Studio Brancaleone


SERVIZI OFFERTI - contattaci Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni

SERVIZI LEGALI
servizi legali
Assistenza giudiziale in materia ambientale
CONSULENZA NORMATIVA
consulenza normativa
Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, audit di conformità
CONSULENZA CERTIFICAZIONI
consulenza ambientaleconsulenza qualitàconsulenza sicurezza
Assistenza e consulenza su sistemi di gestione e certificazioni di prodotto
FORMAZIONE 
formazione
Corsi per aziende e Enti pubblici
FINANZIAMENTI
assistenza finanziamenti
Ricerca finanziamenti, assistenza e realizzazione progetti  
SERVIZI ON-LINE
servizi on-line
Pareri giuridici on-line servizio di aggiornamento normativo



 
ARCHIVIO NEWS
 
AREA NORMATIVA
Presentazione area normativa
Novità Normativa




News / Nazionali / Rifiuti

30-09-2010

Rifiuti - Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) non applicabile a recupero rifiuti in procedura semplificata

Il Ministero dell'ambiente, con il parere del 9 settembre 2010, prot. 22281, ha chiarito che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non è applicabile alla disciplina sul trattamento dei rifiuti mediante procedure semplificate, ex DLgs n. 152/2006.

Il Ministero, nel parere, ha ricordato che l'articolo 214 del Dlgs 152/2006 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), nonché la disciplina stabilita ex Dm 5 febbraio 1998 (Recupero rifiuti non pericolosi) e 12 giugno 2002 n. 161 (Limiti, quantitativi massimi e metodi di trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate), sono norme che costituiscono recepimento di direttive comunitarie (74/442/Cee e 91/156/Cee), le quali hanno disposto una deroga al regime autorizzatorio ordinario e sono da considerarsi lex specialis.

Pertanto, essendo le citate disposizioni "lex specialis" rispetto alla generale nuova disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19, comma 1, legge 241/1990, esse potranno essere applicate, come previsto dal comma 9 dell'articolo 214, DLgs 152/2006, solo se compatibili con le norme settoriali contenute nell’articolo medesimo.


Documenti di approfondimento

◊ Vai alla Sezione Consulenza Area Normativa …>>

 



Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it


documenti
Servizio di
documentazione
normativa

I documenti contrassegnati con sono riservati e a pagamento. Per informazioni sull'acquisto vedi la pagina delle condizioni