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(GU n. 274 del 23-11-2012)

Delibera 13 novembre 2012

Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 della commissione europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Delibera n. 27/2012).

Aggiornamento:
Ministero dell'Ambiente - Delibera 22 gennaio 2013 

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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 IL COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA  DIRETTIVA  2003/87/CE  E
  PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE  DELLE  ATTIVITA'  DI  PROGETTO  DEL
  PROTOCOLLO DI KYOTO 
 
  Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  di  attuazione
delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei  gas  a
effetto serra nella Comunita' europea, con riferimento ai  meccanismi
di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'art.  3-bis,
che attribuisce a questo Comitato il  ruolo  di  autorita'  nazionale
competente per l'attuazione della direttiva  2003/87/CE  (di  seguito
«decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216»); 
  Vista  la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  27  ottobre  2004,  dalla  direttiva
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  novembre
2008,  dalla  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 aprile 2009 e dal Regolamento (CE) n.  219/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, d'ora  in  poi
«la direttiva 2003/87/CE», ed in particolare l'art. 14; 
  Vista la Decisione della Commissione n. 278 del 27 aprile 2011, che
stabilisce  norme  transitorie  per  l'insieme  dell'Unione  ai  fini
dell'armonizzazione delle procedure di  assegnazione  gratuita  delle
quote  di  emissioni  ai  sensi  dell'art.  10-bis  della   direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in  particolare
l'art. 22 recante le modalita' per l'individuazione  dello  stato  di
cessazione di attivita' di un impianto; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e
la comunicazione delle emissioni di gas  a  effetto  serra  ai  sensi
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
d'ora il avanti «Regolamento 601/2012»; 
  Visto il modello per il piano di monitoraggio delle emissioni annue
predisposto dalla Commissione Europea ed approvato nella riunione del
7 giugno 2012 dal Comitato sui cambiamenti climatici, disponibile sul
sito               web               della                Commissione
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
nonche',  anche  in  lingua  italiana,   sul   sito   del   Ministero
dell'ambiente  e   della   tutela   del   territorio   e   del   mare
(http://www.minambiente.it); 
  Viste le linee guida n. 1, 3, 4, 5 e 6  emanate  dalla  Commissione
Europea per il supporto dell'applicazione del  Regolamento  601/2012,
disponibili      sul      sito      web       della       Commissione
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm e  sul
sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare (http://www.minambiente.it); 
  Vista la deliberazione 12/2012 di questo Comitato,  concernente  la
«Proposta Italiana per l'applicazione dell'art.  27  della  Direttiva
2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE»; 
  Vista   la   deliberazione   22/2011    recante    la    disciplina
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti
o parti di impianto non autorizzate ai sensi del decreto  legislativo
4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni; 
  Viste le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate
ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216  e  successive
modificazioni e della deliberazione 22/2011; 
  Vista la base-dati  «AGES  -  Autorizzazioni  ad  emettere  Gas  ad
Effetto Serra» consultabile sul sito web del Ministero  dell'ambiente
all'indirizzo www.ages.minambiente.it, che raccoglie le  informazioni
e i dati tecnici di dettaglio relative alle fonti  autorizzate  e  da
autorizzare ai sensi dell'art. 4 e 7 del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216  e  successive  modificazioni  intervenute,  nonche'  le
informazioni e dati tecnici  di  dettaglio  relative  alle  fonti  da
autorizzare per il periodo successivo al  2008-2012  ai  sensi  della
direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni intervenute; 
  Considerato che, per gli  impianti  di  cui  all'allegato  3  della
deliberazione 20/2012, le autorita' italiane  sono  in  attesa  della
decisione della Commissione Europea sulla proposta  avanzata  con  la
citata delibera 12/2012 e che, pertanto, sia opportuno attendere tale
decisione per ragioni di efficienza amministrativa, ma non oltre  una
data coerente con l'obbligo di eventuale adeguamento alla  disciplina
sul monitoraggio; 
  Su proposta del coordinatore della Segreteria tecnica del Comitato,
approvata per procedura scritta il 13 novembre 2012; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  3,  la   presente
deliberazione e' indirizzata ai gestori degli impianti: 
    a)  in  possesso  dell'autorizzazione  a   emettere   gas   serra
rilasciata  ai  sensi  del  decreto  legislativo  216/2006  e   della
deliberazione 22/2011 che, alla data del 31  dicembre  2012,  non  si
trovano in stato di cessazione  di  attivita',  come  definito  nella
Decisione 2011/278/UE; 
    b) che hanno presentato domanda di autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra per il periodo 2013-2020. 
  2. Gli impianti a basse emissioni, cosi' come definiti dall'art. 47
del  Regolamento  601/2012,   effettuano   il   monitoraggio   e   la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra sulla base delle
disposizioni ad  essi  relative  del  Regolamento  medesimo,  per  la
compilazione delle parti pertinenti del modello di cui all'art. 3. 
  3. Per gli impianti  di  cui  all'allegato  3  della  deliberazione
20/2012, si provvedera' con specifica successiva  deliberazione,  che
sara'  adottata  in  coerenza  alla  decisione   che   assumera'   la
Commissione Europea sulla proposta avanzata dalle autorita'  italiane
con la deliberazione 12/2012 di questo Comitato, e comunque non oltre
il 10 dicembre 2012, nel rispetto dei tempi previsti per  l'eventuale
adozione del Piano di monitoraggio. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni a partire dal 1° gennaio
                                2013 
 
  1. Per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio
il 1° gennaio 2013, i gestori  degli  impianti  di  cui  all'art.  1,
effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di  gas
a effetto serra  per  le  attivita'  elencate  in  allegato  I  della
direttiva  2003/87/CE,  secondo  il  Piano  di  monitoraggio  di  cui
all'art. 3, come approvato da questo Comitato ai sensi  dell'art.  3,
comma 5 ovvero, in caso di aggiornamento  dello  stesso,  secondo  il
Piano aggiornato secondo la procedura indicata all'art. 4. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Piano di monitoraggio 
 
  1. I gestori di cui all'art. 1 redigono il  Piano  di  monitoraggio
conformemente alle disposizioni di  cui  al  Regolamento  601/2012  e
secondo  il  modello  predisposto   dalla   Commissione   europea   e
disponibile      sul      sito      web       della       Commissione
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
nonche',  anche  in  lingua  italiana,   sul   sito   del   Ministero
dell'ambiente  e   della   tutela   del   territorio   e   del   mare
(http://www.minambiente.it). 
  2. Nella compilazione del modello di cui al comma 1 il  gestore  si
attiene  a  quanto  previsto  dalle  Linee  guida  predisposte  dalla
Commissione Europea e disponibili  sul  sito  web  della  Commissione
indicato al comma 1.  Ove  fornita  dalla  Commissione  Europea,  una
traduzione delle linee guida in italiano sara' resa  disponibile  sul
sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare (http://www.minambiente.it). 
  3. I gestori di cui all'art. 1 trasmettono  a  questo  Comitato  il
Piano di monitoraggio di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2013.(1) 
  4. Il  Piano  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  1  deve  essere
sottoscritto dal gestore dell'impianto con firma digitale  basata  su
un  certificato   qualificato,   rilasciato   da   un   certificatore
accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo  2005,
e trasmesso a questo Comitato secondo  le  modalita'  indicate  nella
sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE  del  sito
www.minambiente.it 
  5. Ai fini dell'approvazione del Piano di monitoraggio  di  cui  al
comma 1, il Comitato valuta la completezza  e  la  correttezza  della
documentazione pervenuta nonche' la rispondenza alle disposizioni  di
cui al Regolamento 601/2012 e, se del caso, provvede a richiedere  le
necessarie integrazioni che devono essere trasmesse al Comitato entro
15 giorni dalla richiesta. 
  6. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento, il Comitato  conclude
l'istruttoria e si pronuncia sull'approvazione del Piano, con propria
deliberazione. In caso di valutazione positiva, il Comitato, in  sede
di approvazione del Piano, puo' prevedere  prescrizioni  ai  fini  di
integrazioni e modifiche del Piano medesimo, nel caso in  cui  rilevi
un'applicazione non conforme al Regolamento 601/2012 e, se del  caso,
aggiorna l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.  In  caso
di  approvazione  con  prescrizioni,  il   gestore   recepisce   tali
prescrizioni ed invia un nuovo piano di monitoraggio. 
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(1) Il termine del 31 gennaio 2013 e' prorogato "14 febbraio 2013" dalla
delibera del 22 gennaio 2013 n. 2. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
               Aggiornamento del Piano di monitoraggio 
 
  1. Il Piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'art. 3, comma 6
e'  aggiornato  nei  casi  previsti  dall'art.  14  del   Regolamento
601/2012. 
  2. Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento 601/2012, i gestori  degli
impianti  trasmettono  al  Comitato  l'aggiornamento  del  Piano   di
monitoraggio di cui al  comma  1,  sottoscritto  con  firma  digitale
basata su un certificato qualificato, rilasciato da un  certificatore
accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo  2005,
e secondo le modalita' indicate sul sito del Ministero  dell'Ambiente
e della tutela del territorio e del mare  (http://www.minambiente.it)
nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE. 
  3.  Ai  fini  dell'approvazione  dell'aggiornamento  del  Piano  di
monitoraggio,  il  Comitato  esamina  l'aggiornamento  al   fine   di
verificare l'adeguatezza della documentazione pervenuta,  nonche'  la
rispondenza alle disposizioni del  Regolamento  601/2012  e,  se  del
caso, provvede a richiedere le  necessarie  integrazioni  che  devono
essere trasmesse al Comitato entro 15 giorni dalla richiesta. 
  4. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento, il Comitato  conclude
l'istruttoria e si pronuncia sull'approvazione del Piano, con propria
deliberazione, secondo le medesime procedure di cui all'art. 3, comma
6. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Nelle more della trasmissione del Piano di monitoraggio  di  cui
all'art. 3, comma 2, i gestori di cui all'art. 1 dal 1° gennaio  2013
effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di  gas
ad effetto serra per le attivita' che ricadono nell'allegato I  della
direttiva 2003/87/CE conformemente al Regolamento 601/2012,  compresi
i relativi allegati, pertinenti alle attivita' svolte presso  ciascun
impianto e mantengono evidenza documentale di  tale  conformita',  ai
fini della verifica annuale delle emissioni di gas ad effetto serra. 
  2. Successivamente alla trasmissione del Piano di  monitoraggio  di
cui all'art. 3,  comma  2  e  nelle  more  dell'approvazione  di  cui
all'art. 3, comma  5,  il  gestore  effettua  il  monitoraggio  e  la
comunicazione emissioni di gas ad effetto serra per le attivita'  che
ricadono nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE  conformemente  a
tale Piano. 
  3. Nelle more dell'approvazione di cui  all'art.  4,  comma  4,  il
gestore effettua il monitoraggio e la comunicazione emissioni di  gas
ad effetto serra per le attivita' che ricadono nell'allegato I  della
direttiva  2003/87/CE  conformemente  al  Piano  aggiornato  di   cui
all'art. 4, comma 2. 
  4. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 novembre 2012 
 
                                                Il presidente: Romano 

        
      

 





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