presente norma.)) 
  6. I produttori di cui  al  comma  5  elaborano  e  trasmettono  al
Consorzio nazionale imballaggi di cui  all'articolo  224  un  proprio
Programma specifico  di  prevenzione  che  costituisce  la  base  per
l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225. 
  7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al  comma
5 presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207 e al  Consorzio
nazionale imballaggi un piano specifico  di  prevenzione  e  gestione
relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma
generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. 
  8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma  5
sono inoltre tenuti a presentare all'Autorita' prevista dall'articolo
207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione
relativa all'anno  solare  precedente,  comprensiva  dell'indicazione
nominativa degli utilizzatori che, fino al  consumo,  partecipano  al
sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e
dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo  dei  rifiuti  di
imballaggio; nella stessa  relazione  possono  essere  evidenziati  i
problemi inerenti il raggiungimento degli scopi  istituzionali  e  le
eventuali proposte di adeguamento della normativa. 
  9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la
revoca  disposta  dall'Autorita',  previo   avviso   all'interessato,
qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per  conseguire  gli
obiettivi di cui all'articolo 220  ovvero  siano  stati  violati  gli
obblighi previsti dai commi  6  e  7,  comportano  per  i  produttori
l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo  223
e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al
consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti  dell'Autorita'
sono comunicati ai produttori interessati e  al  Consorzio  nazionale
imballaggi.  L'adesione  obbligatoria   ai   consorzi   disposta   in
applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai  soli  fini
della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo
224, comma 3, lettera h),  e  dei  relativi  interessi  di  mora.  Ai
produttori  e  agli  utilizzatori  che,  entro  novanta  giorni   dal
ricevimento della comunicazione  dell'Autorita',  non  provvedano  ad
aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute  si  applicano
inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261. (1) 
  10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori: 
    a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari; 
    b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi  alla  raccolta
differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio  conferiti  al  servizio
pubblico per i  quali  l'Autorita'  d'ambito  richiede  al  Consorzio
nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di  cui  al  comma  3  di
procedere al ritiro; 
    c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; 
    d) i costi per il  riciclaggio  e  il  recupero  dei  rifiuti  di
imballaggio; 
    e)  i  costi  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  di  imballaggio
secondari e terziari. 
  11.  La  restituzione  di  imballaggi  usati  o   di   rifiuti   di
imballaggio, ivi compreso il  conferimento  di  rifiuti  in  raccolta
differenziata,  non  deve   comportare   oneri   economici   per   il
consumatore. 
 
------------- 
(1) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 26, comma  1,
lettera a)) che "al comma 9,  nel  secondo  periodo  dopo  le  parole
<<comma 3, lettera h)>>, sono inserite le seguenti: <<in  proporzione
alla quota percentuale di  imballaggi  non  recuperati  o  avviati  a
riciclo, quota che non puo' essere inferiore ai 3  punti  percentuali
rispetto agli obiettivi di cui all'art. 220>>". 
                              ART. 222
 (raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)

   1.  La  pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati
di  raccolta  differenziata  in  modo da permettere al consumatore di
conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai
rifiuti  domestici  e  da  altri  tipi  di rifiuti di imballaggio. In
particolare:
    a)  deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in
ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  tenuto  conto  del contesto
geografico;
    b)   la   gestione   della  raccolta  differenziata  deve  essere
effettuata  secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza
e  l'economicita'  del  servizio,  nonche'  il  coordinamento  con la
gestione di altri rifiuti.
   2. Nel caso in cui l'Autorita' di cui all'articolo 207 accerti che
le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di
raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio,  anche per il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  205,  ed  in
particolare  di  quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo
220, puo' richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi
ai  gestori  dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi
di  soggetti  pubblici  o privati individuati dal Consorzio nazionale
imballaggi  medesimo  mediante  procedure trasparenti e selettive, in
via  temporanea  e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a
ventiquattro  mesi,  sempre  che  cio'  avvenga all'interno di ambiti
ottimali   opportunamente   identificati,  per  l'organizzazione  e/o
integrazione   del   servizio   ritenuto  insufficiente.  Qualora  il
Consorzio  nazionale  imballaggi,  per  raggiungere  gli obiettivi di
recupero  e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di aderire
alla  richiesta,  verra'  al  medesimo  corrisposto  il  valore della
tariffa  applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente,
al  netto  dei  ricavi  conseguiti  dalla vendita dei materiali e del
corrispettivo  dovuto  sul  ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle
frazioni   merceologiche   omogenee.   Ove   il  Consorzio  nazionale
imballaggi  non  dichiari  di  accettare  entro quindici giorni dalla
richiesta,  l'Autorita',  nei  successivi quindici giorni, individua,
mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata
e  documentata  affidabilita'  e capacita' a cui affidare la raccolta
differenziata  e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea
e  d'urgenza,  fino  all'espletamento  delle  procedure  ordinarie di
aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a
dodici  mesi,  prorogabili  di  ulteriori  dodici  mesi  in  caso  di
impossibilita' oggettiva e documentata di aggiudicazione.(10)
   3.  Le  pubbliche  amministrazioni  incoraggiano,  ove  opportuno,
l'utilizzazione  di  materiali  provenienti da rifiuti di imballaggio
riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
   4. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))   e   il   Ministro   delle  attivita'  produttive  curano  la
pubblicazione  delle  misure e degli obiettivi oggetto delle campagne
di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g).
   5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)) di concerto con il Ministro delle attivita' produttive cura la
pubblicazione   delle   norme  nazionali  che  recepiscono  le  norme
armonizzate  di cui all'articolo 226, comma 3, e ne da' comunicazione
alla Commissione dell'Unione europea.

---------------
(1)
  Il  D.Lgs.  16  gennaio  2008, n.4 ha disposto (con l'art. 2, comma
30-terbis)  che  "Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire le parole
"all'autorita' di cui all'articolo 207" con le seguenti "osservatorio
nazionale sui rifiuti"".
                              ART. 223
                             (consorzi)

   1.  I  produttori  che  non provvedono ai sensi dell'articolo 221,
comma  3,  lettere  a)  e  c), costituiscono un Consorzio per ciascun
materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del
presente  decreto,  operante  su  tutto  il  territorio nazionale. Ai
Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non
corrispondono  alla  categoria dei produttori, previo accordo con gli
altri consorziati ed unitamente agli stessi.
   2.  I  consorzi  di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di
diritto  privato  senza  fine  di  lucro  e sono retti da uno statuto
adottato  in  conformita'  ad uno schema tipo, redatto dal ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  parte  quarta  del  presente decreto, conformemente ai
principi  del  presente  decreto  e,  in  particolare,  a  quelli  di
efficienza,  efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' di libera
concorrenza  nelle  attivita'  di  settore.  Lo  statuto  adottato da
ciascun  consorzio  e'  trasmesso entro quindici giorni al ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare)) che lo
approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato
di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive. Ove il
Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di
legittimita' o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con
le  r elative osservazioni. Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi gia'
riconosciuti  dalla  previgente normativa adeguano il proprio statuto
in  conformita'  al  nuovo  schema  tipo  e ai principi contenuti nel
presente   decreto   ed  in  particolare  a  quelli  di  trasparenza,
efficacia,  efficienza ed economicita', nonche' di libera Concorrenza
nelle  attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei
consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di
amministrazione  in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori
deve  essere  uguale  a  quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza  dei  produttori  di  materie prime di imballaggio. Lo
statuto  adottato  da  ciascun  Consorzio e' trasmesso entro quindici
giorni  al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  che  lo  approva  di  concerto  con il Ministro dello sviluppo
economico  e  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, salvo
motivate  osservazioni  cui  i  Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei
successivi  sessanta  giorni.  Qualora i Consorzi non ottemperino nei
termini  prescritti,  le  modifiche  allo  statuto sono apportate con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il
decreto  ministeriale  di  approvazione dello statuto dei consorzi e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.(10)
   3.  I  consorzi  di  cui  al  comma  1 e 2 sono tenuti a garantire
l'equilibrio  della  propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi
finanziari  per  il  funzionamento dei predetti consorzi derivano dai
contributi  dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio
nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h),
secondo  le  modalita'  indicate  dall'articolo  224,  comma  8,  dai
proventi  della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza
e  della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti
di  imballaggio  ripresi,  raccolti  o  ritirati,  nonche'  da  altri
eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.
   4.  Ciascun  Consorzio  mette  a  punto  e  trasmette  al  CONAI e
all'Osservatorio   nazionale   sui   rifiuti   un  proprio  programma
pluriennale  di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio
entro il 30 settembre di ogni anno.
   5.  Entro  il  30  settembre  di  ogni  anno  i consorzi di cui al
presente articolo presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207
e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione
e  gestione  relativo  all'anno solare successivo, che sara' inserito
nel programma generale di prevenzione e gestione.(1)
   6.  Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente
articolo  sono inoltre tenuti a presentare all'Osservatorio nazionale
sui  rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla
gestione  relativa  all'anno precedente, con l'indicazione nominativa
dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel
recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

---------------
(1)
  Il  D.Lgs.  16  gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
30-quater,  lettera  b))  che al comma 2 sono sostituite le parole da
"180  giorni" fino a "presente decreto" con le seguenti: "31 dicembre
2008";  (con  l'art.  2,  comma 30-quater, lettera f)) che al comma 5
sono sostituite le parole "all'Autorita' di cui all'articolo 207" con
le seguenti: "all'Osservatorio nazionale sui rifiuti".
                              Art. 224
                   Consorzio nazionale imballaggi

  1.  Per  il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio    e    per   garantire   il   necessario   coordinamento
dell'attivita'   di   raccolta  differenziata,  i  produttori  e  gli
utilizzatori,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dall'articolo 221,
comma  2,  partecipano  in  forma  paritaria  al  Consorzio nazionale
imballaggi,   in   seguito  denominato  CONAI,  che  ha  personalita'
giuridica  di  diritto privato senza fine di lucro ed e' retto da uno
statuto  approvato  con  decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive.
  2.  Entro  il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio statuto ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza  nelle  attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 221,
comma  2.  Lo  statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
che   lo   approva  di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'
produttive,  salvo  motivate  osservazioni  cui il CONAI e' tenuto ad
adeguarsi  nei  successivi  sessanta  giorni.  Qualora  il  CONAI non
ottemperi  nei  termini  prescritti,  le  modifiche allo statuto sono
apportate con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare)), di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive.
  3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
    a)  definisce,  in  accordo  con  le  regioni  e con le pubbliche
amministrazioni  interessate,  gli ambiti territoriali in cui rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione
e  il  trasporto  dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
    b)  definisce,  con  le pubbliche amministrazioni appartenenti ai
singoli  sistemi  integrati  di  cui  alla  lettera a), le condizioni
generali  di  ritiro  da parte dei produttori dei rifiuti selezionati
provenienti dalla raccolta differenziata;
    c)  elabora  ed  aggiorna,  valutati  i  programmi  specifici  di
prevenzione  di  cui  agli  articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il
Programma  generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;
    d)  promuove accordi di programma con gli operatori economici per
favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne
garantisce l'attuazione;
    e)  assicura  la  necessaria  cooperazione  tra i consorzi di cui
all'articolo  223,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  221, comma 3,
lettere  a) e c) e gli altri operatori economici, anche eventualmente
destinando  una  quota  del  contributo ambientale CONAI, di cui alla
lettera  h),  ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di
riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al
fine  del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E
alla   parte  quarta  del  presente  decreto.  Ai  consorzi  che  non
raggiungono  i  singoli obiettivi di recupero e' in ogni caso ridotta
la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
    f)   indirizza   e  garantisce  il  necessario  raccordo  tra  le
amministrazioni   pubbliche,   i   consorzi  e  gli  altri  operatori
economici;
    g)  organizza,  in  accordo  con le pubbliche amministrazioni, le
campagne  di  informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del
Programma generale;
    h)   ripartisce   tra   i   produttori   e  gli  utilizzatori  il
corrispettivo  per  i  maggiori oneri della raccolta differenziata di
cui  all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonche' gli oneri per il
riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al
servizio  di  raccolta  differenziata,  in proporzione alla quantita'
totale,  al  peso  ed  alla  tipologia  del  materiale di imballaggio
immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi
usati  riutilizzati  nell'anno  precedente  per ciascuna tipologia di
materiale.  A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con
le   modalita'   individuate   dallo  statuto,  anche  in  base  alle
utilizzazioni  e  ai  criteri  di  cui  al  comma  8,  il  contributo
denominato contributo ambientale CONAI;
    i)  promuove  il  coordinamento  con la gestione di altri rifiuti
previsto  dall'articolo  222,  comma 1, lettera b), anche definendone
gli ambiti di applicazione;
    l)  promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i
consorzi  di  cui  all'articolo  223 e i soggetti di cui all'articolo
221,  comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali
accordi   sono  relativi  alla  gestione  ambientale  della  medesima
tipologia  di  materiale  oggetto  dell'intervento  dei  consorzi con
riguardo  agli  imballaggi,  esclusa in ogni caso l'utilizzazione del
contributo ambientale CONAI;
    m)  fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita' di
cui  all'articolo  207  e  assicura  l'osservanza  degli indirizzi da
questa tracciati.
    n)  acquisisce  da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i
dati  relativi  ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal
territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il
conferimento  di  tali  dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e
l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di
quanto  previsto  dall'articolo  178, comma 1, di rilevante interesse
pubblico  ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
  4.  Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e
dai  consorzi  di  cui  all'articolo 223 nelle riserve costituenti il
loro  patrimonio  netto non concorrono alla formazione del reddito, a
condizione  che  sia  rispettato  il  divieto di distribuzione, sotto
qualsiasi  forma,  ai  consorziati  ed agli aderenti di tali avanzi e
riserve,   anche   in  caso  di  scioglimento  dei  predetti  sistemi
gestionali, dei consorzi e del CONAI.
  5.  Il  CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base
nazionale  con  l'Associazione  nazionale Comuni italiani (ANCI), con
l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorita' d'ambito al
fine  di  garantire  l'attuazione del principio di corresponsabilita'
gestionale  tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni.
In particolare, tale accordo stabilisce:
    a) l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei
rifiuti  di  imballaggio,  di cui all'articolo 221, comma 10, lettera
b), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati
secondo  criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza
di  gestione  del servizio medesimo, nonche' sulla base della tariffa
di  cui  all'articolo  238,  dalla  data  di  entrata in vigore della
stessa;
    b)  gli  obblighi  e  le  sanzioni  posti  a  carico  delle parti
contraenti;
    c)  le  modalita'  di  raccolta  dei  rifiuti  da  imballaggio in
relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero.
  6.   L'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  5  e'  trasmesso
all'Autorita'  di cui all'articolo 207, che puo' richiedere eventuali
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
  7.  Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera
h),  sono  esclusi  dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi
sul mercato previa cauzione.
  8.  Il  contributo  ambientale  del  Conai  e'  utilizzato  in  via
prioritaria  per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o  comunque
conferiti   al   servizio   pubblico   e,   in  via  accessoria,  per
l'organizzazione  dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei
rifiuti  di  imballaggio  secondari  e  terziari.  A  tali fini, tale
contributo   e'   attribuito   dal  Conai,  sulla  base  di  apposite
convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla
quantita'  totale,  al  peso  ed  alla  tipologia  del  materiale  di
imballaggio  immessi  sul mercato nazionale, al netto delle quantita'
di  imballaggi  usati  riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna
tipologia  di  materiale.  Il  CONAI  provvede  ai  mezzi  finanziari
necessari  per  lo  svolgimento delle proprie funzioni con i proventi
dell'attivita',  con i contributi dei consorziati e con una quota del
contributo  ambientale  CONAI,  determinata nella misura necessaria a
far  fronte  alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei
criteri  di  contenimento  dei  costi e di efficienza della gestione,
delle  funzioni  conferitegli  dal presente titolo. nonche' con altri
contributi  e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei
soggetti  di  cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attivita'
svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge.
  9.   L'applicazione   del   contributo   ambientale  CONAI  esclude
l'assoggettamento  del  medesimo  bene  e  delle materie prime che lo
costituiscono  ad  altri contributi con finalita' ambientali previsti
dalla  parte  quarta  del  presente  decreto  o comunque istituiti in
applicazione del presente decreto.
  10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto
di  voto  un  rappresentante  dei consumatori indicato dal ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare)) e dal
Ministro delle attivita' produttive.
  11. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
  12.  In  caso  di  mancata  stipula dell'accordo di cui al comma 5,
entro  novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
invita  le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i
quali  senza  esito  positivo,  provvede  direttamente,  d'intesa con
Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui
alla  lettera  a)  del  comma  5.  L'accordo  di  cui  al  comma 5 e'
sottoscritto,  per  le  specifiche  condizioni tecniche ed economiche
relative  al  ritiro  dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio,
anche  dal  competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in
cui  uno  di  questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le
intese  necessarie  con  gli  enti  locali  per il ritiro dei rifiuti
d'imballaggio,  il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni
locali  al  fine  di  assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220.
  13.  Nel  caso  siano  superati, a livello nazionale, gli obiettivi
finali  di  riciclaggio  e  di  recupero  dei  rifiuti di imballaggio
indicati  nel  programma  generale  di  prevenzione  e gestione degli
imballaggi  di  cui  all'articolo  225,  il CONAI adotta, nell'ambito
delle   proprie  disponibilita'  finanziarie,  forme  particolari  di
incentivo  per  il  ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggi  nelle  aree
geografiche  che  non  abbiano  ancora  raggiunto  gli  obiettivi  di
raccolta  differenziata  di  cui  all'articolo  205, comma 1, entro i
limiti  massimi  di  riciclaggio  previsti dall'Allegato E alla parte
quarta del presente decreto.
                              ART. 225
          (programma generale di prevenzione e di gestione
   degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

   1.  Sulla  base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli
articoli  221,  comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente
un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei  rifiuti  di  imballaggio  che  individua,  con  riferimento alle
singole   tipologie  di  materiale  di  imballaggio,  le  misure  per
conseguire i seguenti obiettivi:
    a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
    b)  accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggio  riciclabili  rispetto  alla  quantita' di imballaggi non
riciclabili;
    c)  accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggio  riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi non
riutilizzabili;
    d)  miglioramento  delle  caratteristiche  dell'imballaggio  allo
scopo  di  permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni
nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
    e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
   2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
    a)  la  percentuale  in  peso di ciascuna tipologia di rifiuti di
imballaggio  da  recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo
obiettivo  globale,  sulla base della stessa scadenza, la percentuale
in  peso  da  riciclare  delle  singole  tipologie  di  materiali  di
imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
    b)  gli  obiettivi  intermedi  di recupero e riciclaggio rispetto
agli obiettivi di cui alla lettera a).
   3.   Entro  il  30  novembre  di  ogni  anno  il  CONAI  trasmette
all'Osservatorio   nazionale   sui  rifiuti  un  piano  specifico  di
prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sara'
inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.
   4.  La  relazione  generale  consuntiva  relativa  all'anno solare
precedente   e'   trasmessa   per  il  parere  all'Autorita'  di  cui
all'articolo  207,  entro  il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e
del  Ministro  delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome   di   Trento  e  di  Bolzano  e  l'ANCI  si  provvede  alla
approvazione  ed  alle  eventuali  modificazioni  e  integrazioni del
Programma  generale  di  prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio.
   5.  Nel  caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo
stesso   e'  elaborato  in  via  sostitutiva  dall'Autorita'  di  cui
all'articolo 207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio
sono  quelli  massimi  previsti dall'allegato E alla parte quarta del
presente decreto.(1)
   6.  I  piani  regionali di cui all'articolo 199 sono integrati con
specifiche  previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.

---------------
(1)
  Il  D.Lgs.  16  gennaio  2008, n.4 ha disposto (con l'art. 2, comma
30-quinquiesbis)  che "Ai commi 3 e 5 dell'articolo 225 sostituire le
parole  "all'Autorita'  di  cui  all'articolo  207"  con le seguenti:
"all'Osservatorio nazionale sui rifiuti"".
                              ART. 226
                              (divieti)

   1.  E'  vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei
contenitori  recuperati,  ad  eccezione  degli scarti derivanti dalle
operazioni   di   selezione,   riciclo  e  recupero  dei  rifiuti  di
imballaggio.
   2.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, e'
vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani
imballaggi   terziari   di  qualsiasi  natura.  Eventuali  imballaggi
secondari   non   restituiti  all'utilizzatore  dal  commerciante  al
dettaglio  possono  essere  conferiti  al  servizio  pubblico solo in
raccolta  differenziata,  ove la stessa sia stata attivata nei limiti
previsti dall'articolo 221, comma 4.
   3.  Possono  essere  commercializzati  solo imballaggi rispondenti
agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in
conformita'  ai  requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della
direttiva  94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 20
dicembre  1994.  Con  decreto  del  ((Ministro  dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)), di concerto con il Ministro delle
attivita'  produttive  sono  aggiornati  i  predetti standard, tenuto
conto  della  comunicazione  della  Commissione europea 2005/C44/ 13.
Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla
parte quarta del presente decreto.
   4.  E'  vietato  immettere  sul mercato imballaggi o componenti di
imballaggio,  ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di
cristallo,  con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio,
cadmio  e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in
peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE
del  19  febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la
decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.
   5.  Con  decreto  del  ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare)), di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive   sono   determinate,   in   conformita'   alle  decisioni
dell'Unione europea:
    a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al
comma  4  non  si  applicano  ai materiali riciclati e ai circuiti di
produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
    b)  le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al
comma 4.

TITOLO III

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI


                              ART. 227
        (rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari,
          veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)

   1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie
relative  alle  altre  tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle
riguardanti:
    a)   rifiuti  elettrici  ed  elettronici:  direttiva  2000/53/CE,
direttiva  2002/95/CE  e  direttiva  2003/108/CE  e  relativo decreto
legislativo  di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla
data  di  entrata  in  vigore  delle  singole disposizioni del citato
provvedimento,   nelle   more   dell'entrata   in   vigore   di  tali
disposizioni,   continua   ad   applicarsi   la   disciplina  di  cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
    b)  rifiuti  sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 2003, n. 254;
    c)  veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a
carico  degli  operatori  economici,  per il ritiro e trattamento dei
veicoli  fuori  uso in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
    d)  recupero  dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto:
decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.
                              ART. 228
                       (pneumatici fuori uso)

   1.  Fermo  restando  il  disposto di cui al decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di cui agli ((articoli 179 e
180  del  presente  decreto, al fine di garantire il perseguimento di
finalita'   di   tutela   ambientale  secondo  le  migliori  tecniche
disponibili,   ottimizzando,  anche  tramite  attivita'  di  ricerca,
sviluppo  e  formazione,)) il recupero dei pneumatici fuori uso e per
ridurne  la  formazione  anche  attraverso  la ricostruzione e' fatto
obbligo  ai  produttori  e  importatori  di pneumatici di provvedere,
singolarmente o in forma associata e con periodicita' almeno annuale,
alla  gestione  di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli
dai  medesimi  immessi  sul  mercato  e  destinati  alla  vendita sul
territorio  nazionale  ((, provvedendo anche ad attivita' di ricerca,
sviluppo  e  formazione  finalizzata  ad  ottimizzare la gestione dei
pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1)).
   2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del  mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data
di  entrata  in  vigore della parte quarta del presente decreto, sono
disciplinati  i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo di cui al
comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e'
indicato  in  fattura  il  contributo  a  carico  degli utenti finali
necessario,  anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1.
   3.  Il  trasferimento all'eventuale struttura operativa associata,
da  parte  dei  produttori  e  importatori di pneumatici che ne fanno
parte,  delle somme corrispondenti al contributo per ((la gestione)),
calcolato   sul   quantitativo  di  pneumatici  immessi  sul  mercato
nell'anno  precedente  costituisce adempimento dell'obbligo di cui al
comma  1  con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa
responsabilita'.
   4.  I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli
obblighi  di  cui  al  comma  1  sono  assoggettati  ad  una sanzione
amministrativa     pecuniaria     proporzionata     alla     gravita'
dell'inadempimento,  comunque  non superiore al doppio del contributo
incassato per il periodo considerato.
                              Art. 229
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
                              ART. 230
(rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle infrastrutture)

   1.  Il  luogo  di produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore
dell'infrastruttura  a  rete  e  degli  impianti  per l'erogazione di
forniture  e  servizi  di  interesse  pubblico  o tramite terzi, puo'
coincidere   con  la  sede  del  cantiere  che  gestisce  l'attivita'
manutentiva  o  con  la  sede locale del gestore della infrastruttura
nelle  cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata
dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove
il  materiale  tolto  d'opera  viene  trasportato  per  la successiva
valutazione  tecnica,  finalizzata  all'individuazione  del materiale
effettivamente,  direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza
essere sottoposto ad alcun trattamento.
   1-bis.  I  rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia
delle  infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti
dagli  impianti  per l'erogazione di forniture e servizi di interesse
pubblico  o da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente
dal  gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a
gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
   2.  La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui
al  comma  1  e'  eseguita  non  oltre  sessanta giorni dalla data di
ultimazione  dei  lavori. La documentazione relativa alla valutazione
tecnica  e'  conservata,  unitamente ai registri di carico e scarico,
per cinque anni.
   3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti
derivanti   da  attivita'  manutentiva,  effettuata  direttamente  da
gestori  erogatori  di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e
degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
   4.  Fermo  restando  quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i
registri  di  carico  e  scarico  relativi  ai  rifiuti  prodotti dai
soggetti e dalle attivita' di cui al presente articolo possono essere
tenuti  nel  luogo  di produzione dei rifiuti cosi' come definito nel
comma 1.
 ((5.  I  rifiuti  provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva
delle  reti  fognarie  di  qualsiasi  tipologia,  sia  pubbliche  che
asservite  ad  edifici  privati, si considerano prodotti dal soggetto
che  svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno
essere  conferiti  direttamente ad impianti di smaltimento o recupero
o,  in  alternativa,  raggruppati  temporaneamente  presso  la sede o
unita'   locale  del  soggetto  che  svolge  l'attivita'  di  pulizia
manutentiva. I soggetti che svolgono attivita' di pulizia manutentiva
delle   reti   fognarie   aderiscono   al  sistema  SISTRI  ai  sensi
dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che
svolge   l'attivita'   di  pulizia  manutentiva  e'  comunque  tenuto
all'iscrizione    all'Albo    dei    gestori   ambientali,   prevista
dall'articolo  212,  comma  5,  per lo svolgimento delle attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti.))
                              ART. 231
               (veicoli fuori uso non disciplinati dal
             decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

   1.  Il  proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con
esclusione  di  quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno
2002,  n.  209,  che  intenda procedere alla demolizione dello stesso
deve  consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza,
la   demolizione,  il  recupero  dei  materiali  e  la  rottamazione,
autorizzato  ai  sensi  degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di
raccolta  possono  ricevere  anche  rifiuti  costituiti  da  parti di
veicoli a motore.
   2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui
al  comma  1  destinato alla demolizione puo' altresi' consegnarlo ai
concessionari  o  alle  succursali  delle  case  costruttrici  per la
consegna  successiva  ai  centri  di  cui al comma 1, qualora intenda
cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
   3.  I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da
organi  pubblici  o  non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti
per  occupazione  ai  sensi  degli  articoli  927, 928, 929 e 923 del
codice  civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1
nei  casi  e  con  le  procedure determinate con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e delle
finanze,   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti. Fino all'adozione di tale decreto,
trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
   4.  I  centri  di  raccolta ovvero i concessionari o le succursali
delle  case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del
rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve
risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del
centro,   le   generalita'   del   proprietario   e  gli  estremi  di
identificazione  del  veicolo,  nonche'  l'assunzione,  da  parte del
gestore  del  centro  stesso ovvero del concessionario o del titolare
della   succursale,   dell'impegno  a  provvedere  direttamente  alle
pratiche  di  cancellazione  dal  Pubblico  registro  automobilistico
(PRA).
   5.  La  cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a
demolizione  avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta  o  del concessionario o del titolare della succursale senza
oneri  di  agenzia  a  carico  del  proprietario  del  veicolo  o del
rimorchio.  A  tal  fine,  entro  novanta  giorni  dalla consegna del
veicolo  o  del  rimorchio  da parte del proprietario, il gestore del
centro  di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale
deve  comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e
consegnare  il  certificato di proprieta', la carta di circolazione e
le  targhe  al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per
gli  effetti  dell'articolo  103, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
   6.  Il  possesso  del  certificato  di  cui  al  comma 4 libera il
proprietario  del  veicolo  dalla  responsabilita'  civile,  penale e
amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso.
   7.  I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari
delle  succursali  delle  case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non
possono  alienare,  smontare  o  distruggere  i  veicoli a motore e i
rimorchi  da  avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in
rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
   8.  Gli  estremi  della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna
delle  targhe  e  dei  documenti agli uffici competenti devono essere
annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da
tenersi   secondo   le  norme  del  regolamento  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   9.  Agli  stessi  obblighi  di  cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i
responsabili  dei  centri  di  raccolta o altri luoghi di custodia di
veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  nel caso di demolizione del veicolo ai sensi
dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
   10.  E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate
dalla  demolizione  dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione
di  quelle  che  abbiano  attinenza  con  la  sicurezza  dei veicoli.
L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare
dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.
   11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono
cedute solo agli esercenti l'attivita' di autoriparazione di cui alla
legge  5  febbraio  1992,  n.  122,  e,  per poter essere utilizzate,
ciascuna   impresa   di  autoriparazione  e'  tenuta  a  certificarne
l'idoneita' e la funzionalita'.
   12.  L'utilizzazione  delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e
11 da parte delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione deve
risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
   13.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della parte
quarta  del  presente  decreto,  il  ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare)), di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le
norme  tecniche  relative  alle  caratteristiche  degli  impianti  di
demolizione,    alle    operazioni    di   messa   in   sicurezza   e
all'individuazione  delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di
cui  al  comma  11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i
requisiti   relativi   ai  centri  di  raccolta  e  le  modalita'  di
trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209.
                              ART. 232
          (rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)

   1.  La  disciplina  di  carattere  nazionale  relativa  ai rifiuti
prodotti  dalle navi ed ai residui di carico e' contenuta nel decreto
legislativo 24 giugno 2003 n. 182.
   2. Gli impianti che ricevono acque di sentina gia' sottoposte a un
trattamento  preliminare  in  impianti  autorizzati  ai  sensi  della
legislazione  vigente possono accedere alle procedure semplificate di
cui  al  decreto  17  novembre  2005,  n.  269, fermo restando che le
materie   prime   e   i   prodotti   ottenuti   devono  possedere  le
caratteristiche  indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto
decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
   3.  Ai  punti  2.4  dell'allegato  1  e  6.6.4 dell'Allegato 3 del
decreto  17  novembre  2005, n. 269 la congiunzione: "e" e' sosituita
dalla disgiunzione: "o".
                              ART. 233
           (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento
         degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)

   1.  Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli
e  dei  grassi  vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della
filiera  costituiscono  un  Consorzio. I sistemi di gestione adottati
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.
   2.  il  Consorzio  di  cui  al  comma  1,  gia' riconosciuto dalla
previgente  normativa,  ha  personalita' giuridica di diritto privato
senza  scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema  tipo  approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  centoventi  giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale,  e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed in
particolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei   riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei
consiglieri  di  amministrazione  in rappresentanza dei produttori di
materie  prime.  Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro
quindici   giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  che lo approva di concerto con il Ministro
dello   sviluppo   economico,  salvo  motivate  osservazioni  cui  il
Consorzio  e'  tenuto  ad  adeguarsi  nei successivi sessanta giorni.
Qualora  il  Consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  le
modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di
approvazione dello statuto del Consorzio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
   3.  I  Consorzio  svolgono  per  tutto  il  territorio nazionale i
seguenti compiti:
    a)  assicurano  la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12,
il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e
dei grassi vegetali e animali esausti;
    b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di  inquinamento,  lo  smaltimento di oli e grassi vegetali e animali
esausti  raccolti  dei  quali  non  sia  possibile  o  conveniente la
rigenerazione;
    c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di
settore  al  fine  di  migliorare,  economicamente e tecnicamente, il
ciclo  di  raccolta,  trasporto,  stoccaggio,  trattamento e recupero
degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
   4.  Le  deliberazioni  degli  organi  dei  Consorzio,  adottate in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma   dello   statuto,   sono   vincolanti  per  tutte  le  imprese
partecipanti.
   5. Partecipano ai Consorzio:
    a)  le  imprese che producono, importano o detengono oli e grassi
vegetali ed animali esausti;
    b)  le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e
animali esausti;
    c)  le  imprese  che  effettuano  la  raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
    d)  eventualmente,  le  imprese che abbiano versato contributi di
riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).
   6.  Le  quote  di  partecipazione ai Consorzio sono determinate in
base al rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e
la  capacita'  produttiva  complessivamente  sviluppata  da  tutti  i
consorziati appartenenti alla medesima categoria.
   7.  La  determinazione  e  l'assegnazione  delle  quote compete al
consiglio   di   amministrazione   dei   Consorzio  che  vi  provvede
annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
   8.  Nel  caso di incapacita' o di impossibilita' di adempiere, per
mezzo  delle  stesse  imprese consorziate, agli obblighi di raccolta,
trasporto,  stoccaggio,  trattamento  e  riutilizzo  degli  oli e dei
grassi  vegetali  e  animali esausti stabiliti dalla parte quarta del
presente   decreto,   il  consorzio  puo',  nei  limiti  e  nei  modi
determinati  dallo  statuto,  stipulare  con  le  imprese pubbliche e
private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
   9.  Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono,
entro  centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dello  Statuto  tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente,
la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il
territorio  nazionale.  In  tale  ipotesi gli operatori stessi devono
richiedere all'Autorita' di cui all'articolo 207, previa trasmissione
di  idonea  documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A
tal  fine  i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato
il  sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita',
che  il  sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e che
e'  in  grado  di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli
obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre
garantire  che  gli  utilizzatori e gli utenti finali siano informati
sulle   modalita'   del  sistema  adottato.  L'Autorita',  dopo  aver
acquisito  i  necessari  elementi  di  valutazione,  si esprime entro
novanta  giorni  dalla  richiesta.  In  caso  di mancata risposta nel
termine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al  ((Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare)) l'adozione
dei  relativi  provvedimenti  sostitutivi  da emanarsi nei successivi
sessanta  giorni.  L'Autorita'  e'  tenuta a presentare una relazione
annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
   10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria
gestione  finanziaria.  Le  risorse  finanziarie  dei  Consorzio sono
costituite:
    a) dai proventi delle attivita' svolte dai Consorzio;
    b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
    c) dalle quote consortili;
    d)  dal  contributo  ambientale  a  carico dei produttori e degli
importatori  di  oli  e  grassi vegetali e animali per uso alimentare
destinati  al  mercato interno e ricadenti nelle finalita' consortili
di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), di concerto
con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, al fine di garantire
l'equilibrio di gestione dei Consorzio.
   11.  I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9
trasmettono  annualmente  al  ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)) ed al Ministro delle attivita' produttive
i  bilanci  preventivo  e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro
approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti
presentano  agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attivita'
complessiva  sviluppata  dagli  stessi  e  dai  loro singoli aderenti
nell'anno solare precedente.
   12.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del decreto di approvazione dello Statuto di cui
al   comma   2,   chiunque,   in   ragione  della  propria  attivita'
professionale,  detiene  oli  e  grassi vegetali e animali esausti e'
obbligato  a conferirli ai Consorzio direttamente o mediante consegna
a  soggetti  incaricati dai Consorzio, fermo restando quanto previsto
al  comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il
detentore  di  cedere  oli  e  grassi  vegetali  e animali esausti ad
imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.
   13.  Chiunque, in ragione della propria attivita' professionale ed
in attesa del conferimento ai Consorzio, detenga oli e grassi animali
e  vegetali  esausti  e'  obbligato a stoccare gli stessi in apposito
contenitore   conforme   alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
smaltimento.
   14.  Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti
in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.
   15.  I  soggetti  giuridici  appartenenti alle categorie di cui al
comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore  della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
Consorzio  di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9,
entro  sessanta  giorni  dalla data di costituzione o di inizio della
propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.Lgs. 16 GENNAIO 2008, N.4.
                              ART. 234
    (Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in
                            Polietilene)

  1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e
   il  trattamento  dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo
smaltimento, e' istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti
di  beni  in  polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo
218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi
rifiuti,  di  cui  agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e
231,.  I  sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi
di cui all'articolo 237.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  delle  tutela  del
territorio  e  del  mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico,   sono   definiti,   entro   novanta  giorni,  i  beni  in
polietilene,   che   per   caratteristiche  ed  usi,  possono  essere
considerati  beni  di lunga durata per i quali deve essere versato un
contributo  per  il  riciclo  in  misura ridotta in ragione del lungo
periodo  di  impiego  o  per  i  quali  non  deve essere versato tale
contributo   in   ragione   di   una   situazione  di  fatto  di  non
riciclabilita'  a  fine  vita. In attesa di tale decreto tali beni di
lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo.
   3.  Il  consorzio  di  cui  al  comma  1,  gia' riconosciuto dalla
previgente  normativa,  ha  personalita' giuridica di diritto privato
senza  scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema  tipo  approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  centoventi  giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale,  e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed in
particolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore.  Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri  di' amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei   riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei produttori con
materie  prime.  Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro
quindici   giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  che lo approva di concerto con il Ministro
dello   sviluppo   economico,  salvo  motivate  osservazioni  cui  il
consorzio  e'  tenuto  ad  adeguarsi  nei successivi sessanta giorni.
Qualora  il  consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  le
modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di
approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
   4. Ai Consorzio partecipano:
    a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
    b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
    c)  i  riciclatori  e  i  recuperatori  di  rifiuti  di  beni  in
polietilene.
   5. Ai Consorzio possono partecipare in qualita' di soci aggiunti i
produttori  ed  importatori  di  materie  prime in polietilene per la
produzione  di  beni  in  polietilene  e le imprese che effettuano la
raccolta,  il  trasporto  e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le
modalita'   di  partecipazione  vengono  definite  nell'ambito  dello
statuto di cui al comma 3.
   6.  I  soggetti  giuridici  appartenenti  alle categorie di cui al
comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore  della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
Consorzio  di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7,
entro  sessanta  giorni  dalla data di costituzione o di inizio della
propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
   7.  Gli  operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono
entro  centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:
    a)  organizzare autonomamente, la gestione dei rifiuti di beni in
polietilene su tutto il territorio nazionale;
    b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni
in  polietilene  al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o
al  recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attivita',
con quantita' definite e documentate;
   Nelle  predette  ipotesi  gli  operatori  stessi devono richiedere
all'osservatorio nazionale sui Rifiuti, previa trasmissione di idonea
documentazione,  il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i
predetti  operatori  devono dimostrare di aver organizzato il sistema
secondo  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed economicita', che il
sistema  e'  effettivamente  ed autonomamente funzionante e che e' in
grado   di   conseguire,  nell'ambito  delle  attivita'  svolte,  gli
obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre
garantire  che  gli  utilizzatori e gli utenti finali siano informati
sulle   modalita'   del  sistema  adottato.  L'Autorita',  dopo  aver
acquisito  i  necessari  elementi  di  valutazione,  si esprime entro
novanta  giorni  dalla  richiesta.  In  caso  di mancata risposta nel
termine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al  ((Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare)) l'adozione
dei  relativi  provvedimenti  sostitutivi  da emanarsi nei successivi
sessanta  giorni.  L'Autorita' presenta una relazione annuale di sint
esi relativa a tutte le istruttorie esperite.
   8.  I  Consorzio  di  cui  al comma 1 si propongono come obiettivo
primario  di  favorire  il  ritiro  dei beni a base di polietilene al
termine   del   ciclo  di  utilita'  per  avviarli  ad  attivita'  di
riciclaggio  e di recupero. A tal fine i Consorzio svolgono per tutto
il territorio nazionale i seguenti compiti:
    a)  promuovono  la  gestione  del  flusso  dei  beni  a  base  di
polietilene;
    b)  assicurano  la  raccolta,  il riciclaggio e le altre forme di
recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
    c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
    d)  promuovono  l'informazione  degli utenti, intesa a ridurre il
consumo  dei  materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di
smaltimento;
    e)  assicurano  l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene
nel  caso  in  cui  non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
   9.  Nella  distribuzione dei prodotti dei consorziati, i Consorzio
possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.
   10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria
gestione  finanziaria.  I  mezzi  finanziari per il funzionamento del
Consorzio sono costituiti:
    a) dai proventi delle attivita' svolte dai Consorzio;
    b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
    c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
    d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al
comma 13.
   11.  Le  deliberazioni  degli  organi  dei  Consorzio, adottate in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma   dello   statuto,   sono   vincolanti  per  tutti  i  soggetti
partecipanti.
   12.  I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7
trasmettono  annualmente  al  ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)) ed al Ministro delle attivita' produttive
il  bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro
approvazione.  I  Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al
comma  7,  entro  il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione
tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro
singoli aderenti nell'anno solare precedente.
   13.  Il  ((Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare))  di  concerto  con il Ministro delle attivita' produttive
determina  ogni  due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di
riciclaggio  e,  in  caso  di  mancato  raggiungimento  dei  predetti
obiettivi, puo' stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da
applicarsi  sull'importo  netto  delle  fatture  emesse dalle imprese
produttrici  ed  importatrici  di  beni di polietilene per il mercato
interno.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare))  di  concerto  con il Ministro delle attivita' produttive
determina  gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio
entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto.
   14.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale  del  decreto di approvazione dello statuto di cui al comma
3,  chiunque,  in ragione della propria attivita', detiene rifiuti di
beni  in  polietilene  e'  obbligato a conferirli a uno dei Consorzio
riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati
dai  Consorzio stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma
7. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore
di  cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato
membro della Comunita' europea.
                              Art. 235
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 NOVEMBRE 2008, N. 188))
                              Art. 236
                Consorzio nazionale per la gestione,
           raccolta e trattamento degli oli minerali usati

  1.  Al  fine  di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli
minerali  usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa
alla  produzione  di  oli  base,  le  imprese di cui al comma 4, sono
tenute  a  partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma
12  tramite  adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, . I consorzio adottano sistemi di
gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.
  2.  Il  consorzio  di  cui  al  comma  1,  gia'  riconosciuto dalla
previgente  normativa,  ha  personalita' giuridica di diritto privato
senza  scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema  tipo  approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  centoventi  giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale  e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed  in
particolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore.  Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei   riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo
statuto  adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
lo  approva  di  concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico,
salvo  motivate  osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi
nei  successivi  sessanta  giorni. Qualora il consorzio non ottemperi
nei  termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il
decreto  ministeriale  di approvazione dello statuto del consorzio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  3.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. Le imprese
che  eliminano  gli  oli  minerali  usati  tramite  co-combustione  e
all'uopo  debitamente  autorizzate  e  gli  altri consorzio di cui al
presente   articolo  sono  tenute  a  fornire  al  Consorzio  di  cui
all'articolo  11  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i
dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinche' tale consorzio
comunichi  annualmente  tutti  i  dati  raccolti su base nazionale ai
Ministeri  che  esercitano  il  controllo, corredati da una relazione
illustrativa.  Alla  violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni
di   cui  all'articolo  258  per  la  mancata  comunicazione  di  cui
all'articolo 189, comma 3.
  4.  Ai  consorzio  partecipano in forma Paritetica tutte le imprese
che:
    a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli
base vergini;
    b)  le  imprese  che  producono  oli base mediante un processo di
rigenerazione;
    c)  le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli
usati;
    d)  le  imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli
oli lubrificanti.
  5.  Le  quote  di partecipazione ai consorzio sono ripartite fra le
categorie  di  imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di
esse  sono  attribuite in proporzione delle quantita' di lubrificanti
prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.
  6.  Le  deliberazioni  degli  organi  del  consorzio,  adottate  in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
  7.  I  consorzio  determinano annualmente, con riferimento ai costi
sopportati  nell'anno  al  netto  dei ricavi per l'assolvimento degli
obblighi  di  cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo
dell'olio   lubrificante   che   sara'   messo  a  consumo  nell'anno
successivo.  Ai  fini  della  parte  quarta  del  presente decreto si
considerano  immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti
all'atto del pagamento dell'imposta di consumo.
  8.  Le  imprese  partecipanti  sono tenute a versare al consorzio i
contributi  dovuti  da  ciascuna  di  esse  secondo le modalita' ed i
termini fissati ai sensi del comma 9.
  9.  Le  modalita'  e  i  termini  di  accertamento,  riscossione  e
versamento  dei  contributi  di  cui  al  comma 8, sono stabiliti con
decreto  del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con
i  Ministri  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e delle
attivita'  produttive,  da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro
un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.
  10.  Il  consorzio  di  cui  al  comma 1 trasmettono annualmente al
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
ed  al  Ministro  delle  attivita'  produttive i bilanci preventivo e
consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzio
di  cui  al  comma  1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
ed  al  Ministro  delle  attivita'  produttive  una relazione tecnica
sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli
aderenti nell'anno solare precedente.
  11.  Lo  statuto  di  cui  al comma 2, prevede, in particolare, gli
organi dei consorzio e le relative modalita' di nomina.
  12.  I  consorzio  svolgono  per  tutto  il  territorio nazionale i
seguenti compiti:
    a)  promuovere  la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle
tematiche della raccolta;
    b)   assicurare  ed  incentivare  la  raccolta  degli  oli  usati
ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
    c)  espletare  direttamente  la  attivita'  di raccolta degli oli
usati  dai  detentori  che ne facciano richiesta nelle aree in cui la
raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
    d)  selezionare gli oli usati raccolti ai fmi della loro corretta
eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
    e) cedere gli oli usati raccolti:
      1)  in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione
di oli base;
      2)  in  caso  ostino  effettivi  vincoli  di  carattere tecnico
economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
      3)  in  difetto  dei  requisiti  per l'avvio agli usi di cui ai
numeri  precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito
permanente;
    f)  perseguire  ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la
realizzazione   di   nuovi  processi  di  trattamento  e  di  impiego
alternativi;
    g)  operare  nel  rispetto dei principi di concorrenza, di libera
circolazione  dei beni, di economicita' della gestione, nonche' della
tutela  della  salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria,
delle acque e del suolo;
    h)  annotare  ed  elaborare  tutti  i  dati tecnici relativi alla
raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al
Consorzio  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  95, affinche' tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che
esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
    i)   concordare   con   le  imprese  che  svolgono  attivita'  di
rigenerazione  i  parametri  tecnici per la selezione degli oli usati
idonei per l'avvio alla rigenerazione;
    l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;
    l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di
rigenerazione  che  ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra
quantita'  raccolte  e  richieste,  delle  capacita' produttive degli
impianti  previste  dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti
gia'  in  funzione,  della  pregressa produzione di basi lubrificanti
rigenerate di qualita' idonea per il consumo;
    l-ter)   corrispondere   alle   imprese   di   rigenerazione   un
corrispettivo  a fronte del trattamento determinato in funzione della
situazione  corrente  del mercato delle basi lubrificanti rigenerate,
dei  costi  di  raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli
oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara'
erogato  con riferimento alla quantita' di base lubrificante ottenuta
per  tonnellata  di  olio usato, di qualita' idonea per il consumo ed
effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati
ceduti dal consorzio all'impresa stessa;
    l-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non
rigenerabile  ma  riutilizzabile  ovvero  dell'olio  rigenerabile non
ritirato  dalle  imprese  di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio
usato  non  riutilizzabile  nel  rispetto  delle  disposizioni contro
l'inquinamento.
  13.   I   consorzio   possono  svolgere  le  proprie  funzioni  sia
direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati
e  limitati  settori  di  attivita'  o determinate aree territoriali.
L'attivita'   dei  mandatari  e'  svolta  sotto  la  direzione  e  la
responsabilita' dei consorzio stessi.
  14.  I  soggetti  giuridici  appartenenti  alle categorie di cui al
comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore  della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
consorzio  di  cui  al  comma  1, entro sessanta giorni dalla data di
costituzione  o  di inizio della propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
  15.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del decreto di approvazione dello statuto di cui
al  comma  2,  chiunque  detiene oli minerali esausti e' obbligato al
loro  conferimento  ai  consorzio  di  cui al comma 1, direttamente o
mediante  consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati,
in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione
di  tali  rifiuti.  L'obbligo di conferimento non esclude la facolta'
per  il  detentore  di  cedere gli oli minerali esausti ad imprese di
altro Stato membro della Comunita' europea.
  16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio,   gli  eventuali  avanzi  di  gestione  accantonati  dai
consorzio  di  cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio
netto  non  concorrono  alla formazione del reddito, a condizione che
sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai
consorziati  di  tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento
dei consorzi medesimi.
                              ART. 237
             (criteri direttivi dei sistemi di gestione)

   1.  I  sistemi  di  gestione adottati devono, in ogni caso, essere
aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo
da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di
non  distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonche' il
massimo rendimento possibile.

TITOLO IV

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI


                              Art. 238
             Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

  1.  Chiunque  possegga  o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree
scoperte  ad  uso  privato  o  pubblico  non costituenti accessorio o
pertinenza  dei  locali  medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti
nelle  zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e'
tenuto  al  pagamento  di  una  tariffa.  La  tariffa  costituisce il
corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani e ricomprende anche i costi
indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36.  La  tariffa  di  cui  all'articolo  49 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore
del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
  2.  La  tariffa  per  la  gestione  dei rifiuti e' commisurata alle
quantita'  e  qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita'
di  superficie,  in  relazione agli usi e alla tipologia di attivita'
svolte,  sulla  base  di parametri, determinati con il regolamento di
cui  al  comma  6,  che  tengano  anche  conto  di  indici reddituali
articolati per fasce di utenza e territoriali.
  3.  La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data di entrata
in  vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorita' d'ambito ed
e'  applicata  e  riscossa  dai  soggetti  affidatari del servizio di
gestione  integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di
cui  al  comma  6.  Nella determinazione della tariffa e' prevista la
copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti
urbani  quali,  ad  esempio,  le  spese  di spazzamento delle strade.
Qualora  detti  costi vengano coperti con la tariffa cio' deve essere
evidenziato   nei   piani  finanziari  e  nei  bilanci  dei  soggetti
affidatari del servizio.
  4.  La  tariffa  e'  composta da una quota determinata in relazione
alle  componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  riferite in
particolare   agli   investimenti   per   le  opere  ed  ai  relativi
ammortamenti,  nonche'  da  una  quota  rapportata  alle quantita' di
rifiuti  conferiti,  al  servizio  fornito e all'entita' dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio.
  5.  Le  Autorita'  d'ambito approvano e presentano all'Autorita' di
cui  all'articolo  207  il  piano finanziario e la relativa relazione
redatta  dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.
Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui  al  comma  6,  dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale
copertura dei costi.
  6.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),  di  concerto  con  il  Ministro  delle attivita' produttive,
sentiti  la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici
e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche
ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito
regolamento  da  emanarsi  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in
vigore  della  parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  al presente articolo, i criteri generali sulla
base  dei  quali  vengono  definite  le  componenti dei costi e viene
determinata  la  tariffa,  anche con riferimento alle agevolazioni di
cui  al  comma  7,  garantendo  comunque  l'assenza  di  oneri per le
autorita' interessate.
  7.  Nella  determinazione  della  tariffa  possono  essere previste
agevolazioni  per  le  utenze  domestiche e per quelle adibite ad uso
stagionale  o non continuativo, debitamente documentato ed accertato,
che  tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di
utenza  e  territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono
essere  indicate  le  risorse  necessarie  per  garantire l'integrale
copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i
criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
  8.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  6  tiene conto anche degli
obiettivi  di  miglioramento della produttivita' e della qualita' del
servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
  9.   L'eventuale   modulazione  della  tariffa  tiene  conto  degli
investimenti  effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili
ai fini dell'organizzazione del servizio.
  10.   Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di  riduzione
proporzionale  alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
  11.  Sino  alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino
al  compimento  degli  adempimenti  per  l'applicazione della tariffa
continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
  12.  La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere
effettuata  secondo  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  mediante  convenzione con
l'Agenzia delle entrate. (1)(2)

-------------
(1)
  Il  D.L.  11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla
L.  5 luglio 2007, n. 87, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "in
deroga  al  presente  articolo  238,  i comuni della regione Campania
adottano  immediatamente  le iniziative urgenti per assicurare che, a
decorrere  dal  1°  gennaio  2008 e per un periodo di cinque anni, ai
fini  della  determinazione  della  tassa  di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate
misure  tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del
servizio   di   gestione  dei  rifiuti  indicati  in  appositi  piani
economico-finanziari  redatti  tenendo  conto anche delle indicazioni
contenute  nei  piani  di  cui  all'articolo  4.  Ai  comuni  che non
provvedono  nei  termini  previsti  si  applicano  le sanzioni di cui
all'articolo   141,   comma   1,   del   testo   unico   delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina,
in  caso  di  inottemperanza, di un apposito commissario da parte del
prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie".

(2)
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L.  30  luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 33) che
"Le  disposizioni  di  cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152, si interpretano nel senso che la natura della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla
predetta  tariffa,  sorte  successivamente  alla  data  di entrata in
vigore   del   presente   decreto,   rientrano   nella  giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria".

TITOLO V

BONIFICA DI SITI CONTAMINATI


                              ART. 239
                 (principi e campo di applicazione)

   1.  Il  presente  titolo  disciplina  gli interventi di bonifica e
ripristino  ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure,
i  criteri  e  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle  operazioni
necessarie  per  l'eliminazione  delle  sorgenti  dell'inquinamento e
comunque   per   la   riduzione   delle  concentrazioni  di  sostanze
inquinanti,  in  armonia  con  i  principi e le norme comunitari, con
particolare riferimento al principio "chi inquina paga".
   2.  Ferma  restando la disciplina dettata dal titolo I della parte
quarta  del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non
si applicano:
    a)  all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del
presente  decreto.  In  tal  caso qualora, a seguito della rimozione,
avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in
modo   incontrollato,   si  accerti  il  superamento  dei  valori  di
attenzione,  si  dovra' procedere alla caratterizzazione dell'area ai
fini  degli  eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale
da effettuare ai sensi del presente titolo;
    b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se
non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di
quanto dalle stesse non disciplinato.
   3.  Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree
caratterizzate   da  inquinamento  diffuso  sono  disciplinati  dalle
regioni  con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure
previste  per  i  siti  oggetto  di bonifica di interesse nazionale e
comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.
                              ART. 240
                            (definizioni)

   1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:
    a)   sito:  l'area  o  porzione  di  territorio,  geograficamente
definita  e  determinata,  intesa  nelle  diverse  matrici ambientali
(suolo,   sottosuolo   ed  acque  sotterranee)  e  comprensiva  delle
eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
    b)  concentrazioni  soglia  di contaminazione (CSC): i livelli di
contaminazione  delle  matrici ambientali che costituiscono valori al
di  sopra  dei  quali  e'  necessaria la caratterizzazione del sito e
l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5
alla  parte  quarta  del  presente  decreto.  Nel caso in cui il sito
potenzialmente  contaminato  sia  ubicato  in  un'area interessata da
fenomeni  antropici o naturali che abbiano determinato il superamento
di  una o piu' concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime
si  assumono  pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri
superati;
    c)   concentrazioni   soglia  di  rischio  (CSR):  i  livelli  di
contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso
con  l'applicazione  della  procedura  di  analisi  di  rischio  sito
specifica  secondo  i  principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte
quarta  del  presente decreto e sulla base dei risultati del piano di
caratterizzazione,  il cui superamento richiede la messa in sicurezza
e   la   bonifica.   I   livelli  di  concentrazione  cosi'  definiti
costituiscono i livelli di accettabilita' per il sito;
    d)  sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o piu'
valori  di  concentrazione  delle  sostanze inquinanti rilevati nelle
matrici  ambientali  risultino  superiori ai valori di concentrazione
soglia  di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni
di  caratterizzazione  e di analisi di rischio sanitario e ambientale
sito  specifica,  che ne permettano di determinare lo stato o meno di
contaminazione  sulla  base  delle  concentrazioni  soglia di rischio
(CSR);
    e)   sito   contaminato:   un  sito  nel  quale  i  valori  delle
concentrazioni    soglia    di   rischio   (CSR),   determinati   con
l'applicazione   della   procedura  di  analisi  di  rischio  di  cui
all'Allegato  1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei
risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
    f)  sito  non  contaminato:  un  sito nel quale la contaminazione
rilevata  nelle  matrice  ambientali  risulti  inferiore ai valori di
concentrazione  soglia  di contaminazione (CSC) oppure, se superiore,
risulti  comunque  inferiore  ai  valori  di concentrazione soglia di
rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario
e ambientale sito specifica;
    g)  sito  con attivita' in esercizio: un sito nel quale risultano
in  esercizio  attivita'  produttive  sia industriali che commerciali
nonche'   le   aree  pertinenziali  e  quelle  adibite  ad  attivita'
accessorie  economiche,  ivi  comprese le attivita' di mantenimento e
tutela   del  patrimonio  ai  fini  della  successiva  ripresa  delle
attivita';
    h)  sito  dismesso:  un  sito  in  cui  sono cessate le attivita'
produttive;
    i)  misure  di  prevenzione:  le  iniziative  per  contrastare un
evento,  un  atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente
per  la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente
probabile  che  si  verifichi  un  danno sotto il profilo sanitario o
ambientale  in  un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare
il realizzarsi di tale minaccia;
    l)  misure  di  riparazione:  qualsiasi  azione o combinazione di
azioni,  tra  cui  misure  di  attenuazione  o  provvisorie dirette a
riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali
danneggiati,  oppure  a  fornire  un'alternativa  equivalente  a tali
risorse o servizi;
    m)  messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a
breve  termine,  da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di
cui  alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di
qualsiasi  natura,  atto  a  contenere  la  diffusione delle sorgenti
primarie  di  contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici
presenti  nel  sito  e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori
interventi   di   bonifica  o  di  messa  in  sicurezza  operativa  o
permanente;
    n)  messa  in  sicurezza  operativa:  l'insieme  degli interventi
eseguiti  in  un  sito con attivita' in esercizio atti a garantire un
adeguato  livello  di  sicurezza  per le persone e per l'ambiente, in
attesa  di  ulteriori  interventi  di messa in sicurezza permanente o
bonifica   da   realizzarsi   alla  cessazione  dell'attivita'.  Essi
comprendono   altresi'   gli   interventi   di   contenimento   della
contaminazione   da   mettere   in   atto  in  via  transitoria  fino
all'esecuzione  della bonifica o della messa in sicurezza permanente,
al  fine  di  evitare  la diffusione della contaminazione all'interno
della  stessa  matrice  o tra matrici differenti. In tali casi devono
essere  predisposti  idonei  piani  di  monitoraggio  e controllo che
consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
    o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti
a  isolare  in  modo  definitivo  le  fonti  inquinanti rispetto alle
matrici  ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo
livello  di  sicurezza  per le persone e per l'ambiente. In tali casi
devono   essere   previsti   piani  di  monitoraggio  e  controllo  e
limitazioni   d'uso   rispetto   alle   previsioni   degli  strumenti
urbanistici;
    p)  bonifica:  l'insieme  degli  interventi  atti ad eliminare le
fonti  di  inquinamento  e  le  sostanze  inquinanti  o  a ridurre le
concentrazioni  delle  stesse  presenti  nel  suolo, nel sottosuolo e
nelle  acque  sotterranee  ad un livello uguale o inferiore ai valori
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
    q)   ripristino   e  ripristino  ambientale:  gli  interventi  di
riqualificazione   ambientale   e  paesaggistica,  anche  costituenti
complemento  degli  interventi  di  bonifica  o  messa  in  sicurezza
permanente,  che  consentono  di  recuperare il sito alla effettiva e
definitiva  fruibilita'  per  la  destinazione  d'uso  conforme  agli
strumenti urbanistici;
    r)  inquinamento  diffuso:  la  contaminazione  o  le alterazioni
chimiche,  fisiche  o biologiche delle matrici ambientali determinate
da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;
    s)  analisi  di  rischio  sanitario  e ambientale sito specifica:
analisi  sito  specifica  degli  effetti sulla salute umana derivanti
dall'esposizione  prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle
matrici  ambientali  contaminate,  condotta  con  i  criteri indicati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;
    t)  condizioni  di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali
e'  necessaria  l'esecuzione  di  interventi  di  emergenza, quali ad
esempio:
     1)  concentrazioni  attuali  o  potenziali  dei  vapori in spazi
confinati  prossime  ai  livelli  di  esplosivita' o idonee a causare
effetti nocivi acuti alla salute;
     2)  presenza  di  quantita'  significative  di  prodotto in fase
separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
     3)  contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi
agricoli;
     4) pericolo di incendi ed esplosioni.
                              ART. 241
                     (regolamento aree agricole)

   1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino
ambientale   e  di  messa  in  sicurezza,  d'emergenza,  operativa  e
permanente,   delle   aree   destinate  alla  produzione  agricola  e
all'allevamento  e' adottato con decreto del ((Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e
forestali. (1)

-------------
(1)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (in
G.U.  1a  s.s.  29/07/2009  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  presente articolo nella parte in cui non prevede
che,  prima  dell'adozione  del regolamento da esso disciplinato, sia
sentita  la  Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281
del 1997.
                              ART. 242 
               (procedure operative ed amministrative) 
 
   1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado  di
contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera
entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e  ne  da'
immediata  comunicazione  ai  sensi  e  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica  all'atto
di individuazione  di  contaminazioni  storiche  che  possano  ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 
   2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure
di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla  contaminazione,
un'indagine preliminare sui parametri  oggetto  dell'inquinamento  e,
ove  accerti  che  il  livello   delle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede  al  ripristino
della   zona   contaminata,    dandone    notizia,    con    apposita
autocertificazione,  al  comune  ed  alla  provincia  competenti  per
territorio    entro    quarantotto    ore    dalla     comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di  cui  al
presente articolo, ferme restando  le  attivita'  di  verifica  e  di
controllo da  parte  dell'autorita'  competente  da  effettuarsi  nei
successivi quindici giorni. Nel caso in cui  l'inquinamento  non  sia
riconducibile ad un singolo evento, i parametri  da  valutare  devono
essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e
delle attivita' ivi svolte nel tempo. 
   3. Qualora l'indagine  preliminare  di  cui  al  comma  2  accerti
l'avvenuto superamento delle CSC anche  per  un  solo  parametro,  il
responsabile dell'inquinamento ne da' immediata notizia al comune  ed
alle province competenti per  territorio  con  la  descrizione  delle
misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza  adottate.
Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche'  alla  regione  territorialmente  competente  il   piano   di
caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato  2  alla  parte
quarta del presente decreto. Entro  i  trenta  giorni  successivi  la
regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza  il  piano  di
caratterizzazione    con    eventuali    prescrizioni    integrative.
L'autorizzazione regionale costituisce assenso  per  tutte  le  opere
connesse  alla  caratterizzazione,  sostituendosi   ad   ogni   altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla  osta  da  parte
della pubblica amministrazione. 
   4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e'
applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica  per  la
determinazione  delle  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR).  I
criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e  della  salute  entro  il  30  giugno  2008.  Nelle  more
dell'emanazione del predetto decreto, i  criteri  per  l'applicazione
della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato  1
alla  parte   quarta   del   presente   decreto.   Entro   sei   mesi
dall'approvazione  del  piano  di  caratterizzazione,   il   soggetto
responsabile  presenta  alla  regione  i  risultati  dell'analisi  di
rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a  seguito
dell'istruttoria  svolta   in   contraddittorio   con   il   soggetto
responsabile, cui e'  dato  un  preavviso  di  almeno  venti  giorni,
approva il documento di analisi di rischio entro  i  sessanta  giorni
dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componenti
della conferenza di servizi almeno  venti  giorni  prima  della  data
fissata per la conferenza e, in caso di decisione a  maggioranza,  la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed  analitica  motivazione
rispetto  alle  opinioni  d  issenzienti  espresse  nel  corso  della
conferenza. 
   5 Qualora  gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito
e' inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei
servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi  del  rischio,
dichiara concluso positivamente  il  procedimento.  In  tal  caso  la
conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma
di monitoraggio sul sito circa la  stabilizzazione  della  situazione
riscontrata  in  relazione  agli  esiti  dell'analisi  di  rischio  e
all'attuale destinazione d'uso del sito.  A  tal  fine,  il  soggetto
responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di  cui  sopra,
invia alla provincia ed alla regione  competenti  per  territorio  un
piano di monitoraggio nel quale sono individuati: 
    a) i parametri da sottoporre a controllo; 
    b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 
   6  La  regione,  sentita  la  provincia,  approva  il   piano   di
monitoraggio  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dello  stesso.
L'anzidetto termine puo'  essere  sospeso  una  sola  volta,  qualora
l'autorita' competente ravvisi la necessita' di richiedere,  mediante
atto   adeguatamente    motivato,    integrazioni    documentali    o
approfondimenti del  progetto,  assegnando  un  congruo  termine  per
l'adempimento. In questo caso il termine per  l'approvazione  decorre
dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo  di
monitoraggio il  soggetto  responsabile  ne  da'  comunicazione  alla
regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva
degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita'  di
monitoraggio  rilevino  il  superamento   di   uno   o   piu'   delle
concentrazioni soglia di rischio,  il  soggetto  responsabile  dovra'
avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7. 
   7. Qualora gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito
e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR),  il
soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di  rischio,  il  progetto
operativo degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario,  le  ulteriori  misure  di
riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine  di  minimizzare  e
ricondurre ad accettabilita' il  rischio  derivante  dallo  stato  di
contaminazione  presente  nel  sito.  ((Nel  caso  di  interventi  di
bonifica o di messa in sicurezza di cui al  periodo  precedente,  che
presentino  particolari  complessita'  a  causa  della  natura  della
contaminazione,  degli  interventi,  delle  dotazioni  impiantistiche
necessarie o dell'estensione dell'area interessata  dagli  interventi
medesimi, il progetto puo' essere  articolato  per  fasi  progettuali
distinte  al  fine  di  rendere  possibile  la  realizzazione   degli
interventi per singole aree o per  fasi  temporali  successive.))  La
regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati
mediante  apposita  conferenza  di  servizi  e  sentito  il  soggetto
responsabile, approva il  progetto,  con  eventuali  prescrizioni  ed
integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale  termine
puo' essere sospeso una sola volta, qualora  la  regione  ravvisi  la
necessita'  di  richiedere,  mediante  atto  adeguatamente  motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un
congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il  termine  per
l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del  progetto
integrato. Ai soli fini della realizzazione  e  dell'esercizio  degli
impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del  progetto
operativo e  per  il  tempo  strettamente  necessario  all'attuazione
medesima,  l'autorizzazione  regionale  di  cui  al  presente   comma
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni,  i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e  gli  assensi  previsti
dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli  relativi
alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione
delle  terre  e  rocce  da  scavo   all'interno   dell'area   oggetto
dell'intervento ed allo  scarico  delle  acque  emunte  dalle  falde.
L'autorizzazione  costituisce,  altresi',  variante   urbanistica   e
comporta  dichiarazione  di  pubblica   utilita',   di   urgenza   ed
indifferibilita' dei lavori. Con il pr  ovvedimento  di  approvazione
del progetto sono stabiliti anche i tempi  di  esecuzione,  indicando
altresi' le eventuali prescrizioni necessarie  per  l'esecuzione  dei
lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie, in  misura
non  superiore   al   cinquanta   per   cento   del   costo   stimato
dell'intervento, che devono essere prestate in favore  della  regione
per la corretta  esecuzione  ed  il  completamento  degli  interventi
medesimi. 
   8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli  interventi  di
bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza  operativa  o
permanente, nonche' per l'individuazione delle migliori  tecniche  di
intervento a  costi  sostenibili  (B.A.T.N.E.E.C.  -  Best  Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai  sensi  delle  normative
comunitarie sono riportati nell'Allegato  3  alla  parte  quarta  del
presente decreto. 
   9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati
((. . .)), garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed  ambientale
ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti.  I  progetti
di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da  accurati  piani
di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed  indicano  se
all'atto della cessazione dell'attivita' si  rendera'  necessario  un
intervento  di  bonifica  o  un  intervento  di  messa  in  sicurezza
permanente.((Possono  essere  altresi'  autorizzati   interventi   di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza  degli
impianti e delle reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di  bonifica
che siano condotti adottando appropriate misure  di  prevenzione  dei
rischi)). 
   10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza  e
ripristino ambientale di siti con attivita' in esercizio, la regione,
fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica  e
dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto  assicura  che  i
suddetti interventi  siano  articolati  in  modo  tale  da  risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'. 
   11. Nel caso  di  eventi  avvenuti  anteriormente  all'entrata  in
vigore della parte quarta del presente  decreto  che  si  manifestino
successivamente a tale data  in  assenza  di  rischio  immediato  per
l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica
alla regione, alla provincia e al comune  competenti  l'esistenza  di
una   potenziale    contaminazione    unitamente    al    piano    di
caratterizzazione del sito,  al  fine  di  determinarne  l'entita'  e
l'estensione con riferimento  ai  parametri  indicati  nelle  CSC  ed
applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti. 
   12.  Le  indagini  ed  attivita'  istruttorie  sono  svolte  dalla
provincia,  che  si  avvale  della  competenza  tecnica  dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le  altre
amministrazioni. 
   13. La procedura di approvazione  della  caratterizzazione  e  del
progetto di bonifica si svolge in  Conferenza  di  servizi  convocata
dalla  regione  e  costituita  dalle  amministrazioni  ordinariamente
competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni  per
la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel  progetto.
La relativa documentazione e' inviata ai componenti della  conferenza
di servizi almeno venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  la
discussione e, in caso di decisione a  maggioranza,  la  delibera  di
adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione  rispetto
alle opinioni  dissenzienti  espresse  nel  corso  della  conferenza.
Compete alla  provincia  rilasciare  la  certificazione  di  avvenuta
bonifica.  Qualora  la  provincia  non  provveda  a  rilasciare  tale
certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera  di
adozione, al rilascio provvede la regione. 
                              Art. 243
                           Acque di falda

  1.  Le  acque  di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito
degli  interventi  di  bonifica  ((o messa in sicurezza)) di un sito,
possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate
in  cicli  produttivi  in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei
limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali
di cui al presente decreto.
  2.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai
soli  fini della bonifica dell'acquifero, e' ammessa la reimmissione,
previo  trattamento,  delle  acque  sotterranee  nella  stessa unita'
geologica  da  cui  le  stesse  sono  state  estratte,  indicando  la
tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle
acque reimmesse, le modalita' di reimmissione e le misure di messa in
sicurezza  della  porzione  di  acquifero  interessato dal sistema di
estrazione/reimmissione.  Le  acque  reimmesse  devono  essere  state
sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero
e  non  devono  contenere  altre  acque  di  scarico o altre sostanze
pericolose  diverse,  per  qualita'  e  quantita', da quelle presenti
nelle acque prelevate.
                              ART. 244
                             (ordinanze)

   1.  Le  pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie
funzioni  individuano  siti  nei  quali  accertino  che  i livelli di
contaminazione  sono  superiori ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e
al comune competenti.
   2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo
aver   svolto   le   opportune  indagini  volte  ad  identificare  il
responsabile  dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida
con    ordinanza    motivata   il   responsabile   della   potenziale
contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
   3.  L'ordinanza  di cui al comma 2 e' comunque notificata anche al
proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
   4.  Se  il responsabile non sia individuabile o non provveda e non
provveda il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato, gli
interventi  che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di
cui  al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 250.
                              ART. 245
     (obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti
          non responsabili della potenziale contaminazione)

   1.  Le  procedure  per  gli  interventi  di messa in sicurezza, di
bonifica  e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo
possono  essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non
responsabili.
   2.  Fatti  salvi  gli  obblighi  del responsabile della potenziale
contaminazione  di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore
dell'area  che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale
del  superamento  delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC)
deve  darne  comunicazione  alla regione, alla provincia ed al comune
territorialmente  competenti  e  attuare  le  misure  di  prevenzione
secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta
ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune,
per  l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso
agli interventi di bonifica. E' comunque riconosciuta al proprietario
o  ad  altro  soggetto  interessato  la  facolta'  di  intervenire in
qualunque   momento   volontariamente   per  la  realizzazione  degli
interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprieta' o
disponibilita'.
   3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e
2  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del  presente decreto, ovvero abbiano gia' provveduto in tal senso in
precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi
anteriori  all'entrata  in  vigore  della  parte  quarta del presente
decreto  verra' definita dalla regione territorialmente competente in
base  alla  pericolosita' del sito, determinata in generale dal piano
regionale  delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni
caso la facolta' degli interessati di procedere agli interventi prima
del suddetto termine.
                              ART. 246
                       (accordi di programma)

  1.  I  soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo
ed  i  soggetti  altrimenti  interessati  hanno  diritto  di definire
modalita'  e  tempi  di esecuzione degli interventi mediante appositi
accordi  di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del
documento  di  analisi  di  rischio  di  cui all'articolo 242, con le
amministrazioni  competenti  ai  sensi  delle  disposizioni di cui al
presente titolo.
  2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a
provvedere  alla  contestuale  bonifica di una pluralita' di siti che
interessano  il territorio di piu' regioni, i tempi e le modalita' di
intervento  possono essere definiti con appositi accordi di programma
stipulati,  entro  dodici  mesi  dall'approvazione  del  documento di
analisi   di   rischio  di  cui  all'articolo  242,  con  le  regioni
interessate.
  3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a
provvedere  alla  contestuale  bonifica  di  una  pluralita'  di siti
dislocati  su  tutto il territorio nazionale o vi siano piu' soggetti
interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale,
i  tempi  e  le  modalita'  di intervento possono essere definiti con
accordo   di   programma   da   stipularsi,   entro   diciotto   mesi
dall'approvazione   del  documento  di  analisi  di  rischio  di  cui
all'articolo  242, con il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare))  di concerto con i Ministri della salute e
delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
                              ART. 247
                     (siti soggetti a sequestro)

   1.  Nel  caso  in  cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro,
l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto puo' autorizzare l'accesso
al  sito  per  l'esecuzione  degli  interventi di messa in sicurezza,
bonifica  e  ripristino  ambientale  delle  aree,  anche  al  fine di
impedire  l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.
                              ART. 248
                             (controlli)

   1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del
sito   e   al   progetto   operativo,  comprensiva  delle  misure  di
riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e
delle  prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242,
comma  4,  e' trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la
protezione  dell'ambiente  competenti  ai fini dell'effettuazione dei
controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati.
   2.  Il  completamento  degli  interventi  di bonifica, di messa in
sicurezza  permanente  e  di messa in sicurezza operativa, nonche' la
conformita'  degli  stessi al progetto approvato sono accertati dalla
provincia   mediante   apposita  certificazione  sulla  base  di  una
relazione   tecnica   predisposta   dall'Agenzia   regionale  per  la
protezione dell'ambiente territorialmente competente.
   3.  La  certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo
svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.
                              ART. 249
              (aree contaminate di ridotte dimensioni)

   1.  Per  le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le
procedure  semplificate  di intervento riportate nell'Allegato 4 alla
parte quarta del presente decreto.
                              ART. 250
              (bonifica da parte dell'amministrazione)

   1.  Qualora  i  soggetti  responsabili  della  contaminazione  non
provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo
ovvero  non  siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario
del   sito  ne'  altri  soggetti  interessati,  le  procedure  e  gli
interventi  di  cui  all'articolo  242  sono realizzati d'ufficio dal
comune  territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla
regione,  secondo  l'ordine  di priorita' fissati dal piano regionale
per  la  bonifica  delle  aree  inquinate, avvalendosi anche di altri
soggetti  pubblici  o  privati,  individuati  ad  esito  di  apposite
procedure  ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i
predetti  interventi  le  regioni  possono  istituire  appositi fondi
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
                              ART. 251
           (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)

   1.  Le  regioni,  sulla  base dei criteri definiti dall'((Istituto
superiore  per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ),
predispongono   l'anagrafe   dei  siti  oggetto  di  procedimento  di
bonifica, la quale deve contenere:
    a)  l'elenco  dei  siti  sottoposti  ad  intervento di bonifica e
ripristino  ambientale  nonche'  degli interventi realizzati nei siti
medesimi;
    b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
    c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso
di  inadempienza  dei  soggetti  obbligati,  ai  fini dell'esecuzione
d'ufficio,   fermo  restando  l'affidamento  delle  opere  necessarie
mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo
242.
   2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga
accertato  il  superamento  delle  concentrazioni  di  rischio,  tale
situazione   viene   riportata   dal   certificato   di  destinazione
urbanistica,  nonche'  dalla  cartografia  e  dalle norme tecniche di
attuazione  dello  strumento  urbanistico generale del comune e viene
comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.
   3.  Per  garantire  l'efficacia della raccolta e del trasferimento
dei   dati  e  delle  informazioni,  l'((Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale))  ( ((ISPRA)) ) definisce, in
collaborazione   con  le  regioni  e  le  agenzie  regionali  per  la
protezione  dell'ambiente,  i  contenuti  e  la  struttura  dei  dati
essenziali   dell'anagrafe,   nonche'   le   modalita'   della   loro
trasposizione  in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema
informativo nazionale dell'ambiente (SINA).
                              ART. 252
                    (siti di interesse nazionale)

  1.  I  siti  di  interesse  nazionale, ai fini della bonifica, sono
individuabili  in  relazione  alle  caratteristiche  del  sito,  alle
quantita'  e  pericolosita'  degli  inquinanti  presenti,  al rilievo
dell'impatto   sull'ambiente   circostante   in  termini  di  rischio
sanitario  ed  ecologico, nonche' di pregiudizio per i beni culturali
ed ambientali.
  2.  All'individuazione  dei siti di interesse nazionale si provvede
con   decreto   del  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare)), d'intesa con le regioni interessate, secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori,
compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
    b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    c)  il  rischio  sanitario  ed ambientale che deriva dal rilevato
superamento  delle  concentrazioni  soglia  di rischio deve risultare
particolarmente elevato in ragione della densita' della popolazione o
dell'estensione dell'area interessata;
    d)  l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area
deve essere rilevante;
    e)  la  contaminazione  deve  costituire un rischio per i beni di
interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
    f)  gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel
territorio di piu' regioni.
  3.  Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le
province,  le  regioni  e  gli  altri  enti  locali,  assicurando  la
partecipazione dei responsabili nonche' dei proprietari delle aree da
bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.
  4.  La  procedura  di  bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di
interesse  nazionale  e'  attribuita  alla competenza del ((Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)), sentito il
Ministero  delle attivita' produttive. Il ((Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare))  puo'  avvalersi anche
dell'((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))),  delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
delle  regioni  interessate  e  dell'Istituto  superiore  di  sanita'
nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
  5.  Nel  caso  in  cui  il  responsabile  non  provveda  o  non sia
individuabile   oppure   non   provveda   il  proprietario  del  sito
contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,  gli  interventi sono
predisposti   dal   ((Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare)), avvalendosi dell'((Istituto superiore per la
protezione  e  la  ricerca  ambientale))  (((ISPRA))),  dell'Istituto
superiore  di  sanita'  e  dell'E.N.E.A.  nonche'  di  altri soggetti
qualificati pubblici o privati.
  6.   L'autorizzazione   del  progetto  e  dei  relativi  interventi
sostituisce  a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i
concerti,  le  intese,  i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti
dalla   legislazione  vigente,  ivi  compresi,  tra  l'altro,  quelli
relativi  alla  realizzazione  e all'esercizio degli impianti e delle
attrezzature   necessarie   alla  loro  attuazione.  L'autorizzazione
costituisce,  altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione
di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
  7.  Se  il  progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a
procedura  di  valutazione  di impatto ambientale, l'approvazione del
progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.
  8.   In   attesa   del   perfezionamento   del   provvedimento   di
autorizzazione  di  cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria
tecnica,  il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del   mare))  puo'  autorizzare  in  via  provvisoria,  su  richiesta
dell'interessato,  ove  ricorrano  motivi  d'urgenza  e  fatta  salva
l'acquisizione    della    pronuncia   positiva   del   giudizio   di
compatibilita'  ambientale,  ove  prevista, l'avvio dei lavori per la
realizzazione   dei  relativi  interventi  di  bonifica,  secondo  il
progetto  valutato  positivamente,  con eventuali prescrizioni, dalla
conferenza  di servizi convocata dal ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare)). L'autorizzazione provvisoria
produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7.
  9.  E'  qualificato  sito  di  interesse  nazionale  ai sensi della
normativa   vigente   l'area  interessata  dalla  bonifica  della  ex
discarica  delle  Strillaie  (Grosseto).  Con  successivo decreto del
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
si provvedera' alla perimetrazione della predetta area.
                            ART. 252-bis
    ((Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione
                             Industriale

  1.  Con  uno o piu' decreti del Ministro per lo sviluppo economico,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare e previa intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano,  sono individuati i siti di interesse pubblico ai
fini  dell'attuazione  di  programmi  ed  interventi di riconversione
industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi
antecedenti  al  30  aprile  2006,  anche  non compresi nel Programma
Nazionale  di  bonifica  di  cui al decreto ministeriale 18 settembre
2001,  n.  468  e  successive  modifiche  ed integrazioni, nonche' il
termine,  compreso  fra  novanta  e  trecentosessanta  giorni, per la
conclusione  delle  conferenze  di servizi di cui al comma 5. In tali
siti  sono  attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque
contaminate  assieme  ad  interventi  mirati  allo sviluppo economico
produttivo.  Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate
tali   progetti  sono  elaborati  ed  approvati,  entro  dodici  mesi
dall'adozione  del  decreto  di  cui  al presente comma, con appositi
accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri
per   lo   sviluppo  economico,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare e della salute e il Presidente della Regione
territorialmente  competente, sentiti il Presidente della Provincia e
il  Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di
riparazione  sono  approvati  in deroga alle procedure di bonifica di
cui alla parte IV del titolo V del presente decreto.
  2.  Gli  oneri  connessi  alla  messa  in sicurezza e alla bonifica
nonche'   quelli  conseguenti  all'accertamento  di  ulteriori  danni
ambientali   sono   a   carico   del   soggetto   responsabile  della
contaminazione,  qualora  sia  individuato, esistente e solvibile. Il
proprietario  del  sito  contaminato  e' obbligato in via sussidiaria
previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento.
  3.  Gli  accordi  di  programma  assicurano  il coordinamento delle
azioni  per  determinarne  i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni  altro  connesso  e funzio-nale adempimento per l'attuazione dei
programmi di cui al comma 1 e disciplinano in particolare:
    a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico
produttivo  e  il  piano  economico finanziario degli investimenti da
parte  di  ciascuno  dei  proprietari  delle  aree  comprese nel sito
contaminato al fine di conseguire detti obiettivi;
    b)  il  coordinamento  delle  risultanze  delle caratterizzazioni
eseguite e di quelle che si intendono svolgere;
    c)  gli  obiettivi  degli interventi di bonifica e riparazione, i
relativi   obblighi  dei  responsabili  della  contaminazione  e  del
proprietario  del sito, l'eventuale costituzione di consorzi pubblici
o a partecipazione mista per l'attuazione di tali obblighi nonche' le
iniziative  e le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano
ad assumere ed a finanziare;
    d)  la  quantificazione  degli  effetti  temporanei in termini di
perdita di risorse e servizi causati dall'inquinamento delle acque;
    e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse
e  servizi, sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE; a
tal   fine   sono   preferite   le   misure  di  miglioramento  della
sostenibilita'  ambientale degli impianti esistenti, sotto il profilo
del   miglioramento  tecnologico  produttivo  e  dell'implementazione
dell'efficacia  dei  sistemi  di  depurazione  e  abbattimento  delle
emissioni.
    f)  la  prestazione  di  idonee garanzie finanziarie da parte dei
privati per assicurare l'adempimento degli impegni assunti;
    g)  l'eventuale  finanziamento  di  attivita'  di  ricerca  e  di
sperimentazione  di tecniche e metodologie finalizzate al trattamento
delle   matrici   ambientali  contaminate  e  all'abbattimento  delle
concentrazioni di contaminazione, nonche' ai sistemi di misurazione e
analisi  delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della qualita'
ecologica del sito;
    h) le modalita' di monitoraggio per il controllo dell'adempimento
degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
  4.  La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento
dell'interesse  pubblico  generale alla realizzazione degli impianti,
delle  opere  e  di  ogni altro intervento connesso e funzionale agli
obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.
  5.  I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono
approvati  ai  sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze
di   servizi,  aventi  ad  oggetto  rispettivamente  l'intervento  di
bonifica  e  l'intervento  di reindustrializzazione. La conferenza di
servizi  relativa all'intervento di bonifica e' indetta dal Ministero
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  che
costituisce  l'amministrazione  procedente.  La conferenza di servizi
relativa  all'intervento  di  reindustrializzazione  e'  indetta  dal
Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione
procedente.  Le  due  conferenze  di  servizi  sono  indette ai sensi
dell'articolo  14  e  seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad
esse  partecipano  i  soggetti  pubblici  coinvolti  nell'accordo  di
programma  di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le opere
e  gli  interventi  nei  siti  di  cui al medesimo comma 1. L'assenso
espresso  dai  rappresentanti  degli  enti  locali,  sulla base delle
determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni
atto  di  pertinenza degli enti medesimi. Alle conferenze dei servizi
sono  ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali
interessati alla realizzazione del programma.
  6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione
di  impatto  ambientale  e  di  autorizzazione  ambientale integrata,
all'esito  delle  due conferenze di servizi, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con la regione interessata, si
autorizzano  la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonche' la
costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse.
  7.  In  considerazione  delle  finalita'  di  tutela  e  ripristino
ambientale  perseguite  dal  presente articolo, l'attuazione da parte
dei   privati  degli  impegni  assunti  con  l'accordo  di  programma
costituisce  anche  attuazione  degli  obblighi di cui alla direttiva
2004/35/CE  e  delle  relative disposizioni di attuazione di cui alla
parte VI del presente decreto.
  8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti
dalla  Tabella  I  dell'Allegato  5 al titolo V del presente decreto.
Qualora  il progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono
essere  raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della
normativa  comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili,   la   Conferenza  di  Servizi  indetta  dal  Ministero
dell'Ambiente   e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  puo'
autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure
di  sicurezza  che  garantiscano,  comunque,  la  tutela ambientale e
sanitaria  anche  se  i valori di concentrazione residui previsti nel
sito   risultano   superiori  a  quelli  stabiliti  dalla  Tabella  I
dell'Allegato  5  al  titolo  V  del presente decreto. Tali valori di
concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di
analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale.
  9.  In  caso  di mancata partecipazione all'accordo di programma di
cui  al  comma 1 di uno o piu' responsabili della contaminazione, gli
interventi    sono   progettati   ed   effettuati   d'ufficio   dalle
amministrazioni  che  hanno  diritto  di  rivalsa  nei  confronti dei
soggetti  che hanno determinato l'inquinamento, ciascuno per la parte
di  competenza.  La presente disposizione si applica anche qualora il
responsabile della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni
assunte in base all'accordo di programma.
  10.  Restano ferme la titolarita' del procedimento di bonifica e le
altre  competenze  attribuite alle Regioni per i siti contaminati che
non  rientrano  fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo
252.))
                              ART. 253
                 (oneri reali e privilegi speciali)

   1.  Gli  interventi  di cui al presente titolo costituiscono onere
reale    sui    siti   contaminati   qualora   effettuati   d'ufficio
dall'autorita'  competente  ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale
viene  iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica
e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
   2.  Le  spese  sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono
assistite  da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice
civile.  Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
   3.  Il  privilegio  e  la  ripetizione  delle spese possono essere
esercitati,  nei  confronti  del  proprietario  del  sito incolpevole
dell'inquinamento  o  del pericolo di inquinamento, solo a seguito di
provvedimento motivato dell'autorita' competente che giustifichi, tra
l'altro,  l'impossibilita'  di  accertare  l'identita'  del  soggetto
responsabile  ovvero  che  giustifichi l'impossibilita' di esercitare
azioni  di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro
infruttuosita'.
   4.    In    ogni    caso,   il   proprietario   non   responsabile
dell'inquinamento  puo'  essere  tenuto  a  rimborsare, sulla base di
provvedimento  motivato  e con l'osservanza delle disposizioni di cui
alla  legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati
dall'autorita'  competente  soltanto nei limiti del valore di mercato
del  sito  determinato  a  seguito  dell'esecuzione  degli interventi
medesimi.   Nel   caso   in  cui  il  proprietario  non  responsabile
dell'inquinamento  abbia  spontaneamente provveduto alla bonifica del
sito   inquinato,   ha   diritto   di  rivalersi  nei  confronti  del
responsabile   dell'inquinamento   per   le  spese  sostenute  e  per
l'eventuale maggior danno subito.
   5.  Gli  interventi  di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti,   sulla  base  di  apposita  disposizione  legislativa  di
finanziamento,  da  contributi  pubblici  entro il limite massimo del
cinquanta   per   cento   delle  relative  spese  qualora  sussistano
preminenti   interessi   pubblici  connessi  ad  esigenze  di  tutela
igienico-sanitaria   e   ambientale   o  occupazionali.  Ai  predetti
contributi  pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


CAPO I

SANZIONI


                              ART. 254
                          (norme speciali)

   1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in
materia.
                              ART. 255
                       (abbandono di rifiuti)

   1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  256,  comma  2,
chiunque,  in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192,
commi  1  e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita
rifiuti  ovvero  li immette nelle acque superficiali o sotterranee e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da trecento euro a
tremila  euro)).  ((Se  l'abbandono  riguarda  rifiuti pericolosi, la
sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.))
   2.  Il  titolare  del  centro  di raccolta, il concessionario o il
titolare  della  succursale  della  casa  costruttrice  che  viola le
disposizioni  di  cui  all'articolo  231,  comma  5, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro duecentosessanta a euro
millecinquecentocinquanta.
   3.  Chiunque  non  ottempera  all'ordinanza  del  Sindaco,  di cui
all'articolo   192,  comma  3,  o  non  adempie  all'obbligo  di  cui
all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad
un  anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi
dell'articolo  444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione  condizionale  della  pena  puo'  essere subordinato alla
esecuzione  di  quanto  disposto  nella ordinanza di cui all'articolo
192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
187, comma 3.
                              ART. 256
         (attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata)

   1.   Chiunque  effettua  una  attivita'  di  raccolta,  trasporto,
recupero,  smaltimento,  commercio  ed  intermediazione di rifiuti in
mancanza  della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
di  cui  agli  articoli  208,  209,  210, 211, 212, 214, 215 e 216 e'
punito:
    a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda
da  duemilaseicento  euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
non pericolosi;
    b)  con  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due anni e con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
   2.  Le  pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese
ed  ai  responsabili  di  enti  che  abbandonano o depositano in modo
incontrollato  i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali
o  sotterranee  in  violazione  del  divieto di cui all'articolo 192,
commi 1 e 2.
   3.  Chiunque  realizza o gestisce una discarica non autorizzata e'
punito  con  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due anni e con
l'ammenda  da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
pena   dell'arresto  da  uno  a  tre  anni  e  dell'ammenda  da  euro
cinquemiladuecento   a  euro  cinquantaduemila  se  la  discarica  e'
destinata,  anche  in  parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Alla   sentenza   di   condanna  o  alla  sentenza  emessa  ai  sensi
dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  consegue  la
confisca  dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se
di  proprieta'  dell'autore  o del compartecipe al reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
   4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle
ipotesi  di  inosservanza  delle  prescrizioni contenute o richiamate
nelle  autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti
e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
   5.  Chiunque,  in  violazione del divieto di cui all'articolo 187,
effettua  attivita'  non  consentite  di  miscelazione di rifiuti, e'
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
   6.  Chiunque  effettua  il  deposito temporaneo presso il luogo di
produzione  di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con  violazione delle
disposizioni  di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito
con  la  pena  dell'arresto  da  tre  mesi  ad  un anno o con la pena
dell'ammenda  da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemilaseicento  euro a
quindicimilacinquecento  euro  per  i  quantitativi  non  superiori a
duecento litri o quantita' equivalenti.
   7.  Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7,
8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione
amministrativa     pecuniaria     da    duecentosessanta    euro    a
millecinquecentocinquanta euro.
   8.  I  soggetti  di  cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non
adempiono  agli  obblighi  di partecipazione ivi previsti sono puniti
con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  ottomila  euro  a
quarantacinquemila   euro,   fatto   comunque   salvo   l'obbligo  di
corrispondere  i  contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto
di  cui  all'articolo  234,  comma  2, le sanzioni di cui al presente
comma  non  sono  applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo
234.
   9  Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta' nel caso
di  adesione  effettuata  entro il sessantesimo giorno dalla scadenza
del  termine  per  adempiere agli obblighi di partecipazione previsti
dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
                              ART. 257
                         (bonifica dei siti)

   1.  Chiunque  cagiona  l'inquinamento  del  suolo, del sottosuolo,
delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento
delle  concentrazioni  soglia  di  rischio  e'  punito  con  la  pena
dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento
euro   a   ventiseimila  euro,  se  non  provvede  alla  bonifica  in
conformita'   al   progetto   approvato   dall'autorita'   competente
nell'ambito  del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In
caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo
242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a
un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
   2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena
dell'ammenda  da  cinquemiladuecento  euro a cinquantaduemila euro se
l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.
   3.  Nella  sentenza  di  condanna per la contravvenzione di cui ai
commi  1  e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice   di   procedura   penale,   il  beneficio  della  sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli
interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
   4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242
e  seguenti  costituisce  condizione  di  non punibilita' per i reati
ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la
stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
                              ART. 258
            (violazione degli obblighi di comunicazione,
         di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

 ((1.  I  soggetti  di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano
aderito  al  sistema  di  controllo  della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI)  di  cui  allŽarticolo  188-bis,  comma  2,  lett. a), e che
omettano  di  tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di
carico  e  scarico  di  cui  al medesimo articolo, sono puniti con la
sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  duemilaseicento  euro  a
quindicimilacinquecento euro.
   2.  I  produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione  di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cui
all'articolo  1,  comma  1,  della  legge  25  gennaio 2006, n. 29, e
all'articolo  6,  comma  1  del  decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
sono   puniti   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria  da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.))
   3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative
inferiore  a  15  dipendenti,  le  misure  minime e massime di cui al
((comma  1))  sono  ridotte  rispettivamente  da millequaranta euro a
seimiladuecento  euro  (( . . . )). Il numero di unita' lavorative e'
calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente
a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli  stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue;
ai  predetti  fini  l'anno  da  prendere  in considerazione e' quello
dell'ultimo  esercizio  contabile approvato, precedente il momento di
accertamento dell'infrazione.
 ((4.  Le  imprese  che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi  di  cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su
base  volontaria,  al  sistema  di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed
effettuano  il  trasporto  di  rifiuti  senza  il  formulario  di cui
all'articolo   193   ovvero   indicano  nel  formulario  stesso  dati
incompleti  o  inesatti  sono  puniti  con la sanzione amministrativa
pecuniaria  da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica
la  pena  di  cui  all'articolo  483  del  codice penale a chi, nella
predisposizione  di  un  certificato  di analisi di rifiuti, fornisce
false   indicazioni   sulla   natura,   sulla  composizione  e  sulle
caratteristiche  chimico-fisiche  dei  rifiuti  e  a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.))
   5.  Se  le  indicazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono formalmente
incomplete  o  inesatte  ma  i  dati riportati nella comunicazione al
catasto,   nei  registri  di  carico  e  scarico,  nei  formulari  di
identificazione  dei  rifiuti  trasportati  e  nelle  altre scritture
contabili  tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni
dovute,   si   applica   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
duecentosessanta  euro  a  millecinquecentocinquanta  euro. La stessa
pena  si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente
incomplete   o   inesatte   ma  contengono  tutti  gli  elementi  per
ricostruire  le  informazioni  dovute  per legge, nonche' nei casi di
mancato  invio  alle  autorita' competenti e di mancata conservazione
dei  registri  di  cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di
cui all'articolo 193 ((da parte dei soggetti obbligati)).
 ((5-bis.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  220,  comma 2, che non
effettuino  la  comunicazione  ivi prescritta ovvero la effettuino in
modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se
la  comunicazione  e'  effettuata  entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza  del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n.  70,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.
   5-ter.  Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di
cui  all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto
o  inesatto,  e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento   euro   a   quindicimilacinquecento   euro;   se  la
comunicazione  e'  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
scadenza  del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n.  70,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.))
                              ART. 259
                   (traffico illecito di rifiuti)

   1.   Chiunque  effettua  una  spedizione  di  rifiuti  costituente
traffico  illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°
febbraio  1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati
nell'Allegato  II  del citato regolamento in violazione dell'articolo
1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito
con   la   pena  dell'ammenda  da  millecinquecentocinquanta  euro  a
ventiseimila  euro  e  con  l'arresto  fino  a  due  anni. La pena e'
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
   2.  Alla  sentenza  di  condanna,  o  a  quella  emessa  ai  sensi
dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  per  i reati
relativi  al  traffico  illecito  di  cui  al  comma 1 o al trasporto
illecito   di  cui  agli  articoli  256  e  258,  comma  4,  consegue
obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
                              ART. 260
     (attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

   1.  Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu'
operazioni   e   attraverso   l'allestimento  di  mezzi  e  attivita'
continuative  organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa,
o  comunque  gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e'
punito con la reclusione da uno a sei anni.
   2.  Se  si  tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la
pena della reclusione da tre a otto anni.
   3.  Alla  condanna  conseguono  le  pene  accessorie  di  cui agli
articoli   28,  30,  32-bis  e  32-ter  del  codice  penale,  con  la
limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
   4.  Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai
sensi  dell'articolo  444  del  codice di procedura penale, ordina il
ripristino   dello   stato   dell'ambiente   e  puo'  subordinare  la
concessione     della    sospensione    condizionale    della    pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
                          Articolo 260-bis 
 (Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 
 
    1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini  previsti,  sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di  rifiuti  pericolosi,
si   applica    una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 
    2. I soggetti obbligati che omettono, nei  termini  previsti,  il
pagamento del contributo per l'iscrizione  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis,  comma  2,  lett.  a),  sono   puniti   con   una   sanzione
amministrativa    pecuniaria    da     duemilaseicento     euro     a
quindicimilacinquecento euro.  In  caso  di  rifiuti  pericolosi,  si
applica     una     sanzione     amministrativa     pecuniaria     da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.  All'accertamento
dell'omissione   del   pagamento   consegue   obbligatoriamente,   la
sospensione immediata dal servizio fornito dal  predetto  sistema  di
controllo della tracciabilita' nei  confronti  del  trasgressore.  In
sede di rideterminazione del  contributo  annuale  di  iscrizione  al
predetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei  casi  di
mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 
    3. Chiunque omette di compilare  il  registro  cronologico  o  la
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure  e
le modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al
comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete,
o inesatte, altera fraudolentemente  uno  qualunque  dei  dispositivi
tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o
comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino
un numero di unita' lavorative  inferiore  a  quindici  dipendenti,si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a
seimiladuecento. Il numero di  unita'  lavorative  e'  calcolato  con
riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre  i  lavoratori  a  tempo  parziale  e  quelli
stagionali rappresentano frazioni  di  unita'  lavorative  annue;  ai
predetti  fini  l'anno  da  prendere  in  considerazione  e'   quello
dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il  momento  di
accertamento  dell'infrazione.  Se  le  indicazioni   riportate   pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 
    4. Qualora le condotte di cui  al  comma  3  siano  riferibili  a
rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro  novantatremila,  nonche'  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a  un
anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto  cui  l'infrazione   e'
imputabile   ivi   compresa   la   sospensione   dalla   carica    di
amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di  unita'
lavorative inferiore  a  quindici  dipendenti,  le  misure  minime  e
massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente  da
duemilasettanta euro a  dodicimilaquattrocento  euro  per  i  rifiuti
pericolosi. Le modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti  avviene
nelle modalita' di cui al comma 3. Se le  indicazioni  riportate  pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
cinquecentoventi ad euro tremilacento. 
    5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i  soggetti
che si rendono  inadempienti  agli  ulteriori  obblighi  su  di  loro
incombenti  ai  sensi  del  predetto  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per  ciascuna  delle
suddette violazioni, con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro duemilaseicento ad  euro  quindicimilacinquecento.  In  caso  di
rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 
    6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a  colui  che,
nella predisposizione  di  un  certificato  di  analisi  di  rifiuti,
utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della  tracciabilita'
dei  rifiuti  fornisce  false   indicazioni   sulla   natura,   sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e  a
chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini  della
tracciabilita' dei rifiuti. 
    7. Il trasportatore che omette di accompagnare il  trasporto  dei
rifiuti  con  la  copia  cartacea  della   scheda   SISTRI   -   AREA
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa  vigente,
con  la  copia  del   certificato   analitico   che   identifica   le
caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si  applica  la  pena  di  cui
all'art. 483 del codice  penale  in  caso  di  trasporto  di  rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il
trasporto fa uso di un certificato di analisi di  rifiuti  contenente
false  indicazioni  sulla  natura,   sulla   composizione   e   sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 
    8. Il trasportatore che accompagna il trasporto  di  rifiuti  con
una  copia  cartacea  della  scheda  SISTRI  -  AREA   Movimentazione
fraudolentemente  alterata  e'  punito  con  la  pena  prevista   dal
combinato disposto degli articoli 477 e 482  del  codice  penale.  La
pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 
    9. Se  le  condotte  di  cui  al  comma  7  non  pregiudicano  la
tracciabilita' dei rifiuti, si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria      da      euro      duecentosessanta      ad       euro
millecinquecentocinquanta. 
    ((9-bis.  Chi  con   un'azione   od   omissione   viola   diverse
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  ovvero  commette  piu'
violazioni  della  stessa   disposizione   soggiace   alla   sanzione
amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata  sino
al doppio. La stessa sanzione si applica a chi  con  piu'  azioni  od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in  tempi
diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui
al presente articolo. 
    9-ter. Non risponde delle violazioni  amministrative  di  cui  al
presente articolo chi, entro  trenta  giorni  dalla  commissione  del
fatto, adempie agli obblighi previsti  dalla  normativa  relativa  al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1.  Nel  termine  di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o  dalla  notificazione
della violazione, il  trasgressore  puo'  definire  la  controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il  pagamento  di
un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie.)) 
                          Articolo 260-ter 
           (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) 
 
    1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi  ((7  e  8))
dell'articolo  260-bis,  consegue   obbligatoriamente   la   sanzione
accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo  utilizzato  per
l'attivita' di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in  cui  il
responsabile si trovi nelle situazioni di  cui  all'art.  99  c.p.  o
all'articolo 8-bis della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  o  abbia
commesso in precedenza illeciti amministrativi con  violazioni  della
stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. 
    2. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione. 
    3.  All'accertamento  delle  violazioni  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 260-bis, consegue  la  sanzione  accessoria  del  fermo
amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato  dal  trasportatore.
In  ogni  caso  restituzione  del   veicolo   sottoposto   al   fermo
amministrativo non puo' essere disposta in mancanza dell'  iscrizione
e del correlativo versamento del contributo. 
    4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e'
sempre disposta la confisca del veicolo e di  qualunque  altro  mezzo
utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo  240,
secondo  comma,  del  codice  penale,  salvo  che  gli   stessi   che
appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato. 
    5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di  cui  al  comma  4
conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle  violazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 256. 
                              ART. 261 
                            (imballaggi) 
 
   1. I produttori e gli utilizzatori che non  adempiano  all'obbligo
di raccolta di cui all'articolo 221, comma  2,  o  non  adottino,  in
alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo  articolo  221,
comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione  amministrativa
pecuniaria  ((da  10.000  a  60.000  euro)),  fatto  comunque   salvo
l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. 
   2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un
sistema per l'adempimento degli obblighi  di  cui  all'articolo  221,
comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui  all'articolo  223,  ne'
adottano un sistema di restituzione dei propri  imballaggi  ai  sensi
dell'articolo 221, comma 3, lettere a)  e  c),  sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro  a
quarantaseimilacinquecento euro.  La  stessa  pena  si  applica  agli
utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui  ali'  all'articolo
221, comma 4. 
   3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4,
e'   punita   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria    da
cinquemiladuecento euro  a  quarantamila  euro.  La  stessa  pena  si
applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi  privi  dei
requisiti di cui all'articolo 219, comma 5. 
   4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. 
                              ART. 262 
                    (competenza e giurisdizione) 
 
   1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 in materia  di  accertamento  degli  illeciti  amministrativi,
all'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui
territorio e'  stata  commessa  la  violazione,  ad  eccezione  delle
sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto
di cui all'articolo 226, comma 1,  per  le  quali  e'  competente  il
comune. 
   2.  Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative   alle   sanzioni
amministrative di cui  al  comma  1  e'  esperibile  il  giudizio  di
opposizione ((previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689)). (1) 
   3. Per i procedimenti penali pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  parte  quarta   del   presente   decreto   l'autorita'
giudiziaria, se non  deve  pronunziare  decreto  di  archiviazione  o
sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti  agli
Enti indicati al comma 1 ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni
amministrative. 

---------------- 
(1) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
                              ART. 263
         (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

   1.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie per le
violazioni  di  cui alle disposizioni della parte quarta del presente
decreto  sono  devoluti  alle province e sono destinati all'esercizio
delle  funzioni  di  controllo  in  materia ambientale, fatti salvi i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo
261,  comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma
1, che sono devoluti ai comuni.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


                              ART. 264
                       (abrogazione di norme)

  1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni
di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza:
    a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
    b)  il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
    c)  il  decreto-legge  9  settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  1988, n. 475, ad eccezione
dell'articolo  9  e  dell'articolo  9-quinquies  come riformulato dal
presente  decreto.  Al  fine  di  assicurare  che  non  vi sia alcuna
soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a
quella   prevista   dalla   parte  quarta  del  presente  decreto,  i
provvedimenti  attuativi dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge
9  settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge
9  novembre  1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla data di
entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti
dalla parte quarta del presente decreto;
    d)  il  decreto-legge  31  agosto  1987,  n. 361, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987, n. 441, ad eccezione
degli articoli 1, 1-bis, I-ter, 1-quater e 1-quinquies;
    e)  il  decreto-legge  14  dicembre 1988, n. 527, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
    f)  l'articolo  29-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
    g)  i  commi  3,  4  e  5, secondo periodo, dell'articolo 103 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    h)  l'articolo  5,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251
del 26 ottobre 1994;
    i)  il  decreto  legislativo  5  febbraio 1997, n. 22. Al fine di
assicurare  che  non  vi  sia  alcuna  soluzione  di  continuita' nel
passaggio  dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte
quarta  del  presente  decreto,  i provvedimenti attuativi del citato
decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi
sino  alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti
attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
    l)  l'articolo  14  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n. 138,
convertito,  con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8 agosto
2002, n. 178;
    m)  l'articolo  9,  comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n.
342,  ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'artico 38,
comma 3, lettera a)" sino alla parola: "CONAI";
    n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 (10)
    o)  gli  articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27
gennaio  1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli
usati,  fino  al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi
del  presente  decreto  e per un periodo comunque non superiore ad un
triennio   dalla   data   della  sua  entrata  in  vigore,  tutte  le
autorizzazioni  concesse,  alla data di entrata in vigore della parte
quarta  del  presente  decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi
compresi  il  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto
legislativo  27  gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n.
392,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996.
Al  fine  di  assicurare  che non vi sia soluzione di continuita' nel
passaggio  dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte
quarta  del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo
11  del  decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 95, continuano ad
applicarsi  sino  alla  data  di entrata in vigore dei corrispondenti
provvedimenti  attuativi  p  revisti  dalla parte quarta del presente
decreto;
    p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
  2.  Il  Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  adotta,  entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto, su
proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare))  di  concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  che si
esprimono  entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema
alle  Camere,  apposito regolamento con il quale sono individuati gli
ulteriori  atti  normativi  incompatibili  con le disposizioni di cui
alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

-------------
(1)
  Il  D.Lgs.  16 gennaio 2008, n.4 ha disposto che "All'articolo 264,
comma  1,  la  lettera n) e' soppressa. E' fatta salva, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di
cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.
504."
                          Articolo 264-bis
           (( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
                decreto del Presidente del Consiglio
                dei Ministri in data 27 aprile 2010)

    1.   All'Allegato   "Articolazione   del  MUD"  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  27  aprile 2010,
pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98
del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  al  capitolo  1  -  Rifiuti, al punto "4. Istruzione per la
compilazione   delle   singole  sezioni"  la  "Sezione  comunicazione
semplificata"  e'  abrogata  e  sono  abrogati  il  punto 6 " Sezione
rifiuti" e il punto 8 " Sezione intermediari e commercio";
      b)   i   capitoli  2  e  3  sono  abrogati  a  decorrere  dalla
dichiarazione relativa al 2011.))
                          Articolo 264-ter
           (( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
             decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

    1.  All'articolo  11  del  decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209,  il  comma  3  e'  sostituito  dal seguente: "3. A decorrere dal
giorno  successivo  alla scadenza del termine di cui all'articolo 12,
comma  2  del  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  in  data  17  dicembre  2009,  e successive
modificazioni,  i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti
materiali  e  componenti  sottoposti  a  trattamento,  nonche' i dati
relativi  ai  materiali,  ai  prodotti  ed  ai componenti ottenuti ed
avviati  al  reimpiego,  al  riciclaggio  e al recupero, sono forniti
attraverso  il  sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI)   di   cui  allŽarticolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  e
all'articolo   14-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.".))
                         Articolo 264-quater
           (( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
             decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)

    1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
il  comma  4 e' sostituito dal seguente: "4. Al fine di verificare il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui al comma 2, a decorrere dal
giorno  successivo  alla scadenza del termine di cui all'articolo 12,
comma  2  del  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  in  data  17  dicembre  2009,  e successive
modificazioni,  i  dati  relativi  ai  RAEE esportati, trattati ed ai
materiali  derivanti  da  essi ed avviati al recupero ed al reimpiego
sono  forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita'
dei  rifiuti (SISTRI) di cui allŽarticolo 188-bis, comma 2, lett. a e
all'articolo  14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  n.  102  del  2009.  Le  informazioni
specificano  la  categoria  di appartenenza secondo l'allegato 1A, il
peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.".))
                              ART. 265 
                     (disposizioni transitorie) 
 
  1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche  che  disciplinano  la
raccolta, il trasporto il  recupero  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti
restano in vigore sino all'adozione delle  corrispondenti  specifiche
norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto.
Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di  continuita'
nel passaggio dalla preesistente normativa a  quella  prevista  dalla
parte quarta del  presente  decreto,  le  pubbliche  amministrazioni,
nell'esercizio delle rispettive competenze,  adeguano  la  previgente
normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte  quarta
del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito  dall'articolo
264, comma 1, lettera i).  Ogni  riferimento  ai  rifiuti  tossici  e
nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi. 
  2. In attesa delle specifiche norme  regolamentari  e  tecniche  in
materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195,  comma  2,
lettera 1), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 188-ter  e
dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di  rifiuti
prodotti dalle navi e residui di carico, i  rifiuti  sono  assimilati
alle merci per quanto concerne il  regime  normativo  in  materia  di
trasporti via mare  e  la  disciplina  delle  operazioni  di  carico,
scarico,  trasbordo,  deposito  e  maneggio  in  aree  portuali.   In
particolare  i  rifiuti  pericolosi  sono   assimilati   alle   merci
pericolose. 
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro delle attivita' produttive, individua
con apposito decreto le forme di promozione e di  incentivazione  per
la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di  bonifica  presso
le universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi. (25a) 
  4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data  di  entrata  in
vigore della parte quarta del  presente  decreto,  entro  centottanta
giorni da tale data, puo' essere presentata all'autorita'  competente
adeguata relazione tecnica al fine di  rimodulare  gli  obiettivi  di
bonifica gia' autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte
quarta  del  presente  decreto.  L'autorita'  competente  esamina  la
documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie. 
  5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1)). 
  6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto   e
sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18  febbraio
2005,  n.  59,  sono   autorizzate   in   via   transitoria,   previa
presentazione della  relativa  domanda,  e  fino  al  rilascio  o  al
definitivo  diniego  dell'autorizzazione  medesima,  ad   utilizzare,
impiegandoli  nel  proprio  ciclo  produttivo,  i   rottami   ferrosi
individuati dal codice GA  430  dell'Allegato  II  (lista  verde  dei
rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259  e  i  rottami
non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato. 
  6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto svolgono attivita' di  recupero  di  rottami  ferrosi  e  non
ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo  di  applicazione
della parte quarta del medesimo  decreto  n.  152  del  2006  possono
proseguire le attivita' di gestione in essere alle condizioni di  cui
alle disposizioni previgenti fino al  rilascio  o  al  diniego  delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento  di  dette  attivita'  nel
nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono
presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
 
------------- 
(1) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247  (in
G.U.  1a  s.s.  29/07/2009  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo comma 3, nella parte in cui  non
prevede che, prima dell'adozione del  decreto  ministeriale  da  esso
disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui  all'art.  8
del d.lgs. n. 281 del 1997. 
                              ART. 266
                        (disposizioni finali)

  1.  Nelle  attrezzature  sanitarie  di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le
opere,  le  costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio   o   alla  distruzione  dei  rifiuti  urbani,  speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
  2.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del
presente  decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori
entrate a carico dello Stato.
  3.  Le  spese  per  l'indennita' e per il trattamento economico del
personale  di  cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988,
n.  397,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, restano a carico del ((Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare)),  salvo  quanto  previsto dal periodo
seguente.  Il  trattamento economico resta a carico delle istituzioni
di  appartenenza,  previa  intesa con le medesime, nel caso in cui il
personale svolga attivita' di comune interesse.
  4.  I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione o assistenza
sanitaria  si  considerano prodotti presso la sede o il domicilio del
soggetto che svolge tali attivita'.
  5.  Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si
applicano   alle   attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  rifiuti
effettuate  dai  soggetti  abilitati allo svolgimento delle attivita'
medesime  in  forma  ambulante,  limitatamente ai rifiuti che formano
oggetto del loro commercio.
  6.  Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati
con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto
non  trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui
agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo
5  febbraio  1997,  n.  22,  nonche'  le  disposizioni  sanzionatorie
previste  dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies,
anche  con  riferimento  a  fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo
2004.
  7.  Con successivo decreto, adottato dal ((Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare)) di concerto con i Ministri
delle  infrastrutture  e  dei trasporti, delle attivita' produttive e
della  salute,  e'  dettata  la  disciplina  per  la  semplificazione
amministrativa  delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le
terre  e  le  rocce  da  scavo,  provenienti  da  cantieri di piccole
dimensioni  la  cui  produzione  non  superi  i seimila metri cubi di
materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

 





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