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Sez. III, Sent. del
12/10/2005 (Ud. 09/06/2005) n. 36955 - Pres. Savignano G - Rel.
Franco A - P.M. in proc. Noto ed altri - P.M. (Conf.) RV232192
La riutilizzazione da parte del detentore dei materiali provenienti
da demolizione edilizia in opere di sottofondo stradale senza
l'adozione dei test di cessione in conformità al D.M. 5 febbraio
1998, li sottrae all'ambito di applicabilità delle deroghe di cui
all'art. 14 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con Legge 8
agosto 2002 n. 178, atteso che la riutilizzazione nello stesso o in
analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo deve avvenire con
modalità tali da non recare pregiudizio all'ambiente.
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Sez. III, Sent. del
04/10/2005 (Ud. 13/07/2005) n. 35640 - Pres. Vitalone C - Rel.
Mancini F - Di Marco - P.M. (Conf.) RV232201
In tema di gestione dei rifiuti,
la valutazione affidata al giudice penale sulle condizioni
legittimanti la emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente di
cui all'art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 non può riguardare
le scelte di natura tecnica operate dal sindaco, atteso che il
sindacato del giudice deve avere quali parametri le norme che
giustificano l'esercizio del potere straordinario previsto per
l'organo amministrativo, ma non può riferirsi alla correttezza sotto
il profilo tecnico-discrezionale nell'esercizio del potere stesso.
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Sez. III, Sent. del
28/09/2005 (Ud. 27/06/2005), n. 34665 - Pres. De Maio G - Rel.
Onorato P - Righetti - P.M. (Conf.) RV232178
L'attività di gestione dei rifiuti operata dal Comune nelle
cosiddette piazzole ecologiche o ecopiazzole, ove i rifiuti vengono
conferiti dai cittadini in modo differenziato, configura un deposito
preliminare in vista dello smaltimento o una messa in riserva in
vista del recupero, con la conseguente necessità della preventiva
autorizzazione, la cui mancanza configura il reato di cui all'art.
51, comma primo, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.
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Sez. III, Sent. del
13/09/2005 (Ud. 14/06/2005) n. 33310 - Pres. Papadia U - Rel.
Onorato P - P.G. in proc. Casale - P.M. (Diff.) RV232195
L'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti da terzi, effettuata da soggetti abilitati allo svolgimento
dell'attività in forma ambulante, non prevede l'iscrizione all'albo
nazionale dei gestori dei rifiuti, con conseguente esclusione della
configurabilità del reato di cui all'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio
1997 n. 22. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto
sufficiente la produzione del certificato di iscrizione nel registro
degli esercenti mestieri ambulanti per l'esercizio della raccolta di
rottami ferrosi).
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Sez. III, Sent del
02/09/2005 (Ud. 08/07/2005) n. 32847 - Pres. Vitalone C - Rel.
Franco A - Germiniasi - P.M. (Diff.) RV232198
In tema di tutela delle acque, ai fini della configurabilità del
reato di cui all'art. 59, comma quarto, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.
152 (inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione) occorre,
oltre alla inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione o
delle altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, che si
tratti di acque reflue industriali e che queste contengano le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze
indicate nelle tabelle 3/a e 5 dell'Allegato 5, configurandosi in
difetto l'illecito amministrativo di cui all'art. 54, comma terzo,
del citato decreto n. 152.
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Sez. III, Sent. del
18/07/2005 (Ud. 21/04/2005) n. 26379 - Pres. Postiglione A - Rel.
Onorato P - P.M. in proc. Zunino - P.M. (Diff.) RV231937
La possibilità per i comuni di esercitare in regime di privativa la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento,
prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non esclude
che le attività di smaltimento o di recupero esercitate debbano
essere soggette alle autorizzazioni regionali previste dall'art. 28
del citato D.Lgs. n. 22, o alle procedure semplificate provinciali
ex artt. 31, 32, 33 dello stesso decreto.
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Sez. III, Sent del
18/07/2005 (Ud. 21/04/2005) n. 26379 - Pres. Postiglione A - Rel.
Onorato P - P.M. in proc. Zunino - P.M. (Diff.) RV231938
In tema di gestione dei rifiuti, le piazzole comunali destinate alla
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cosiddette piazzole
ecologiche o ecopiazzole, hanno natura di centri di stoccaggio ai
sensi dell'art. 6, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22,
atteso che nelle stesse si effettuano attività di smaltimento,
consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di
smaltimento definitive ex punto D15 dell'allegato B al citato
decreto n. 22, o attività di recupero, consistente nella messa in
riserva ex punto R13 dello stesso allegato B.
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Sez. III, Sent. del
07/07/2005 (Ud. 08/06/2005) n. 24934 - Pres. Zumbo A - Rel.
Squassoni C - Casagrande - P.M. (Parz. Diff.) RV231949
Lo sversamento di oli usati su suolo non asfaltato o in altro modo
protetto configura il reato di cui all'art. 14 D.Lgs. 27 gennaio
1992 n. 95 anche se effettuato in quantità limitata e
indipendentemente dalla prova di un danno al suolo, atteso l'obbligo
di conferimento del materiale in questione all'apposito consorzio in
applicazione del generale principio di prevenzione vigente in
materia.
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Sez. III, Sent. del
10/06/2005 (Ud. 15/03/2005) n. 21966 - Pres. Zumbo A - Rel. Fiale A
- Nugnes - P.M. (Diff.) RV231645
In tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità del soggetto
avente la disponibilità di un'area sulla quali terzi abbiano
abbandonato rifiuti è configurabile soltanto qualora venga accertato
il concorso, a qualsiasi titolo, del possessore del fondo con gli
autori del fatto, ovvero per una condotta di compartecipazione
agevolatrice, non sussistendo in questo caso una posizione di
garanzia in capo allo stesso.
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Sez. III, Sent. del
10/06/2005 (Ud. 04/03/2005) n. 21963 - Pres. Zumbo A - Rel. Fiale A
- D'Agostino - P.M. (Conf.) RV231639
In tema di gestione dei rifiuti, va considerato quale veicolo fuori
uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione,
ufficialmente privato delle targhe, e ciò ancor prima della consegna
ad un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato
di abbandono.
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Sez. III, Sent. del
01/06/2005 (Ud. 10/05/2005) n. 20512 - Pres. Papadia U - Rel. De
Maio G - Bonarrigo - P.M. (Conf.) RV231654
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, rispondono dei
reati previsti dal D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, e successive
modificazioni, tutti i soggetti che di fatto esercitano funzioni di
amministrazione e di gestione dell'insediamento dal quale originano
i reflui, senza che tale responsabilità assuma carattere oggettivo
ed automatico, ma a titolo di colpa, intesa in senso ampio, ovvero
conseguente non soltanto a comportamenti commissivi, ma anche per
inosservanza del dovere di adottare tutte le misure tecniche ed
organizzative di prevenzione del danno da inquinamento.
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Sez. III, Sent. del 01/06/2005 (Ud.
14/04/2005) n. 20499 - Pres. Papadia U - Rel. Amoroso G - Colli ed
altri - P.M. (Parz. Diff.) RV231528
Al fine di delineare l'ambito di operatività della nozione di
rifiuto occorre distinguere tra i "residui di produzione" che, pur
se suscettibili di eventuale successiva utilizzazione previa
trasformazione, vanno qualificati come rifiuti ed i "sottoprodotti"
che non vi rientrano, atteso che solo ciò che non nuoce all'ambiente
e può essere inequivocabilmente ed immediatamente utilizzato come
materia prima secondaria senza previa trasformazione in un processo
produttivo si sottrae alla disciplina sui rifiuti di cui al D.Lgs. 5
febbraio 1997 n. 22.
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Sez. III, Sent. del 01/06/2005 (Ud.
14/04/2005) n. 20499 - Pres. Papadia U - Rel. Amoroso G - Colli ed
altri - P.M. (Parz. Diff.) RV231529
La destinazione di un'area a centro di raccolta di materiali
provenienti da demolizioni edilizie e lo scarico ripetuti di essi,
senza la prescritta autorizzazione, integra il reato di
realizzazione e gestione di una discarica abusiva, di cui all'art.
51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, anche in difetto
di una specifica organizzazione di persone e di mezzi e senza che
sia necessario il dolo specifico del fine di lucro.
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Sez. III, Sent. del 27/05/2005 (C.C.
20-04-2005) n. 19964 - Pres. Savignano G - Rel. Zumbo A - Fraticelli
ed altro - P.M. (Conf.) RV231644
In tema di tutela dall'inquinamento, l'attività di allevamento è
sottoposta a regime giuridico differenziato, in considerazione del
limitato impatto ambientale, solo quando per il numero dei capi
presenti e per l'estensione dei terreni disponibili è possibile
l'utilizzazione esclusiva dei residui nella attività agricola;
diversamente va riconosciuta la natura di reflui industriali agli
scarichi di allevamenti nei quali manchi la connessione funzionale
fra fondo ed allevamento. (In applicazione di tale principio la
Corte ha affermato la natura di reflui industriali in un caso in cui
gli sversamenti avvenivano per getto diretto senza diffusione in
maniera omogenea interessando soltanto un parte della zona
coltivata)
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Sez. III, Sent. del 20/05/2005 (Ud.
13/04/2005), n. 19254 - Pres. Savignano G - Rel. Grillo C - Granata
- P.M. (Parz. Diff.) RV231991
In tema di scarichi di acque reflue industriali, a seguito del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, modificativo dell'art. 59, D.Lgs. 11
maggio 1999 n. 152, sono sottoposti a sanzione penale gli scarichi
che superano i limiti tabellari posti dallo Stato ed individuati
nelle Tabelle 3 e 4 anche se si tratta di sostanze diverse dalle
quelle indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5. Infatti
nell'attuale formulazione il riferimento alle sostanze indicate
nella Tabella 5 è stato collocato dopo la previsione della
possibilità, per le autorità diverse dallo Stato, di stabilire
"limiti più restrittivi", la violazione dei quali - in applicazione
del disposto dell'art. 54, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 1999 ed in
ossequio alla riserva statale dello "ius puniendi" - è sanzionata
solo in via amministrativa, salvo la sussistenza dell'ulteriore
condizione che si tratti delle diciotto sostanze pericolose incluse
nella citata Tabella 5.
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Sez. III, Sent. del 13/05/2005 (Ud.
04/03/2005) n. 17836 - Pres. Zumbo A - Rel. Onorato P - Maretti ed
altro - P.M. (Conf.) RV231640
In tema di definizione della nozione di rifiuto, la norma
interpretativa introdotta con l'art. 14 del D.L. 8 luglio 2002 n.
138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, sottrae alla
qualifica di rifiuto i residui di produzione o di consumo, sulla
base di una attuale o potenziale riutilizzazione, operando una
controqualificazione rispetto alla definizione di rifiuto stabilita
dalle disposizioni comunitarie, a fronte delle quali la questione di
legittimità costituzionale del citato art. 14 in relazione agli
artt. 11 e 117 della Costituzione appare non manifestamente
infondata. (La Corte ha ritenuto irrilevante nella fattispecie la
questione, essendo stata esclusa in punto di fatto la
riutilizzazione del rifiuto, ed ha ulteriormente affermato che il
concetto di "disfarsi" non può essere identificato, come nel citato
art. 14, con quello di attività di "smaltimento o di recupero",
atteso che è possibile disfarsi di un rifiuto anche semplicemente
abbandonandolo).
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Sez. III, Sent. del 09/05/2005 (C.C.
20/01/2005) n. 17414 - Pres. Onorato P - Rel. Fiale A - Manzoni -
P.M. (Conf.) RV231635
In tema di smaltimento dei rifiuti, l'uso ripetuto da parte del
sindaco del potere di emissione delle ordinanze contingibili ed
urgenti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, in
assenza dei presupposti richiesti dal citato art. 13, configura il
reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione,
punito dall'art. 51, comma terzo, del decreto n. 22 del1997.
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Sez. III, Sent. del 09/05/2005 (C.C.
20-01-2005) n. 17414 - Pres. Onorato P - Rel. Fiale A - Manzoni -
P.M. (Conf.) RV231636
In tema di smaltimento dei rifiuti non è possibile fare ricorso al
potere di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, previsto
dall'art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, per ragioni
finanziarie, atteso che non esiste un principio di giustificazione
di tipo economico nel sistema delineato dal citato decreto n. 22, in
quanto l'ente locale ha il dovere di dare priorità alle spese
necessarie per un corretto smaltimento dei rifiuti urbani.
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Sez. III, Sent. del 09/05/2005 (C.C.
20-01-2005) n. 17414 - Pres. Onorato P - Rel. Fiale A - Manzoni -
P.M. (Conf.) RV231637
In tema di smaltimento dei rifiuti, compete al giudice penale il
sindacato di legittimità sul potere del Sindaco di emanazione delle
ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio
1997 n. 22, atteso che l'ordinanza di necessità non costituisce un
titolo di legittimazione sostitutivo dell'autorizzazione regionale,
bensì una causa speciale di giustificazione per quelle attività di
smaltimento di rifiuti non autorizzate che diversamente
integrerebbero un'ipotesi di reato.
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Sez. III, Sent. del 05/05/2005 (Ud.
14/04/2005) n. 16890 - Pres. Dell'Anno P - Rel. Grillo C - Gallucci
ed altro - P.M. (Diff.) RV231649
Il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni, di cui all'art. 51, comma quarto, del D.Lgs. 5
febbraio 1997 n. 22, ha natura permanente, non rilevando il fatto
che la P.A. abbia fissato un termine per l'adempimento delle
prescrizioni, atteso che è punito non l'inadempimento in sè delle
prescrizioni ma la protrazione della specifica condotta di
smaltimento, recupero, trasporto od altro senza l'osservanza delle
stesse.
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Sez. III, Sent. del 02/05/2005 (C.C.
15-03-2005) n. 16351 - Pres. Zumbo A - Rel. Postiglione A - Dalena -
P.M. (Parz. Diff.) RV231512
In tema di gestione di rifiuti, va qualificato quale combustibile da
rifiuto (c.d. CDR) non soltanto quello ottenuto da rifiuti urbani,
atteso che la legge 31 luglio 2002 n. 179 ha inserito il CDR quale
combustibile senza il riferimento esclusivo ai rifiuti urbani e che
ai sensi del d.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 è consentita
l'utilizzazione dei rifiuti sanitari (che hanno natura di rifiuti
speciali) per la produzione di energia.
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Sez. III, Sent. del 02/05/2005 (C.C.
15-03-2005) n. 16351 - Pres. Zumbo A - Rel. Postiglione A - Dalena -
P.M. (Parz. Diff.) RV231513
In tema di gestione dei rifiuti,
è impiegabile quale combustibile da rifiuto per il recupero
energetico in inceneritori ed impianti industriali, quali
cementifici e centrali termoelettriche (cd. CDR) non soltanto quello
prodotto in regime di procedura semplificata ex art. 31 del D.Lgs. 5
febbraio 1997 n. 22, ma altresì quello per il quale si è seguita la
procedura ordinaria, atteso che l'autorizzazione della autorità
competente è atto che offre garanzie maggiori rispetto alla
comunicazione da parte dell'interessato.
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Sez. III, Sent. del 29/04/2005 (Ud.
15/03/2005) n. 16274 - Pres. Zumbo A - Rel. Postiglione A - Faraci -
P.M. (Diff.) RV231520
Nel caso di scarico da rete fognaria dotata di impianto di
depurazione finale, anche in ipotesi di guasto tecnico in
conseguenza del quale si sia verificata la tracimazione dalle vasche
ma con contestuale funzionamento dello scarico ordinario, non trova
applicazione la normativa sui rifiuti (di cui al D.Lgs. n. 22 del
1997) ma quella di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, atteso che
rientrano in tale disciplina soltanto i rifiuti liquidi che esulano
dal concetto di scarico come definito dall'art. 2 del citato decreto
n. 152.
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Sez. IV, Sent. del 26/04/2005 (C.C.
02/03/2005) n. 15431 - Pres. Coco GS - Rel. Brusco CG - Arditi -
P.M. (Parz. Diff.) RV231557
I corsi d'acqua, per legge beni immobili, per poter essere oggetto
di furto devono essere smobilizzati, cioè distolti, almeno in parte,
dal loro normale corso a beneficio di un soggetto che in tal modo si
impossessa del bene divenuto mobile.
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Sez. III, Sent. del 18/04/2005 (Ud.
10/03/2005) n. 14285 - Pres. Teresi A - Rel. Amoroso G - Brizzi -
P.M. (Conf.) RV231080
La destinazione di un'area a centro di raccolta di materiali
provenienti da demolizioni edilizie e lo scarico ripetuto di questi,
senza la prescritta autorizzazione, integrano il reato di cui
all'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (realizzazione e
gestione di discarica abusiva), anche in mancanza di una specifica
organizzazione di persone e mezzi, nè è necessario il dolo specifico
del fine di lucro.
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Sez. III, Sent. del 18/04/2005 (Ud.
10/03/2005) n. 14285 - Pres. Teresi A - Rel. Amoroso G - Brizzi -
P.M. (Conf.) RV231081
In tema di gestione dei rifiuti, in caso di abbandono o deposito
incontrollato di rifiuti ad opera dei dipendenti di una società di
capitale, il legale rappresentante è responsabile, quantomeno per
"culpa in vigilando", del reato di cui all'art. 51, comma secondo,
del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (realizzazione e gestione di
discarica abusiva), salva la dimostrazione di una specifica causa di
esonero della responsabilità.
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Sez. III, Sent. del 14/04/2005 (C.C.
17/03/2005) n. 13717 - Pres. Onorato P - Rel. Sarno G - Dami - P.M.
(Diff.) RV231514
In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui sia in corso la
realizzazione senza autorizzazione di nuovi impianti per lo
smaltimento o il recupero dei rifiuti non si configura il reato di
cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22,
trattandosi di un reato formale che prevede l'inizio dell'attività
industriale propriamente intesa e non potendosi apprezzare le
condotte sotto il profilo del tentativo.
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Sez. III, Sent. del 12/04/2005 (Ud.
28/01/2005) n. 13143 - Pres. Savignano G - Rel. Onorato P - Orsini
ed altro - P.M. (Conf.) RV231216
In materia di inquinamento atmosferico, esercitare un impianto
esistente senza aver richiesto l'autorizzazione prevista dal d.P.R.
24 maggio 1988 n. 203, ovvero trasferire detto impianto in altra
sede senza autorizzazione, integrano un reato di condotta, non già
un reato di danno, giacchè il bene tutelato dalla norma penale è
l'interesse dell'amministrazione competente ad effettuare un
controllo preventivo sulla funzionalità degli impianti "esistenti" o
"nuovi" e sulla loro potenzialità inquinante, proprio al fine di
prevenire immissioni inquinanti superiori ai valori limite. Ne
consegue che il reato è integrato solo per avere omesso di
richiedere l'autorizzazione, anche nel caso in cui l'impianto non
superi di fatto detti limiti.
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Sez. III, Sent. del 01/04/2005 (Ud.
08/03/2005) n. 12366 - Pres. Papadia U - Rel. Teresi A - Fatta ed
altro - P.M. (Conf.) RV231074
Il cosiddetto "pastazzo di agrumi", composto da buccia e polpa di
agrumi residuati dalla loro lavorazione, allorchè siano ancora
presenti processi fermentativi non è qualificabile quale ammendante
vegetale semplice utilizzabile in agricoltura ai sensi dell'Allegato
IC della Legge 19 ottobre 1984 n. 748, come modificato dal D.M. amb.
25 marzo 1998, e rientra nella disciplina del D.Lgs. 5 febbraio 1997
n. 22, atteso che per la esclusione dalle disposizioni sui rifiuti
deve trattarsi di prodotto non fermentato.
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Sez. III, Sent. del 01/04/2005 (Ud.
24/02/2005) n. 12356 - Pres. Postiglione A - Rel. Gentile M - Rizzo
ed altri - P.M. (Conf.) RV231071
Risponde del reato di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5
febbraio 1997 n. 22 (realizzazione o gestione di discarica non
autorizzata) il dirigente dei servizi tecnici comunali, tra cui
quello relativo alla nettezza urbana, che dispone, o non impedisce
pur avendone l'obbligo giuridico, il deposito dei residui di
potatura e pulitura degli alberi in zona adibita a discarica
abusiva.
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Sez. III, Sent. del 01/04/2005 (Ud.
09/02/2005) n. 12349 - Pres. Savignano G - Rel. Petti C - Renna -
P.M. (Parz. Diff.) RV231068
Lo smaltimento in discarica di rifiuti diversi da quelli per i quali
si è in possesso di autorizzazione configura il reato di cui
all'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (gestione di discarica
abusiva), atteso che il trattamento di un rifiuto diverso da quello
autorizzato equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione.
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Sez. III, Sent. del 01/04/2005 (Ud.
09/02/2005) n. 12349 - Pres. Savignano G - Rel. Petti C - Renna -
P.M. (Parz. Diff.) RV231069
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della adozione del
provvedimento di confisca dell'area sulla quale risulta realizzata
la discarica abusiva, la proprietà del suolo da parte dell'autore o
del compartecipe del reato deve essere provata dall'accusa.
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Sez. V, Sent. del 25/03/2005 (Ud.
14/01/2005) n. 11924 - Pres. Lattanzi G - Rel. Ferrua G - Spagnolo
ed altri - P.M. (Conf.) RV231704
In tema di smaltimento di rifiuti, la configurazione del reato di
realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, in presenza
dei requisiti della fattispecie rappresentati da una condotta di
accumulo di rifiuti su un'area, dal degrado dell'area stessa e dalla
consistente quantità di rifiuti depositati abusivamente, non può
rimanere esclusa dalla provvisorietà e dallo stoccaggio dei rifiuti
in attesa di trasferimento.
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Sez. V, Sent. del 25/03/2005 (Ud.
14/01/2005) n. 11924 - Pres. Lattanzi G - Rel. Ferrua G - Spagnolo
ed altri - P.M. (Conf.) RV231705
In tema di gestione dei rifiuti, le operazioni di messa in riserva
di rifiuti infiammabili o putrescibili possono avvenire solo se le
quantità in deposito non superino i 600 metri cubi e la permanenza
del materiale non si protragga per più di un anno. In mancanza di
tali presupposti, non essendo invocabile il regime semplificato di
cui all'art. 33 D.Lgs. n. 22 del 1997 si configura il reato di
gestione di discarica non autorizzata.
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Sez. III, Sent. del 10/03/2005 (Ud.
10/02/2005) n. 9506 - Pres. Vitalone C - Rel. Teresi A - Cappadona -
P.M. (Diff.) RV231094
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato previsto dall'art.
137 D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 (violazione delle prescrizioni
dell'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi) il
superamento dei limiti di tempo imposti dall'art. 30 del medesimo
D.Lgs. n. 230 del 1995, nel testo modificato dal decreto n. 241 del
2000, per il dimezzamento fisico dei rifiuti o materiali contenenti
radionuclidi.
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Sez. III, Sent. del 10/03/2005 (Ud.
10/02/2005) n. 9504 - Pres. Vitalone C - Rel. Grillo C - Lovato -
P.M. (Parz. Diff.) RV230983
La raccolta di veicoli fuori uso in assenza dell'autorizzazione di
cui all'art. 28, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 configura il reato di
cui all'art. 51, comma primo, del citato decreto, atteso che per gli
stessi sussiste l'obbligo giuridico di disfarsene ex art. 46, D.Lgs.
n. 22, con termini più rigorosi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.
24 giugno 2003 n. 209.
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Sez. III, Sent. del 08/03/2005 (C.C.
10/02/2005) n. 8890 - Pres. Vitalone C - Rel. Petti C - Gios - P.M.
(Conf.) RV230981
In tema di gestione dei rifiuti, la esclusione delle materie fecali
dalla disciplina di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, prevista
dall'art. 8 lett. c), opera a condizione che le stesse provengano da
attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività
agricola. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato
la applicabilità della disciplina sui rifiuti alla gestione di
materie fecali provenienti da un alpeggio di bovini in una malga).
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Sez. III, Sent. del 09/02/2005 (Ud.
19/01/2005) n. 4702 - Pres. Savignano G - Rel. Onorato P - Scipioni
ed altro - P.M. (Conf.) Geraci V RV230682
I pneumatici usati dei quali il detentore si disfa o che vende a
terzi perchè siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura
non rientrano nella deroga alla nozione di rifiuto di cui all'art.
14 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002
n. 178, atteso che i pneumatici sono in questo caso destinati ad una
operazione di recupero quale individuata dalla lettera R5
dell'Allegato C del decreto n. 22 del 1997, circostanza che esclude
l'applicabilità della citata normativa.
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Sez. III, Sent. del 09/02/2005 (Ud.
11/01/2005) n. 4682 - Pres. Papadia U - Rel. Grillo C - Licari -
P.M. (Diff.) D'Angelo G RV230678
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, va considerato
esistente lo scarico diretto in mare di acque reflue industriali in
esercizio al momento di entrata in vigore della legge 11 maggio 1999
n. 152 e regolarmente autorizzato, anche se a tale tipologia di
scarichi non può applicarsi la disciplina dell'autorizzazione
provvisoria tacita prevista dall'art. 15 della legge 10 maggio 1976
n. 319, come modificata dall'art. 7 della legge 17 maggio 1995 n.
172.
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Sez. III, Sent. del 01/02/2005 (Ud.
21/12/2004) n. 3333 - Pres. Grillo C - Rel. Grillo C - Andrisano -
P.M. (Conf.) Passacantando G RV230673
In tema di gestione dei rifiuti, configura la violazione dell'art.
51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (attività di
gestione di rifiuti non autorizzata) il deposito in area privata di
più carcasse di autoveicoli di proprietà di terzi ed in attesa di
demolizione, giacchè in tale caso non si verte nè nella ipotesi di
deposito temporaneo, possibile solo nel luogo di produzione del
rifiuto, nè di stoccaggio, che integra un'attività di smaltimento
effettuabile in area abilitata e previa autorizzazione.
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