IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la
parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
Vista in particolare, la nota 4 dell’allegato C alla
parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto l’articolo 264, comma 2 -bis , del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo
3, comma 5, della legge, 24 marzo 2012, n. 28;
Visto l’articolo 38 comma 1 della Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del
19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce;
Considerato che, per l’articolo 38 comma 1 della
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione
europea del 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce, le condizioni
climatiche locali possono essere prese in considerazione ai
fini del calcolo dell’efficienza energetica degli impianti
di incenerimento;
Considerato che, come dimostrato dallo studio di CEWEP (Confederation
of european waste to energy plants) del marzo 2009, gli
impianti di incenerimento situati in paesi con climi caldi
presentano dei rendimenti energetici più bassi rispetto a
quelli situati in aree più fredde a causa delle diverse
condizioni climatiche;
Considerato che la Commissione europea ha istituito un
gruppo di lavoro ad hoc nell’ambito del «TAC» (Comitato per
l’adeguamento al progresso scientifico e tecnologico della
normativa comunitaria), ed ha elaborato delle linee guida «Guidelines
on the interpretation of the R1 energy efficiency formula
for incineration facilities dedicated to the processing of
municipal solid waste accordino to annex II of directive
2008/98/EC on waste» pubblicate nel giugno 2011;
Considerato che nelle linee guida «Guidelines on the
interpretation of the R1 energy efficiency formula for
incineration facilities dedicated to the processing of
municipal solid waste accordino to annex II of directive
2008/98/EC on waste» pubblicate nel giugno 2011, il fattore
climatico non è stato preso in considerazione poiché la
Commissione europea ha ritenuto opportuno trattarlo
separatamente;
Considerato che la Commissione europea ha dato incarico
ad ESWET di redigere un documento di proposta in merito alla
necessità di adottare fattori climatici correttivi;
Visto il documento «Energy recovery Efficiency in
Municipal Solid Waste-to-Energy plants in relation to local
climate conditions» che ESWET ha redatto nel maggio 2012, e
che lo stesso è stato presentato e discusso dagli Stati
Membri dell’Unione europea durante la riunione del TAC del 9
luglio 2012;
Considerato che in tale documento viene dimostrato che
esistono, nei vari paesi dell’Unione europea, notevoli
differenze nel raggiungimento dei valori di efficienza
energetica per gli impianti di incenerimento dovute alle
condizioni climatiche che influiscono sulla produzione di
energia elettrica e sulla domanda di calore;
Considerato che in tale documento sono stati individuati
tre diversi fattori di correzione che sono in grado di
compensare gli effetti negativi del clima, sia sulla
produzione di energia elettrica sia sul mancato utilizzo del
calore prodotto;
Considerato che per le condizioni climatiche nelle quali
insistono gli impianti italiani di incenerimento è
necessario applicare un fattore di correzione fra quelli
individuati da ESWET e discussi dagli Stati Membri
dell’Unione europea durante la riunione del TAC del 9 luglio
2012;
Acquisito il parere di ISPRA del 31 gennaio 2013 prot n.
88/AMB/RIF;
Sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
13 giugno 2013;
Decreta:
Articolo 1
1. La nota (4) dell’allegato «C» alla parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006, è sostituita dalla nota (4)
dell’allegato «1» al presente decreto.
2. Il fattore di correzione (KC), di cui all’allegato «1», si
applica esclusivamente agli impianti di incenerimento,
localizzati in Italia, che trattano rifiuti prodotti nel
territorio nazionale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo dalla data della sua pubblicazione.
Allegato 1
ALLEGATO “1”
- (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi
urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è
uguale o superiore a:
- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in
conformità della normativa comunitaria applicabile
anteriormente al 1'gennaio 2009,
- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre
2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = {(Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew +
Ef))}* KC
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia
termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia
sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica
prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con
combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore
(GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati
calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti
(GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia
dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.
KC è il valore del fattore di correzione corrispondente
all’area climatica nella quale insiste l’impianto di
incenerimento:
KC = 1 se HDDLLT > 3350
KC = (-0,382/1200) HDDLLT + 2,0665 quando 2150 < HDDLLT <
3350
KC = 1,382 se HDDLLT < 2150
Dove:
HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, è uguale alla
media trentennale dei valori di HDDanno calcolati nell’area
di riferimento come segue:
HDDLLT = 
HDDanno è il grado di riscaldamento annuo calcolati
nell’area di riferimento come segue:
HDDanno = ∑HDDi
HDDi è il grado di riscaldamento giornaliero dello
i-esimo giorno
Pari a:
HDDi = (18 °C - Tm)
|
se Tm ≤ 15°C
|
HDDi = 0
|
se Tm > 15°C
|
Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata
come (Tmin + Tmax)/2 , del giorno “i” dell’anno di
riferimento nell’area di riferimento.
I valori di temperatura sono quelli ufficiali
dell’aeronautica militare della stazione meteorologica più
prossima all’impianto di incenerimento.
La formula si applica conformemente al documento di
riferimento sulle migliori tecniche disponibili per
l’incenerimento dei rifiuti.