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Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n. 221

Decreto Ministeriale 20 giugno 2011
Modalita' e importi delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
prestate a favore dello Stato dai  commercianti  e  intermediari  dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  10  giugno  1982,  n.  348,  che  disciplina   la
prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed  altri
enti pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modifiche; 
  Visto, in particolare, l'art. 212, commi 5 e 10, del citato decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  il  quale  prevede  l'obbligo
dell'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali,  in  prosieguo
denominato albo, e la prestazione delle relative garanzie finanziarie
a favore dello Stato, per le  imprese  che  intendono  effettuare  le
attivita' di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione
dei rifiuti stessi; 
  Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente
di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,  con  il  quale  e'  stato
adottato  il  regolamento  delle   modalita'   organizzative   e   di
funzionamento dell'albo nazionale gestori rifiuti; 
  Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera  h),  del  citato
decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale ha istituito la categoria 8:
intermediazione e commercio dei rifiuti; 
  Visto, altresi', l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n.  406,  il
quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con
fideiussione bancaria o con  polizza  fideiussoria  assicurativa,  ai
sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e che  le  modalita'  e  gli
importi delle garanzie  finanziarie  sono  determinate  con  appositi
decreti interministeriali; 
  Considerato che risulta necessario garantire un'adeguata  copertura
finanziaria  ai  rischi  connessi  alle  attivita'  di  commercio   e
intermediazione dei rifiuti  senza  detenzione  dei  rifiuti  stessi,
finalizzata ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa
in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni  e
delle aree contaminate, nonche' al risarcimento dei  danni  derivanti
all'ambiente; 
  Ravvisata  l'opportunita'  di  differenziare  gli   importi   delle
garanzie  finanziarie  in  funzione  delle   classi   di   iscrizione
individuate all'art. 9, comma 3, del citato decreto 28  aprile  1998,
n. 406; 
  Sentito  il  parere  del  comitato  nazionale   dell'albo   gestori
ambientali, espresso nella seduta del 24 giugno 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Garanzia finanziaria 
 
  1. L'iscrizione  all'albo  gestori  ambientali  delle  imprese  che
effettuano le attivita' di commercio e  intermediazione  dei  rifiuti
senza detenzione dei rifiuti stessi e' subordinata  alla  prestazione
di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 212, comma 10,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  a  copertura  delle
obbligazioni  connesse  alle  operazioni  di  messa   in   sicurezza,
bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di
sicurezza,  trasporto  e  smaltimento   dei   rifiuti   nonche'   del
risarcimento degli ulteriori danni derivanti  all'ambiente  ai  sensi
della parte  VI  del  citato  decreto  3  aprile  2006,  n.  152,  in
dipendenza dell'attivita' svolta. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                         Durata e modalita' 
 
  1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata
dell'iscrizione all'albo e deve essere conforme allo schema  allegato
sotto la lettera «A». 
  2. La competente sezione regionale dell'albo provvede a  comunicare
tempestivamente al fideiussore e al Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare - Direzione generale per  la  tutela
del  territorio  e  delle  risorse  idriche,  ogni  provvedimento  di
sospensione  dell'efficacia  dell'iscrizione   o   di   cancellazione
dell'impresa dall'albo, nonche', qualora ricorrano le condizioni,  ad
escutere la garanzia finanziaria con le modalita' previste all'art. 6
dello  schema  di  cui  all'allegato  A.   Gli   introiti   derivanti
dall'eventuale escussione della garanzia sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato. 
  3. In  caso  di  recesso  dal  contratto  del  fideiussore,  l'albo
provvede a cancellare l'iscrizione dell'impresa qualora la stessa non
presti nuova idonea garanzia finanziaria nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione di cui all'art. 4 dello schema allegato sotto  la
lettera «A». 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Categorie di garanzia 
 
  1. Ai  fini  della  determinazione  dell'ammontare  della  garanzia
finanziaria le attivita' di intermediazione e commercio  dei  rifiuti
sono suddivise nelle seguenti categorie: 
    a) commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi; 
    b) commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Ammontare della garanzia 
 
  1. Per l'esercizio delle attivita' di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a), in base alle classi l'iscrizione di cui all'art. 9, comma
3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della
garanzia fideiussoria e' fissato nei seguenti valori: 
    classe a) euro 3.000.000,00; 
    classe b) euro 1.500.000,00; 
    classe c) euro 450.000,00; 
    classe d) euro 250.000,00; 
    classe e) euro 100.000,00; 
    classe f) euro 50.000,00. 
  2. Per l'esercizio delle attivita' di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera b), in base alle classi d'iscrizione di cui all'art. 9, comma
3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della
garanzia fideiussoria e' fissato nei seguenti valori: 
    classe a) euro 5.000.000,00; 
    classe b) euro 1.500.000,00; 
    classe c) euro 500.000,00; 
    classe d) euro 300.000,00; 
    classe e) euro 150.000,00; 
    classe f) euro 80.000,00. 
  3. Qualora l'attivita' di commercio e intermediazione riguardi  sia
i rifiuti pericolosi, sia  i  rifiuti  non  pericolosi,  la  garanzia
finanziaria deve essere prestata per gli importi di cui al  comma  2,
fermo restando il rispetto dei  limiti  quantitativi  previsti  dalla
classe  d'iscrizione  di  cui  all'art.  9,  comma  3,  del   decreto
ministeriale 28 aprile 1998, n. 406. 
  4. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del cinquanta per
cento per le imprese registrate ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25  novembre
2009 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso
della certificazione ambientale ai  sensi  della  norma  Uni  En  Iso
14001. 
  5. Il mutamento della classe  d'iscrizione  comporta  l'obbligo  di
adeguamento degli importi di cui ai commi 1 e 2. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 20 giugno 2011 
 
                                    Il Ministro dell'ambiente         
                             e della tutela del territorio e del mare 
                                          Prestigiacomo               
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
               Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 12, foglio n. 300 

        
      
                                                           Allegato A 
 
       FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO LE ATTIVITA' 
       DI INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DEI RIFIUTI SENZA AVERE 
         LA DETENZIONE DEI RIFIUTI OGGETTO DI TALI ATTIVITA' 
 

              

PREMESSO

1- che l'Impresa (Ditta) ........................................, con sede in......................................., codice fiscale n. ......................... intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito della categoria ....,classe ...., di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare .....

2- che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza della attività svolta

CIO' PREMESSO

La Società .................. abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, con sede in............, codice fiscale n. ...........alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile,

si costituisce fideiussore dell'impresa

........................................................... e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro .......................(euro ............................................), secondo quanto previsto per la categoria ....., classe ....., di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ............, a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti

b) messa in sicurezza e bonifica

c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza

d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,.

qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attività di intermediazione e commercio dei rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 
                 CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO 
                     TRA SOCIETA' E IL MINISTERO 
 
                             Articolo 1 
                   (Delimitazione della garanzia) 
 
1. La Societa' garantisce al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, fino a  concorrenza  dell'importo  massimo
complessivo indicato in premessa, le somme che  l'impresa  e  i  suoi
obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere  al
bilancio  dello  Stato  per  la  copertura  delle  spese  necessarie,
comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto  e
smaltimento di rifiuti,  messa  in  sicurezza,  bonifica,  ripristino
delle installazioni e delle  aree  contaminate,  realizzazione  delle
eventuali misure di  sicurezza,  nonche'  all'eventuale  risarcimento
degli ulteriori danni  all'ambiente  ai  sensi  della  parte  VI  del
decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.152,  in  conseguenza  delle
eventuali  inadempienze  verificatesi  nel   periodo   di   efficacia
dell'iscrizione  dell'impresa  stessa  nell'Albo  nazionale   gestori
ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e  determinate  da
qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi  verso
lo  Stato  derivanti  dalle  leggi,  dai  regolamenti,  da  eventuali
convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da  altri  Enti  od
Organi pubblici anche di controllo in  riferimento  allo  svolgimento
dell'attivita' di intermediazione e commercio dei rifiuti di  cui  in
premessa. 
 
                             Articolo 2 
                     (Efficacia della garanzia) 
 
1. La presente garanzia ha efficacia a  decorrere  dalla  data  della
delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale gestori ambientali. 
2.   La   competente   sezione   regionale   dell'Albo   comunichera'
tempestivamente alla Societa' e al Ministero  ogni  provvedimento  di
sospensione  dell'efficacia  dell'iscrizione   o   di   cancellazione
dall'Albo. 
 
                             Articolo 3 
                       (Durata della garanzia) 
 
1. La presente garanzia ha validita' pari a cinque anni  o  inferiore
nel  caso  di  cessazione  anticipata  dell'iscrizione   dell'impresa
nell'Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata  di  un  ulteriore
periodo di due anni nel corso del quale il Ministero  puo'  avvalersi
della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi  nel
periodo di efficacia di cui all'articolo 2. 
2. Il presente contratto non puo' intendersi tacitamente rinnovato in
sede di revisione quinquennale dell'iscrizione all'Albo. 
3. Decorso il termine di cui al  comma  1  la  garanzia  si  estingue
automaticamente  con  contemporanea  definitiva   liberazione   della
Societa', anche qualora la presente fideiussione non venga restituita
alla Societa' stessa. 
 
                             Articolo 4 
                        (Facolta' di recesso) 
 
1. La Societa' puo' recedere dal contratto in qualsiasi  momento  con
effetto  della  cessazione  della  garanzia  dal  trentesimo   giorno
successivo  alla  comunicazione  alla  competente  sezione  regionale
dell'Albo, al Ministero e all'impresa con  lettera  raccomandata  con
ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene  efficacia  per
le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data  in  cui
il recesso ha avuto effetto  e  il  Ministero  puo'  avvalersene  per
ulteriori due  anni,  ferma  la  validita'  di  quanto  disposto  dal
precedente articolo 3. 
 
                             Articolo 5 
                       (Pagamento del premio) 
 
1. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali  supplementi  di
premio  da  parte  dell'impresa  nonche'  altre  eventuali  eccezioni
relative al rapporto tra la Societa' e l'impresa non potranno  essere
opposti al Ministero. 
 
                             Articolo 6 
                  (Avviso di sinistro - Pagamento) 
 
1.  Qualora  ricorrano  i  presupposti  di  cui   in   premessa   per
l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia  gia'  adempiuto  a
quanto da essa dovuto, la competente sezione  regionale  dell'Albo  -
con richiesta motivata  inviata  anche  all'impresa  -  invitera'  la
Societa' a versare all'entrata del  bilancio  dello  Stato  la  somma
dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed  in  tal  caso,  fermo  il  limite
massimo complessivo dell'importo garantito: 
a) per  quel  che  riguarda  spese  per  operazioni  di  trasporto  e
smaltimento dei rifiuti, messa  in  sicurezza,  bonifica,  ripristino
delle installazioni e delle  aree  contaminate,  realizzazione  delle
eventuali misure di sicurezza, la Societa' provvedera'  al  pagamento
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre  alcuna
eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla  potra'  eccepire  al
riguardo; 
b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori  danni  all'ambiente
ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile  2006,  152,
la Societa' provvedera' al pagamento secondo  le  procedure  previste
dal medesimo decreto legislativo. 
2. Ai fini degli adempimenti di cui al  comma  1  si  applica  quanto
previsto all'articolo 10. 
3. Restano salve le azioni di legge nel  caso  che  le  somme  pagate
dalla Societa' risultassero parzialmente o totalmente non dovute. 
4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Societa' l'importo  garantito
si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato
dalla Societa' stessa. 
 
                             Articolo 7 
                (Rinuncia alla preventiva escussione) 
 
1. La Societa' non godra' del beneficio della  preventiva  escussione
dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile. 
 
                             Articolo 8 
                           (Surrogazione) 
 
1. La Societa' e'  surrogata,  nei  limiti  delle  somme  pagate,  al
Ministero in tutti i diritti, ragioni e  azioni  verso  l'impresa,  i
suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
2. Il Ministero facilitera'  le  azioni  di  recupero  fornendo  alla
Societa' tutti gli elementi utili in suo possesso. 
 
                             Articolo 9 
              (Forma della comunicazione alla Societa') 
 
1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Societa' dipendenti  dalla
presente  garanzia,  per  essere  valide,   dovranno   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione
generale, risultante dalla premessa. 
 
                             Articolo 10 
                          (Foro competente) 
 
1. In caso di controversia tra la Societa' e il  Ministero,  il  foro
competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice  di
procedura civile.

 




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