Note per la trasparenza |
Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti
devono prestare garanzie finanziarie a copertura dei costi
derivanti dalla gestione di rifiuti. Nelle more della
definizione della disciplina nazionale in materia, si propone lo
schema di garanzia finanziaria da prestare in tale ambito e si
forniscono indicazioni sulle modalità di escussione delle stesse
nonché di adeguamento in caso di modifica delle autorizzazioni.
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L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1347 del 28.07.2014, avente ad oggetto “Modifiche
parziali alla DGR n. 346/2013 recante “Garanzie finanziarie a copertura
dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D. Lgs. n. 152/2006
e s.m.i., Parte II come modificata dal D. Lgs. n. 128/2010; Parte IV
come modificata dal D. Lgs. n. 205/2010; D. Lgs. n. 36/2003”.
Aggiornamento degli importi per alcune tipologie di rifiuti e proroga
dei termini per l’adeguamento delle condizioni di polizza”, è stato
approvato l’Allegato A, con cui sono state delineate le linee guida sul
calcolo degli importi garantiti per tipologia di impianto, conformemente
alle indicazioni ministeriali di cui alla circolare prot. n. 19931/TRI
DEL 18.07.2014, recante “Disposizioni temporanee per la determinazione
dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie
dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti”.
Con la citata circolare, il Ministero dell’Ambiente e del Territorio
e del Mare ha disposto che sino alla pubblicazione del Decreto
Ministeriale al fine di non determinare lacune nell’ordinamento
giuridico, le singole Amministrazioni titolari di procedimenti di
autorizzazione, caso per caso e nell’ambito dei singoli procedimenti,
potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie
finanziarie da richiedere o da mantenere tenendo anche conto delle
vigente discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente
essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in
ogni caso al decreto Ministeriale di cui all’art. 195, comma 2, lett. g.
e comma 4 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152.
Considerato che, a tutt’oggi, non è ancora stato emanato il Decreto
Ministeriale, si ritengono valide le linee guida approvate con la citata
DGR n. 1347/2014, conformemente alle indicazioni fornite dallo stesso
Ministero e, al fine di promuovere procedure omogenee su tutto il
territorio regionale, si propone di integrarle fornendo indicazioni
anche sulle modalità di escussione delle garanzie da parte dei
beneficiari, sostituendo l’allegato A alla DGR n. 1347/2014 con l’Allegato
A alla presente deliberazione.
Nel nuovo Allegato A si ritiene opportuno precisare,
altresì, che sia in caso di nuove autorizzazioni sia in caso di
modifiche a quelle già in essere, l’efficacia delle nuove autorizzazioni
e delle modifiche è subordinata alla presentazione di idonee garanzie
finanziarie od appendici a quelle già rilasciate.
Sia precedentemente che a seguito della pubblicazione sul BUR della
DGR n. 1347/2014, è stata evidenziata l’opportunità, da parte dei
rappresentanti di ANIA e delle associazioni di categoria, di
standardizzare gli elementi costitutivi delle garanzie finanziarie da
prestare per lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei
rifiuti.
Sentiti i rappresentanti di ANIA e delle associazioni di categoria,
accogliendo in parte le loro osservazioni, è stato predisposto un
modello di garanzia finanziaria da prestare per lo svolgimento di
attività correlate alla gestione dei rifiuti, Allegato B,
quale schema contrattuale che costituisce orientamento, per tutto il
territorio regionale, nelle more della definizione dei criteri da parte
dello Stato.
Al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione
amministrativa ed informazione dei soggetti coinvolti, si ritiene
opportuno approvare con deliberazione e pubblicare lo schema di garanzia
predisposto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione
della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l’art. 208, comma 11 lett. g) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il Titolo III – bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 46/2014;
VISTE la LR n. 3/2000 e la LR n. 26/2007;
VISTA la Deliberazione n. 1347/2014;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
Delibera
- di sostituire integralmente con l’Allegato A al
presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, l’Allegato A alla DGR n. 1347/2014, recante le
integrazioni ritenute opportune sulle modalità di escussione delle
garanzie da parte degli enti beneficiari e sulle garanzie e/o
appendici integrative da prestare in caso di nuove autorizzazioni o
modifiche a quelle esistenti;
- di approvare con l’Allegato B al presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, lo
schema di garanzia finanziaria relativa alla gestione dei rifiuti ai
sensi del D. Lgs. n. 152/2006;
- di fissare in giorni 270 (duecentosettanta) dalla data di
pubblicazione sul BUR del presente provvedimento il termine per
l’adeguamento delle garanzie finanziarie prestate nell’ambito della
attività di gestione dei rifiuti autorizzata e/o comunicata, ovvero
anticipatamente in caso di scadenza prima del suddetto termine,
secondo quanto disposto dalla presente deliberazione e relativi
allegati;
- di sostituire integralmente le precedenti disposizioni in
materia di cui alle precedenti DDGR n. 1347/2014, n. 14/2014, n.
346/2013, n. 1489/2013, n. 1543/2012 e n. 2229/2011;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a
carico del bilancio regionale;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
- di incaricare il Dipartimento Ambiente della notificare il
presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, alle Province del Veneto e all’ARPAV;
- di informare che avverso il presente provvedimento può essere
proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120.
(seguono allegati)
2721_AllegatoA_289210.pdf
2721_AllegatoB_289210.pdf