![]() |
Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2008, n. 17
Decreto ministeriale 5 maggio 2008
Modifiche al decreto 3 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2006/8/CE, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del 3 aprile 2007 di attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2007, n. 147;
Decreta:
Articolo 1
1. La tabella 1a è sostituita dalla seguente:
Tabella 1a
TOSSICITA' ACQUATICA ACUTA ED EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE
Classificazione della sostanza |
Classificazione del preparato |
||
N, R50-53 |
N, R51-53 |
N, R52-53 |
|
N, R50-53 |
Cfr. tabella1 |
Cfr. tabella 1b |
Cfr. tabella 1b |
N, R51-53 |
|
Cn
|
2,5%
|
R52-53 |
|
|
Cn
|
Articolo 2
1. La tabella 1b e sostituita dalla seguente:
Tabella 1b
TOSSICITA' ACQUATICA ACUTA ED EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE DELLE SOSTANZE MOLTO TOSSICHE PER L'AMBIENTE ACQUATICO
Valore LC50 O EC50 ["L(E)C5o"] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/1) |
Classificazione del preparato |
||
N, R50-53 |
N, R51-53 |
R52-53 |
|
0,1
|
Cn
|
2,5% |
0,25 %
|
0,01
|
Cn |
0,25%
|
0,025%
|
0,001
|
Cn
|
0,025%
|
0,0025 %
|
0,0001
|
Cn |
0,0025%
|
0,00025%
|
0,00001
|
Cn
|
0,00025%
|
0,000025%
|
Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/1, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10) |
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.