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La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 49 c. 1 della L.R Lombardia n.
26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia,
di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come
sostituito dall'art. 4, c. 1, lett. p), della L.R. Lombardia
18 agosto 2006, n. 18, in quanto "ponendo il principio della
separazione delle gestioni, violava specificamente la competenza
statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni, laddove,
in contrasto con la disciplina statale, consentiva ed anzi
imponeva una separazione non coordinata tra la gestione della
rete e l'erogazione del servizio idrico integrato".
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La Corte di Giustizia
dell'Unione Europea con sentenza del 15 ottobre 2009
(causa C-263/08) ha dichiarato incompatibili con il diritto
comunitario le norme nazionali che limitano l’accesso alla
giustizia alle sole associazioni ambientali con un numero
minimo di 2mila soci...>>
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La Corte costituzionale, con la
sentenza n. 238/2009, ha posto fine alla questione
concernente l'inquadramento giuridico della Tia (Tariffa di
igiene ambientale), introdotta nel 1997 dal "decreto Ronchi"
(articolo 49 del DLgs 22/1997), concludendo per la sua natura
tributaria...>>
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La Corte Costituzionale, con due sentenze (n. 247 e 249 del 2009),
ha dichiarato incostituzionale il potere sostitutivo di
Stato e Regioni in materia di gestione dei rifiuti, e il
mancato coinvolgimento delle Regioni nell’adozione dei
decreti ministeriali su aree agricole e incentivi per la
ricerca...>>
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«Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale
di determinati progetti – Obbligo di rendere pubblica la
motivazione di una decisione di non sottoporre un progetto ad
una valutazione» |
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Sentenza 14 gennaio
2009, n. 10 (Udienza Pubblica del 16/12/2008)
Legge
Regionale Puglia 31/10/2007, n. 29, art. 3, c. 1
La Corte Costituzionale ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29
(Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che
transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti
di smaltimento siti nella Regione Puglia), nonché delle restanti
disposizioni della medesima legge regionale".
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