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Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2011, n. 208

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 2011
Direttiva  in  materia  di  lotta  attiva  agli   incendi   boschivi.
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 5 comma 2,  lettera
e), che attribuisce al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  il
potere di emanare direttive per assicurare l'imparzialita',  il  buon
andamento e l'efficienza degli uffici pubblici; 
  Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge  7  settembre  2001,  n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n.
401, nel quale  e'  previsto  che  il  capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, secondo le direttive del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, rivolge, tra gli altri, alle amministrazione centrali e
periferiche dello Stato, delle regioni, delle province,  dei  comuni,
le  indicazioni  necessarie  al  raggiungimento  delle  finalita'  di
coordinamento operativo, in materia di protezione civile; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che all'art. 3 include tra
le attivita' di protezione civile quelle  volte,  tra  l'altro,  alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio; 
  Vista, altresi', la legge  21  novembre  2000,  n.  353,  che,  nel
disciplinare  la  conservazione  e  la  difesa  dagli   incendi   del
patrimonio boschivo  nazionale,  attribuisce  al  Dipartimento  della
protezione civile il coordinamento  sul  territorio  nazionale  delle
attivita'  aeree  di  spegnimento  incendi  con   la   flotta   aerea
antincendio dello Stato; 
  Tenuto  conto,  pertanto,  che  il  Dipartimento  della  protezione
civile, nell'ambito  delle,  proprie  competenze,  si  e'  dotato  di
strumenti  di  previsione  circa  la  pericolosita'   degli   incendi
boschivi, anche con il supporto dei Centri di competenza che  operano
nel  campo  della  previsione  e  della  prevenzione  degli   incendi
boschivi,  per  assicurare  la  piu'  proficua  organizzazione  degli
interventi di propria spettanza; 
  Ritenuta preminente la necessita' di individuare ogni utile  misura
atta a  supportare  l'attivita'  del  Dipartimento  della  protezione
civile  ed,  in  particolare,  quella  del  Centro  operativo   aereo
unificato (COAU) nell'organizzazione del  sistema  di  risposta  alle
richieste di concorso aereo nello spegnimento degli incendi boschivi; 
  Considerata inoltre l'utilita', in termini di  interesse  pubblico,
di   assicurare,   nell'esercizio   delle    specifiche    competenze
istituzionali, un'efficiente e responsabile gestione  del  flusso  di
informazioni tra i diversi  soggetti  coinvolti  nelle  attivita'  di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli  incendi  boschivi  e  di
interfaccia, per realizzare un'efficace sinergia  nell'organizzazione
del complesso sistema di risposta e contrasto agli incendi  boschivi,
secondo i diversi livelli ed ambiti territoriali di competenza; 
  Considerato altresi' che nella  riunione  del  17  maggio  2011  il
Dipartimento della protezione civile ha messo  a  disposizione  delle
Amministrazione regionali il sistema previsionale della pericolosita'
potenziale degli  incendi  boschivi,  denominato  RIS.I.C0.,  per  la
condivisione dei relativi modelli previsionali; 
 
                               Adotta 
                per le motivazioni di cui in premessa 
                        la seguente direttiva 
 
  1. Obiettivi 
  La precipua finalita' della presente direttiva e' definire l'ambito
operativo di uno strumento di previsione, di  natura  probabilistica,
delle condizioni di suscettivita' all'innesco  ed  alla  propagazione
degli incendi boschivi, che sia in grado  di  fornire  ai  competenti
Uffici del Dipartimento della protezione civile utili informazioni  a
supporto delle attivita'  della  flotta  aerea  di  Stato,  cosi'  da
modulare,  in   termini   di   massima   proficuita',   la   gestione
organizzativa della flotta stessa, assicurando  altresi',  attraverso
la  diffusione  del  predetto  strumento  di  previsione  presso   le
amministrazioni competenti in materia,  quell'indispensabile  scambio
di informazioni, cosi' da favorire, nel rispetto  delle  attribuzioni
di spettanza di ciascuna di esse, un quadro sinergico  di  iniziative
ed interventi di contrasto agli eventi di cui trattasi. 
  2. Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi 
  Per le finalita' di cui al punto 1, e' adottato  un  Bollettino  di
previsione nazionale  incendi  boschivi,  di  seguito  indicato  come
Bollettino, strutturato su scala provinciale e riportante lo scenario
di  previsione  di  natura   probabilistica   delle   condizioni   di
suscettivita'  all'innesco  ed  alla   propagazione   degli   incendi
boschivi, articolate su tre livelli, con una stima delle stesse  fino
a 24 ore ed una rappresentazione della loro tendenza fino alla  scala
temporale piu' opportuna. 
  Ferma la  valenza  esclusivamente  interna  al  Dipartimento  della
protezione civile del  Bollettino  e  fatte  salve  le  competenze  e
l'autonomia di  ciascuna  Amministrazione  rispetto  agli  interventi
volti  a  fronteggiare  adeguatamente  il  fenomeno   degli   incendi
boschivi, il Bollettino stesso e' comunque reso disponibile al  Corpo
forestale dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  alle
Prefetture, alle Regioni ed alle  Province  autonome  allo  scopo  di
assicurare idonei flussi informativi in  merito  alle  condizioni  di
suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi
elaborate dal Dipartimento della protezione civile, sulla base  degli
elementi notiziari e di elaborazione acquisiti. 
  Resta a carico delle Amministrazioni alle quali  il  Bollettino  e'
reso disponibile la responsabilita' della relativa fruizione  per  la
strutturazione delle attivita' di  spettanza,  anche  in  assenza  di
autonome valutazioni ed analisi di dettaglio circa i diversi  livelli
di pericolosita' degli incendi boschivi nell'ambito del territorio di
competenza. 
  Con successivo decreto del capo del Dipartimento  della  protezione
civile  sono  stabilite  le  modalita'   attuative   della   presente
direttiva. 
    Roma, 1° luglio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 16, foglio n. 108 

 





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