{"id":8345,"date":"2023-03-07T15:59:05","date_gmt":"2023-03-07T14:59:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiobrancaleone.it\/news\/?p=8345"},"modified":"2025-12-04T12:08:30","modified_gmt":"2025-12-04T11:08:30","slug":"acque-consumo-umano-recepita-direttiva-ue-2020-2184","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiobrancaleone.it\/news\/acque-consumo-umano-recepita-direttiva-ue-2020-2184\/","title":{"rendered":"Acque consumo umano, recepita direttiva UE 2020\/2184"},"content":{"rendered":"\n<p>Con <strong>decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18<\/strong>&nbsp;\u00e8 stata recepita la direttiva (UE) 2020\/2184 concernente  la  <strong>qualita&#8217; delle acque destinate al consumo umano<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il dlgs 18\/2023, in <strong>vigore dal 21 marzo 2023<\/strong> e in attuazione della Direttiva 2020\/2184, <strong>disciplina la qualita&#8217; delle acque destinate al consumo umano<\/strong>, con gli obiettivi di protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione, nonch\u00e9 assicurando che siano salubri e pulite migliorandone l&#8217;accesso. <\/p>\n\n\n\t\t\t\t<div class=\"wp-block-uagb-table-of-contents uagb-toc__align-left uagb-toc__columns-1  uagb-block-cd2f2b6f      \"\n\t\t\t\t\tdata-scroll= \"1\"\n\t\t\t\t\tdata-offset= \"30\"\n\t\t\t\t\tstyle=\"\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t<div class=\"uagb-toc__wrap\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"uagb-toc__title\">\n\t\t\t\t\t\t\tSommario\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"uagb-toc__list-wrap \">\n\t\t\t\t\t\t<ol class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list\"><a href=\"#contenuti\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Contenuti<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><a href=\"#esclusioni\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Esclusioni<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><a href=\"#punti-di-rispetto-parametri\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Punti di rispetto parametri<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><a href=\"#sanzioni\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Sanzioni<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><a href=\"#aggiornamento\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Aggiornamento<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><a href=\"#testo\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Testo<\/a><ul class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list\"><a href=\"#decreto-legislativo-23-febbraio-2023-n-18-gazzetta-ufficiale\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (Gazzetta Ufficiale)<\/a><\/ul><\/ol>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Contenuti<\/h2>\n\n\n\n<p>Il decreto, in sintesi, <strong>disciplina<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il campo di applicazione e le esenzioni (art. 3);<\/li>\n\n\n\n<li>gli obblighi generali da soddisfare affinch\u00e9 le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite (art. 4);<\/li>\n\n\n\n<li>i punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati (art. 5);<\/li>\n\n\n\n<li>la valutazione e la gestione del rischio: delle aree di alimentazione dei punti di prelievo (art. 7); del sistema di fornitura idro-potabile (art. 8); dei sistemi di distribuzione idrica interni (art. 9);<\/li>\n\n\n\n<li>i requisiti minimi di igiene per: i materiali che entrano a contatto (art. 10) e i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento (art. 11);<\/li>\n\n\n\n<li>i controlli, sia esterni svolti dalla Asl che interni svolti dal gestore (artt. 12-14);<\/li>\n\n\n\n<li>le sanzioni (art. 23);<\/li>\n\n\n\n<li>abrogazioni (art. 25). Il provvedimento <strong>abroga il dlgs. n. 31\/2001<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Esclusioni<\/h2>\n\n\n\n<p>Il Decreto n. 18\/2023 <strong>non si applica<\/strong> alle (art. 3):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del&nbsp;decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;<\/li>\n\n\n\n<li>acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Punti di rispetto parametri<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>I<\/strong>&nbsp;<strong>valori per i parametri elencati nell\u2019allegato I, Parti A e B<\/strong> devono essere rispettati (art. 5):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficolt\u00e0 tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all\u2019interno dei locali pubblici e privati;<\/li>\n\n\n\n<li>per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;<\/li>\n\n\n\n<li>per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;<\/li>\n\n\n\n<li>per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa;<\/li>\n\n\n\n<li>per le acque prodotte dalle case dell\u2019acqua, nel punto di consegna alla casa dell\u2019acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto in articolo 3, comma 3.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sanzioni<\/h2>\n\n\n\n<p>Le sanzioni, salvo che il fatto costituisca reato, sono <strong>amministrative pecuniarie<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>per violazioni commesse dal gestore;<\/li>\n\n\n\n<li>da chiunque, come nella fattispecie di distribuzione di acqua destinata al consumo umano attraverso case dell&#8217;acqua, in violazione delle disposizioni previste.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Aggiornamento<\/h2>\n\n\n\n<p>Pubblicato nella GU del 4-7-2025 il <strong><a href=\"https:\/\/www.studiobrancaleone.it\/news\/acque-destinate-al-consumo-umano-correttivo-in-gazzetta\/\">decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102<\/a><\/strong> che contiene disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 18\/2023 sulla qualit\u00e0 delle <strong>acque destinate al consumo umano<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-ast-global-color-0-color has-alpha-channel-opacity has-ast-global-color-0-background-color has-background is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Testo<\/h2>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-03-06&amp;atto.codiceRedazionale=23G00025&amp;elenco30giorni=true\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18<\/a> (Gazzetta Ufficiale)<\/h4>\n\n\n\n<p><em>Attuazione della direttiva (UE) 2020\/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita&#8217; delle acque destinate al consumo umano.<\/em><\/p>\n\n\n<div ><style id=\"ea_dynamic_css8362\">#sp-ea-8362 .spcollapsing{height: 0; overflow: hidden; transition-property: height; transition-duration: 300ms;}#sp-ea-8362.sp-easy-accordion>.sp-ea-single.eap_inactive>.ea-header a {background-color: #bb0000 !important; color: #fff !important;}#sp-ea-8362.sp-easy-accordion>.sp-ea-single{ margin-bottom: 10px; border: 1px solid #e2e2e2; border-radius: 3px;}#sp-ea-8362.sp-easy-accordion>.sp-ea-single.ea-expand{ border-color: #e2e2e2;}#sp-ea-8362.sp-easy-accordion>.sp-ea-single:hover{ border-color: #e2e2e2;}#sp-ea-8362.sp-easy-accordion>.sp-ea-single>.ea-header a {background: ;}#sp-ea-8362.sp-easy-accordion>.sp-ea-single.ea-expand>.ea-header a {background: #eee;}#sp-ea-8362.sp-easy-accordion>.sp-ea-single>.ea-header:hover a {background: ;}#sp-ea-8362.sp-easy-accordion>.sp-ea-single>.ea-header a .eap-title-icon { color: #444;font-size: 20px;} #sp-ea-8362.sp-easy-accordion>.sp-ea-single>.ea-header a .eap-title-custom-icon {max-width: 20px;}#sp-ea-8362.sp-easy-accordion>.sp-ea-single>.ea-header:hover a .eap-title-icon {color: #444;}#sp-ea-8362.sp-easy-accordion>.sp-ea-single.ea-expand>.ea-header a .eap-title-icon {color: #444;}#sp-ea-8362.sp-easy-accordion>.sp-ea-single>.ea-header a {padding: 15px 15px 15px 15px; 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delle<br \/>\nacque destinate al consumo umano. (23G00025)<\/p>\n<p>(GU n.55 del 6-3-2023)<br \/>\nVigente al: 21-3-2023<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br \/>\nVista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante \u00abDisciplina<br \/>\ndell&#8217;attivita&#8217; di Governo e ordinamento della Presidenza del<br \/>\nConsiglio dei ministri\u00bb e, in particolare, l&#8217;articolo 14;<br \/>\nVista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante \u00abNorme generali<br \/>\nsulla partecipazione dell&#8217;Italia alla formazione e all&#8217;attuazione<br \/>\ndella normativa e delle politiche dell&#8217;Unione europea\u00bb e, in<br \/>\nparticolare, l&#8217;articolo 31;<br \/>\nVista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: \u00abDelega al Governo<br \/>\nper il recepimento delle direttive europee e l&#8217;attuazione di altri<br \/>\natti normativi dell&#8217;Unione europea &#8211; Legge di delegazione europea<br \/>\n2021\u00bb, e in particolare articolo 21, recante \u00abPrincipi e criteri<br \/>\ndirettivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020\/2184,<br \/>\nconcernente la qualita&#8217; delle acque destinate al consumo umano\u00bb;<br \/>\nVista la direttiva (UE) 2020\/2184 del Parlamento europeo e del<br \/>\nConsiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita&#8217; delle acque<br \/>\ndestinate al consumo umano;<br \/>\nVisto il regolamento (CE) n. 178\/2002 del Parlamento europeo e del<br \/>\nConsiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i<br \/>\nrequisiti generali della legislazione alimentare, istituisce<br \/>\nl&#8217;Autorita&#8217; europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel<br \/>\ncampo della sicurezza alimentare;<br \/>\nVisto l&#8217;articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,<br \/>\nrecante \u00abIstituzione del servizio sanitario nazionale\u00bb;<br \/>\nVista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante \u00abModifiche al<br \/>\nsistema penale\u00bb;<br \/>\nVisto il decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, recante<br \/>\n\u00abAttuazione della direttiva 98\/83\/CE relativa alla qualita&#8217; delle<br \/>\nacque destinate al consumo umano\u00bb;<br \/>\nVisto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante \u00abNorme<br \/>\nin materia ambientale\u00bb;<br \/>\nVisto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante<br \/>\n\u00abAttuazione della direttiva 2009\/54\/CE sull&#8217;utilizzazione e la<br \/>\ncommercializzazione delle acque minerali naturali\u00bb;<br \/>\nVista la legge 28 giugno 2016, n. 132 recante \u00abIstituzione del<br \/>\nSistema nazionale a rete per la protezione dell&#8217;ambiente e disciplina<br \/>\ndell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale\u00bb;<br \/>\nVisto il decreto del Ministro della sanita&#8217; 26 marzo 1991, recante<br \/>\n\u00abNorme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della<br \/>\nRepubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all&#8217;attuazione della<br \/>\ndirettiva CEE n. 80\/778 concernente la qualita&#8217; delle acque destinate<br \/>\nal consumo umano, ai sensi dell&#8217;articolo 15 della legge 16 aprile<br \/>\n1987, n. 183\u00bb;<br \/>\nVisto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174,<br \/>\nrecante \u00abRegolamento concernente i materiali e gli oggetti che<br \/>\npossono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione,<br \/>\ntrattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al<br \/>\nconsumo umano\u00bb;<br \/>\nVisto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2017, recante<br \/>\n\u00abRecepimento della direttiva (UE) 2015\/1787 che modifica gli allegati<br \/>\nII e III della direttiva 98\/83\/CE sulla qualita&#8217; delle acque<br \/>\ndestinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del<br \/>\ndecreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31\u00bb;<br \/>\nVista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,<br \/>\nadottata nella riunione del 9 dicembre 2022;<br \/>\nAcquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra<br \/>\nlo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano<br \/>\nnella seduta del 21 dicembre 2022;<br \/>\nAcquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei<br \/>\ndeputati e del Senato della Repubblica;<br \/>\nVista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella<br \/>\nriunione del 16 febbraio 2023;<br \/>\nSulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le<br \/>\npolitiche di coesione e il PNRR e della salute, di concerto con i<br \/>\nMinistri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,<br \/>\ndella giustizia, dell&#8217;economia e delle finanze, delle imprese e del<br \/>\nmade in Italy, dell&#8217;agricoltura, della sovranita&#8217; alimentare e delle<br \/>\nforeste, dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari<br \/>\nregionali e le autonomie;<\/p>\n<p>Emana<br \/>\nil seguente decreto legislativo:<\/p>\n<p>Art. 1<\/p>\n<p>Obiettivi<\/p>\n<p>1. Il presente decreto disciplina la qualita&#8217; delle acque destinate<br \/>\nal consumo umano.<br \/>\n2. Gli obiettivi del presente decreto sono la protezione della<br \/>\nsalute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione<br \/>\ndelle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque<br \/>\nsiano salubri e pulite, nonche&#8217; il miglioramento dell&#8217;accesso alle<br \/>\nacque destinate al consumo umano.<\/p>\n<p>Art. 2<\/p>\n<p>Definizioni<\/p>\n<p>1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni<br \/>\nseguenti:<br \/>\na) \u00abacque destinate al consumo umano\u00bb, in prosieguo anche<br \/>\ndenominate \u00abacque potabili\u00bb:<br \/>\n1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso<br \/>\npotabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi<br \/>\ndomestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla<br \/>\nloro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione,<br \/>\nmediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di<br \/>\nsorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;<br \/>\n2) tutte le acque utilizzate in un&#8217;impresa alimentare e<br \/>\nincorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel<br \/>\ncorso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione<br \/>\no immissione sul mercato;<br \/>\nb) \u00aballacciamento idrico\u00bb: la condotta idrica derivata dalla<br \/>\ncondotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e<br \/>\nattacchi, dedicati all&#8217;erogazione del servizio a uno o piu&#8217; utenti;<br \/>\nesso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale<br \/>\ndella rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al<br \/>\npunto di consegna dell&#8217;acquedotto; l&#8217;allacciamento idrico costituisce<br \/>\nparte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta<br \/>\npertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o<br \/>\ncomunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la<br \/>\ndocumentata impossibilita&#8217; del gestore idro-potabile di accedere<br \/>\no intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta&#8217;<br \/>\nprivata;<br \/>\nc) \u00abarea di ricarica o alimentazione\u00bb: la porzione di bacino<br \/>\nidrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee,<br \/>\nsotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile. Sono da<br \/>\nconsiderare nell&#8217;area di alimentazione anche le eventuali porzioni di<br \/>\nbacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente mediante<br \/>\nopere di trasferimento idrico;<br \/>\nd) \u00abAnagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)\u00bb:<br \/>\nil sistema informativo centralizzato, istituito presso l&#8217;Istituto<br \/>\nSuperiore di Sanita&#8217; ai sensi dell&#8217;articolo 19;<br \/>\ne) \u00abautorita&#8217; sanitaria locale territorialmente competente\u00bb:<br \/>\nl&#8217;Azienda sanitaria locale (ASL), l&#8217;Azienda Unita&#8217; Sanitaria Locale<br \/>\n(AUSL) o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla<br \/>\nsalubrita&#8217; delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela<br \/>\ndella salute pubblica, come individuato da norme nazionali e<br \/>\nregionali;<br \/>\nf) \u00abcasa o chiosco dell&#8217;acqua\u00bb: un&#8217;unita&#8217; distributiva aperta al<br \/>\npubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente<br \/>\naffinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al<br \/>\nconsumatore direttamente in loco;<br \/>\ng) \u00abCentro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)\u00bb: la<br \/>\nstruttura funzionale all&#8217;attuazione del presente decreto, attribuita<br \/>\nall&#8217;Istituto Superiore di Sanita&#8217; ai sensi dell&#8217;articolo 19;<br \/>\nh) \u00abcontrollo della qualita&#8217; delle acque destinate al consumo<br \/>\numano\u00bb: l&#8217;insieme di attivita&#8217; effettuate regolarmente in conformita&#8217;<br \/>\nall&#8217;articolo 12, per garantire che le acque erogate soddisfino nel<br \/>\ntempo gli obblighi generali di cui all&#8217;articolo 4, nei punti di<br \/>\nrispetto delle conformita&#8217; indicati all&#8217;articolo 5;<br \/>\ni) \u00abedifici prioritari\u00bb o \u00ablocali prioritari\u00bb: gli immobili di<br \/>\ngrandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti<br \/>\nedifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti<br \/>\npotenzialmente esposti ai rischi connessi all&#8217;acqua, come individuati<br \/>\nin allegato VIII;<br \/>\nl) \u00abEnte di governo dell&#8217;ambito territoriale ottimale\u00bb (EGATO):<br \/>\nl&#8217;organismo individuato dalle regioni e province autonome per ciascun<br \/>\nAmbito Territoriale Ottimale (ATO), al quale partecipano<br \/>\nobbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell&#8217;ATO e al quale e&#8217;<br \/>\ntrasferito l&#8217;esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia<br \/>\ndi gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell&#8217;articolo 147,<br \/>\ncomma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;<br \/>\nm) \u00abevento pericoloso\u00bb: un qualsiasi evento che introduce<br \/>\npericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano<br \/>\no che non riesce a eliminarli da tale sistema;<br \/>\nn) \u00abgestore idro-potabile\u00bb: il gestore del servizio idrico<br \/>\nintegrato cosi&#8217; come riportato all&#8217;articolo 74, comma 1, lettera r),<br \/>\ndel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero chiunque<br \/>\nfornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete<br \/>\ndi distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili,<br \/>\no impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la<br \/>\ndistribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie<br \/>\no altri contenitori;<br \/>\no) \u00abfiliera idro-potabile\u00bb: l&#8217;insieme dei processi che presiedono<br \/>\nalla fornitura e distribuzione di acqua destinata al consumo umano,<br \/>\ncomprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi hanno luogo,<br \/>\nche possono avere effetti sulla qualita&#8217; dell&#8217;acqua; sono parte della<br \/>\nfiliera, tra l&#8217;altro, gli ambienti di ricarica o in connessione con<br \/>\ngli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate acque<br \/>\nda destinare al consumo umano, le fasi di prelievo delle risorse<br \/>\nidriche da destinare al consumo umano, o, piu&#8217; in generale, gli<br \/>\napprovvigionamenti di risorse idriche anche di origine diversa da<br \/>\ndestinare al consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il<br \/>\ntrasporto e la distribuzione dell&#8217;acqua destinata al consumo umano,<br \/>\nfino ai punti d&#8217;uso;<br \/>\np) \u00absistema di fornitura idro-potabile\u00bb: l&#8217;insieme di risorse,<br \/>\nsistemi e attivita&#8217; operate dal gestore idro-potabile a partire<br \/>\ndall&#8217;approvvigionamento delle risorse idriche, comprendendo i<br \/>\ntrattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna;<br \/>\nsono altresi&#8217; considerati gestori idro-potabili gli operatori del<br \/>\nsettore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e<br \/>\noperano quali fornitori di acqua;<br \/>\nq) \u00abgestore della distribuzione idrica interna\u00bb: il proprietario,<br \/>\nil titolare, l&#8217;amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto,<br \/>\nanche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema<br \/>\nidro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati,<br \/>\ncollocato fra il punto di consegna e il punto d&#8217;uso dell&#8217;acqua;<br \/>\nr) \u00abimpresa alimentare\u00bb: un&#8217;impresa alimentare quale definita<br \/>\nall&#8217;articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178\/2002;<br \/>\ns) \u00abindicatori di perdite idriche di rete\u00bb, da utilizzare ai fini<br \/>\ndella valutazione dei miglioramenti conseguiti ai sensi della<br \/>\ndirettiva 2000\/60\/CE: gli indicatori specificamente definiti<br \/>\nnell&#8217;allegato A (RQTI) alla deliberazione dell&#8217;Autorita&#8217; di<br \/>\nRegolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917\/2017\/R\/IDR;<br \/>\nt) \u00abmisura di controllo\u00bb: ogni azione o attivita&#8217; posta in essere<br \/>\nnella filiera idro-potabile per prevenire, eliminare o ridurre a<br \/>\nlivello accettabile un rischio correlato al consumo dell&#8217;acqua o,<br \/>\ncomunque, un&#8217;alterazione indesiderata della qualita&#8217; dell&#8217;acqua;<br \/>\nu) \u00abmonitoraggio\u00bb: l&#8217;esecuzione di una sequenza pianificata di<br \/>\nosservazioni o misurazioni su elementi significativi della filiera<br \/>\nidro-potabile, ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni della<br \/>\nqualita&#8217; dell&#8217;acqua; per monitoraggio operativo si intende la<br \/>\nsequenza programmata di osservazioni o misure per valutare il<br \/>\nregolare funzionamento delle \u00abmisure di controllo\u00bb poste in essere<br \/>\nnell&#8217;ambito della filiera idro-potabile;<br \/>\nv) \u00aboperatore del settore alimentare\u00bb: un operatore del settore<br \/>\nalimentare quale definito all&#8217;articolo 3, punto 3, del regolamento<br \/>\n(CE) n. 178\/2002;<br \/>\nz) \u00aboperatore economico\u00bb, riferito a reagenti chimici e materiali<br \/>\nfiltranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque<br \/>\ndestinate al consumo umano: qualsiasi persona fisica o giuridica che<br \/>\nsottopone ai processi di certificazione e di autorizzazione tali<br \/>\nprodotti in conformita&#8217; all&#8217;articolo 11, che puo&#8217; essere il<br \/>\nfabbricante, l&#8217;importatore, il distributore o il rappresentante<br \/>\nautorizzato;<br \/>\naa) \u00abpericolo\u00bb: un agente biologico, chimico, fisico o<br \/>\nradiologico contenuto nell&#8217;acqua, o relativo alla condizione<br \/>\ndell&#8217;acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;<br \/>\nbb) \u00abpiano di sicurezza dell&#8217;acqua\u00bb: il piano attraverso il quale<br \/>\ne&#8217; definita ed implementata l&#8217;analisi di rischio della filiera<br \/>\nidro-potabile, effettuata in conformita&#8217; all&#8217;articolo 6, articolata<br \/>\nin valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a<br \/>\nqueste correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di<br \/>\ncompetenza:<br \/>\n1) una valutazione e gestione del rischio delle aree di<br \/>\nalimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo<br \/>\numano, effettuata in conformita&#8217; all&#8217;articolo 7, con particolare<br \/>\nriguardo ai piani di tutela delle acque;<br \/>\n2) una valutazione e gestione del rischio del sistema di<br \/>\nfornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell&#8217;acqua del sistema di<br \/>\nfornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento, lo<br \/>\nstoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano<br \/>\nfino al punto di consegna, effettuata in conformita&#8217; all&#8217;articolo 8;<br \/>\n3) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di<br \/>\ndistribuzione idrica interni all&#8217;edificio, effettuata in conformita&#8217;<br \/>\nall&#8217;articolo 9;<br \/>\ncc) \u00abpunto di consegna\u00bb: il punto in cui la condotta di<br \/>\nallacciamento idrico si collega all&#8217;impianto o agli impianti<br \/>\ndell&#8217;utente finale (sistema di distribuzione interna) ed e&#8217; posto in<br \/>\ncorrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La<br \/>\nresponsabilita&#8217; del gestore idrico integrato si estende fino a tale<br \/>\npunto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o<br \/>\ncomunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata<br \/>\nimpossibilita&#8217; del gestore di accedere o intervenire su tratti di<br \/>\nrete idrica ricadenti in proprieta&#8217; privata;<br \/>\ndd) \u00abpunto di utenza\u00bb o \u00abpunto d&#8217;uso\u00bb: il punto di uscita<br \/>\ndell&#8217;acqua destinata al consumo umano, da cui si puo&#8217; attingere o<br \/>\nutilizzare direttamente l&#8217;acqua, generalmente identificato nel<br \/>\nrubinetto;<br \/>\nee) \u00abrete di distribuzione del gestore idro-potabile\u00bb: l&#8217;insieme<br \/>\ndelle condotte, apparecchiature e manufatti messi in opera e<br \/>\ncontrollati dal gestore idro-potabile per alimentare le utenze<br \/>\nprivate e i servizi pubblici;<br \/>\nff) \u00abrischio\u00bb: una combinazione della probabilita&#8217; di un evento<br \/>\npericoloso e della gravita&#8217; delle conseguenze se il pericolo e<br \/>\nl&#8217;evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile;<br \/>\ngg) \u00abSistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque<br \/>\nItaliane (SINTAI)\u00bb: lo strumento per la raccolta e diffusione delle<br \/>\ninformazioni relative allo stato di qualita&#8217; delle acque interne e<br \/>\nmarine sviluppato e gestito dall&#8217;Istituto superiore per la protezione<br \/>\ne la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le finalita&#8217; di cui<br \/>\nalla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in<br \/>\ncoerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132. Il SINTAI, gestito da<br \/>\nISPRA, e&#8217; il nodo nazionale \u00abWater Information System for Europe\u00bb<br \/>\n(WISE), come definito dal decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della<br \/>\ntutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella<br \/>\nGazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203 \u00abIndividuazione delle<br \/>\ninformazioni territoriali e modalita&#8217; per la raccolta, lo scambio e<br \/>\nl&#8217;utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti<br \/>\nconoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e<br \/>\nnazionali in materia di acque\u00bb e lo strumento per la trasmissione dei<br \/>\ndati all&#8217;Agenzia Europea dell&#8217;Ambiente di cui al Regolamento (CE) n.<br \/>\n401\/2009 del Parlamento Europeo;<br \/>\nhh) \u00absistema o impianto di distribuzione interno\u00bb, anche detto<br \/>\n\u00abrete di distribuzione interna\u00bb o \u00absistema di distribuzione<br \/>\ndomestico\u00bb: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati<br \/>\nfra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al<br \/>\nconsumo umano in locali sia pubblici che privati, e la \u00abrete di<br \/>\ndistribuzione del gestore idro-potabile\u00bb, connesso a quest&#8217;ultima<br \/>\ndirettamente o attraverso l&#8217;allacciamento idrico;<br \/>\nii) \u00abzona di fornitura idro-potabile\u00bb, di seguito anche \u00abzona di<br \/>\nfornitura\u00bb o \u00abwater supply zone\u00bb: un&#8217;area all&#8217;interno della quale le<br \/>\nacque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la<br \/>\nloro qualita&#8217; puo&#8217; essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla<br \/>\nbase di evidenze oggettive.<\/p>\n<p>Art. 3<\/p>\n<p>Campo di applicazione ed esenzioni<\/p>\n<p>1. Il presente decreto non si applica:<br \/>\na) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi<br \/>\ndel decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;<br \/>\nb) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente<br \/>\nlegislazione;<br \/>\nc) alle acque di cui all&#8217;articolo 2, comma 1), lettera a, punto<br \/>\n2), se:<br \/>\n1) provenienti da fonti di approvvigionamento proprie<br \/>\ndell&#8217;operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai<br \/>\nprovvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e<br \/>\nin particolare comprese nei \u00abprincipi dell&#8217;analisi dei pericoli e dei<br \/>\npunti critici di controllo (sistema HACCP)\u00bb, fatto salvo il rispetto<br \/>\nper le stesse dei valori di parametro di cui all&#8217;allegato I, Parti A<br \/>\ne B;<br \/>\n2) la loro qualita&#8217; non puo&#8217; avere conseguenze dirette o<br \/>\nindirette sulla salubrita&#8217; del prodotto alimentare finale, secondo<br \/>\nquanto valutato dall&#8217;autorita&#8217; sanitaria territorialmente competente;<br \/>\nd) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici<br \/>\ndiversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle<br \/>\nimprese alimentari, la cui qualita&#8217; non abbia ripercussioni, dirette<br \/>\no indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perche&#8217;<br \/>\nregolate da diversa specifica normativa, come individuate<br \/>\nnell&#8217;allegato V.<br \/>\n2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o<br \/>\ncontenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione,<br \/>\npreparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi al<br \/>\npresente decreto fino al punto di rispetto della conformita&#8217; di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 5, comma 1, lettera c), e, qualora siano destinate ad<br \/>\nessere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere<br \/>\ningerite da esseri umani, devono da quel punto in poi essere<br \/>\nconsiderate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178\/2002.<br \/>\n3. Le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case<br \/>\ndell&#8217;acqua devono essere conformi al presente decreto fino al punto<br \/>\ndi rispetto della conformita&#8217; di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, lettera<br \/>\ne), e, rientrando nell&#8217;attivita&#8217; di somministrazione diretta al<br \/>\npubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate<br \/>\nalimenti.<br \/>\n4. Le acque destinate al consumo umano richiamate al precedente<br \/>\ncomma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a<br \/>\n5 e all&#8217;allegato I, Parti A e B.<br \/>\n5. Le navi che eseguono la desalinizzazione dell&#8217;acqua, il<br \/>\ntrasporto passeggeri e operano in veste di gestori idro-potabili,<br \/>\nsono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli<br \/>\nda 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti allegati.<br \/>\n6. I requisiti minimi di cui all&#8217;allegato I, Parte A, non si<br \/>\napplicano all&#8217;acqua di sorgente di cui al decreto legislativo 8<br \/>\nottobre 2011, n. 176.<br \/>\n7. I gestori idro-potabili che forniscono, in media, meno di 10 m\u00b3<br \/>\ndi acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell&#8217;ambito di<br \/>\nun&#8217;attivita&#8217; commerciale o pubblica, sono soggetti soltanto alle<br \/>\ndisposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 13, 14 e<br \/>\n15, e ai pertinenti allegati.<\/p>\n<p>Art. 4<\/p>\n<p>Obblighi generali<\/p>\n<p>1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e<br \/>\npulite.<br \/>\n2. Ai fini dell&#8217;osservanza dei requisiti minimi previsti dal<br \/>\npresente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e<br \/>\npulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:<br \/>\na) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, ne&#8217;<br \/>\naltre sostanze, in quantita&#8217; o concentrazioni tali da rappresentare<br \/>\nun potenziale pericolo per la salute umana;<br \/>\nb) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell&#8217;allegato<br \/>\nI, Parti A, B e D;<br \/>\nc) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari<br \/>\nnon riportati nell&#8217;allegato I e fissati ai sensi dell&#8217;articolo 12,<br \/>\ncomma 13;<br \/>\nd) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli<br \/>\narticoli da 5 a 15.<br \/>\n3. L&#8217;applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo&#8217;<br \/>\navere l&#8217;effetto di consentire un deterioramento del livello esistente<br \/>\ndella qualita&#8217; delle acque destinate al consumo umano tale da avere<br \/>\nripercussione sulla tutela della salute umana, ne&#8217; l&#8217;aumento<br \/>\ndell&#8217;inquinamento delle acque destinate alla loro produzione.<br \/>\n4. I gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m\u00b3 di acqua<br \/>\nal giorno o che servono almeno 50.000 persone, effettuano una<br \/>\nvalutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti<br \/>\nin termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli<br \/>\nindicatori di perdite idriche di rete quali definiti all&#8217;articolo 2,<br \/>\ncomma 1, lettera s).<br \/>\n5. ARERA provvede all&#8217;acquisizione dei risultati della valutazione<br \/>\ne alla elaborazione del tasso medio di perdita idrica nazionale,<br \/>\ntrasmettendoli alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026.<br \/>\n6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su<br \/>\nproposta del Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica, da<br \/>\nadottarsi entro due anni dalla data di pubblicazione del tasso medio<br \/>\ndi perdita idrica stabilito dalla Commissione europea con atto<br \/>\ndelegato previsto entro il 12 gennaio 2028, e&#8217; stabilito un piano<br \/>\nd&#8217;azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il<br \/>\ntasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest&#8217;ultimo<br \/>\nsuperi la soglia media stabilita dalla commissione.<\/p>\n<p>Art. 5<\/p>\n<p>Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati<\/p>\n<p>1. I valori per i parametri elencati nell&#8217;allegato I, Parti A e B,<br \/>\ndevono essere rispettati:<br \/>\na) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel<br \/>\npunto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficolta&#8217;<br \/>\ntecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto<br \/>\nrappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile<br \/>\nprossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste<br \/>\nfuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all&#8217;interno<br \/>\ndei locali pubblici e privati;<br \/>\nb) per le acque destinate al consumo umano fornite da una<br \/>\ncisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;<br \/>\nc) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e<br \/>\ndestinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in<br \/>\nbottiglie o contenitori;<br \/>\nd) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una<br \/>\nimpresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa;<br \/>\ne) per le acque prodotte dalle case dell&#8217;acqua, nel punto di<br \/>\nconsegna alla casa dell&#8217;acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di<br \/>\nquanto disposto in articolo 3, comma 3.<br \/>\n2. Per le acque fornite attraverso la rete di distribuzione del<br \/>\ngestore idro-potabile, si considera che quest&#8217;ultimo abbia adempiuto<br \/>\nagli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro<br \/>\nsono rispettati nel punto di consegna quale definito all&#8217;articolo 2,<br \/>\ncomma 1, lettera cc.<br \/>\n3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione<br \/>\ninterno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di<br \/>\ncui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel<br \/>\npunto di utenza all&#8217;interno dei locali pubblici e privati. A tal<br \/>\nfine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema<br \/>\ndi distribuzione interno assicura l&#8217;adempimento degli obblighi<br \/>\nprevisti all&#8217;articolo 9.<br \/>\n4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista<br \/>\nil rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo<br \/>\nnel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro<br \/>\nnell&#8217;allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al<br \/>\nrubinetto, e si abbia evidenza certa che l&#8217;inosservanza sia dovuta al<br \/>\nsistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione:<br \/>\na) l&#8217;autorita&#8217; sanitaria locale territorialmente competente<br \/>\ndispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre<br \/>\nil rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la<br \/>\nfornitura, quali, ad esempio:<br \/>\n1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore<br \/>\ndel sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio;<br \/>\n2) ferma restando la responsabilita&#8217; primaria di intervento del<br \/>\ngestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al<br \/>\ngestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la<br \/>\nnatura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale<br \/>\nad esempio la possibilita&#8217; di impiego di adeguate tecniche di<br \/>\ntrattamento, tenendo conto della fattibilita&#8217; tecnica e economica di<br \/>\ntali misure;<br \/>\nb) l&#8217;autorita&#8217; sanitaria locale territorialmente competente ed il<br \/>\ngestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono<br \/>\naffinche&#8217; i consumatori interessati siano debitamente informati e<br \/>\nconsigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da<br \/>\nadottare.<\/p>\n<p>Art. 6<\/p>\n<p>Obblighi generali per l&#8217;approccio alla sicurezza dell&#8217;acqua basato<br \/>\nsul rischio<\/p>\n<p>1. L&#8217;approccio basato sul rischio e&#8217; finalizzato a garantire la<br \/>\nsicurezza delle acque destinate al consumo umano e l&#8217;accesso<br \/>\nuniversale ed equo all&#8217;acqua in conformita&#8217; al presente decreto,<br \/>\nimplementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli<br \/>\ndi diversa origine e natura &#8211; inclusi i rischi correlati ai<br \/>\ncambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla<br \/>\ncontinuita&#8217; della fornitura &#8211; conferendo priorita&#8217; di tempo e risorse<br \/>\nai rischi significativi e alle misure piu&#8217; efficaci sotto il profilo<br \/>\ndei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti,<br \/>\ncoprendo l&#8217;intera filiera idropotabile, dal prelievo alla<br \/>\ndistribuzione, fino ai punti di rispetto della conformita&#8217; dell&#8217;acqua<br \/>\nspecificati all&#8217;articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di<br \/>\ninformazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili<br \/>\ne le autorita&#8217; competenti in materia sanitaria e ambientale.<br \/>\n2. L&#8217;approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti elementi:<br \/>\na) una valutazione e gestione del rischio delle aree di<br \/>\nalimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al<br \/>\nconsumo umano, in conformita&#8217; all&#8217;articolo 7;<br \/>\nb) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di<br \/>\nfornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo<br \/>\nstoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano<br \/>\nfino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in<br \/>\nconformita&#8217; all&#8217;articolo 8;<br \/>\nc) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di<br \/>\ndistribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in<br \/>\nconformita&#8217; all&#8217;articolo 9.<br \/>\n3. La valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2,<br \/>\nsi basa sui principi generali della valutazione e gestione del<br \/>\nrischio stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanita&#8217;,<br \/>\ntrasposti nelle Linee guida nazionali per l&#8217;implementazione dei Piani<br \/>\ndi Sicurezza dell&#8217;Acqua, elaborate dall&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217;<br \/>\n(ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22\/33 e successive modifiche e<br \/>\nintegrazioni.<br \/>\n4. Le regioni e province autonome effettuano e approvano una<br \/>\nvalutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i<br \/>\npunti di prelievo di acque da destinare al consumo umano di cui al<br \/>\ncomma 2, lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai<br \/>\nsensi dell&#8217;articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e<br \/>\nattraverso l&#8217;interoperabilita&#8217; dei sistemi informativi SINTAI e AnTeA<br \/>\nai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 16, la mettono a disposizione delle<br \/>\nAutorita&#8217; ambientali regionali, delle Autorita&#8217; sanitarie regionali e<br \/>\nlocali, delle Autorita&#8217; di bacino distrettuali, del Ministero della<br \/>\nsalute, del Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica<br \/>\nnonche&#8217; dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria<br \/>\ncompetenza.<br \/>\n5. La valutazione e gestione del rischio di cui al comma 4, e&#8217;<br \/>\neffettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027, riesaminata a<br \/>\nintervalli periodici non superiori a sei anni, e, se necessario,<br \/>\naggiornata.<br \/>\n6. La valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera<br \/>\nidro-potabile di cui al comma 2, lettera b), e&#8217; effettuata dai<br \/>\ngestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029,<br \/>\nriesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se<br \/>\nnecessario, aggiornata.<br \/>\n7. Per le finalita&#8217; di cui al comma 6, i gestori idro-potabili:<br \/>\na) dimostrano l&#8217;adeguatezza della valutazione e gestione del<br \/>\nrischio della filiera idro-potabile ai criteri di cui all&#8217;articolo 8,<br \/>\nmediante elaborazione di Piani di Sicurezza dell&#8217;Acqua (PSA) per ogni<br \/>\nsistema di fornitura idro-potabile, che sottopongono all&#8217;approvazione<br \/>\nda parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)<br \/>\ndi cui all&#8217;articolo 19;<br \/>\nb) assicurano che i documenti e le registrazioni relative al PSA<br \/>\nper il sistema di fornitura idro-potabile siano costantemente<br \/>\nconservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita&#8217; sanitarie<br \/>\nterritorialmente competenti, mediante condivisione degli stessi con<br \/>\nil sistema \u00abAnagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili<br \/>\n(AnTeA)\u00bb, secondo quanto indicato in allegato VI; la tracciabilita&#8217;<br \/>\ndi tali dati dovra&#8217; essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a<br \/>\npartire dalla prima valutazione indicata al comma 6.<br \/>\n8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di<br \/>\ndistribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di cui al<br \/>\ncomma 2, lettera c), e&#8217; effettuata dai gestori idrici della<br \/>\ndistribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029,<br \/>\ninserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei<br \/>\nanni e, se necessario, aggiornata.<br \/>\n9. Per le finalita&#8217; di cui al comma 8, i gestori della<br \/>\ndistribuzione idrica interna:<br \/>\na) dimostrano su richiesta dell&#8217;autorita&#8217; sanitaria locale<br \/>\nterritorialmente competente, il rispetto dei requisiti di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 9, tenendo conto del tipo e della dimensione<br \/>\ndell&#8217;edificio;<br \/>\nb) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro<br \/>\ndocumento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi<br \/>\ndisponibili alle autorita&#8217; sanitarie territorialmente competenti; la<br \/>\ntracciabilita&#8217; di tali dati dovra&#8217; essere garantita almeno per gli<br \/>\nultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma<br \/>\n8.<br \/>\n10. Le attivita&#8217; di approvazione delle valutazioni e gestioni del<br \/>\nrischio di cui al comma 6, sono eseguite dal CeNSiA nell&#8217;ambito delle<br \/>\nfunzioni ad esso attribuite ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 2,<br \/>\nlettera a), sulla base degli indirizzi della Commissione nazionale di<br \/>\nsorveglianza sui piani di sicurezza dell&#8217;acqua di cui all&#8217;articolo<br \/>\n20.<\/p>\n<p>Art. 7<\/p>\n<p>Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei<br \/>\npunti di prelievo di acque da destinare al consumo umano<\/p>\n<p>1. Le Autorita&#8217; ambientali delle regioni e province autonome sulla<br \/>\nbase delle informazioni rese disponibili da ISPRA attraverso il<br \/>\nSINTAI, elencate all&#8217;allegato VII, di quelle rese disponibili<br \/>\ndall&#8217;Ente di governo dell&#8217;ambito territoriale ottimale (EGATO) e dal<br \/>\ngestore idro-potabile, nonche&#8217; delle altre informazioni necessarie<br \/>\nalla valutazione e gestione del rischio, previste ai sensi della<br \/>\nparte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprese quelle<br \/>\nrelative all&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 94 dello stesso decreto e dai<br \/>\nPSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017,<br \/>\npubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192,<br \/>\nprovvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle<br \/>\naree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al<br \/>\nconsumo umano.<br \/>\n2. Al fine di rendere piu&#8217; efficace l&#8217;azione<br \/>\ntecnico-amministrativa, nel caso della presenza di piu&#8217; punti di<br \/>\nprelievo in una stessa area di alimentazione, le Autorita&#8217; ambientali<br \/>\ndelle regioni e province autonome possono attuare la valutazione e<br \/>\ngestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare<br \/>\nle eventuali differenze locali.<br \/>\n3. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi:<br \/>\na) una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti<br \/>\ndi prelievo:<br \/>\n1) una specificazione e mappatura delle aree di alimentazione<br \/>\nper i punti di prelievo;<br \/>\n2) una mappatura delle aree protette di cui all&#8217;art. 117 del<br \/>\ndecreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite<br \/>\ndall&#8217;art. 94 del medesimo decreto;<br \/>\n3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo<br \/>\ndelle aree di alimentazione; poiche&#8217; tali dati sono potenzialmente<br \/>\nsensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza<br \/>\npubblica, le Autorita&#8217; ambientali delle regioni e province autonome<br \/>\nprovvedono affinche&#8217; tali dati siano protetti e comunicati<br \/>\nesclusivamente alle autorita&#8217; competenti e ai gestori idro-potabili;<br \/>\n4) una descrizione dell&#8217;uso del suolo, del dilavamento e dei<br \/>\nprocessi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di<br \/>\nprelievo;<br \/>\nb) l&#8217;individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nelle<br \/>\naree di alimentazione per i punti di prelievo e la valutazione del<br \/>\nrischio che essi potrebbero rappresentare per la qualita&#8217; delle acque<br \/>\nda destinare al consumo umano; tale valutazione prende in esame i<br \/>\npossibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della<br \/>\nqualita&#8217; dell&#8217;acqua, nella misura in cui cio&#8217; possa rappresentare un<br \/>\nrischio per la salute umana;<br \/>\nc) un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle<br \/>\nacque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque<br \/>\nda destinare a consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o<br \/>\ninquinanti selezionati tra i seguenti:<br \/>\n1) parametri di cui all&#8217;allegato I, parti A, B, o fissati<br \/>\nconformemente all&#8217;articolo 12, comma 12;<br \/>\n2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3<br \/>\ndella lettera B, Parte A, dell&#8217;allegato I alla parte terza del<br \/>\ndecreto legislativo n. 152 del 2006;<br \/>\n3) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti, selezionati<br \/>\nsulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5, di cui alla Tabella<br \/>\n1\/A dell&#8217;allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152<br \/>\ndel 2006;<br \/>\n4) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei<br \/>\nPiani di gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri di<br \/>\ncui al punto A.3.2.5 e di cui alla Tabella 1\/B dell&#8217;allegato I alla<br \/>\nparte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;<br \/>\n5) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al<br \/>\nconsumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base<br \/>\ndell&#8217;esame delle informazioni raccolte a norma della lettera b) del<br \/>\npresente comma;<br \/>\n6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare<br \/>\nun potenziale pericolo per la salute umana attraverso l&#8217;uso di acque<br \/>\ndestinate al consumo umano;<br \/>\n7) sostanze e composti inseriti nell&#8217;\u00abelenco di controllo\u00bb<br \/>\nstabilito a norma dell&#8217;articolo 12, comma 10.<br \/>\n4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a), possono essere<br \/>\nutilizzate le informazioni raccolte conformemente agli articoli 82,<br \/>\n117, 118 e 120 e allegato I punto A.3.8, del decreto legislativo n.<br \/>\n152 del 2006.<br \/>\n5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera b), puo&#8217; essere<br \/>\nutilizzato l&#8217;esame dell&#8217;impatto delle attivita&#8217; umane svolto a norma<br \/>\ndell&#8217;articolo 118 del decreto n. 152 del 2006, nonche&#8217; le<br \/>\ninformazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma<br \/>\ndell&#8217;allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto.<br \/>\n6. Le Autorita&#8217; ambientali delle regioni e province autonome<br \/>\nscelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare tra<br \/>\nquelli indicati del comma 3, lettera c), perche&#8217; considerati<br \/>\npertinenti alla luce dell&#8217;individuazione dei pericoli e degli eventi<br \/>\npericolosi e delle valutazioni di cui al comma 3, lettera b), o alla<br \/>\nluce delle informazioni comunicate dai gestori idro-potabili<br \/>\nconformemente al comma 8.<br \/>\n7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al comma 3, lettera<br \/>\nc), ai sensi del quale si individuano nuove sostanze pericolose per<br \/>\nla salute umana attraverso l&#8217;uso di acque destinate al consumo umano,<br \/>\nle Autorita&#8217; ambientali delle regioni e province autonome possono<br \/>\nutilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82,<br \/>\n118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o ad altra<br \/>\nlegislazione pertinente per le aree di alimentazione per i punti di<br \/>\nprelievo.<br \/>\n8. Le Autorita&#8217; ambientali delle regioni e province autonome, che a<br \/>\nvario titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori<br \/>\nidropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di alimentazione<br \/>\nper i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano,<br \/>\nanche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenute<br \/>\nad informare tempestivamente le competenti autorita&#8217; sanitarie delle<br \/>\nregioni e province autonome delle tendenze, delle quantita&#8217; e delle<br \/>\nconcentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti<br \/>\nmonitorati.<br \/>\n9. Le Autorita&#8217; ambientali delle regioni e province autonome<br \/>\nprovvedono altresi&#8217; a definire le procedure operative interne e ad<br \/>\napprovare la valutazione e gestione del rischio delle aree di<br \/>\nalimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al<br \/>\nconsumo umano: le valutazioni approvate sono messe a disposizione del<br \/>\nSINTAI e trasmesse alle corrispondenti Direzioni regionali e alle<br \/>\ncompetenti Autorita&#8217; sanitarie delle regioni e province autonome.<br \/>\n10. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di cui<br \/>\nal comma 3, le Autorita&#8217; ambientali delle regioni e province autonome<br \/>\nprovvedono affinche&#8217; siano adottate le opportune misure di gestione<br \/>\ndel rischio intese a prevenire o controllare i rischi individuati,<br \/>\npartendo dalle seguenti misure di prevenzione:<br \/>\na) definizione e attuazione di misure di prevenzione e di<br \/>\nattenuazione nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo oltre<br \/>\nalle misure previste o adottate ai sensi dell&#8217;articolo 116 del<br \/>\ndecreto legislativo n. 152 del 2006, ove necessario per garantire la<br \/>\nqualita&#8217; delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali<br \/>\nmisure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi di<br \/>\nmisure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le Autorita&#8217;<br \/>\nambientali delle regioni e province autonome provvedono, in<br \/>\ncollaborazione con i gestori e altri pertinenti portatori di<br \/>\ninteressi, affinche&#8217; chi inquina adotti tali misure di prevenzione;<br \/>\nb) garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle<br \/>\nsostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o<br \/>\nin entrambe, nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo o<br \/>\nnelle acque da destinare a consumo umano, che potrebbero costituire<br \/>\nun rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o<br \/>\ncomportare un deterioramento inaccettabile della qualita&#8217; delle acque<br \/>\ndestinate al consumo umano e che non sono stati presi in<br \/>\nconsiderazione nel quadro del monitoraggio effettuato, almeno,<br \/>\nconformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n.<br \/>\n152 del 2006. Se del caso, tale monitoraggio e&#8217; incluso nei programmi<br \/>\ndi controllo di cui all&#8217;articolo 12, comma 4, lettera e);<br \/>\nc) valutazione della necessita&#8217; di definire o adattare zone di<br \/>\nsalvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui alle<br \/>\naree protette ai sensi dell&#8217;articolo 117 del decreto legislativo n.<br \/>\n152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall&#8217;articolo 94 del<br \/>\nmedesimo decreto.<br \/>\n11. Le Autorita&#8217; ambientali delle regioni e province autonome<br \/>\nprovvedono affinche&#8217; l&#8217;efficacia delle misure di cui al precedente<br \/>\ncomma sia riesaminata ogni sei anni.<br \/>\n12. Le Autorita&#8217; ambientali delle regioni e province autonome<br \/>\ngarantiscono che i gestori idro-potabili abbiano accesso alle<br \/>\ninformazioni sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla<br \/>\nbase delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le competenti<br \/>\nAutorita&#8217; ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome<br \/>\npossono:<br \/>\na) imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori<br \/>\nmonitoraggi o trattamenti per alcuni parametri, tenendo conto della<br \/>\ndisponibilita&#8217; di adeguati approcci metodologici e metodiche<br \/>\nanalitiche;<br \/>\nb) consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza<br \/>\ndel monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro<br \/>\ndall&#8217;elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare<br \/>\nconformemente alle disposizioni dell&#8217;articolo 12, comma 4, lettera<br \/>\na), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di<br \/>\nfornitura, a condizione che:<br \/>\n1) non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi<br \/>\ndell&#8217;allegato II, Parte B, punto 1;<br \/>\n2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile sulla base delle<br \/>\nevidenze disponibili, possa provocare un deterioramento della<br \/>\nqualita&#8217; delle acque destinate all&#8217;uso umano.<br \/>\n13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato a ridurre la<br \/>\nfrequenza del monitoraggio di un parametro o a rimuovere un parametro<br \/>\ndall&#8217;elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al<br \/>\ncomma 12, lettera b), le Autorita&#8217; ambientali delle regioni e<br \/>\nprovince autonome garantiscono che sia effettuato un adeguato<br \/>\nmonitoraggio di tali parametri al momento del riesame della<br \/>\nvalutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per i<br \/>\npunti di prelievo, in conformita&#8217; dell&#8217;articolo 12, comma 3.<br \/>\n14. Le Autorita&#8217; ambientali delle regioni e province autonome e le<br \/>\nAgenzie del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), trasmettono<br \/>\nad ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano, le informazioni di cui<br \/>\nall&#8217;allegato VII, riguardanti:<br \/>\na) la mappatura delle aree di salvaguardia e le stazioni di<br \/>\nmonitoraggio delle acque destinate al consumo umano;<br \/>\nb) l&#8217;individuazione delle pressioni significative e dei parametri<br \/>\nmonitorati sui corpi idrici dove sono ubicate le stazioni di<br \/>\nmonitoraggio per le acque da destinare a consumo umano;<br \/>\nc) i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE) 401\/2009.<br \/>\n15. Le informazioni di cui al comma 14, sono condivise con AnTeA e<br \/>\nsono rese disponibili ai gestori idro-potabili per le finalita&#8217; di<br \/>\nimplementazione del piano di sicurezza dell&#8217;acqua del sistema di<br \/>\nfornitura idro-potabile di cui all&#8217;articolo 8.<br \/>\n16. Per le finalita&#8217; di cui ai commi 14 e 15 e dell&#8217;articolo 6,<br \/>\ncomma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i rispettivi Ministeri<br \/>\nvigilanti, stabiliscono accordi e protocolli specifici per<br \/>\nl&#8217;interoperabilita&#8217; dei dati di SINTAI e AnTeA.<\/p>\n<p>Art. 8<\/p>\n<p>Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura<br \/>\nidro-potabile<\/p>\n<p>1. I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione<br \/>\ndel rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso<br \/>\nl&#8217;elaborazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile e la<br \/>\nsuccessiva richiesta di approvazione dello stesso da parte del<br \/>\nCeNSiA, secondo quanto previsto all&#8217;articolo 6, commi 6 e 7.<br \/>\n2. Il PSA di cui al comma 1 e&#8217; conforme ai seguenti criteri:<br \/>\na) tiene conto dei risultati della valutazione e gestione del<br \/>\nrischio effettuata conformemente all&#8217;articolo 7;<br \/>\nb) include un&#8217;analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici<br \/>\nconsistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine,<br \/>\nper le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi<br \/>\ndel precedente comma, come, tra l&#8217;altro, nel caso di prelievo di<br \/>\nacque di origine marina;<br \/>\nc) include una descrizione del sistema di fornitura dal punto di<br \/>\nprelievo al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione<br \/>\ndell&#8217;acqua, con particolare riguardo alle zone di fornitura<br \/>\nidro-potabile;<br \/>\nd) individua i pericoli e gli eventi pericolosi nell&#8217;ambito del<br \/>\nsistema di fornitura idro-potabile, includendo una valutazione dei<br \/>\nrischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana<br \/>\nattraverso l&#8217;uso delle acque, tenendo conto anche dei rischi<br \/>\nderivanti dai cambiamenti climatici, da perdite idriche, dalla<br \/>\nvulnerabilita&#8217; dei sistemi, da fattori che incidono sulla continuita&#8217;<br \/>\ndella fornitura, per garantire l&#8217;accesso universale ed equo ad acqua<br \/>\nsicura;<br \/>\ne) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate alla<br \/>\nprevenzione e all&#8217;attenuazione dei rischi individuati nel sistema di<br \/>\nfornitura idro-potabile, che potrebbero compromettere la qualita&#8217;<br \/>\ndelle acque destinate al consumo umano;<br \/>\nf) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate nel<br \/>\nsistema di fornitura idro-potabile, oltre alle misure previste o<br \/>\nadottate conformemente all&#8217;articolo 7, comma 10, del presente decreto<br \/>\ne all&#8217;articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per<br \/>\nl&#8217;attenuazione dei rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei<br \/>\npunti di prelievo che potrebbero compromettere la qualita&#8217; delle<br \/>\nacque destinate al consumo umano;<br \/>\ng) definisce e pone in essere un adeguato programma di<br \/>\nmonitoraggio operativo specifico per il sistema di fornitura e un<br \/>\nprogramma di controllo, conformemente all&#8217;articolo 12;<br \/>\nh) nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di<br \/>\npreparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo<br \/>\numano, garantisce che sia verificata l&#8217;efficacia della disinfezione<br \/>\napplicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia<br \/>\nmantenuta al livello piu&#8217; basso possibile senza compromettere la<br \/>\ndisinfezione, che la contaminazione da reagenti chimici per il<br \/>\ntrattamento sia mantenuta al livello piu&#8217; basso possibile e che<br \/>\nqualsiasi sostanza residua nell&#8217;acqua non comprometta l&#8217;espletamento<br \/>\ndegli obblighi generali di cui all&#8217;articolo 4;<br \/>\ni) include una verifica della conformita&#8217; di materiali a contatto<br \/>\ncon le acque destinate al consumo umano e di reagenti chimici e<br \/>\nmateriali filtranti impiegati per il loro trattamento, riguardo ai<br \/>\ncriteri stabiliti agli articoli 10 e 11.<br \/>\n3. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio per il<br \/>\nsistema di fornitura idro-potabile effettuata conformemente ai commi<br \/>\n1 e 2, il gestore idro-potabile definisce la frequenza dei controlli<br \/>\ninterni di verifica della conformita&#8217; sulle acque destinate al<br \/>\nconsumo umano, secondo le prescrizioni generali di cui all&#8217;articolo<br \/>\n14 e tenendo conto delle seguenti condizioni:<br \/>\na) possibilita&#8217; di ridurre la frequenza dei controlli di un<br \/>\nparametro o di rimuovere un parametro dall&#8217;elenco dei parametri da<br \/>\nsottoporre a controllo interno, ad eccezione dei parametri<br \/>\nfondamentali di cui all&#8217;allegato II, Parte B, punto 1, gruppo A, in<br \/>\nuno dei seguenti casi:<br \/>\n1) sulla base del valore assunto da un parametro in acqua non<br \/>\ntrattata, che ne comprovi la non rilevanza, conformemente alla<br \/>\nvalutazione del rischio delle aree di alimentazione di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 7, comma 3;<br \/>\n2) quando un parametro puo&#8217; derivare solo dall&#8217;uso di una<br \/>\ndeterminata tecnica di trattamento o di un metodo di disinfezione o<br \/>\ndi un materiale, che non siano utilizzati dal gestore idro-potabile;<br \/>\n3) sulla base delle specifiche di cui all&#8217;allegato II, Parte C;<br \/>\n4) sulla base delle valutazioni dell&#8217;autorita&#8217; competente in<br \/>\nfase di approvazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile<br \/>\nda parte del CeNSiA, richiamate all&#8217;articolo 6, comma 10, per cui sia<br \/>\naccertato che cio&#8217; non compromette la qualita&#8217; delle acque destinate<br \/>\nal consumo umano;<br \/>\nb) obbligo di ampliamento dell&#8217;elenco dei parametri da sottoporre<br \/>\na controllo interno ai sensi dell&#8217;articolo 14 o di aumento della<br \/>\nfrequenza del controllo interno in uno dei seguenti casi:<br \/>\n1) sulla base del riscontro di un parametro in acqua non<br \/>\ntrattata, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di<br \/>\nalimentazione per i punti di prelievo di cui all&#8217;articolo 7, comma 3;<br \/>\n2) sulla base delle specifiche di cui all&#8217;allegato II, Parte C.<br \/>\n4. La valutazione del rischio del sistema di fornitura<br \/>\nidro-potabile riguarda i parametri di cui all&#8217;allegato I, parti A, B<br \/>\ne C, i parametri supplementari fissati ai sensi dell&#8217;articolo 12,<br \/>\ncomma 13, nonche&#8217; le sostanze o i composti inseriti nell&#8217;elenco di<br \/>\ncontrollo stabilito ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 10, e i<br \/>\ncontrolli supplementari di cui all&#8217;articolo 12, comma 12.<br \/>\n5. Le forniture idro-potabili che erogano, in media, tra 10 e 100<br \/>\nm\u00b3 di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, non sono<br \/>\nsoggetti all&#8217;obbligo di applicazione del presente articolo, a<br \/>\ncondizione che l&#8217;autorita&#8217; sanitaria locale territorialmente<br \/>\ncompetente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la<br \/>\nqualita&#8217; delle acque destinate al consumo umano.<br \/>\n6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di cui al comma<br \/>\n5 siano esentati, sussiste per essi l&#8217;obbligo di controlli interni<br \/>\nperiodici in conformita&#8217; all&#8217;articolo 14.<\/p>\n<p>Art. 9<\/p>\n<p>Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione<br \/>\nidrica interni<\/p>\n<p>1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una<br \/>\nvalutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione<br \/>\nidrica interni alle strutture prioritarie individuate all&#8217;allegato<br \/>\nVIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell&#8217;allegato<br \/>\nI, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive,<br \/>\nproporzionate al rischio, per ripristinare la qualita&#8217; delle acque<br \/>\nnei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante<br \/>\nda questi sistemi.<br \/>\n2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del<br \/>\ncomma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione<br \/>\ndel rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e<br \/>\ngestione del rischio per la sicurezza dell&#8217;acqua nei sistemi di<br \/>\ndistribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di<br \/>\ntalune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020\/2184, Rapporto ISTISAN<br \/>\n22\/32.<br \/>\n3. Nei casi di non conformita&#8217; ai punti d&#8217;uso nei locali degli<br \/>\nedifici prioritari di cui al comma 1, ricondotte al sistema di<br \/>\ndistribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, tenuto conto<br \/>\ndelle disposizioni applicabili ai sensi dell&#8217;articolo 5, commi 2, 3 e<br \/>\n4, si applicano le misure correttive di cui all&#8217;articolo 15.<br \/>\n4. Le regioni e province autonome promuovono la formazione<br \/>\nspecifica sulle disposizioni del presente articolo, in coordinamento<br \/>\ncon il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei sistemi<br \/>\nidrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che<br \/>\noperano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e<br \/>\ndell&#8217;installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano<br \/>\nin contatto con l&#8217;acqua destinata al consumo umano, anche nell&#8217;ambito<br \/>\ndelle attivita&#8217; di formazione professionale e qualifica di cui al<br \/>\ndecreto 22 gennaio 2008, n. 37, e di altre norme regionali o<br \/>\nprovinciali di settore.<\/p>\n<p>Art. 10<\/p>\n<p>Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con<br \/>\nle acque destinate al consumo umano<\/p>\n<p>1. Per l&#8217;espletamento degli obblighi generali di cui all&#8217;articolo<br \/>\n4, i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in<br \/>\ncaso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti<br \/>\nesistenti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la<br \/>\ndistribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono,<br \/>\nin ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel<br \/>\ntempo:<br \/>\na) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della<br \/>\nsalute umana, come previsto dal presente decreto;<br \/>\nb) alterare il colore, l&#8217;odore o il sapore dell&#8217;acqua;<br \/>\nc) favorire la crescita microbica;<br \/>\nd) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli<br \/>\nsuperiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita&#8217;<br \/>\npreviste per il loro utilizzo.<br \/>\n2. I materiali di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare<br \/>\nle caratteristiche degli scarichi derivanti dall&#8217;acqua con cui essi<br \/>\nvengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il rispetto<br \/>\ndei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti<br \/>\nnell&#8217;allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del<br \/>\n2006, e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli<br \/>\nobiettivi di qualita&#8217; dei corpi idrici previsti all&#8217;articolo 101,<br \/>\ncommi 1 e 2, del medesimo decreto.<br \/>\n3. Nelle more dell&#8217;adozione e della relativa applicazione degli<br \/>\natti di esecuzione che la Commissione europea prevede di adottare per<br \/>\nstabilire requisiti minimi armonizzati per i materiali sulla base dei<br \/>\nprincipi sanciti nell&#8217;allegato V, ai materiali contemplati dal<br \/>\npresente articolo si applicano le disposizioni nazionali stabilite<br \/>\nnel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174. Ai fini<br \/>\ndella tutela della salute umana, nel caso in cui sia necessario<br \/>\nrecepire evidenze scientifiche in letteratura, indicazioni fornite da<br \/>\norganismi scientifici nazionali e internazionali o atti dell&#8217;UE, il<br \/>\nMinistro della salute, in cooperazione con l&#8217;ISS, puo&#8217; adottare<br \/>\ncriteri aggiuntivi di idoneita&#8217; per i materiali che entrano a<br \/>\ncontatto con l&#8217;acqua destinata al consumo umano.<\/p>\n<p>Art. 11<\/p>\n<p>Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti<br \/>\nattivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate<br \/>\nal consumo umano.<\/p>\n<p>1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti<br \/>\ndei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi da<br \/>\nimpiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (in<br \/>\nprosieguo denominati \u00abReMaF\u00bb), definiti in allegato IX, sezione A,<br \/>\nutilizzati nei processi tecnologici di trattamento, preparazione e<br \/>\ndistribuzione delle acque da destinare e destinate al consumo umano,<br \/>\nimmessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata al<br \/>\ncomma 4.<br \/>\n2. I ReMaF di cui al comma 1 devono essere compatibili con le<br \/>\ncaratteristiche dell&#8217;acqua con cui vengono posti a contatto e, per le<br \/>\nfinalita&#8217; degli obblighi generali di cui all&#8217;articolo 4, in<br \/>\ncondizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non<br \/>\ndevono nel tempo:<br \/>\na) compromettere, direttamente o indirettamente, la sicurezza<br \/>\ndell&#8217;acqua o la sua idoneita&#8217; al consumo umano;<br \/>\nb) alterare il colore, l&#8217;odore o il sapore dell&#8217;acqua;<br \/>\nc) favorire indirettamente la crescita microbica;<br \/>\nd) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli<br \/>\naccettabili per il raggiungimento delle finalita&#8217; previste con il<br \/>\ntrattamento.<br \/>\n3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche<br \/>\ndegli scarichi derivanti dall&#8217;acqua con cui essi vengono posti a<br \/>\ncontatto, in modo tale da non consentire il rispetto dei valori<br \/>\nlimite di emissione degli scarichi idrici previsti nell&#8217;allegato 5,<br \/>\nalla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in ogni<br \/>\ncaso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualita&#8217; dei<br \/>\ncorpi idrici previsti all&#8217;articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo<br \/>\ndecreto legislativo.<br \/>\n4. A decorrere dal 12 gennaio 2036, possono essere immessi sul<br \/>\nmercato nazionale e utilizzati negli impianti di captazione,<br \/>\ntrattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque<br \/>\ndestinate al consumo umano, esclusivamente i ReMaF conformi al<br \/>\npresente decreto, autorizzati dal CeNSiA e registrati nel sistema<br \/>\nAnTeA secondo le modalita&#8217; riportate nell&#8217;allegato IX, sezione E,<br \/>\nprevia certificazione di conformita&#8217; ai requisiti tecnici di<br \/>\nidoneita&#8217; di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato.<br \/>\n5. Per l&#8217;espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a decorrere<br \/>\ndal 12 gennaio 2026, gli operatori economici possono avviare l&#8217;iter<br \/>\ndi autorizzazione di un ReMaF secondo le procedure descritte<br \/>\nnell&#8217;allegato IX, sezione E, sulla base della certificazione di<br \/>\nconformita&#8217; richiamata al comma 4, rilasciata da un Organismo di<br \/>\ncertificazione di terza parte accreditato UNI CEI EN ISO\/IEC 17065 da<br \/>\nun Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765\/2008.<br \/>\nL&#8217;autorizzazione del CeNSiA puo&#8217; essere concessa solo a un ReMaF che<br \/>\nsia conforme ai requisiti tecnici di idoneita&#8217; per l&#8217;uso convenuto,<br \/>\nriportati in allegato IX, sezioni B, C e D.<br \/>\n6. Ai fini dell&#8217;immissione in commercio, successivamente<br \/>\nall&#8217;autorizzazione e alla registrazione di cui ai commi 4 e 5, i<br \/>\nReMaF devono essere corredati da apposite attestazioni di rispondenza<br \/>\nai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto quali una<br \/>\nmarcatura o etichettatura o stampigliatura ovvero una dichiarazione<br \/>\ndi conformita&#8217; sostitutiva, nonche&#8217; un codice alfanumerico<br \/>\nidentificativo univoco, rilasciate dal CeNSiA secondo le modalita&#8217;<br \/>\nriportate nell&#8217;allegato IX, sezione E.<br \/>\n7. L&#8217;elenco aggiornato dei ReMaF autorizzati ai sensi del presente<br \/>\ndecreto e&#8217; pubblicato in una apposita sezione del sistema informativo<br \/>\ncentralizzato AnTeA, a norma dell&#8217;articolo 19, comma 4, lettera d).<br \/>\n8. Le attivita&#8217; di autorizzazione per l&#8217;immissione sul mercato<br \/>\nnazionale dei ReMaF in conformita&#8217; al presente decreto sono eseguite<br \/>\ndal CeNSiA nell&#8217;ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 19, comma 2, lettera b).<br \/>\n9. Un ReMaF in possesso di un&#8217;autorizzazione concessa da un altro<br \/>\nStato membro dell&#8217;Unione europea o facente parte dell&#8217;accordo sullo<br \/>\nSpazio economico europeo (SEE) o dell&#8217;Associazione europea di libero<br \/>\nscambio (EFTA), puo&#8217; essere immesso sul mercato nazionale a<br \/>\ncondizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione<br \/>\nigienico-sanitaria da parte di un Organismo tecnico-scientifico<br \/>\nriconosciuto nel medesimo Paese, sulla base di criteri che<br \/>\ngarantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente<br \/>\na quello del presente decreto.<br \/>\nAi fini dell&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio, il CeNSiA<br \/>\nriconosce l&#8217;autorizzazione concessa dallo Stato membro dell&#8217;Unione<br \/>\neuropea o facente parte del SEE o dell&#8217;EFTA, e procede alla<br \/>\nregistrazione secondo quanto stabilito in allegato IX, sezione E.<br \/>\n10. E&#8217; consentita l&#8217;importazione per l&#8217;immissione sul mercato<br \/>\nnazionale dei ReMaF non unionali o provenienti da Stati non<br \/>\nappartenenti allo Spazio economico europeo o all&#8217;Accordo europeo di<br \/>\nlibero scambio, solo se conformi alle disposizioni del presente<br \/>\narticolo, autorizzati e registrati secondo le modalita&#8217; riportate<br \/>\nnell&#8217;allegato IX, sezione E, previa certificazione di conformita&#8217; ai<br \/>\nrequisiti tecnici di idoneita&#8217; di cui alle sezioni B, C e D del<br \/>\nmedesimo allegato.<br \/>\n11. Gli Operatori economici che producono o commercializzano i<br \/>\nReMaF in conformita&#8217; al presente decreto:<br \/>\na) sono responsabili di garantire e mantenere costantemente per<br \/>\ngli stessi il rispetto delle disposizioni stabilite nel presente<br \/>\ndecreto e sono tenuti a dimostrare di aver adeguatamente provveduto<br \/>\nai controlli e agli accertamenti necessari;<br \/>\nb) mettono a disposizione delle competenti autorita&#8217; sanitarie<br \/>\nche ne fanno richiesta, le informazioni necessarie a consentire la<br \/>\nverifica della conformita&#8217; dei ReMaF ai requisiti fissati nel<br \/>\npresente decreto;<br \/>\nc) assicurano che ogni fornitura di ReMaF sia corredata delle<br \/>\nattestazioni di rispondenza al presente decreto, descritte al comma<br \/>\n6;<br \/>\nd) informano tempestivamente l&#8217;Organismo di certificazione<br \/>\nrichiamato al comma 5, di qualsiasi modifica esercitata su uno<br \/>\nspecifico ReMaF gia&#8217; autorizzato o in fase di autorizzazione, inclusa<br \/>\nquella riguardante il processo di produzione;<br \/>\ne) adottano, per quanto di competenza, misure idonee a prevenire<br \/>\nfenomeni di contaminazione degli stessi durante le fasi di trasporto,<br \/>\nstoccaggio e distribuzione, al fine di evitare possibili<br \/>\ndeterioramenti della qualita&#8217; dell&#8217;acqua con cui essi saranno posti<br \/>\nin contatto;<br \/>\nf) garantiscono la purezza e la qualita&#8217; dei precursori impiegati<br \/>\nnella generazione in situ dei reagenti chimici di cui al comma 12.<br \/>\n12. Nel caso dei reagenti chimici generati in situ da precursori,<br \/>\nper quanto di competenza, l&#8217;obbligo di garantire la purezza e la<br \/>\nqualita&#8217; dei reagenti chimici generati sul luogo ricade sui<br \/>\nfabbricanti o distributori dei dispositivi generatori e sui gestori<br \/>\nidro-potabili che li utilizzano, al fine di assicurare gli obblighi<br \/>\ndi cui al comma 2.<br \/>\n13. Chiunque sia responsabile di interventi di captazione,<br \/>\ntrattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque<br \/>\ndestinate al consumo umano, e&#8217; tenuto a:<br \/>\na) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati ai sensi del<br \/>\npresente decreto e immessi sul mercato nazionale dalla data indicata<br \/>\nal comma 4;<br \/>\nb) adottare misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione<br \/>\ndurante le fasi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e<br \/>\ninstallazione dei ReMaF, assicurando le condizioni di utilizzo<br \/>\npreviste per il ReMaF, al fine di evitare il deterioramento della<br \/>\nqualita&#8217; dell&#8217;acqua con cui essi saranno posti in contatto.<br \/>\n14. Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato<br \/>\nnazionale dalla data indicata al comma 4, conserva per almeno cinque<br \/>\nanni dal loro utilizzo, preferibilmente in formato digitale, la<br \/>\nrelativa documentazione di acquisto e le attestazioni di rispondenza<br \/>\nal presente decreto di cui al comma 6, rendendole disponibili<br \/>\nall&#8217;autorita&#8217; sanitaria locale territorialmente competente che ne fa<br \/>\nrichiesta.<br \/>\n15. La vigilanza sul territorio nazionale e all&#8217;importazione dei<br \/>\nReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a<br \/>\ndecorrere dalla data indicata al comma 4, e&#8217; esercitata<br \/>\nrispettivamente dalle autorita&#8217; sanitarie locali e dagli Uffici di<br \/>\nsanita&#8217; marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti,<br \/>\nin conformita&#8217; con quanto previsto in allegato IX, sezione F.<br \/>\n16. I ReMaF immessi sul mercato nazionale prima della data indicata<br \/>\nal comma 4 e conformi alle disposizioni previgenti, potranno essere<br \/>\nutilizzati fino ad esaurimento delle scorte.<br \/>\n17. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai<br \/>\nreagenti chimici da impiegare nei processi tecnologici connessi con<br \/>\nla preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo<br \/>\numano, definiti in allegato IX, sezione A1.<\/p>\n<p>Art. 12<\/p>\n<p>Controlli<\/p>\n<p>1. I controlli volti a verificare la qualita&#8217; delle acque destinate<br \/>\nal consumo umano consistono nell&#8217;insieme di attivita&#8217; effettuate<br \/>\nregolarmente e in conformita&#8217; al presente articolo e all&#8217;allegato II,<br \/>\nParte A e B, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel<br \/>\ntempo gli obblighi generali di cui all&#8217;articolo 4.<br \/>\n2. Per l&#8217;adempimento dei controlli di cui al comma 1, le autorita&#8217;<br \/>\nsanitarie delle regioni e province autonome adottano opportuni<br \/>\nprogrammi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che<br \/>\ninsistono sul territorio di propria competenza, nel rispetto degli<br \/>\nobiettivi generali e dei requisiti stabiliti all&#8217;allegato II, Parte<br \/>\nA, avvalendosi delle autorita&#8217; sanitarie locali territorialmente<br \/>\ncompetenti e delle Agenzie del SNPA, coordinandosi con i gestori<br \/>\nidro-potabili, e tenendo conto dei risultati della valutazione del<br \/>\nrischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree<br \/>\ndi alimentazione dei punti di prelievo.<br \/>\n3. Per la verifica della qualita&#8217; delle acque destinate al consumo<br \/>\numano, i programmi di controllo:<br \/>\na) si basano sulla \u00abzona di fornitura idro-potabile\u00bb di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera ii);<br \/>\nb) si articolano in controlli esterni e controlli interni,<br \/>\nspecificati negli articoli 13 e 14, pianificati in modo coordinato<br \/>\nnel rispetto dei principi seguenti:<br \/>\n1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1 dell&#8217;allegato<br \/>\nII, va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni e i<br \/>\ncontrolli interni, conferendo priorita&#8217; per i controlli interni alle<br \/>\nfonti di approvvigionamento e per i controlli esterni al punto di<br \/>\nutenza; nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse<br \/>\nintero, esso va arrotondato all&#8217;intero superiore;<br \/>\n2) i controlli esterni e i controlli interni sono distribuiti<br \/>\nuniformemente nel corso dell&#8217;anno in modo da garantire che i valori<br \/>\nottenuti siano rappresentativi della qualita&#8217; dell&#8217;acqua fornita o<br \/>\nutilizzata nel corso dell&#8217;anno;<br \/>\n3) nell&#8217;assicurare il numero minimo di campioni annui previsto<br \/>\ndalla Tabella 1 dell&#8217;allegato II, il programma di controllo<br \/>\ngarantisce comunque un&#8217;adeguata flessibilita&#8217; in relazione a<br \/>\npossibili evidenti circostanze contingenti o emergenziali che<br \/>\nrichiedano modifiche puntuali rispetto alla pianificazione generale;<br \/>\nc) contengono le specifiche descrizioni dei punti di prelievo dei<br \/>\ncampioni definiti dalle competenti autorita&#8217; sanitarie, dei<br \/>\nparametri, delle frequenze e dei metodi di campionamento,<br \/>\nconformemente all&#8217;allegato II, definiscono i tempi e i modi per la<br \/>\nsua attuazione e includono le azioni previste per sopperire ad<br \/>\neventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte.<br \/>\n4. I programmi di controllo consistono degli elementi seguenti:<br \/>\na) il controllo dei parametri elencati nell&#8217;allegato I, parti A,<br \/>\nB e C, e dei parametri supplementari fissati ai sensi del comma 13;<br \/>\ne&#8217; fatta salva la possibilita&#8217; di rimuovere uno o piu&#8217; di tali<br \/>\nparametri ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all&#8217;allegato<br \/>\nII, parte B, punto 1, gruppo A, o di aggiungere ulteriori parametri<br \/>\nindividuati sulla base della valutazione del rischio, dall&#8217;elenco dei<br \/>\ncontrolli interni in capo al gestore idro-potabile, qualora per quel<br \/>\nsistema di fornitura idro-potabile sia stato realizzato ed approvato<br \/>\nun PSA;<br \/>\nb) il controllo dei parametri elencati nell&#8217;allegato I, parte D,<br \/>\nai fini della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di<br \/>\ndistribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate<br \/>\nall&#8217;allegato VIII;<br \/>\nc) il controllo ai fini dell&#8217;individuazione dei pericoli e degli<br \/>\neventi pericolosi, conformemente all&#8217;articolo 8, comma 2, lettera d);<br \/>\nd) il monitoraggio operativo svolto conformemente all&#8217;allegato<br \/>\nII, parte A, punto 5;<br \/>\ne) il controllo delle sostanze o composti che figurano<br \/>\nnell&#8217;\u00abelenco di controllo\u00bb stabilito a norma del successivo comma 10;<br \/>\na tal fine, si tiene conto delle informazioni sulla valutazione e<br \/>\ngestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di<br \/>\nprelievo raccolte a norma dell&#8217;articolo 7, dei dati di monitoraggio<br \/>\nraccolti a norma del decreto legislativo n. 152 del 2006 e norme a<br \/>\nquesto collegate, al fine di evitare la sovrapposizione degli<br \/>\nobblighi di controllo;<br \/>\nf) le verifiche e le ispezioni sanitarie nell&#8217;area di prelievo,<br \/>\ndi trattamento, di stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione<br \/>\ndelle acque, incluse le verifiche agli impianti di confezionamento di<br \/>\nacqua in bottiglia o in contenitori, fermi restando i controlli<br \/>\nprescritti ai fini delle valutazioni e gestioni del rischio delle<br \/>\nforniture idro-potabili e delle aree di alimentazione dei punti di<br \/>\nprelievo;<br \/>\ng) la distribuzione dei campioni in modo da garantire la<br \/>\nrappresentativita&#8217; della qualita&#8217; delle acque distribuite durante<br \/>\nl&#8217;anno, nel rispetto di quanto stabilito dall&#8217;allegato II.<br \/>\n5. Entro dodici mesi dalla data di messa in operativita&#8217; del<br \/>\nsistema informativo AnTeA a norma dell&#8217;articolo 19, comma 1, lettera<br \/>\nb), le regioni e province autonome provvedono all&#8217;inserimento nel<br \/>\nsistema delle informazioni sui programmi di controllo di cui al comma<br \/>\n4, lettere da a) a g), nonche&#8217; di ogni eventuale integrazione o<br \/>\nemendamento ai programmi, entro 30 giorni dai cambiamenti<br \/>\nintervenuti.<br \/>\n6. Fino alla messa in atto del programma di controllo di cui al<br \/>\ncomma 4, da avviare entro i ventiquattro mesi successivi alla data di<br \/>\nentrata in vigore del presente decreto, le autorita&#8217; sanitarie delle<br \/>\nregioni e province autonome provvedono affinche&#8217; il numero minimo di<br \/>\ncampioni annui previsto dalla Tabella 1 dell&#8217;allegato II, sia<br \/>\nassicurato mediante controlli esterni, e a che i controlli interni,<br \/>\nsia rispetto ai punti di prelievo che alla frequenza, possano essere<br \/>\nconcordati con l&#8217;azienda unita&#8217; sanitaria locale territorialmente<br \/>\ncompetente.<br \/>\n7. Il controllo dei parametri elencati nell&#8217;allegato I, parti A, B,<br \/>\nC e D, e&#8217; definito e effettuato in conformita&#8217; alle specifiche<br \/>\nrelative all&#8217;analisi dei parametri indicati nell&#8217;allegato III, nel<br \/>\nrispetto dei principi seguenti:<br \/>\na) possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli<br \/>\nindicati nell&#8217;allegato III, Parte A, per i quali sia stata valutata<br \/>\nl&#8217;equivalenza secondo quanto previsto nello stesso allegato, purche&#8217;<br \/>\nsi possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno<br \/>\nquanto quelli ottenuti con i metodi specificati nello stesso<br \/>\nallegato, formulando richiesta in tal senso al CeNSiA che, previa<br \/>\nvalutazione del caso, comunichera&#8217; alla Commissione europea le<br \/>\ninformazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;<br \/>\nb) per i parametri elencati nell&#8217;allegato III, Parte B, si puo&#8217;<br \/>\nutilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di<br \/>\ncui allo stesso allegato.<br \/>\n8. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibile sul<br \/>\nterritorio la metodologia per misurare le microplastiche in vista di<br \/>\nincluderle nell&#8217;\u00abelenco di controllo\u00bb di cui al comma 10, che la<br \/>\nCommissione europea prevede di stabilire con atto delegato entro il<br \/>\n12 gennaio 2024.<br \/>\n9. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibili sul<br \/>\nterritorio le Linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto<br \/>\nriguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche<br \/>\ncomprese nei parametri \u00abPFAS-totale\u00bb e \u00absomma di PFAS\u00bb, compresi i<br \/>\nlimiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di<br \/>\ncampionamento, che la Commissione europea prevede di stabilire entro<br \/>\nil 12 gennaio 2024.<br \/>\n10. Con decreto del Ministro della salute, se del caso di concerto<br \/>\ncon il Ministro dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica, vengono<br \/>\nrecepiti, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione<br \/>\neuropea adotta per stabilire e aggiornare un \u00abelenco di controllo\u00bb<br \/>\nriguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la<br \/>\nsalute presso l&#8217;opinione pubblica o la comunita&#8217; scientifica, quali<br \/>\nad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini<br \/>\ne le microplastiche.<br \/>\n11. L&#8217;\u00abelenco di controllo\u00bb:<br \/>\na) include sostanze e composti di cui e&#8217; probabile la presenza<br \/>\nnelle acque destinate al consumo umano e che potrebbero presentare un<br \/>\npotenziale rischio per la salute umana;<br \/>\nb) riporta un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto<br \/>\ne, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti<br \/>\ncosti eccessivi;<br \/>\nc) comprende il primo elenco di controllo stabilito con decisione<br \/>\ndi esecuzione (UE) 2022\/679 della Commissione del 19 gennaio 2022, e<br \/>\nche include il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo.<br \/>\n12. L&#8217;autorita&#8217; sanitaria territorialmente competente assicura<br \/>\ncontrolli supplementari delle singole sostanze e dei singoli<br \/>\nmicrorganismi non compresi nell&#8217;allegato I e per cui sono fissati<br \/>\nvalori di parametro supplementari, qualora vi sia motivo di<br \/>\nsospettarne una presenza in quantita&#8217; o concentrazioni tali da<br \/>\nrappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; tali<br \/>\ncontrolli sono effettuati mediante controlli esterni o, in<br \/>\nalternativa o ad integrazione di questi, tramite controlli interni,<br \/>\nnell&#8217;ambito o al di fuori del PSA del sistema di fornitura<br \/>\nidro-potabile.<br \/>\n13. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il<br \/>\nMinistro dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica, su proposta<br \/>\ndell&#8217;ISS e previo parere del Consiglio superiore di sanita&#8217; (CSS),<br \/>\nsono fissati valori per parametri supplementari non riportati<br \/>\nnell&#8217;allegato I qualora cio&#8217; sia necessario per tutelare la salute<br \/>\numana in una parte o in tutto il territorio nazionale; i valori<br \/>\nfissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all&#8217;articolo<br \/>\n4, comma 2), lettera a).<br \/>\n14. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, i laboratori<br \/>\no i terzi che ottengono appalti dai laboratori, che eseguono le<br \/>\nanalisi, sono conformi alle specifiche indicate nell&#8217;allegato III.<\/p>\n<p>Art. 13<\/p>\n<p>Controlli esterni<\/p>\n<p>1. I controlli esterni sono i controlli svolti dall&#8217;Azienda<br \/>\nsanitaria locale territorialmente competente per l&#8217;adempimento degli<br \/>\nobblighi di cui all&#8217;articolo 12, sotto il coordinamento delle regioni<br \/>\ne province autonome di appartenenza.<br \/>\n2. Le regioni e province autonome provvedono all&#8217;inserimento dei<br \/>\nrisultati dei controlli esterni nel sistema operativo centralizzato<br \/>\nAnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto<br \/>\nsistema a norma dell&#8217;articolo 19, comma 1, lettera b).<br \/>\n3. Nel caso di conformita&#8217; dell&#8217;acqua ai parametri stabiliti<br \/>\nall&#8217;allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei<br \/>\ncontrolli esterni e&#8217; effettuata entro novanta giorni<br \/>\ndall&#8217;acquisizione dell&#8217;esito dei controlli e comunque non oltre<br \/>\ncentottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati<br \/>\nnon conformi, non oltre 48 ore dall&#8217;esito dei controlli, fatti salvi<br \/>\ngli altri obblighi sulle misure correttive di cui all&#8217;articolo 15.<br \/>\n4. I risultati dei controlli esterni:<br \/>\na) sono integrati da ogni altra informazione rilevante sulla<br \/>\nqualita&#8217; delle acque, in particolare sui risultati dei controlli<br \/>\nfunzionali al \u00abgiudizio di idoneita&#8217;\u00bb di cui al comma 7, e su<br \/>\neventuali provvedimenti e limitazioni d&#8217;uso;<br \/>\nb) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal CeNSiA agli<br \/>\nEGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalita&#8217; di<br \/>\npertinenza.<br \/>\n5. Ove gli impianti del sistema di fornitura dell&#8217;acqua ricadano<br \/>\nnell&#8217;area di competenza territoriale di piu&#8217; Aziende sanitarie<br \/>\nlocali, la regione o provincia autonoma puo&#8217; individuare l&#8217;Azienda<br \/>\nalla quale attribuire la competenza in materia di controlli esterni;<br \/>\nper gli impianti del sistema di fornitura dell&#8217;acqua interregionali,<br \/>\nl&#8217;organo sanitario di controllo e&#8217; individuato d&#8217;intesa fra le<br \/>\nregioni e province autonome interessate.<br \/>\n6. Per le attivita&#8217; di analisi dei controlli esterni l&#8217;Azienda<br \/>\nsanitaria locale puo&#8217; avvalersi di propri laboratori, dei laboratori<br \/>\ndel Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e<br \/>\nclimatici di cui all&#8217;articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno<br \/>\n2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, n. 155,<br \/>\no delle Agenzie Regionali per la protezione dell&#8217;ambiente di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132.<br \/>\n7. Il giudizio di idoneita&#8217; d&#8217;uso sull&#8217;acqua destinata al consumo<br \/>\numano spetta all&#8217;Azienda sanitaria locale territorialmente<br \/>\ncompetente, e si fonda sulle caratteristiche qualitative delle acque<br \/>\nda destinare al consumo umano, sull&#8217;adeguatezza degli eventuali<br \/>\ntrattamenti di potabilizzazione adottati, sulle risultanze delle<br \/>\nvalutazioni e gestione del rischio descritte negli articoli da 6 a 9,<br \/>\nnonche&#8217; sulla conformita&#8217; dei risultati dei controlli stabiliti per<br \/>\nle seguenti fattispecie:<br \/>\na) nel caso di acque da destinare al consumo umano provenienti da<br \/>\nnuovi approvvigionamenti, o per le quali non siano disponibili<br \/>\npregressi giudizi di idoneita&#8217;, la destinazione al consumo umano e&#8217;<br \/>\nsubordinata di norma alle risultanze dell&#8217;esame ispettivo e dei<br \/>\ncontrolli analitici riferiti ai parametri delle Parti A e B in<br \/>\nallegato I, eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima di<br \/>\nquattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo, fatte<br \/>\nsalve le circostanze eccezionali di cui al comma 8;<br \/>\nb) nel caso di acque gia&#8217; distribuite per uso umano, i controlli<br \/>\nesterni riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I possono<br \/>\nessere programmati con una frequenza ridotta rispetto alle acque di<br \/>\nnuova utilizzazione di cui alla precedente lettera a), e il giudizio<br \/>\ndi idoneita&#8217; d&#8217;uso si intende acquisito sempreche&#8217; risultino conformi<br \/>\nalla normativa almeno 4 recenti controlli analitici effettuati su<br \/>\ntali acque e almeno un recente controllo ispettivo sul sistema di<br \/>\nfornitura idro-potabile ne accerti l&#8217;adeguatezza ai fini del presente<br \/>\ndecreto.<br \/>\n8. In circostanze di accertata emergenza idro-potabile, e<br \/>\nlimitatamente al periodo dell&#8217;emergenza, ove l&#8217;accesso all&#8217;acqua non<br \/>\npossa essere garantito con altri mezzi congrui, il giudizio di<br \/>\nidoneita&#8217; per acque da destinare per la prima volta al consumo umano<br \/>\npuo&#8217; essere espresso anche in deroga ai controlli stagionali sopra<br \/>\nindicati sulla base di valutazioni dell&#8217;Azienda sanitaria locale<br \/>\nterritorialmente competente, tenendo in particolare conto delle<br \/>\nrisultanze dell&#8217;analisi di rischio rese disponibili dal gestore<br \/>\nidro-potabile ai sensi dell&#8217;articolo 8, di ogni esame ispettivo e<br \/>\nindagine ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo in essere, ove<br \/>\nnecessario, adeguate misure di controllo volte ad assicurare e<br \/>\nfornire evidenza dell&#8217;assenza di rischi per la salute umana.<\/p>\n<p>Art. 14<\/p>\n<p>Controlli interni<\/p>\n<p>1. I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore<br \/>\nidro-potabile per l&#8217;adempimento degli obblighi di cui all&#8217;articolo<br \/>\n12.<br \/>\n2. Per l&#8217;esecuzione dei controlli interni il gestore idro-potabile<br \/>\nsi avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in<br \/>\nalternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico<br \/>\nintegrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle<br \/>\nspecifiche indicate nell&#8217;allegato III; i controlli interni non<br \/>\npossono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i<br \/>\ncontrolli esterni di cui all&#8217;articolo 13.<br \/>\n3. I gestori idro-potabili provvedono all&#8217;inserimento dei risultati<br \/>\ndei controlli interni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro<br \/>\ni dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a<br \/>\nnorma dell&#8217;articolo 19, comma 1, lettera, b), comunicandoli<br \/>\ncontestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle regioni e<br \/>\nprovince competenti per territorio; i risultati dei controlli<br \/>\ninterni, conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli integrativi<br \/>\nstraordinari attuati per le finalita&#8217; del presente decreto.<br \/>\n4. Nel caso di conformita&#8217; dell&#8217;acqua ai parametri stabiliti<br \/>\nall&#8217;allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei<br \/>\ncontrolli interni e&#8217; effettuata entro novanta giorni<br \/>\ndall&#8217;acquisizione dell&#8217;esito dei controlli e comunque non oltre<br \/>\ncentottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati<br \/>\nnon conformi, non oltre 48 ore dall&#8217;esito dei controlli, fatti salvi<br \/>\ngli altri obblighi sulle misure correttive di cui all&#8217;articolo 15.<br \/>\n5. I risultati dei controlli interni registrati in AnTeA:<br \/>\na) sono resi accessibili da parte del CeNSiA all&#8217;EGATO di<br \/>\ncompetenza e ad ARERA per le specifiche finalita&#8217; di pertinenza;<br \/>\nb) sono resi disponibili da parte del CeNSiA all&#8217;Istituto<br \/>\nNazionale di Statistica (ISTAT) per le specifiche finalita&#8217; di<br \/>\ncompetenza, anche per adempiere agli obblighi di informazione di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 18 e assicurare la disponibilita&#8217; delle informazioni a<br \/>\nlivello di Commissione europea e Agenzia europea per l&#8217;ambiente.<\/p>\n<p>Art. 15<\/p>\n<p>Provvedimenti correttivi e limitazioni d&#8217;uso<\/p>\n<p>1. Fatto salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 16, in caso di<br \/>\ninosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti<br \/>\nnell&#8217;allegato I, l&#8217;Azienda sanitaria locale territorialmente<br \/>\ncompetente:<br \/>\na) provvede affinche&#8217; siano ricercate immediatamente le cause<br \/>\ndella non conformita&#8217;;<br \/>\nb) nel caso di mancata conformita&#8217; ai requisiti minimi per i<br \/>\nvalori di parametro stabiliti nell&#8217;allegato I, parti A e B, considera<br \/>\nil potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui<br \/>\nl&#8217;inosservanza del valore di parametro venga ritenuta trascurabile;<br \/>\nc) provvede affinche&#8217; siano adottati quanto prima i provvedimenti<br \/>\ncorrettivi necessari per ripristinare la qualita&#8217; delle acque, tenuto<br \/>\nconto, tra l&#8217;altro, dell&#8217;entita&#8217; del superamento del valore di<br \/>\nparametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute<br \/>\numana, secondo quanto descritto nel comma 2;<br \/>\nd) nel caso di superamento dei valori di parametro stabiliti<br \/>\nnell&#8217;allegato I, Parte C, esamina se tale inosservanza costituisca un<br \/>\nrischio per la salute umana e &#8211; limitatamente ai casi in cui sia<br \/>\nnecessario per tutelare la salute umana &#8211; adotta provvedimenti<br \/>\ncongrui a ripristinare la qualita&#8217; delle acque;<br \/>\ne) nel caso di mancata conformita&#8217; ai requisiti minimi per i<br \/>\nvalori di parametro stabiliti nell&#8217;allegato I, Parte D, provvede<br \/>\naffinche&#8217; siano applicate le misure correttive previste all&#8217;articolo<br \/>\n5, comma 4, e all&#8217;articolo 9, relativamente ai rischi associati ai<br \/>\nsistemi di distribuzione idrica interni.<br \/>\n2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e d), qualora l&#8217;Azienda<br \/>\nsanitaria locale territorialmente competente consideri che<br \/>\nl&#8217;inosservanza dei valori di parametro configuri un pericolo per la<br \/>\nsalute umana, sono tempestivamente adottate le seguenti azioni:<br \/>\na) l&#8217;Azienda sanitaria locale territorialmente competente<br \/>\ncomunica al gestore e all&#8217;EGATO l&#8217;avvenuto superamento dei valori di<br \/>\nparametro e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco<br \/>\nl&#8217;adozione di provvedimenti cautelativi a tutela della salute<br \/>\npubblica proporzionati al rischio, compresi divieti e limitazioni<br \/>\nd&#8217;uso, tenendo presente i pericoli per la salute umana che potrebbero<br \/>\nderivare da un&#8217;interruzione della fornitura o da una limitazione di<br \/>\nuso delle acque erogate;<br \/>\nb) il gestore idro-potabile, sentite l&#8217;Azienda sanitaria locale e<br \/>\nl&#8217;EGATO, individuate tempestivamente le cause della non conformita&#8217;,<br \/>\nattua i correttivi gestionali di competenza necessari all&#8217;immediato<br \/>\nripristino della qualita&#8217; delle acque erogate;<br \/>\nc) l&#8217;Azienda sanitaria locale territorialmente competente, una<br \/>\nvolta stabilito che non sussiste piu&#8217; alcun pericolo potenziale per<br \/>\nla salute umana, propone tempestivamente al Sindaco la revoca dei<br \/>\nprovvedimenti cautelativi adottati ai sensi della lettera a),<br \/>\ninformando contestualmente l&#8217;EGATO ed il gestore idro-potabile.<br \/>\n3. Il sindaco, l&#8217;Azienda sanitaria locale, l&#8217;EGATO ed il gestore<br \/>\nidro-potabile, ciascuno per quanto di propria competenza, informano i<br \/>\nconsumatori in ordine ai provvedimenti adottati e ai comportamenti da<br \/>\nadottare ai sensi del comma 2, secondo i seguenti principi:<br \/>\n1) sono fornite informazioni a tutti i consumatori interessati in<br \/>\nmerito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e<br \/>\nsulle relative cause, al superamento del valore di parametro e ai<br \/>\nprovvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo<br \/>\ndell&#8217;acqua, compresi divieti, limitazioni dell&#8217;uso o altri<br \/>\nprovvedimenti;<br \/>\n2) le informazioni ai consumatori sono fornite e aggiornate<br \/>\nperiodicamente e tengono conto, in particolare, dei gruppi di<br \/>\npopolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi<br \/>\nall&#8217;acqua; una volta stabilito che non sussiste piu&#8217; alcun pericolo<br \/>\npotenziale per la salute umana, l&#8217;informazione sul ripristino del<br \/>\nnormale servizio e&#8217; comunicata tempestivamente ai consumatori.<br \/>\n4. In caso di rilevamento di sostanze o composti inclusi<br \/>\nnell&#8217;elenco di controllo di cui all&#8217;articolo 12, comma 10, in<br \/>\nconcentrazioni superiori ai valori indicativi in esso stabiliti,<br \/>\nl&#8217;Autorita&#8217; Sanitaria territorialmente competente:<br \/>\na) in ottemperanza all&#8217;articolo 7, richiede alla regione o<br \/>\nprovincia autonoma un adeguato monitoraggio delle aree di<br \/>\nalimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al<br \/>\nconsumo umano;<br \/>\nb) in ottemperanza all&#8217;articolo 8, richiede ai gestori<br \/>\nidro-potabili la verifica che il trattamento delle acque sia adeguato<br \/>\na raggiungere il valore indicativo o, se necessario, l&#8217;ottimizzazione<br \/>\ndel trattamento stesso;<br \/>\nc) adotta eventuali provvedimenti ritenuti necessari per<br \/>\nproteggere la salute umana conformemente ai commi 2 e 3;<br \/>\n5. Ferma restando la non mancata conformita&#8217; rispetto ai valori di<br \/>\nparametro stabiliti nell&#8217;allegato I, l&#8217;Autorita&#8217; sanitaria locale<br \/>\nprovvede affinche&#8217; la fornitura di acque destinate al consumo umano<br \/>\nche rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia<br \/>\nvietata o ne sia limitato l&#8217;uso e che sia preso ogni altro<br \/>\nprovvedimento correttivo necessario per tutelare la salute umana.<\/p>\n<p>Art. 16<\/p>\n<p>Deroghe<\/p>\n<p>1. La regione o provincia autonoma puo&#8217; stabilire deroghe ai valori<br \/>\ndi parametro fissati nell&#8217;allegato I, Parte B, fino a un valore<br \/>\nmassimo ammissibile stabilito ai sensi del comma 3, purche&#8217; nessuna<br \/>\nderoga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche&#8217;<br \/>\nl&#8217;approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai<br \/>\nvalori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro<br \/>\nmezzo congruo.<br \/>\n2. Le deroghe stabilite in base al comma 1, sono limitate alle<br \/>\nseguenti situazioni:<br \/>\na) punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano<br \/>\nafferenti ad una nuova area di alimentazione;<br \/>\nb) una nuova fonte di inquinamento rilevata nelle aree di<br \/>\nalimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo<br \/>\numano, per parametri recentemente ricercati o individuati;<br \/>\nc) una circostanza imprevista ed eccezionale in un&#8217;area di<br \/>\nalimentazione utilizzata per i punti di prelievo di acque da<br \/>\ndestinare al consumo umano, che potrebbe comportare un superamento<br \/>\nlimitato temporaneo dei valori di parametro.<br \/>\n3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e&#8217; stabilito con<br \/>\ndecreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro<br \/>\ndell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica, su motivata richiesta<br \/>\ndella regione o provincia autonoma trasmessa al Ministero della<br \/>\nsalute.<br \/>\n4. Le deroghe concesse dalla regione o provincia autonoma ai sensi<br \/>\ndel comma 1, non possono essere superiori ad un periodo di tre anni.<br \/>\nSei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o provincia<br \/>\nautonoma trasmette al Ministero della salute una circostanziata<br \/>\nrelazione sui risultati conseguiti nel periodo di deroga in ordine<br \/>\nalla qualita&#8217; delle acque, comunicando e documentando ai sensi di<br \/>\nquanto disposto al comma 3, l&#8217;eventuale necessita&#8217; di un ulteriore<br \/>\nperiodo di deroga.<br \/>\n5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle situazioni di<br \/>\ncui al precedente comma 2, lettera a) e b), su motivata richiesta<br \/>\ndella regione o provincia autonoma fondata sulla relazione sui<br \/>\nrisultati conseguiti prodotta ai sensi del comma 4, con decreto del<br \/>\nMinistro della salute, da emanare di concerto con il Ministro<br \/>\ndell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica, valutata la<br \/>\ndocumentazione pervenuta, puo&#8217; essere consentita la concessione di<br \/>\nuna seconda deroga per un periodo inferiore ai tre anni.<br \/>\n6. Le richieste motivate per le deroghe di cui ai commi 1 e 5,<br \/>\ndovranno riportate le seguenti informazioni:<br \/>\na) motivi della richiesta di deroga, con indicazione della causa<br \/>\ndi non conformita&#8217; della risorsa idrica;<br \/>\nb) parametri interessati, risultati dei controlli effettuati<br \/>\nnegli ultimi tre anni, valore massimo ammissibile in deroga proposto<br \/>\nper ogni parametro;<br \/>\nc) area geografica, quantita&#8217; di acqua fornita ogni giorno,<br \/>\npopolazione coinvolta e eventuali effetti sugli operatori del settore<br \/>\nalimentare interessati;<br \/>\nd) opportuno programma di controllo che preveda, se necessario,<br \/>\nuna maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi<br \/>\nprevisti;<br \/>\ne) piano d&#8217;azione relativo alle necessarie misure correttive,<br \/>\ncompreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa<br \/>\ncopertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;<br \/>\nf) durata necessaria della deroga richiesta.<br \/>\n7. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea le<br \/>\nmotivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga,<br \/>\nunitamente ai risultati del riesame, entro 3 mesi dalla concessione<br \/>\ndella deroga stessa da parte della regione o provincia autonoma.<br \/>\n8. I provvedimenti di deroga emanati dalle regioni e province<br \/>\nautonome ai sensi del presente articolo, sono trasmessi al Ministero<br \/>\ndella salute e al Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza<br \/>\nenergetica entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.<br \/>\n9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o<br \/>\nla provincia autonoma ritiene che l&#8217;inosservanza del valore di<br \/>\nparametro sia trascurabile e se le azioni correttive intraprese a<br \/>\nnorma dell&#8217;articolo 15 sono sufficienti a risolvere il problema entro<br \/>\nun periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo<br \/>\nammissibile per il parametro interessato e attua le necessarie misure<br \/>\nper risolvere il problema non oltre il suddetto periodo, trasmettendo<br \/>\nal Ministero della salute le informazioni sul ripristino della<br \/>\nqualita&#8217; dell&#8217;acqua.<br \/>\n10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e&#8217; consentito<br \/>\nse l&#8217;inosservanza di uno stesso valore di parametro per un<br \/>\ndeterminato approvvigionamento d&#8217;acqua si e&#8217; verificata per oltre 30<br \/>\ngiorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.<br \/>\n11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di<br \/>\ncui al presente articolo provvede affinche&#8217; la popolazione<br \/>\ninteressata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle<br \/>\nderoghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove<br \/>\noccorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire<br \/>\nraccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la<br \/>\nderoga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e<br \/>\nraccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del<br \/>\nprovvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono<br \/>\nosservati anche nei casi di cui al precedente comma 9, qualora la<br \/>\nregione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.<br \/>\n12. La regione o provincia autonoma tiene conto delle deroghe<br \/>\nadottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei<br \/>\npiani di tutela delle acque e per ogni considerazione, valutazione e<br \/>\nprovvedimento correttivo previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per<br \/>\nla definizione dei programmi di controllo di cui all&#8217;articolo 12.<br \/>\n13. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante<br \/>\ncisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese<br \/>\ndisponibili per il consumo umano.<\/p>\n<p>Art. 17<\/p>\n<p>Accesso all&#8217;acqua destinata al consumo umano<\/p>\n<p>1. Le regioni e province autonome adottano le misure necessarie per<br \/>\nmigliorare l&#8217;accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano,<br \/>\nin particolare assicurandone l&#8217;accesso ai gruppi vulnerabili ed<br \/>\nemarginati, migliorandone l&#8217;accesso per chi gia&#8217; ne beneficia e<br \/>\npromuovendo l&#8217;uso di acque di rubinetto.<br \/>\n2. Ad integrazione della legislazione vigente sul territorio<br \/>\nnazionale volta a garantire la fornitura del quantitativo minimo<br \/>\nvitale di acqua agli utenti domestici del servizio idrico integrato<br \/>\nche versano in condizioni di documentato stato di disagio<br \/>\neconomico-sociale, al fine di assicurare gli obiettivi di cui al<br \/>\ncomma 1, le regioni e province autonome:<br \/>\na) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso<br \/>\no con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano,<br \/>\ncompresi i gruppi vulnerabili tra cui senzatetto, rifugiati,<br \/>\nindividui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi,<br \/>\nnonche&#8217; i motivi di tale mancanza di accesso;<br \/>\nb) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate a<br \/>\ngarantire l&#8217;accesso all&#8217;acqua destinata al consumo umano;<br \/>\nc) adottano una disciplina volta a consentire e favorire<br \/>\nl&#8217;accesso all&#8217;acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle<br \/>\nacque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni,<br \/>\nstabilimenti balneari;<br \/>\nd) adottano azioni volte a promuovere l&#8217;utilizzo di acqua<br \/>\npotabile di rubinetto:<br \/>\n1) creando dispositivi e punti di erogazione dell&#8217;acqua<br \/>\nall&#8217;esterno e all&#8217;interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche<br \/>\namministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato alla<br \/>\nnecessita&#8217; di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali<br \/>\nspecifiche, quali il clima e la geografia, e promuovendo la<br \/>\nfruibilita&#8217; dei punti di accesso all&#8217;acqua mediante appropriata<br \/>\ninformazione;<br \/>\n2) incoraggiando o incentivando la messa a disposizione di<br \/>\nacqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e<br \/>\nservizi di ristorazione;<br \/>\n3) avviando campagne di informazione per i cittadini circa la<br \/>\nqualita&#8217; dell&#8217;acqua destinata a consumo umano.<br \/>\n3. Le regioni e province autonome rendono disponibili una serie di<br \/>\ndati contenenti le informazioni relative alle misure adottate per<br \/>\nmigliorare l&#8217;accesso e promuovere l&#8217;uso delle acque destinate al<br \/>\nconsumo umano di cui al precedente comma 2, inclusa la percentuale<br \/>\ndella popolazione che ne ha l&#8217;accesso, trasmettendola nel sistema<br \/>\nAnTeA entro il 12 gennaio 2029 e aggiornandola successivamente ogni<br \/>\nsei anni; tali disposizioni non si applicano all&#8217;acqua in bottiglia o<br \/>\nin contenitori.<br \/>\n4. Le regioni e province autonome adottano misure atte a rendere<br \/>\npossibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua<br \/>\npotabile rispondente ai requisiti minimi previsti dall&#8217;allegato I,<br \/>\nper la quantita&#8217; ed il periodo minimi necessari a far fronte a<br \/>\ncontingenti esigenze locali.<br \/>\n5. Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza,<br \/>\nesercitano poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorita&#8217;<br \/>\nlocali competenti nell&#8217;adozione dei provvedimenti necessari alla<br \/>\ntutela della salute umana e all&#8217;accesso all&#8217;acqua.<\/p>\n<p>Art. 18<\/p>\n<p>Informazioni al pubblico<\/p>\n<p>1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 19<br \/>\nagosto 2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,<br \/>\ni gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni adeguate<br \/>\ne aggiornate sulla produzione, gestione e qualita&#8217; dell&#8217;acqua<br \/>\npotabile fornita, conformemente all&#8217;allegato IV, punto A, e nel<br \/>\nrispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.<br \/>\n2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a tutti gli<br \/>\nutenti periodicamente, almeno una volta all&#8217;anno, nella forma piu&#8217;<br \/>\nappropriata e facilmente accessibile, anche nella bolletta o con<br \/>\nmezzi digitali quali applicazioni intelligenti, e comprendono almeno:<br \/>\na) le informazioni concernenti la qualita&#8217; delle acque destinate<br \/>\nal consumo umano, inclusi i parametri indicatori;<br \/>\nb) il prezzo dell&#8217;acqua destinata al consumo umano fornita per<br \/>\nlitro e metro cubo;<br \/>\nc) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o<br \/>\nper periodo di fatturazione, nonche&#8217; le tendenze del consumo<br \/>\nfamiliare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni<br \/>\nsono a disposizione del gestore idro-potabile;<br \/>\nd) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con<br \/>\nla media nazionale, se applicabile, conformemente alla lettera c);<br \/>\ne) un collegamento al sito istituzionale contenente le<br \/>\ninformazioni di cui all&#8217;allegato IV.<br \/>\n3. Al fine di assicurare gli obiettivi del presente articolo,<br \/>\nl&#8217;ARERA adotta le misure necessarie per quanto di competenza,<br \/>\nnell&#8217;ambito delle disposizioni di disciplina e controllo del servizio<br \/>\nidrico integrato.<br \/>\n4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da<br \/>\nparte dei gestori idro-potabili nel cloud del PSA richiamato<br \/>\nall&#8217;Allegato VI, Parte I, e trasmesse con periodicita&#8217; almeno<br \/>\nsemestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA.<\/p>\n<p>Art. 19<\/p>\n<p>Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al<br \/>\ncontrollo dell&#8217;attuazione della direttiva 2020\/2184\/UE<\/p>\n<p>1. Ai fini di assicurare un approccio sistemico<br \/>\nnell&#8217;implementazione del presente decreto e la gestione e<br \/>\ncomunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo<br \/>\ndell&#8217;attuazione del decreto stesso, garantendo l&#8217;accesso al pubblico<br \/>\nalle informazioni, e lo scambio di dati e di comunicazioni tra le<br \/>\nAutorita&#8217; competenti nazionali e dell&#8217;Unione europea, e tra queste e<br \/>\ngli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l&#8217;ISS:<br \/>\na) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del<br \/>\npresente decreto, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque<br \/>\n(CeNSiA), articolato in quattro aree funzionali: rischio<br \/>\nmicrobiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione<br \/>\ne accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani di sicurezza<br \/>\ndelle acque; il direttore del CeNSiA e&#8217; scelto tra i dirigenti di<br \/>\nricerca dell&#8217;ISS ovvero tra professionalita&#8217; di comprovata esperienza<br \/>\nin Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per<br \/>\nlo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale di<br \/>\npersonale dell&#8217;ISS;<br \/>\nb) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente<br \/>\ndecreto, il sistema informativo centralizzato denominato \u00abAnagrafe<br \/>\nTerritoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)\u00bb.<br \/>\n2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del comma 1, sono le<br \/>\nseguenti:<br \/>\na) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), anche<br \/>\nnell&#8217;ambito della valutazione della qualita&#8217; tecnica dell&#8217;acqua e del<br \/>\nservizio idrico integrato di competenza di ARERA; in particolare:<br \/>\n1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data in entrata in<br \/>\noperativita&#8217; del Centro, delle \u00abLinee guida per l&#8217;approvazione dei<br \/>\nPiani di sicurezza dell&#8217;acqua per le forniture idro-potabili\u00bb, ai<br \/>\nsensi degli articoli 6 e 8, sulla base dei criteri stabiliti<br \/>\nall&#8217;Allegato VI, e successivo inoltro alla Commissione nazionale di<br \/>\nsorveglianza sui Piani di Sicurezza dell&#8217;acqua di cui all&#8217;articolo<br \/>\n20, per sottoporle a giudizio di valutazione e validazione da parte<br \/>\ndella Commissione stessa;<br \/>\n2) coordinamento del Gruppo nazionale di esperti per la<br \/>\nverifica, valutazione e approvazione del PSA, come descritto nella<br \/>\nParte II, lettera C, dell&#8217;allegato VI, istituito con decreto del<br \/>\nMinistero della salute, su proposta del CeNSiA, da adottarsi entro<br \/>\ncentottanta giorni dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma<br \/>\n1, lettera a);<br \/>\n3) formazione continua e qualifica degli esperti del Gruppo<br \/>\nnazionale di cui al punto 2);<br \/>\n4) verifica della conformita&#8217; e funzionalita&#8217; dei PSA anche<br \/>\nattraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile e secondo<br \/>\nquanto previsto dalle Linee guida richiamate al punto 1);<br \/>\n5) formulazione dei giudizi di approvazione dei PSA richiesti<br \/>\ndai gestori idro-potabili ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 1, e<br \/>\nsuccessiva notifica del giudizio al gestore idro-potabile, alla<br \/>\nregione e provincia autonoma, alla ASL di competenza e ad ARERA, e<br \/>\npubblicazione sul sistema AnTeA;<br \/>\n6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali<br \/>\nsullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di<br \/>\nfornitura idro-potabile, successivo inoltro alla Commissione<br \/>\nnazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell&#8217;acqua per la<br \/>\nvalutazione e approvazione ai sensi dell&#8217;articolo 20, comma 3,<br \/>\nlettera d), e pubblicazione sul sistema AnTeA, anche ai fini<br \/>\ndell&#8217;accessibilita&#8217; delle informazioni alle autorita&#8217; dell&#8217;Unione<br \/>\neuropea ai sensi del comma 3, lettera d), da effettuare entro il mese<br \/>\ndi marzo di ogni anno a partire dal 2030;<br \/>\nb) rilascio delle autorizzazioni per l&#8217;immissione sul mercato<br \/>\nnazionale dei ReMaF in conformita&#8217; al presente decreto;<br \/>\nc) gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA, sulla<br \/>\nbase degli indirizzi del Ministero della salute e delle indicazioni<br \/>\nfornite dal Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica con<br \/>\nil supporto di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5;<br \/>\nd) produzione e comunicazione di evidenze funzionali a garantire<br \/>\nle azioni previste all&#8217;articolo 17, anche per quanto riguarda<br \/>\nl&#8217;accesso universale ed equo a quantita&#8217; adeguate di acqua potabile e<br \/>\na servizi igienici sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico<br \/>\nintegrato rispetto a diversi scenari di pressioni climatiche e<br \/>\nambientali.<br \/>\n3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), e&#8217; allineato con<br \/>\ni sistemi informativi istituiti a livello di Unione europea e con il<br \/>\nriparto delle competenze delle Autorita&#8217; nazionali sanitarie e<br \/>\nambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici<br \/>\nda destinare al consumo umano e sulle acque destinate al consumo<br \/>\numano, e ha le seguenti finalita&#8217;:<br \/>\na) assicurare l&#8217;acquisizione, l&#8217;elaborazione, l&#8217;analisi e la<br \/>\ncondivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla<br \/>\nqualita&#8217; delle acque da destinare e destinate a consumo umano,<br \/>\nfunzionali all&#8217;attuazione del presente decreto, con particolare<br \/>\nriguardo agli obiettivi generali di cui all&#8217;articolo 4;<br \/>\nb) assicurare la comunicazione, l&#8217;integrazione e la condivisione<br \/>\ndei dati tra le Autorita&#8217; ambientali e sanitarie competenti a livello<br \/>\nnazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del<br \/>\nsettore idropotabile;<br \/>\nc) garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni di<br \/>\ncui all&#8217;articolo 18 e all&#8217;allegato IV;<br \/>\nd) assicurare la disponibilita&#8217;, l&#8217;aggiornamento e<br \/>\nl&#8217;accessibilita&#8217; delle informazioni e dei dati di cui al comma 6,<br \/>\nalla Commissione europea, all&#8217;Agenzia Europea per l&#8217;Ambiente e al<br \/>\nCentro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al<br \/>\nminimo della serie di informazioni contenenti i dati relativi al<br \/>\nsuperamento dei valori di parametro e agli incidenti di una certa<br \/>\nrilevanza;<br \/>\ne) assicurare lo scambio di informazioni per le rispettive<br \/>\nfinalita&#8217; di competenza con ARERA, ISTAT e altre istituzioni<br \/>\nnazionali, nonche&#8217; con l&#8217;Organizzazione mondiale della sanita&#8217; (OMS)<br \/>\ne altre organizzazioni internazionali.<br \/>\n4. Il sistema AnTeA contiene:<br \/>\na) una serie di dati sulle informazioni al pubblico sulle misure<br \/>\nadottate per migliorare l&#8217;accesso all&#8217;acqua di cui all&#8217;articolo 17,<br \/>\ncomma 3;<br \/>\nb) una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio<br \/>\ndelle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da<br \/>\ndestinare al consumo umano, effettuate ai sensi dell&#8217;articolo 7, da<br \/>\nrendere disponibile a decorrere dal 12 luglio 2027 e regolarmente<br \/>\naggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:<br \/>\n1) caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di<br \/>\nprelievo, come definito all&#8217;articolo 7, comma 3, lettera a);<br \/>\n2) risultati del monitoraggio nelle acque superficiali e nelle<br \/>\nacque sotterranee di cui all&#8217;articolo 7, comma 3, lettera c);<br \/>\n3) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai<br \/>\nsensi dell&#8217;articolo 7, comma 10;<br \/>\nc) per le finalita&#8217; di cui al comma 3, lettera d), una serie di<br \/>\ndati sulle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di<br \/>\ndistribuzione idrica interni, effettuate ai sensi dell&#8217;articolo 6,<br \/>\ncomma 8, e in conformita&#8217; all&#8217;articolo 9, da rendere disponibile a<br \/>\ndecorrere dal 12 gennaio 2029 e regolarmente aggiornata almeno ogni<br \/>\nsei anni, compresi i seguenti elementi:<br \/>\n1) i risultati dei controlli dei parametri elencati in allegato<br \/>\nI, Parte D;<br \/>\n2) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate, e<br \/>\nsui progressi compiuti, anche per quanto concerne le misure tese a<br \/>\nsostituire le componenti di piombo laddove e&#8217; stato economicamente e<br \/>\ntecnicamente fattibile;<br \/>\nd) una sezione dedicata alle informazioni relative alle richieste<br \/>\ndi autorizzazione e alle registrazioni dei ReMaF;<br \/>\ne) per le finalita&#8217; di cui al comma 3, lettera d), una serie di<br \/>\ndati sui risultati dei controlli di cui agli articoli 12, 13 e 14<br \/>\nnonche&#8217; sui casi di superamento dei valori di parametro stabiliti<br \/>\nnell&#8217;allegato I, parti A e B, da rendere disponibile a decorrere dal<br \/>\n12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, comprese le informazioni<br \/>\nsui provvedimenti correttivi adottati in conformita&#8217; all&#8217;articolo 15;<br \/>\nf) per le finalita&#8217; di cui al comma 3, lettera d), una serie di<br \/>\ndati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12<br \/>\ngennaio 2029 e annualmente aggiornata, sugli incidenti attinenti<br \/>\nall&#8217;acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale<br \/>\nrischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata<br \/>\nconformita&#8217; ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi<br \/>\nper piu&#8217; di dieci giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno<br \/>\nmille persone, comprese le cause e i provvedimenti correttivi<br \/>\nadottati in conformita&#8217; dell&#8217;articolo 15;<br \/>\ng) per le finalita&#8217; di cui al comma 3, lettera d), una serie di<br \/>\ndati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12<br \/>\ngennaio 2029 e opportunamente aggiornata, su tutte le deroghe<br \/>\nconcesse a norma dell&#8217;articolo 16, commi 4 e 5, comprese le<br \/>\ninformazioni previste all&#8217;articolo 16, comma 6.<br \/>\n5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi<br \/>\ndel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di attuazione della<br \/>\ndirettiva 2007\/2\/CE, che istituisce un&#8217;infrastruttura per<br \/>\nl&#8217;informazione territoriale nella Comunita&#8217; europea (INSPIRE), sono<br \/>\nutilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al comma 4.<br \/>\n6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione che<br \/>\nla Commissione europea adotta per specificare il formato e le<br \/>\nmodalita&#8217; della presentazione delle informazioni relative al<br \/>\ncontrollo dell&#8217;attuazione da fornire a norma del presente articolo,<br \/>\nrendendoli disponibili sul sistema informativo AnTeA.<\/p>\n<p>Art. 20<\/p>\n<p>Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di<br \/>\nSicurezza dell&#8217;acqua<\/p>\n<p>1. Per le attivita&#8217; di approvazione delle valutazioni e gestioni<br \/>\ndel rischio di cui all&#8217;articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero<br \/>\ndella salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di<br \/>\nentrata in vigore del presente decreto, e&#8217; istituita la Commissione<br \/>\nnazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell&#8217;Acqua.<br \/>\n2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, e&#8217; composta da:<br \/>\na) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con<br \/>\nfunzione di Presidente della Commissione;<br \/>\nb) un rappresentante dell&#8217;ISS, referente del CeNSiA;<br \/>\nc) un rappresentante del Ministero dell&#8217;ambiente e della<br \/>\nsicurezza energetica;<br \/>\nd) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in<br \/>\nItaly;<br \/>\ne) un rappresentante del Coordinamento Interregionale della<br \/>\nPrevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle<br \/>\nprovince autonome;<br \/>\nf) un rappresentante di SNPA;<br \/>\ng) un rappresentante di ARERA;<br \/>\nh) un rappresentante degli EGATO.<br \/>\n3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le<br \/>\nseguenti funzioni:<br \/>\na) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di<br \/>\nvalutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura<br \/>\nidro-potabile, secondo un piano triennale di azioni;<br \/>\nb) ai sensi degli articoli 6 e 8 e secondo i requisiti generali<br \/>\nstabiliti in allegato VI, valuta, per l&#8217;approvazione, le Linee guida<br \/>\nper l&#8217;approvazione dei Piani di sicurezza dell&#8217;acqua per le forniture<br \/>\nidro-potabili di cui all&#8217;articolo 19, comma 2), lettera a), punto 1),<br \/>\ne le successive revisioni;<br \/>\nc) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli<br \/>\nesperti del \u00abGruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione<br \/>\ne approvazione del PSA\u00bb di cui all&#8217;articolo 19, comma 2, lettera a),<br \/>\npunto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso;<br \/>\nd) valuta, per l&#8217;approvazione, su proposta del CeNSiA, le<br \/>\nrendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle<br \/>\nvalutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura<br \/>\nidro-potabile.<br \/>\n4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non sono<br \/>\ncorrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri<br \/>\nemolumenti comunque denominati.<\/p>\n<p>Art. 21<\/p>\n<p>Revisione e modifica degli allegati<\/p>\n<p>1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il<br \/>\nMinistro dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica, sono recepite:<br \/>\na) le modifiche dell&#8217;allegato III sulle specifiche per l&#8217;analisi<br \/>\ndei parametri, ove necessario, che la Commissione puo&#8217; apportare<br \/>\nattraverso l&#8217;adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle<br \/>\nnuove conoscenze scientifiche e tecnologiche;<br \/>\nb) le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A<br \/>\nnell&#8217;allegato I, Parte B, che la Commissione puo&#8217; apportare<br \/>\nattraverso l&#8217;adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle<br \/>\nnuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.<\/p>\n<p>Art. 22<\/p>\n<p>Competenze delle regioni speciali e province autonome<\/p>\n<p>1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale<br \/>\ne delle province autonome di Trento e Bolzano.<\/p>\n<p>Art. 23<\/p>\n<p>Sanzioni<\/p>\n<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato:<br \/>\na) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al<br \/>\nconsumo umano in violazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 4,<br \/>\ncomma 2, lett. a), b) e c), e&#8217; punito con la sanzione amministrativa<br \/>\npecuniaria da 16.000 a 92.000 euro;<br \/>\nb) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le<br \/>\ndisposizioni di cui all&#8217;articolo 5, comma 3, per le acque fornite<br \/>\nattraverso sistemi di distribuzione interni, e&#8217; punito con la<br \/>\nsanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;<br \/>\nc) chiunque utilizza in un&#8217;impresa alimentare, mediante<br \/>\nincorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di<br \/>\ncui all&#8217;articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel<br \/>\npunto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la<br \/>\nconservazione, l&#8217;immissione sul mercato di prodotti o sostanze<br \/>\ndestinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita&#8217; del<br \/>\nprodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette,<br \/>\nsulla salute dei consumatori interessati, e&#8217; punito con la sanzione<br \/>\namministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;<br \/>\nd) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano<br \/>\nattraverso case dell&#8217;acqua, in violazione delle disposizioni di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e&#8217; punito con la<br \/>\nsanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;<br \/>\ne) l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di implementazione di valutazione<br \/>\ne gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai<br \/>\nsensi dell&#8217;articolo 8, e&#8217; soggetto al pagamento della sanzione<br \/>\namministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;<br \/>\nf) l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di implementazione delle misure<br \/>\ndirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a<br \/>\nconsumo umano con acque di qualita&#8217; non adeguata menzionate<br \/>\nall&#8217;articolo 3, comma 1, lettera d), e&#8217; punita con sanzione<br \/>\namministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;<br \/>\ng) l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di implementazione di valutazione<br \/>\ne gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno<br \/>\ndegli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell&#8217;articolo 9,<br \/>\ne&#8217; soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da<br \/>\n500 a 5.000 euro;<br \/>\nh) l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di implementazione dei controlli<br \/>\ninterni ai sensi dell&#8217;articolo 14, e&#8217; soggetto al pagamento della<br \/>\nsanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;<br \/>\ni) l&#8217;inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti<br \/>\nAutorita&#8217; per ripristinare la qualita&#8217; delle acque destinate al<br \/>\nconsumo umano a tutela della salute umana, e&#8217; punita:<br \/>\n1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000<br \/>\neuro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l&#8217;acqua<br \/>\nnon e&#8217; fornita al pubblico;<br \/>\n2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000<br \/>\neuro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l&#8217;acqua<br \/>\ne&#8217; fornita al pubblico;<br \/>\n3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000<br \/>\neuro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura<br \/>\nidro-potabile;<br \/>\nl) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati<br \/>\ndei controlli interni secondo le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 14,<br \/>\ncomma 3 e 4, e&#8217; punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da<br \/>\n500 a 5.000 euro;<br \/>\nm) il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di<br \/>\ninformazione al pubblico di cui all&#8217;articolo 18, e&#8217; soggetto al<br \/>\npagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000<br \/>\neuro;<br \/>\nn) la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneita&#8217; adottati<br \/>\nai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 3, per i materiali che entrano a<br \/>\ncontatto con acqua destinata al consumo umano, o stabiliti per la<br \/>\nvalutazione della conformita&#8217; dei ReMaF come indicato in allegato IX,<br \/>\ne&#8217; punita con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria<br \/>\nda 2.000 a 20.000 euro;<br \/>\n2. Salvo che il fatto costituisca reato, relativamente ai ReMaF<br \/>\nprodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla<br \/>\ndata indicata all&#8217;articolo 11, comma 4:<br \/>\na) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per<br \/>\nl&#8217;immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita&#8217;<br \/>\ndell&#8217;autorizzazione rilasciata ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 5, e&#8217;<br \/>\nsoggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da<br \/>\n8.000 a 48.000 euro;<br \/>\nb) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di<br \/>\nidoneita&#8217; per l&#8217;uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C<br \/>\ne D, e&#8217; soggetto al pagamento della sanzione amministrativa<br \/>\npecuniaria da 4.000 a 30.000 euro;<br \/>\nc) l&#8217;operatore economico che non ottempera agli obblighi di<br \/>\ninformazione all&#8217;Organismo di certificazione sui ReMaF di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 11, comma 11, lettera d), e&#8217; soggetto al pagamento della<br \/>\nsanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;<br \/>\nd) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della<br \/>\ndocumentazione sui ReMaF di cui all&#8217;articolo 11, comma 14, e&#8217;<br \/>\nsoggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500<br \/>\na 5.000 euro.<br \/>\n3. All&#8217;accertamento e alla contestazione delle violazioni e<br \/>\nall&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente<br \/>\narticolo, provvedono le autorita&#8217; sanitarie locali territorialmente<br \/>\ncompetenti.<br \/>\n4. I proventi derivanti dall&#8217;applicazione delle sanzioni<br \/>\namministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al<br \/>\npresente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza<br \/>\nstatale, sono versati all&#8217;entrata del bilancio dello Stato. Il<br \/>\nMinistero dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare,<br \/>\ncon propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br \/>\n5. L&#8217;entita&#8217; delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal<br \/>\npresente decreto e&#8217; aggiornata ogni due anni, sulla base delle<br \/>\nvariazioni dell&#8217;indice nazionale dei prezzi al consumo per l&#8217;intera<br \/>\ncollettivita&#8217;, rilevato dall&#8217;ISTAT, mediante decreto del Ministro<br \/>\ndell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della<br \/>\nsalute.<br \/>\n6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le<br \/>\ndisposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.<br \/>\n7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,<br \/>\nl&#8217;autorita&#8217; competente, oltre ai criteri di cui all&#8217;articolo 11 della<br \/>\nlegge n. 689 del 1981, puo&#8217; tener conto dei danni cagionati a cose o<br \/>\npersone per effetto della violazione di disposizioni del presente<br \/>\ndecreto.<\/p>\n<p>Art. 24<\/p>\n<p>Norme transitorie<\/p>\n<p>1. Le autorita&#8217; ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili<br \/>\nadottano con ogni tempestivita&#8217;, e comunque non oltre il 12 gennaio<br \/>\n2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al<br \/>\nconsumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all&#8217;allegato I,<br \/>\nParte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici,<br \/>\nmicrocistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio.<br \/>\n2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di<br \/>\nobbligo a decorrere dal 12 gennaio 2026.<\/p>\n<p>Art. 25<\/p>\n<p>Abrogazioni<\/p>\n<p>1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto<br \/>\nlegislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e&#8217; abrogato e i rinvii operati<br \/>\ndalla normativa vigente a tale decreto legislativo si intendono<br \/>\nriferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.<\/p>\n<p>Art. 26<\/p>\n<p>Disposizioni finanziarie<\/p>\n<p>1. Dall&#8217;attuazione del presente decreto, ad eccezione dei commi 2 e<br \/>\n3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza<br \/>\npubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita&#8217;<br \/>\npreviste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e<br \/>\nstrumentali disponibili a legislazione vigente.<br \/>\n2. Agli oneri derivanti dalla istituzione e pubblicazione di AnTeA<br \/>\ndi cui all&#8217;articolo 19, comma 1, lettera b), pari a 2,5 milioni di<br \/>\neuro per l&#8217;anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Piano<br \/>\nNazionale per gli Investimenti complementari di cui all&#8217;articolo 1,<br \/>\ncomma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.<br \/>\n59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1\u00b0 luglio 2021, n.<br \/>\n101.<br \/>\n3. Per le attivita&#8217; di cui all&#8217;articolo 19, comma 2, nonche&#8217; per<br \/>\ngli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato<br \/>\nAnTeA di cui al suddetto articolo 19, comma 1, lettera b), e&#8217;<br \/>\nautorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l&#8217;anno<br \/>\n2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2024. Ai<br \/>\nrelativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l&#8217;anno 2023 e a 2<br \/>\nmilioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2024 si provvede mediante<br \/>\ncorrispondente versamento ad apposito capitolo dell&#8217;entrata del<br \/>\nbilancio dello Stato delle risorse di cui al \u00abConto per la promozione<br \/>\ndella qualita&#8217; dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione\u00bb<br \/>\npresso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).<br \/>\nIl presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br \/>\nnella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica<br \/>\nitaliana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br \/>\nosservare.<br \/>\nDato a Roma, addi&#8217; 23 febbraio 2023<\/p>\n<p>MATTARELLA<\/p>\n<p>Meloni, Presidente del Consiglio dei<br \/>\nministri<\/p>\n<p>Fitto, Ministro per gli affari<br \/>\neuropei, il Sud, le politiche di<br \/>\ncoesione e il PNRR<\/p>\n<p>Schillaci, Ministro della salute<\/p>\n<p>Tajani, Ministro degli affari esteri<br \/>\ne della cooperazione internazionale<\/p>\n<p>Nordio, Ministro della giustizia<\/p>\n<p>Giorgetti, Ministro dell&#8217;economia e<br \/>\ndelle finanze<\/p>\n<p>Urso, Ministro delle imprese e del<br \/>\nmade in Italy<\/p>\n<p>Lollobrigida, Ministro<br \/>\ndell&#8217;agricoltura, della sovranita&#8217;<br \/>\nalimentare e delle foreste<\/p>\n<p>Pichetto Fratin, Ministro<br \/>\ndell&#8217;ambiente e della sicurezza<br \/>\nenergetica<\/p>\n<p>Calderoli, Ministro per gli affari<br \/>\nregionali e le autonomie<br \/>\nVisto, il Guardasigilli: Nordio<\/p>\n<p>Allegati<\/p>\n<p>Omissis<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t<\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18&nbsp;\u00e8 stata recepita la direttiva (UE) 2020\/2184 concernente la qualita&#8217; delle acque destinate al consumo umano. 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