IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
ed
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge
finanziaria per il 2007 e, in particolare, i commi da 344 a 349;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
come modificato dal decreto ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato
con il decreto ministeriale 7 aprile 2008 e con il decreto
ministeriale 6 agosto 2009, recante disposizioni in materia di
detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 1, comma 349 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 1, commi da 20 a 24 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che ha esteso l'ambito degli interventi del comma 347 della
legge 296 del 2006 anche alle spese relative alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, modificando
altresi' alcune procedure di incentivazione;
Visto l'art. 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008 n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
che ha previsto la ripartizione delle detrazioni in cinque rate
annuali di pari importo;
Visto l'art. 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che
ha previsto la proroga degli incentivi per interventi effettuati
entro il 31 dicembre 2011, con possibilita' di detrarre la spesa
sostenuta in dieci rate fino a un tetto massimo di spesa,
differenziato per categoria di intervento;
Visto l'art. 4, comma 4, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che
ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012
aggiungendo, agli interventi agevolabili, la sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati
alla produzione di acqua calda sanitaria;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha prorogato le
detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla
prestazione energetica nell'edilizia, che ha disposto la proroga
delle detrazioni al 31 dicembre 2013 e, nel caso di interventi su
parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le
unita' immobiliari di cui si compone il condominio, al 30 giugno
2014, disponendo inoltre l'innalzamento dell'entita' della detrazione
nella misura del 65% per spese sostenute dal 6 giugno 2013;
Visto l'art. 1, comma 193 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura
del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2014;
Visto l'articolo 1, comma 47 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione
dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento delle spese,
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2015, anche per gli interventi di acquisto e posa in
opera delle schermature solari e di acquisto e posa in opera di
impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art.
1:
comma 74, in forza del quale le detrazioni sono state prorogate
fino al 31 dicembre 2016;
comma 87, in forza del quale le detrazioni sono usufruibili anche
dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
comma 88, in forza del quale spetta una detrazione dell'imposta
lorda per una quota pari al 65 per cento per gli interventi di
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali
per il controllo da remoto degli impianti nelle unita' abitative;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, in particolare, l'art.
1:
comma 2, lettera a), punti 1 e 2, che proroga le detrazioni fino
al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2021 per interventi relativi a
parti comuni degli edifici condominiali;
comma 2, lettera a) punto 3, in forza del quale sulle detrazioni
per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali
sono dettate le regole per l'aumento delle stesse dal 65% al 70% ed
al 75%;
Visto l'art. 4-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai
sensi del quale e' previsto che:
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione,
sulle attestazioni di prestazione energetica relative alla
sussistenza delle condizioni di ammissibilita' al beneficio,
asseverate da professionisti abilitati, con procedure e modalita'
disciplinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il ministero dell'economia e delle finanze;
la non veridicita' dell'attestazione comporta la decadenza del
beneficio, ferma restando la responsabilita' del professionista ai
sensi delle disposizioni vigenti;
le autorizzazioni di spesa in favore di ENEA per i controlli
predetti per gli anni dal 2017 al 2021;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, l'art.
1, comma 3, lettera a), che:
proroga le detrazioni fino al 31 dicembre 2018 e le rimodula
nella misura del 50 percento per gli interventi di acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione con determinate caratteristiche e
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
prevede la detrazione fiscale nella misura del 65 percento per le
spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto
e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti;
per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica, prevede una detrazione nella misura
dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una
classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento, ove
gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori;
ha esteso i controlli a campione dell'ENEA a tutti gli interventi
che accedono alle detrazioni fiscali;
ha esteso le detrazioni agli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di
societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in
materia di in house providing;
con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto la definizione dei
requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che
beneficiano delle detrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha prorogato le
detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del
2013 per l'anno 2019;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a
mente del quale e' prevista la possibilita', per il soggetto avente
diritto alle detrazioni, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto
delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha
effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in
cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei
limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale:
ha prorogato le detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del
decreto-legge n. 63 del 2013 per l'anno 2020;
nello stesso art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, ha
soppresso i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 lettera b-bis)
e ha sostituito il comma 3.1 limitando lo sconto sul corrispettivo
dovuto anticipato dal fornitore ai casi in cui l'intervento si
configura come ristrutturazione importante di primo livello e quando
l'importo dei lavori e' pari o superiore a 200.000 euro;
ai commi 219, 220, 221 e 222 dell'art. 1 ha introdotto la
detrazione del 90% per le spese sostenute per gli interventi, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i cui requisiti tecnici e per i
controlli rimanda al comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che:
all'art. 119 ha introdotto, tra l'altro, l'aliquota di detrazione
del 110% per determinati interventi di efficientamento energetico
degli edifici, nonche' i requisiti tecnici da rispettare per
l'accesso al beneficio, rimandando per tale aspetto al decreto di cui
al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge n. 63/2013;
all'art. 121 ha previsto, tra l'altro, modifiche alla disciplina
della cessione del credito per gli interventi di efficientamento
energetico degli edifici;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, concernente il
recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante «Modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015 recante «Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli
edifici»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015 recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 gennaio 2010, di attuazione dell'art. 1, comma 24,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione
dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di
trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345
della legge finanziaria 2007;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
28 febbraio 2017, n. 58, recante «Sisma Bonus - Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonche' le
modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco
non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime
di attivita' di edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali
minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 7 novembre 2017, n. 186 recante «egolamento
recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle
competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di
calore alimentati a biomasse combustibili solide»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione
e definizioni
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 14, comma 3-ter,
del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che
devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione
delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del
patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato
articolo, nonche' gli interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'art. 1,
comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che
danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo
specifici per singola tipologia di intervento.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e le definizioni di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015
recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici». Si applicano altresi' le definizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo
2018 recante approvazione del glossario contenente l'elenco non
esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di
attivita' edilizia libera, e delle vigenti norme tecniche per le
costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 17 gennaio 2018.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del presente
decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Bonus Facciate: la misura di cui ai commi 219, 220, 221 e 222
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) Decreto Rilancio: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) Decreto Requisiti Minimi: il decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
d) Decreto Relazioni Tecniche: il decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Schemi e modalita' di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto
ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
di prestazione energetica negli edifici»;
e) Decreto Linee Guida APE: il decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Adeguamento del decreto
del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;
f) fornitore: fabbricante o suo rappresentante autorizzato
nell'Unione europea oppure importatore che immette o mette in
servizio il prodotto sul mercato dell'Unione, ovvero fornitore di
servizi;
g) sostituzione funzionale: installazione di un
micro-cogeneratore di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), punti ix e
x, adibito all'uso di impianto di climatizzazione invernale, in
sostituzione di un generatore di calore precedentemente installato,
il quale puo' rimanere installato con esclusiva funzione di
apparecchio di riscaldamento supplementare;
h) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di
edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi
professionali;
i) edificio unifamiliare: per edificio unifamiliare si intende
quello riferito ad un'unica unita' immobiliare di proprieta'
esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un
singolo nucleo familiare. Una unita' immobiliare puo' ritenersi
«funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o
manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il
gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprieta'
esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un «accesso
autonomo dall'esterno», presuppone che l'unita' immobiliare disponga
di un accesso indipendente non comune ad altre unita' immobiliari,
chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla
strada o da cortile o giardino di proprieta' esclusiva;
j) parti comuni degli edifici: le parti di cui all'art. 1117 del
codice civile, degli edifici dotati di piu' unita' immobiliari;
k) interventi trainanti: interventi eseguiti ai sensi dell'art.
119, comma 1 del Decreto Rilancio;
l) interventi trainati: interventi eseguiti ai sensi dell'art.
119, comma 2 del Decreto Rilancio;
m) finestre comprensive di infissi: le chiusure tecniche
trasparenti e opache, apribili e assimilabili, e dei cassonetti,
comprensivi degli infissi.
Art. 2
Tipologia e caratteristiche degli interventi
1. Ai fini del presente decreto e' identificata la seguente
tipologia di interventi:
a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al
comma 344 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti
su edifici esistenti o su singole unita' immobiliari esistenti;
b) interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o
parti di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell'art. 1, della
legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater
e 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, di cui al
comma 220 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di cui
all'art. 119 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio. Tali
interventi possono riguardare:
i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato
verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
ii. la sostituzione di finestre comprensive di infissi
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non
riscaldati;
iii. la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato
M del decreto legislativo n. 311 del 2006, che riguardino, in
particolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure
tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro
edilizio o ai suoi componenti;
iv. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento
della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
v. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento
della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che
conseguono almeno le qualita' medie di cui alle tabelle 3 e 4,
dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;
vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati
nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il
passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto
stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati
nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il
passaggio a due o piu' classi di rischio sismico inferiori, secondo
quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
viii. ai sensi del comma 220 dell'art. 1 della legge di
bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali
delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico
riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate per
oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli
edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto
ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;
ix. ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 119 del Decreto
Rilancio, l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali
e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o dell'unita'
immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi
dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
c) interventi di installazione di collettori solari di cui
all'art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita';
d) interventi di installazione di collettori solari di cui alle
lettere b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio in sostituzione,
anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione
di acqua calda sanitaria assolte prima dell'intervento dall'impianto
di climatizzazione invernale esistente;
e) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione
invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all'art. 1,
comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere
b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio. Tali interventi possono
riguardare:
i. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione;
ii. i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti
alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione
2014/C 207/02;
iii. i medesimi interventi di cui ai punti i e ii, eseguiti ai
sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto
Rilancio, o su impianti di edifici unifamiliari o unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi
autonomi dall'esterno ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
119 del Decreto Rilancio;
iv. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria
calda a condensazione;
v. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad
alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia,
destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di
acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili,
aventi i requisiti di cui all'allegato F;
vi. i medesimi interventi di cui al punto v, eseguiti ai sensi
delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;
vii. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi,
costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e
concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;
viii. i medesimi interventi di cui al punto vii eseguiti ai
sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto
Rilancio;
ix. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;
x. i medesimi interventi di cui al punto ix eseguiti ai sensi
delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;
xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
xii. l'installazione di scaldacqua a pompa di calore in
sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando
avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla
climatizzazione invernale ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1
dell'art. 119 del Decreto Rilancio;
xiii. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
xiv. ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 119 del
Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la
non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione
invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i
valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
xv. l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente,
definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai sensi delle lettere b) e c)
dell'art. 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE;
f) installazione e messa in opera, nelle unita' abitative, di
dispositivi e sistemi di building automation.
2. Gli interventi di cui ai punti da iv a vii della lettera b) del
comma 1 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di
detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di
infissi e di installazione delle schermature solari che insistono
sulla stessa superficie di involucro oggetto dell'intervento di
isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni purche'
siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa
relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.
3. Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi
finalizzati contestualmente alla riduzione del rischio sismico, di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
4. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'art. 1, comma 1,
gli interventi di cui al comma 1 rispettano i requisiti di cui
all'allegato A.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 119, comma 2 del Decreto
Rilancio, fatto salvo il caso indicato al medesimo comma, in cui
l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. ?42, o gli interventi di cui al
citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali, le date delle spese sostenute per gli interventi
trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla
data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione
degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi trainati si
applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi
trainanti. Ove possibile, gli interventi sono inseriti nella stessa
relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.
Art. 3
Limiti delle agevolazioni
1. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'art. 2 si
applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione
massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati
nell'allegato B al presente decreto.
2. L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima
ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i
limiti di cui all'allegato B, e' calcolato nel rispetto dei massimali
di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale
ammontare e' calcolato, secondo quanto riportato all'allegato A,
punto 13. Fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto
rilancio, fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione
del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punti vi
e vii, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici.
3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 2 consista
nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati
in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del
limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle
spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Art. 4
Soggetti ammessi alla detrazione
1. Per gli interventi di cui all'art. 2, la detrazione dall'imposta
sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art.
5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la
esecuzione degli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge n.
63 del 2013 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o
su unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le
spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 2
sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unita'
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali,
posseduti o detenuti;
c) agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonche' agli enti aventi le stesse finalita' sociali dei
predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono
ai requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del
Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla data del 31
dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta', ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle cooperative
di abitazione a proprieta' indivisa per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri
soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di
cui al predetto art. 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici
esistenti o su unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale anche rurali.
2. Le detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio possono
essere fruite dai soggetti di cui al medesimo art. 119, comma 9.
3. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente decreto siano
eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione
compete all'utilizzatore ed e' determinata in base al costo sostenuto
dalla societa' concedente.
Art. 5
Spese per le quali spetta la detrazione
1. La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui
all'art. 2 spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza
termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio,
purche' detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di
cui all'allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e
accessorie, attraverso:
i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti;
ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche
necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso
di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture esistenti;
iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
iv. demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto
traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto
degli interventi di cui alla presente lettera a);
b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza
termica U delle finestre comprensive degli infissi, purche' detta
trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui
all'Allegato E, attraverso:
i. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra
comprensiva di infisso;
ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
iii. coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto
dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre
comprensive di infissi;
c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di
schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in
modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti,
all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata
nonche' l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi
preesistenti, nonche' la fornitura e messa in opera di meccanismi
automatici di regolazione e controllo delle schermature;
d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione
invernale e/o la produzione di acqua calda e l'installazione di
sistemi di building automation attraverso:
i. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte
di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche
in integrazione con impianti termici;
ii. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di
tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e). Sono
altresi' ricomprese le spese per l'adeguamento della rete di
distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di
trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione
nonche' dei sistemi di emissione;
iii. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
elettriche, elettroniche e meccaniche nonche' delle opere elettriche
e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a
regola d'arte, all'interno degli edifici o delle unita' abitative, di
sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici.
Non e' compreso tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi
che permettono di interagire da remoto con le predette
apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer
o dispositivi similari comunque denominati;
e) interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'art.
2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, secondo quanto precisato dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28
febbraio 2017, n. 58;
f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli
interventi di cui alle superiori lettere da a) a e), comprensive
della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione
energetica, ove richiesto, nonche' quelle di cui all'art. 119, comma
15 del Decreto Rilancio.
Art. 6
Adempimenti
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12, i
soggetti di cui all'art. 4, che intendono avvalersi delle detrazioni
relative alle spese per gli interventi di cui all'art. 2, sono tenuti
a:
a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di
cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione
tecnica e' comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano
delle agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto rilancio;
b) nei casi e nelle modalita' di cui all'art. 8, acquisire
l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei
costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai pertinenti
requisiti richiesti;
c) nei casi e con le modalita' di cui all'art. 7, acquisire
l'attestato di prestazione energetica;
d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle
valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
e) salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura
o cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, del Decreto
Rilancio, effettuare il pagamento delle spese sostenute per
l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale
dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a
favore del quale il bonifico e' effettuato. Tale condizione e'
richiesta per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);
f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le
spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale,
attraverso il quale e' stato effettuato il pagamento. Se le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non
tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle
spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione. Se i
lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va altresi'
acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso
all'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono
effettuati su parti comuni degli edifici va, altresi', acquisita
copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese. Tale documentazione puo' essere sostituita
dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio;
g) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei
lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i
modelli di cui ai successivi punti i) e ii), ottenendo ricevuta
informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso
annualmente disponibile:
i. l'Allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati al
primo periodo dell'allegato medesimo, contenente i principali dati
estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero
dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un
tecnico abilitato;
ii. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati
contenente i dati del modello di cui all'allegato D, ai fini
dell'attivita' di monitoraggio di cui all'art. 10;
h) trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis
dell'art. 119 del Decreto Rilancio, l'asseverazione attestante il
rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e la
corrispondente dichiarazione di congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti
dal decreto di cui al medesimo comma;
i) conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate
o di ENEA, la documentazione di cui al presente articolo.
Art. 7
Attestato di prestazione energetica
1. L'attestato di prestazione energetica delle unita' immobiliari
interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva
all'esecuzione degli interventi, e' obbligatorio per gli interventi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti i, ii e
punti da iv a ix, con l'esclusione dei lavori di sostituzione di
finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari.
2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto
v, fatto salvo quanto previsto al comma 1, e' obbligatoria la
produzione dell'attestato di prestazione energetica riferita
all'intero edificio, prodotto nella situazione ante e post
intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto
12 dell'Allegato A, il conseguimento della qualita' estiva ed
invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al Decreto Linee
Guida APE.
3. Per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del Decreto
Rilancio, e' obbligatoria la produzione degli attestati di
prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui
al punto 12 dell'Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non
sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software
basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2
dell'allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.
Art. 8
Asseverazione per gli interventi
che accedono alle detrazioni
1. Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui
all'art. 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la
rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle
modalita' previste dal presente decreto, secondo le disposizioni
dell'Allegato A. Tale asseverazione comprende, ove previsto dalla
legge, la dichiarazione di congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei
massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto
del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 119, comma 13,
lettera a) del Decreto Rilancio.
2. Le asseverazioni di cui al comma 1, nei casi indicati
all'Allegato A, possono essere sostituite da un'analoga dichiarazione
resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla
conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e successive modifiche e integrazioni.
3. Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente
articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformita'
delle opere realizzate dichiara altresi' che gli interventi
rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di
sicurezza e di efficienza energetica.
Art. 9
Trasferimento delle quote
e cessione del credito
1. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita'
immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli
interventi di cui all'art. 2, le relative detrazioni non utilizzate
in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra
le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona
fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene.
2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 4 possono optare per la
cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione
spettante ai sensi dall'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e
successive modificazioni, nonche' per un contributo anticipato sotto
forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli
articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.
Art. 10
Monitoraggio
e comunicazione dei risultati
1. ENEA acquisisce ed elabora le informazioni ottenute secondo
quanto previsto dal presente decreto, al fine di monitorare il
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia
dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo.
2. ENEA, sulla base delle elaborazioni di cui al comma 1,
predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, entro
il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai
risultati dell'anno precedente, anche stimati. I risultati stimati
nel rapporto relativo all'anno precedente sono consolidati nei
rapporti successivi, sulla base delle documentazioni fiscali
definitive.
3. Il rapporto di cui al comma 2 e' pubblicato sul sito internet
del Ministero dello sviluppo economico e di ENEA.
Art. 11
Controlli
1. Per gli interventi previsti dal presente decreto, ENEA effettua
controlli, anche a campione, con procedure e modalita' disciplinate
con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018
concernente le procedure e modalita' per l'esecuzione dei controlli
sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni
fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza
energetica.
Art. 12
Disposizioni finali
ed entrata in vigore
1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto
si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia
successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Agli
interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita
documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del
presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.
2. Resta inteso che, al fine di accedere alle detrazioni spettanti
ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio, permane l'obbligo
previsto all'art. 8 di acquisire l'asseverazione che comprenda, nei
casi previsti dalla legge, la dichiarazione di congruita' delle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e, per i soggetti
di cui al comma 9, lett. c), dell'art. 119 del Decreto Rilancio, dal
1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, in relazione anche agli interventi
agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente l'entrata in
vigore del presente decreto.
3. La data di inizio lavori puo' essere comprovata, ove prevista,
dalla data di deposito in comune della relazione tecnica di cui
all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2020
Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Costa
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 836
Allegato A
Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che
accedono alle detrazioni fiscali
Ai sensi dell'articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni, gli
interventi di cui all'articolo 2 sono asseverati da un tecnico
abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti
requisiti richiesti nei casi e nelle modalita' previste dal presente
decreto, e in particolare secondo quanto riportato al presente
allegato.
1 Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici
esistenti
1.1 L'asseverazione del tecnico abilitato per gli interventi di
riqualificazione energetica globale di edifici esistenti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei
requisiti previsti dal paragrafo 3.4, dell'Allegato 1 del Decreto
Requisiti Minimi.
2 Interventi sull'involucro di edifici esistenti
2.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1 per gli interventi di
cui alla lettera b, l'asseverazione:
a) per i punti i e ii, riporta i valori delle trasmittanze delle
strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio
anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e
la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori
o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell'allegato E al
presente decreto. Limitatamente alla sola sostituzione di finestre
comprensive di infissi in singole unita' immobiliari la suddetta
asseverazione puo' essere sostituita da una dichiarazione dei
fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante
il rispetto dei suddetti requisiti tecnici;
b) per il punto iii, specifica che detti sistemi sono installati
all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata e che
limitatamente alle sole schermature solari, queste sono installate
esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per
il Sud (S). Inoltre specifica che per i componenti finestrati con
orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la prestazione di
schermatura solare installata abbia il valore del fattore di
trasmissione solare totale gtot (serramento piu' schermatura) minore
o uguale a 0,35. L'asseverazione, nei casi in cui non e' obbligatorio
il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8,
comma 1 del D.lgs. 192/05 e successive modificazioni, puo' essere
sostituita da una dichiarazione dei fornitori attestante che il
valore del fattore di trasmissione solare totale gtot (infisso piu'
serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al
vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In ogni caso, al fine
della valutazione della prestazione delle chiusure oscuranti e'
indicato il valore della resistenza termica supplementare o
addizionale valutata secondo la UNI EN 13125;
c) per i punti iv, v, vi, vii e ix, contiene la dichiarazione che
l'intervento riguardi parti comuni dell'edificio e che abbia
incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio
verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
d) per il punto v, oltre a quanto suddetto, con riferimento alle
tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE, contiene
la dichiarazione che, dopo la realizzazione degli interventi,
l'involucro dell'intero edifico consegua almeno la qualita' media per
le prestazioni energetiche invernale ed estiva;
e) per i punti vi e vii, oltre a quanto suddetto, contiene la
dichiarazione che l'intervento abbia determinato una riduzione del
rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o piu' classi,
secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
f) per il punto ix, oltre a quanto indicato alla lettera c),
contiene la dichiarazione che l'intervento, unitamente agli altri
interventi trainati e trainanti congiuntamente eseguiti, abbia
determinato l'incremento di due classi energetiche con riferimento
all'attestato di prestazione energetica, e la dichiarazione di
congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati, con riferimento al punto 13.
g) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la
verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi
strutturali (strutture opache e/o trasparenti) risultino superiori ai
pertinenti valori limite riportati nell'allegato E del presente
decreto;
h) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la
verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi
strutturali siano inferiori o uguali ai pertinenti valori riportati
nell'allegato E del presente decreto;
3 Interventi di installazione di pannelli solari
3.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e in
base a quanto riportato all'Allegato H, l'asseverazione, o idonea
documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il
rispetto dei seguenti requisiti:
a) i collettori solari sono in possesso della certificazione
Solar Keymark;
b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati
del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) relativa
al solo collettore puo' essere sostituita dalla certificazione Solar
Keymark relativa al sistema;
c) i collettori solari hanno valori di producibilita' specifica,
espressa in termini di energia solare annua prodotta per unita' di
superficie lorda AG, o di superficie degli specchi primari per i
collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato contenuto
nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente
nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a
concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C,
superiore ai seguenti valori minimi:
i. nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno,
con riferimento alla localita' Würzburg;
nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati:
maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla localita'
Würzburg;
nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550
kWht/m² anno, con riferimento alla localita' Atene;
d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali e'
applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilita' specifica,
in termini di energia solare annua prodotta QL per unita' di
superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2
con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli
disponibili, piu' vicino, in valore assoluto, al volume netto
nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata
sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un
laboratorio accreditato, deve essere maggiore di 400 kWht/m² anno,
con riferimento alla localita' Würzburg;
e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per
almeno cinque anni;
f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono
garantiti almeno due anni;
g) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita'
ai manuali di installazione dei principali componenti;
h) per i collettori solari a concentrazione per i quali non e'
possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark, la
certificazione di cui al punto i e' sostituita da un'approvazione
tecnica rilasciata dall'ENEA;
i) nel caso di collettori solari dotati di protezione automatica
dall'eccesso di radiazione solare, per i quali non e' possibile
l'ottenimento della certificazione Solar Keymark e la certificazione
di cui al punto i e' sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata
dall'ENEA, i valori di producibilita' specifica di cui alla lettera
c) sono ridotti del 10 per cento;
j) per gli impianti la cui superficie dei collettori solari e'
inferiore a 20 m2 l'asseverazione puo' essere sostituita dalla
dichiarazione del produttore che attesti il rispetto delle condizioni
tecniche sopra elencate con l'esclusione del punto g, per la quale si
fa riferimento alla dichiarazione di conformita' rilasciata
dall'installatore ai sensi del D.M. 37/08.
4 Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
4.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera e), per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o generatori di aria
calda a condensazione deve essere prodotta l'asseverazione redatta da
un tecnico abilitato o idonea documentazione prodotta dal fornitore
degli apparecchi come sotto specificato, attestante:
a) per gli interventi dal punto i al punto iii, che gli impianti
di climatizzazione invernale esistenti sono sostituiti con impianti
di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con
efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente ηs
maggiore o uguale al 90% pari al valore minimo della classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione europea del 18 febbraio 2013 o, per le caldaie a
condensazione di potenza superiore a 400 kW, con rendimento termico
utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI EN
15502. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore
a 100 kW l'asseverazione puo' essere sostituita da una dichiarazione
del fornitore. Tali requisiti possono essere comprovati tramite la
scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte delle
informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della
Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, riportante il valore
dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs
della caldaia1 . Per gli interventi di cui al punto ii, i requisiti
sono inoltre comprovati dalla scheda prodotto del dispositivo di
controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI
oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
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1 Per le sole caldaie con potenza nominale superiore a 400 kW,
asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che sono
state installate caldaie a condensazione con rendimento termico utile
riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della
potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 93 + 2 log (Pn)
(nelle condizioni 80/60 °C), dove log Pn e' il logaritmo in base 10
della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW,
posta pari a 400 kW.
b) per gli interventi di cui al punto iv, che sono stati
installati generatori di aria calda a condensazione con rendimento
termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari
al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 93 +
2 log (Pn), dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per
valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo
corrispondente a 400 kW. Per impianti con potenza termica utile
nominale non superiore a 100 kW l'asseverazione puo' essere
sostituita da una dichiarazione del fornitore;
c) per i soli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
aventi potenza termica utile maggiore a 100 kW, l'asseverazione
contiene le seguenti ulteriori specificazioni:
i. e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
ii. la regolazione climatica agisce direttamente sul
bruciatore;
iii. e' stata installata una pompa di tipo elettronico a giri
variabili o sistemi assimilabili;
iv. il sistema di distribuzione e' messo a punto ed equilibrato
in relazione alle portate.
5 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento
anche con sistemi geotermici a bassa entalpia
5.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad
alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti v e vi, e' prodotta
l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea
documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante
che:
a) sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di
prestazione (COP/GUEh - e se del caso, per le pompe di calore
reversibili, EER/GUEc) almeno pari ai pertinenti valori minimi,
fissati nella tabella 3 e 4 dell'allegato F al presente decreto.
Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di
variatore di velocita' (inverter), i pertinenti valori di cui
all'allegato F sono ridotti del 5%;
b) per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a
100 kW dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui
all'allegato F, che il sistema di distribuzione, e' messo a punto ed
equilibrato in relazione alle portate.
5.2 Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a
100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura
cui all'allegato F, l'asseverazione puo' essere sostituita da una
dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti
tecnici di cui al punto 5.1.
6 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di sistemi ibridi
6.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti vii e viii, e' prodotta
l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea
documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante
che:
a) il sistema ibrido e' costituito da pompa di calore e caldaia a
condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante
per funzionare in abbinamento tra loro;
b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa
di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia e' minore
o uguale a 0,5;
c) il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti di cui
all'allegato F al presente decreto;
d) la caldaia e' del tipo a condensazione ed avere rendimento
termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile
nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima
rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a 93 + 2 log(Pn),
dove log(Pn) e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del singolo generatore, dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si
applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
e) per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100
kW, e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante, la regolazione
climatica agisce direttamente sul bruciatore, e' stata installata una
pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili e
che il sistema di distribuzione e' messo a punto ed equilibrato in
relazione alle portate.
6.2 Per sistemi ibridi con potenza termica utile della caldaia
minore o uguale a 100 kW l'asseverazione puo' essere sostituita da
una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti
tecnici di cui al punto 6.1.
7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori
7.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati micro-cogeneratori di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, e' prodotta
asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante:
a) che l'intervento, sulla base dei dati di progetto, conduce a
un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato
III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pari almeno al 20 per cento;
b) che tutta l'energia termica prodotta sara' utilizzata per
soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti
e la produzione di acqua calda sanitaria.
7.2 Qualora sia previsto il mantenimento del generatore
precedentemente installato con funzione di back-up, l'asseverazione
di cui al punto 7.1 ne riporta le motivazioni.
7.3 All'asseverazione di cui al punto 7.1 deve essere allegata la
dichiarazione del fornitore dell'unita' di microcogenerazione dalla
quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si
attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico,
regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e
spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento
modulabile che determinano variazioni del rapporto energia
elettrica/energia termica.
7.4 Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e
l'esercizio degli impianti di micro-cogenerazione si fa riferimento
al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.
8 Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali
8.1 Nel caso di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto xi,
l'asseverazione e' sostituita da una dichiarazione del fornitore o
dalla documentazione a corredo del prodotto da cui si desume il
rispetto della condizione prevista dal punto 3, lettera c),
dell'allegato 2 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (COP
>2,6).
9 Interventi di installazione di impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili
9.1 Nel caso di interventi installazione, generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), punti xiii e xiv, l'asseverazione di cui all'articolo 8,
comma 1, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli
apparecchi, specifica il rispetto dei requisiti pertinenti di cui
all'allegato G.
9.2 Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale
a 100 kW l'asseverazione di cui al punto 9.1 puo' essere sostituita
da una dichiarazione del fornitore del generatore.
10 Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di
climatizzazione invernale
10.1 Nel caso degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), la potenza termica complessiva dei nuovi generatori di
calore installati non puo' superare per piu' del 10% la potenza
complessiva dei generatori di calore sostituiti, salvo che l'aumento
di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di
riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831. Nel caso di
generatori di calore unifamiliari combinati, destinati alla
climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria,
sono comunque ammesse potenze nominali fino a 35 kW. Nel caso sia
prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralita' di
utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell'articolo 5 del DPR
412/93.
10.2 Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), e' ammissibile la trasformazione degli impianti
individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale
centralizzati con contabilizzazione del calore. E' invece esclusa la
trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione
invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad
impianti individuali autonomi.
10.3 Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di
climatizzazione invernale all'articolo 2, comma 1, lettera e) punti
i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, ove tecnicamente possibile, sono
installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate
dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di
termoregolazione per singolo ambiente, con l'esclusione:
a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o
altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia
dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso
specifico;
b) dei locali in cui e' installata una centralina di
termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione
automatica della temperatura ambiente;
c) degli impianti al servizio di piu' locali, ove e' possibile
omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante
agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione
situati all'interno dei locali in cui e' presente una centralina di
termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di
quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri
locali;
d) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a
45°C.
Il motivo della eventuale mancata installazione delle suddette
valvole termostatiche e' riportato nella dichiarazione di conformita'
resa ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37 recante regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno
degli edifici, a cura dell'installatore e, ove prevista, nella
relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 redatta a cura del tecnico
abilitato.
10.4 Nel caso di interventi di allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
e), punto xv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, attesta
che a parita' delle altre condizioni, il consumo di energia primaria
per i servizi sostituiti a seguito del suddetto allaccio e' inferiore
al consumo della situazione ex-ante.
11 Interventi di installazione di sistemi di building-automation
11.1 Nel caso di sistemi di building automation di cui all'articolo
2, comma 1, lettera f), installati nelle unita' abitative
congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale, l'asseverazione, o idonea
documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che
la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN
15232 e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti
di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di
climatizzazione estiva in maniera idonea a:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici
mediante la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei consumi
puo' avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilita' di
utilizzare i dati atri sistemi di misurazione installati
nell'impianto purche' funzionanti;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la
temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione
settimanale degli impianti da remoto.
11.2 L'asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100
kW puo' essere sostituita da una dichiarazione dell'installatore.
12 Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai
sensi del Decreto Rilancio
12.1 Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo
119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui al presente allegato,
redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo
articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che
l'intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi
energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante
intervento sia la A3).
All'asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione
energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati,
dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
12.2 Gli attestati di prestazione energetica (APE) di cui al punto
12.1, qualora redatti per edifici con piu' unita' immobiliari, sono
detti "convenzionali" e sono appositamente predisposti ed
utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1 stesso.
12.3 Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti
considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi
energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la
redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con
piu' unita' immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica
dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice
EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione
della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli
indici prestazione energetica delle singole unita' immobiliari. In
particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero
edificio e' determinato calcolando la somma dei prodotti dei
corrispondenti indici delle singole unita' immobiliari per la loro
superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile
complessiva dell'intero edificio.
13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del
Decreto Rilancio, nonche' per gli altri interventi che, ai sensi del
presente allegato prevedano la redazione dell'asseverazione ai sensi
del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico
abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e
assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di
intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai
prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti,
di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui e' sito
l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti
prezziari, il tecnico abilitato puo' riferirsi ai prezzi riportati
nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa
editrice DEI - Tipografia del Genio Civile;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non
riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi
da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali
interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga
conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione
dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico puo' anche avvalersi
dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico
abilitato per la definizione dei nuovi prezzi e' allegata
all'asseverazione di cui all'articolo 8;
c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1, comma 1,
gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla
realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di
prestazione energetica APE, nonche' per l'asseverazione di cui al
presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del
Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali
l'asseverazione puo' essere sostituita da una dichiarazione del
fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni
fiscali o della spesa massima ammissibile e' calcolato sulla base dei
massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di
cui all'allegato I al presente decreto.
13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi
che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in
relazione a una o piu' tipologie di intervento, la detrazione e'
applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.
Allegato B
Tabella di sintesi degli interventi
Allegato C
Scheda dati sulla prestazione energetica
(dati estratti da APE o AQE)
Allegato D
Scheda informativa
Allegato E
Requisiti degli interventi di isolamento termico
Allegato F
Requisiti delle pompe di calore
Allegato G
Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa
1. Al fine del recepimento degli ambiti di intervento individuati
nel "Piano di azione per il miglioramento della qualita' dell'aria"
del 4 giugno 2019, l'accesso alle detrazioni per i generatori di
calore alimentati con biomassa e' subordinato:
a) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a
biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe
di qualita' 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre
2017, n.186;
b) in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione
ambientale con classe di qualita' 5 stelle ai sensi del medesimo
decreto.
2. Per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, l'accesso alle
detrazioni e' consentito a condizione che soddisfino i seguenti
requisiti:
a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale
inferiore o uguale a 500 kWt:
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 303-5, classe 5;
ii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico
dimensionato secondo quanto segue:
- per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile,
in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;
- per le caldaie con alimentazione automatica del
combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm3
/kWt;
- per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un
volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di
compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di
accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o
dal progettista.
iii. il combustibile utilizzato deve essere certificato da un
organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la
conformita' alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle
condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo
1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive
modificazioni. Nel caso delle caldaie potra' essere utilizzato solo
pellet appartenente alla classe di qualita' per cui il generatore e'
stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior
qualita' rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale
dovra' riportare l'evidenza della classe di qualita' e il codice di
identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione
accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
iv. possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'Allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e
successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.
b) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 14785;
ii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un
organismo di certificazione che ne certifichi la conformita' alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera
d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
c) Per i termocamini a legna:
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 13229;
ii. la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN
ISO 17225-5. Possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'Allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e
successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.
d) Per le stufe a legna:
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 13240;
ii. la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN
ISO 17225-5. Possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelli indicate dall'Allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e
successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.
Allegato H
Collettori solari
Allegato I
Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti
a dichiarazione del fornitore o dell'installatore
ai sensi dell'Allegato A