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Aria

Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88 - Supplemento Ord. n. 96

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

Riferimenti normativi

Testo coordinato con:
Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

Nota: le modifiche sono riportate tra le parentesi tonde

-----

 
  Il  D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4, comma
2)  che  nel presente decreto ovunque ricorrano, le parole "Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio", sono sostituite dalle
seguenti:  "Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e
del  mare",  le  parole:  "Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e del mare", le parole "Agenzia per la
protezione  dell'ambiente  e  per  i servizi tecnici" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Istituto  superiore per la protezione e la ricerca
ambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"ISPRA".
 
PARTE QUINTA

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA
E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA


TITOLO I

PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA'



		                    

                              ART. 267
                       (campo di applicazione)

  1.   Il   presente  titolo,  ai  fini  della  prevenzione  e  della
limitazione  dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti,
inclusi  gli  impianti termici civili non disciplinati dal titolo II,
ed alle attivita' che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i
valori  di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di
analisi  delle  emissioni  ed  i  criteri  per  la  valutazione della
conformita' dei valori misurati ai valori limite.
((2.  Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri
impianti  di  trattamento  termico  dei  rifiuti  i  valori limite di
emissione  e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di
cui  all'articolo  208.  I  valori  limite  e  le  prescrizioni  sono
stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla
base  del  decreto  legislativo  11  maggio 2005, n. 133, e dei piani
regionali  di  qualita'  dell'aria  e,  per  gli  altri  impianti  di
trattamento  termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271
del  presente  titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo
per  gli  altri  impianti  e le altre attivita' presenti nello stesso
stabilimento, nonche' nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8.))
((3.  Resta  fermo,  per  gli  impianti  sottoposti ad autorizzazione
integrata  ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della parte
seconda  del  presente  decreto;  per  tali impianti l'autorizzazione
integrata  ambientale  sostituisce  l'autorizzazione  alle  emissioni
prevista  dal  presente  titolo  ai  fini  sia  della costruzione che
dell'esercizio.))
  4.   Al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione
delle  emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di
cui  alla  parte  quinta  del  presente  decreto  intende determinare
l'attuazione  di  tutte  le  piu' opportune azioni volte a promuovere
l'impiego  dell'energia  elettrica prodotta da impianti di produzione
alimentati  da fonti rinnovabili ai sensi della normativa comunitaria
e  nazionale  vigente e, in particolare, della direttiva 2001/77/CE e
del  decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, determinandone il
dispacciamento prioritario. In particolare:
    a)  potranno essere promosse dal ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare)) di concerto con i Ministri delle
attivita'  produttive  e  per  lo sviluppo e la coesione territoriale
misure  atte  a  favorire  la produzione di energia elettrica tramite
fonti  rinnovabili  ed  al  contempo sviluppare la base produttiva di
tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
    b)  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
dell'economia  e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore della parte quinta del presente decreto,
sono  determinati  i compensi dei componenti dell'Osservatorio di cui
all'articolo  16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, da
applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle risorse
di  cui  all'articolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
senza  che  ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
    c)  i  certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai
sensi  dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
possono   essere   utilizzati   per   assolvere  all'obbligo  di  cui
all'articolo  11  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo
dopo che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai
produttori  di  energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili cosi'
come  definite  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera a), del decreto
legislativo n. 387 del 2003;
    d)  al fine di prolungare il periodo di validita' dei certificati
verdi,  all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre
2003,  n.  387,  le  parole  "otto anni" sono sostituite dalle parole
"dodici anni".

	        
	      
                              ART. 268
                            (definizioni)

   1.   Ai   fini  del  presente  titolo  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
    a)   inquinamento   atmosferico:   ogni  modificazione  dell'aria
atmosferica,  dovuta  all'introduzione  nella stessa di una o di piu'
sostanze  in  quantita'  e  con  caratteristiche  tali da ledere o da
costituire  un  pericolo  per  la  salute  umana  o  per  la qualita'
dell'ambiente  oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere
gli usi legittimi dell'ambiente;
  ((b)  emissione:  qualsiasi  sostanza  solida,  liquida  o  gassosa
introdotta  nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico
e, per le attivita' di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV
nell'ambiente;))
    c)  emissione  convogliata:  emissione  di  un  effluente gassoso
effettuata attraverso uno o piu' appositi punti;
  ((d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella
lettera  c);  per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni
diffuse  includono  anche  i COV contenuti negli scarichi idrici, nei
rifiuti  e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute
nella  parte  III  dell'Allegato  III  alla parte quinta del presente
decreto;))
    e)  emissione  tecnicamente  convogliabile: emissione diffusa che
deve   essere   convogliata   sulla   base  delle  migliori  tecniche
disponibili  o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una
particolare tutela;
    f)  emissioni  totali:  la  somma delle emissioni diffuse e delle
emissioni convogliate;
    g)  effluente  gassoso:  lo scarico gassoso, contenente emissioni
solide,  liquide  o  gassose;  la  relativa  portata  volumetrica  e'
espressa  in  metri  cubi  all'ora  riportate  in  condizioni normali
(Nm3/ora),  previa  detrazione  del  tenore  di vapore acqueo, se non
diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto;
  ((h)   stabilimento:  il  complesso  unitario  e  stabile,  che  si
configura  come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere
decisionale  di  un  unico  gestore,  in cui sono presenti uno o piu'
impianti  o  sono  effettuate  una  o  piu'  attivita'  che producono
emissioni  attraverso,  per  esempio,  dispositivi mobili, operazioni
manuali,  deposizioni  e  movimentazioni.  Si  considera stabilimento
anche  il  luogo  adibito in modo stabile all'esercizio di una o piu'
attivita';))
  ((i)  stabilimento  anteriore  al  1988: uno stabilimento che, alla
data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue
parti  o  autorizzato  ai  sensi della normativa previgente, e che e'
stato  autorizzato  ai  sensi  degli articoli 12 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;))
  ((i-bis)  stabilimento  anteriore  al 2006: uno stabilimento che e'
stato  autorizzato  ai  sensi  dell'articolo  6  o dell'articolo 11 o
dell'articolo  15,  comma  1,  lettera b), del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o messo
in funzione entro il 29 aprile 2008;
    i-ter)  stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle
definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);))
  ((l)   impianto:  il  dispositivo  o  il  sistema  o  l'insieme  di
dispositivi  o  sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo
una specifica attivita', anche nell'ambito di un ciclo piu' ampio;))
  ((m)  modifica  dello  stabilimento: installazione di un impianto o
avvio  di  una  attivita'  presso  uno  stabilimento o modifica di un
impianto  o  di  una  attivita'  presso  uno  stabilimento,  la quale
comporti  una  variazione  di  quanto  indicato  nel progetto o nella
relazione   tecnica   di   cui   all'articolo   269,   comma   2,   o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda
di  adesione  all'autorizzazione  generale di cui all'articolo 272, o
nell'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  maggio  1988, n. 203, o nei documenti previsti
dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le
modifiche  relative  alle  modalita'  di  esercizio o ai combustibili
utilizzati;))
  ((m-bis)  modifica  sostanziale: modifica che comporta un aumento o
una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni
di  convogliabilita'  tecnica  delle  stesse; per le attivita' di cui
all'articolo  275  valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del
medesimo;))
  ((n)   gestore:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha  potere
decisionale  circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e
che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate nel presente decreto;))
    o)  autorita' competente: la regione o la provincia autonoma o la
diversa  autorita'  indicata  dalla  legge  regionale quale autorita'
competente   al   rilascio   dell'autorizzazione   alle  emissioni  e
all'adozione  degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo;
per  le  piattaforme off-shore (( . . . )), l'autorita' competente e'
il  ((Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del
mare));   per   gli  ((stabilimenti))  sottoposti  ad  autorizzazione
integrata  ambientale  e  per  gli  adempimenti  a  questa  connessi,
l'autorita' competente e' quella che rilascia tale autorizzazione;
  ((p)  autorita'  competente  per il controllo: l'autorita' a cui la
legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i
controlli  circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni
del  presente  titolo,  ferme  restando le competenze degli organi di
polizia   giudiziaria;   in   caso   di   stabilimenti   soggetti  ad
autorizzazione  alle emissioni tale autorita' coincide, salvo diversa
indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o);
per  stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e
per  i  controlli  a  questa  connessi, l'autorita' competente per il
controllo  e'  quella  prevista  dalla  normativa che disciplina tale
autorizzazione;  per  le  piattaforme  off-shore e per i terminali di
rigassificazione  di  gas  naturale  liquefatto off-shore l'autorita'
competente   e'   il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  che  si avvale eventualmente dell'Istituto
Superiore  per  la  Protezione  e la Ricerca Ambientale e del sistema
delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con decreto
del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione sono determinate e
aggiornate  ogni  due  anni,  sulla  base  del  costo  effettivo  del
servizio,  le tariffe a carico del gestore e le relative modalita' di
versamento  per  la  copertura  delle  spese  relative  ai  controlli
finalizzati  alla  verifica  del  rispetto delle condizioni stabilite
dalle  procedure  di  cui  alla  presente  Parte  V in relazione alle
piattaforme  off-shore  e  ai  terminali  di  rigassificazione di gas
naturale liquefatto off-shore;))
  ((q)  valore  limite  di  emissione:  il  fattore  di emissione, la
concentrazione,  la  percentuale  o  il  flusso  di massa di sostanze
inquinanti  nelle  emissioni che non devono essere superati. I valori
di  limite  di  emissione espressi come concentrazione sono stabiliti
con  riferimento  al  funzionamento dell'impianto nelle condizioni di
esercizio  piu'  gravose  e, salvo diversamente disposto dal presente
titolo  o  dall'autorizzazione,  si  intendono  stabiliti  come media
oraria.))
    r)   fattore   di  emissione:  rapporto  tra  massa  di  sostanza
inquinante  emessa  e  unita'  di  misura  specifica di prodotto o di
servizio;
    s)  concentrazione:  rapporto  tra  massa  di sostanza inquinante
emessa   e   volume  dell'effluente  gassoso;  per  gli  impianti  di
combustione  i  valori  di  emissione  espressi  come  concentrazione
(mg/Nm3)  sono  calcolati considerando, se non diversamente stabilito
dalla  parte  quinta  del  presente decreto, un tenore volumetrico di
ossigeno  di  riferimento  del  3  per cento in volume dell'effluente
gassoso  per  i  combustibili  liquidi  e gassosi, del 6 per cento in
volume  per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per le
turbine a gas;
    t)  percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa
e  massa  della  stessa  sostanza utilizzata nel processo produttivo,
moltiplicato per cento;
    u)  flusso  di  massa:  massa  di  sostanza inquinante emessa per
unita' di tempo;
    v)  soglia  di  rilevanza  dell'emissione:  flusso  di massa, per
singolo  inquinante ((o per singola classe di inquinanti, calcolato))
a  monte  di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di
esercizio  piu'  gravose  dell'impianto, al di sotto del quale non si
applicano i valori limite di emissione;
    z)  condizioni  normali:  una  temperatura  di  273,15  K  ed una
pressione di 101,3 kPa;
    aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente ed avanzata
fase  di  sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio
indicanti  l'idoneita'  pratica  di  determinate  tecniche ad evitare
ovvero,  se  cio'  risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal
fine, si intende per:
     1)  tecniche:  sia  le  tecniche  impiegate, sia le modalita' di
progettazione,   costruzione,   manutenzione,  esercizio  e  chiusura
((degli impianti e delle attivita'));
     2)  disponibili:  le  tecniche  sviluppate  su  una scala che ne
consenta  l'applicazione  in condizioni economicamente e tecnicamente
valide  nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione  i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano  o  meno  applicate  o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
     3)  migliori:  le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
    bb)   periodo   di   avviamento:   salva   diversa   disposizione
autorizzativa,  il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'erogazione
di  energia,  combustibili  o materiali, e' portato da una condizione
nella  quale  non  esercita  l'attivita'  a  cui  e'  destinato, o la
esercita  in  situazione  di  carico  di processo inferiore al minimo
tecnico,  ad  una condizione nella quale tale attivita' e' esercitata
in  situazione  di  carico  di  processo  pari  o superiore al minimo
tecnico;
    cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa,
il   tempo   in   cui   l'impianto,   a   seguito   dell'interruzione
dell'erogazione  di  energia, combustibili o materiali, non dovuta ad
un  guasto,  e'  portato  da  una  condizione  nella  quale  esercita
l'attivita'  a  cui  e' destinato in situazione di carico di processo
pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale
funzione  e' esercitata in situazione di carico di processo inferiore
al minimo tecnico o non e' esercitata;
    dd)  carico  di  processo:  il  livello percentuale di produzione
rispetto alla potenzialita' nominale dell'impianto;
    ee)  minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile con
l'esercizio ((dell'attivita' cui l'impianto e' destinato;));
    ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui
sono  ossidati  combustibili  al  fine  di utilizzare il calore cosi'
prodotto;
    gg)  grande  impianto  di combustione: impianto di combustione di
potenza  termica  nominale  non  inferiore  a  50MW;  ((L'impianto di
combustione si considera anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo
sulla base dei criteri previsti dalle lettere i), i-bis) e i-ter);))
    hh)   potenza  termica  nominale  dell'impianto  di  combustione:
prodotto  del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
e  della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto
di  combustione,  cosi'  come dichiarata dal costruttore, espressa in
Watt termici o suoi multipli;
    ii)  composto  organico:  qualsiasi  composto  contenente  almeno
l'elemento  carbonio  e uno o piu' degli elementi seguenti: idrogeno,
alogeni,  ossigeno,  zolfo,  fosforo,  silicio  o azoto, ad eccezione
degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
    ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico
che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore,
oppure   che  abbia  una  volatilita'  corrispondente  in  condizioni
particolari  di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto,
e'  considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura
di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;
    mm)   solvente  organico:  qualsiasi  COV  usato  da  solo  o  in
combinazione  con  altri  agenti al fine di dissolvere materie prime,
prodotti  o  rifiuti,  senza  subire trasformazioni chimiche, o usato
come  agente  di  pulizia  per  dissolvere  contaminanti  oppure come
dissolvente,   mezzo   di   dispersione,  correttore  di  viscosita',
correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
    nn)  capacita' nominale: la massa giornaliera massima di solventi
organici  utilizzati per le attivita' di cui all'articolo 275, svolte
in   condizioni   di  normale  funzionamento  ed  in  funzione  della
potenzialita' di prodotto per cui le attivita' sono progettate;
    oo)  consumo  di  solventi:  il  quantitativo  totale di solventi
organici  utilizzato  ((in uno stabilimento)) per le attivita' di cui
all'articolo  275  per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo
di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
    pp)  consumo  massimo teorico di solventi: il consumo di solventi
calcolato  sulla  base  della  capacita'  nominale  riferita,  se non
diversamente  stabilito  dall'autorizzazione, a trecentotrenta giorni
all'anno  in  caso  di  attivita'  effettuate ((su tutto l'arco della
settimana))   ed   a  duecentoventi  giorni  all'anno  per  le  altre
attivita';
    qq)  riutilizzo  di  solventi  organici:  l'utilizzo  di solventi
organici  prodotti  da  una attivita' e successivamente recuperati al
fine  di essere alla stessa destinati per qualsiasi finalita' tecnica
o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;
    rr)  soglia  di  consumo:  il  consumo  di  solvente  espresso in
tonnellate/anno stabilito dalla parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto, per le attivita' ivi previste;
    ss) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128));
    tt)  impianti  di distribuzione di carburante: impianti in cui il
carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti
di deposito;
    uu)  benzina:  ogni  derivato del petrolio, con o senza additivi,
corrispondente  ai seguenti codici doganali: NC 2710 1131 - 2710 1141
-  2710  1145  -  2710  1149  - 2710 1151 - 2710 1159 o che abbia una
tensione  di  vapore  Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto
all'impiego  quale  carburante per veicoli a motore, ad eccezione del
gas di petrolio liquefatto (GPL);
    vv)  terminale:  ogni  struttura  adibita  al  caricamento e allo
scaricamento  di  benzina  in/da  veicolo-cisterna,  carro-cisterna o
nave-cisterna,  ivi  compresi  gli  impianti di deposito presenti nel
sito della struttura;
    zz)  impianto  di  deposito:  ogni  serbatoio  fisso adibito allo
stoccaggio di combustibile;
    aaa)  impianto  di caricamento: ogni impianto di un terminale ove
la  benzina  puo' essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di
caricamento  per  i  veicoli-cisterna comprendono una o piu' torri di
caricamento;
    bbb)  torre  di  caricamento:  ogni  struttura  di  un  terminale
mediante  la  quale  la  benzina  puo'  essere,  in  un dato momento,
caricata in un singolo veicolo-cisterna;
    ccc)  deposito  temporaneo  di  vapori: il deposito temporaneo di
vapori  in  un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale
prima  del  trasferimento  e  del  successivo  recupero  in  un altro
terminale.  Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad
un   altro   nello  stesso  terminale  non  e'  considerato  deposito
temporaneo  di  vapori  ai  sensi  della  parte  quinta  del presente
decreto;
    ddd)  cisterna  mobile:  una cisterna di capacita' superiore ad 1
m3,  trasportata  su  strada,  per  ferrovia  o  per via navigabile e
adibita  al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da
un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti;
    eee)  veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su strada
della benzina che comprenda una o piu' cisterne montate stabilmente o
facenti   parte   integrante   del  telaio  o  una  o  piu'  cisterne
rimuovibili.

	        
	      
                              ART. 269
                        ((Autorizzazione alle
            emissioni in atmosfera per gli stabilimenti))

   ((1.  Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3,
dal  comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5,
per  tutti  gli  stabilimenti  che  producono  emissioni  deve essere
richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
decreto.   L'autorizzazione   e'   rilasciata  con  riferimento  allo
stabilimento.  I  singoli  impianti  e  le singole attivita' presenti
nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.))

   2.  Il gestore che intende installare ((uno stabilimento)) nuovo o
trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorita'
competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

    ((a)  dal  progetto  dello stabilimento in cui sono descritti gli
impianti  e  le  attivita',  le  tecniche  adottate  per  limitare le
emissioni  e  la  quantita'  e  la  qualita'  di  tali  emissioni, le
modalita'  di  esercizio, la quota dei punti di emissione individuata
in  modo  da  garantire  l'adeguata  dispersione  degli inquinanti, i
parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche  merceologiche  dei  combustibili  di  cui si prevede
l'utilizzo,  nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il
minimo  tecnico  definito  tramite  i  parametri  di  impianto che lo
caratterizzano;
    b)  da  una  relazione  tecnica che descrive il complessivo ciclo
produttivo  in  cui  si  inseriscono  gli  impianti e le attivita' ed
indica  il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e
la messa a regime degli impianti.))

   3.  ((Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'installazione di
stabilimenti  nuovi)),  l'autorita'  competente  indice, entro trenta
giorni  dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai
sensi  ((dell'articolo  14,  comma 3,)) della legge 7 agosto 1990, n.
241,  nel  corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad
un  contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti
amministrativi  e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune
ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. ((Per il rinnovo
e  per  l'aggiornamento  dell'autorizzazione  l'autorita' competente,
previa  informazione al comune interessato il quale puo' esprimere un
parere  nei  trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento
entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta. In sede di
conferenza   di   servizi   o  di  autonomo  procedimento,  eventuali
integrazioni  della  domanda  devono  essere  trasmesse all'autorita'
competente   entro  trenta  giorni  dalla  relativa  richiesta));  se
l'autorita'  competente  non  si  pronuncia  in  un  termine  pari  a
centoventi  giorni  o,  in  caso  di  integrazione  della  domanda di
autorizzazione,  pari  a  centocinquanta giorni dalla ricezione della
domanda  stessa, il gestore puo', entro i successivi sessanta giorni,
richiedere  al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e   del  mare))  di  provvedere,  notificando  tale  richiesta  anche
all'autorita'  competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di
concerto  con  i  Ministri della salute e delle attivita' produttive,
sentito  il  comune  interessato,  entro  novanta  giorni o, nei casi
previsti  dall'articolo  281,  comma  1,  entro centocinquanta giorni
dalla  ricezione della stessa;(( in caso di richiesta di integrazioni
tali  termini  sono  sospesi  fino  alla  ricezione  delle  stesse e,
comunque,  per  un periodo non superiore a trenta giorni;)) ((decorsi
tali  termini)),  si applica l'articolo 2, ((comma 8)), della legge 7
agosto 1990, n. 241.

   4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

    a)  per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le
modalita' di captazione e di convogliamento;
    b)  per  le  emissioni  convogliate o di cui e' stato disposto il
convogliamento,  i  valori  limite  di  emissione, le prescrizioni, i
metodi  di  campionamento  e di analisi, i criteri per la valutazione
della   conformita'  dei  valori  misurati  ai  valori  limite  e  la
periodicita' dei controlli di competenza del gestore ((, la quota dei
punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni
tecnico-economiche,  il  minimo  tecnico  per gli impianti soggetti a
tale  condizione  e  le portate di progetto tali da consentire che le
emissioni  siano  diluite  solo nella misura inevitabile dal punto di
vista  tecnologico  e  dell'esercizio;  devono  essere specificamente
indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione,
le prescrizioni ed i relativi controlli.))
    c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad
assicurarne il contenimento.

   ((5.  In  aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione
puo'  stabilire,  per  ciascun inquinante, valori limite di emissione
espressi  come  flussi  di  massa annuali riferiti al complesso delle
emissioni,  eventualmente  incluse  quelle  diffuse, degli impianti e
delle  attivita'  di  uno  stabilimento.  Per  gli  impianti  di  cui
all'allegato  XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i
casi  in  cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di
emissione  espressi  come  concentrazione, l'autorizzazione integrata
ambientale,  fatto  salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2,
non  puo'  stabilire  esclusivamente  valori  espressi come flusso di
massa fattore di emissione o percentuale.))

   ((6.  L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere
tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa
in  esercizio  deve essere comunicata all'autorita' competente con un
anticipo  di  almeno  quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la
data  entro  cui  devono essere comunicati all'autorita' competente i
dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di
marcia  controllata  decorrente  dalla messa a regime, e la durata di
tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare; tale
periodo  deve  avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i
casi  in  cui  il  progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che
l'impianto  funzioni  esclusivamente per periodi di durata inferiore.
L'autorita'   competente   per   il   controllo   effettua  il  primo
accertamento  circa  il  rispetto  dell'autorizzazione entro sei mesi
dalla  data  di messa a regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di
una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato.))

   7.  L'autorizzazione  rilasciata ai sensi del presente articolo ha
una  durata  di  quindici  anni.  La  domanda  di rinnovo deve essere
presentata   almeno   un   anno  prima  della  scadenza.  Nelle  more
dell'adozione    del   provvedimento   sulla   domanda   di   rinnovo
dell'autorizzazione   rilasciata  ai  sensi  del  presente  articolo,
l'esercizio  dell'impianto  puo'  continuare  anche  dopo la scadenza
dell'autorizzazione  in  caso  di  mancata  pronuncia  in termini del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) a
cui  sia  stato  richiesto  di  provvedere  ai  sensi  del comma 3.((
L'autorita'  competente  puo'  imporre il rinnovo dell'autorizzazione
prima  della  scadenza  ed  il rinnovo delle autorizzazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima
dei  termini  previsti  dall'articolo  281,  comma 1, se una modifica
delle  prescrizioni  autorizzative risulti necessaria al rispetto dei
valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Il  rinnovo  dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di
quindici anni.))

   8.   ((Il  gestore  che  intende  effettuare  una  modifica  dello
stabilimento  ne  da' comunicazione all'autorita' competente o, se la
modifica  e'  sostanziale,  presenta, ai sensi del presente articolo,
una  domanda  di autorizzazione. Se la modifica per cui e' stata data
comunicazione   e'  sostanziale,  l'autorita'  competente  ordina  al
gestore  di  presentare  una  domanda  di autorizzazione ai sensi del
presente   articolo.   Se  la  modifica  e'  sostanziale  l'autorita'
competente   aggiorna   l'autorizzazione   dello   stabilimento   con
un'istruttoria  limitata  agli  impianti e alle attivita' interessati
dalla  modifica  o,  a  seguito di eventuale apposita istruttoria che
dimostri  tale  esigenza in relazione all'evoluzione della situazione
ambientale  o  delle  migliori  tecniche  disponibili, la rinnova con
un'istruttoria  estesa  all'intero  stabilimento.))((.  .  .))  Se la
modifica  non  e'  sostanziale,  l'autorita' competente provvede, ove
necessario,  ad  aggiornare  l'autorizzazione in atto. Se l'autorita'
competente  non  si  esprime  entro sessanta giorni, il gestor e puo'
procedere  all'esecuzione  della modifica non sostanziale comunicata,
fatto  salvo  il  potere  dell'autorita'  competente  ((di provvedere
successivamente.))  Per  modifica  sostanziale  si intende quella che
comporta  un  aumento  o una variazione qualitativa delle emissioni o
che  altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle stesse.((
E'  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  275,  comma 11. Il
rinnovo      dell'autorizzazione      comporta,      a     differenza
dell'aggiornamento,  il decorso di un nuovo periodo di quindici anni.
Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5,
si  provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente
decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione
delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera
m  bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma
1,  lettera  m)  per  le  quali  non vi e' l'obbligo di effettuare la
comunicazione.))

   9.  L'autorita'  competente  per  il  controllo  e' autorizzata ad
effettuare  presso  gli  impianti  tutte  le  ispezioni  che  ritenga
necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

   ((10.  Non  sono  sottoposti  ad  autorizzazione  gli  impianti di
deposito  di  oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono
comunque   tenuti  ad  adottare  apposite  misure  per  contenere  le
emissioni   diffuse   ed   a  rispettare  le  ulteriori  prescrizioni
eventualmente  disposte,  per  le  medesime  finalita',  con apposito
provvedimento dall'autorita' competente.

   11.  Il  trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro
equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.))

   12. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).

   13. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).

     14. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).

   15. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).

   16. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).

	        
	      
                              ART. 270
                       ((Individuazione degli
             impianti e convogliamento delle emissioni))

  1. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente verifica se le
emissioni  diffuse  di  ((ciascun  impianto e di ciascuna attivita'))
sono  tecnicamente  convogliabili  sulla base delle migliori tecniche
disponibili  e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato
I  alla  parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone
la captazione ed il convogliamento.
  2.  In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di
zone  che  richiedono  una particolare tutela ambientale, l'autorita'
competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni
diffuse  ai  sensi  del  comma  1 anche se la tecnica individuata non
soddisfa  il  requisito della disponibilita' di cui all'articolo 268,
comma 1, lettera aa), numero 2).
  3.  Con  decreto  del  ((Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del mare)), di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e della salute, sono stabiliti i criteri da utilizzare per
la verifica di cui ai commi 1 e 2.
  4.  Se  piu'  impianti  con  caratteristiche tecniche e costruttive
simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee
e   localizzati   nello  stesso  ((stabilimento))  sono  destinati  a
specifiche  attivita'  tra  loro  identiche,  l'autorita' competente,
tenendo   conto   delle   condizioni  tecniche  ed  economiche,  puo'
considerare  gli  stessi  come  un  unico  impianto  ((disponendo  il
convogliamento  ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente
deve,  in  qualsiasi  caso,  considerare  tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282, comma 2)).
  5.  In  caso di emissioni convogliate o di cui e' stato disposto il
convogliamento,  ciascun  impianto ((. . .)) deve avere un solo punto
di  emissione,  fatto  salvo  quanto  previsto nei commi 6 e 7. Salvo
quanto  diversamente  previsto  da  altre  disposizioni  del presente
titolo,  i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di
emissione.
((6.  Ove  non  sia  tecnicamente  possibile,  anche  per  ragioni di
sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorita' competente
puo'  consentire  un  impianto avente piu' punti di emissione. In tal
caso,  i  valori  limite  di emissione espressi come flusso di massa,
fattore  di  emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle
emissioni  dell'impianto  e  quelli espressi come concentrazione sono
riferiti  alle  emissioni  dei  singoli  punti. L'autorizzazione puo'
prevedere  che i valori limite di emissione si riferiscano alla media
ponderata   delle   emissioni   di   sostanze   inquinanti  uguali  o
appartenenti  alla  stessa  classe ed aventi caratteristiche chimiche
omogenee,  provenienti  dai diversi punti di emissione dell'impianto;
in  tal  caso,  il flusso di massa complessivo dell'impianto non puo'
essere  superiore  a  quello  che  si  avrebbe  se i valori limite di
emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.
  7.  Ove  opportuno,  l'autorita'  competente,  tenuto  conto  delle
condizioni  tecniche ed economiche, puo' consentire il convogliamento
delle  emissioni  di  piu'  impianti in uno o piu' punti di emissione
comuni,  purche'  le  emissioni  di  tutti  gli  impianti  presentino
caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto
di  emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori limite
di  emissione  espressi  come  concentrazione  previsti per i singoli
impianti  e,  se  del  caso,  si  prevede  un  tenore  di ossigeno di
riferimento   coerente   con   i   flussi   inviati   a  tale  punto.
L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la
diluizione  delle  emissioni  ai  sensi  dell'articolo  269, comma 4,
lettera b).))
  8.  ((L'adeguamento  alle  disposizioni del comma 5 o, ove cio' non
sia  tecnicamente  possibile,  alle  disposizioni  dei commi 6 e 7 e'
realizzato   entro   i   tre  anni  successivi  al  primo  rinnovo  o
all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi
1,  2,  3  o  4,  o dell'articolo 272, comma 3, ovvero nel piu' breve
termine  stabilito  dall'autorizzazione.))  Ai fini dell'applicazione
dei  commi 4, 5, 6 e 7 l'autorita' competente tiene anche conto della
documentazione  elaborata  dalla commissione di cui all'articolo 281,
comma 9.

	        
	      
                              ART. 271
                         ((Valori limite di
     emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivita'))

   ((1.  Il  presente  articolo disciplina i valori di emissione e le
prescrizioni  da  applicare  agli  impianti  ed  alle attivita' degli
stabilimenti.

   2.  Con  decreto  da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5,
sono  individuati,  sulla base delle migliori tecniche disponibili, i
valori  di  emissione  e  le prescrizioni da applicare alle emissioni
convogliate  e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle
attivita'  presso  gli  stabilimenti  anteriori al 1988, anteriori al
2006  e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati
I e V alla parte quinta del presente decreto.

   3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia
di  valori  limite  e  di  prescrizioni per le emissioni in atmosfera
degli  impianti  e  delle attivita' deve tenere conto, ove esistenti,
dei  piani  e  programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente
normativa.  Restano  comunque  in  vigore le normative adottate dalle
regioni  o  dalle  province  autonome  in  conformita' al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21  luglio 1989, in cui si
stabiliscono  appositi valori limite di emissione e prescrizioni. Per
tutti  gli  impianti e le attivita' previsti dall'articolo 272, comma
1,  la  regione  o  la  provincia autonoma, puo' stabilire, anche con
legge  o  provvedimento  generale, sulla base delle migliori tecniche
disponibili,  appositi  valori  limite  di  emissione e prescrizioni,
anche  inerenti  le  condizioni  di  costruzione  o  di esercizio e i
combustibili  utilizzati.  Con  legge  o  provvedimento  generale  la
regione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della
valutazione  dell'entita'  della  diluizione delle emissioni, portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.

   4.  I  piani  e  i  programmi di qualita' dell'aria previsti dalla
normativa   vigente  possono  stabilire  appositi  valori  limite  di
emissione  e  prescrizioni piu' restrittivi di quelli contenuti negli
Allegati  I,  II  e  III  e V alla parte quinta del presente decreto,
anche  inerenti  le condizioni di costruzione o di esercizio, purche'
cio'  sia  necessario  al  perseguimento  ed al rispetto dei valori e
degli obiettivi di qualita' dell'aria.

   5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti anteriori al
1988,  anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori
limite  di  emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni
di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito
di  un'istruttoria  che si basa sulle migliori tecniche disponibili e
sui  valori  e  sulle  prescrizioni fissati nelle normative di cui al
comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. Si devono altresi'
valutare  il  complesso  di tutte le emissioni degli impianti e delle
attivita'  presenti,  le  emissioni  provenienti  da altre fonti e lo
stato  di  qualita' dell'aria nella zona interessata. I valori limite
di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria
devono  essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati
I,  II,  III  e  V alla parte quinta del presente decreto e di quelli
applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.

   6.  Per  le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione,
l'autorizzazione  stabilisce appositi valori limite con riferimento a
quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi
effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.

   7.  Anche  a  seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 2,
l'autorizzazione  degli  stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al
2006  e  nuovi  puo'  sempre  stabilire, per effetto dell'istruttoria
prevista  dal  comma  5,  valori limite e prescrizioni piu' severi di
quelli  contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta del
presente  decreto,  nelle  normative  di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4.))

   8. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N.128)).

   9. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N.128)).

   10. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N.128)).

   11.   I  valori  limite  di  emissione  e  il  tenore  volumetrico
dell'ossigeno  di  riferimento  si riferiscono al volume di effluente
gassoso  rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo
quanto  diversamente  indicato  nell'Allegato I alla parte quinta del
presente decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.

   12.  Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte
quinta  del  presente decreto, il tenore volumetrico dell'ossigeno di
riferimento  e'  quello  derivante dal processo. Se nell'emissione il
tenore  volumetrico  di ossigeno e' diverso da quello di riferimento,
le   concentrazioni  misurate  devono  essere  corrette  mediante  la
seguente formula:

   dove:

               

E =

21 - O 2
_______________
21 - O 2M

* E M


dove:

E M = concentrazione misurata

E = concentrazione

O 2M = tenore di ossigeno misurato

O 2 = tenore di ossigeno di riferimento

   13.  I valori limite di emissione si riferiscono alla quantita' di
emissione  diluita  nella misura che risulta inevitabile dal punto di
vista  tecnologico  e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione
dell'emissione  le  concentrazioni  misurate  devono  essere corrette
mediante la seguente formula:

   dove:

            

E =

E M * P M
_________
P


dove:

P M = portata misurata

E M = concentrazione misurata

P = portata di effluente gassoso diluita nella misura che risulta inevitabile dal
 punto di vista tecnologico e dell'esercizio

E = concentrazione riferita alla P

   14.  Salvo  quanto  diversamente  stabilito dalla parte quinta del
presente  decreto,  i  valori  limite  di  emissione  si applicano ai
periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi
in  cui  l'impianto  e'  in  funzione  con  esclusione dei periodi di
avviamento e di arresto e dei periodi ((in cui si verificano anomalie
o  guasti))  tali  da  non  permettere il rispetto dei valori stessi.
L'autorizzazione  puo'  stabilire  specifiche  prescrizioni  per tali
periodi  di  avviamento  e  di arresto e per ((l'eventualita' di tali
anomalie  o  guasti)) ed individuare gli ulteriori periodi transitori
nei quali non si applicano i valori limite di emissione. ((In caso di
emissione  di  sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a),
l'autorizzazione,   ove   tecnicamente   possibile,   deve  stabilire
prescrizioni  volte  a  consentire  la  stima delle quantita' di tali
sostanze  emesse  durante  i  periodi in cui si verificano anomalie o
guasti  o  durante  gli  altri  periodi transitori e fissare appositi
valori  limite  di  emissione, riferiti a tali periodi, espressi come
flussi di massa annuali.)) ((Se si verifica un'anomalia o un guasto))
tale  da  non  permettere  il rispetto di valori limite di emissione,
l'autorita'  competente  deve  essere  informata  entro  le  otto ore
successive  e  puo'  disporre  la  riduzione  o  la  cessazione delle
attivita'  o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore
di  procedere  al  ripristino funzionale dell'impianto nel piu' breve
tempo  possibile  ((e  di  sospendere  l'esercizio  dell'impianto  se
l'anomalia  o  il  guasto  puo' determinare un pericolo per la salute
umana)).   Il  gestore  e'  comunque  tenuto  ad  adottare  tutte  le
precauzioni  opportune  per ridurre al minimo le emissioni durante le
fasi  di  avviamento  e  di  arresto.  Sono  fatte  salve  le diverse
disposizioni  contenute  nella  parte quinta del presente decreto per
specifiche  tipologie  di  impianti.  Non  costituiscono in ogni caso
periodi  di  avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si
verificano    regolarmente    nello    svolgimento   della   funzione
dell'impianto.

   ((15.  Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di
combustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attivita'
di cui all'articolo 275.))

   16.  Per  gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale  i  valori  limite  e  le  prescrizioni di cui al presente
articolo  si  applicano  ai fini del rilascio di tale autorizzazione,
fermo  restando  il  potere  dell'autorita'  competente  di stabilire
valori limite e prescrizioni piu' severi.

   ((17.  L'Allegato  VI  alla  parte  quinta  del  presente  decreto
stabilisce  i criteri per la valutazione della conformita' dei valori
misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi
dell'articolo  281,  comma  5, si provvede ad integrare tale Allegato
VI,   prevedendo  i  metodi  di  campionamento  e  di  analisi  delle
emissioni,  con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi di
misura  e  le  modalita'  atte a garantire la qualita' dei sistemi di
monitoraggio  delle  emissioni.  Fino all'adozione di tale decreto si
applicano  i  metodi  precedentemente  in  uso e, per il rilascio, il
rinnovo  ed  il  riesame  delle autorizzazioni integrate ambientali e
delle  autorizzazioni  di  cui  all'articolo  269, i metodi stabiliti
dall'autorita'  competente sulla base delle pertinenti norme tecniche
CEN  o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti
norme  tecniche  nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano
disponibili,  sulla  base  delle  pertinenti  norme tecniche ISO o di
altre  norme  internazionali  o delle norme nazionali previgenti. Nel
periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata
in  vigore  di  tale  decreto, i controlli, da parte dell'autorita' o
degli   organi  di  cui  all'articolo  268,  comma  1,  lett.  p),  e
l'accertamento  del  superamento  dei valori limite di emissione sono
effettuati    sulla   base   dei   metodi   specificamente   indicati
nell'autorizzazione  o, se l'autorizzazione non indica specificamente
i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi
commi  18,  19  e  20,  fatta  salva  l'immediata  applicazione degli
obblighi  di  comunicazione  relativi  ai controlli di competenza del
gestore,  si  applicano  a decorrere dal rilascio o dal primo rinnovo
dell'autorizzazione  effettuati successivamente all'entrata in vigore
di tale decreto.))

   ((18.   Le  autorizzazioni  alle  emissioni  e  le  autorizzazioni
integrate  ambientali,  rilasciate,  anche  in  sede di rinnovo, dopo
l'entrata  in vigore del decreto di cui al comma 17, indicano, per le
emissioni  in  atmosfera,  i  metodi  di  campionamento e di analisi,
individuandoli tra quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta
del   presente  decreto,  e  i  sistemi  per  il  monitoraggio  delle
emissioni.  In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi
ed   ai  sistemi  di  monitoraggio  nell'ambito  dell'autorizzazione,
l'autorita'  competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i
valori  limite  di  emissione  autorizzati.  I  controlli,  da  parte
dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett.
p),  possono  essere  effettuati  solo sulla base dei metodi elencati
nell'Allegato  VI  alla  parte  quinta del presente decreto, anche se
diversi    da    quelli    di   competenza   del   gestore   indicati
dall'autorizzazione.  Nel caso in cui, in sede di autorizzazione o di
controllo,   si   ricorra   a   metodi  diversi  da  quelli  elencati
nell'Allegato  VI  alla parte quinta del presente decreto o a sistemi
di  monitoraggio  non  conformi alle prescrizioni di tale allegato, i
risultati  della  relativa  applicazione  non sono validi ai sensi ed
agli  effetti del presente titolo. Il gestore effettua i controlli di
propria   competenza   sulla   base  dei  metodi  e  dei  sistemi  di
monitoraggio  indicati  nell'autorizzazione  e  mette  i  risultati a
disposizione  dell'autorita'  competente  per  il  controllo nei modi
previsti  dall'Allegato  VI  alla parte quinta del presente decreto e
dall'autorizzazione;  in  caso  di  ricorso  a  metodi o a sistemi di
monitoraggio    diversi    o    non    conformi   alle   prescrizioni
dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono
validi  ai  sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la
pena prevista dall'articolo 279, comma 2.

   19.  Se  i  controlli  di  competenza  del  gestore  e i controlli
dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett.
p),   simultaneamente   effettuati,   forniscono  risultati  diversi,
l'accertamento   deve  essere  ripetuto  sulla  base  del  metodo  di
riferimento.  In  caso  di  divergenza tra i risultati ottenuti sulla
base  del  metodo  di  riferimento  e  quelli ottenuti sulla base dei
metodi   e  sistemi  di  monitoraggio  indicati  dall'autorizzazione,
l'autorita'   competente   provvede   ad  aggiornare  tempestivamente
l'autorizzazione  nelle  parti  relative  ai  metodi ed ai sistemi di
monitoraggio  ed,  ove ne consegua la necessita', ai valori limite di
emissione.

   20.  Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai
fini  del  reato  di  cui  all'articolo  279,  comma 2, soltanto se i
controlli   effettuati   dall'autorita'   o   dagli   organi  di  cui
all'articolo  268, comma 1, lett. p), accertano una difformita' tra i
valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di
campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta
del  presente  decreto  e  di  sistemi  di monitoraggio conformi alle
prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei controlli
di  competenza  del  gestore  devono  essere da costui specificamente
comunicate  all'autorita'  competente  per  il controllo entro 24 ore
dall'accertamento.  Se  i  risultati  dei controlli di competenza del
gestore  e i risultati dei controlli dell'autorita' o degli organi di
cui  all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
divergono  in  merito  alla conformita' dei valori misurati ai valori
limite  prescritti,  si  procede  nei  modi  previsti dal comma 19; i
risultati  di  tali  controlli,  inclusi  quelli  ottenuti in sede di
ripetizione  dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai fini
della  contestazione  del  reato previsto dall'articolo 279, comma 2,
per  il  superamento  dei valori limite di emissione. Resta ferma, in
tutti  i  casi,  l'applicazione  dell'articolo  279,  comma  2, se si
verificano  le  circostanze  previste  dall'ultimo  periodo del comma
18.))

	        
	      
                              ART. 272
                  (impianti e attivita' in deroga)

   ((1.  Non  sono  sottoposti  ad  autorizzazione di cui al presente
titolo  gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti
e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta
del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita'
le   cui   emissioni   sono   scarsamente   rilevanti   agli  effetti
dell'inquinamento  atmosferico.  Si applicano esclusivamente i valori
limite  di  emissione  e le prescrizioni specificamente previsti, per
tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di
cui  all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di
produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella
parte  I  dell'Allegato  IV alla parte quinta del presente decreto si
deve  considerare  l'insieme  degli  impianti  e delle attivita' che,
nello   stabilimento,   ricadono   in   ciascuna  categoria  presente
nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle
condizioni  previste  dalla  parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X
alla   parte  quinta  del  presente  decreto,  devono  in  ogni  caso
rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di
tali  combustibili  nella  parte  III  II, dell'Allegato I alla parte
quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia
impianti  o attivita' inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato
IV  alla  parte quinta del presente decreto, sia impianti o attivita'
non  inclusi  nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo
considera  solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai
dispositivi  mobili  utilizzati all'interno di uno stabilimento da un
gestore  diverso  da  quello  dello  stabilimento  o  non  utilizzati
all'interno  di  uno  stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in
cui  i  dispositivi  mobili  di  un  altro  gestore sono collocati ed
utilizzati  in  modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali
dispositivi  nella  domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva
la  possibilita'  di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2
nei   casi   ivi   previsti.  L'autorita'  competente  puo'  altresi'
prevedere,   con   proprio  provvedimento  generale,  che  i  gestori
comunichino  alla  stessa o ad altra autorita' da questa delegata, in
via  preventiva,  la  data  di  messa in esercizio dell'impianto o di
avvio  dell'attivita'  ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data
di  inizio  di  ciascuna  campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti
nell'allegato  IV  alla  parte  quinta  del  presente decreto possono
essere  aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui all'articolo
281,  comma  5,  anche  su  indicazione delle regioni, delle province
autonome   e   delle   associazioni   rappresentative   di  categorie
produttive.))

   2.  Per  specifiche  ((categorie di stabilimenti)), individuate in
relazione  al  tipo  e  alle  modalita'  di  produzione,  l'autorita'
competente   puo'   adottare  apposite  autorizzazioni  di  carattere
generale, relative a ciascuna ((singola categoria)), nelle quali sono
stabiliti  i  valori  limite  di  emissione,  le prescrizioni,((anche
inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili
utilizzati,))  i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di
analisi e la periodicita' dei controlli. I valori limite di emissione
e  le  prescrizioni sono stabiliti in conformita' ((all'articolo 271,
commi  da  5  a  7.  L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti
della   domanda   di  adesione  e  puo'  prevedere  appositi  modelli
semplificati  di  domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle
emissioni  sono  deducibili  dalle  quantita'  di  materie  prime  ed
ausiliarie   utilizzate.)).   All'adozione   di  tali  autorizzazioni
generali  ((l'autorita'  competente deve in ogni caso procedere entro
cinque  anni)) dalla data di entrata in vigore della parte quinta del
presente  decreto,  ((per  gli  stabilimenti  in  cui  sono  presenti
esclusivamente  gli  impianti  e  le  attivita'  di cui alla parte II
dell'Allegato  IV  alla parte quinta del presente decreto. Al fine di
stabilire  le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche
nominali  indicate  nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta
del  presente  decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e
delle   attivita'  che,  nello  stabilimento,  ricadono  in  ciascuna
categoria  presente  nell'elenco.)).  In  caso  di  mancata  adozione
dell'autorizzazione  generale,  nel  termine prescritto, la stessa e'
rilasciata  con apposito decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)) e i ((gestori degli stabilimenti))
interessati  comunicano  la propria adesione all'autorita' competente
((o ad altra autorita' da questa delegata)); e' fatto salvo il potere
di tale autorita' di adottare successivamente nuove autorizzazioni di
carattere  generale, l'adesione ((obbligatoria)) alle quali comporta,
per  il  soggetto  interessato,  la  decadenza di quella adottata dal
((Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del
mare)).((  Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o
attivita'  a  cui  l'autorizzazione  generale  non  si  riferisce, il
gestore   deve   presentare   domanda   di  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo  269.))  I  gestori  degli  impianti  per  cui e' stata
adottata  una  autorizzazione  generale  possono  comunque presentare
domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

   ((3.  Almeno  quarantacinque  giorni  prima  dell'installazione il
gestore  degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorita'
competente  o  ad  altra  autorita' da questa delegata una domanda di
adesione  all'autorizzazione  generale  corredata  dai  documenti ivi
prescritti.  L'autorita'  che  riceve  la  domanda  puo', con proprio
provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati
i  requisiti  previsti  dall'autorizzazione  generale  o  i requisiti
previsti  dai  piani  e  dai  programmi  o  dalle  normative  di  cui
all'articolo  271,  commi  3  e  4,  o  in  presenza  di  particolari
situazioni  di  rischio  sanitario  o  di  zone  che  richiedono  una
particolare  tutela  ambientale.  Tale procedura si applica anche nel
caso  in  cui  il  gestore  intenda  effettuare  una  modifica  dello
stabilimento.  Resta  fermo  l'obbligo  di sottoporre lo stabilimento
all'autorizzazione  di  cui all'articolo 269 in caso di modifiche per
effetto  delle  quali  lo  stabilimento  non  sia  piu' conforme alle
previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si
applica  a  chi  vi  ha  aderito,  anche  se sostituita da successive
autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi
all'adesione.  Non  hanno  effetto  su  tale  termine  le  domande di
adesione   relative   alle   modifiche   dello  stabilimento.  Almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore
presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata   dai  documenti  ivi  prescritti.  L'autorita'  competente
procede,  almeno  ogni  dieci  anni,  al rinnovo delle autorizzazioni
generali   adottate   ai   sensi   del   presente  articolo.  Per  le
autorizzazioni   generali   rilasciate   ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto
del  Presidente  della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e'
effettuato  entro  cinque  anni dalla data di entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano
una  domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei
sei  mesi  che  seguono  al  rinnovo  o nei diversi termini stabiliti
dall'autorizzazione  stessa,  durante i quali l'esercizio puo' essere
continuato.  In  caso  di  mancata  presentazione  della  domanda  di
adesione  nei  termini previsti dal presente comma lo stabilimento si
considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.))

   4. Le disposizioni dei ((commi 1, 2 e 3)) non si applicano:

    a)  in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione  o  mutagene o di sostanze di tossicita' e cumulabilita'
particolarmente    elevate,   come   individuate   dalla   parte   II
dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o
    b)   nel   caso   in   cui   siano  utilizzate,  nell'impianto  o
nell'attivita',  le  sostanze  o i preparati classificati dal decreto
legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52, come cancerogeni, mutageni o
tossici  per  la  riproduzione,  a causa del loro tenore di COV, e ai
quali  sono  state  assegnate  etichette con le frasi di rischio R45,
R46, R49, R60, R61.

   ((4-bis.  Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo
281,  comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla
parte  quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui,
in   deroga   al   comma   precedente,  l'autorita'  competente  puo'
permettere,  nell'autorizzazione  generale,  l'utilizzo  di  sostanze
inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61,
R68,  in  considerazione  degli scarsi quantitativi d'impiego o delle
ridotte   percentuali   di  presenza  nelle  materie  prime  o  nelle
emissioni.))

   5. ((Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati
alla  difesa  nazionale  ed  ))alle emissioni provenienti da sfiati e
ricambi   d'aria   esclusivamente  adibiti  alla  protezione  e  alla
sicurezza  degli  ambienti  di lavoro. Agli impianti di distribuzione
dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni
degli articoli 276 e 277.

	        
	      
                              ART. 273
                  (grandi impianti di combustione)

   1.   L'Allegato   Il   alla  parte  quinta  del  presente  decreto
stabilisce,  in relazione ai grandi impianti di combustione, i valori
limite di emissione, inclusi quelli degli impianti multicombustibili,
le  modalita'  di  monitoraggio  e  di  controllo  delle emissioni, i
criteri  per  la  verifica  della  conformita'  ai valori limite e le
ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti.

   2.  Ai  grandi impianti di combustione nuovi si applicano i valori
limite  di  emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera
B,  e  sezione  6  dell'Allegato  II  alla  parte quinta del presente
decreto.

   3.  Ai  grandi  impianti di combustione anteriori al 2006 i valori
limite  di  emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera
A,  e  sezione  6  dell'Allegato  II  alla  parte quinta del presente
decreto  si applicano a partire dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data
si  applicano  gli  articoli  3,  comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 3,
nonche'   gli  Allegati  4,  5,  6  e  9  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  8  maggio  1989.  Sono  fatti  salvi i diversi termini
previsti nel suddetto Allegato II.

   4.  Ai  grandi  impianti di combustione anteriori al 1988 i valori
limite  di  emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera
A,  e  sezioni  6 e 7 dell'Allegato II alla parte quinta del presente
decreto  si applicano a partire dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data
si  applicano  i valori limite di emissione per il biossido di zolfo,
gli  ossidi  di  azoto,  le  polveri  e per i metalli e loro composti
previsti  dal  decreto  del  Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, o
contenuti  nelle  autorizzazioni  rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203, nonche' le
prescrizioni  relative  alle  anomalie degli impianti di abbattimento
stabilite  all'Allegato  II, parte A, lettera E, dello stesso decreto
ministeriale.  Fino  a  tale data si applicano altresi' i massimali e
gli  obiettivi  di  riduzione  delle emissioni, fissati nella parte V
dell'Allegato  II  alla parte quinta del presente decreto. Sono fatti
salvi i diversi termini previsti in tale Allegato II.

   5.  I gestori dei grandi impianti di combustione di cui al comma 4
possono  essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di
emissione  previsti  dalla  parte  II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e
sezione  6  dell'Allegato  II alla parte quinta del presente decreto,
sulla  base  della  procedura disciplinata dalla parte I dello stesso
Allegato II.

   6.  Ai  fini dell'adeguamento degli impianti di cui ai commi 3 e 4
ai  valori  limite di emissione ivi previsti, il gestore, nell'ambito
della  richiesta  di  autorizzazione  integrata  ambientale, presenta
all'autorita'   competente   una   relazione  tecnica  contenente  la
descrizione  dell'impianto,  delle  tecnologie adottate per prevenire
l'inquinamento  e  della  qualita' e quantita' delle emissioni, dalla
quale  risulti  il  rispetto  delle  prescrizioni  di cui al presente
titolo,  oppure  un  progetto  di adeguamento finalizzato al rispetto
delle medesime.

   7.  Per  gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW, la
relazione  tecnica  o  il  progetto  di adeguamento di cui al comma 6
devono  essere  presentati  entro  il  1°agosto  2007  e,  in caso di
approvazione, l'autorita' competente provvede, ai sensi dell'articolo
269, ((a rinnovare)) le autorizzazioni in atto.

   8.  In  aggiunta  a quanto previsto dall'articolo 271, comma 14, i
valori  limite  di  emissione  non si applicano ai grandi impianti di
combustione  nei casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte I
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nel rispetto
delle condizioni ivi previste.

   ((9.  Se  piu'  impianti  di combustione, anche di potenza termica
nominale   inferiore   a   50   MW,  sono  localizzati  nello  stesso
stabilimento   l'autorita'   competente   deve,  in  qualsiasi  caso,
considerare  tali  impianti  come  un  unico  impianto  ai fini della
determinazione  della  potenza  termica  nominale  in base alla quale
stabilire  i  valori  limite  di  emissione.  L'autorita' competente,
tenendo  conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi'
disporre  il  convogliamento  delle  emissioni di tali impianti ad un
solo  punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di
mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto piu' recente.

   10.  L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e' effettuato nei
tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione.))

   11.  Nel  caso  in  cui  un  grande  impianto  di  combustione sia
sottoposto   alle   modifiche   qualificate  come  sostanziali  dalla
normativa  vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
si  applicano  i valori limite di emissione stabiliti nella parte II,
sezioni  da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte
quinta del presente decreto.

   12.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla normativa vigente in
materia  di  autorizzazione  integrata  ambientale,  per gli impianti
nuovi  o  in  caso  di modifiche ai sensi del comma 11, la domanda di
autorizzazione   deve   essere   corredata   da  un  apposito  studio
concernente  la  fattibilita'  tecnica ed economica della generazione
combinata  di  calore  e  di  elettricita'.  Nel  caso  in  cui  tale
fattibilita'  sia  accertata,  anche alla luce di elementi diversi da
quelli  contenuti  nello studio, l'autorita' competente, tenuto conto
della  situazione  del  mercato  e della distribuzione, condiziona il
rilascio del provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata
o differita di tale soluzione.

   13.  Dopo  il  1°  gennaio  2008,  agli impianti di combustione di
potenza  termica  nominale  inferiore  a  50MW ed agli altri impianti
esclusi  dal  campo  di  applicazione della parte quinta del presente
decreto,  facenti  parte di una raffineria, continuano ad applicarsi,
fatto  salvo  quanto  previsto  dalla normativa vigente in materia di
autorizzazione  integrata  ambientale,  i  valori limite di emissione
((calcolati,  su  un  intervallo mensile o inferiore,)) come rapporto
ponderato  tra  la somma delle masse inquinanti emesse e la somma dei
volumi  delle  emissioni  di  tutti  gli  impianti  della raffineria,
inclusi  quelli  ricadenti  nel  campo  di  applicazione del presente
articolo.

   14. In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione che
potrebbero  arrecare  un significativo pregiudizio all'ambiente di un
altro  Stato  della Comunita' europea, l'autorita' competente informa
il  ((  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare)) per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla
valutazione  dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
stipulata  a  Espoo  il  25  febbraio 1991, ratificata con la legge 3
novembre 1994, n. 640.

   15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano agli
impianti  di  combustione  destinati  alla  produzione di energia, ad
esclusione  di  quelli  che  utilizzano  direttamente  i  prodotti di
combustione   in  procedimenti  di  fabbricazione.  Sono  esclusi  in
particolare:

    a)  gli  impianti  in  cui  i  prodotti  della  combustione  sono
utilizzati  per  il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi
altro  trattamento  degli  oggetti  o  dei materiali, come i forni di
riscaldo o i forni di trattamento termico;
    b)  gli  impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi dispositivo
tecnico   per   la   depurazione   dell'effluente   gassoso  mediante
combustione,  che  non  sia  gestito  come  impianto  indipendente di
combustione;
    c)  i  dispositivi  di rigenerazione dei catalizzatori di craking
catalitico;
    d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
    e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;
    f) le batterie di forni per il coke;
    g) i cowpers degli altiforni;
    h)  qualsiasi  dispositivo tecnico usato per la propulsione di un
veicolo, una nave, o un aeromobile;
    i)  le  turbine  a  gas  usate  su  piattaforme off-shore e sugli
impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;
    l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128));
    m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas.

   ((16.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano alle
turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della
parte  quinta  del  presente  decreto. Alle turbine a gas autorizzate
precedentemente  si  applicano  esclusivamente  le  disposizioni alle
stesse  riferite  dall'Allegato  II  alla  parte  quinta del presente
decreto  in  materia  di  monitoraggio  e  controllo delle emissioni,
nonche' di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento.))

	        
	      
                              ART. 274
                  (raccolta e trasmissione dei dati
         sulle emissioni dei grandi impianti di combustione)

   1.  Il  ((Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare))  trasmette  alla  Commissione europea, ogni tre anni, una
relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto
e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte
quinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicate
le  emissioni  delle  raffinerie.  Tale relazione e' trasmessa per la
prima  volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre
anni  che decorre dal 1°gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi
dalla  fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in esame.
Il  ((Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del
mare))  trasmette  inoltre  alla Commissione europea, su richiesta, i
dati  annuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di
azoto e polveri dei singoli impianti di combustione.

   2.  A  partire dal 1° gennaio 2008, il ((Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del mare)) presenta ogni anno alla
Commissione  europea una relazione concernente gli impianti anteriori
al   1988   per  i  quali  e'  stata  concessa  l'esenzione  prevista
dall'articolo  273, comma 5, con l'indicazione dei tempi utilizzati e
non  utilizzati che sono stati autorizzati per il restante periodo di
funzionamento  degli  impianti. A tal fine l'autorita' competente, se
diversa dal ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del   mare)),   comunica  a  tale  Ministero  le  predette  esenzioni
contestualmente alla concessione delle stesse.

   3.  Il  ((Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare )) presenta ogni anno alla Commissione europea una relazione
circa  i  casi in cui sono applicate le deroghe di cui alla parte II,
sezioni  1  e  4, lettera A, paragrafo 2, dell'Allegato II alla parte
quinta  del  presente  decreto  e  le  deroghe di cui alle note delle
lettere  A  e  B del medesimo Allegato II, parte II, sezione 1. A tal
fine l'autorita' competente, se diversa dal ((Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare)), comunica a tale Ministero
le predette deroghe contestualmente all'applicazione delle stesse.

   4.  Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori
dei   grandi   impianti   di  combustione  comunicano  all'((Istituto
superiore  per  la  protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))),
con le modalita' previste dalla parte III dell'Allegato II alla parte
quinta  del  presente decreto, le emissioni totali, relative all'anno
precedente,  di  biossido  di  zolfo,  ossidi  di  azoto  e  polveri,
determinate   conformemente   alle   prescrizioni   della   parte  IV
dell'Allegato  II  alla parte quinta del presente decreto, nonche' la
quantita'  annua  totale  di  energia  prodotta rispettivamente dalle
biomasse,  dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi,
dal  gas  naturale  e  dagli altri gas, riferita al potere calorifico
netto,  e  la  caratterizzazione  dei  sistemi  di abbattimento delle
emissioni.  In  caso  di  mancata  comunicazione  dei  dati  e  delle
informazioni di cui al presente comma, il ((Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare)), anche ai fini di quanto
previsto  dall'articolo  650 del codice penale, ordina al gestore ina
dempiente di provvedere.

   5.  L'  ((Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale))  (((ISPRA))),  sulla  base  delle informazioni di cui al
comma  4, elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di
biossido  di  zolfo,  ossidi  di  azoto  e  polveri di tutti i grandi
impianti  di  combustione  di  cui  alla  parte  quinta  del presente
decreto.  Tale  relazione  deve indicare le emissioni totali annue di
biossido  di  zolfo,  ossidi  di azoto e polveri e la quantita' annua
totale  di  energia  prodotta  rispettivamente  dalle biomasse, dagli
altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale
e  dagli  altri  gas, riferita al potere calorifico netto. Almeno due
mesi  prima  della  scadenza prevista dal comma 1 per la trasmissione
dei  dati  alla  Commissione  europea, l' ((Istituto superiore per la
protezione   e  la  ricerca  ambientale))  (((ISPRA)))  trasmette  al
((Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare
))la  suddetta  relazione,  nonche'  i  dati  disaggregati relativi a
ciascun impianto.

   6.  I  dati  di  cui al comma 4 sono raccolti e inviati in formato
elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le
procedure  indicate sul sito internet del ((Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del mare)). La relazione di cui al
comma  5,  nonche'  i  dati  disaggregati  raccolti  dall' ((Istituto
superiore  per  la  protezione  e la ricerca ambientale)) (((ISPRA)))
sono resi disponibili alle autorita' competenti sul sito internet del
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)).

   ((7.  Il  presente  articolo  si  applica anche alle turbine a gas
autorizzate  prima  dell'entrata  in  vigore  della  parte quinta del
presente decreto.))

	        
	      
                              ART. 275
                         (emissioni di cov)

   1.   L'Allegato   III  alla  parte  quinta  del  presente  decreto
stabilisce,   relativamente   alle  emissioni  di  composti  organici
volatili,  i valori limite di emissione, le modalita' di monitoraggio
e  di  controllo  delle emissioni, i criteri per la valutazione della
conformita'  dei  valori  misurati ai valori limite e le modalita' di
redazione del piano di gestione dei solventi.

   2.  ((Se nello stesso stabilimento)) sono esercitate, mediante uno
o  piu'  impianti  o  macchinari  e  sistemi  non  fissi o operazioni
manuali,   una   o   piu'   attivita'   individuate  nella  parte  II
dell'Allegato  III  alla  parte  quinta del presente decreto le quali
superano   singolarmente   le  soglie  di  consumo  di  solvente  ivi
stabilite,  a  ciascuna  di  tali attivita' si applicano ((secondo le
modalita'  di  cui  al  comma  7,))  i valori limite per le emissioni
convogliate  e  per  le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato
III,  parte  III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a
tale  Allegato  III,  parti  III  e  IV,  nonche' le prescrizioni ivi
previste.  Tale  disposizione  si  applica  anche alle attivita' che,
((nello   stesso   stabilimento)),   sono  direttamente  collegate  e
tecnicamente   connesse   alle  attivita'  individuate  nel  suddetto
Allegato  III,  parte  II,  e che possono influire sulle emissioni di
COV.  Il  superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
con  riferimento al consumo massimo teorico di solvente ((. . .)). Le
attivita'  di  cui  alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta
del  presente  decreto comprendono la pulizia delle apparecchiature e
non  comprendono  la  pulizia  dei  prodotti,  fatte salve le diverse
disposizioni ivi previste.

   3.  Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le
emissioni  convogliate  si  applicano  a ciascun impianto che produce
tali  emissioni  ed  i  valori  limite  per  le  emissioni diffuse si
applicano  alla  somma  delle  emissioni non convogliate di tutti gli
impianti,  di  tutti  i  macchinari e sistemi non fissi e di tutte le
operazioni.

   4.  Il gestore che intende effettuare le attivita' di cui al comma
2  presenta  all'autorita'  competente  una domanda di autorizzazione
((dello  stabilimento  in  conformita'  all'articolo  269  e a quanto
previsto  nel  presente  articolo  e  nell'Allegato  III)) alla parte
quinta del presente decreto ((oppure, ricorrendone i presupposti, una
domanda  di  adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo
272,  comma 3.)).((. . .)) In aggiunta ai casi previsti dall'articolo
269,  comma  8,  la  domanda di autorizzazione deve essere presentata
anche  dal  ((gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle
attivita'))  che,  a  seguito  di  una  modifica  del consumo massimo
teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2.

   ((5.  L'autorizzazione  stabilisce,  sulla base dei commi 2 e 7, i
valori  limite  di  emissione  e  le  prescrizioni  che devono essere
rispettati.   Per  la  captazione  e  il  convogliamento  si  applica
l'articolo 270.))

   6.  L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente
e  l'emissione  totale  annua conseguente all'applicazione dei valori
limite  di  cui  al comma 2, individuata sulla base di detto consumo,
nonche'  la  periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di
cui  alla  parte  V  dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto.

   7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2
e'   assicurato   mediante  l'applicazione  delle  migliori  tecniche
disponibili  e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o
nullo  tenore  di  solventi  organici,  ottimizzando l'esercizio e la
gestione  delle  attivita'  e,  ove  necessario,  installando  idonei
dispositivi  di  abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di
composti organici volatili.

   8.((Se  le  attivita' di cui al comma 2 sono esercitate presso uno
stabilimento  autorizzato  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203, prima del 13 marzo 2004,)) le
emissioni   devono   essere  adeguate  alle  pertinenti  prescrizioni
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre
prescrizioni  del presente articolo entro il 31 ottobre 2007, ovvero,
in  caso  di adeguamento a quanto previsto dal medesimo Allegato III,
parte  IV,  entro  le  date  ivi  stabilite.  Fermo  restando  quanto
stabilito  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  autorizzazione
integrata  ambientale,  l'adeguamento  e'  effettuato  sulla base dei
progetti  presentati  all'autorita'  competente  ai sensi del decreto
ministeriale   14   gennaio  2004,  n.  44.  ((Tali  stabilimenti  si
considerano  anteriori  al  2006  o  anteriori al 1988 sulla base dei
criteri  di  cui all'articolo 268, comma 1, lettere i) e i-bis).)) In
caso   di   mancata   presentazione   del   progetto   o  di  diniego
all'approvazione  del progetto da parte dell'autorita' competente, le
attivita'  si  considerano  in esercizio senza autorizzazione. I term
ini  di adeguamento previsti dal presente comma si applicano altresi'
agli  ((stabilimenti  di  cui al comma 20)), in esercizio al 12 marzo
2004,  i  cui  gestori  aderiscano  all'autorizzazione  generale  ivi
prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte quinta del
presente    decreto    o   abbiano   precedentemente   aderito   alle
autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'articolo 9 del decreto
del  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del
mare)) 16 gennaio 2004, n. 44.

   9.   Se   le   attivita'   di  cui  al  comma  2  sono  effettuate
esclusivamente  da  macchinari  e  sistemi  non fissi o da operazioni
manuali, in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte quinta
del  presente  decreto,  le  emissioni  devono  essere  adeguate alle
pertinenti  prescrizioni  dell'Allegato  III  alla  parte  quinta del
presente  decreto  e  alle  altre  prescrizioni del presente articolo
entro il 31 ottobre 2007. A tal fine l'autorizzazione di cui al comma
4  deve  essere  richiesta  entro  sei  mesi dalla data di entrata in
vigore  della  parte  quinta del presente decreto. In caso di mancata
presentazione  della  richiesta  entro  tale  termine le attivita' si
considerano in esercizio senza autorizzazione.

   10.  Sono  fatte  salve  le autorizzazioni rilasciate prima del 13
marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di
composti   organici   volatili   rispetto  a  quello  ottenibile  con
l'applicazione  delle  indicazioni  di  cui  alle  parti III e ((IV))
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso
rimangono   validi   i   metodi   di   campionamento   e  di  analisi
precedentemente  in  uso.  E'  fatta salva la facolta' del gestore di
chiedere  all'autorita'  competente  di rivedere dette autorizzazioni
sulla  base  delle  disposizioni  della  parte  quinta  del  presente
decreto.

   11.  La  domanda  di  autorizzazione di cui al comma 4 deve essere
presentata  anche  dal  ((gestore  degli  stabilimenti nei quali sono
esercitate  le attivita')) di cui al comma 2, effettuate ai sensi dei
commi  8 e 9, ove le stesse siano sottoposte a modifiche sostanziali.
L'autorizzazione  prescrive  che  le  emissioni  ((provenienti  dagli
stabilimenti  in cui si effettuano le attivita')) oggetto di modifica
sostanziale:

    a)  siano  immediatamente adeguate alle prescrizioni del presente
articolo o
    b)  siano  adeguate alle prescrizioni del presente articolo entro
il  31  ottobre  2007  se  le  emissioni totali di tutte le attivita'
svolte  dal  gestore  nello  stesso  luogo non superano quelle che si
producono in caso di applicazione della lettera a).

   12.  Se  il  gestore  comprova  all'autorita'  competente che, pur
utilizzando   la  migliore  tecnica  disponibile,  non  e'  possibile
rispettare  il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita'
puo'  autorizzare  deroghe  a  detto  valore limite, purche' cio' non
comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.

   13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III alla parte
quinta  del presente decreto, l'autorita' competente puo' esentare il
gestore  dall'applicazione  delle  prescrizioni  ivi  stabilite se le
emissioni  non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo 270,
commi  1  e  2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV
dell'Allegato  III  alla  parte quinta del presente decreto, salvo il
gestore  comprovi  all'autorita'  competente che il rispetto di detto
Allegato  non  e', nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente
fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.

   14. L'autorita' competente comunica al ((Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare)), nella relazione di cui al
comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.

   15. Se due o piu' attivita' effettuate nello stesso luogo superano
singolarmente  le  soglie  di  cui al comma 2, l'autorita' competente
puo':

    a)  applicare  i  valori limite previsti da tale comma a ciascuna
singola attivita' o
    b)  applicare  un valore di emissione totale, riferito alla somma
delle  emissioni  di  tali  attivita',  non superiore a quello che si
avrebbe  applicando  quanto  previsto  dalla  lettera a); la presente
opzione  non  si  estende  alle emissioni delle sostanze indicate nel
comma 17.

   16.  Il  gestore  che,  nei casi previsti dal comma 8, utilizza un
dispositivo  di  abbattimento  che  consente il rispetto di un valore
limite di emissione pari a 50 mgC/Nm3, in caso di combustione, e pari
a  150  mgC/Nm3,  in  tutti  gli altri casi, deve rispettare i valori
limite   per   le   emissioni  convogliate  di  cui  alla  parte  III
dell'Allegato  III alla parte quinta del presente decreto entro il 1°
aprile  2013,  ((purche',  sin dalle date di adeguamento previste dal
comma  8,  le  emissioni totali))non superino quelle che si sarebbero
prodotte  in  caso di applicazione delle prescrizioni della parte III
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.

   17.  La  parte  I dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto  stabilisce  appositi  valori  limite  di  emissione  per  le
sostanze  caratterizzate  da  particolari  rischi  per  la  salute  e
l'ambiente.

   18.   Le   autorita'   competenti   trasmettono   al   ((Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare)), ogni tre
anni  ed  entro  il  30  aprile,  a  partire  dal 2005, una relazione
relativa  all'applicazione  del  presente  articolo, in conformita' a
quanto  previsto  dalla  ((decisione 2007/531/CE del 26 luglio 2007))
della  Commissione  europea.  Copia  della relazione e' inviata dalle
autorita'  competenti  alla  regione  o  alla  provincia autonoma. Il
((Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare
))invia tali informazioni alla Commissione europea.

   19. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS 29 GIUGNO 2010, N. 128)) .

   20.  ((I  gestori  degli  stabilimenti  costituiti  da  uno o piu'
impianti  a ciclo chiuso))di pulizia a secco di tessuti e di pellami,
escluse  le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per
i  quali  l'autorita' competente non abbia adottato autorizzazioni di
carattere   generale,   comunicano   a   tali  autorita'  di  aderire
all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III alla parte
quinta  del presente decreto. E' fatto salvo il potere delle medesime
autorita'   di   adottare  successivamente  nuove  autorizzazioni  di
carattere  generale,  ((ai  sensi  dell'articolo  272, l'obbligatoria
adesione  alle  quali))  comporta,  per  il  soggetto interessato, la
decadenza  di  quella prevista dalla parte VII dell'Allegato III alla
parte  quinta  del presente decreto relativamente al territorio a cui
tali  nuove  autorizzazioni  si  riferiscono. A tali attivita' non si
applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3.
e 3.4 dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.

   21.  Costituisce  modifica  sostanziale,  ai  sensi  del  presente
articolo:

    a)  per  le  attivita'  di  ridotte  dimensioni, una modifica del
consumo  massimo  teorico  di  solventi che comporta un aumento delle
emissioni  di composti organici volatili superiore al venticinque per
cento;
    b) per tutte le altre attivita', una modifica del consumo massimo
teorico  di  solventi  che  comporta  un  aumento  delle emissioni di
composti organici volatili superiore al dieci per cento;
    c)  qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita' competente,
potrebbe  avere  effetti  negativi significativi sulla salute umana o
sull'ambiente;
    d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che
comporti la variazione dei valori limite applicabili;

   22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si
intendono  le  attivita'  di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8,
10,  13,  16  o  17  dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto  aventi  un  consumo  massimo teorico di solventi inferiore o
uguale alla piu' bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza
colonna  e  le  altre  attivita'  di  cui alla parte III del medesimo
Allegato  III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
a 10 tonnellate l'anno.

	        
	      
                              ART. 276
             (controllo delle emissioni di cov derivanti
        dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione
            dai terminali agli impianti di distribuzione)

   1.   L'Allegato   VII  alla  parte  quinta  del  presente  decreto
stabilisce  le  prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del
controllo delle emissioni di COV relativamente:

    a) agli impianti di deposito presso i terminali;
   b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali;
    c)  agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori presso
i terminali;
    d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna;
    e) agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione
dei carburanti;
    f)  alle  attrezzature  per  le operazioni di trasferimento della
benzina  presso  gli  impianti di distribuzione e presso terminali in
cui e' consentito il deposito temporaneo di vapori.

   2.  Per  impianti  di  deposito  ai sensi del presente articolo si
intendono  i  serbatoi  fissi adibiti allo stoccaggio di benzina. Per
tali  impianti  di  deposito situati presso i terminali le pertinenti
prescrizioni dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
costituiscono  le  misure  che  i  gestori  devono  adottare ai sensi
dell'articolo   269,   ((comma   10)).   Con  apposito  provvedimento
l'autorita'  competente  puo'  disporre  deroghe a tali prescrizioni,
relativamente  agli  obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini
della   tutela  di  aree  di  particolare  pregio  sotto  il  profilo
paesaggistico.

   3.  Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente articolo,
si intendono gli impianti in cui la benzina viene erogata ai serbatoi
di tutti i veicoli a motore da impianti di deposito.

   4.   Nei  terminali  all'interno  dei  quali  e'  movimentata  una
quantita'  di  benzina  inferiore  a  10.000 tonnellate/anno e la cui
costruzione  e' stata autorizzata prima del 3 dicembre 1997, ai sensi
della  normativa vigente al momento dell'autorizzazione, gli impianti
di   caricamento  si  adeguano  alle  disposizioni  della  parte  II,
paragrafo 2, dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
entro  il  17  maggio 2010. Fino alla data di adeguamento deve essere
garantita  l'agibilita'  delle  operazioni di caricamento anche per i
veicoli-cisterna con caricamento dall'alto. Per quantita' movimentata
si  intende  la quantita' totale annua massima di benzina caricata in
cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale nei tre anni
precedenti il 17 maggio 2000.

   5.  Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2, dell'Allegato
VII  alla  parte  quinta del presente decreto si applicano ai veicoli
cisterna  collaudati  dopo  il  17  novembre 2000 e si estendono agli
altri   veicoli   cisterna   a  partire  dal  17  maggio  2010.  Tali
prescrizioni non si applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati,
collaudati  dopo  il  1° gennaio 1990 e attrezzati con un dispositivo
che  garantisca  la  completa  tenuta  di  vapori  durante la fase di
caricamento.  A  tali veicoli cisterna a scomparti tarati deve essere
consentita  l'agibilita'  delle  operazioni di caricamento presso gli
impianti di deposito dei terminali.

   ((6.  Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al
comma  1,  lettera  b),  sono  soggetti,  ove  producano emissioni in
atmosfera, all'autorizzazione di cui all'articolo 269.))

	        
	      
                              ART. 277
           (recupero di cov prodotti durante le operazioni
        di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti
                    di distribuzione carburanti)

   1.  I  distributori degli impianti di distribuzione dei carburanti
devono  essere  attrezzati  con  sistemi  di  recupero  dei vapori di
benzina  che si producono durante le operazioni di rifornimento degli
autoveicoli.  ((gli  impianti  di distribuzione, i distributori)) e i
sistemi di recupero dei vapori devono essere conformi alle pertinenti
prescrizioni  dell'Allegato  VIII  alla  parte  quinta  del  presente
decreto,   relative   ai   requisiti   di  efficienza,  ai  requisiti
costruttivi, ai requisiti di installazione, ai controlli periodici ed
agli obblighi di documentazione.

   2. Ai fini del presente articolo si intende per:

    a)  impianti  di  distribuzione:  ogni impianto in cui la benzina
viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da impianti di deposito;
    b) impianti di deposito: i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio
di benzina presso gli impianti di distribuzione;
    c)  distributore:  ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di
benzina;  il  distributore  deve  essere  dotato  di  idonea pompa di
erogazione  in  grado  di  aspirare  dagli impianti di deposito o, in
alternativa,   essere   collegato   a   un   sistema   di   pompaggio
centralizzato;  se  inserito  in  un  impianto  di  distribuzione  di
carburanti  in  rapporto con il pubblico, il distributore deve essere
inoltre  dotato  di  un  idoneo  dispositivo  per l'indicazione ed il
calcolo delle quantita' di benzina erogate;
    d) sistema di recupero dei vapori: l'insieme dei dispositivi atti
a prevenire l'emissione in atmosfera di COV durante i rifornimenti di
benzina di autoveicoli. Tale insieme di dispositivi comprende pistole
di  erogazione  predisposte  per  il  recupero  dei vapori, tubazioni
flessibili  coassiali  o  gemellate,  ripartitori  per la separazione
della  linea  dei  vapori  dalla  linea di erogazione del carburante,
collegamenti   interni   ai  distributori,  linee  interrate  per  il
passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i
dispositivi  atti  a  garantire  il  funzionamento  degli impianti in
condizioni di sicurezza ed efficienza.

   3.  I  dispositivi  componenti  i  sistemi  di recupero dei vapori
devono   essere  omologati  dal  Ministero  dell'interno,  a  cui  il
costruttore  presenta apposita istanza corredata della documentazione
necessaria  ad  identificare  i dispositivi e dalla certificazione di
cui  al  paragrafo 2, punto 2.3, dell'Allegato VIII alla parte quinta
del  presente  decreto.  Ai  fini  del rilascio dell'omologazione, il
Ministero  dell'interno  verifica  la  rispondenza dei dispositivi ai
requisiti  di  efficienza  di  cui  al  comma  1  ed  ai requisiti di
sicurezza  antincendio  ((previsti dalla vigente normativa)). In caso
di mancata pronuncia l'omologazione si intende negata.

   4.  I  dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che
sono  stati  omologati  delle  competenti  autorita'  di  altri Paesi
appartenenti   all'Unione   europea  possono  essere  utilizzati  per
attrezzare  i  distributori  degli  impianti di distribuzione, previo
riconoscimento   da  parte  del  Ministero  dell'interno,  a  cui  il
costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione
necessaria  ad  identificare  i  dispositivi, dalle certificazioni di
prova   rilasciate   dalle  competenti  autorita'  estere  e  da  una
traduzione   giurata   in   lingua   italiana  di  tali  documenti  e
certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno
verifica  i  documenti e le certificazioni trasmessi e la rispondenza
dei  dispositivi  ai  requisiti  di  sicurezza antincendio ((previsti
dalla   vigente   normativa)).   In  caso  di  mancata  pronuncia  il
riconoscimento si intende negato.

   5.  Durante  le  operazioni  di  rifornimento  degli autoveicoli i
gestori  degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione
i sistemi di recupero dei vapori di cui al comma 1.

	        
	      
                              ART. 278
                        (poteri di ordinanza)

   1.   In   caso   di   inosservanza  delle  prescrizioni  contenute
nell'autorizzazione,  ferma restando l'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorita'
giudiziaria,  l'autorita'  competente  procede,  secondo  la gravita'
dell'infrazione:

    a)  alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale
le irregolarita' devono essere eliminate;
    ((  b)  alla  diffida  ed alla contestuale temporanea sospensione
dell'autorizzazione  con  riferimento  agli impianti e alle attivita'
per  i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative,
ove  si  manifestino  situazioni  di  pericolo  per  la  salute o per
l'ambiente;
    c)  alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti
e   alle   attivita'  per  i  quali  vi  e'  stata  violazione  delle
prescrizioni  autorizzative,  in  caso  di  mancato  adeguamento alle
prescrizioni   imposte   con   la  diffida  o  qualora  la  reiterata
inosservanza   delle   prescrizioni   contenute   nell'autorizzazione
determini  situazioni  di  pericolo  o  di  danno per la salute o per
l'ambiente.)).

	        
	      
                              ART. 279
                             (sanzioni)

   ((1.  Chi  inizia  a  installare  o  esercisce uno stabilimento in
assenza  della  prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio
con  l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito
con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258
euro  a  1.032  euro.  Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno
stabilimento  ad  una  modifica  sostanziale  senza  l'autorizzazione
prevista  dall'articolo  269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento
ad  una  modifica  non  sostanziale senza effettuare la comunicazione
prevista  dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari  a  1.000 euro, alla cui irrogazione
provvede l'autorita' competente.))

   ((2.  Chi,  nell'esercizio  di  uno  stabilimento,  viola i valori
limite  di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione,
dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto,
dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o
le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi
del  presente  titolo  e'  punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda  fino  a  1.032  euro. Se i valori limite o le prescrizioni
violati  sono  contenuti  nell'autorizzazione integrata ambientale si
applicano  le  sanzioni  previste dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione.))

   3.  Chi  mette  in  esercizio  un  impianto o inizia ad esercitare
un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta
ai  sensi  dell'articolo  269,  ((comma 6)), o ai sensi dell'articolo
272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda
fino a milletrentadue euro.

   4.  Chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle
emissioni  ai  sensi  dell'articolo  269,  ((comma 6)), e' punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

   5.  Nei  casi  previsti  dal  comma  2  si  applica sempre la pena
dell'arresto  fino  ad un anno se il superamento dei valori limite di
emissione  determina  anche  il  superamento  dei  valori  limite  di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.

   6.  Chi,  nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta
tutte  le  misure  necessarie  ad evitare un aumento anche temporaneo
delle  emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o
dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

   7.  Per  la  violazione  delle prescrizioni dell'articolo 276, nel
caso  in  cui  la  stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai
commi  da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo
277   si   applica   una   sanzione   amministrativa   pecuniaria  da
quindicimilaquattrocentonovantatre               euro               a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette  euro.  All'irrogazione
di  tale  sanzione  provvede,  ai  sensi degli articoli 17 e seguenti
della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  la  regione o la diversa
autorita'  indicata  dalla  legge  regionale.  La  sospensione  delle
autorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva.

	        
	      
                              ART. 280
                            (abrogazioni)

   1. Sono  abrogati,  escluse  le  disposizioni  di  cui il presente
decreto preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351:

    a) il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203;
    b) l'articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413;
    c) l'articolo  12,  comma  8, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
    d) il decreto del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1987, n. 105;
    e) il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989;
    f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio
1989;
    g) il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;
    h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
    i) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995;
    l) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996;
    m) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76;
    n) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio 2000, n. 107;
    o) il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio 16 gennaio 2004, n. 44.

	        
	      
                              ART. 281
                 (disposizioni transitorie e finali)

   1.  I  gestori  degli  ((stabilimenti))  autorizzati, anche in via
provvisoria  o  in  forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 203, ad esclusione di quelli
dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina
di  cui  all'articolo  272, comma 3, devono presentare una domanda di
autorizzazione  ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito
indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di
tali  termini, appositi calendari per la presentazione delle domande;
in   caso   di   mancata   adozione  dei  calendari,  la  domanda  di
autorizzazione  deve essere comunque presentata nei termini stabiliti
dal  presente  comma.  La  mancata  presentazione  della  domanda nei
termini,  inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza
della   precedente   autorizzazione.((   L'autorita'   competente  si
pronuncia  in  un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione
della  domanda  di  autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione
della  domanda  stessa.))  Se  la  domanda e' presentata nei termini,
l'esercizio  degli  ((stabilimenti)) puo' essere proseguito fino alla
pronuncia  dell'autorita'  competente;  in  caso di mancata pronuncia
entro i termini previsti((. . . )) l'esercizio puo' essere proseguito
((fino  alla  scadenza  del  termine  previsto  per  la pronuncia del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui
sia  stato  richiesto  di provvedere ai sensi dell'articolo 269)). In
caso  di  ((stabilimenti))  autorizzati in via provvisoria o in forma
tacita,  il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorita'
competente,  tutte  le  misure necessarie ad evitare un aumento anche
temporaneo  delle  emissioni.  La domanda di autorizzazione di cui al
presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini:

    a)  tra  la  data  di  entrata  in  vigore della parte quinta del
presente  decreto  ed  il  ((31 dicembre 2011)), per ((stabilimenti))
anteriori al 1988;
    b)  tra  il  (( 1° gennaio 2012)) ed il ((31 dicembre 2013)), per
((stabilimenti))  anteriori  al  2006  che siano stati autorizzati in
data anteriore al 1° gennaio 2000;
    c)  tra  il  ((1°  gennaio 2014)) ed il ((31 dicembre 2015)), per
((stabilimenti))  anteriori  al  2006  che siano stati autorizzati in
data successiva al 31 dicembre 1999.

   ((2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal
comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione e' stata rinnovata
ai  sensi  dell'articolo  269,  commi  7  o  8.  Se  uno stabilimento
anteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi
dell'articolo  269,  comma 8, prima del termine previsto dal comma 1,
l'autorita'   competente   procede,   in   ogni   caso,   al  rinnovo
dell'autorizzazione.

   3.  I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata
in  vigore  della  parte quinta del presente decreto che ricadono nel
campo  di  applicazione  del presente titolo e che non ricadevano nel
campo  di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio  1988,  n.  203,  si  adeguano  alle disposizioni del presente
titolo  entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine stabilito
dall'autorizzazione  alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto a
tale  autorizzazione  la  relativa domanda deve essere presentata, ai
sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31
luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a
otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione,
pari  a  dieci  mesi  dalla  ricezione  della domanda stessa. Dopo la
presentazione   della  domanda,  le  condizioni  di  esercizio  ed  i
combustibili   utilizzati   non   possono   essere   modificati  fino
all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione
della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di
modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento
si  considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la
domanda  e'  presentata nel termine previsto, l'esercizio puo' essere
proseguito  fino alla pronuncia dell'autorita' competente; in caso di
mancata  pronuncia  entro i termini previsti, l'esercizio puo' essere
proseguito  fino  alla scadenza del termine previsto per la pronuncia
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui  sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. Ai
soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni
di  cui  agli  articoli  271  e 272, tali stabilimenti si considerano
nuovi.  La  procedura prevista dal presente articolo si applica anche
in  caso  di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore
della  parte  quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di
applicazione  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988,  n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata
e   che,   per   effetto   di   tale  parte  quinta,  siano  soggetti
all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

   4.  Per  gli  stabilimenti  in  esercizio  alla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo
di  applicazione  del  presente  titolo e che ricadevano nel campo di
applicazione  della  legge  13  luglio  1966, n. 615, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo
II  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002,  aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorita'
competente,   ai  fini  dell'applicazione  del  comma  3,  adotta  le
autorizzazioni  generali  di  cui  all'articolo  272,  comma 2, entro
cinque   anni   da   tale   data.   In   caso   di  mancata  adozione
dell'autorizzazione  generale,  nel  termine prescritto, la stessa e'
rilasciata  con  apposito  decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  i  gestori comunicano la propria adesione
all'autorita' competente o all'autorita' da questa delegata; e' fatto
salvo il potere dell'autorita' competente di adottare successivamente
nuove  autorizzazioni  di  carattere generale, ai sensi dell'articolo
272,  l'obbligatoria  adesione  alle  quali comporta, per il soggetto
interessato,   la   decadenza   di   quella   adottata  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.))((40))

   5.  All'integrazione  e  alla  modifica  degli allegati alla parte
quinta  del  presente  decreto provvede il ((Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare)), ((. . .)) di concerto con
il   Ministro  della  salute  e  con  ((il  Ministro  dello  sviluppo
economico)),  sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'adozione di tali
atti  si procede altresi' di concerto con il Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  relativamente  alle emissioni provenienti da
attivita'  agricole, e di concerto con i Ministri dell'interno, delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dell'economia  e delle finanze,
relativamente  alla  modifica  degli  allegati  VII e VIII alla parte
quinta  del  presente  decreto.  ((I decreti sono adottati sulla base
dell'articolo  17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in
caso  di attuazione di direttive comunitarie che modificano modalita'
esecutive   e   caratteristiche  di  ordine  tecnico  previste  negli
allegati, sulla base dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11.))  ((L'allegato  I e l'allegato VI alla parte quinta del presente
decreto  sono  aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il
30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010)).

   6.  Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta
del  presente  decreto,  al  fine  di  dare attuazione alle direttive
comunitarie  per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle
modalita'   esecutive  e  delle  caratteristiche  di  ordine  tecnico
stabilite  dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

   7.   Le   domande  di  autorizzazione,  i  provvedimenti  adottati
dall'autorita' competente e i risultati delle attivita' di controllo,
ai  sensi  del  presente  titolo, nonche' gli elenchi delle attivita'
autorizzate  in  possesso  dell'autorita'  competente  sono  messi  a
disposizione  del  pubblico  ai  sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

   ((8.  L'adozione,  da  parte  dell'autorita'  competente  o  della
regione  che  abbia  delegato  la  propria  competenza,  di  un  atto
precedentemente  omesso  preclude la conclusione del procedimento con
il  quale  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio
esercita  i  poteri  sostitutivi  previsti dal presente titolo. A tal
fine l'autorita' che adotta l'atto ne da' tempestiva comunicazione al
Ministero.))((40))

   9.  Con  decreto  del  ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare)), di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  e'  istituita,  senza  oneri  a carico della finanza
pubblica,  una  commissione  per  la  raccolta,  l'elaborazione  e la
diffusione,   tra   le   autorita'   competenti,  dei  dati  e  delle
informazioni  rilevanti  ai fini dell'applicazione della parte quinta
del  presente  decreto  e  per la valutazione delle migliori tecniche
disponibili  di  cui  all'articolo  268,  comma  1,  lettera  aa). La
commissione  e' composta da un rappresentante nominato dal ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare)), con
funzioni di presidente, un rappresentante nominato dal Ministro delle
attivita'  produttive,  un rappresentante nominato dal Ministro della
salute e cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Alle  riunioni  della  Commissione  possono  partecipare  uno  o piu'
rappresentanti  di  ciascuna regione o provincia autonoma. Il decreto
istitutiv  o  disciplina  anche  le  modalita' di funzionamento della
commissione,  inclusa  la periodicita' delle riunioni, e le modalita'
di  partecipazione  di soggetti diversi dai componenti. Ai componenti
della commissione e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni
della  stessa  non  spetta la corresponsione di compensi, indennita',
emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.

   ((10.  A  fini  di  informazione  le  autorita' competenti rendono
disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
in  formato  digitale,  le  autorizzazioni  rilasciate ai sensi degli
articoli 269 e 272.))((40))

   ((11. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal presente
titolo,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si
puo'  avvalere  dell'ISPRA  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 4, del
decreto  del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))((40))
------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4, comma
2)  che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole "Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio", sono sostituite dalle
seguenti:  "Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e
del  mare",  le  parole:  "Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e del mare", le parole "Agenzia per la
protezione  dell'ambiente  e  per  i servizi tecnici" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Istituto  superiore per la protezione e la ricerca
ambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"ISPRA".

	     
TITOLO II
IMPIANTI TERMICI CIVILI	

                              ART. 282
                       ((Campo di applicazione

  1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della
limitazione   dell'inquinamento  atmosferico,  gli  impianti  termici
civili  aventi  potenza  termica  nominale  inferiore  a  3  MW. Sono
sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili
aventi potenza termica nominale uguale o superiore.

   2.  Un  impianto  termico  civile  avente potenza termica nominale
uguale  o  superiore  a  3  MW si considera in qualsiasi caso come un
unico  impianto  ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni del
titolo I.))

	        
	      
                              ART. 283
                            (definizioni)

   1.   Ai   fini  del  presente  titolo  si  applicano  le  seguenti
definizioni:

    a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore
costituito  da  uno o piu' generatori di calore e da un unico sistema
di  distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi
dispositivi di regolazione e di controllo;
    ((b)  generatore  di calore: qualsiasi dispositivo di combustione
alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da
un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;))
    c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene
il processo di combustione;
    ((d)  impianto termico civile: impianto termico la cui produzione
di  calore  e'  esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non
residenziale,  al  riscaldamento  o  alla climatizzazione invernale o
estiva  di  ambienti  o  al riscaldamento di acqua per usi igienici e
sanitari;  l'impianto  termico civile e' centralizzato se serve tutte
le  unita'  dell'edificio  o  di piu' edifici ed e' individuale negli
altri casi;))
    e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze
termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
    f)  potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere
calorifico  inferiore  del  combustibile  utilizzato  e della portata
massima  di  combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso
in Watt termici o suoi multipli;
    g)  valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari
a 0.035MW;
    ((h)   modifica   dell'impianto:  qualsiasi  intervento  che  sia
effettuato   su  un  impianto  gia'  installato  e  che  richieda  la
dichiarazione  di  conformita'  di  cui  all'articolo  7  del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;))
    ((i)   autorita'   competente:   l'autorita'   responsabile   dei
controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 e
dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la
diversa autorita' indicata dalla legge regionale;))
    ((l)  installatore:  il  soggetto  indicato  dall'articolo  3 del
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;))
    m)    responsabile    dell'esercizio    e    della   manutenzione
dell'impianto:  il  soggetto  indicato dall'articolo 11, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
    n)  conduzione  di  un impianto termico: insieme delle operazioni
necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari
e  l'adeguamento  del  regime dell'impianto termico alla richiesta di
calore.

	        
	      
                              ART. 284
                     ((Installazione o modifica

   1.  Nel  corso  delle  verifiche finalizzate alla dichiarazione di
conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,
per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore
al  valore  di  soglia,  l'installatore verifica e dichiara anche che
l'impianto   e'   conforme   alle  caratteristiche  tecniche  di  cui
all'articolo  285  ed  e'  idoneo a rispettare i valori limite di cui
all'articolo  286.  Tali  dichiarazioni  devono  essere espressamente
riportate  in  un  atto  allegato  alla dichiarazione di conformita',
messo   a   disposizione  del  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazione
di  conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37,  provvede  ad  inviare  tale  atto  all'autorita'  competente. In
occasione  della  dichiarazione di conformita', l'installatore indica
al  responsabile  dell'esercizio  e  della manutenzione dell'impianto
l'elenco  delle  manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad
assicurare  il  rispetto  dei  valori limite di cui all'articolo 286,
affinche'  tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto
dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Se  il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
non    e'   ancora   individuato   al   momento   dell'installazione,
l'installatore,  entro  30  giorni dall'installazione, invia l'atto e
l'elenco  di  cui  sopra al soggetto committente, il quale li mette a
disposizione  del  responsabile  dell'esercizio  e della manutenzione
dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

   2.  Per  gli  impianti  termici civili di potenza termica nominale
superiore  al  valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in
vigore  della  parte  quinta  del  presente  decreto,  il libretto di
centrale  previsto  dall'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro
il  31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto e'
conforme  alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e'
idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il
31  dicembre  2012,  il  libretto  di  centrale  deve  essere inoltre
integrato   con   l'indicazione   delle   manutenzioni   ordinarie  e
straordinarie  necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite
di  cui  all'articolo  286.  Il  responsabile  dell'esercizio e della
manutenzione  dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi
all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione.))

	        
	      
                              ART. 285
                     ((Caratteristiche tecniche

   1.  Gli  impianti  termici  civili  di  potenza  termica  nominale
superiore  al  valore  di soglia devono rispettare le caratteristiche
tecniche  previste  dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta
del  presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e
le  ulteriori  caratteristiche  tecniche  previste  dai  piani  e dai
programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove
necessarie  al  conseguimento  ed  al  rispetto  dei  valori  e degli
obiettivi di qualita' dell'aria.))

	        
	      
                              ART. 286
                    (valori limite di emissione)

   ((1.  Le  emissioni  in atmosfera degli impianti termici civili di
potenza  termica  nominale  superiore  al  valore  di  soglia  devono
rispettare  i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX
alla  parte  quinta  del presente decreto e i piu' restrittivi valori
limite  previsti  dai  piani  e  dai  programmi di qualita' dell'aria
previsti  dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed
al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.))

   2.  I  valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono
essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni
di  controllo  e  manutenzione.  I valori misurati, con l'indicazione
delle  relative  date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto
che  ha  effettuato  la misura, devono essere allegati al libretto di
centrale  previsto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
agosto  1993,  n. 412. Tale controllo annuale dei valori di emissione
non  e'  richiesto  nei  casi  previsti  dalla  parte  III, sezione 1
dell'Allegato  IX alla parte quinta del presente decreto. Al libretto
di  centrale  devono  essere  allegati  altresi'  i  documenti((o  le
dichiarazioni   ))che  attestano  l'espletamento  delle  manutenzioni
necessarie  a  garantire  il  rispetto dei valori limite di emissione
previste ((dal libretto di centrale)).

   3.  Ai  fini  del  campionamento, dell'analisi e della valutazione
delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano
i  metodi previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte quinta
del presente decreto.

   ((4.   A   decorrere   dal   29   ottobre   2006,  l'installatore,
contestualmente  all'installazione  o  alla  modifica  dell'impianto,
verifica  il  rispetto  dei  valori  limite di emissione previsti dal
presente  articolo.  La  documentazione  relativa  a tale verifica e'
messa   a   disposizione  del  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione  dell'impianto  che  la  allega  al libretto di centrale
previsto  dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n.  412. Tale verifica non e' richiesta nei casi previsti dalla parte
III,  sezione 1, dell'Allegato IX VIII alla parte quinta del presente
decreto.))

	        
	      
                              ART. 287
                   (abilitazione alla conduzione)

   1.  Il  personale  addetto  alla conduzione degli impianti termici
civili  di  potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere
munito  di un patentino di abilitazione rilasciato ((da una autorita'
individuata  dalla  legge  regionale,  la  quale  disciplina anche le
opportune   modalita'   di   formazione   nonche'   le  modalita'  di
compilazione,  tenuta  e aggiornamento di un registro degli abilitati
alla  conduzione degli impianti termici)). I patentini possono essere
rilasciati  a  persone  aventi  eta'  non  inferiore  a diciotto anni
compiuti.   ((Il  registro  degli  abilitati  alla  conduzione  degli
impianti  termici  e'  tenuto  presso  l'autorita'  che  rilascia  il
patentino   o  presso  la  diversa  autorita'  indicata  dalla  legge
regionale  e,  in  copia,  presso  l'autorita' competente e presso il
comando provinciale dei vigili del fuoco.)) (1)

   2.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo 11, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

   3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il
patentino  di  primo  grado  abilita  alla  conduzione degli impianti
termici   per  il  cui  mantenimento  in  funzione  e'  richiesto  il
certificato  di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a
norma  del  regio  decreto  12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di
secondo  grado  abilita  alla  conduzione  degli  altri  impianti. Il
patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti
per cui e' richiesto il patentino di secondo grado.

   4.  Il  possesso  di  un  certificato di abilitazione di qualsiasi
grado  per  la  condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente ((, ove previsto dalla legge
regionale,)) il rilascio del patentino senza necessita' dell'esame di
cui al comma 1.(27)

   5.  Il patentino puo' essere in qualsiasi momento revocato ((. . .
))  in  caso  di  irregolare  conduzione  dell'impianto.  A  tal fine
l'autorita'  competente comunica ((all'autorita' che ha rilasciato il
patentino))   i   casi   di   irregolare   conduzione  accertati.  Il
provvedimento   di   sospensione  o  di  revoca  del  certificato  di
abilitazione  alla  condotta  dei generatori di vapore ai sensi degli
articoli  31  e  32  del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha
effetto sul patentino di cui al presente articolo.(27)

   ((6.  Fino  all'entrata  in vigore delle disposizioni regionali di
cui  al  comma  1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella
individuata  ai  sensi  del  decreto  del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 12 agosto 1968.))
---------------
 (1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 250
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo  comma  1,limitatamente  alle
parole   "rilasciato  dall'ispettorato  provinciale  del  lavoro,  al
termine  di  un  corso  per  conduzione  di  impianti termici, previo
superamento  dell'esame  finale";  comma 4, limitatamente alle parole
"senza   necessita'   dell'esame   di  cui  al  comma  1";  comma  5,
limitatamente  alle parole "dall'Ispettorato provinciale del lavoro";
comma 6.

	        
	      
                              ART. 288
                       (controlli e sanzioni)

   ((1.  E'  punito  con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da
cinquecentosedici    euro    a    duemilacinquecentottantadue    euro
l'installatore  che  non redige o redige in modo incompleto l'atto di
cui  all'articolo  284,  comma  1,  o non lo mette a disposizione del
responsabile  dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del
soggetto  committente  nei  termini  prescritti  o  non  lo trasmette
unitamente  alla  dichiarazione di conformita' nei casi in cui questa
e'  trasmessa  ai  sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37.  Con la stessa sanzione e' punito il soggetto committente che non
mette   a   disposizione  del  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione  dell'impianto  l'atto  e  l'elenco  dovuti  nei termini
prescritti.   Con  la  stessa  sanzione  e'  punito  il  responsabile
dell'esercizio  e  della  manutenzione dell'impianto che non redige o
redige  in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o
non lo trasmette all'autorita' competente nei termini prescritti.))

   2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme
alle  caratteristiche  tecniche  di cui all'articolo 285, sono puniti
con  una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro
a duemilacinquecentottantadue euro:

    ((a)  l'installatore,  nei  casi  disciplinati  all'articolo 284,
comma 1;
    b)   il   responsabile   dell'esercizio   e   della  manutenzione
dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2;))

   3.  Nel  caso  in  cui  l'impianto non rispetti i valori limite di
emissione  di  cui  all'articolo  286,  comma  1, sono puniti con una
sanzione   amministrativa  pecuniaria  da  cinquecentosedici  euro  a
duemilacinquecentottantadue euro:

    a)  il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in tutti
i  casi  in cui l'impianto non e' soggetto all'obbligo di verifica di
cui all'articolo 286, comma 4;
    b)  l'installatore  e  il  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione,   se  il  rispetto  dei  valori  limite  non  e'  stato
verificato  ai  sensi  dell'articolo  286,  comma  4,  o non e' stato
dichiarato ((nell'atto))di cui all'articolo 284, comma 1;
    c)  l'installatore,  se  il  rispetto  dei valori limite e' stato
verificato   ai  sensi  dell'articolo  286,  comma  4,  e  dichiarato
((nell'atto))  di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di
centrale   risultano   regolarmente   effettuati  i  controlli  e  le
manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  agosto 1993, n. 412,
purche'  non  sia  superata  la durata stabilita per il ciclo di vita
dell'impianto;
    d)  il  responsabile  dell'esercizio  e della manutenzione, se il
rispetto dei valori limite e' stato verificato ai sensi dell'articolo
286,  comma  4,  e  dichiarato  ((nell'atto))di cui all'articolo 284,
comma  1,  e  se  dal libretto di centrale non risultano regolarmente
effettuati  i  controlli  e  le  manutenzioni  prescritti  o e' stata
superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.

   4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici
euro  a  duemilacinquecentottantadue  euro  e' punito il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il
controllo  annuale  delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma
2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.

   5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti   e   delle   sanzioni   previste  per  la  produzione  di
dichiarazioni   mendaci   o   di   false   attestazioni,  l'autorita'
competente,    ove   accerti   che   l'impianto   non   rispetta   le
caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite di
emissione  ((di  cui all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo
293)),  impone,  con  proprio  provvedimento,  al  contravventore  di
procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale
l'impianto  non  puo'  essere utilizzato. In caso di mancato rispetto
del  provvedimento  adottato  dall'autorita'  competente  si  applica
l'articolo 650 del codice penale.

   6.  All'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  previste dal
presente  articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge
24  novembre  1981,  n.  689,  provvede l'autorita' competente di cui
all'articolo  283,  comma  1,  lettera  i),  o  la  diversa autorita'
indicata dalla legge regionale.

   7.  Chi  effettua  la  conduzione di un impianto termico civile di
potenza  termica  nominale  superiore  a  ((0.232  MW))  senza essere
munito,  ove  prescritto,  del  patentino  di cui all'articolo 287 e'
punito  ((con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro
a   quarantasei  euro,  alla  cui  irrogazione  provvede  l'autorita'
indicata dalla legge regionale.)).

   ((8.  I  controlli  relativi  al rispetto del presente titolo sono
effettuati  dall'autorita'  competente  in  occasione delle ispezioni
effettuate  ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto
2005,  n.  192,  anche  avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.))

	        
	      
                              ART. 289
                            (abrogazioni)

  1.  Sono  abrogati,  escluse  le  disposizioni  di  cui il presente
decreto prevede l'ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615,
ed  il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.
1391.

	        
	      
                              ART. 290
                 (disposizioni transitorie e finali)

  1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
  2.  L'installazione  di  impianti termici civili centralizzati puo'
essere  imposta  dai  regolamenti edilizi comunali relativamente agli
interventi  di  ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova
costruzione  qualora  tale  misura  sia  individuata  dai piani e dai
programmi ((di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa)),
come   necessaria   al   conseguimento   ((dei   valori  di  qualita'
dell'aria)).
  ((3.  La  legge  13  luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1970,  n.  1391,  e il titolo II del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8 marzo 2002
continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo
I  della  parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui
e'  effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 281, comma 3.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i
Ministri  della  salute e dello sviluppo economico, da adottare entro
il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le
competenze  per  il  rilascio di una certificazione dei generatori di
calore,  con  priorita'  per  quelli  aventi potenza termica nominale
inferiore  al  valore  di  soglia  di  0,035  MW,  alimentati  con  i
combustibili  individuati  alle  lettere  f),  g) e h) della parte I,
sezione  2,  dell'allegato  X alla parte quinta del presente decreto.
Nella   certificazione   si   attesta  l'idoneita'  dell'impianto  ad
assicurare   specifiche   prestazioni   emissive,   con   particolare
riferimento  alle  emissioni  di  polveri  e di ossidi di azoto, e si
assegna,  in  relazione  ai  livelli  prestazionali  assicurati,  una
specifica  classe  di  qualita'.  Tale  decreto  individua  anche  le
prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi
metodi  di  prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai
fini  della  certificazione,  nonche'  indicazioni  circa le corrette
modalita'  di  installazione  e  gestione dei generatori di calore. A
seguito  dell'entrata  in  vigore  del  decreto,  i piani di qualita'
dell'aria  previsti  dalla vigente normativa possono imporre limiti e
divieti   all'utilizzo   dei  generatori  di  calore  non  aventi  la
certificazione  o  certificati  con una classe di qualita' inferiore,
ove  tale  misura  sia  necessaria  al  conseguimento  dei  valori di
qualita'  dell'aria.  I  programmi  e  gli strumenti di finanziamento
statali   e  regionali  diretti  ad  incentivare  l'installazione  di
generatori   di   calore  a  ridotto  impatto  ambientale  assicurano
priorita'   a   quelli   certificati   con  una  classe  di  qualita'
superiore.))

		
TITOLO III

COMBUSTIBILI
	        
	      
                            ART. 291 (8)
                       (campo di applicazione)

   1.  Il  presente  titolo  disciplina,  ai fini della prevenzione e
della  limitazione  dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche
merceologiche  dei  combustibili  che possono essere utilizzati negli
impianti  di  cui  ai  titoli  I e II della parte quinta del presente
decreto,  inclusi  gli  impianti  termici  civili  di potenza termica
inferiore  al  valore  di  soglia, e le caratteristiche merceologiche
((dei combustibili per uso marittimo)). Il presente titolo stabilisce
inoltre  le  condizioni  di  utilizzo  dei  combustibili, comprese le
prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione,
e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.

	        
	      
                              ART. 292
                           ((Definizioni))

  ((1.  Ai  fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti
disposto,  le  definizioni  di  cui al titolo I ed al titolo II della
parte quinta.
  2.  In  aggiunta  alle  definizioni  del  comma  1, si applicano le
seguenti definizioni:
    a) olio combustibile pesante:
      1)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato dal petrolio che
rientra  nei  codici  da  NC  2710  1951  a  NC 2710 1969, escluso il
combustibile per uso marittimo;
      2)   qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal  petrolio,
escluso  il  gasolio  di  cui  alle  lettere b) e f), che, per i suoi
limiti  di  distillazione,  rientra nella categoria degli oli pesanti
destinati  ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in
volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM
D86  o  per  il quale la percentuale del distillato a 250 °C non puo'
essere determinata con tale metodo;
    b) gasolio:
      1)   qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal  petrolio,
escluso  il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC
2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;
      2)   qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal  petrolio,
escluso  il  combustibile  per  uso marittimo, di cui meno del 65% in
volume,  comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85%
in  volume,  comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo
ASTM D86;
    c)  metodo  ASTM:  i metodi stabiliti dalla "American Society for
Testing  and  Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e delle
specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
    d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido
derivato  dal  petrolio  utilizzato su una nave o destinato ad essere
utilizzato  su  una nave, inclusi i combustibili definiti nella norma
ISO 8217;
    e)  olio  diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo
la  cui  viscosita'  o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di
densita'  stabiliti  per  le  qualita'  "DMB" e "DMC" dalla tabella I
della  norma  ISO  8217,  ad eccezione di quello utilizzato su fiumi,
canali,  laghi  e  lagune,  al  quale  si  applicano  le disposizioni
previste  per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66;
    f)  gasolio  marino:  qualsiasi combustibile per uso marittimo la
cui  viscosita'  o  densita'  rientra  nei  limiti di viscosita' o di
densita'  stabiliti  per  le  qualita'  "DMX" e "DMA" dalla tabella I
della  norma  ISO  8217,  ad eccezione di quello utilizzato su fiumi,
canali,  laghi  e  lagune,  al  quale  si  applicano  le disposizioni
previste  per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66;
    g)  immissione  sul  mercato:  qualsiasi  operazione  di  messa a
disposizione  di  terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili
per  uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati
quelli   destinati  all'esportazione  e  trasportati,  a  tale  fine,
all'interno delle cisterne di una nave;
    h)  acque territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2 del
codice della navigazione;
    i)  zona  economica  esclusiva: zona di cui all'articolo 55 della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego
Bay  il  10  dicembre  1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n.
689;
    l)  zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della
legge 8 febbraio 2006, n. 61;
    m)  aree  di  controllo  delle  emissioni di SOX: zone a cui tale
qualificazione   e'   stata   assegnata  dall'International  Maritime
Organization  (I.M.O.)  previa apposita procedura di designazione, ai
sensi  dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per
la   prevenzione   dell'inquinamento   causato  da  navi,  denominata
Convenzione MARPOL;
    n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri,
ad  eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i
soggetti  adibiti  ad  attivita'  relative  alla gestione della nave,
nonche' dei bambini di eta' inferiore ad un anno;
    o)  servizio  di linea: i viaggi seriali per collegare due o piu'
porti  o  i  viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso
porto  senza  scali  intermedi,  purche'  effettuati sulla base di un
orario  reso  noto  al  pubblico;  l'orario puo' essere desunto anche
dalla regolarita' o dalla frequenza del servizio;
    p)  nave  adibita  alla  navigazione  interna:  nave destinata ad
essere utilizzata in una via navigabile interna di cui al decreto del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre
1987, n. 572;
    q)  nave  all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata
presso un porto italiano;
    r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio,
ad eccezione dei periodi di carico e scarico;
    s)  nave  da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno
Stato  e  porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato,
il  cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il
cui  comandante  sia  un ufficiale di marina debitamente incaricato e
sia  inscritto  nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento
equivalente;
    t)   tecnologia   di   riduzione   delle  emissioni:  sistema  di
depurazione   dell'effluente   gassoso   o   qualsiasi  altro  metodo
tecnologico, verificabile ed applicabile.))

	        
	      
                              ART. 293
                       Combustibili consentiti

  1.  Negli  impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della
parte  quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica
inferiore   al   valore   di   soglia,   possono   essere  utilizzati
esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti
dall'Allegato  X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste.(( I
materiali  e  le  sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta
del  presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili
ai  sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della
parte quarta del presente decreto. E' soggetta alla normativa vigente
in  materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non
sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o
che  comunque  costituiscono  rifiuti ai sensi della parte quarta del
presente  decreto.))  Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4,
lettere  e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano le
prescrizioni   del  successivo  Allegato  X  relative  agli  impianti
disciplinati  dal  titolo  II.  Ai  combustibili per uso marittimo si
applicano le disposizioni dell'articolo 295.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  della  salute,  previa autorizzazione della Commissione
europea,  possono  essere  stabiliti  valori  limite  massimi  per il
contenuto  di  zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei
combustibili  per  uso  marittimo  piu'  elevati  di  quelli  fissati
nell'Allegato  X  alla  parte quinta qualora, a causa di un mutamento
improvviso  nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti
petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali
valori limite.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della  ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita' per esentare,
anche  mediante  apposite  procedure  autorizzative,  i  combustibili
previsti dal presente titolo III dall'applicazione delle prescrizioni
dell'Allegato  X  alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a
fini di ricerca e sperimentazione.

	        
	      
                              ART. 294
           (prescrizioni per il rendimento di combustione)

   1.  Al  fine  di  ottimizzare  il  rendimento  di combustione, gli
impianti  disciplinati  dal  titolo I della parte quinta del presente
decreto, con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, devono
essere  dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso
nonche'  di  un analizzatore per la misurazione e la registrazione in
continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti
parametri  devono  essere  rilevati nell'effluente gassoso all'uscita
dell'impianto.  Tali  impianti  devono  essere  inoltre  dotati,  ove
tecnicamente   fattibile,  di  regolazione  automatica  del  rapporto
aria-combustibile.  ((Ai fini dell'applicazione del presente comma si
fa  riferimento  alla  potenza  termica nominale di ciascun focolare,
anche  nei  casi  in  cui  piu'  impianti siano considerati, ai sensi
dell'articolo   270,  comma  4,  o  dell'articolo  273,  comma  9,  o
dell'articolo 282, comma 2, come un unico impianto.))

   ((2.   Nel   caso   di   impianti   di  combustione  per  i  quali
l'autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  o  l'autorizzazione
integrata  ambientale  prescriva  un  valore  limite  di emissione in
atmosfera  per  il monossido di carbonio e la relativa misurazione in
continuo,  quest'ultima  tiene  luogo  della misurazione del medesimo
prescritta  al  comma  1.  Il  comma  1  non si applica agli impianti
elencati  nell'articolo  273,  comma  15,  anche  di  potenza termica
nominale inferiore a 50MW.))

   3.  Al  fine  di  ottimizzare  il  rendimento  di combustione, gli
impianti  disciplinati  dal titolo II della parte quinta del presente
decreto, di potenza termica ((nominale per singolo focolare superiore
a  1,16  MW)),  devono  essere dotati di rilevatori della temperatura
negli effluenti gassosi nonche' di un analizzatore per la misurazione
e  la  registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido
di   carbonio.   I   suddetti   parametri   devono   essere  rilevati
nell'effluente  gassoso  all'uscita  del  focolare.((  Tali  impianti
devono   essere   inoltre  dotati,  ove  tecnicamente  fattibile,  di
regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.))

	        
	      
                            ART. 295 (8)
                 ((Combustibili per uso marittimo))

  ((  1.  E'  vietato,  nelle  acque  territoriali  e  nelle  zone di
protezione  ecologica,  l'utilizzo  di gasoli marini con un tenore di
zolfo  superiore  allo  0,20%  in  massa e, dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2009, superiore allo 0,10% in massa.
  2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2010 e' vietata l'immissione sul
mercato  di  gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in
massa.
  3.  E'  vietata  l'immissione  sul mercato di oli diesel marini con
tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  nelle  acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione  ecologica,  ricadenti  all'interno  di  aree di controllo
delle  emissioni  di SO "X"(, ovunque ubicate, e' vietato, a bordo di
una  nave  battente bandiera italiana, l'utilizzo di combustibili per
uso  marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La
violazione del divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi
non  battenti  bandiera  italiana  che hanno attraversato una di tali
aree  inclusa  nel territorio italiano o con esso confinante e che si
trovano in un porto italiano.
  5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico
e,  a  decorrere  dall'11  agosto  2007,  all'area del Mare del Nord,
nonche',  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
relativa designazione, alle ulteriori aree designate.
  6.  Per  le  navi  passeggeri  battenti bandiera italiana, le quali
effettuano  un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto
di   un   Paese   dell'Unione   europea,   e'  vietato,  nelle  acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione   ecologica,   appartenenti   all'Italia,   l'utilizzo  di
combustibili  per  uso  marittimo  con  un  tenore di zolfo superiore
all'1,5%  in  massa.  La violazione del divieto e' fatta valere anche
nei  confronti  delle  navi  non  battenti bandiera italiana e che si
trovano in un porto italiano.
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato, su navi adibite alla
navigazione  interna,  l'utilizzo  di combustibili per uso marittimo,
diversi  dal  gasolio marino e dall'olio diesel marino, con tenore di
zolfo superiore allo 0,1% massa.
  8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2010  e'  vietato l'utilizzo di
combustibili  per  uso  marittimo  con tenore di zolfo superiore allo
0,1%  in  massa  su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai
periodi  di  carico,  scarico  e  stazionamento.  La sostituzione dei
combustibili  utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve
essere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione
dei  combustibili  conformi a tale limite con altri combustibili deve
avvenire  il piu' tardi possibile prima della partenza. I tempi delle
operazioni   di  sostituzione  del  combustibile  sono  iscritti  nei
documenti di cui al comma 10.
  9. I commi 7 e 8 non si applicano:
    a)  alle navi adibite alla navigazione interna, quando utilizzate
in  mare,  per  le  quali  sia  stato  rilasciato  un  certificato di
conformita' alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare;
    b)  alle  navi  di  cui  si  prevede,  secondo orari resi noti al
pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;
    c)  alle  navi  all'ormeggio  a  motori  spenti e collegate ad un
sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.
  10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle
navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilita' e
nel  giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174,
175  e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di
bordo.
  11.  Chi  mette  combustibili  per  uso  marittimo  a  disposizione
dell'armatore  o  di  un  suo  delegato,  per  una nave di stazza non
inferiore  a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna
indicante  il  quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale
conserva  una  copia  per  i tre anni successivi, nonche' un campione
sigillato  di  tale  combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
Chi  riceve  il  combustibile  conserva  il bollettino a bordo per lo
stesso  periodo  e  conserva  il  campione  a  bordo fino al completo
esaurimento  del  combustibile  a  cui  si riferisce e, comunque, per
almeno dodici mesi successivi alla consegna.
  12.   E'   tenuto,  presso  ciascuna  autorita'  marittima  e,  ove
istituita,  presso  ciascuna autorita' portuale, un apposito registro
che  riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo
nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e
del  relativo  contenuto  massimo di zolfo. Tali dati sono comunicati
dai  fornitori  alle  autorita'  marittime  e  portuali  entro  il 31
dicembre  2007.  Le variazioni dei dati comunicati sono comunicate in
via  preventiva.  La presenza di nuovi fornitori e' comunicata in via
preventiva.
  13.  I  limiti  relativi  al  tenore  di  zolfo  previsti dai commi
precedenti non si applicano:
    a)  ai  combustibili  utilizzati  dalle navi da guerra e da altre
navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti
in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti
o,  comunque,  se  il  relativo  rifornimento  puo'  pregiudicare  le
operazioni  o  le  capacita'  operative;  in  tale  secondo  caso  il
comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;
    b)  ai  combustibili  il cui utilizzo a bordo di una nave risulta
specificamente  necessario  per garantire la sicurezza della stessa o
di altra nave e per salvare vite in mare;
    c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave e' imposto
dal  danneggiamento  della  stessa  o  delle  relative  attrezzature,
purche'  si  dimostri  che, dopo il verificarsi del danno, sono state
assunte  tutte  le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo
l'incremento  delle  emissioni e che sono state adottate quanto prima
misure  dirette  ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se
il danno e' dovuto a dolo o colpa del comandante o dell'armatore;
    d)  ai  combustibili  utilizzati  a  bordo di navi che utilizzano
tecnologie  di  riduzione  delle  emissioni  autorizzate ai sensi del
comma 14 o del comma 19;
    e)   ai   combustibili   destinati   alla   trasformazione  prima
dell'utilizzo.
  14.  Con  decreto  direttoriale della competente Direzione generale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di  concerto  con  la competente Direzione generale del Ministero dei
trasporti  sono  autorizzati,  su  navi  battenti bandiera italiana o
nelle  acque  sotto  giurisdizione  italiana,  esperimenti relativi a
tecnologie  di  riduzione  delle  emissioni,  nel  corso dei quali e'
ammesso  l'utilizzo  di  combustibili non conformi ai limiti previsti
dai  commi  da  2  a  8.  Tale autorizzazione, la cui durata non puo'
eccedere  i  diciotto  mesi,  e'  rilasciata  entro  tre  mesi  dalla
presentazione della domanda, la quale deve essere accompagnata da una
relazione contenente i seguenti elementi:
    a)  la  descrizione  della  tecnologia  e,  in  particolare,  del
principio  di  funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura
scientifica  o  dai risultati di sperimentazioni preliminari, nonche'
la stima qualitativa e quantitativa delle emissioni, degli scarichi e
dei rifiuti previsti per effetto della sperimentazione;
    b)  la  stima che, a parita' di condizioni, le emissioni previste
di  ossido  di  zolfo  non  superino quelle prodotte dall'utilizzo di
combustibili  conformi  ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia
di riduzione delle emissioni;
    c)  la  stima che, a parita' di condizioni, le emissioni previste
di  inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e
polveri,  non  superino i livelli previsti dalla vigente normativa e,
comunque,   non   superino  in  modo  significativo  quelle  prodotte
dall'utilizzo  di  combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza
della tecnologia di riduzione delle emissioni;
    d) uno studio dell'impatto dell'esperimento sull'ambiente marino,
con  particolare  riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e
degli estuari, finalizzato a dimostrarne la compatibilita'; lo studio
include   un   piano   di   monitoraggio   degli   effetti   prodotti
dall'esperimento sull'ambiente marino;
    e)  la  descrizione  delle  zone interessate dall'esperimento, le
caratteristiche  dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture
da   utilizzare   per   l'esperimento,   gli  strumenti  a  prova  di
manomissione  installati  sulle  navi per la misura in continuo delle
emissioni  degli  ossidi  di zolfo e di tutti i parametri necessari a
normalizzare  le  concentrazioni, nonche' i sistemi atti a gestire in
conformita'  alle  vigenti  disposizioni  i  rifiuti  e  gli scarichi
prodotti per effetto della sperimentazione.
  15.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  14  e' rilasciata previa
verifica  della  completezza  della relazione allegata alla domanda e
dell'idoneita'   delle   stime   e   dello   studio   ivi  contenuti.
L'autorizzazione  prevede il periodo in cui l'esperimento puo' essere
effettuato  e  stabilisce  i  dati  e le informazioni che il soggetto
autorizzato deve comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  e  al  Ministero  dei  trasporti  e la
periodicita'   di   tale   comunicazione.   Stabilisce   inoltre   la
periodicita'  con  la quale il soggetto autorizzato deve comunicare a
tali  Ministeri  gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base del
piano di cui al comma 14, lettera d).
  16.   L'autorizzazione   rilasciata   ai  sensi  del  comma  14  e'
immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati
dall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9:
    a)  gli strumenti di misura e i sistemi di gestione dei rifiuti e
degli  scarichi  di  cui  al  comma  14 non sono utilizzati nel corso
dell'esperimento;
    b)  la  tecnologia,  alla  luce  dei  risultati delle misure, non
ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;
    c)  il  soggetto autorizzato non trasmette nei termini i dati, le
informazioni  o  gli esiti previsti dal comma 15, conformi ai criteri
ivi stabiliti.
  17.  Nel  caso  in  cui  gli  esperimenti  di cui al comma 14 siano
effettuati   da  navi  battenti  bandiera  italiana  in  acque  sotto
giurisdizione  di  altri Stati dell'Unione europea o da navi battenti
bandiera   di   altri   Stati  dell'Unione  europea  in  acque  sotto
giurisdizione  italiana,  gli Stati interessati individuano opportune
modalita' di cooperazione nel procedimento autorizzativo.
  18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun esperimento di cui
al  comma 14 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  ne  informa  la Commissione europea e l'eventuale Stato
estero  avente  giurisdizione  sulle  acque  in  cui l'esperimento e'
effettuato.  I  risultati  di  ciascun esperimento di cui al comma 14
sono  trasmessi  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del mare alla Commissione europea entro sei mesi dalla
conclusione  dello  stesso  e  sono messi a disposizione del pubblico
secondo  quanto  previsto  dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195.
  19.  In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti
previsti  dai  commi  da  2  a  8, e' ammesso, previa autorizzazione,
l'utilizzo  delle  tecnologie  di riduzione delle emissioni approvate
dal   Comitato  istituito  dal  regolamento  (CE)  n.  2099/2002  del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   del  5  novembre  2002.
L'autorizzazione   e'   rilasciata  con  decreto  direttoriale  della
competente  Direzione  generale  del  Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  di concerto con la competente
Direzione  generale  del Ministero dei trasporti entro tre mesi dalla
ricezione   della   relativa  domanda,  corredata  dal  documento  di
approvazione, purche':
    a)  le  navi  siano dotate di strumenti per la misura in continuo
delle  emissioni  degli  ossidi  di  zolfo  e  di  tutti  i parametri
necessari a normalizzare le concentrazioni;
    b)  le  emissioni  di  ossidi  di  zolfo  risultino costantemente
inferiori  o  uguali  a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili
conformi  ai  commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione
delle emissioni;
    c)  nelle  baie,  nei  porti  e negli estuari, siano rispettati i
pertinenti  criteri  di  utilizzo previsti con appositi decreti della
competente  Direzione  generale  del  Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  con i quali si recepiscono le
indicazioni a tal fine adottate dalla Commissione europea;
    d)  l'impatto  dei  rifiuti  e  degli  scarichi  delle navi sugli
ecosistemi  nelle baie, nei porti e negli estuari, secondo uno studio
effettuato  da  parte  di  chi  intende  utilizzare  la tecnologia di
riduzione  delle  emissioni,  non risulti superiore rispetto a quello
prodotto  dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in
assenza di tale tecnologia.
    20.   L'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  comma  19  e'
immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati
dall'autorita'  di  cui  all'articolo  296,  comma  9,  non risultano
rispettati i requisiti previsti per effetto dell'autorizzazione.))

	        
	      
                              ART. 296
                        Controlli e sanzioni

  1.   Chi  effettua  la  combustione  di  materiali  o  sostanze  in
difformita' alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non
costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, e' punito:
    a)  in  caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui
al  titolo  I  della parte quinta del presente decreto, con l'arresto
fino  a  due  anni  o  con  l'ammenda  da duecentocinquantotto euro a
milletrentadue euro;
    b)  in  caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui
al  titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili
di  potenza  termica  inferiore al valore di soglia, con una sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  duecento  euro  a  mille euro; a tale
sanzione,  da  irrogare  ai  sensi dell'articolo 288, comma 6, non si
applica  il  pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive modificazioni; la
sanzione   non   si   applica   se,   dalla  documentazione  relativa
all'acquisto  di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche
merceologiche   conformi   a   quelle   dei  combustibili  consentiti
nell'impianto,  ferma  restando  l'applicazione dell'articolo 515 del
codice  penale  e  degli altri reati previsti dalla vigente normativa
((. . .)).
  2.  I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo
sono  effettuati,  per  gli  impianti  di cui al titolo I della parte
quinta,  dall'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p),
e  per  gli  impianti  di  cui  al  titolo  II  della  parte  quinta,
dall'autorita' di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i).
  3.   In   caso  di  mancato  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I
della  parte  quinta  e'  punito  con  l'arresto fino a un anno o con
l'ammenda  fino  a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati
dal  titolo  II  della  parte  quinta si applica la sanzione prevista
dall'articolo  288,  comma  2;  tale  sanzione,  in  caso  di mancato
rispetto  delle  prescrizioni  di cui all'articolo 294, si applica al
responsabile  per  l'esercizio  e  la manutenzione se ricorre il caso
previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2.
  4.  In  caso  di  mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo
298,  comma  3,  nei  termini prescritti, il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare, anche ai fini di quanto
previsto  dall'articolo  650  del  codice  penale, ordina ai soggetti
inadempienti di provvedere.
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  sono puniti con una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 15.000 a 150.000 euro coloro
che  immettono  sul  mercato combustibili per uso marittimo aventi un
tenore  di  zolfo  superiore  ai  limiti previsti nell'articolo 295 e
l'armatore   o  il  comandante  che,  anche  in  concorso  tra  loro,
utilizzano  combustibili  per uso marittimo aventi un tenore di zolfo
superiore  a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni
che,  per  l'entita'  del  tenore  di  zolfo  o  della  quantita' del
combustibile   o  per  le  caratteristiche  della  zona  interessata,
risultano di maggiore gravita', all'irrogazione segue, per un periodo
da un mese a due anni:
    a)  la  sospensione  dei  titoli  professionali  marittimi  o  la
sospensione   dagli   uffici   direttivi   delle  persone  giuridiche
nell'esercizio  dei  quali  l'infrazione e' commessa, ovvero, se tali
sanzioni accessorie non sono applicabili,
    b)  l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il comandante
che  ha  commesso  l'infrazione  o  per  le navi dell'armatore che ha
commesso l'infrazione.
  6. In caso di violazione dell'articolo 295, comma 10, il comandante
e'  punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1193
del codice della navigazione.
  7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, chi, senza commettere
l'infrazione  di  cui  al  comma  5,  non consegna il bollettino o il
campione  di cui all'articolo 295, comma 11, o consegna un bollettino
in  cui  l'indicazione  ivi  prevista  sia  assente e' punito con una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  5.000 a 15.000 euro. Con la
stessa  sanzione  e' punito chi, senza commettere l'infrazione di cui
al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto
dall'articolo 295, comma 11.
  8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati
previsti  dall'articolo  295,  comma 12, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.
  9.  All'accertamento  delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8,
provvedono,  con  adeguata  frequenza  e programmazione e nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  ai sensi degli articoli 13 e seguenti
della  legge  24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di
porto,  la  Guardia  costiera, gli altri soggetti di cui all'articolo
1235  del  codice  della  navigazione  e  gli altri organi di polizia
giudiziaria.  All'irrogazione  delle  sanzioni previste da tali commi
provvedono  le  autorita'  marittime  competenti per territorio e, in
caso  di  infrazioni  attinenti  alla  immissione  sul mercato o alla
navigazione interna, le regioni o le diverse autorita' indicate dalla
legge  regionale.  Restano ferme, per i fatti commessi all'estero, le
competenze attribuite alle autorita' consolari.
  10.   Gli   accertamenti   previsti   dal  comma  9,  ove  relativi
all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati anche con le
seguenti modalita':
    a) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo  al momento della consegna alla nave; il campionamento deve
essere  effettuato secondo le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove
disponibili;
    b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo  contenuti  nei  serbatoi  della  nave  o, ove cio' non sia
tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo,
    c)  mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di
consegna dei combustibili.
  11.  In  caso  di  accertamento degli illeciti previsti dal comma 5
l'autorita'  competente all'applicazione delle procedure di sequestro
dispone,  ove  tecnicamente  opportuno,  ed assicurando il preventivo
prelievo   di  campioni  e  la  conservazione  degli  altri  elementi
necessari  a  fini di prova, che il combustibile fuori norma sia reso
conforme  alle  prescrizioni  violate mediante apposito trattamento a
spese  del responsabile. A tale fine la medesima autorita' impartisce
le   opportune   prescrizioni  circa  i  tempi  e  le  modalita'  del
trattamento.

	        
	      
                              ART. 297
                            (abrogazioni)

   1. Sono  abrogati,  escluse  le  diposizioni  di  cui  il presente
decreto  prevede  l'ulteriore  vigenza,  l'articolo 2, comma 2, della
legge  8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri 7 settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 8 marzo 2002 e l'articolo 2 del decreto-legge
7  marzo  2002,  n. 22,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
maggio 2002, n. 82.

	        
	      
                              ART. 298
                 (disposizioni transitorie e finali)

  1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  relative agli impianti
disciplinati  dal titolo I della parte quinta del presente decreto si
applicano  agli  impianti  termici  civili di cui ((all'articolo 290,
comma  3)),  a  partire dalla data in cui e' effettuato l'adeguamento
disposto  dalle  autorizzazioni  rilasciate  ai sensi ((dell'articolo
281, comma 3)).
  2.  Alla  modifica  e  all'integrazione  dell'Allegato X alla parte
quinta  del  presente  decreto  si provvede con le modalita' previste
dall'articolo  281, commi 5 e 6. All'integrazione di tale Allegato si
procede per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto.
  2-bis.   Entro   il   30   giugno  di  ciascun  anno  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare invia alla
Commissione   europea,   sulla   base   di  una  relazione  trasmessa
dall'((ISPRA))  entro il mese precedente, un rapporto circa il tenore
di   zolfo   dell'olio   combustibile  pesante,  del  gasolio  e  dei
combustibili   per   uso   marittimo   utilizzati   nell'anno  civile
precedente.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  296,  commi 2 e 9, i
laboratori  chimici  delle  dogane o, ove istituiti, gli uffici delle
dogane  nel  cui  ambito operano i laboratori chimici delle dogane, i
gestori  dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di produzione
di  combustibili  e  i  gestori  dei  grandi  impianti di combustione
trasmettono all' ((ISPRA)) ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con
le  modalita' previsti nella parte I, sezione 3, dell'Allegato X alla
parte  quinta,  i  dati  e  le informazioni necessari ad elaborare la
relazione.
  ((2-ter.  Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di  concerto con il Ministro della salute ed il Ministro
dello  sviluppo  economico  ed il Ministro delle politiche agricole e
forestali  e' istituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e  strumentali  disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello Stato, una
commissione   per   l'esame   delle   proposte   di  integrazione  ed
aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto,
presentate  dalle  amministrazioni  dello  Stato  e dalle regioni. La
commissione  e'  composta  da  due rappresentanti di ciascuno di tali
Ministeri  e  da  un rappresentante del Dipartimento affari regionali
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. Ai componenti della
Commissione non sono dovuti compensi, ne' rimborsi spese)).
------------


 ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
                             ALLEGATO IV 
 
                   Impianti e attivita' in deroga 
 
                               Parte I 
 
       Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1 
 
1. Elenco degli impianti e delle attivita': 
a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attivita' di
verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature  con  consumo
complessivo  di  olio  (come  tale  o  come  frazione  oleosa   delle
emulsioni) inferiore a 500 kg/anno; 
b) laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione  di  metalli,
laboratori odontotecnici, esercizi  in  cui  viene  svolta  attivita'
estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona,  officine  ed
altri laboratori annessi a scuole. 
c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. 
d) Le seguenti lavorazioni tessili: 
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della
maglia di fibre naturali, artificiali  o  sintetiche,  con  eccezione
dell'operazione di  testurizzazione  delle  fibre  sintetiche  e  del
bruciapelo; 
- nobilitazione di fibre, di filati, di  tessuti  limitatamente  alle
fasi  di  purga,  lavaggio,  candeggio  (ad  eccezione  dei  candeggi
effettuati  con  sostanze  in  grado  di  liberare  cloro  e/o   suoi
composti), tintura e finissaggio a condizione  che  tutte  le  citate
fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti
condizioni: 
1)  le  operazioni  in  bagno  acquoso  devono  essere   condotte   a
temperatura inferiore alla  temperatura  di  ebollizione  del  bagno,
oppure,  nel  caso  in  cui  siano  condotte  alla   temperatura   di
ebollizione del bagno, cio'  deve  avvenire  senza  utilizzazione  di
acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in
alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 
2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i  trattamenti  con
vapore espanso  o  a  bassa  pressione  devono  essere  effettuate  a
temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo  bagno  acquoso  applicato
alla merce  non  devono  essere  stati  utilizzati  acidi,  alcali  o
prodotti volatili, organici od inorganici. 
e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie  e
friggitorie. 
f) Panetterie, pasticcerie ed  affini  con  un  utilizzo  complessivo
giornaliero di farina non superiore a 300 kg. 
g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. 
h) Serre. 
i) Stirerie. 
j) Laboratori fotografici. 
k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli,  escluse
quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura. 
l) Autolavaggi. 
m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli
asserviti ad altri impianti. 
n) Macchine per eliografia. 
o)  Stoccaggio  e  movimentazione  di   prodotti   petrolchimici   ed
idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a
ciclo chiuso o protetti da gas inerte. 
p) Impianti di trattamento acque  escluse  le  linee  di  trattamento
fanghi. 
q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie. 
r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro, successive  alle  fasi
iniziali di fusione, formatura e tempera,  ad  esclusione  di  quelle
comportanti operazioni di acidatura e satinatura. 
s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro. 
t)  Trasformazione  e  conservazione,  esclusa  la  surgelazione,  di
frutta,  ortaggi,  funghi  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 350 kg. 
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  carne
con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. 
v)  Molitura  di  cereali  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 500 kg. 
w) Lavorazione e conservazione, esclusa  surgelazione,  di  pesce  ed
altri prodotti alimentari marini con produzione  giornaliera  massima
non superiore a 350 kg. 
x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero  di
materie prime non superiore a 350 kg. 
y)  Trasformazioni  lattiero-casearie  con   produzione   giornaliera
massima non superiore a 350 kg. 
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il  numero  di
capi potenzialmente presenti e' inferiore a quello indicato,  per  le
diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento
effettuato in ambiente confinato  si  intende  l'allevamento  il  cui
ciclo produttivo prevede il sistematico  utilizzo  di  una  struttura
coperta per la stabulazione degli animali. 
 


	
   Categoria animale e tipologia di allevamento   N° capi
   
Vacche specializzate per la produzione di      Meno di 200  
  latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 
  300 kg/capo)                                 Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)    Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 
  400 kg/capo)                                 Meno di 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 
  130 kg/capo)                                Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo
  svezzamento                                  Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso                 Meno di 1000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)      Meno di 2000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 
  2 kg/capo)                                 Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)     Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)  Meno di 30000
Altro pollame                                Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 7000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 
  4,5 kg/capo)                               Meno di 14000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)       Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 
  3,5 kg/capo)                               Meno di 40000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo 
  medio: 1,7 kg/capo)                        Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)          Meno di 250
Struzzi                                        Meno di 700


 
aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati. 
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, di  potenza  termica  nominale  pari  o
inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui  all'allegato  X  alla
parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1
MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. 
cc) Impianti di combustione alimentati  ad  olio  combustibile,  come
tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW. 
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL,  di  potenza
termica nominale inferiore a 3 MW. 
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione,  ubicati  all'interno  di  impianti  di
smaltimento  dei  rifiuti,  alimentati  da  gas  di  discarica,   gas
residuati dai processi di depurazione e biogas,  di  potenza  termica
nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta
alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta
del presente decreto e tali procedure sono state espletate . 
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato
X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale
inferiore o uguale a 3 MW. 
gg)  Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  elettrogeni   di   cogenerazione
alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore  a
3 MW. 
hh)  Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  elettrogeni   di   cogenerazione
alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. 
ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio dei
prodotti petroliferi funzionanti per  meno  di  2200  ore  annue,  di
potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati  a  metano  o
GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio. 
jj) Laboratori di analisi  e  ricerca,  impianti  pilota  per  prove,
ricerche,  sperimentazioni,   individuazione   di   prototipi.   Tale
esenzione  non  si  applica  in  caso  di   emissione   di   sostanze
cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di
tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come  individuate
dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto. 
kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno  stabilimento  da
un gestore diverso da quello  dello  stabilimento  o  non  utilizzati
all'interno di uno stabilimento. 
 
                              Parte II 
 
       Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2 
 
1. Elenco degli impianti e delle attivita': 
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi  e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e  utilizzo
complessivo  di  prodotti  vernicianti  pronti  all'uso   giornaliero
massimo complessivo non superiore a 20 kg. 
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di  prodotti  per
la  stampa  (inchiostri,  vernici  e  similari)  giornaliero  massimo
complessivo non superiore a 30 kg. 
c) Produzione di prodotti in  vetroresine  con  utilizzo  giornaliero
massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. 
d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche
con utilizzo giornaliero massimo complessivo  di  materie  prime  non
superiore a 500 kg. 
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti  in
materiale  a  base  di  legno  con   utilizzo   giornaliero   massimo
complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. 
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed  altri  oggetti  in
legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso
non superiore a 50 kg/g. 
g) Verniciatura di oggetti vari  in  metalli  o  vetro  con  utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50
kg/ g. 
h) Panificazione, pasticceria e affini  con  consumo  di  farina  non
superiore a 1500 kg/g. 
i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti  tostati  con  produzione
non superiore a 450 kg/g. 
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini
con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. 
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con  consumo  complessivo  di
solventi non superiore a 10 kg/g. 
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con  meno  di  venticinque
addetti. 
o)   Anodizzazione,   galvanotecnica,   fosfatazione   di   superfici
metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g. 
p) Utilizzazione di  mastici  e  colle  con  consumo  complessivo  di
sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. 
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per  l'igiene
e la profumeria con utilizzo di materie prime  non  superiori  a  200
kg/g. 
r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g. 
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in
forni in muffola discontinua con utilizzo  nel  ciclo  produttivo  di
smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. 
t)  Trasformazione  e  conservazione,  esclusa  la  surgelazione,  di
frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g. 
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  carne
con produzione non superiore a 1000 kg/g. 
v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. 
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce  ed
altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a  1000
kg/g. 
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in  quantita'  non  superiore  a
1500 kg/g. 
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe  in  quantita'  non
superiore a 100 kg/g. 
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari  con  utilizzo  di  materie
prime non superiori a 1000 kg/ g. 
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti
all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. 
ee)  Fonderie  di  metalli  con  produzione  di   oggetti   metallici
giornaliero massimo non superiore a 100 kg. 
ff) Produzione di ceramiche  artistiche  esclusa  la  decoratura  con
utilizzo di materia prima giornaliero massimo non  superiore  a  3000
kg. 
gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo  di  materie
prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg. 
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. 
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione  giornaliera  non
superiore a 1000 kg. 
ll) Impianti termici  civili  aventi  potenza  termica  nominale  non
inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW 
mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di  tessuti  e  di
pellami, escluse le pellicce, e  delle  pulitintolavanderie  a  ciclo
chiuso. 
nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero  di
capi potenzialmente presenti e'  compreso  nell'intervallo  indicato,
per le diverse categorie di  animali,  nella  seguente  tabella.  Per
allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento
il cui ciclo  produttivo  prevede  il  sistematico  utilizzo  di  una
struttura coperta per la stabulazione degli animali. 
 



   Categoria animale e tipologia di allevamento   N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte 
  (peso vivo medio: 600 kg/capo)               Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 
  300 kg/capo)                                 Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)    Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 
  400 kg/capo)                                 Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 
  130 kg/capo)                              Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo 
  svezzamento                                  Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso               Da 1000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)    Da 2000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo 
  medio: 2 kg/capo)                       Da 25000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)  Da 30000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 
  1 kg/capo)                              Da 30000 a 40.000
Altro pollame Da 30000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 
  9 kg/capo)                               Da 7000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 
  4,5 kg/capo)                            Da 14000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)    Da 30000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 
  3,5 kg/capo)                             Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo
   medio: 1,7 kg/capo)                    Da 24000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)          Da 250 a 500
Struzzi                                      Da 700 a 1.500



 
oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli  con  consumo  complessivo  di
olio (come tale o come frazione  oleosa  delle  emulsioni)  uguale  o
superiore a 500 kg/anno. 
	        
	      




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