(GU n.146 del 24-6-2016)
Decreto ministeriale 26 maggio 2016
Linee guida per il calcolo della percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», che ha istituito il
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e in particolare la Parte Quarta, Titolo I;
Visto l'art. 181, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
152/2006 il quale stabilisce che «entro il 2020, la preparazione per
il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta,
metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e
possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di
rifiuti sono simili a quelli domestici, sara' aumentata
complessivamente almeno al 50 % in termini di peso»;
Visto l'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n.
152/2006 che definisce la raccolta differenziata come «la raccolta in
cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla
natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico»;
Visto l'art. 184, del decreto legislativo n. 152/2006 che
classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali;
Visto il decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 aprile 2008, n. 99, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto
dall'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche»;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e, in
particolare, l'art. 11, paragrafo 1, che istituisce la raccolta
differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico,
ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri
qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti;
Vista la decisione della Commissione europea, del 18 novembre 2011,
che istituisce regole e modalita' di calcolo per verificare il
rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 1, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e in
particolare l'art. 32 che modifica l'art. 205 del decreto legislativo
n. 152/2006, prevedendo misure per incrementare la raccolta
differenziata;
Rilevato che l'art. 205, comma 3-bis, del decreto legislativo n.
152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, prevede che la
misura del tributo di cui all'art. 3, comma 24, della legge n.
549/1995, e' modulata in base alla quota percentuale di superamento
del livello di raccolta differenziata;
Rilevato che l'art. 205, comma 3-ter, del decreto legislativo n.
152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, stabilisce che per
la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di
raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente;
Visto l'art. 205, comma 3-quater, del decreto legislativo n.
152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che prevede che
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare vengono definite le linee guida per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e
assimilati;
Visto l'art. 205, comma 3-quater, del decreto legislativo n.
152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che consente alle
regioni e alle Province di Trento e di Bolzano di definire,
avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto
regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che gia' svolge
tale attivita', con apposita deliberazione, il metodo standard per
calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune sulla
base delle citate linee guida;
Sentite le regioni per il tramite della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 205, comma 3-quater, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono emanate le allegate
«Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati», che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2016
Il Ministro: Galletti
Allegato
LINEE GUIDA SUL CALCOLO DELLA
PERCENTUALE DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI.
1. Finalita' ed ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per il
calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e assimilati raggiunta in ciascun comune, al fine di
uniformare, sull'intero territorio nazionale, il metodo di calcolo
della stessa.
I contenuti delle linee guida sono da intendersi come
disposizioni alle quali le singole regioni si attengono nella
formulazione del proprio metodo per calcolare e verificare le
percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento
degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente.
Il principio alla base del documento risiede anche nella
necessita' di creare un complesso di raccomandazioni tecniche, da
applicarsi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, al fine
di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i
dati afferenti a diversi contesti territoriali.
Per raccolta differenziata ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lettera p), si intende «La
raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separatamente in base
al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento
specifico».
La raccolta differenziata rappresenta lo strumento cardine
dell'economia circolare, perche' raccogliendo le singole frazioni in
modo separato si contribuisce alla riduzione della pericolosita' dei
rifiuti, si favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione
dei rifiuti che diventano risorse e, quindi, un'opportunita' di
sviluppo economico per il Paese, riducendo al contempo l'impatto
complessivo sulla salute e sull'ambiente.
In questo modo, la raccolta differenziata diventa un'attivita'
propedeutica e necessaria alle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, che permettono e
favoriscono il risparmio di risorse vergini.
2. Quadro normativo di riferimento.
Il decreto legislativo n. 152/2006 all'art. 205 individua i
seguenti obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere in ogni
ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune:
almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.
L'art. 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha
disposto che «Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed
una piu' efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate
alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida,
provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della
gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con
riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei
quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti
urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.»
La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE prevede all'art. 11,
paragrafo 2, lettera a) che, entro il 2020, la preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta,
metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e
possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di
rifiuti sono simili a quelli domestici, siano aumentatati
complessivamente almeno al 50% in termini di peso. Di conseguenza,
per promuovere il riciclaggio di «alta qualita'» (direttiva
2008/98/CE, art. 11, paragrafo 1) gli Stati membri «istituiscono la
raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano
tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari
criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti. Entro il
2015 la raccolta differenziata sara' istituita almeno per i seguenti
rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro».
La direttiva 2008/98/CE, pur non prevedendo target di raccolta
differenziata, richiede, dunque, che si proceda all'attivazione della
stessa e che siano conseguiti obiettivi di preparazione per il
riutilizzo e riciclaggio almeno per le quattro frazioni sopra
indicate (carta, metalli, plastica e vetro).
Tale direttiva e' stata recepita in Italia con il decreto
legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, di modifica del decreto
legislativo n. 152/2006, che rafforza le indicazioni della direttiva
in merito alla raccolta differenziata, stabilendo che la raccolta
differenziata deve riguardare almeno le seguenti frazioni:
a. carta;
b. metalli;
c. plastica;
d. vetro;
e. ove possibile il legno.
L'art. 205, comma 3-quater, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, modificato dall'art. 32, della legge 28 dicembre 2015,
n. 221, dispone che «La Regione, avvalendosi del supporto
tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o
di altro organismo pubblico che gia' svolge tale attivita',
definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per
calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani
e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida
definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. La Regione individua i formati, i
termini e le modalita' di rilevamento e trasmissione dei dati che i
comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della
percentuale di RD raggiunta, nonche' le modalita' di eventuale
compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto
alle percentuali da applicare.»
Il comma 2 dello stesso art. 32 recita: «L'adeguamento delle
situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di
raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene
nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.»
Il decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare disciplina i centri di raccolta dei
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato elencando le tipologie
di rifiuti che possono essere ivi conferiti.
Si applicano le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri di
classificazione dei rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2 e, ai
fini dell'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti
organici, i criteri dell'art. 182-ter del medesimo decreto.
3. La raccolta differenziata: indirizzi metodologici generali.
Viene di seguito descritto l'approccio metodologico da adoperare
per il computo della raccolta differenziata e della produzione totale
dei rifiuti urbani.
Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata
sul totale dei rifiuti prodotti devono essere considerati i
quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:
essere classificati come rifiuti urbani, in conformita' alla
classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del decreto
legislativo n. 152/2006, tramite attribuzione di uno dei Codici EER
di cui all'allegato della «Decisione della Commissione europea
2000/531/CE e successive modifiche ed integrazioni, o come rifiuti
assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli
regolamenti comunali ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g;
essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti
urbani e raggruppati in frazioni di cui all'elenco riportato nel
paragrafo successivo, per essere avviati prioritariamente a recupero
di materia.
In particolare, ai fini del calcolo dell'ammontare di rifiuti
raccolti in modo differenziato, vengono prese in considerazione le
seguenti frazioni:
vetro, carta, plastica, legno, metalli: i quantitativi di
rifiuti di imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, anche
ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente ed
avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o
prioritariamente al recupero di materia;
multimateriale (o combinata): i quantitativi di rifiuti
derivanti dalla raccolta congiunta di piu' frazioni merceologiche in
un unico contenitore;
ingombranti misti a recupero: ingombranti raccolti
separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di
trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia
disponibile il dato relativo alle quantita' destinate a operazioni di
riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo
della raccolta differenziata;
frazione organica: costituita dalla frazione umida e dalla
frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi;
rifiuti da raccolta selettiva: frazioni omogenee di rifiuti
raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e
separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato.
Si tratta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi e non, di
provenienza domestica, ad esempio farmaci, contenitori T/FC, vernici,
inchiostri ed adesivi che, anche qualora destinati allo smaltimento,
vengono raccolti separatamente al fine di garantire una chiara
riduzione di pericolosita' dei rifiuti urbani e di facilitarne un
trattamento specifico;
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):
sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche di cui all'art. 4, comma 1 lettera l) del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato;
rifiuti di origine tessile: manufatti tessili di vario tipo (ad
esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, etc.) e gli
imballaggi tessili;
rifiuti da spazzamento stradale a recupero: rifiuti da
spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed
inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi
in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantita' destinate
a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere
escluso dal computo della raccolta differenziata;
altre tipologie di rifiuti: tipologie di rifiuti raccolti
separatamente, come indicate al punto 4.2 dell'Allegato 1 del decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
8 aprile 2008 «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1,
lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche» che specifica le tipologie di rifiuti che
possono essere conferite al centro di raccolta comunale.
Relativamente ai quantitativi massimi procapite conferibili si rinvia
a quanto disciplinato dai singoli regolamenti comunali.
E' data facolta' alle Regioni, di conteggiare nella quota di
raccolta differenziata, i rifiuti avviati a compostaggio domestico,
di prossimita' e di comunita' che, secondo quanto indicato dalla
decisione 2011/753/EU recante «Regole e modalita' di calcolo per il
rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti»,
rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti.
Si specifica che solo i comuni che hanno, con proprio atto,
disciplinato tale attivita' potranno inserire la quota relativa al
compostaggio nella raccolta differenziata, poiche' ne e' garantita la
tracciabilita' e il controllo.
Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da
computare dal singolo comune, e' dato dal risultato della seguente
formula:
PC =ΣVci *ps *4
dove
PC = peso del compostaggio (Kg);
ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³;
ΣVci = volume totale delle compostiere assegnate dal comune
(m³);
4= numero massimo di svuotamenti annui.
La scelta di tale fattore e' effettuata considerando che il tempo
di maturazione minimo del compost e' non inferiore a 90 giorni,
pertanto si ritiene opportuno determinare in 4 il numero massimo
annuo degli svuotamenti.
Per il compostaggio di prossimita' e di comunita' si rimanda al
decreto di attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art.
38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Nell'ammontare del rifiuto urbano indifferenziato prodotto sono
da computare le seguenti tipologie di rifiuto:
rifiuti indifferenziati (EER 200301);
ingombranti avviati a smaltimento;
rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento.
Sono da considerarsi «frazioni neutre»:
i rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e
lacuali e rive dei corsi d'acqua in quanto, se annoverati,
penalizzerebbero i comuni con particolare collocazione geografica;
rifiuti cimiteriali.
Al computo della percentuale di raccolta differenziata non sono
applicate correzioni di tipo demografico in quanto la percentuale di
raccolta differenziata e' calcolata come rapporto tra quantitativi di
rifiuti raccolti e quantitativi totali di RU prodotti.
I criteri includenti ed escludenti sono suscettibili di eventuali
modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a
seguito dell'entrata in vigore di nuove normative nazionali in
materia di rifiuti o di novita' tecnologiche derivanti dal progresso
tecnico e scientifico.
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