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Aria Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88 - Supplemento Ord. n. 96 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152Norme in materia ambientale Riferimenti normativi Testo coordinato con: Nota: le modifiche sono riportate tra le parentesi tonde -----
ART. 267
(campo di applicazione)
1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della
limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti,
inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II,
ed alle attivita' che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i
valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di
analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della
conformita' dei valori misurati ai valori limite.
((2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri
impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di
emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di
cui all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono
stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla
base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani
regionali di qualita' dell'aria e, per gli altri impianti di
trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271
del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo
per gli altri impianti e le altre attivita' presenti nello stesso
stabilimento, nonche' nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8.))
((3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto; per tali impianti l'autorizzazione
integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni
prevista dal presente titolo ai fini sia della costruzione che
dell'esercizio.))
4. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione
delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di
cui alla parte quinta del presente decreto intende determinare
l'attuazione di tutte le piu' opportune azioni volte a promuovere
l'impiego dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione
alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa comunitaria
e nazionale vigente e, in particolare, della direttiva 2001/77/CE e
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, determinandone il
dispacciamento prioritario. In particolare:
a) potranno essere promosse dal ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)) di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e per lo sviluppo e la coesione territoriale
misure atte a favorire la produzione di energia elettrica tramite
fonti rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di
tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
b) con decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto,
sono determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, da
applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle risorse
di cui all'articolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
c) i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai
sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo
dopo che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai
produttori di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili cosi'
come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 387 del 2003;
d) al fine di prolungare il periodo di validita' dei certificati
verdi, all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, le parole "otto anni" sono sostituite dalle parole
"dodici anni".
ART. 268
(definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti
definizioni:
a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria
atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di piu'
sostanze in quantita' e con caratteristiche tali da ledere o da
costituire un pericolo per la salute umana o per la qualita'
dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere
gli usi legittimi dell'ambiente;
((b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa
introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico
e, per le attivita' di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV
nell'ambiente;))
c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso
effettuata attraverso uno o piu' appositi punti;
((d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella
lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni
diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei
rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute
nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto;))
e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che
deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche
disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una
particolare tutela;
f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle
emissioni convogliate;
g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni
solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica e'
espressa in metri cubi all'ora riportate in condizioni normali
(Nm3/ora), previa detrazione del tenore di vapore acqueo, se non
diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto;
((h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si
configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere
decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o piu'
impianti o sono effettuate una o piu' attivita' che producono
emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni
manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o piu'
attivita';))
((i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla
data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue
parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che e'
stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;))
((i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che e'
stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o
dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o messo
in funzione entro il 29 aprile 2008;
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle
definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);))
((l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di
dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo
una specifica attivita', anche nell'ambito di un ciclo piu' ampio;))
((m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o
avvio di una attivita' presso uno stabilimento o modifica di un
impianto o di una attivita' presso uno stabilimento, la quale
comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella
relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda
di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti
dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le
modifiche relative alle modalita' di esercizio o ai combustibili
utilizzati;))
((m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o
una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni
di convogliabilita' tecnica delle stesse; per le attivita' di cui
all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del
medesimo;))
((n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e
che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate nel presente decreto;))
o) autorita' competente: la regione o la provincia autonoma o la
diversa autorita' indicata dalla legge regionale quale autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e
all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo;
per le piattaforme off-shore (( . . . )), l'autorita' competente e'
il ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)); per gli ((stabilimenti)) sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi,
l'autorita' competente e' quella che rilascia tale autorizzazione;
((p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a cui la
legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i
controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni
del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di
polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide, salvo diversa
indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o);
per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e
per i controlli a questa connessi, l'autorita' competente per il
controllo e' quella prevista dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione; per le piattaforme off-shore e per i terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore l'autorita'
competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che si avvale eventualmente dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema
delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione sono determinate e
aggiornate ogni due anni, sulla base del costo effettivo del
servizio, le tariffe a carico del gestore e le relative modalita' di
versamento per la copertura delle spese relative ai controlli
finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite
dalle procedure di cui alla presente Parte V in relazione alle
piattaforme off-shore e ai terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto off-shore;))
((q) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la
concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze
inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori
di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti
con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di
esercizio piu' gravose e, salvo diversamente disposto dal presente
titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media
oraria.))
r) fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e unita' di misura specifica di prodotto o di
servizio;
s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante
emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli impianti di
combustione i valori di emissione espressi come concentrazione
(mg/Nm3) sono calcolati considerando, se non diversamente stabilito
dalla parte quinta del presente decreto, un tenore volumetrico di
ossigeno di riferimento del 3 per cento in volume dell'effluente
gassoso per i combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento in
volume per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per le
turbine a gas;
t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa
e massa della stessa sostanza utilizzata nel processo produttivo,
moltiplicato per cento;
u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per
unita' di tempo;
v) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di massa, per
singolo inquinante ((o per singola classe di inquinanti, calcolato))
a monte di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di
esercizio piu' gravose dell'impianto, al di sotto del quale non si
applicano i valori limite di emissione;
z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed una
pressione di 101,3 kPa;
aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente ed avanzata
fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche ad evitare
ovvero, se cio' risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal
fine, si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalita' di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura
((degli impianti e delle attivita'));
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'erogazione
di energia, combustibili o materiali, e' portato da una condizione
nella quale non esercita l'attivita' a cui e' destinato, o la
esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo
tecnico, ad una condizione nella quale tale attivita' e' esercitata
in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo
tecnico;
cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa,
il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'interruzione
dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, non dovuta ad
un guasto, e' portato da una condizione nella quale esercita
l'attivita' a cui e' destinato in situazione di carico di processo
pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale
funzione e' esercitata in situazione di carico di processo inferiore
al minimo tecnico o non e' esercitata;
dd) carico di processo: il livello percentuale di produzione
rispetto alla potenzialita' nominale dell'impianto;
ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile con
l'esercizio ((dell'attivita' cui l'impianto e' destinato;));
ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui
sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore cosi'
prodotto;
gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione di
potenza termica nominale non inferiore a 50MW; ((L'impianto di
combustione si considera anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo
sulla base dei criteri previsti dalle lettere i), i-bis) e i-ter);))
hh) potenza termica nominale dell'impianto di combustione:
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto
di combustione, cosi' come dichiarata dal costruttore, espressa in
Watt termici o suoi multipli;
ii) composto organico: qualsiasi composto contenente almeno
l'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi seguenti: idrogeno,
alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione
degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico
che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore,
oppure che abbia una volatilita' corrispondente in condizioni
particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto,
e' considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura
di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;
mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in
combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime,
prodotti o rifiuti, senza subire trasformazioni chimiche, o usato
come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come
dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosita',
correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
nn) capacita' nominale: la massa giornaliera massima di solventi
organici utilizzati per le attivita' di cui all'articolo 275, svolte
in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della
potenzialita' di prodotto per cui le attivita' sono progettate;
oo) consumo di solventi: il quantitativo totale di solventi
organici utilizzato ((in uno stabilimento)) per le attivita' di cui
all'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo
di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo di solventi
calcolato sulla base della capacita' nominale riferita, se non
diversamente stabilito dall'autorizzazione, a trecentotrenta giorni
all'anno in caso di attivita' effettuate ((su tutto l'arco della
settimana)) ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre
attivita';
qq) riutilizzo di solventi organici: l'utilizzo di solventi
organici prodotti da una attivita' e successivamente recuperati al
fine di essere alla stessa destinati per qualsiasi finalita' tecnica
o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;
rr) soglia di consumo: il consumo di solvente espresso in
tonnellate/anno stabilito dalla parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto, per le attivita' ivi previste;
ss) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128));
tt) impianti di distribuzione di carburante: impianti in cui il
carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti
di deposito;
uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o senza additivi,
corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 2710 1131 - 2710 1141
- 2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 - 2710 1159 o che abbia una
tensione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto
all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del
gas di petrolio liquefatto (GPL);
vv) terminale: ogni struttura adibita al caricamento e allo
scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna, carro-cisterna o
nave-cisterna, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel
sito della struttura;
zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo
stoccaggio di combustibile;
aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un terminale ove
la benzina puo' essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di
caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o piu' torri di
caricamento;
bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un terminale
mediante la quale la benzina puo' essere, in un dato momento,
caricata in un singolo veicolo-cisterna;
ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito temporaneo di
vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale
prima del trasferimento e del successivo recupero in un altro
terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad
un altro nello stesso terminale non e' considerato deposito
temporaneo di vapori ai sensi della parte quinta del presente
decreto;
ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacita' superiore ad 1
m3, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e
adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da
un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti;
eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su strada
della benzina che comprenda una o piu' cisterne montate stabilmente o
facenti parte integrante del telaio o una o piu' cisterne
rimuovibili.
ART. 269
((Autorizzazione alle
emissioni in atmosfera per gli stabilimenti))
((1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3,
dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5,
per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere
richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo
stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita' presenti
nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.))
2. Il gestore che intende installare ((uno stabilimento)) nuovo o
trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorita'
competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:
((a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli
impianti e le attivita', le tecniche adottate per limitare le
emissioni e la quantita' e la qualita' di tali emissioni, le
modalita' di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata
in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i
parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede
l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il
minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo
caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo
produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attivita' ed
indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e
la messa a regime degli impianti.))
3. ((Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di
stabilimenti nuovi)), l'autorita' competente indice, entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai
sensi ((dell'articolo 14, comma 3,)) della legge 7 agosto 1990, n.
241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad
un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti
amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. ((Per il rinnovo
e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente,
previa informazione al comune interessato il quale puo' esprimere un
parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di
conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali
integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorita'
competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta)); se
l'autorita' competente non si pronuncia in un termine pari a
centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di
autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della
domanda stessa, il gestore puo', entro i successivi sessanta giorni,
richiedere al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare)) di provvedere, notificando tale richiesta anche
all'autorita' competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di
concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive,
sentito il comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi
previsti dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni
dalla ricezione della stessa;(( in caso di richiesta di integrazioni
tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e,
comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni;)) ((decorsi
tali termini)), si applica l'articolo 2, ((comma 8)), della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le
modalita' di captazione e di convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato disposto il
convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i
metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione
della conformita' dei valori misurati ai valori limite e la
periodicita' dei controlli di competenza del gestore ((, la quota dei
punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni
tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a
tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le
emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di
vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente
indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione,
le prescrizioni ed i relativi controlli.))
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad
assicurarne il contenimento.
((5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione
puo' stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione
espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle
emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e
delle attivita' di uno stabilimento. Per gli impianti di cui
all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i
casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di
emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata
ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2,
non puo' stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di
massa fattore di emissione o percentuale.))
((6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere
tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa
in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente con un
anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la
data entro cui devono essere comunicati all'autorita' competente i
dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di
marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di
tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare; tale
periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i
casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che
l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore.
L'autorita' competente per il controllo effettua il primo
accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi
dalla data di messa a regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di
una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato.))
7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha
una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere
presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more
dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo,
l'esercizio dell'impianto puo' continuare anche dopo la scadenza
dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3.((
L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo dell'autorizzazione
prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima
dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica
delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei
valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di
quindici anni.))
8. ((Il gestore che intende effettuare una modifica dello
stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o, se la
modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo,
una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e' stata data
comunicazione e' sostanziale, l'autorita' competente ordina al
gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del
presente articolo. Se la modifica e' sostanziale l'autorita'
competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con
un'istruttoria limitata agli impianti e alle attivita' interessati
dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che
dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione
ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.))((. . .)) Se la
modifica non e' sostanziale, l'autorita' competente provvede, ove
necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorita'
competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestor e puo'
procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata,
fatto salvo il potere dell'autorita' competente ((di provvedere
successivamente.)) Per modifica sostanziale si intende quella che
comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o
che altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle stesse.((
E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il
rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza
dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni.
Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5,
si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente
decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione
delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera
m bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma
1, lettera m) per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare la
comunicazione.))
9. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad
effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga
necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
((10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di
deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono
comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le
emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni
eventualmente disposte, per le medesime finalita', con apposito
provvedimento dall'autorita' competente.
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro
equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.))
12. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
13. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
14. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
15. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
16. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
ART. 270
((Individuazione degli
impianti e convogliamento delle emissioni))
1. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente verifica se le
emissioni diffuse di ((ciascun impianto e di ciascuna attivita'))
sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche
disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato
I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone
la captazione ed il convogliamento.
2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di
zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorita'
competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni
diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non
soddisfa il requisito della disponibilita' di cui all'articolo 268,
comma 1, lettera aa), numero 2).
3. Con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)), di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e della salute, sono stabiliti i criteri da utilizzare per
la verifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Se piu' impianti con caratteristiche tecniche e costruttive
simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee
e localizzati nello stesso ((stabilimento)) sono destinati a
specifiche attivita' tra loro identiche, l'autorita' competente,
tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo'
considerare gli stessi come un unico impianto ((disponendo il
convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente
deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282, comma 2)).
5. In caso di emissioni convogliate o di cui e' stato disposto il
convogliamento, ciascun impianto ((. . .)) deve avere un solo punto
di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo
quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente
titolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di
emissione.
((6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di
sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorita' competente
puo' consentire un impianto avente piu' punti di emissione. In tal
caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa,
fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle
emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono
riferiti alle emissioni dei singoli punti. L'autorizzazione puo'
prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media
ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o
appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche
omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto;
in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto non puo'
essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di
emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.
7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il convogliamento
delle emissioni di piu' impianti in uno o piu' punti di emissione
comuni, purche' le emissioni di tutti gli impianti presentino
caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto
di emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori limite
di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli
impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di
riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto.
L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la
diluizione delle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 4,
lettera b).))
8. ((L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove cio' non
sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 e'
realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o
all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi
1, 2, 3 o 4, o dell'articolo 272, comma 3, ovvero nel piu' breve
termine stabilito dall'autorizzazione.)) Ai fini dell'applicazione
dei commi 4, 5, 6 e 7 l'autorita' competente tiene anche conto della
documentazione elaborata dalla commissione di cui all'articolo 281,
comma 9.
ART. 271
((Valori limite di
emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivita'))
((1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le
prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attivita' degli
stabilimenti.
2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5,
sono individuati, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i
valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni
convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle
attivita' presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al
2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati
I e V alla parte quinta del presente decreto.
3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia
di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera
degli impianti e delle attivita' deve tenere conto, ove esistenti,
dei piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente
normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate dalle
regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, in cui si
stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni. Per
tutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo 272, comma
1, la regione o la provincia autonoma, puo' stabilire, anche con
legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche
disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i
combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la
regione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della
valutazione dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla
normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di
emissione e prescrizioni piu' restrittivi di quelli contenuti negli
Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purche'
cio' sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e
degli obiettivi di qualita' dell'aria.
5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti anteriori al
1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori
limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni
di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito
di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e
sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al
comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. Si devono altresi'
valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle
attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo
stato di qualita' dell'aria nella zona interessata. I valori limite
di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria
devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati
I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli
applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione,
l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a
quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi
effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.
7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 2,
l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al
2006 e nuovi puo' sempre stabilire, per effetto dell'istruttoria
prevista dal comma 5, valori limite e prescrizioni piu' severi di
quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta del
presente decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4.))
8. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N.128)).
9. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N.128)).
10. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N.128)).
11. I valori limite di emissione e il tenore volumetrico
dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente
gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo
quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte quinta del
presente decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte
quinta del presente decreto, il tenore volumetrico dell'ossigeno di
riferimento e' quello derivante dal processo. Se nell'emissione il
tenore volumetrico di ossigeno e' diverso da quello di riferimento,
le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la
seguente formula:
dove:
dove: E M = concentrazione misurata E = concentrazione O 2M = tenore di ossigeno misurato O 2 = tenore di ossigeno di riferimento 13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantita' di
emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di
vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione
dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette
mediante la seguente formula:
dove:
dove: P M = portata misurata E M = concentrazione misurata P = portata di effluente gassoso diluita
nella misura che risulta inevitabile dal E = concentrazione riferita alla P 14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto e' in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi ((in cui si verificano anomalie o guasti)) tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L'autorizzazione puo' stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per ((l'eventualita' di tali anomalie o guasti)) ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. ((In caso di emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a), l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali.)) ((Se si verifica un'anomalia o un guasto)) tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorita' competente deve essere informata entro le otto ore successive e puo' disporre la riduzione o la cessazione delle attivita' o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel piu' breve tempo possibile ((e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto puo' determinare un pericolo per la salute umana)). Il gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto. ((15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attivita' di cui all'articolo 275.)) 16. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere dell'autorita' competente di stabilire valori limite e prescrizioni piu' severi. ((17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto stabilisce i criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare tale Allegato VI, prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi di misura e le modalita' atte a garantire la qualita' dei sistemi di monitoraggio delle emissioni. Fino all'adozione di tale decreto si applicano i metodi precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi stabiliti dall'autorita' competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Nel periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore di tale decreto, i controlli, da parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi commi 18, 19 e 20, fatta salva l'immediata applicazione degli obblighi di comunicazione relativi ai controlli di competenza del gestore, si applicano a decorrere dal rilascio o dal primo rinnovo dell'autorizzazione effettuati successivamente all'entrata in vigore di tale decreto.)) ((18. Le autorizzazioni alle emissioni e le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate, anche in sede di rinnovo, dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 17, indicano, per le emissioni in atmosfera, i metodi di campionamento e di analisi, individuandoli tra quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto, e i sistemi per il monitoraggio delle emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorita' competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati. I controlli, da parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto, anche se diversi da quelli di competenza del gestore indicati dall'autorizzazione. Nel caso in cui, in sede di autorizzazione o di controllo, si ricorra a metodi diversi da quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto o a sistemi di monitoraggio non conformi alle prescrizioni di tale allegato, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell'autorita' competente per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo 279, comma 2. 19. Se i controlli di competenza del gestore e i controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso di divergenza tra i risultati ottenuti sulla base del metodo di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei metodi e sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione, l'autorita' competente provvede ad aggiornare tempestivamente l'autorizzazione nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la necessita', ai valori limite di emissione. 20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorita' o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformita' tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorita' competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. Se i risultati dei controlli di competenza del gestore e i risultati dei controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, divergono in merito alla conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti, si procede nei modi previsti dal comma 19; i risultati di tali controlli, inclusi quelli ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279, comma 2, per il superamento dei valori limite di emissione. Resta ferma, in tutti i casi, l'applicazione dell'articolo 279, comma 2, se si verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo del comma 18.)) ART. 272
(impianti e attivita' in deroga)
((1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente
titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti
e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta
del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita'
le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti
dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori
limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per
tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di
cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di
produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella
parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si
deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che,
nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle
condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X
alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso
rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di
tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte
quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia
impianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato
IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attivita'
non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo
considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai
dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un
gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati
all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in
cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed
utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali
dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva
la possibilita' di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2
nei casi ivi previsti. L'autorita' competente puo' altresi'
prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori
comunichino alla stessa o ad altra autorita' da questa delegata, in
via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di
avvio dell'attivita' ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data
di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti
nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono
essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui all'articolo
281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province
autonome e delle associazioni rappresentative di categorie
produttive.))
2. Per specifiche ((categorie di stabilimenti)), individuate in
relazione al tipo e alle modalita' di produzione, l'autorita'
competente puo' adottare apposite autorizzazioni di carattere
generale, relative a ciascuna ((singola categoria)), nelle quali sono
stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni,((anche
inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili
utilizzati,)) i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di
analisi e la periodicita' dei controlli. I valori limite di emissione
e le prescrizioni sono stabiliti in conformita' ((all'articolo 271,
commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti
della domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli
semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle
emissioni sono deducibili dalle quantita' di materie prime ed
ausiliarie utilizzate.)). All'adozione di tali autorizzazioni
generali ((l'autorita' competente deve in ogni caso procedere entro
cinque anni)) dalla data di entrata in vigore della parte quinta del
presente decreto, ((per gli stabilimenti in cui sono presenti
esclusivamente gli impianti e le attivita' di cui alla parte II
dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di
stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche
nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta
del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e
delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna
categoria presente nell'elenco.)). In caso di mancata adozione
dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa e'
rilasciata con apposito decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)) e i ((gestori degli stabilimenti))
interessati comunicano la propria adesione all'autorita' competente
((o ad altra autorita' da questa delegata)); e' fatto salvo il potere
di tale autorita' di adottare successivamente nuove autorizzazioni di
carattere generale, l'adesione ((obbligatoria)) alle quali comporta,
per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)).(( Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o
attivita' a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il
gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 269.)) I gestori degli impianti per cui e' stata
adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare
domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.
((3. Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il
gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorita'
competente o ad altra autorita' da questa delegata una domanda di
adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi
prescritti. L'autorita' che riceve la domanda puo', con proprio
provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati
i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti
previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui
all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari
situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una
particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel
caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello
stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento
all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per
effetto delle quali lo stabilimento non sia piu' conforme alle
previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si
applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive
autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi
all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di
adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore
presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita' competente
procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni
generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le
autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e'
effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano
una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei
sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti
dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio puo' essere
continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di
adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si
considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.))
4. Le disposizioni dei ((commi 1, 2 e 3)) non si applicano:
a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita' e cumulabilita'
particolarmente elevate, come individuate dalla parte II
dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o
b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o
nell'attivita', le sostanze o i preparati classificati dal decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o
tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai
quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45,
R46, R49, R60, R61.
((4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo
281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla
parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui,
in deroga al comma precedente, l'autorita' competente puo'
permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze
inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61,
R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle
ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle
emissioni.))
5. ((Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati
alla difesa nazionale ed ))alle emissioni provenienti da sfiati e
ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla
sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione
dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni
degli articoli 276 e 277.
ART. 273
(grandi impianti di combustione)
1. L'Allegato Il alla parte quinta del presente decreto
stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione, i valori
limite di emissione, inclusi quelli degli impianti multicombustibili,
le modalita' di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i
criteri per la verifica della conformita' ai valori limite e le
ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i valori
limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera
B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente
decreto.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2006 i valori
limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera
A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente
decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data
si applicano gli articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 3,
nonche' gli Allegati 4, 5, 6 e 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente 8 maggio 1989. Sono fatti salvi i diversi termini
previsti nel suddetto Allegato II.
4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 1988 i valori
limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera
A, e sezioni 6 e 7 dell'Allegato II alla parte quinta del presente
decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data
si applicano i valori limite di emissione per il biossido di zolfo,
gli ossidi di azoto, le polveri e per i metalli e loro composti
previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, o
contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' le
prescrizioni relative alle anomalie degli impianti di abbattimento
stabilite all'Allegato II, parte A, lettera E, dello stesso decreto
ministeriale. Fino a tale data si applicano altresi' i massimali e
gli obiettivi di riduzione delle emissioni, fissati nella parte V
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto. Sono fatti
salvi i diversi termini previsti in tale Allegato II.
5. I gestori dei grandi impianti di combustione di cui al comma 4
possono essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di
emissione previsti dalla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e
sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto,
sulla base della procedura disciplinata dalla parte I dello stesso
Allegato II.
6. Ai fini dell'adeguamento degli impianti di cui ai commi 3 e 4
ai valori limite di emissione ivi previsti, il gestore, nell'ambito
della richiesta di autorizzazione integrata ambientale, presenta
all'autorita' competente una relazione tecnica contenente la
descrizione dell'impianto, delle tecnologie adottate per prevenire
l'inquinamento e della qualita' e quantita' delle emissioni, dalla
quale risulti il rispetto delle prescrizioni di cui al presente
titolo, oppure un progetto di adeguamento finalizzato al rispetto
delle medesime.
7. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW, la
relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui al comma 6
devono essere presentati entro il 1°agosto 2007 e, in caso di
approvazione, l'autorita' competente provvede, ai sensi dell'articolo
269, ((a rinnovare)) le autorizzazioni in atto.
8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 271, comma 14, i
valori limite di emissione non si applicano ai grandi impianti di
combustione nei casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte I
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nel rispetto
delle condizioni ivi previste.
((9. Se piu' impianti di combustione, anche di potenza termica
nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso
stabilimento l'autorita' competente deve, in qualsiasi caso,
considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della
determinazione della potenza termica nominale in base alla quale
stabilire i valori limite di emissione. L'autorita' competente,
tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi'
disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un
solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di
mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto piu' recente.
10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e' effettuato nei
tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione.))
11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione sia
sottoposto alle modifiche qualificate come sostanziali dalla
normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
si applicano i valori limite di emissione stabiliti nella parte II,
sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte
quinta del presente decreto.
12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti
nuovi o in caso di modifiche ai sensi del comma 11, la domanda di
autorizzazione deve essere corredata da un apposito studio
concernente la fattibilita' tecnica ed economica della generazione
combinata di calore e di elettricita'. Nel caso in cui tale
fattibilita' sia accertata, anche alla luce di elementi diversi da
quelli contenuti nello studio, l'autorita' competente, tenuto conto
della situazione del mercato e della distribuzione, condiziona il
rilascio del provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata
o differita di tale soluzione.
13. Dopo il 1° gennaio 2008, agli impianti di combustione di
potenza termica nominale inferiore a 50MW ed agli altri impianti
esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del presente
decreto, facenti parte di una raffineria, continuano ad applicarsi,
fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di emissione
((calcolati, su un intervallo mensile o inferiore,)) come rapporto
ponderato tra la somma delle masse inquinanti emesse e la somma dei
volumi delle emissioni di tutti gli impianti della raffineria,
inclusi quelli ricadenti nel campo di applicazione del presente
articolo.
14. In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione che
potrebbero arrecare un significativo pregiudizio all'ambiente di un
altro Stato della Comunita' europea, l'autorita' competente informa
il (( Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)) per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3
novembre 1994, n. 640.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
impianti di combustione destinati alla produzione di energia, ad
esclusione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di
combustione in procedimenti di fabbricazione. Sono esclusi in
particolare:
a) gli impianti in cui i prodotti della combustione sono
utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi
altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come i forni di
riscaldo o i forni di trattamento termico;
b) gli impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi dispositivo
tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante
combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di
combustione;
c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di craking
catalitico;
d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;
f) le batterie di forni per il coke;
g) i cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un
veicolo, una nave, o un aeromobile;
i) le turbine a gas usate su piattaforme off-shore e sugli
impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;
l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128));
m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas.
((16. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto. Alle turbine a gas autorizzate
precedentemente si applicano esclusivamente le disposizioni alle
stesse riferite dall'Allegato II alla parte quinta del presente
decreto in materia di monitoraggio e controllo delle emissioni,
nonche' di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento.))
ART. 274
(raccolta e trasmissione dei dati
sulle emissioni dei grandi impianti di combustione)
1. Il ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)) trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una
relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto
e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte
quinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicate
le emissioni delle raffinerie. Tale relazione e' trasmessa per la
prima volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre
anni che decorre dal 1°gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi
dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in esame.
Il ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)) trasmette inoltre alla Commissione europea, su richiesta, i
dati annuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di
azoto e polveri dei singoli impianti di combustione.
2. A partire dal 1° gennaio 2008, il ((Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)) presenta ogni anno alla
Commissione europea una relazione concernente gli impianti anteriori
al 1988 per i quali e' stata concessa l'esenzione prevista
dall'articolo 273, comma 5, con l'indicazione dei tempi utilizzati e
non utilizzati che sono stati autorizzati per il restante periodo di
funzionamento degli impianti. A tal fine l'autorita' competente, se
diversa dal ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)), comunica a tale Ministero le predette esenzioni
contestualmente alla concessione delle stesse.
3. Il ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare )) presenta ogni anno alla Commissione europea una relazione
circa i casi in cui sono applicate le deroghe di cui alla parte II,
sezioni 1 e 4, lettera A, paragrafo 2, dell'Allegato II alla parte
quinta del presente decreto e le deroghe di cui alle note delle
lettere A e B del medesimo Allegato II, parte II, sezione 1. A tal
fine l'autorita' competente, se diversa dal ((Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare)), comunica a tale Ministero
le predette deroghe contestualmente all'applicazione delle stesse.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori
dei grandi impianti di combustione comunicano all'((Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))),
con le modalita' previste dalla parte III dell'Allegato II alla parte
quinta del presente decreto, le emissioni totali, relative all'anno
precedente, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri,
determinate conformemente alle prescrizioni della parte IV
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nonche' la
quantita' annua totale di energia prodotta rispettivamente dalle
biomasse, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi,
dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico
netto, e la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle
emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle
informazioni di cui al presente comma, il ((Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), anche ai fini di quanto
previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina al gestore ina
dempiente di provvedere.
5. L' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale)) (((ISPRA))), sulla base delle informazioni di cui al
comma 4, elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di
biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi
impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente
decreto. Tale relazione deve indicare le emissioni totali annue di
biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri e la quantita' annua
totale di energia prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli
altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale
e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto. Almeno due
mesi prima della scadenza prevista dal comma 1 per la trasmissione
dei dati alla Commissione europea, l' ((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) trasmette al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
))la suddetta relazione, nonche' i dati disaggregati relativi a
ciascun impianto.
6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati in formato
elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le
procedure indicate sul sito internet del ((Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)). La relazione di cui al
comma 5, nonche' i dati disaggregati raccolti dall' ((Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA)))
sono resi disponibili alle autorita' competenti sul sito internet del
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)).
((7. Il presente articolo si applica anche alle turbine a gas
autorizzate prima dell'entrata in vigore della parte quinta del
presente decreto.))
ART. 275
(emissioni di cov)
1. L'Allegato III alla parte quinta del presente decreto
stabilisce, relativamente alle emissioni di composti organici
volatili, i valori limite di emissione, le modalita' di monitoraggio
e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della
conformita' dei valori misurati ai valori limite e le modalita' di
redazione del piano di gestione dei solventi.
2. ((Se nello stesso stabilimento)) sono esercitate, mediante uno
o piu' impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni
manuali, una o piu' attivita' individuate nella parte II
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto le quali
superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi
stabilite, a ciascuna di tali attivita' si applicano ((secondo le
modalita' di cui al comma 7,)) i valori limite per le emissioni
convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato
III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a
tale Allegato III, parti III e IV, nonche' le prescrizioni ivi
previste. Tale disposizione si applica anche alle attivita' che,
((nello stesso stabilimento)), sono direttamente collegate e
tecnicamente connesse alle attivita' individuate nel suddetto
Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di
COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
con riferimento al consumo massimo teorico di solvente ((. . .)). Le
attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta
del presente decreto comprendono la pulizia delle apparecchiature e
non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse
disposizioni ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le
emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce
tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si
applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli
impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le
operazioni.
4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di cui al comma
2 presenta all'autorita' competente una domanda di autorizzazione
((dello stabilimento in conformita' all'articolo 269 e a quanto
previsto nel presente articolo e nell'Allegato III)) alla parte
quinta del presente decreto ((oppure, ricorrendone i presupposti, una
domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo
272, comma 3.)).((. . .)) In aggiunta ai casi previsti dall'articolo
269, comma 8, la domanda di autorizzazione deve essere presentata
anche dal ((gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle
attivita')) che, a seguito di una modifica del consumo massimo
teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2.
((5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i
valori limite di emissione e le prescrizioni che devono essere
rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica
l'articolo 270.))
6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente
e l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori
limite di cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo,
nonche' la periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di
cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto.
7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2
e' assicurato mediante l'applicazione delle migliori tecniche
disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o
nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la
gestione delle attivita' e, ove necessario, installando idonei
dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di
composti organici volatili.
8.((Se le attivita' di cui al comma 2 sono esercitate presso uno
stabilimento autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima del 13 marzo 2004,)) le
emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre
prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007, ovvero,
in caso di adeguamento a quanto previsto dal medesimo Allegato III,
parte IV, entro le date ivi stabilite. Fermo restando quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia di autorizzazione
integrata ambientale, l'adeguamento e' effettuato sulla base dei
progetti presentati all'autorita' competente ai sensi del decreto
ministeriale 14 gennaio 2004, n. 44. ((Tali stabilimenti si
considerano anteriori al 2006 o anteriori al 1988 sulla base dei
criteri di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i) e i-bis).)) In
caso di mancata presentazione del progetto o di diniego
all'approvazione del progetto da parte dell'autorita' competente, le
attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione. I term
ini di adeguamento previsti dal presente comma si applicano altresi'
agli ((stabilimenti di cui al comma 20)), in esercizio al 12 marzo
2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione generale ivi
prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte quinta del
presente decreto o abbiano precedentemente aderito alle
autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'articolo 9 del decreto
del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)) 16 gennaio 2004, n. 44.
9. Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate
esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni
manuali, in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto, le emissioni devono essere adeguate alle
pertinenti prescrizioni dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto e alle altre prescrizioni del presente articolo
entro il 31 ottobre 2007. A tal fine l'autorizzazione di cui al comma
4 deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto. In caso di mancata
presentazione della richiesta entro tale termine le attivita' si
considerano in esercizio senza autorizzazione.
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13
marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di
composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con
l'applicazione delle indicazioni di cui alle parti III e ((IV))
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso
rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi
precedentemente in uso. E' fatta salva la facolta' del gestore di
chiedere all'autorita' competente di rivedere dette autorizzazioni
sulla base delle disposizioni della parte quinta del presente
decreto.
11. La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve essere
presentata anche dal ((gestore degli stabilimenti nei quali sono
esercitate le attivita')) di cui al comma 2, effettuate ai sensi dei
commi 8 e 9, ove le stesse siano sottoposte a modifiche sostanziali.
L'autorizzazione prescrive che le emissioni ((provenienti dagli
stabilimenti in cui si effettuano le attivita')) oggetto di modifica
sostanziale:
a) siano immediatamente adeguate alle prescrizioni del presente
articolo o
b) siano adeguate alle prescrizioni del presente articolo entro
il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di tutte le attivita'
svolte dal gestore nello stesso luogo non superano quelle che si
producono in caso di applicazione della lettera a).
12. Se il gestore comprova all'autorita' competente che, pur
utilizzando la migliore tecnica disponibile, non e' possibile
rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita'
puo' autorizzare deroghe a detto valore limite, purche' cio' non
comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.
13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto, l'autorita' competente puo' esentare il
gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le
emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo 270,
commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto, salvo il
gestore comprovi all'autorita' competente che il rispetto di detto
Allegato non e', nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente
fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.
14. L'autorita' competente comunica al ((Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), nella relazione di cui al
comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.
15. Se due o piu' attivita' effettuate nello stesso luogo superano
singolarmente le soglie di cui al comma 2, l'autorita' competente
puo':
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna
singola attivita' o
b) applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma
delle emissioni di tali attivita', non superiore a quello che si
avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera a); la presente
opzione non si estende alle emissioni delle sostanze indicate nel
comma 17.
16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8, utilizza un
dispositivo di abbattimento che consente il rispetto di un valore
limite di emissione pari a 50 mgC/Nm3, in caso di combustione, e pari
a 150 mgC/Nm3, in tutti gli altri casi, deve rispettare i valori
limite per le emissioni convogliate di cui alla parte III
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto entro il 1°
aprile 2013, ((purche', sin dalle date di adeguamento previste dal
comma 8, le emissioni totali))non superino quelle che si sarebbero
prodotte in caso di applicazione delle prescrizioni della parte III
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.
17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto stabilisce appositi valori limite di emissione per le
sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e
l'ambiente.
18. Le autorita' competenti trasmettono al ((Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), ogni tre
anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005, una relazione
relativa all'applicazione del presente articolo, in conformita' a
quanto previsto dalla ((decisione 2007/531/CE del 26 luglio 2007))
della Commissione europea. Copia della relazione e' inviata dalle
autorita' competenti alla regione o alla provincia autonoma. Il
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
))invia tali informazioni alla Commissione europea.
19. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS 29 GIUGNO 2010, N. 128)) .
20. ((I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o piu'
impianti a ciclo chiuso))di pulizia a secco di tessuti e di pellami,
escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per
i quali l'autorita' competente non abbia adottato autorizzazioni di
carattere generale, comunicano a tali autorita' di aderire
all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto. E' fatto salvo il potere delle medesime
autorita' di adottare successivamente nuove autorizzazioni di
carattere generale, ((ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria
adesione alle quali)) comporta, per il soggetto interessato, la
decadenza di quella prevista dalla parte VII dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto relativamente al territorio a cui
tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali attivita' non si
applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3.
e 3.4 dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.
21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente
articolo:
a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una modifica del
consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle
emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per
cento;
b) per tutte le altre attivita', una modifica del consumo massimo
teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di
composti organici volatili superiore al dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita' competente,
potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o
sull'ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che
comporti la variazione dei valori limite applicabili;
22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si
intendono le attivita' di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8,
10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o
uguale alla piu' bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza
colonna e le altre attivita' di cui alla parte III del medesimo
Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
a 10 tonnellate l'anno.
ART. 276
(controllo delle emissioni di cov derivanti
dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione
dai terminali agli impianti di distribuzione)
1. L'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del
controllo delle emissioni di COV relativamente:
a) agli impianti di deposito presso i terminali;
b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali;
c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori presso
i terminali;
d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna;
e) agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione
dei carburanti;
f) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento della
benzina presso gli impianti di distribuzione e presso terminali in
cui e' consentito il deposito temporaneo di vapori.
2. Per impianti di deposito ai sensi del presente articolo si
intendono i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina. Per
tali impianti di deposito situati presso i terminali le pertinenti
prescrizioni dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
costituiscono le misure che i gestori devono adottare ai sensi
dell'articolo 269, ((comma 10)). Con apposito provvedimento
l'autorita' competente puo' disporre deroghe a tali prescrizioni,
relativamente agli obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini
della tutela di aree di particolare pregio sotto il profilo
paesaggistico.
3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente articolo,
si intendono gli impianti in cui la benzina viene erogata ai serbatoi
di tutti i veicoli a motore da impianti di deposito.
4. Nei terminali all'interno dei quali e' movimentata una
quantita' di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno e la cui
costruzione e' stata autorizzata prima del 3 dicembre 1997, ai sensi
della normativa vigente al momento dell'autorizzazione, gli impianti
di caricamento si adeguano alle disposizioni della parte II,
paragrafo 2, dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di adeguamento deve essere
garantita l'agibilita' delle operazioni di caricamento anche per i
veicoli-cisterna con caricamento dall'alto. Per quantita' movimentata
si intende la quantita' totale annua massima di benzina caricata in
cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale nei tre anni
precedenti il 17 maggio 2000.
5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2, dell'Allegato
VII alla parte quinta del presente decreto si applicano ai veicoli
cisterna collaudati dopo il 17 novembre 2000 e si estendono agli
altri veicoli cisterna a partire dal 17 maggio 2010. Tali
prescrizioni non si applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati,
collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati con un dispositivo
che garantisca la completa tenuta di vapori durante la fase di
caricamento. A tali veicoli cisterna a scomparti tarati deve essere
consentita l'agibilita' delle operazioni di caricamento presso gli
impianti di deposito dei terminali.
((6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al
comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano emissioni in
atmosfera, all'autorizzazione di cui all'articolo 269.))
ART. 277
(recupero di cov prodotti durante le operazioni
di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti
di distribuzione carburanti)
1. I distributori degli impianti di distribuzione dei carburanti
devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di
benzina che si producono durante le operazioni di rifornimento degli
autoveicoli. ((gli impianti di distribuzione, i distributori)) e i
sistemi di recupero dei vapori devono essere conformi alle pertinenti
prescrizioni dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente
decreto, relative ai requisiti di efficienza, ai requisiti
costruttivi, ai requisiti di installazione, ai controlli periodici ed
agli obblighi di documentazione.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) impianti di distribuzione: ogni impianto in cui la benzina
viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da impianti di deposito;
b) impianti di deposito: i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio
di benzina presso gli impianti di distribuzione;
c) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di
benzina; il distributore deve essere dotato di idonea pompa di
erogazione in grado di aspirare dagli impianti di deposito o, in
alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio
centralizzato; se inserito in un impianto di distribuzione di
carburanti in rapporto con il pubblico, il distributore deve essere
inoltre dotato di un idoneo dispositivo per l'indicazione ed il
calcolo delle quantita' di benzina erogate;
d) sistema di recupero dei vapori: l'insieme dei dispositivi atti
a prevenire l'emissione in atmosfera di COV durante i rifornimenti di
benzina di autoveicoli. Tale insieme di dispositivi comprende pistole
di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni
flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione
della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante,
collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il
passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i
dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in
condizioni di sicurezza ed efficienza.
3. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori
devono essere omologati dal Ministero dell'interno, a cui il
costruttore presenta apposita istanza corredata della documentazione
necessaria ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di
cui al paragrafo 2, punto 2.3, dell'Allegato VIII alla parte quinta
del presente decreto. Ai fini del rilascio dell'omologazione, il
Ministero dell'interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai
requisiti di efficienza di cui al comma 1 ed ai requisiti di
sicurezza antincendio ((previsti dalla vigente normativa)). In caso
di mancata pronuncia l'omologazione si intende negata.
4. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che
sono stati omologati delle competenti autorita' di altri Paesi
appartenenti all'Unione europea possono essere utilizzati per
attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo
riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, a cui il
costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione
necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di
prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una
traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e
certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno
verifica i documenti e le certificazioni trasmessi e la rispondenza
dei dispositivi ai requisiti di sicurezza antincendio ((previsti
dalla vigente normativa)). In caso di mancata pronuncia il
riconoscimento si intende negato.
5. Durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli i
gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione
i sistemi di recupero dei vapori di cui al comma 1.
ART. 278
(poteri di ordinanza)
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorita'
giudiziaria, l'autorita' competente procede, secondo la gravita'
dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale
le irregolarita' devono essere eliminate;
(( b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione
dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita'
per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative,
ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per
l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti
e alle attivita' per i quali vi e' stata violazione delle
prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per
l'ambiente.)).
ART. 279
(sanzioni)
((1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in
assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio
con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito
con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258
euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno
stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione
prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento
ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione
prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione
provvede l'autorita' competente.))
((2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori
limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione,
dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto,
dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o
le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi
del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni
violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si
applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione.))
3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare
un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta
ai sensi dell'articolo 269, ((comma 6)), o ai sensi dell'articolo
272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda
fino a milletrentadue euro.
4. Chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle
emissioni ai sensi dell'articolo 269, ((comma 6)), e' punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena
dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di
emissione determina anche il superamento dei valori limite di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta
tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo
delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o
dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel
caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai
commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo
277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilaquattrocentonovantatre euro a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione
di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti
della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa
autorita' indicata dalla legge regionale. La sospensione delle
autorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva.
ART. 280
(abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente
decreto preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203;
b) l'articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413;
c) l'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
d) il decreto del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1987, n. 105;
e) il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989;
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio
1989;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
i) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995;
l) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996;
m) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76;
n) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio 2000, n. 107;
o) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 16 gennaio 2004, n. 44.
ART. 281
(disposizioni transitorie e finali)
1. I gestori degli ((stabilimenti)) autorizzati, anche in via
provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli
dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina
di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito
indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di
tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande;
in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di
autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti
dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei
termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza
della precedente autorizzazione.(( L'autorita' competente si
pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione
della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione
della domanda stessa.)) Se la domanda e' presentata nei termini,
l'esercizio degli ((stabilimenti)) puo' essere proseguito fino alla
pronuncia dell'autorita' competente; in caso di mancata pronuncia
entro i termini previsti((. . . )) l'esercizio puo' essere proseguito
((fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui
sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269)). In
caso di ((stabilimenti)) autorizzati in via provvisoria o in forma
tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorita'
competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche
temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di cui al
presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini:
a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del
presente decreto ed il ((31 dicembre 2011)), per ((stabilimenti))
anteriori al 1988;
b) tra il (( 1° gennaio 2012)) ed il ((31 dicembre 2013)), per
((stabilimenti)) anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in
data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il ((1° gennaio 2014)) ed il ((31 dicembre 2015)), per
((stabilimenti)) anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in
data successiva al 31 dicembre 1999.
((2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal
comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione e' stata rinnovata
ai sensi dell'articolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento
anteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi
dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1,
l'autorita' competente procede, in ogni caso, al rinnovo
dell'autorizzazione.
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata
in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel
campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel
campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente
titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine stabilito
dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto a
tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai
sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31
luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a
otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione,
pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la
presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i
combustibili utilizzati non possono essere modificati fino
all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione
della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di
modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento
si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la
domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio puo' essere
proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente; in caso di
mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio puo' essere
proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. Ai
soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni
di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano
nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche
in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore
della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata
e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti
all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo
di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di
applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo
II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorita'
competente, ai fini dell'applicazione del comma 3, adotta le
autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro
cinque anni da tale data. In caso di mancata adozione
dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa e'
rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e i gestori comunicano la propria adesione
all'autorita' competente o all'autorita' da questa delegata; e' fatto
salvo il potere dell'autorita' competente di adottare successivamente
nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo
272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto
interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.))((40))
5. All'integrazione e alla modifica degli allegati alla parte
quinta del presente decreto provvede il ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), ((. . .)) di concerto con
il Ministro della salute e con ((il Ministro dello sviluppo
economico)), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'adozione di tali
atti si procede altresi' di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, relativamente alle emissioni provenienti da
attivita' agricole, e di concerto con i Ministri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
relativamente alla modifica degli allegati VII e VIII alla parte
quinta del presente decreto. ((I decreti sono adottati sulla base
dell'articolo 17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in
caso di attuazione di direttive comunitarie che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli
allegati, sulla base dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11.)) ((L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente
decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il
30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010)).
6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta
del presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive
comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle
modalita' esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico
stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati
dall'autorita' competente e i risultati delle attivita' di controllo,
ai sensi del presente titolo, nonche' gli elenchi delle attivita'
autorizzate in possesso dell'autorita' competente sono messi a
disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
((8. L'adozione, da parte dell'autorita' competente o della
regione che abbia delegato la propria competenza, di un atto
precedentemente omesso preclude la conclusione del procedimento con
il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
esercita i poteri sostitutivi previsti dal presente titolo. A tal
fine l'autorita' che adotta l'atto ne da' tempestiva comunicazione al
Ministero.))((40))
9. Con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)), di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituita, senza oneri a carico della finanza
pubblica, una commissione per la raccolta, l'elaborazione e la
diffusione, tra le autorita' competenti, dei dati e delle
informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta
del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche
disponibili di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa). La
commissione e' composta da un rappresentante nominato dal ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), con
funzioni di presidente, un rappresentante nominato dal Ministro delle
attivita' produttive, un rappresentante nominato dal Ministro della
salute e cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Alle riunioni della Commissione possono partecipare uno o piu'
rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma. Il decreto
istitutiv o disciplina anche le modalita' di funzionamento della
commissione, inclusa la periodicita' delle riunioni, e le modalita'
di partecipazione di soggetti diversi dai componenti. Ai componenti
della commissione e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni
della stessa non spetta la corresponsione di compensi, indennita',
emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.
((10. A fini di informazione le autorita' competenti rendono
disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
in formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli
articoli 269 e 272.))((40))
((11. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal presente
titolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si
puo' avvalere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))((40))
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio", sono sostituite dalle
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite
dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale", e la parola "APAT" e' sostituita dalla seguente:
"ISPRA".
TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI ART. 282
((Campo di applicazione
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della
limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici
civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono
sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili
aventi potenza termica nominale uguale o superiore.
2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale
uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un
unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
titolo I.))
ART. 283
(definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti
definizioni:
a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore
costituito da uno o piu' generatori di calore e da un unico sistema
di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi
dispositivi di regolazione e di controllo;
((b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione
alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da
un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;))
c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene
il processo di combustione;
((d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione
di calore e' esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non
residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o
estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e
sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte
le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale negli
altri casi;))
e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze
termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere
calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata
massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso
in Watt termici o suoi multipli;
g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari
a 0.035MW;
((h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia
effettuato su un impianto gia' installato e che richieda la
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;))
((i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei
controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 e
dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la
diversa autorita' indicata dalla legge regionale;))
((l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;))
m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo 11, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni
necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari
e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di
calore.
ART. 284
((Installazione o modifica
1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di
conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,
per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore
al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che
l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di cui
all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente
riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformita',
messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazione
di conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37, provvede ad inviare tale atto all'autorita' competente. In
occasione della dichiarazione di conformita', l'installatore indica
al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad
assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286,
affinche' tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
non e' ancora individuato al momento dell'installazione,
l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e
l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a
disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale
superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di
centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro
il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto e'
conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e'
idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il
31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre
integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite
di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi
all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione.))
ART. 285
((Caratteristiche tecniche
1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale
superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche
tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta
del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e
le ulteriori caratteristiche tecniche previste dai piani e dai
programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove
necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli
obiettivi di qualita' dell'aria.))
ART. 286
(valori limite di emissione)
((1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di
potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono
rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX
alla parte quinta del presente decreto e i piu' restrittivi valori
limite previsti dai piani e dai programmi di qualita' dell'aria
previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed
al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.))
2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono
essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni
di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione
delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto
che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di
centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412. Tale controllo annuale dei valori di emissione
non e' richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione 1
dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto. Al libretto
di centrale devono essere allegati altresi' i documenti((o le
dichiarazioni ))che attestano l'espletamento delle manutenzioni
necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione
previste ((dal libretto di centrale)).
3. Ai fini del campionamento, dell'analisi e della valutazione
delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano
i metodi previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte quinta
del presente decreto.
((4. A decorrere dal 29 ottobre 2006, l'installatore,
contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto,
verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal
presente articolo. La documentazione relativa a tale verifica e'
messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto che la allega al libretto di centrale
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412. Tale verifica non e' richiesta nei casi previsti dalla parte
III, sezione 1, dell'Allegato IX VIII alla parte quinta del presente
decreto.))
ART. 287
(abilitazione alla conduzione)
1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici
civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere
munito di un patentino di abilitazione rilasciato ((da una autorita'
individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le
opportune modalita' di formazione nonche' le modalita' di
compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati
alla conduzione degli impianti termici)). I patentini possono essere
rilasciati a persone aventi eta' non inferiore a diciotto anni
compiuti. ((Il registro degli abilitati alla conduzione degli
impianti termici e' tenuto presso l'autorita' che rilascia il
patentino o presso la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale e, in copia, presso l'autorita' competente e presso il
comando provinciale dei vigili del fuoco.)) (1)
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il
patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti
termici per il cui mantenimento in funzione e' richiesto il
certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a
norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di
secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il
patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti
per cui e' richiesto il patentino di secondo grado.
4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi
grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente ((, ove previsto dalla legge
regionale,)) il rilascio del patentino senza necessita' dell'esame di
cui al comma 1.(27)
5. Il patentino puo' essere in qualsiasi momento revocato ((. . .
)) in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine
l'autorita' competente comunica ((all'autorita' che ha rilasciato il
patentino)) i casi di irregolare conduzione accertati. Il
provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di
abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli
articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha
effetto sul patentino di cui al presente articolo.(27)
((6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di
cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella
individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 12 agosto 1968.))
--------------- (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo comma 1,limitatamente alle parole "rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale"; comma 4, limitatamente alle parole "senza necessita' dell'esame di cui al comma 1"; comma 5, limitatamente alle parole "dall'Ispettorato provinciale del lavoro"; comma 6. ART. 288
(controlli e sanzioni)
((1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro
l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di
cui all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del
soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette
unitamente alla dichiarazione di conformita' nei casi in cui questa
e' trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37. Con la stessa sanzione e' punito il soggetto committente che non
mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini
prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o
redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o
non lo trasmette all'autorita' competente nei termini prescritti.))
2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme
alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, sono puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro
a duemilacinquecentottantadue euro:
((a) l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo 284,
comma 1;
b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2;))
3. Nel caso in cui l'impianto non rispetti i valori limite di
emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a
duemilacinquecentottantadue euro:
a) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in tutti
i casi in cui l'impianto non e' soggetto all'obbligo di verifica di
cui all'articolo 286, comma 4;
b) l'installatore e il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione, se il rispetto dei valori limite non e' stato
verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, o non e' stato
dichiarato ((nell'atto))di cui all'articolo 284, comma 1;
c) l'installatore, se il rispetto dei valori limite e' stato
verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato
((nell'atto)) di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di
centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le
manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
purche' non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita
dell'impianto;
d) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il
rispetto dei valori limite e' stato verificato ai sensi dell'articolo
286, comma 4, e dichiarato ((nell'atto))di cui all'articolo 284,
comma 1, e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente
effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o e' stata
superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.
4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici
euro a duemilacinquecentottantadue euro e' punito il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il
controllo annuale delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma
2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti e delle sanzioni previste per la produzione di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l'autorita'
competente, ove accerti che l'impianto non rispetta le
caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite di
emissione ((di cui all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo
293)), impone, con proprio provvedimento, al contravventore di
procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale
l'impianto non puo' essere utilizzato. In caso di mancato rispetto
del provvedimento adottato dall'autorita' competente si applica
l'articolo 650 del codice penale.
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge
24 novembre 1981, n. 689, provvede l'autorita' competente di cui
all'articolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa autorita'
indicata dalla legge regionale.
7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di
potenza termica nominale superiore a ((0.232 MW)) senza essere
munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 e'
punito ((con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro
a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita'
indicata dalla legge regionale.)).
((8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono
effettuati dall'autorita' competente in occasione delle ispezioni
effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.))
ART. 289
(abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente
decreto prevede l'ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615,
ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.
1391.
ART. 290
(disposizioni transitorie e finali)
1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
2. L'installazione di impianti termici civili centralizzati puo'
essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli
interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova
costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai
programmi ((di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa)),
come necessaria al conseguimento ((dei valori di qualita'
dell'aria)).
((3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002
continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo
I della parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui
e' effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 281, comma 3.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro
il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le
competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di
calore, con priorita' per quelli aventi potenza termica nominale
inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i
combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I,
sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto.
Nella certificazione si attesta l'idoneita' dell'impianto ad
assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare
riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si
assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una
specifica classe di qualita'. Tale decreto individua anche le
prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi
metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai
fini della certificazione, nonche' indicazioni circa le corrette
modalita' di installazione e gestione dei generatori di calore. A
seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualita'
dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e
divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la
certificazione o certificati con una classe di qualita' inferiore,
ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di
qualita' dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento
statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di
generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano
priorita' a quelli certificati con una classe di qualita'
superiore.))
TITOLO III COMBUSTIBILI ART. 291 (8)
(campo di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e
della limitazione dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche
merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli
impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente
decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica
inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche
((dei combustibili per uso marittimo)). Il presente titolo stabilisce
inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le
prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione,
e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.
ART. 292
((Definizioni))
((1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti
disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della
parte quinta.
2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le
seguenti definizioni:
a) olio combustibile pesante:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che
rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1969, escluso il
combustibile per uso marittimo;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio,
escluso il gasolio di cui alle lettere b) e f), che, per i suoi
limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti
destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in
volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM
D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non puo'
essere determinata con tale metodo;
b) gasolio:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio,
escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC
2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio,
escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in
volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85%
in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo
ASTM D86;
c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for
Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e delle
specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido
derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad essere
utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti nella norma
ISO 8217;
e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo
la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di
densita' stabiliti per le qualita' "DMB" e "DMC" dalla tabella I
della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi,
canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni
previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66;
f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la
cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di
densita' stabiliti per le qualita' "DMX" e "DMA" dalla tabella I
della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi,
canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni
previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66;
g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a
disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili
per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati
quelli destinati all'esportazione e trasportati, a tale fine,
all'interno delle cisterne di una nave;
h) acque territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2 del
codice della navigazione;
i) zona economica esclusiva: zona di cui all'articolo 55 della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego
Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n.
689;
l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della
legge 8 febbraio 2006, n. 61;
m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale
qualificazione e' stata assegnata dall'International Maritime
Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai
sensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, denominata
Convenzione MARPOL;
n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri,
ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i
soggetti adibiti ad attivita' relative alla gestione della nave,
nonche' dei bambini di eta' inferiore ad un anno;
o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o piu'
porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso
porto senza scali intermedi, purche' effettuati sulla base di un
orario reso noto al pubblico; l'orario puo' essere desunto anche
dalla regolarita' o dalla frequenza del servizio;
p) nave adibita alla navigazione interna: nave destinata ad
essere utilizzata in una via navigabile interna di cui al decreto del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre
1987, n. 572;
q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata
presso un porto italiano;
r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio,
ad eccezione dei periodi di carico e scarico;
s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno
Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato,
il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il
cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e
sia inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento
equivalente;
t) tecnologia di riduzione delle emissioni: sistema di
depurazione dell'effluente gassoso o qualsiasi altro metodo
tecnologico, verificabile ed applicabile.))
ART. 293
Combustibili consentiti
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della
parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica
inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati
esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti
dall'Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste.(( I
materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta
del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili
ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della
parte quarta del presente decreto. E' soggetta alla normativa vigente
in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non
sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o
che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del
presente decreto.)) Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4,
lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano le
prescrizioni del successivo Allegato X relative agli impianti
disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si
applicano le disposizioni dell'articolo 295.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute, previa autorizzazione della Commissione
europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il
contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei
combustibili per uso marittimo piu' elevati di quelli fissati
nell'Allegato X alla parte quinta qualora, a causa di un mutamento
improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti
petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali
valori limite.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita' per esentare,
anche mediante apposite procedure autorizzative, i combustibili
previsti dal presente titolo III dall'applicazione delle prescrizioni
dell'Allegato X alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a
fini di ricerca e sperimentazione.
ART. 294
(prescrizioni per il rendimento di combustione)
1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli
impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente
decreto, con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, devono
essere dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso
nonche' di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in
continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti
parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita
dell'impianto. Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove
tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto
aria-combustibile. ((Ai fini dell'applicazione del presente comma si
fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun focolare,
anche nei casi in cui piu' impianti siano considerati, ai sensi
dell'articolo 270, comma 4, o dell'articolo 273, comma 9, o
dell'articolo 282, comma 2, come un unico impianto.))
((2. Nel caso di impianti di combustione per i quali
l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o l'autorizzazione
integrata ambientale prescriva un valore limite di emissione in
atmosfera per il monossido di carbonio e la relativa misurazione in
continuo, quest'ultima tiene luogo della misurazione del medesimo
prescritta al comma 1. Il comma 1 non si applica agli impianti
elencati nell'articolo 273, comma 15, anche di potenza termica
nominale inferiore a 50MW.))
3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli
impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente
decreto, di potenza termica ((nominale per singolo focolare superiore
a 1,16 MW)), devono essere dotati di rilevatori della temperatura
negli effluenti gassosi nonche' di un analizzatore per la misurazione
e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido
di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati
nell'effluente gassoso all'uscita del focolare.(( Tali impianti
devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di
regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.))
ART. 295 (8)
((Combustibili per uso marittimo))
(( 1. E' vietato, nelle acque territoriali e nelle zone di
protezione ecologica, l'utilizzo di gasoli marini con un tenore di
zolfo superiore allo 0,20% in massa e, dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2009, superiore allo 0,10% in massa.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietata l'immissione sul
mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in
massa.
3. E' vietata l'immissione sul mercato di oli diesel marini con
tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle acque
territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di
protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree di controllo
delle emissioni di SO "X"(, ovunque ubicate, e' vietato, a bordo di
una nave battente bandiera italiana, l'utilizzo di combustibili per
uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La
violazione del divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi
non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali
aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si
trovano in un porto italiano.
5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico
e, a decorrere dall'11 agosto 2007, all'area del Mare del Nord,
nonche', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
relativa designazione, alle ulteriori aree designate.
6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali
effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto
di un Paese dell'Unione europea, e' vietato, nelle acque
territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di
protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'utilizzo di
combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore
all'1,5% in massa. La violazione del divieto e' fatta valere anche
nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana e che si
trovano in un porto italiano.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato, su navi adibite alla
navigazione interna, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo,
diversi dal gasolio marino e dall'olio diesel marino, con tenore di
zolfo superiore allo 0,1% massa.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato l'utilizzo di
combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo
0,1% in massa su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai
periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei
combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve
essere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione
dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili deve
avvenire il piu' tardi possibile prima della partenza. I tempi delle
operazioni di sostituzione del combustibile sono iscritti nei
documenti di cui al comma 10.
9. I commi 7 e 8 non si applicano:
a) alle navi adibite alla navigazione interna, quando utilizzate
in mare, per le quali sia stato rilasciato un certificato di
conformita' alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare;
b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti al
pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;
c) alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate ad un
sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.
10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle
navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilita' e
nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174,
175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di
bordo.
11. Chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione
dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non
inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna
indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale
conserva una copia per i tre anni successivi, nonche' un campione
sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
Chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo
stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo
esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per
almeno dodici mesi successivi alla consegna.
12. E' tenuto, presso ciascuna autorita' marittima e, ove
istituita, presso ciascuna autorita' portuale, un apposito registro
che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo
nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e
del relativo contenuto massimo di zolfo. Tali dati sono comunicati
dai fornitori alle autorita' marittime e portuali entro il 31
dicembre 2007. Le variazioni dei dati comunicati sono comunicate in
via preventiva. La presenza di nuovi fornitori e' comunicata in via
preventiva.
13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai commi
precedenti non si applicano:
a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre
navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti
in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti
o, comunque, se il relativo rifornimento puo' pregiudicare le
operazioni o le capacita' operative; in tale secondo caso il
comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;
b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta
specificamente necessario per garantire la sicurezza della stessa o
di altra nave e per salvare vite in mare;
c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave e' imposto
dal danneggiamento della stessa o delle relative attrezzature,
purche' si dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state
assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo
l'incremento delle emissioni e che sono state adottate quanto prima
misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se
il danno e' dovuto a dolo o colpa del comandante o dell'armatore;
d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano
tecnologie di riduzione delle emissioni autorizzate ai sensi del
comma 14 o del comma 19;
e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima
dell'utilizzo.
14. Con decreto direttoriale della competente Direzione generale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei
trasporti sono autorizzati, su navi battenti bandiera italiana o
nelle acque sotto giurisdizione italiana, esperimenti relativi a
tecnologie di riduzione delle emissioni, nel corso dei quali e'
ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti
dai commi da 2 a 8. Tale autorizzazione, la cui durata non puo'
eccedere i diciotto mesi, e' rilasciata entro tre mesi dalla
presentazione della domanda, la quale deve essere accompagnata da una
relazione contenente i seguenti elementi:
a) la descrizione della tecnologia e, in particolare, del
principio di funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura
scientifica o dai risultati di sperimentazioni preliminari, nonche'
la stima qualitativa e quantitativa delle emissioni, degli scarichi e
dei rifiuti previsti per effetto della sperimentazione;
b) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni previste
di ossido di zolfo non superino quelle prodotte dall'utilizzo di
combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia
di riduzione delle emissioni;
c) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni previste
di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e
polveri, non superino i livelli previsti dalla vigente normativa e,
comunque, non superino in modo significativo quelle prodotte
dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza
della tecnologia di riduzione delle emissioni;
d) uno studio dell'impatto dell'esperimento sull'ambiente marino,
con particolare riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e
degli estuari, finalizzato a dimostrarne la compatibilita'; lo studio
include un piano di monitoraggio degli effetti prodotti
dall'esperimento sull'ambiente marino;
e) la descrizione delle zone interessate dall'esperimento, le
caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture
da utilizzare per l'esperimento, gli strumenti a prova di
manomissione installati sulle navi per la misura in continuo delle
emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a
normalizzare le concentrazioni, nonche' i sistemi atti a gestire in
conformita' alle vigenti disposizioni i rifiuti e gli scarichi
prodotti per effetto della sperimentazione.
15. L'autorizzazione di cui al comma 14 e' rilasciata previa
verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e
dell'idoneita' delle stime e dello studio ivi contenuti.
L'autorizzazione prevede il periodo in cui l'esperimento puo' essere
effettuato e stabilisce i dati e le informazioni che il soggetto
autorizzato deve comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e al Ministero dei trasporti e la
periodicita' di tale comunicazione. Stabilisce inoltre la
periodicita' con la quale il soggetto autorizzato deve comunicare a
tali Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base del
piano di cui al comma 14, lettera d).
16. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 e'
immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati
dall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9:
a) gli strumenti di misura e i sistemi di gestione dei rifiuti e
degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati nel corso
dell'esperimento;
b) la tecnologia, alla luce dei risultati delle misure, non
ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;
c) il soggetto autorizzato non trasmette nei termini i dati, le
informazioni o gli esiti previsti dal comma 15, conformi ai criteri
ivi stabiliti.
17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14 siano
effettuati da navi battenti bandiera italiana in acque sotto
giurisdizione di altri Stati dell'Unione europea o da navi battenti
bandiera di altri Stati dell'Unione europea in acque sotto
giurisdizione italiana, gli Stati interessati individuano opportune
modalita' di cooperazione nel procedimento autorizzativo.
18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun esperimento di cui
al comma 14 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare ne informa la Commissione europea e l'eventuale Stato
estero avente giurisdizione sulle acque in cui l'esperimento e'
effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al comma 14
sono trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare alla Commissione europea entro sei mesi dalla
conclusione dello stesso e sono messi a disposizione del pubblico
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195.
19. In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti
previsti dai commi da 2 a 8, e' ammesso, previa autorizzazione,
l'utilizzo delle tecnologie di riduzione delle emissioni approvate
dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002.
L'autorizzazione e' rilasciata con decreto direttoriale della
competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente
Direzione generale del Ministero dei trasporti entro tre mesi dalla
ricezione della relativa domanda, corredata dal documento di
approvazione, purche':
a) le navi siano dotate di strumenti per la misura in continuo
delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri
necessari a normalizzare le concentrazioni;
b) le emissioni di ossidi di zolfo risultino costantemente
inferiori o uguali a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili
conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione
delle emissioni;
c) nelle baie, nei porti e negli estuari, siano rispettati i
pertinenti criteri di utilizzo previsti con appositi decreti della
competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con i quali si recepiscono le
indicazioni a tal fine adottate dalla Commissione europea;
d) l'impatto dei rifiuti e degli scarichi delle navi sugli
ecosistemi nelle baie, nei porti e negli estuari, secondo uno studio
effettuato da parte di chi intende utilizzare la tecnologia di
riduzione delle emissioni, non risulti superiore rispetto a quello
prodotto dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in
assenza di tale tecnologia.
20. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 19 e'
immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati
dall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9, non risultano
rispettati i requisiti previsti per effetto dell'autorizzazione.))
ART. 296
Controlli e sanzioni
1. Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in
difformita' alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non
costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, e' punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui
al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l'arresto
fino a due anni o con l'ammenda da duecentocinquantotto euro a
milletrentadue euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui
al titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili
di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale
sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; la
sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa
all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche
merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti
nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 del
codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa
((. . .)).
2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo
sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte
quinta, dall'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p),
e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta,
dall'autorita' di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i).
3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I
della parte quinta e' punito con l'arresto fino a un anno o con
l'ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati
dal titolo II della parte quinta si applica la sanzione prevista
dall'articolo 288, comma 2; tale sanzione, in caso di mancato
rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, si applica al
responsabile per l'esercizio e la manutenzione se ricorre il caso
previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2.
4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo
298, comma 3, nei termini prescritti, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto
previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina ai soggetti
inadempienti di provvedere.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro
che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un
tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell'articolo 295 e
l'armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro,
utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo
superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni
che, per l'entita' del tenore di zolfo o della quantita' del
combustibile o per le caratteristiche della zona interessata,
risultano di maggiore gravita', all'irrogazione segue, per un periodo
da un mese a due anni:
a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
nell'esercizio dei quali l'infrazione e' commessa, ovvero, se tali
sanzioni accessorie non sono applicabili,
b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il comandante
che ha commesso l'infrazione o per le navi dell'armatore che ha
commesso l'infrazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 295, comma 10, il comandante
e' punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1193
del codice della navigazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere
l'infrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il
campione di cui all'articolo 295, comma 11, o consegna un bollettino
in cui l'indicazione ivi prevista sia assente e' punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la
stessa sanzione e' punito chi, senza commettere l'infrazione di cui
al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto
dall'articolo 295, comma 11.
8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati
previsti dall'articolo 295, comma 12, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.
9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8,
provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell'ambito
delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti
della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di
porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all'articolo
1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia
giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni previste da tali commi
provvedono le autorita' marittime competenti per territorio e, in
caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato o alla
navigazione interna, le regioni o le diverse autorita' indicate dalla
legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi all'estero, le
competenze attribuite alle autorita' consolari.
10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi
all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati anche con le
seguenti modalita':
a) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve
essere effettuato secondo le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove
disponibili;
b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove cio' non sia
tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo,
c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di
consegna dei combustibili.
11. In caso di accertamento degli illeciti previsti dal comma 5
l'autorita' competente all'applicazione delle procedure di sequestro
dispone, ove tecnicamente opportuno, ed assicurando il preventivo
prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi
necessari a fini di prova, che il combustibile fuori norma sia reso
conforme alle prescrizioni violate mediante apposito trattamento a
spese del responsabile. A tale fine la medesima autorita' impartisce
le opportune prescrizioni circa i tempi e le modalita' del
trattamento.
ART. 297
(abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le diposizioni di cui il presente
decreto prevede l'ulteriore vigenza, l'articolo 2, comma 2, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e l'articolo 2 del decreto-legge
7 marzo 2002, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
maggio 2002, n. 82.
ART. 298
(disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni del presente titolo relative agli impianti
disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto si
applicano agli impianti termici civili di cui ((all'articolo 290,
comma 3)), a partire dalla data in cui e' effettuato l'adeguamento
disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi ((dell'articolo
281, comma 3)).
2. Alla modifica e all'integrazione dell'Allegato X alla parte
quinta del presente decreto si provvede con le modalita' previste
dall'articolo 281, commi 5 e 6. All'integrazione di tale Allegato si
procede per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto.
2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla
Commissione europea, sulla base di una relazione trasmessa
dall'((ISPRA)) entro il mese precedente, un rapporto circa il tenore
di zolfo dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei
combustibili per uso marittimo utilizzati nell'anno civile
precedente. I soggetti di cui all'articolo 296, commi 2 e 9, i
laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle
dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, i
gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di produzione
di combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione
trasmettono all' ((ISPRA)) ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con
le modalita' previsti nella parte I, sezione 3, dell'Allegato X alla
parte quinta, i dati e le informazioni necessari ad elaborare la
relazione.
((2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro
dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e
forestali e' istituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una
commissione per l'esame delle proposte di integrazione ed
aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto,
presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La
commissione e' composta da due rappresentanti di ciascuno di tali
Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti della
Commissione non sono dovuti compensi, ne' rimborsi spese)).
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ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
ALLEGATO IV
Impianti e attivita' in deroga
Parte I
Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1
1. Elenco degli impianti e delle attivita':
a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attivita' di
verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo
complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle
emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
b) laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione di metalli,
laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attivita'
estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed
altri laboratori annessi a scuole.
c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
d) Le seguenti lavorazioni tessili:
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della
maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione
dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del
bruciapelo;
- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle
fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi
effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi
composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate
fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti
condizioni:
1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a
temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno,
oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di
ebollizione del bagno, cio' deve avvenire senza utilizzazione di
acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in
alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con
vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a
temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato
alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o
prodotti volatili, organici od inorganici.
e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e
friggitorie.
f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo
giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
h) Serre.
i) Stirerie.
j) Laboratori fotografici.
k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse
quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
l) Autolavaggi.
m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli
asserviti ad altri impianti.
n) Macchine per eliografia.
o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed
idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a
ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento
fanghi.
q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi
iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle
comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di
frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non
superiore a 350 kg.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne
con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non
superiore a 500 kg.
w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed
altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima
non superiore a 350 kg.
x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di
materie prime non superiore a 350 kg.
y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera
massima non superiore a 350 kg.
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di
capi potenzialmente presenti e' inferiore a quello indicato, per le
diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento
effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui
ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura
coperta per la stabulazione degli animali.
Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi
Vacche specializzate per la produzione di Meno di 200
latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:
300 kg/capo) Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio:
400 kg/capo) Meno di 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:
130 kg/capo) Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo
svezzamento Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso Meno di 1000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 2000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio:
2 kg/capo) Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 30000
Altro pollame Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 7000
Tacchini: femmine (peso vivo medio:
4,5 kg/capo) Meno di 14000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio:
3,5 kg/capo) Meno di 40000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo
medio: 1,7 kg/capo) Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 250
Struzzi Meno di 700
aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o
inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla
parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1
MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come
tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza
termica nominale inferiore a 3 MW.
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di
smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica
nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta
alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta
del presente decreto e tali procedure sono state espletate .
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato
X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale
inferiore o uguale a 3 MW.
gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione
alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a
3 MW.
hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione
alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio dei
prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di
potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o
GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove,
ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale
esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze
cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di
tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come individuate
dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.
kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da
un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati
all'interno di uno stabilimento.
Parte II
Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2
1. Elenco degli impianti e delle attivita':
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero
massimo complessivo non superiore a 20 kg.
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per
la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo
complessivo non superiore a 30 kg.
c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero
massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche
con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non
superiore a 500 kg.
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in
materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo
complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in
legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso
non superiore a 50 kg/g.
g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50
kg/ g.
h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non
superiore a 1500 kg/g.
i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione
non superiore a 450 kg/g.
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini
con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore a 10 kg/g.
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque
addetti.
o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici
metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.
p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di
sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene
e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200
kg/g.
r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in
forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di
smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di
frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne
con produzione non superiore a 1000 kg/g.
v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed
altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000
kg/g.
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non superiore a
1500 kg/g.
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non
superiore a 100 kg/g.
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie
prime non superiori a 1000 kg/ g.
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti
all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici
giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con
utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000
kg.
gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie
prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non
superiore a 1000 kg.
ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non
inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW
mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di
pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo
chiuso.
nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di
capi potenzialmente presenti e' compreso nell'intervallo indicato,
per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per
allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento
il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una
struttura coperta per la stabulazione degli animali.
Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte
(peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:
300 kg/capo) Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio:
400 kg/capo) Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:
130 kg/capo) Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo
svezzamento Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso Da 1000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo
medio: 2 kg/capo) Da 25000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio:
1 kg/capo) Da 30000 a 40.000
Altro pollame Da 30000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio:
9 kg/capo) Da 7000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio:
4,5 kg/capo) Da 14000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio:
3,5 kg/capo) Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo
medio: 1,7 kg/capo) Da 24000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500
Struzzi Da 700 a 1.500
oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di
olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o
superiore a 500 kg/anno.
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