(GU n.191 del 19-8-2015)

Decreto ministeriale 7 agosto 2015 

Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre   1962,   n.   1860   e   successive
modificazioni, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione  delle  direttive  89/618/Euratom,
90/641/Euratom,  96/29/Euratom,  2006/117/Euratom   in   materia   di
radiazioni  ionizzanti,  2009/71/Euratom  in  materia  di   sicurezza
nucleare degli impianti nucleari  e  2011/70/Euratom  in  materia  di
gestione sicura del combustibile esaurito e dei  rifiuti  radioattivi
derivanti da attivita' civili»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31  e  successive
modificazioni, recante «Disciplina  dei  sistemi  di  stoccaggio  del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,  nonche'  benefici
economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23  luglio  2009,  n.
99»; 
  Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione  della  direttiva  2009/71/Euratom
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli  impianti
nucleari»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»; 
  Visto, in particolare, l'art. 5 del  decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 45, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello  sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' di regolamentazione competente,
sia adottata la classificazione dei  rifiuti  radioattivi,  anche  in
relazione agli standard  internazionali,  tenendo  conto  delle  loro
proprieta' e delle specifiche tipologie; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 del  decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 45, che attribuisce, in  via  transitoria,  al  Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale  dell'ISPRA  le  funzioni
dell'Autorita'   di   regolamentazione   competente,    nelle    more
dell'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione
e  il  funzionamento  interni  dell'Ispettorato  nazionale   per   la
sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN); 
  Considerato che la  direttiva  2011/70/Euratom  raccomanda  che  le
norme  nazionali  siano   basate   su   un   sistema   nazionale   di
classificazione dei rifiuti radioattivi, che tenga  pienamente  conto
delle loro  proprieta'  e  tipologie  specifiche  in  relazione  alle
diverse fasi di gestione; 
  Vista la Guida Tecnica n. 26 - «Gestione dei rifiuti radioattivi» -
1987, ENEA DISP, di seguito indicata come Guida  Tecnica  n.  26  del
1987; 
  Considerato che la classificazione dei  rifiuti  radioattivi  della
Guida Tecnica n. 26 del 1987, a cui attualmente si fa riferimento, si
basa, in particolare, sulle proprieta' radioattive dei rifiuti e  sui
requisiti  per  la  loro  gestione  e  che,  negli  ultimi  anni,  le
raccomandazioni internazionali emanate dalla  Agenzia  internazionale
per  l'energia  atomica  (IAEA)  hanno   orientato   i   criteri   di
classificazione dei rifiuti radioattivi,  rispetto  a  quelli  a  suo
tempo  indicati,  soprattutto  in  riferimento  alle   modalita'   di
smaltimento di detti  rifiuti  ritenute  idonee  ed  individuate  per
categorie; 
  Considerato che la direttiva 2013/59/Euratom, oltre a stabilire  le
nuove norme di radioprotezione che dovranno essere recepite entro  il
6 febbraio 2018 nella legislazione nazionale,  detta  in  particolare
specifiche condizioni per  l'esenzione  dalle  disposizioni  in  essa
stabilite per quelle  specifiche  attivita'  industriali  comportanti
l'utilizzo  di  materie  con  radionuclidi  naturali,   nonche'   per
l'allontanamento  dei  materiali  solidi  dalle  suddette   attivita'
industriali; 
  Vista la versione preliminare della proposta di classificazione dei
rifiuti radioattivi predisposta dal  Dipartimento  nucleare,  rischio
tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 19 dicembre  2014,  Doc.
ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI; 
  Acquisita la versione definitiva della proposta di  classificazione
dei  rifiuti  radioattivi  predisposta  dal  Dipartimento   nucleare,
rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 4  maggio  2015,
Doc. ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI - Rev. 1; 
 
                               Emanano 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi fondamentali 
 
  1. La normativa nazionale sulla gestione  dei  rifiuti  radioattivi
prodotti nell'impiego pacifico  dell'energia  nucleare  e'  volta  ad
assicurare che  i  lavoratori,  la  popolazione  e  l'ambiente  siano
protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti,  tenendo
anche conto dell'impatto sulle generazioni future. 
  2. La produzione di  rifiuti  radioattivi  deve  essere  tenuta  al
minimo ragionevolmente praticabile, tanto  in  termini  di  attivita'
quanto di volume. 
  3. I rifiuti radioattivi devono essere gestiti in  sicurezza  dalla
loro generazione fino allo smaltimento. 
  4.  La  gestione  dei  rifiuti  radioattivi  risulta   strettamente
connessa alla tipologia del rifiuto da  gestire,  considerato  che  i
rifiuti radioattivi presentano caratteristiche molto variabili  anche
in relazione allo loro origine. 
                               Art. 2 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce la  classificazione  dei  rifiuti
radioattivi,  anche  in  relazione  agli   standard   internazionali,
associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle
diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi. 
  2.  La  classificazione  dei  rifiuti  radioattivi,  come  definita
dall'art. 4, sostituisce  la  classificazione  definita  nella  Guida
Tecnica n. 26 del 1987, secondo le  disposizioni  attuative  previste
dall'art. 5. 
  3. La presente classificazione si riferisce ai rifiuti  radioattivi
solidi  condizionati;   all'atto   della   generazione,   i   rifiuti
radioattivi solidi e liquidi  sono  preliminarmente  classificati  in
relazione alla tipologia di condizionamento  per  essi  prevista  nel
rispetto dell'obiettivo  di  minimizzazione  dei  volumi  finali  dei
rifiuti condizionati prodotti. 
  4. Le modalita' e i requisiti di gestione di ciascuna categoria dei
rifiuti  radioattivi  saranno  oggetto  di  apposite  guide  tecniche
emanate ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230. 
  5. Il presente  decreto  non  si  applica  ai  rifiuti  radioattivi
aeriformi  e  liquidi  per  i  quali  e'  previsto   lo   smaltimento
nell'ambiente sotto forma di effluenti,  ne'  ai  residui  contenenti
radionuclidi  di  origine  naturale   provenienti   dalle   attivita'
lavorative disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo III-bis del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  che  saranno  oggetto  di
specifica disciplina di attuazione  della  direttiva  2013/59/Euratom
del Consiglio del 5  dicembre  2013,  per  le  attivita'  industriali
comportanti l'utilizzo di materie con radionuclidi naturali. 
                               Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di  cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e al decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 31, si intendono per: 
    a) Radionuclidi a vita molto breve:  radionuclidi  con  tempo  di
dimezzamento minore o uguale a 100 giorni; 
    b)  Radionuclidi  a  vita  breve:  radionuclidi  con   tempo   di
dimezzamento maggiore di 100 giorni e minore o uguale a 31 anni; 
    c)  Rifiuti  e  materiali  esenti:  i  rifiuti  o  materiali  che
soddisfano le condizioni stabilite all'art. 154, comma 2, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ossia i rifiuti o i materiali  che
contengono radionuclidi con tempo  di  dimezzamento  inferiore  a  75
giorni  e  concentrazione  di  attivita'  non  superiore  ai   valori
determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230. Rientrano in questa  categoria  i  materiali  che
possono essere rilasciati dalle installazioni in quanto soddisfano  i
livelli di allontanamento stabiliti ai sensi dell'art. 30 e dell'art.
154, comma 3-bis, del suddetto  decreto  legislativo;  la  successiva
gestione di tali rifiuti o materiali deve avvenire nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e
successive modificazioni. 
                               Art. 4 
 
               Classificazione dei rifiuti radioattivi 
 
  1. I rifiuti radioattivi  derivanti  dalle  attivita'  disciplinate
dalle norme vigenti sull'impiego  pacifico  dell'energia  nucleare  e
sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti sono classificati come segue: 
a) Rifiuti radioattivi a vita media molto breve. 
    I  rifiuti  radioattivi  contenenti  radionuclidi  con tempo   di
dimezzamento molto breve, inferiore a 100 giorni, che richiedono sino
ad un tempo massimo di  5  anni  per  raggiungere  concentrazioni  di
attivita' inferiori ai valori determinati ai sensi dell'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230.  Questi  rifiuti
hanno origine prevalentemente da impieghi medici e di ricerca. 
    Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni  di
deposito  temporaneo  o  di  gestione  di  rifiuti  ai   fini   dello
smaltimento, quali quelle  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  33  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per un  periodo  di  tempo
sufficiente al raggiungimento del suddetto valore  di  concentrazione
di attivita'. 
b) Rifiuti radioattivi di attivita' molto bassa. 
    I rifiuti radioattivi con livelli di concentrazione di  attivita'
che non soddisfano i criteri  stabiliti  per  i  rifiuti  esenti,  ma
comunque inferiori  a  100  Bq/g  di  cui  al  massimo  10  Bq/g  per
radionuclidi alfa emettitori a lunga vita. 
    In  questa  categoria  rientrano  principalmente  quei  materiali
derivanti  dalle  attivita'  di  mantenimento  in  sicurezza   e   di
smantellamento delle installazioni nucleari,  da  terreni  o  detriti
contaminati risultanti da attivita' di bonifica. Tali rifiuti possono
essere smaltiti in impianti di smaltimento superficiali con  barriere
semplici, ovvero in impianti superficiali, o a  piccole  profondita',
con barriere ingegneristiche, quale il  Deposito  Nazionale  previsto
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel  rispetto  degli
obiettivi di radioprotezione fissati per  l'impianto  di  smaltimento
stesso. 
    Sono   inclusi   in   tale   categoria   i   rifiuti   contenenti
prevalentemente radionuclidi a vita breve in concentrazioni  tali  da
raggiungere  in  10  anni  valori  di  concentrazione  di   attivita'
inferiori ai livelli di allontanamento stabiliti ai  sensi  dell'art.
30 e dell'art. 154, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230. 
    Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni  di
deposito  temporaneo  o  di  gestione  di  rifiuti  ai   fini   dello
smaltimento, quali quelle  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  33  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
c) Rifiuti radioattivi di bassa attivita'. 
    I rifiuti radioattivi che non soddisfano i criteri stabiliti  per
i rifiuti esenti e che ai fini dello smaltimento  necessitano  di  un
confinamento e di un isolamento per un periodo di alcune centinaia di
anni. 
    In   questa   categoria   rientrano   i    rifiuti    radioattivi
caratterizzati da livelli di concentrazione di attivita' inferiori  o
uguali a 5 MBq/g per i radionuclidi a vita breve, inferiori o  uguali
a 40 kBq/g per gli isotopi a lunga vita  del  Nichel  e  inferiori  o
uguali a 400  Bq/g  per  i  radionuclidi  a  lunga  vita.  In  questa
categoria  rientra  gran  parte   dei   rifiuti   provenienti   dalle
installazioni nucleari, quali le parti e  i  componenti  di  impianti
derivanti dalle operazioni di smantellamento  e  da  alcuni  impieghi
medici, industriali e di ricerca scientifica. 
    Tale categoria di rifiuti puo' essere  smaltita  in  impianti  di
smaltimento superficiali,  o  a  piccole  profondita',  con  barriere
ingegneristiche, quale il Deposito  Nazionale  previsto  dal  decreto
legislativo 15 febbraio  2010,  n.  31,  nel  rispetto  dei  previsti
obiettivi di radioprotezione. 
d) Rifiuti radioattivi di media attivita'. 
    I rifiuti radioattivi con concentrazioni di  attivita'  superiori
ai valori indicati per i rifiuti di bassa attivita', tali comunque da
non richiedere, durante il deposito e lo smaltimento,  l'adozione  di
misure per la dissipazione del calore generato. 
    In  questa  categoria  rientrano   i   rifiuti   che   contengono
radionuclidi a lunga vita tali da richiedere, nella maggior parte dei
casi, un grado di  isolamento  superiore  rispetto  a  quello  di  un
impianto di smaltimento superficiale con barriere  ingegneristiche  e
quindi lo smaltimento in  formazioni  geologiche.  Nelle  more  della
disponibilita' di un impianto di smaltimento in formazione geologica,
tali rifiuti dovranno essere immagazzinati  in  idonee  strutture  di
stoccaggio, quale l'impianto  di  immagazzinamento  di  lunga  durata
previsto nel Deposito Nazionale,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. 
    Tali rifiuti provengono,  oltre  che  dal  decommissioning  delle
strutture dei reattori  nucleari,  dagli  impianti  di  fabbricazione
degli elementi di combustibile ad ossidi  misti,  dagli  impianti  di
riprocessamento ovvero  dai  laboratori  di  ricerca  scientifica,  e
possono contenere elementi  transuranici  e  quantita'  rilevanti  di
prodotti di  attivazione  o  di  fissione.  In  tale  categoria  sono
compresi anche i rifiuti  che  presentano  caratteristiche  simili  a
quelle sopra descritte, derivanti da usi medici o industriali. 
    Rientrano in tale categoria anche  i  rifiuti  caratterizzati  da
livelli di concentrazioni di attivita' inferiori o uguali a 400  Bq/g
per i radionuclidi alfa emettitori e che  contengono  prevalentemente
radionuclidi  beta/gamma  emettitori,  anche  di   lunga   vita,   in
concentrazioni di attivita' tali da poter essere smaltiti in impianti
superficiali con barriere  ingegneristiche,  purche'  il  livello  di
concentrazione di attivita' sia tale da rispettare gli  obiettivi  di
radioprotezione stabiliti per l'impianto di smaltimento  superficiale
suddetto,  quali,  ad  esempio,  i  rifiuti  contenenti  prodotti  di
attivazione provenienti dalla disattivazione di  alcune  parti  delle
installazioni nucleari. 
e) Rifiuti radioattivi di alta attivita'. 
    I rifiuti  radioattivi  con  concentrazioni  di  attivita'  molto
elevate, tali da generare una significativa  quantita'  di  calore  o
elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o entrambe  tali
caratteristiche, che richiedono un grado di isolamento e confinamento
dell'ordine di migliaia  di  anni  ed  oltre.  Per  tali  rifiuti  e'
richiesto lo smaltimento in formazioni geologiche. 
    In tale categoria rientrano, in particolare, i rifiuti liquidi  a
elevata concentrazione di attivita'  derivanti  dal  primo  ciclo  di
estrazione (o liquidi  equivalenti)  degli  impianti  industriali  di
riprocessamento del combustibile irraggiato, ovvero  il  combustibile
irraggiato stesso, nel caso si decida di procedere al suo smaltimento
diretto, senza riprocessamento. 
    Nel periodo che  precede  lo  smaltimento,  tali  rifiuti  devono
essere  immagazzinati  in  idonee  strutture  di  stoccaggio,   quale
l'impianto di immagazzinamento di lunga durata previsto nel  Deposito
Nazionale ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. 
  2. Nell'Allegato I, tabella  1,  sono  riportate  le  modalita'  di
smaltimento di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi  secondo  la
presente classificazione. 
                               Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i  soggetti
che producono o che gestiscono  i  rifiuti  radioattivi  adottano  la
nuova  classificazione  di  cui  all'art.  4  ai  fini   della   loro
registrazione, della tenuta della contabilita'  e  dell'etichettatura
dei contenitori dei suddetti rifiuti. 
  2. I soggetti che producono o che  gestiscono  rifiuti  radioattivi
gia' classificati  in  base  alla  Guida  Tecnica  n.  26  del  1987,
aggiornano le  registrazioni  e  la  tenuta  della  contabilita'  dei
suddetti rifiuti radioattivi, secondo l'Allegato I, tabella 2,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2  aggiornano  l'etichettatura
attualmente presente sui contenitori dei suddetti rifiuti radioattivi
sulla base di un apposito programma, con un  successione  pianificata
delle operazioni che, tenuto conto dei principi generali del  sistema
di radioprotezione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, preveda la conclusione delle  operazioni  stesse  entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Nelle more dell'emanazione delle specifiche  guide  tecniche  di
cui all'art. 2, comma 4, per  i  casi  non  contemplati  nella  Guida
Tecnica n. 26 del 1987, le specifiche  modalita'  e  i  requisiti  di
gestione di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi sono  stabiliti
dall'ISIN. 
                               Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 agosto 2015 
 
                                           Il Ministro dell'ambiente  
                                        e della tutela del territorio 
                                                  e del mare          
                                                   Galletti           
       Il Ministro 
dello sviluppo economico 
           Guidi 
                                                           Allegato I 
Tabella 1 
 
Destinazione finale delle diverse  categorie  (non  sono  compresi  i
                   rifiuti contenenti radionuclidi 
   di origine naturale, articolo 2, comma 5, del presente decreto) 

 
Tabella 2 
 
 Correlazione tra classificazione G.T. n. 26 e nuova classificazione