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Danno
ambientale
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88 - Supplemento Ord. n. 96
Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
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PARTE SESTA
NORME IN
MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 299
Competenze
ministeriali
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela,
prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, attraverso la
Direzione generale per il danno ambientale istituita presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio dall'art. 34 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, e gli altri uffici ministeriali
competenti.
2. L'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le
regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto
pubblico ritenuto idoneo.
3. L'azione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale, delle competenze delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali con applicazione dei principi
costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione.
4. Per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla
quantificazione del danno ambientale, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio si avvale, in regime convenzionale, di soggetti
pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione
tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle
disponibilità esistenti.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con
proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e delle attività produttive, stabilisce i criteri per le
attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale e per
la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale ai sensi
del titolo III della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri
sono posti a carico del responsabile del danno.
6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 300
Danno
ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e
misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità
assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il
deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa
nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le
direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della
Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6
marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di
Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;
b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo
significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o
quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate,
quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti
negativi cui si applica l'art. 4, paragrafo 7, di tale direttiva;
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale
mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio
significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a
seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di
sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.
Art. 301
Attuazione
del principio di precauzione
1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo
174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo
potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato
un alto livello di protezione.
2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio
che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare
valutazione scientifica obiettiva.
3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve
informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla
situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma
nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto
della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in
applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in
qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che
risultino:
a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende
raggiungere;
b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure
analoghe già adottate;
c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio promuove
l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto
o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il
ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra
iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.
Art. 302
Definizioni
1. Lo stato di conservazione di una specie è considerato favorevole
quando:
a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta
mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat
naturali;
b) l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà
verosimilmente in un futuro prevedibile;
c) esiste, e verosimilmente continuerà ad esistere, un habitat
sufficientemente ampio per mantenerne la popolazione a lungo termine.
2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato
favorevole quando:
a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in
aumento;
b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo
mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a
esistere in un futuro prevedibile; e
c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai
sensi del comma 1.
3. Per "acque" si intendono tutte le acque cui si applica la parte terza
del presente decreto.
4. Per "operatore" s'intende qualsiasi persona, fisica o giuridica,
pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale
avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere
decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività,
compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta
attività.
5. Per "attività professionale" s'intende qualsiasi azione, mediante la
quale si perseguano o meno fini di lucro, svolta nel corso di
un'attività economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e
di prestazione di servizi, pubblica o privata.
6. Per "emissione" s'intende il rilascio nell'ambiente, a seguito
dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi.
7. Per "minaccia imminente" di danno si intende il rischio
sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno
ambientale.
8. Per "misure di prevenzione" si intendono le misure prese per reagire
a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente
di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno.
9. Per "ripristino", anche "naturale", s'intende: nel caso delle acque,
delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali
o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno
al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la
salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino
deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema,
mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure
di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora
sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse
naturali o servizi naturali danneggiati.
10. Per "risorse naturali" si intendono specie e habitat naturali
protetti, acqua e terreno.
11. Per "servizi" e "servizi delle risorse naturali" si intendono le
funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse
naturali e/o del pubblico.
12. Per "condizioni originarie" si intendono le condizioni, al momento
del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite
se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle
migliori informazioni disponibili.
13. Per "costi" s'intendono gli oneri economici giustificati dalla
necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace delle
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, compresi i
costi per valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente, per
progettare gli interventi alternativi, per sostenere le spese
amministrative, legali e di realizzazione delle opere, i costi di
raccolta dei dati ed altri costi generali, nonché i costi del controllo
e della sorveglianza.
Art. 303
Esclusioni
1. La parte sesta del presente decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale
danno cagionati da:
1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile,
insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e
incontrollabili;
b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale
danno provocati da un incidente per il quale la responsabilità o
l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle
convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del
presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito;
c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria
responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che dà
esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per
crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo
sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI)
del 1988;
d) non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente né alla
minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal
Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica o
causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o
l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti
internazionali elencati nell'allegato 2 alla parte sesta del presente
decreto;
e) non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità ed
aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza
internazionale o la protezione dalle calamità naturali;
f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un
incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte
sesta del presente decreto;
g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di
trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno
causato;
h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale
danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato
possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e
l'attività di singoli operatori;
i) non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano
effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata
avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme
vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un
danno ambientale.
TITOLO II - PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE
Art. 304
Azione di
prevenzione
1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste
una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta,
entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di
prevenzione e di messa in sicurezza.
2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da
apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla
provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo,
nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive
informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale
comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della
situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le
caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali
presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire.
La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente
l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se
l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla
comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo
o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né
superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi
momento, ha facoltà di:
a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia
imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia
imminente;
b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di
prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da
seguire;
c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.
4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al
comma 3, lettera b), o se esso non può essere individuato, o se non è
tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha
facoltà di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione
del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa
esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese
stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni
dall'effettuato pagamento.
Art. 305
Ripristino
ambientale
1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve
comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione
alle autorità di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e,
se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque
interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare
immediatamente:
a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere,
eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi
fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori
pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori
deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni
formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di
prevenzione necessarie da adottare;
b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi
momento, ha facoltà di:
a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno
verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del
comma 1;
b) adottare, o ordinare all'operatore di adottare, tutte le iniziative
opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro
modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di
prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi
per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;
c) ordinare all'operatore di prendere le misure di ripristino
necessarie;
d) adottare egli stesso le suddette misure.
3. Se l'operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o al
comma 2, lettera b) o c), o se esso non può essere individuato o se non
è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha
facoltà di adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle
spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o
comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro
il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.
Art. 306
Determinazione delle misure per il ripristino ambientale
1. Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino
ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del
presente decreto e le presentano per l'approvazione al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque non
oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia già
adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio decide quali
misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il
conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l'opportunità
di addivenire ad un accordo con l'operatore interessato nel rispetto
della procedura di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Se si è verificata una pluralità di casi di danno ambientale e
l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea
delle misure di ripristino necessarie, essa può decidere quale danno
ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale
decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura,
entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione,
nonché della possibilità di un ripristino naturale.
4. Nelle attività di ripristino ambientale sono prioritariamente presi
in considerazione i rischi per la salute umana.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio invita i
soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva
2004/35/CE, nonché i soggetti sugli immobili dei quali si devono
effettuare le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni nel
termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di
ordinanza. Nei casi di motivata, estrema urgenza l'invito può essere
incluso nell'ordinanza, che in tal caso potrà subire le opportune
riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.
Art. 307
Notificazione delle misure preventive e di ripristino
1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione
o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente
decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio
all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui
dispone e dei termini relativi.
Art. 308
Costi
dell'attività di prevenzione e di ripristino
1. L'operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione
e di ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla
parte sesta del presente decreto.
2. Fatti salvi i commi 4, 5 e 6, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio recupera, anche attraverso garanzie reali o
fideiussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio
della preventiva escussione, dall'operatore che ha causato il danno o
l'imminente minaccia, le spese sostenute dallo Stato in relazione alle
azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate a norma della
parte sesta del presente decreto.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio determina di
non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria sia
maggiore dell'importo recuperabile o qualora l'operatore non possa
essere individuato.
4. Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di precauzione,
prevenzione e ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui
alla parte sesta del presente decreto se egli può provare che il danno
ambientale o la minaccia imminente di tale danno:
a) è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l'esistenza
di misure di sicurezza astrattamente idonee;
b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori
impartiti da una autorità pubblica, diversi da quelli impartiti a
seguito di un'emissione o di un incidente imputabili all'operatore; in
tal caso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adotta
le misure necessarie per consentire all'operatore il recupero dei costi
sostenuti.
5. L'operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di cui al
comma 5 intraprese conformemente alle disposizioni di cui alla parte
sesta del presente decreto qualora dimostri che non gli è attribuibile
un comportamento doloso o colposo e che l'intervento preventivo a tutela
dell'ambiente è stato causato da:
a) un'emissione o un evento espressamente consentiti da
un'autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari recanti attuazione delle misure legislative
adottate dalla Comunità europea di cui all'allegato 5 della parte sesta
del presente decreto, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento
e in piena conformità alle condizioni ivi previste;
b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di
un prodotto nel corso di un'attività che l'operatore dimostri non essere
stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato
delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio
dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.
6. Le misure adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in attuazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del
presente decreto lasciano impregiudicata la responsabilità e l'obbligo
risarcitorio del trasgressore interessato.
Art. 309
Richiesta
di intervento statale
1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati,
nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere
colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la
partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di
precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta
del presente decreto possono presentare al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, depositandole presso le Prefetture - Uffici
territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti
ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di
minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a
tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.
2. Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione
dell'ambiente, di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
sono riconosciute titolari dell'interesse di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio valuta le
richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti
casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza
dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.
4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, nell'urgenza estrema, provvede sul danno
denunciato anche prima d'aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma
3.
Art. 310
Ricorsi
1. I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, sono legittimati ad
agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei
provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla
parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio
inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo
nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di
precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il ricorso al giudice amministrativo,
in sede di giurisdizione esclusiva, può essere preceduto da una
opposizione depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio o inviata presso la sua sede a mezzo di posta
raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla
notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In caso di
inerzia del Ministro, analoga opposizione può essere proposta entro il
suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno
successivo all'effettuato deposito dell'opposizione presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Se sia stata presentata l'opposizione e non ancora il ricorso al
giudice amministrativo, quest'ultimo è proponibile entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della decisione di rigetto
dell'opposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla
presentazione dell'opposizione se il Ministro non si sia pronunciato.
4. Resta ferma la facoltà dell'interessato di ricorrere in via
straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi
giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto o
provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.
TITOLO III - RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
Art. 311
Azione
risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche
esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del
danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente
patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla
parte sesta del presente decreto.
2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o
comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di
provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o
violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo,
deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al
ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento
per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.
3. Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati
negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto.
All'accertamento delle responsabilità risarcitorie ed alla riscossione
delle somme dovute per equivalente patrimoniale il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con le procedure di
cui al titolo III della parte sesta del presente decreto.
Art. 312
Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale
1. L'istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale di cui
all'articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per
l'accertamento dei fatti, per l'individuazione dei trasgressori, per
l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e per il risarcimento
dei danni, può delegare il Prefetto competente per territorio ed
avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione
delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello
Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia
di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza
adeguata.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per
l'accertamento delle cause del danno e per la sua quantificazione, da
effettuare in applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati 3
e 4 alla parte sesta del presente decreto, può disporre, nel rispetto
del principio del contraddittorio con l'operatore interessato, apposita
consulenza tecnica svolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al
comma 2 oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente, da liberi professionisti.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di
procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche anche in
apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile
per l'accertamento del fatto dannoso e per l'individuazione dei
trasgressori, può disporre l'accesso di propri incaricati nel sito
interessato dal fatto dannoso. Gli incaricati che eseguono l'accesso
devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo,
rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Per l'accesso a
locali che siano adibiti ad abitazione o all'esercizio di attività
professionali è necessario che l'Amministrazione si munisca
dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. In ogni caso,
dell'accesso nei luoghi di cui al presente comma dovrà essere informato
il titolare dell'attività o un suo delegato, che ha il diritto di essere
presente, anche con l'assistenza di un difensore di fiducia, e di
chiedere che le sue dichiarazioni siano verbalizzate.
5. In caso di gravi indizi che facciano ritenere che libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso si trovino in
locali diversi da quelli indicati nel comma 4, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio può chiedere l'autorizzazione per la
perquisizione di tali locali all'autorità giudiziaria competente.
6. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria
competente per procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e
all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili,
ripostigli e simili e per l'esame dei documenti e la richiesta di
notizie relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto
professionale.
7. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino
le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte
all'interessato o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, nonché le
sue dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dall'interessato
o da chi lo rappresenta oppure deve indicare il motivo della mancata
sottoscrizione. L'interessato ha diritto di averne copia.
8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non
sia possibile riprodurne o farne constare agevolmente il contenuto
rilevante nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di
contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli agenti possono
sempre acquisire dati con strumenti propri da sistemi meccanografici,
telematici, elettronici e simili.
Art. 313
Ordinanza
1. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 312 sia stato
accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile
non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V
della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli
304 e seguenti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base
al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il
ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro
un termine fissato.
2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale
non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o
il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure
eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva
ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno
accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente
pecuniario.
3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica,
l'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso
nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il
comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia
obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento
istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare,
in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i
comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili.
4. L'ordinanza è adottata nel termine perentorio di centottanta giorni
decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'avvio
dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di due anni
dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino
ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i medesimi
termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di
ripristino oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta
riparazione del danno. Alle attestazioni concernenti la sospensione dei
lavori e la loro incompletezza provvede il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio con apposito atto di accertamento.
5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 2947 del codice
civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può
adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori
successivamente individuati.
6. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per
equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura
regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti
competente per territorio.
7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a
seguito di azione concorrente da parte di autorità diversa dal Ministro
dell'ambiente e della tutela territorio, nuovi interventi comportanti
aggravio di costi per l'operatore interessato. Resta in ogni caso fermo
il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno
ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in
giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli
interessi lesi.
Art. 314
Contenuto
dell'ordinanza
1. L'ordinanza contiene l'indicazione specifica del fatto, commissivo o
omissivo, contestato, nonché degli elementi di fatto ritenuti rilevanti
per l'individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di
prova per l'identificazione dei trasgressori.
2. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in
applicazione dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il
ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a
due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire
in considerazione dell'entità dei lavori necessari.
3. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato
alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo
necessario per il suo ripristino. Ove non sia motivatamente possibile
l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o
di parte di esso, il danno per equivalente patrimoniale si presume, fino
a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma
corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, oppure alla
sanzione penale, in concreto applicata. Se sia stata erogata una pena
detentiva, al fine della quantificazione del danno di cui al presente
articolo, il ragguaglio fra la stessa e la somma da addebitare a titolo
di risarcimento del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per
ciascun giorno di pena detentiva.
4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del
provvedimento di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, la
cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza o il provvedimento
trasmette copia degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al
fine del risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio le sanzioni amministrative,
entro dieci giorni dall'avvenuta irrogazione.
6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e 313
indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini.
Art. 315
Effetti
dell'ordinanza sull'azione giudiziaria
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che abbia
adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non può né proporre né
procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno
ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona
offesa dal reato nel giudizio penale.
Art. 316
Ricorso
avverso l'ordinanza
1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 313, può ricorrere al
Tribunale amministrativo regionale, in sede di giurisdizione esclusiva,
competente in relazione al luogo nel quale si è prodotto il danno
ambientale.
2. Il trasgressore può far precedere l'azione giurisdizionale dal
ricorso in opposizione di cui all'articolo 310, commi 2 e 3.
3. Il trasgressore può proporre altresì ricorso al Presidente della
Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta notificazione
o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza.
Art. 317
Riscossione dei crediti e fondo di rotazione
1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai
sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto,
nell'ammontare determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nell'ordinanza o nella sentenza può essere disposto, su richiesta
dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che
gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al
numero di venti; ciascuna rata non può essere inferiore comunque ad euro
cinquemila.
3. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico
pagamento.
4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza
comporta l'obbligo di pagamento del residuo ammontare in unica
soluzione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello
Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla parte
sesta del presente decreto, ivi comprese quelle derivanti
dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia
del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnate entro sessanta giorni, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo di rotazione
istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
al fine di finanziare, anche in via di anticipazione e, in quest'ultimo
caso, nella misura massima del dieci per cento della spesa:
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in
sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha
avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle
aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno
ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
d) attività dei centri di ricerca nel campo delle riduzioni delle
emissioni di gas ad effetto serra e dei cambiamenti climatici globali.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo
di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme
concesse a titolo di anticipazione.
Art. 318
Norme
transitorie e finali
1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 317, comma
6, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 14 ottobre 2003.
2. Sono abrogati:
a) l'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione del comma
5;
b) l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) l'art. 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
3. In attuazione dell'art. 14 della direttiva 2004/35/CE, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sono
adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo
sviluppo dell'offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne
l'utilizzo da parte degli operatori interessati ai fini
dell'assolvimento delle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della
parte sesta del presente decreto.
4. Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di
Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio coopera, anche attraverso un appropriato scambio
di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un'azione di
prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale.
In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine nel
territorio italiano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri
potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il Ministro individua entro i
confini del territorio nazionale un danno la cui causa si è invece
verificata al di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione
europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il Ministro può
raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e può
cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare
i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione
o riparazione.
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