IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive
modificazioni, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive
modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di
gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
derivanti da attivita' civili»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive
modificazioni, recante «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici
economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n.
99»;
Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti
nucleari»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante
«Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;
Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 45, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' di regolamentazione competente,
sia adottata la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in
relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro
proprieta' e delle specifiche tipologie;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 45, che attribuisce, in via transitoria, al Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA le funzioni
dell'Autorita' di regolamentazione competente, nelle more
dell'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione
e il funzionamento interni dell'Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);
Considerato che la direttiva 2011/70/Euratom raccomanda che le
norme nazionali siano basate su un sistema nazionale di
classificazione dei rifiuti radioattivi, che tenga pienamente conto
delle loro proprieta' e tipologie specifiche in relazione alle
diverse fasi di gestione;
Vista la Guida Tecnica n. 26 - «Gestione dei rifiuti radioattivi» -
1987, ENEA DISP, di seguito indicata come Guida Tecnica n. 26 del
1987;
Considerato che la classificazione dei rifiuti radioattivi della
Guida Tecnica n. 26 del 1987, a cui attualmente si fa riferimento, si
basa, in particolare, sulle proprieta' radioattive dei rifiuti e sui
requisiti per la loro gestione e che, negli ultimi anni, le
raccomandazioni internazionali emanate dalla Agenzia internazionale
per l'energia atomica (IAEA) hanno orientato i criteri di
classificazione dei rifiuti radioattivi, rispetto a quelli a suo
tempo indicati, soprattutto in riferimento alle modalita' di
smaltimento di detti rifiuti ritenute idonee ed individuate per
categorie;
Considerato che la direttiva 2013/59/Euratom, oltre a stabilire le
nuove norme di radioprotezione che dovranno essere recepite entro il
6 febbraio 2018 nella legislazione nazionale, detta in particolare
specifiche condizioni per l'esenzione dalle disposizioni in essa
stabilite per quelle specifiche attivita' industriali comportanti
l'utilizzo di materie con radionuclidi naturali, nonche' per
l'allontanamento dei materiali solidi dalle suddette attivita'
industriali;
Vista la versione preliminare della proposta di classificazione dei
rifiuti radioattivi predisposta dal Dipartimento nucleare, rischio
tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 19 dicembre 2014, Doc.
ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI;
Acquisita la versione definitiva della proposta di classificazione
dei rifiuti radioattivi predisposta dal Dipartimento nucleare,
rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 4 maggio 2015,
Doc. ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI - Rev. 1;
Emanano
il seguente decreto:
Art. 1
Principi fondamentali
1. La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi
prodotti nell'impiego pacifico dell'energia nucleare e' volta ad
assicurare che i lavoratori, la popolazione e l'ambiente siano
protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, tenendo
anche conto dell'impatto sulle generazioni future.
2. La produzione di rifiuti radioattivi deve essere tenuta al
minimo ragionevolmente praticabile, tanto in termini di attivita'
quanto di volume.
3. I rifiuti radioattivi devono essere gestiti in sicurezza dalla
loro generazione fino allo smaltimento.
4. La gestione dei rifiuti radioattivi risulta strettamente
connessa alla tipologia del rifiuto da gestire, considerato che i
rifiuti radioattivi presentano caratteristiche molto variabili anche
in relazione allo loro origine.
Art. 2
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce la classificazione dei rifiuti
radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali,
associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle
diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi.
2. La classificazione dei rifiuti radioattivi, come definita
dall'art. 4, sostituisce la classificazione definita nella Guida
Tecnica n. 26 del 1987, secondo le disposizioni attuative previste
dall'art. 5.
3. La presente classificazione si riferisce ai rifiuti radioattivi
solidi condizionati; all'atto della generazione, i rifiuti
radioattivi solidi e liquidi sono preliminarmente classificati in
relazione alla tipologia di condizionamento per essi prevista nel
rispetto dell'obiettivo di minimizzazione dei volumi finali dei
rifiuti condizionati prodotti.
4. Le modalita' e i requisiti di gestione di ciascuna categoria dei
rifiuti radioattivi saranno oggetto di apposite guide tecniche
emanate ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230.
5. Il presente decreto non si applica ai rifiuti radioattivi
aeriformi e liquidi per i quali e' previsto lo smaltimento
nell'ambiente sotto forma di effluenti, ne' ai residui contenenti
radionuclidi di origine naturale provenienti dalle attivita'
lavorative disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo III-bis del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che saranno oggetto di
specifica disciplina di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom
del Consiglio del 5 dicembre 2013, per le attivita' industriali
comportanti l'utilizzo di materie con radionuclidi naturali.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e al decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 31, si intendono per:
a) Radionuclidi a vita molto breve: radionuclidi con tempo di
dimezzamento minore o uguale a 100 giorni;
b) Radionuclidi a vita breve: radionuclidi con tempo di
dimezzamento maggiore di 100 giorni e minore o uguale a 31 anni;
c) Rifiuti e materiali esenti: i rifiuti o materiali che
soddisfano le condizioni stabilite all'art. 154, comma 2, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ossia i rifiuti o i materiali che
contengono radionuclidi con tempo di dimezzamento inferiore a 75
giorni e concentrazione di attivita' non superiore ai valori
determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230. Rientrano in questa categoria i materiali che
possono essere rilasciati dalle installazioni in quanto soddisfano i
livelli di allontanamento stabiliti ai sensi dell'art. 30 e dell'art.
154, comma 3-bis, del suddetto decreto legislativo; la successiva
gestione di tali rifiuti o materiali deve avvenire nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni.
Art. 4
Classificazione dei rifiuti radioattivi
1. I rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita' disciplinate
dalle norme vigenti sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e
sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti sono classificati come segue:
a) Rifiuti radioattivi a vita media molto breve.
I rifiuti radioattivi contenenti radionuclidi con tempo di
dimezzamento molto breve, inferiore a 100 giorni, che richiedono sino
ad un tempo massimo di 5 anni per raggiungere concentrazioni di
attivita' inferiori ai valori determinati ai sensi dell'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Questi rifiuti
hanno origine prevalentemente da impieghi medici e di ricerca.
Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni di
deposito temporaneo o di gestione di rifiuti ai fini dello
smaltimento, quali quelle autorizzate ai sensi dell'art. 33 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per un periodo di tempo
sufficiente al raggiungimento del suddetto valore di concentrazione
di attivita'.
b) Rifiuti radioattivi di attivita' molto bassa.
I rifiuti radioattivi con livelli di concentrazione di attivita'
che non soddisfano i criteri stabiliti per i rifiuti esenti, ma
comunque inferiori a 100 Bq/g di cui al massimo 10 Bq/g per
radionuclidi alfa emettitori a lunga vita.
In questa categoria rientrano principalmente quei materiali
derivanti dalle attivita' di mantenimento in sicurezza e di
smantellamento delle installazioni nucleari, da terreni o detriti
contaminati risultanti da attivita' di bonifica. Tali rifiuti possono
essere smaltiti in impianti di smaltimento superficiali con barriere
semplici, ovvero in impianti superficiali, o a piccole profondita',
con barriere ingegneristiche, quale il Deposito Nazionale previsto
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel rispetto degli
obiettivi di radioprotezione fissati per l'impianto di smaltimento
stesso.
Sono inclusi in tale categoria i rifiuti contenenti
prevalentemente radionuclidi a vita breve in concentrazioni tali da
raggiungere in 10 anni valori di concentrazione di attivita'
inferiori ai livelli di allontanamento stabiliti ai sensi dell'art.
30 e dell'art. 154, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230.
Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni di
deposito temporaneo o di gestione di rifiuti ai fini dello
smaltimento, quali quelle autorizzate ai sensi dell'art. 33 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
c) Rifiuti radioattivi di bassa attivita'.
I rifiuti radioattivi che non soddisfano i criteri stabiliti per
i rifiuti esenti e che ai fini dello smaltimento necessitano di un
confinamento e di un isolamento per un periodo di alcune centinaia di
anni.
In questa categoria rientrano i rifiuti radioattivi
caratterizzati da livelli di concentrazione di attivita' inferiori o
uguali a 5 MBq/g per i radionuclidi a vita breve, inferiori o uguali
a 40 kBq/g per gli isotopi a lunga vita del Nichel e inferiori o
uguali a 400 Bq/g per i radionuclidi a lunga vita. In questa
categoria rientra gran parte dei rifiuti provenienti dalle
installazioni nucleari, quali le parti e i componenti di impianti
derivanti dalle operazioni di smantellamento e da alcuni impieghi
medici, industriali e di ricerca scientifica.
Tale categoria di rifiuti puo' essere smaltita in impianti di
smaltimento superficiali, o a piccole profondita', con barriere
ingegneristiche, quale il Deposito Nazionale previsto dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel rispetto dei previsti
obiettivi di radioprotezione.
d) Rifiuti radioattivi di media attivita'.
I rifiuti radioattivi con concentrazioni di attivita' superiori
ai valori indicati per i rifiuti di bassa attivita', tali comunque da
non richiedere, durante il deposito e lo smaltimento, l'adozione di
misure per la dissipazione del calore generato.
In questa categoria rientrano i rifiuti che contengono
radionuclidi a lunga vita tali da richiedere, nella maggior parte dei
casi, un grado di isolamento superiore rispetto a quello di un
impianto di smaltimento superficiale con barriere ingegneristiche e
quindi lo smaltimento in formazioni geologiche. Nelle more della
disponibilita' di un impianto di smaltimento in formazione geologica,
tali rifiuti dovranno essere immagazzinati in idonee strutture di
stoccaggio, quale l'impianto di immagazzinamento di lunga durata
previsto nel Deposito Nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
Tali rifiuti provengono, oltre che dal decommissioning delle
strutture dei reattori nucleari, dagli impianti di fabbricazione
degli elementi di combustibile ad ossidi misti, dagli impianti di
riprocessamento ovvero dai laboratori di ricerca scientifica, e
possono contenere elementi transuranici e quantita' rilevanti di
prodotti di attivazione o di fissione. In tale categoria sono
compresi anche i rifiuti che presentano caratteristiche simili a
quelle sopra descritte, derivanti da usi medici o industriali.
Rientrano in tale categoria anche i rifiuti caratterizzati da
livelli di concentrazioni di attivita' inferiori o uguali a 400 Bq/g
per i radionuclidi alfa emettitori e che contengono prevalentemente
radionuclidi beta/gamma emettitori, anche di lunga vita, in
concentrazioni di attivita' tali da poter essere smaltiti in impianti
superficiali con barriere ingegneristiche, purche' il livello di
concentrazione di attivita' sia tale da rispettare gli obiettivi di
radioprotezione stabiliti per l'impianto di smaltimento superficiale
suddetto, quali, ad esempio, i rifiuti contenenti prodotti di
attivazione provenienti dalla disattivazione di alcune parti delle
installazioni nucleari.
e) Rifiuti radioattivi di alta attivita'.
I rifiuti radioattivi con concentrazioni di attivita' molto
elevate, tali da generare una significativa quantita' di calore o
elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o entrambe tali
caratteristiche, che richiedono un grado di isolamento e confinamento
dell'ordine di migliaia di anni ed oltre. Per tali rifiuti e'
richiesto lo smaltimento in formazioni geologiche.
In tale categoria rientrano, in particolare, i rifiuti liquidi a
elevata concentrazione di attivita' derivanti dal primo ciclo di
estrazione (o liquidi equivalenti) degli impianti industriali di
riprocessamento del combustibile irraggiato, ovvero il combustibile
irraggiato stesso, nel caso si decida di procedere al suo smaltimento
diretto, senza riprocessamento.
Nel periodo che precede lo smaltimento, tali rifiuti devono
essere immagazzinati in idonee strutture di stoccaggio, quale
l'impianto di immagazzinamento di lunga durata previsto nel Deposito
Nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
2. Nell'Allegato I, tabella 1, sono riportate le modalita' di
smaltimento di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi secondo la
presente classificazione.
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti
che producono o che gestiscono i rifiuti radioattivi adottano la
nuova classificazione di cui all'art. 4 ai fini della loro
registrazione, della tenuta della contabilita' e dell'etichettatura
dei contenitori dei suddetti rifiuti.
2. I soggetti che producono o che gestiscono rifiuti radioattivi
gia' classificati in base alla Guida Tecnica n. 26 del 1987,
aggiornano le registrazioni e la tenuta della contabilita' dei
suddetti rifiuti radioattivi, secondo l'Allegato I, tabella 2, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I soggetti di cui al comma 2 aggiornano l'etichettatura
attualmente presente sui contenitori dei suddetti rifiuti radioattivi
sulla base di un apposito programma, con un successione pianificata
delle operazioni che, tenuto conto dei principi generali del sistema
di radioprotezione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, preveda la conclusione delle operazioni stesse entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Nelle more dell'emanazione delle specifiche guide tecniche di
cui all'art. 2, comma 4, per i casi non contemplati nella Guida
Tecnica n. 26 del 1987, le specifiche modalita' e i requisiti di
gestione di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi sono stabiliti
dall'ISIN.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2015
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Allegato I
Tabella 1
Destinazione finale delle diverse categorie (non sono compresi i
rifiuti contenenti radionuclidi
di origine naturale, articolo 2, comma 5, del presente decreto)
Tabella 2
Correlazione tra classificazione G.T. n. 26 e nuova classificazione