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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunita' europea, ed in particolare l'articolo 14 che
delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva
2003/87/CEE;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo
di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le
emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per attuare il
Protocollo di Kyoto;
Vista la segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al
Governo del 6 settembre 2004, concernente le modalita' di adozione della
direttiva n. 2003/87/CE nel settore elettrico e loro possibili ricadute
sui prezzi finali dell'energia e sulla concorrenzialita';
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante
disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in
materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella
Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto;
Considerato che nelle more dell'approvazione del presente decreto
legislativo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
il Ministero delle attivita' produttive hanno predisposto il Piano
nazionale di assegnazione ai sensi all'articolo 9 della direttiva
2003/87/CE;
Considerato che il Piano nazionale di assegnazione e' stato notificato
alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota n.
5164/RAS/2004;
Considerato che il Piano nazionale di assegnazione e' stato
successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, a seguito del
completamento della raccolta dei dati relativi agli impianti soggetti
alla direttiva 2003/87/CE;
Considerate le trasformazioni in atto nella struttura del parco di
generazione nazionale e nelle modalita' di dispacciamento e l'esigenza
di contenere gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica conseguenti
all'attuazione della direttiva 2003/87/CE;
Visto il regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre
2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio 2004,
che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione
delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva
2003/87/CE;
Considerato che la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, consentira', a partire dal 2005, ai
gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle
emissioni certificate ed a partire dal 2008 di utilizzare le unita' di
riduzione delle emissioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 dicembre 2005;
Visti i pareri espressi in data 15 febbraio 2006, dalla VIII e dalla XIV
Commissione permanente della Camera dei deputati e, in data 22 febbraio
2006, dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati, nonche'
il parere espresso, in data 28 febbraio 2006, dalla 13ª Commissione del
Senato della Repubblica;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso
in data 9 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento
nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella
comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della
direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario.
«Art. 14. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del
13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'art.
1, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive,
un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del 13
ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della
competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando,
nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia
elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati
all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto
dalle direttive comunitarie in materia;
b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle
informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del
controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti
dalla direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e
del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le
violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle
relative quote, assicurando anche la pubblicita' delle infrazioni stesse
e delle relative sanzioni;
e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle
quote di emissione, previsto all'art. 9 della direttiva da recepire, con
il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione
dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il
riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza gia'
raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento
al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed
efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle
emissioni per le attivita' contemplate nell'allegato I della direttiva,
sia delle potenzialita' di abbattimento dei costi di riduzione delle
emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation,
secondo quanto previsto dall'art. 30, paragrafo 3, della direttiva, sia
del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante
l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di
emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per la
riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per
l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le
modalita' stabilite dalla delibera del CIPE 19 dicembre 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di
individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti
nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto
sia degli obiettivi conseguibili, sia dell'efficienza gia' raggiunta dal
sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri
dell'Unione europea;
g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di
programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista
economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio
decreto, il formato e le modalita' di comunicazione dei dati necessari
ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori
degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attivita'
elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonche' le modalita' di
informazione e di accesso del pubblico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- La direttiva 2003/87/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 275 del 25
ottobre 2003.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
-La legge 15 gennaio 1994, n. 65, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 gennaio 1994, n. 23, supplemento ordinario.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, supplemento ordinario.
- La decisione 2004/280/CE e' pubblicata nella G.U.C.E 19 febbraio 2004
n. L 49.
- La direttiva 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10
ottobre 1996.
- Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 312, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, supplemento ordinario.
- La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 novembre
2004, n. L 338.
- Il regolamento (CE) 2216/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 dicembre
2004, n. L 386.
- La decisione C(2004)130, e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 marzo 2005,
n. L 64.
Note all'art. 1:
- Per le direttive 2003/87/CEE, 96/61/CE e 2004/101/CE, vedi note alle
premesse.
- Per la legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle premesse.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle
emissioni provenienti dalle attivita' indicate nell'allegato A ed ai gas
ad effetto serra elencati nell'allegato B.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attivita' di attuazione congiunta: un'attivita' di progetto approvata
da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 del
Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto;
b) attivita' di meccanismo di sviluppo pulito: un'attivita' di progetto
approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi
dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive
adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
c) attivita' di progetto: un'attivita' di progetto approvata da una o
piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o
dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a
norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici o del Protocollo di Kyoto;
d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione
rilasciata a norma dell'articolo 4;
e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire
da fonti situate in un impianto;
f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;
g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale e'
stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda
l'esercizio tecnico del medesimo;
h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu'
attivita' elencate nell'allegato A e altre attivita' direttamente
associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte nel
medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e
sull'inquinamento;
i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia
elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici
appartenente al settore termoelettrico cosi' come definito nell'ambito
del Piano nazionale di assegnazione;
l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da
attivita' di attuazione congiunta e derivanti da attivita' di meccanismo
di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo
presso la Banca Mondiale;
m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che
esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, entrato in
esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico,
dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto
che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, che ha
ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un
aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento
dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla
Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
o) pubblico: una o piu' persone nonche' le associazioni, le
organizzazioni o gruppi di persone;
p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido
di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi
di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le
disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;
q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER,
un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo
12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della
Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata
metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi altro
gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente
potenziale di riscaldamento planetario;
s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi
dell'articolo 17 con la responsabilita' di verificare le dichiarazioni
del gestore sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito
dall'articolo 16;
t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I
alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato
all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;
u) unita' di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU,
un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo
6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della
Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.
2. Ai fini del presente decreto si intende altresi' per:
a) autorita' nazionale competente: l'autorita' competente ai fini
dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 8;
b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e
che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della
direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attivita'
dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto
serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici,
l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo
dell'impianto;
e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile
dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto;
f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto
entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto
termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento
successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere
gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del
Piano nazionale di assegnazione;
g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio
2005;
h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1°
gennaio 2008;
i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui
all'articolo 10;
l) quantita' di emissioni: quantita' di emissioni misurate in tonnellata
di biossido di carbonio equivalente;
m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di
seguito denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico
secondo quanto definito nell'articolo 14.
Note all'art. 3:
- Gli articoli 6 e 12 del citato protocollo di Kyoto cosi' recitano:
«Art. 6. - 1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma
dell'art. 3, ogni Parte inclusa nell'allegato I puo' trasferire ad ogni
altra di dette Parti, o acquistare da essa, unita' di riduzione
risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni
antropiche da fonti o all'aumento dell'assorbimento antropico dei pozzi
dei gas ad effetto serra in ogni settore dell'economica, a condizione
che:
a) ogni progetto di questo tipo abbia l'approvazione delle Parti
coinvolte;
b) ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni
dalle fonti, o un aumento dell'assorbimento dei pozzi, che sia
aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati diversamente;
c) la Parte interessata non potra' acquistare alcuna unita' di riduzione
delle emissioni se essa non adempiera' alle obbligazioni che le
incombono a norma degli articoli 5 e 7;
d) l'acquisto di unita' di riduzione delle emissioni sara' supplementare
alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti
dall'art. 3.
2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo potra', nella sua prima sessione o quanto prima
possibile, elaborare ulteriori linee guida per l'attuazione del presente
articolo, in particolar modo per quel che riguarda la verifica e la
realizzazione dei rapporti.
3. Una Parte inclusa nell'allegato I potra' autorizzare persone
giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilita', ad azioni volte
alla creazione, alla cessione o all'acquisizione, a norma del presente
articolo, di unita' di riduzione delle emissioni.
4. Se, in conformita' con le disposizioni pertinenti di cui all'art. 8,
sorgesse una questione relativa all'applicazione delle prescrizioni di
cui al presente articolo, la cessione e l'acquisizione di unita' di
riduzione delle emissioni potranno continuare dopo che la questione
sara' stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi dette
unita' per adempiere ai propri impegni a norma dell'art. 3 finche' non
sara' risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.».
«Art. 12. - 1. E' istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito e' di assistere le
Parti non incluse nell'allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo
sostenibile e contribuire all'obiettivo finale della Convenzione, e di
aiutare le Parti incluse nell'allegato I ad adempiere ai loro impegni
quantificati di limitazione e di riduzione delle loro emissioni ai sensi
dell'art. 3.
3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
a) le Parti non incluse nell'allegato I beneficeranno di attivita' di
progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e
b) le Parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare le riduzioni
certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte
all'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione
delle emissioni ai sensi dell'art. 3, in conformita' a quanto
determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo.
4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sara' soggetto all'autorita' e
alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo e alla supervisione di un comitato
esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attivita' saranno
certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo sulla base dei
seguenti criteri:
a) partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
b) benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la
mitigazione dei cambiamenti climatici; e
c) riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si
produrrebbero in assenza dell'attivita' certificata.
6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiutera' ad organizzare, se
necessario, il finanziamento delle attivita' certificate.
7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo, nella sua prima sessione, elaborera' le modalita' e
le procedure volte ad assicurare la trasparenza, l'efficienza e la
responsabilita' grazie ad un audit e ad una verifica indipendente delle
attivita'.
8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo assicurera' che una parte dei fondi provenienti da
attivita' certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative
e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che siano
particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento
climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in
particolare alle attivita' indicate al precedente paragrafo 3(a) e
all'acquisto di unita' di riduzione certificate delle emissioni, entita'
private e pubbliche; la partecipazione sara' sottoposta alle direttive
impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l'anno 2000 e
l'inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per
contribuire all'adempimento degli impegni previsti per detto periodo.».
- Per le direttive 2003/87/CE, 96/61/CE e 2004/101/CE, vedi note alle
premesse.
Art. 4.
Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nessun impianto puo' esercitare le attivita' elencate nell'allegato A
che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel
medesimo allegato in relazione a tali attivita', senza essere munito
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorita'
nazionale competente.
Art. 5.
Domanda di autorizzazione
1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero
delle attivita' produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e
DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande di
autorizzazione o di aggiornamento dell'autorizzazione prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, il gestore di un impianto che
esercita le attivita' elencate nell'allegato A che comportino emissioni
di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno obbligo
di presentare all'autorita' nazionale competente domanda di
autorizzazione ad emettere gas serra.
2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e'
presentata all'autorita' nazionale competente almeno novanta giorni
prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.
3. L'autorita' nazionale competente stabilisce le informazioni che il
gestore deve fornire e le modalita' per l'invio della domanda.
L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da
trasmettere con la domanda, nonche' le modalita' di trasmissione delle
stesse.
4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e
3 l'autorita' nazionale competente si avvale del supporto operativo del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la
ricerca ambientale e lo sviluppo.
Art. 6.
Rilascio e contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorita' nazionale competente verifica la completezza e la
correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della domanda. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di
richiesta da parte dell'autorita' nazionale competente di ulteriori
informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle
informazioni richieste.
2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, contiene almeno i seguenti
elementi:
a) nome e indirizzo del gestore;
b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto;
c) disposizioni in tema di monitoraggio con specificazione della
metodologia e della frequenza del monitoraggio dello stesso;
d) disposizioni in tema di comunicazioni;
e) obbligo di restituzione delle quote di emissioni secondo quanto
disposto dall'articolo 15, comma 7, verificate ai sensi dell'articolo
16;
f) termine di durata stabilito dall'autorita' nazionale competente.
Art. 7.
Aggiornamento dell'autorizzazione
1. Il gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione, con le
modalita' e nelle forme definite dall'autorita' nazionale competente,
nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di
suoi ampliamenti, di modifiche dell'identita' del gestore, ovvero di
modifiche della metodologia di monitoraggio. La domanda di aggiornamento
dell'autorizzazione, e' presentata dal gestore dell'impianto all'autorita'
nazionale competente almeno novanta giorni prima della data in cui la
modifica o l'ampliamento ha effetto.
2. L'autorita' nazionale competente verifica la completezza e la
correttezza della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione e
rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il suddetto
termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorita'
nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto
e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
3. L'autorita' nazionale competente aggiorna altresi' le autorizzazioni
a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e
comunitario.
Art. 8.
Autorita' nazionale competente
1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il
Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE,
nel seguito denominato «Comitato», che svolge la funzione di autorita'
nazionale competente.
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al
pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle
attivita' produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal
Ministro delle attivita' produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione
sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui
all'articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al
pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle
attivita' produttive;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla
base delle modalita' definite nell'ambito del PNA;
e) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di
osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c),
nonche' i criteri e le modalita' con cui tali osservazioni sono tenute
in considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui
all'articolo 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi
dell'articolo 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;
i) approvare ai sensi dell'articolo 19 i raggruppamenti di impianti che
svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A;
l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui
all'articolo 14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro
attivita' ai sensi dell'articolo 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica e di
predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto
dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi
dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote
di emissioni a norma dell'articolo 16, comma 2, della direttiva
2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio
delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di
quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalita' e le forme di presentazione della domanda di
autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di
aggiornamento di tale autorizzazione;
r) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della
dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, sulla base dei contenuti
minimi di cui all'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto
dall'articolo 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui
all'articolo 23.
3. Il Comitato e' composto da sei membri, di cui tre nominati dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e tre dal Ministro
delle attivita' produttive. Il direttore generale della Direzione per la
ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed il direttore generale della Direzione per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita'
produttive sono membri permanenti del Comitato. I
rimanenti membri sono scelti tra i funzionari delle due amministrazioni,
e rimangono in carica per quattro anni.
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite in un
apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero delle attivita' produttive; il regolamento dovra' assicurare
la costante operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli
atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente
decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie
deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data
adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) comma 2 da sottoporre alla
consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2
notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da
sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2
approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal
Ministro delle attivita' produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r)
del comma 2.
6. Per le attivita' di sua competenza il Comitato si avvale degli uffici
della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e degli uffici della
Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero delle
attivita' produttive, nonche' dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA); al fine di assicurare il coordinamento
tra i suddetti soggetti il Comitato puo' istituire apposito gruppo di
lavoro. Per garantire la partecipazione delle associazioni maggiormente
rappresentative dei soggetti interessati all'attuazione del presente
decreto, il Comitato promuove l'istituzione di appositi gruppi di lavoro
anche su materie specifiche.
7. La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro non da' luogo
alla corresponsione di indennita', emolumenti, compensi o rimborsi
spese.
Note all'art. 8:
- Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
- Per la decisione n. C(2004)130, vedi note alle premesse.
Art. 9.
Coordinamento con altri dispositivi di legge
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentita la
Conferenza Unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti
disciplinati dal presente decreto con:
a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la
direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento;
b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), articolo 10, comma 2.
Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca: «Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento».
- Per la direttiva 96/61/CE, vedi note alle premesse. - Il regolamento
CE n. 761/01 (EMAS) e' pubblicato nella GUCE n. L 114 del 24 aprile
2001.
Art. 10.
Piano nazionale di assegnazione
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il
Ministro delle attivita' produttive, approvano per ciascun periodo di
riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), il Piano
nazionale di assegnazione, nel seguito denominato «PNA», predisposto dal
Comitato entro diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione.
Il PNA determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono
assegnare per il periodo di riferimento, nonche' le modalita' di
assegnazione e di rilascio delle stesse ai singoli impianti. Il PNA,
inoltre definisce i criteri di definizione degli impianti nuovi entranti
di cui all'articolo 22 e degli impianti in
stato di chiusura o sospensione di cui all'articolo 21. Il PNA si fonda
su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati
nell'allegato G tenendo in considerazione gli orientamenti per
l'attuazione degli stessi elaborati dalla Commissione. Il PNA e'
predisposto nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 tenuto conto
delle osservazioni del pubblico.
2. Nel definire le modalita' di assegnazione delle quote di emissioni ai
singoli impianti, il PNA:
a) salvaguarda la sicurezza ed economicita' del sistema energetico
nazionale e degli approvvigionamenti energetici;
b) tutela la competitivita' del sistema produttivo, evitando effetti
distorsivi della concorrenza fra imprese;
c) tiene conto del potenziale di crescita dei settori interessati
dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE;
d) riconosce e valorizza le azioni di incremento dell'efficienza
energetica e di miglioramento ambientale intraprese nei settori
interessati dall'attuazione della direttiva n. 2003/87/CE, anche
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) prevede modalita' che assicurino che, per il quinquennio che ha
inizio il 1° gennaio 2008, almeno il novanta per cento delle quote di
emissioni siano assegnate a titolo gratuito.
3. Le modalita' di assegnazione delle quote di emissione agli impianti
termoelettrici tengono altresi' conto delle trasformazioni in atto nella
struttura del parco di generazione nazionale e delle modalita' di
dispacciamento di merito economico, al fine di contenerne gli effetti
sui prezzi dell'energia elettrica.
4. Alle modifiche ed integrazioni del PNA si applica quanto previsto al
comma 1.
Nota all'art. 10:
- Per la direttiva 2003/87/CE, vedi note alle premesse.
Art. 11.
Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il
Ministro delle attivita' produttive, approvano la decisione di
assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2,
lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti
nuovi entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito del PNA.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base
dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore di
ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non
si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'articolo 21.
3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione
delle quote di emissione entro sessanta giorni dal rilascio
dell'autorizzazione. Contestualmente il Comitato procede al rilascio
delle quote di emissione relativamente al primo anno di attivita'
dell'impianto o di parte di esso.
4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al gestore
dell'impianto e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14,
comma 2.
Art. 12.
Raccolta dati per l'assegnazione delle quote di emissione
1. Ai fini dell'assegnazione delle quote d'emissione, i gestori
degli impianti comunicano al Comitato, nei tempi e con le modalita' da
questo stabilite, almeno le informazioni di cui all'allegato H.
2. Il Comitato modifica ove necessario la tempistica e le modalita' di
comunicazione delle informazioni richieste di cui all'allegato H.
Art. 13.
Monitoraggio delle emissioni
1. Il gestore e' tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia
nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal
Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione
della decisione C(2004)/130 della Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla
base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella
decisione della Commissione europea C(2004)/130.
Nota all'art. 13:
- Per la decisione C(2004)130, vedi note alle premesse.
Art. 14.
Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni
1. E' istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, presso la Direzione per la ricerca ambientale
e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine
dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate,
possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalita'
previste dal presente decreto. Nel Registro sono annotati i dati
contenuti nella dichiarazione annuale delle emissioni di ciascun
impianto di cui all'articolo 15, comma 5. Il Registro assolve inoltre
alle funzioni del registro nazionale previsto dall'articolo 6 della
decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera
secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento (CE) n. 2216/2004
della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un
sistema di registri, standardizzato e sicuro.
2. Sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato di cui
all'articolo 8 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
svolge per mezzo della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo
le funzioni di amministratore del registro di cui all'articolo 8 del
regolamento (CE) n. 2216/2004.
3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il Registro
contiene separata contabilita' delle quote di emissioni possedute da
ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di
gestore di piu' impianti, il Registro contiene contabilita' separata per
ciascun impianto.
4. Il gestore di un impianto che esercita le attivita' elencate
nell'allegato A, nonche' qualsiasi persona che intenda trasferire,
restituire o cancellare quote ai sensi dell'articolo 15 ha l'obbligo di
presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le
modalita' di richiesta della suddetta domanda sono stabilite
dall'amministratore del Registro.
5. Il Registro e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei
limiti previsti dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004.
6. Alla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede con le
risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la
ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
Note all'art. 14:
- Per la decisione 280/2004, si veda nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) 2216/2004, si veda nelle note alle premesse.
Art. 15.
Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni
1. Il trasferimento delle quote di emissioni e' libero, salvi gli
adempimenti previsti dal presente articolo.
2. Le quote di emissioni rilasciate da autorita' competenti di altri
Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per
l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
3. L'amministratore del registro di cui articolo 14, comma 2, effettuate
le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di
emissione. Le modalita' di richiesta del trasferimento e le modalita' di
verifica sono definite dal Comitato.
4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote
sono soggette ad annotazione nel Registro.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia
al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione
relativa alle attivita' ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare
precedente. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di
verifica di cui all'articolo 16.
6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non e' corredata
dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede
affinche' il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia
parte di un raggruppamento di cui all'articolo 19, l'amministratore
fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa
trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta
dichiarazione non sia corredata di tale attestato.
7. Il gestore di ciascun impianto e' tenuto a restituire, entro il 30
aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e
corrispondenti alle quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto
nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del
comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui
al presente comma il gestore puo' unicamente utilizzare quote di
emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio
favore. Il gestore di impianti in chiusura e' tenuto a restituire quote
secondo le modalita' definite nell'ambito del PNA l'amministratore del
registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di
emissioni restituite.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo
di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di
restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati
ad utilizzare le CER derivanti dalle attivita' di progetto nell'ambito
del sistema comunitario di scambio. Cio' avviene mediante il rilascio e
l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni
in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER
utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento.
9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei
periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto dell'obbligo
annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono
autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attivita' di
progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una
percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto cosi'
come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene
mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato
membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU
detenuta dal gestore interessato nel Registro.
10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere
utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e
delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono
essere utilizzate nel sistema comunitario:
a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi dall'utilizzare CER
ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario
durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di
riferimento successivi;
e
b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attivita' di utilizzo
del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e
silvicoltura.
11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di
cui comma 10 nonche' a porre in essere le attivita' connesse
all'applicazione dell'articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE.
12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle
quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle
stesse.
Note all'art. 15:
- Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) n. 2216/2004, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 16.
Verifica delle comunicazioni delle emissioni
1. La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilita',
credibilita' e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle
informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate
dall'impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi
discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella
dichiarazione e le emissioni effettive.
2. L'attestato di verifica della dichiarazione e' rilasciato in esito a
positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore
accreditato secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 1.
3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del
comma 2 dell'articolo 3, contestualmente alla prima verifica della
dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta
inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma
5, con la comunicazione di cui all'articolo articolo 12, comma 1. Il
verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato
contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.
4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che
presenta la dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve svolgere
la verifica stessa con serieta' ed obiettivita'.
5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve garantire
al verificatore l'accesso all'impianto ed a tutti i documenti ed
informazioni relativi all'attivita' oggetto della verifica. Il
verificatore e' tenuto alla riservatezza dei dati e delle informazioni
di cui e' venuto a conoscenza nello svolgimento di detta attivita'.
Art. 17.
Accreditamento dei verificatori
1. Il Comitato, sulla base di proprio regolamento, accredita i
verificatori dotati di adeguata professionalita' e che dimostrino di
conoscere:
a) le disposizioni del presente decreto e della direttiva 2003/87/CE,
nonche' le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva stessa;
b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti
alle attivita' sottoposte a verifica;
c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione, con
particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla
comunicazione dei dati.
2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Comitato si
avvale del supporto tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.
3. E' istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio -
Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo il Registro dei
verificatori accreditati. Tale registro viene gestito sulla base di
disposizioni impartite dal Comitato.
4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di reciprocita',
degli attestati di verifica emessi da verificatori accreditati in altri
Stati membri dell'Unione europea.
5. Alla gestione del registro di cui al comma 3 si provvede con le
risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la
ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
Nota all'art. 17:
- Per la direttiva n. 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Art. 18.
Validita' delle quote
1. Le quote hanno validita' per le emissioni rilasciate durante il
periodo di riferimento per il quale sono state assegnate.
2. Entro il 30 aprile del 2008 l'amministratore del registro cancella le
quote assegnate per il primo periodo di riferimento che non sono state
restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11.
3. A partire dal 2013, entro il 30 aprile del primo anno di ciascun
periodo di riferimento, l'amministratore del registro cancella le quote
che non sono piu' valide e che non sono state restituite e cancellate ai
sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11. Il Comitato procede a sostituire
le quote cosi' cancellate tramite rilascio di quote valide per il
periodo di riferimento in corso.
Art. 19.
Raggruppamenti
1. I gestori degli impianti che svolgono un'attivita' elencata
nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano
istanza al Comitato precisando gli impianti e il periodo per i quali
intendono costituire il raggruppamento e nominano un amministratore
fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai
commi 3 e 6.
2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al
comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro
novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine e'
interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori
informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte
del Comitato, delle informazioni richieste.
3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento e' conferito dai
gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di
emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.
4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non
e' permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un
gestore appartenente al raggruppamento non sara' stata ritenuta conforme
ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, nel caso di
impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario
sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di
restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, relativamente
alla restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni
totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore
fiduciario e' soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste
dall'articolo 20, comma 7. La responsabilita' dell'amministratore
fiduciario non esclude la responsabilita' di ciascun gestore per il
pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a cio' non provveda
l'amministratore fiduciario.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione
per la ricerca ambientale e lo sviluppo, nell'ambito delle procedure che
regolano l'Italian Carbon Fund stabilisce le modalita' attraverso le
quali i crediti derivanti da attivita' di attuazione congiunta e da
attivita' di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono
trasferiti alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli
obblighi di cui all'articolo 15.
Art. 20.
Sanzioni
1. Chiunque esercita un'attivita' regolata dal presente decreto
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro
aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente
emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di
riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere
l'autorizzazione di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dalla data
d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il
Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attivita'
dell'impianto.
3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui
all'articolo 12 nei tempi e con le modalita' ivi previsti e' soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il
Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette
informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato
dispone la sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto.
4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12 risultino
false o non veritiere, il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che
il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di
40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi
di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente
assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il
gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti
alle emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione e' contestuale
all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla
rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.
5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12, verificate ai
sensi dell'articolo 16, risultino non congruenti il gestore
dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una
sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di
riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per
ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle
informazioni risultate non conformi.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il
gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti
alle emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione e' contestuale
all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla
rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.
6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di
gas ad effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno non presenti
la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, corredata dal relativo
attestato di verifica di cui all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa
o incompleta, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di
gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'articolo 15, comma 7,
non restituisca quote di emissioni [i] nelle quantita' di cui alla
dichiarazione prevista all'articolo 16 comma 5, [ii] in caso di omessa
dichiarazione, nelle quantita' pari alla quantita' di emissioni
effettivamente emesse, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo
periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento
successivi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso
l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni
corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate.
8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di
gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi
dell'articolo 21 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro
aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione
indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli
obblighi previsti dall'articolo 21.
9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di
gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi
dell'articolo 7 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro.
10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato
di cui all'articolo 8 ed al procedimento si applicano per quanto
compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a
conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni
sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive
e' soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata
effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate
e verificate.
Nota all'art. 20:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689: «Modifiche al sistema penale».
Art. 21.
Chiusure e Sospensioni
1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in
cui interrompe le proprie attivita' in via definitiva.
2. Un impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in cui
l'impianto sospende le proprie attivita' di produzione in via
temporanea.
3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di
sospensione devono:
a) comunicare al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di
sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;
b) inviare al Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
alla lettera a), tramite il registro una dichiarazione sulla quantita'
di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data della chiusura. La
dichiarazione deve essere corredata di attestato di verifica di cui
all'articolo 16;
c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui
alla lettera a), quote di emissione annotate sul Registro e
corrispondenti alle quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto
cosi' come da dichiarazione di cui alla lettera a).
4. L'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro
delle quote di emissioni restituite ai sensi del comma 3, lettera c).
5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le
condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte
dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno sessanta
giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed
inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione.
6. Il PNA di cui all'articolo 10, definisce i criteri per
l'individuazione e le modalita' di gestione degli impianti in stato di
chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.
Art. 22.
Nuovi entranti
1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in
considerazione:
a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di
impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;
b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti
esistenti o ripresa di attivita';
c) le capacita' di produzione e previsione di attivita' dell'impianto;
d) livelli di utilizzo della capacita' di produzione registrati
nell'ambito del settore di appartenenza.
2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo 10, i
criteri per l'individuazione e le modalita' di assegnazione delle quote
agli impianti nuovi entranti.
Art. 23.
Relazione alla Commissione europea
1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione una relazione
sull'applicazione del presente decreto. La relazione riserva
un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini
dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e
delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri
dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e
comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto
della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni
rilasciate, se del caso. La prima relazione e' trasmessa alla
Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione e' elaborata sulla
scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione
secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.
Nota all'art. 23:
- La direttiva n. 91/692/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 377 del 31
dicembre 1991.
Art. 24.
Accesso all'informazione
1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni,
le informazioni sulle attivita' di progetto, nonche' le notifiche delle
emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto
serra e che sono detenute dal Comitato, vengono messe a disposizione del
pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.
Nota all'art. 24:
- La direttiva n. 2003/4/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 41 del 14
febbraio 2003.
Art. 25.
Abrogazioni
1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, e' abrogato fatte
salve le sanzioni per le violazioni delle disposizioni ivi previste
commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 25:
- Per il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, vedi note alle
premesse.
Art. 26.
Disposizioni finanziarie
1. Alle attivita' di cui agli articoli 4, 7 e 17 si fa fronte
mediante il versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti
secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilire con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Le tariffe del comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi
resi; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate ogni
due anni; l'aggiornamento deve tener conto dell'indice ISTAT del costo
della vita e dell'effettiva complessita' delle prestazioni richieste.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere, successivamente,
riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di previsione delle amministrazioni interessate
alle predette attivita'.
Nota all'art. 26:
- L'art. 4 della citata legge 18 aprile 2005, n. 62,. cosi' recita:
«Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli). - 1. Gli oneri per
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici
nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei
soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la
disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e
pubbliche.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora
riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della
presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento
regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.».
Art. 27.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla nomina dei componenti del Comitato di cui all'articolo
8, la funzione di autorita' nazionale competente viene assunta dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la
ricerca ambientale e lo sviluppo, che puo' avvalersi a tale fine
dell'APAT senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle more della nomina di cui al comma 1, l'autorizzazione di cui
all'articolo 4 e' rilasciata o aggiornata con decreto del Direttore
generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita'
produttive.
3. Il PNA predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva
2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
dal Ministero delle attivita' produttive, inviato alla Commissione
europea in data 15 luglio 2004 e successivamente integrato in data 24
febbraio 2005, vale per il primo periodo di riferimento del presente
decreto, fatte salve le modifiche e le integrazioni contenute nella
decisione della Commissione europea n. C(2005)1527 del 25 maggio 2005.
4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono considerate equipollenti a
quelle previste dall'articolo 4 fino alla data del 31 dicembre 2007,
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7 in materia di aggiornamento
dell'autorizzazione.
5. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto-legge
12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2004, n. 316.
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 27:
- Per la direttiva 2003/87/CE, vedi note alle premesse.
- La decisione n. C(2005) 1527 del 25 maggio 2005 reca: «Relativa al
piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a
effetto serra notificato dall'Italia a norma della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n.
273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n.
316, recante: «Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva
2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad
effetto serra nella Comunita' europea.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2005, n. 2.
«Art. 1 (Autorizzazione ad emettere gas serra). - 1. Ai fini del
rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori
degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate
nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita'
nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di
autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita'
elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima
della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di
impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con
potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato
I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di
primo parallelo dell'impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta
conformemente a quanto stabilito all'art. 5 della direttiva 2003/87/CE.
Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione
della domanda di autorizzazione, nonche' le specificazioni relative alle
informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
delle attivita' produttive.
4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante
provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo
sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero
delle attivita' produttive e contiene gli elementi di cui all'art. 6
della direttiva 2003/87/CE.».
Art. 28.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato A
CATEGORIE DI ATTIVITA' RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI
NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO
1. Gli impianti o le parti di impianti
utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi
prodotti e processi non rientrano nel campo di applicazione del presente
decreto.
2. Nell'ambito di attivita' energetiche di cui al punto 1.1 viene
definito come impianto di combustione un impianto adibito allaproduzione
di energia elettrica e calore, inclusivo di eventuali impianti di utenza
ad esso asserviti, classificato con i codici NOSE-P 101.01, 101.02,
101.03, 101.04, 101.05 cosi' come previsti dal sistema comunitario
Nomenclature of Source Emissions (NOSE). Il calore generato da tali
impianti puo' essere trasferito all'utilizzazione, in forme diverse, tra
cui vapore, acqua calda, aria calda, e puo' essere destinato a usi
civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o ad usi
industriali in diversi processi produttivi.
3. I valori limite di seguito riportati si riferiscono in genere alle
capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga
varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in
uno stesso sito, si sommano le capacita' di tali attivita'.
=====================================================================
Attivita' | Gas serra
=====================================================================
1. Attivita' energetiche |
---------------------------------------------------------------------
1.1 Impianti di combustione con una potenza |
calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi |
gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) (1) |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
1.2 Raffinerie di petrolio |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
1.3 Cokerie |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi|
---------------------------------------------------------------------
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di |
minerali metallici compresi i minerali solforati |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio |
(fusione primaria o secondaria), compresa la |
relativa colata continua di capacita' superiore a |
2,5 tonnellate all'ora |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
3. Industria dei prodotti minerali |
---------------------------------------------------------------------
3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker |
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di |
produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure |
di calce viva in forni rotativi la cui capacita' |
di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in|
altri tipi di forni aventi una capacita' di |
produzione di oltre 50 tonnellate al giorno |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro |
compresi quelli destinati alla produzione di fibre|
di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 |
tonnellate al giorno |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti |
ceramici mediante cottura, in particolare tegole, |
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, |
porcellane, con una capacita' di produzione di |
oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacita' |
di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di |
colata per forno superiore a 300 kg/m3 |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
4. Altre attivita' |
---------------------------------------------------------------------
4.1 Impianti industriali destinati alla |
fabbricazione: |
---------------------------------------------------------------------
a) di pasta per carta a partire dal legno o da |
altre materie fibrose b) di carta e cartoni con |
capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate |
al giorno |anidride carbonica
(1) Qualora le definizioni utilizzate dai codici NOSE-P non risultino
sufficientemente dettagliate per classificare il processo associato ad
un impianto di combustione, si deve proceda per esclusione: se il
processo di combustione in questione non appare altrove nella
classificazione NOSE-P, esso va classificato nell'ambito dei codici
NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05.
Allegato B
GAS AD EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO-LEGGE
Anidride carbonica (CO2)
Metano (CH4)
Protossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
Allegato C
ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE
DI DOMANDA PER RILASCIO/ AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE
GAS A EFFETTO SERRA
1. Dati identificativi del gestore (2) dell'impianto.
2. Dati identificativi dell'impianto.
3. Descrizione:
- dell'impianto e le sue attivita' compresa la capacita' il
funzionamento e la tecnologia utilizzata;
- delle materie prime e secondarie il cui impiego e' suscettibile di
produrre emissioni elencate nell'allegato B;
- delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato
A, e
- delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni
secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 14.
4. Sintesi non tecnica.
MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma
digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23
gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via
telematica.
In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non
proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo
contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o
controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie
contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo
d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto
atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe
richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.
Allegato D
CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15
Principi generali
1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attivita' indicate
nell'allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi
dell'art. 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente.
L'esercizio deve riguardare l'affidabilita', la credibilita' e la
precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni
presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai
seguenti elementi:
a. dati presentati relativamente all'attivita' e misurazioni e calcoli
connessi;
b. scelta e applicazione dei fattori di emissione;
c. calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre
a misurazioni, opportunita' della scelta e impiego dei metodi di
misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le
informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le
emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di
certezza elevato» il gestore deve provare che:
a. i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
b. il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard
scientifici applicabili, e
c. i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a
tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che
l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).
Metodologia
Analisi strategica
6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attivita'
svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve
avere una panoramica generale di tutte le attivita' svolte e della
relativa importanza a livello di emissioni prodotte.
Analisi dei processi
7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto
possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica
effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilita'
dei dati e delle informazioni trasmessi.
Analisi dei rischi
8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti
di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilita' dei dati
riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive
dell'impianto.
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica
esplicitamente le fonti nelle quali e' stato riscontrato un elevato
rischio di errore, nonche' altri aspetti della procedura di monitoraggio
e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione
delle emissioni complessive. Cio' riguarda in particolare la scelta dei
fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni
delle singole fonti. Particolare attenzione sara' riservata alle fonti
che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della
procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di
limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo
l'incertezza.
Rapporto
11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo
di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'art. 14,
paragrafo 3 e' conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti
attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla
comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 puo' essere presentata
se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori
materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.
Allegato E
PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o
in base a misurazioni.
Calcolo delle emissioni
Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:
Dati relativi all'attivita \times Fattore di emissione \times
Fattore di ossidazione.
I dati relativi alle attivita' (combustibile utilizzato, tasso di
produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a
misurazioni.
Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili
fattori di emissione specifici alle varie attivita' per tutti i
combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i
combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti
combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni
industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente
fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di
default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di
default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento
climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di
emissione della biomassa e' pari a zero.
Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del
carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione
aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per
le varie attivita' e l'ossidazione e' gia' stata presa in
considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.
Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della
direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori
specifici alle attivita' siano piu' precisi.
Per ciascuna attivita', ciascun impianto e ciascun combustibile si
procede ad un calcolo separato.
Misurazioni
Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o
riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.
Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra
Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla
commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate
e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
Allegato F
ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5
A. Dati identificativi del gestore dell'impianto
B. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
- nome dell'impianto,
- indirizzo, codice postale e paese,
- tipo e numero di attivita' dell'allegato I svolte presso l'impianto,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di
una persona di contatto, e
- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali societa'
capogruppo.
C. Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle
emissioni di gas ad effetto serra in particolare:
a. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel complesso
e per la quale le emissioni vengono calcolate:
- dati relativi all'attivita',
- fattori di emissione,
- fattori di ossidazione,
- emissioni complessive, e
- elementi di incertezza.
b. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel sito e per
la quale le emissioni vengono misurate:
- emissioni complessive,
- informazioni sull'affidabilita' dei metodi di misurazione, e
- elementi di incertezza.
D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve
riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di
emissione specifico all'attivita' non abbia gia' tenuto conto
dell'ossidazione.
Allegato G
CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI
ARTICOLI 9, 22 E 30
1. La quantita' totale delle quote da assegnare per il periodo
interessato e' coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le
proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo
di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni
complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni
prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della
presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali,
e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti
climatici. La quantita' totale delle quote da assegnare non deve
superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del
presente allegato. Fino al 2008, la quantita' deve essere conforme ad un
orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di
ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal
protocollo di Kyoto.
2. La quantita' totale delle quote da assegnare e' coerente con le
valutazioni dei progressi gia' realizzati o da realizzare per rispettare
i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunita' ai
sensi della decisione 93/389/CEE.
3. La quantita' delle quote da assegnare e' coerente con il potenziale,
compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle
attivita' contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono
basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas
ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attivita' e sui
progressi realizzabili in ciascuna attivita'.
4. Il piano e' coerente con altri strumenti legislativi e politici della
Comunita'. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni
dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.
5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire
indebitamente talune imprese o attivita', conformemente alle
prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.
6. Il piano contiene informazioni sulle modalita' alle quali i nuovi
entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in
ciascuno Stato membro.
7. Il piano puo' tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e
contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in
fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento
relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati
dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione
nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga
conto delle azioni intraprese in fasi precoci.
8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle
tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.
9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il
pubblico puo' presentare e contiene informazioni sulle modalita' con le
quali si terra' conto delle suddette osservazioni prima di adottare una
decisione in materia di assegnazione delle quote.
10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla
presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a
ciascuno.
11. Il piano puo' contenere informazioni su come tener conto
dell'esistenza di concorrenza tra Paesi/entita' esterne all'Unione.
12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che puo' essere
utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come
percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La
percentuale e' coerente con gli obblighi di supplementarita'.
Allegato H
ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA PRESENTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO
12, COMMA 2
1. Dati identificativi del gestore (3)
dell'impianto
2. Dati identificativi dell'impianto
3. Informazioni relativi all'attivita' dell'impianto, alle produzioni,
alle emissioni di combustione ed alle emissioni di processo
4. Informazioni dettagliate relative alle fonti di emissione
5. Informazioni sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad
effetto serra
6. Informazioni sull'impiego di materie prime ed ausiliarie il cui
impiego e suscettibile di produrre gas ad effetto serra
7. Informazioni sulla tecnologia, sulla capacita' e sul funzionamento
dell'impianto
MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO
13, COMMA 1
I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma
digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23
gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via
telematica.
(3) In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non
proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo
contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o
controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie
contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo
d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto
atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe
richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.
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