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Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2009, n. 146 |
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Decreto Ministeriale 4 marzo 2009 |
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Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro |
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro»;
Visto in particolare l'art. 25, comma 1, lettera n) del sopra
richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce,
per il medico competente, l'obbligo di comunicare, mediante
autocertificazione al Ministero della salute, del possesso dei titoli
e dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto decreto
legislativo;
Visto in particolare l'art. 38, comma 4, del sopra richiamato
decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede l'iscrizione dei
medici competenti nell'elenco istituito presso il Ministero della
salute, ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, con il quale e' stato istituito il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Considerato che la funzione dell'elenco sopra richiamato e' quella
di permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il numero
effettivo di sanitari che svolgono la funzione di medico competente,
anche al fine di poter meglio orientare l'individuazione di obiettivi
e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori;
Ritenuto che l'obiettivo previsto all'art. 38, comma 2 del predetto
decreto legislativo non puo' considerarsi esaurito con il limite
temporale ivi indicato come termine per produrre la prevista
autocertificazione da parte dei medici che svolgevano le funzioni di
medico competente;
Ritenuto necessario garantire, nel tempo, l'aggiornamento del
predetto elenco attraverso l'inserimento dei dati dei sanitari che
iniziano a svolgere tale attivita', e la cancellazione dei sanitari
che cessano di svolgerla;
Ravvisata pertanto la necessita' di definire le modalita' di
costituzione ed aggiornamento del sopra citato elenco nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. L'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' tenuto presso l'Ufficio
II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche
l'aggiornamento.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che
svolgono l'attivita' di medico competente in possesso dei titoli e
dei requisiti previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
Art. 2.
1. I sanitari che svolgono l'attivita' di medico competente, sono
tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all'Ufficio
indicato all'art. 1 comma 1, il possesso dei titoli e requisiti
abilitanti per lo svolgimento di tale attivita', previsti dall'art.
38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresi' tenuti a
comunicare, con le stesse modalita', eventuali successive variazioni
comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e
la cessazione dello svolgimento dell'attivita'.
2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale
di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei
crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo
programma triennale di educazione continua in medicina, previsto
dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile
2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di
medico competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della
comunicazione del possesso del necessario requisito formativo
mediante l'invio all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, della
certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita
autocertificazione.
Art. 3.
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
effettua con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei
requisiti e dei titoli autocertificati.
2. L'esito negativo della verifica di cui al comma 1, comporta la
cancellazione d'ufficio dall'elenco di cui all'art. 1.
Art. 4.
1. L'elenco dei medici competenti e' consultabile attraverso il
portale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche
sociali.
2. L'iscrizione all'elenco non costituisce di per se' titolo
abilitante all'esercizio dell'attivita' di medico competente.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
per la registrazione.
Roma, 4 marzo 2009
p. Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 246
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