Titolo I - Principi e finalità
Art. 1
Principi
1. La Regione riconosce l'acqua come bene comune pubblico
inalienabile garantendo l'accesso individuale e collettivo ad
essa in quanto diritto inviolabile di ogni persona; nell'ambito
delle competenze ad essa spettanti secondo la vigente normativa
statale e comunitaria in materia di risorse idriche, la Regione
assicura la salvaguardia dell'acqua ed il suo utilizzo secondo
criteri di equità, solidarietà e sostenibilità.
2. In particolare la Regione, nel perseguire gli obiettivi di
cui all'articolo 2 si ispira ai principi sanciti dalla
risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU n. 64/292 del 28
luglio 2010 che riconosce il diritto all'acqua e ai servizi
igienico-sanitari come diritto fondamentale, alla risoluzione
del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sul seguito
all'iniziativa dei cittadini europei "L'acqua è un diritto"
(Right2Water) e all'ordine del giorno approvato dal Consiglio
regionale nella seduta del 6 ottobre 2015.
3. L'acqua costituisce una risorsa pubblica limitata il cui uso
è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle
generazioni future a fruire della stessa risorsa e di un
patrimonio ambientale integro. In quanto bene comune pubblico,
l'uso dell'acqua non è assoggettabile a finalità lucrative ed è
ispirato al risparmio ed alla rinnovabilità della risorsa per
non pregiudicare il patrimonio idrico, l'integrità e la
vivibilità dell'ambiente, i processi geomorfologici e gli
equilibri idrogeologici, fatto salvo il diritto dei territori in
cui avviene la captazione ad essere indennizzati in relazione ai
pregiudizi idrogeologici conseguenti alla predetta attività.
4. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è
prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico,
superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la
risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità
dell'acqua per il consumo umano; l'uso dell'acqua deve quindi
avvenire secondo le seguenti priorità:
a) alimentazione e igiene umana;
b) agricoltura e allevamento;
c) uso industriale.
5. La Regione e gli enti locali nell'esercizio delle funzioni
loro attribuite dalla presente legge promuovono, altresì, forme
di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti
fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e
controllo del servizio idrico integrato in un quadro di
politiche generali di tutela e di gestione del territorio.
Art. 2
Finalità
1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del
governo e della tutela della qualità e della rinnovabilità delle
risorse idriche:
a) alloca le funzioni, già attribuite alla soppressa Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale del Molise ed alla Regione stessa
dalla legge regionale 3 marzo 2009, n. 8, all'Ente di governo
dell'ambito del Molise (EGAM);
b) disciplina il servizio idrico integrato anche col fine di
rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi, definendo
le competenze della Regione e degli enti locali nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione di cui all'articolo 118, comma primo, della
Costituzione;
c) persegue la tutela della risorsa acqua e dei cicli
idrogeologici per garantirne la rinnovabilità e la qualità,
attraverso adeguate forme di tutela dei bacini e di monitoraggio
delle sorgenti, delle falde, dei corsi d'acqua;
d) persegue altresì il miglioramento della qualità delle acque
sotto il profilo igienico-sanitario, nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale, anche attraverso la
realizzazione di un efficace sistema di trattamento delle acque
reflue e di riciclo delle acque utilizzate;
e) promuove il raggiungimento degli obiettivi di qualità sulla
base della programmazione della gestione delle fonti e degli usi
delle acque, caratterizzando il servizio idrico integrato quale
servizio di interesse generale che persegue anche finalità di
carattere sociale ed ambientale;
f) promuove istituti perequativi di finalità sociale e solidale
a vantaggio dell'utenza meno abbiente garantendo, tra l'altro,
nei limiti delle risorse disponibili e fatta salva la
sostenibilità economica del sistema di gestione, l'erogazione
giornaliera di un quantitativo minimo vitale per i residenti
della regione che versano nelle condizioni di disagio rilevate e
verificate secondo i criteri stabiliti dall'organo di indirizzo
e di alta amministrazione dell'EGAM.
Art. 3
Ambito territoriale ottimale
1. L'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione e la
gestione del servizio idrico integrato coincide con l'intero
territorio regionale.
2. Ferme restando le competenze attribuite a Molise Acque ai
sensi della legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37, rientrano
nella gestione idrica integrata prevista dalla presente legge
gli acquedotti locali e di distribuzione di acqua ad usi civili
di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 3 febbraio
1999, n. 5.
3. La Giunta regionale verifica l'osservanza dei principi di
ottimale gestione del servizio idrico integrato e ne informa il
Consiglio regionale.
Titolo II - Organizzazione
Capo I - Competenze della Regione
Art. 4
Competenze della Regione
1. Alla Regione spetta la programmazione unitaria della tutela e
degli usi delle acque e la politica generale di governo della
gestione per i vari usi.
2. Conformemente alle disposizioni statali ed all'ordine del
giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6
ottobre 2015, la Regione:
a) esercita il coordinamento tra i diversi soggetti che sul
territorio regionale hanno competenze nella captazione,
adduzione, distribuzione, utilizzo, smaltimento, depurazione e
monitoraggio della qualità della risorsa idrica attraverso la
redazione degli strumenti di programmazione previsti dalla
vigente normativa;
b) adotta, anche su proposta dell'EGAM, modifiche o integrazioni
delle norme di organizzazione e funzionamento dell'Ente di
governo;
c) acquisisce dai soggetti competenti i dati inerenti la qualità
ambientale, al fine di conoscere lo stato dei corpi idrici del
territorio regionale;
d) adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed
eliminare gli sprechi ai sensi dell'articolo 146 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque
reflue depurate nonché il risparmio energetico nell'uso della
risorsa idrica;
e) adotta la disciplina dei servizi per i vari usi da parte dei
soggetti istituzionalmente competenti e quella relativa alla
regolazione del servizio idrico integrato secondo quanto
previsto dalla legislazione nazionale e dalla Autorità per
l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).
3. Con riferimento al servizio idrico integrato, la Giunta
regionale:
a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la
gestione del servizio e stabilisce i criteri di efficienza,
efficacia ed economicità cui si conforma l'EGAM;
b) interloquisce con l'EGAM al fine di garantire la coerenza del
Piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore e con
gli interventi di interesse strategico regionale;
c) destina risorse agli interventi previsti dal Piano d'ambito
approvato dall'EGAM;
d) provvede alla costituzione di un sistema informativo a
livello regionale delle reti e degli impianti del servizio
idrico integrato e degli interventi per il loro adeguamento e
sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e
aggiornamento;
e) esercita i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 152,
comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;
f) promuove la determinazione di criteri per la perequazione
delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi
territori regionali che tenga conto: dei differenti livelli di
partenza attuali verso la determinazione della tariffa
tendenzialmente unica; degli indicatori di disagio
socio-economico; della individuazione quale zona montana; dei
comportamenti virtuosi dei comuni che già hanno investito
risorse per il contenimento delle perdite idriche;
g) vigila sulle attività dell'EGAM adottando, ove ne ricorrano i
presupposti, i poteri sostitutivi;
h) relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito allo
stato di attuazione del servizio idrico integrato;
i) verifica e prende atto, ai fini della presente legge, dello
schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra EGAM e
gestore, sulla base dello schema tipo approvato dall'Autorità
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) ai
sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 152/2006;
l) modifica, anche su richiesta motivata dell'EGAM, oppure in
conseguenza della modificazione di Comuni esistenti, la
composizione dei Bacini Ottimali individuati ai sensi
dell'articolo 8, secondo le procedure previste agli articoli 4 e
12 della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 1 (Disciplina
dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali),
fermi restando i principi di cui al decreto legislativo n.
152/2006.
4. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione può
utilizzare tutte le infrastrutture, gli impianti e le opere di
cui è titolare, comunque preposti all'approvvigionamento
primario ad uso plurimo delle acque e ricadenti nel territorio
regionale, nonché avvalersi degli enti, in qualsiasi forma
istituiti, da essa dipendenti previa, se necessaria, la
modificazione o trasformazione della loro natura giuridica e del
loro assetto organizzativo e la rideterminazione del loro
oggetto sociale.
5. La Regione favorisce iniziative per la riduzione dei consumi
e per il risparmio idrico, inserendole nella programmazione
regionale ovvero nell'ambito di programmi finanziabili con fondi
nazionali e comunitari. Esercita altresì iniziative per la
valutazione, la verifica e la realizzazione degli interventi
infrastrutturali strategici, con particolare riferimento alle
opere di grande adduzione, di grande captazione, alle dighe ed
agli schemi idrici di scambio interregionale.
6. La Regione redige ed aggiorna il catasto delle concessioni
per il prelievo di acque superficiali e sotterranee, ai sensi
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
7. La Regione promuove l'utilizzo dei contratti di fiume di cui
all'articolo 68-bis del d.lgs. n. 152/2006, quali strumenti
volontari di programmazione strategica e negoziata che
perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche
e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla
salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo
locale di tali aree.
8. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse
idriche, in coerenza con le previsioni dei piani di tutela e di
gestione delle acque, la Regione individua:
a) gli interventi strategici di interesse regionale;
b) gli ulteriori interventi necessari alla sostenibilità del
sistema, sentito l'EGAM;
c) le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la
concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi
di cui alle lettere a) e b).
9. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui al
presente articolo, l'Ente di governo dell'ambito è obbligato a
fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, agli uffici
regionali competenti, i dati che si rendono necessari.
Capo II - Ente di governo dell'ambito del Molise
Art. 5
Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise
1. E' istituito l'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM),
di seguito denominato "EGAM", ai sensi dell'articolo 147 del
decreto legislativo n. 152/2006.
2. L'EGAM ha sede a Campobasso, è ente pubblico non economico
dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale
e contabile e ad esso partecipano obbligatoriamente i Comuni
ricadenti nel territorio regionale.
3. Ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n.
152/2006, l'EGAM esercita le competenze spettanti agli enti
locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi
compresa la programmazione delle infrastrutture idriche e tutte
le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico
integrato specificate nella parte terza dello stesso decreto
legislativo.
4. L'ordinamento dell'EGAM è disciplinato dallo statuto. La
proposta di statuto, predisposta dal Direttore entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvata
dal Comitato d'ambito.
5. L'EGAM, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla
presente legge, promuove e garantisce forme di informazione e
partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti di
pianificazione, programmazione, gestione e controllo del
servizio, secondo le procedure stabilite dallo statuto.
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, i Comuni aderiscono all'EGAM con delibera consiliare.
Qualora i Comuni non provvedano a deliberare l'adesione
all'EGAM, il Presidente della Regione esercita i poteri
sostitutivi nelle forme e con le garanzie di cui all'articolo
147, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 6
Organi
1. Sono organi dell'Ente di governo dell'ambito del Molise:
a) il Presidente;
b) il Comitato d'ambito;
c) il Direttore;
d) le Assemblee territoriali di Bacino.
2. Le deliberazioni del Comitato d'ambito e delle Assemblee
territoriali di Bacino sono adottate a doppia maggioranza,
calcolata sia in termini numerici che di popolazione
rappresentata.
3. Ai fini delle deliberazioni del Comitato d'ambito e delle
Assemblee territoriali di Bacino, ciascun rappresentante di
diritto o eletto rappresenta la popolazione residente del Comune
o del Bacino ottimale come risultante dall'annuale aggiornamento
ISTAT.
Art. 7
Presidente
1. Il Presidente dell'EGAM è eletto tra i componenti del
Comitato d'ambito, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La
sua elezione avviene a maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente ha funzioni generali di impulso, indirizzo e
coordinamento degli organi e delle attività dell'EGAM.
3. Contestualmente all'elezione del Presidente e con gli stessi
criteri, il Comitato d'ambito elegge tra i suoi membri un
Vice-presidente con funzioni vicarie che dura in carica tre
anni.
Art. 8
Comitato d'ambito
1. Il Comitato d'ambito è formato da:
a) i sindaci dei Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Bojano
e Venafro;
b) nove componenti, ciascuno dei quali espressione di un Bacino
ottimale corrispondente ad ognuno degli ambiti definiti ai sensi
dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/2016. A tali fini il
Bacino denominato Alto Medio Sannio è suddiviso nei seguenti due
Ambiti:
1) Alto Molise (Comuni della provincia di Isernia appartenenti
all'Ambito Alto Medio Sannio);
2) Medio Sannio (Comuni della provincia di Campobasso
appartenenti all'Ambito Alto Medio Sannio).
2. I componenti del Comitato d'ambito di cui al comma 1, lettera
b), sono eletti entro trenta giorni dalla prima convocazione
dell'Assemblea territoriale del Bacino di cui sono espressione;
ciascun sindaco componente del Comitato può delegare un
assessore o un consigliere del proprio Comune. I Bacini
comprendenti i Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Bojano e
Venafro eleggono il proprio rappresentante senza il voto degli
stessi Comuni.
3. Il Comitato d'ambito dura in carica tre anni; il componente,
tuttavia, decade anticipatamente di diritto allorché cessi, per
qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale è stato
eletto. In caso di decadenza del componente del Comitato
d'ambito, l'Assemblea territoriale del Bacino di appartenenza
provvede all'elezione del sostituto, che dura in carica fino
alla scadenza del Comitato.
4. Il Comitato d'ambito svolge funzioni di indirizzo e di alta
amministrazione dell'EGAM. In particolare provvede:
a) all'approvazione dello statuto, dei regolamenti e del
regolamento per l'esercizio del controllo analogo della società
in house;
b) all'approvazione e aggiornamento del Piano di ambito, tenuto
conto delle proposte formulate dalle Assemblee territoriali e
degli indirizzi della Regione e delle Autorità di distretto
idrografico territorialmente interessate;
c) alla formulazione di proposte alla Regione per
l'individuazione degli interventi necessari a garantire la
sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito;
d) alla determinazione della tariffa del servizio di cui al
decreto legislativo n. 152/2006 da sottoporre all'approvazione
della competente autorità nazionale tenendo in considerazione
anche le eventuali osservazioni espresse dalle Assemblee
territoriali;
e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
f) alla scelta della forma di gestione;
g) all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con
il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo
disciplinare;
h) all'approvazione dei progetti delle nuove opere e dei nuovi
interventi previsti dal piano d'ambito;
i) all'approvazione della carta della qualità del servizio che
il gestore è tenuto ad adottare;
l) all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle
risorse da destinare agli interventi, che ciascuna Assemblea
territoriale può proporre, e alla quantificazione delle stesse;
m) alla nomina del Direttore dell'EGAM e del revisore unico dei
conti;
n) alla formulazione di indirizzi al Direttore per
l'amministrazione dell'EGAM;
o) all'approvazione del programma annuale delle attività, della
dotazione organica e dei bilanci dell'ente predisposti dal
Direttore;
p) all'approvazione della relazione annuale.
5. Il Comitato d'ambito, nello svolgimento delle sue funzioni,
valuta le proposte delle Assemblee territoriali e assume le
decisioni dandone espressa motivazione.
6. Le sedute del Comitato d'ambito sono valide quando sia
presente la maggioranza numerica dei componenti.
7. Le sedute del Comitato d'ambito sono pubbliche.
8. I verbali e le determinazioni delle sedute del Comitato
d'ambito sono pubblicate ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 sui
rispettivi siti istituzionali degli enti locali.
Art. 9
Assemblee territoriali di Bacino
1. Le Assemblee territoriali di Bacino di cui alla lettera d)
del comma 1 dell'articolo 6 coincidono con i Bacini ottimali
come individuati dall'articolo 8.
2. In ciascun Bacino ottimale è istituita una Assemblea
territoriale composta dai sindaci, o loro assessori o
consiglieri delegati, dei comuni ricadenti nel Bacino stesso.
3. Le Assemblee territoriali di Bacino si riuniscono al fine di:
a) eleggere il proprio rappresentante nel Comitato d'ambito;
b) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato
d'ambito, l'elenco degli interventi e le relative priorità da
individuare nel Piano di ambito o negli altri piani operativi;
c) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento
dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del
servizio e sul regolamento d'utenza;
d) formulare proposte in ordine alla scelta della modalità di
gestione.
4. L'Assemblea territoriale è presieduta dal sindaco del Comune
capofila che provvede anche alla sua convocazione. Il Comune
capofila è quello che, tra i Comuni ricadenti nel Bacino
ottimale di riferimento, ha il maggior numero di abitanti.
5. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea territoriale sono
valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti, che rappresentino anche la
maggioranza della popolazione residente nel Bacino ottimale di
riferimento. In seconda convocazione le Assemblee territoriali
deliberano con gli stessi criteri, a maggioranza dei presenti.
6. In caso di revisione degli ambiti da parte della Regione il
Comitato d'ambito provvede al recepimento delle modifiche.
7. I componenti delle Assemblee territoriali di bacino non
percepiscono alcuna indennità, né rimborso.
8. I verbali e le determinazioni delle sedute delle Assemblee
territoriali di bacino sono pubblicate ai sensi del d. lgs. n.
33/2013 sui rispettivi siti istituzionali degli enti locali.
Art. 10
Revisore dei conti
1. Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti nel registro
dei revisori legali ed è nominato dal Comitato d'ambito secondo
le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Il revisore dura in carica tre anni, può essere riconfermato
per una sola volta e non è revocabile salvo che per gravi
inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello
statuto.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione dell'ente con le modalità previste
dalla normativa contabile degli enti pubblici.
4. Al revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello
previsto dal comma 1 dell'articolo 241 del d. lgs. n. 267/2000
per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo
riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con
popolazione di 10.000 abitanti.
Titolo III - Servizio idrico integrato e qualità delle acque
Capo I - Servizio idrico integrato
Art. 11
Gestione del servizio idrico integrato
1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza
finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e
ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.
2. Fatta salva, ai sensi dell'articolo 142 del decreto
legislativo n. 152/2006, la funzione di scelta della forma di
gestione del servizio idrico attribuita agli enti locali,
l'Azienda speciale regionale Molise Acque è autorizzata a
partecipare all'eventuale costituzione con i Comuni di una
società in house per la gestione del servizio idrico integrato
regionale, mediante partecipazione minoritaria al capitale non
superiore al 49 per cento. Qualora l'EGAM scelga la forma di
gestione mediante affidamento diretto alla società in house di
cui al precedente periodo, le condizioni ed i termini della
partecipazione dell'Azienda speciale regionale Molise Acque
saranno stabiliti in un accordo preliminare che l'Azienda
speciale sottoporrà alla Giunta regionale per eventuali
osservazioni e direttive.
3. Ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del d. lgs. n.
152/2006 sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni
montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite
ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d. lgs. n. 152/2006;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti,
nei comuni che presentano contestualmente le seguenti
caratteristiche:
1) approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
2) sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali
protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
3) utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
L'EGAM accerta l'esistenza dei requisiti richiesti.
4. Nei casi di cui al comma 3, i Comuni devono comunque
uniformare la gestione e i criteri di calcolo della tariffa alle
prescrizioni della normativa statale in materia ed alle
indicazioni dell'AEEGSI, della Regione e dell'EGAM. Sono tenuti
altresì a produrre annualmente all'EGAM i dati e le informazioni
utili a verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) gestione diretta dell'intero ciclo idrico integrato;
b) bilancio idrico efficiente;
c) livelli tariffari e di prestazioni conformi alla normativa
vigente.
L'EGAM verifica la rispondenza della gestione e della tariffa ai
criteri tecnici, gestionali, contabili previsti dalla normativa
vigente.
Art. 12
Modulazione della tariffa
1. Al fine di promuovere la perequazione dei costi e la
sostenibilità sociale degli incrementi tariffari, nella
modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni,
conformemente a quanto disposto dall'articolo 154 del decreto
legislativo n. 152/2006.
Art. 13
Piano d'ambito del servizio idrico integrato
1. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato è
predisposto e aggiornato conformemente a quanto previsto
dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006.
2. L'EGAM approva il piano d'ambito per il servizio idrico
integrato. Il Piano specifica gli obiettivi da raggiungere nel
periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di
servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla
normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo
demografico ed economico del territorio regionale.
3. Il Piano d'ambito è di norma aggiornato in occasione della
revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia
necessario per il rispetto di disposizioni di legge.
4. Il Piano d'ambito è trasmesso, entro dieci giorni dalla
deliberazione di approvazione, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e all'AEEGSI, per i
successivi adempimenti di competenza, e alla Regione.
5. Ai fini della tutela ambientale del patrimonio idrico nei
territori nei quali ricadono le opere di captazione della
risorsa idrica, il Piano d'ambito prevede interventi di
salvaguardia e rivalutazione naturalistica. I suddetti territori
sono da ritenersi strategici anche ai fini della programmazione
degli investimenti.
Art. 14
Convenzione con il soggetto gestore
1. Il rapporto tra l'EGAM ed il soggetto gestore del servizio
idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dal
medesimo Ente sulla base della convenzione tipo adottata
dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico secondo le previsioni di cui all'articolo 151 del d.lgs.
n. 152/2006.
Art. 15
Carta dei servizi e qualità contrattuale
1. Il soggetto gestore emana una Carta dei servizi, adottata in
conformità allo schema generale di riferimento recato nel
D.P.C.M. 29 aprile 1999, in cui sono specificati i livelli
qualitativi e quantitativi attesi per i servizi erogati e le
loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra
utenti e gestore del servizio stesso.
2. La Carta dei servizi deve essere redatta e pubblicizzata in
conformità ad intese con le associazioni di tutela dei
consumatori, con le associazioni imprenditoriali interessate e
sentita la Consulta di cui all'articolo 16 e reca, fra l'altro,
standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le
modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per
proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza, unitamente
a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei
parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto
stabilito nella Carta medesima, svolto sotto la diretta
responsabilità dell'EGAM.
3. Il soggetto gestore provvede alla diffusione capillare della
Carta dei servizi agli utenti.
4. Il soggetto gestore è tenuto inoltre al rispetto delle
disposizioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica, il
gas ed il sistema idrico in merito alla qualità contrattuale del
servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi
che lo compongono.
5. La Regione acquisisce i dati e le informazioni relative alla
convenzione tra EGAM e soggetto gestore ed alla Carta dei
servizi.
Art. 16
Consulta idrica e forme di partecipazione ed informazione
dei cittadini
1. E' istituita presso la Regione la Consulta per il servizio
idrico integrato, di seguito denominata "Consulta".
2. Alla Consulta partecipano le associazioni iscritte nel
Registro regionale di cui alla legge regionale 5 aprile 2007, n.
10, e quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349, regolarmente costituite in regione.
3. La Consulta formula pareri alla Regione e all'EGAM in ordine
a particolari atti connessi alla tutela degli utenti e
dell'ambiente.
4. La composizione, le modalità di costituzione, il
funzionamento e la durata in carica della Consulta sono
approvate con provvedimento di Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale. La partecipazione alla Consulta non
comporta l'erogazione di alcun compenso.
5. La Regione promuove, in collaborazione con la Consulta, forme
ulteriori di partecipazione dei cittadini e delle associazioni
dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio
regionale.
Art. 17
Personale dell'EGAM e del servizio idrico
1. L'EGAM è dotato di un proprio ruolo organico a cui si applica
lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti
collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i
dipendenti del comparto "Regioni-autonomie locali".
2. L'EGAM, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge,
adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria
organizzazione interna.
3. Fermo restando quanto disciplinato ai commi precedenti e
previa approvazione della dotazione organica, l'EGAM, al fine di
tutelare i livelli occupazionali, si avvale prioritariamente del
personale ancora non ricollocato delle disciolte Comunità
Montane e delle società partecipate in house dalla Regione,
salva la verifica dei titoli previsti per legge per il ruolo
ricoperto, nonché del personale degli enti locali territoriali
che operano nel settore dei servizi idrici e che, per effetto
del passaggio delle funzioni all'EGAM, risulterà in esubero.
4. Ai sensi dell'articolo 173 del d. lgs. n. 152/2006 il
personale che otto mesi prima dell'affidamento del servizio
appartenga alle amministrazioni comunali e alle imprese private,
anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici
sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di
lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del
servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni
contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di
passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche
cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si
applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di
azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
5. Nel caso di cambio del soggetto gestore sono salvaguardati i
livelli occupazionali e le posizioni giuridiche economiche
esistenti, applicando i trattamenti derivanti dai relativi
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi
collettivi aziendali vigenti.
6. Per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative,
nella fase di avvio l'Ente di governo dell'Ambito può avvalersi
di personale in servizio a tempo indeterminato distaccato dalla
Regione, dalle Province di Campobasso e Isernia e dagli altri
enti locali territoriali, verificatane la disponibilità e per un
periodo non superiore a novanta giorni.
Art. 18
Contabilità
1. L'EGAM adotta il medesimo sistema contabile degli enti locali
ed adegua la propria gestione alle disposizioni del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 19
Entrate dell'EGAM
1. Costituiscono entrate dell'EGAM:
a) un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito da:
1) trasferimenti di ciascun Comune ricadente nell'ambito;
2) trasferimenti deliberati dalla Regione;
b) ogni diritto devoluto all'Ente o da esso acquisito;
c) eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai Comuni o
da terzi.
Capo II - Qualità delle acque
Art. 20
Principi relativi al controllo della qualità delle acque
1. La Regione adotta provvedimenti volti a:
a) promuovere il consumo di acqua prelevata direttamente dalle
reti pubbliche rispetto alle acque imbottigliate;
b) disporre tramite il proprio sito e quello dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente del Molise (ARPAM) la
diffusione delle informazioni relative alla qualità dell'acqua
delle reti pubbliche;
c) fornire indirizzi agli enti locali e all'EGAM perché anche a
livello locale venga data massima evidenza pubblica alle
periodiche verifiche sulla qualità dell'acqua erogata.
Titolo IV - Abrogazioni, disposizioni finanziarie,
transitorie e finali
Art. 21
Norma finanziaria
1. Quale contributo regionale per il funzionamento dell'EGAM
negli anni 2017 e 2018 è autorizzata una spesa quantificata per
ciascuno dei corrispondenti esercizi finanziari in euro
50.000,00.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, mediante lo
stanziamento iscritto nella Missione 1, Programma 12, Titolo 1,
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
Art. 22
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 3 febbraio 1999, n. 5 (Norme di attuazione
della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di
risorse idriche) ad eccezione della Tabella A;
b) la legge regionale 3 marzo 2009, n. 8 (Nuova disciplina in
materia di organizzazione del servizio idrico integrato).
2. Sono abrogate altresì tutte le norme e disposizioni regionali
comunque in contrasto con la presente legge.
Art. 23
Disposizioni transitorie e finali
1. Per garantire il rispetto del principio di unicità della
gestione all'interno dell'ambito territoriale il gestore del
servizio idrico integrato subentra ai soggetti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, operano all'interno del
medesimo ambito territoriale.
2. Per ciascun bacino ottimale il sindaco di cui al comma 4
dell'articolo 9 convoca l'Assemblea territoriale per l'elezione
del rispettivo componente nel Comitato d'ambito entro trenta
giorni dal completamento delle adesioni dei Comuni all'EGAM.
3. In sede di prima applicazione, l'EGAM predispone il Piano
d'ambito entro novanta giorni dalla costituzione dei suoi
organi.
4. Nelle more della costituzione degli organi dell'EGAM, il
Presidente della Regione nomina un commissario straordinario che
assicura la gestione fino alla nomina del direttore di cui
all'articolo 6, esercitando i poteri che in base alla normativa
vigente spettano all'ente di governo ed assumendo i necessari
provvedimenti per assicurare il regolare svolgimento delle sue
attività.
5. Fino all'effettiva attivazione della forma di gestione
unitaria, gli enti locali continuano a gestire i servizi idrici
di competenza ed esercitano le funzioni amministrative connesse.
6. L'adesione dei Comuni all'EGAM, così come previsto al comma 6
dell'articolo 5, non comporta alcun onere sino ad avvenuta
approvazione dello statuto e del regolamento da parte del
Comitato d'ambito.
Art. 24
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Molise.