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News / Giurisprudenza / Energia

23-06-2010

Energia - Corte Costituzionale - D.L. n. 78/2009 - Interventi urgenti per le reti dell'energia - Illegittimo l'intervento dello Stato

La Corte Costituzionale con la sentenza del 9 giugno 2010, n. 215 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1-4 (Interventi urgenti per le reti dell'energia) del decreto legge n. 78/2009 che prevedeva  in caso di urgenza la possibilità per il Consiglio dei ministri  di individuare interventi relativi alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione dell’energia (compresa quella nucleare), da realizzarsi con capitale prevalentemente o interamente privato e d'intesa con la Regione solo per l’individuazione degli interventi relativi alla produzione. La realizzazione dei suddetti interventi sarebbe poi spettata a dei commissari ad acta di nomina governativa e investiti di ampi poteri.

La Corte ha osservato che, "trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d’urgenza dovrebbe comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime. Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all’an che al quantum".

Inoltre prosegue la Corte, "la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l’intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi".

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, commi da 1 a 4, del d.l. n. 78 del 2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 103 del 2009, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.


 

 



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