Studio Brancaleone


SERVIZI OFFERTI - contattaci Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni

SERVIZI LEGALI
servizi legali
Assistenza giudiziale in materia ambientale
CONSULENZA NORMATIVA
consulenza normativa
Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, audit di conformità
CONSULENZA CERTIFICAZIONI
consulenza ambientaleconsulenza qualitàconsulenza sicurezza
Assistenza e consulenza su sistemi di gestione e certificazioni di prodotto
FORMAZIONE 
formazione
Corsi per aziende e Enti pubblici
FINANZIAMENTI
assistenza finanziamenti
Ricerca finanziamenti, assistenza e realizzazione progetti  
SERVIZI ON-LINE
servizi on-line
Pareri giuridici on-line servizio di aggiornamento normativo



 
ARCHIVIO NEWS
 
AREA NORMATIVA
Presentazione area normativa
Novità Normativa




News / Nazionali / Inquinamento marino

05-05-2011

Inquinamento marino - Attuazione Direttiva CE per le navi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 96 del 27 aprile 2011 il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 53, che entrerà in vigore il 12 maggio, di ”attuazione della direttiva 2009/16/CE recante norme le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri”.

Il decreto introduce misure per ridurre progressivamente l’impiego di navi sub standard per il trasporto marittimo tramite:

Il decreto si applica alle navi di bandiera non italiana ed ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale. L'ispezione eseguita in acque soggette alla giurisdizione nazionale è considerata equivalente a quella svolta nell’ambito di un porto. Non si applica invece alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali ed alle unità da diporto non adibite a traffici commerciali.

IL provvedimento prevede obblighi specifici a carico:

  1. dell'armatore, agente o comandante della nave assoggettabile  ad ispezione estesa, ex art. 17: che devono comunicare all’autorità competente locale l’arrivo della nave possibilmente utilizzando strumenti elettronici.

  2. dei piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto nazionale o che operano su navi dirette o in transito all'interno delle acque di giurisdizione: devono informare immediatamente l'autorità competente locale, qualora nell'esercizio delle loro normali funzioni, vengano comunque a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.

La violazione dei suddetti obblighi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente da 250 euro a 1500 euro per i primi e da cinquecento euro a tremila euro per i secondi.


◊ Vai alla Sezione Consulenza Area Normativa …>>

◊ Vai alla Sezione Consulenza Area Ambiente …>>

 



Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it


documenti
Servizio di
documentazione
normativa

I documenti contrassegnati con sono riservati e a pagamento. Per informazioni sull'acquisto vedi la pagina delle condizioni