(GU n.156 del 6-7-2017)

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli
articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Visti gli articoli 1 e 14  della  legge  9  luglio  2015,  n.  114,
recante delega al Governo per il recepimento delle direttive  europee
e  l'attuazione  di  altri  atti  dell'Unione  europea  -  legge   di
delegazione europea 2014; 
  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
degli impianti nucleari; 
  Vista  la  direttiva  2011/92/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  13   dicembre   2011   concernente   la   valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 
  Vista  la  direttiva  2012/18/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose,  recante  modifica  e
successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2014/52/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati; 
  Visto l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  recante
modifiche al sistema penale; 
  Visto l'articolo 6 della legge  8  luglio  1986,  n.  349,  recante
istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia  di  danno
ambientale; 
  Visti gli articoli 14 e 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro  sulle
aree protette; 
  Visto l'articolo 17 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  recante
misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo; 
  Visto l'articolo 8 della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
  Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato; 
  Visto  il  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3267,   recante
riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e  di
terreni montani; 
  Visto il regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443,  recante  norme  di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere nel Regno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante attuazione della delega  di  cui  all'articolo  1  della
legge 22 luglio 1975, n. 382; 
  Vista  la  legge  16  marzo  2001,  n.  108,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  sull'accesso  alle  informazioni,  la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il
25 giugno 1998; 
  Visti gli articoli 1, 3 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante  norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a  norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
  Visti gli articoli  93  e  94  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  recante  testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo
A); 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visti gli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 11 febbraio  2010,
n. 22, recante riassetto della normativa  in  materia  di  ricerca  e
coltivazione delle risorse geotermiche,  a  norma  dell'articolo  27,
comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  162,  recante
attuazione  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio
geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle  direttive
85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE
e del regolamento (CE) n. 1013/2006; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
disposizioni in materia di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,
recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa  al  controllo
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; 
  Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante
misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel  settore  dello
smaltimento  dei  rifiuti  nella   regione   Campania   e   ulteriori
disposizioni di protezione civile, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123; 
  Visto l'articolo 12  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
recante disposizioni urgenti  per  il  settore  agricolo,  la  tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di
impatto ambientale e la formulazione del giudizio  di  compatibilita'
di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377; 
  Visto  l'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico del 6 luglio 2012, recante attuazione dell'articolo 24  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, recante linee guida  per  la
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei
progetti di competenza delle regioni e  province  autonome,  previsto
dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  che
si e' espressa nella seduta del 4 maggio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle  infrastrutture
e dei trasporti, della salute e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) della direttiva 2014/52/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE
concernente la  valutazione  di  impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati»; 
    b) al comma 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) la valutazione ambientale dei progetti ha la  finalita'  di
proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente  alla
qualita' della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie  e
conservare la capacita' di riproduzione degli  ecosistemi  in  quanto
risorse essenziali per  la  vita.  A  questo  scopo  essa  individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso  particolare
e  secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto,   gli   impatti
ambientali di un progetto come  definiti  all'articolo  5,  comma  1,
lettera c).». 
                               Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalle seguenti: 
      «b)  valutazione  d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:  il
processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo  III
della  parte  seconda  del  presente  decreto,  l'elaborazione  e  la
presentazione  dello  studio  d'impatto  ambientale  da   parte   del
proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione  dello
studio   d'impatto   ambientale,   delle    eventuali    informazioni
supplementari  fornite   dal   proponente   e   degli   esiti   delle
consultazioni, l'adozione del provvedimento di  VIA  in  merito  agli
impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento  di
VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto; 
      b-bis)  valutazione  di  impatto  sanitario,  di  seguito  VIS:
elaborato predisposto dal proponente sulla  base  delle  linee  guida
adottate con  decreto  del  Ministro  della  salute,  che  si  avvale
dell'Istituto superiore di sanita', al fine di  stimare  gli  impatti
complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e  l'esercizio
del progetto puo' procurare sulla salute della popolazione; 
      b-ter)  valutazione  d'incidenza:  procedimento  di   carattere
preventivo al  quale  e'  necessario  sottoporre  qualsiasi  piano  o
progetto che possa avere incidenze significative  su  un  sito  o  su
un'area  geografica  proposta  come  sito  della  rete  Natura  2000,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani  e  progetti  e  tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;»; 
    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c)  impatti  ambientali:  effetti  significativi,  diretti   e
indiretti, di un piano,  di  un  programma  o  di  un  progetto,  sui
seguenti fattori: 
        popolazione e salute umana; 
        biodiversita', con particolare attenzione alle specie e  agli
habitat  protetti  in  virtu'  della  direttiva  92/43/CEE  e   della
direttiva 2009/147/CE; 
        territorio, suolo, acqua, aria e clima; 
        beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 
        interazione tra i fattori sopra elencati. 
  Negli impatti ambientali  rientrano  gli  effetti  derivanti  dalla
vulnerabilita' del progetto a rischio di gravi incidenti o  calamita'
pertinenti il progetto medesimo.»; 
    c) la lettera g) e' sostituita dalle seguenti: 
      «g) progetto: la realizzazione di lavori di  costruzione  o  di
altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente  naturale
o sul paesaggio, compresi quelli destinati  allo  sfruttamento  delle
risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA  gli
elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti  con
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del
progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  o  comunque  con  un
livello tale da consentire  la  compiuta  valutazione  degli  impatti
ambientali in conformita' con quanto definito in esito alla procedura
di cui all'articolo 20; 
      g-bis) studio preliminare ambientale: documento  da  presentare
per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA,
contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto  e  sui
suoi  probabili  effetti  significativi  sull'ambiente,  redatto   in
conformita' alle  indicazioni  contenute  nell'allegato  IV-bis  alla
parte seconda del presente decreto;»; 
    d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
      «i) studio di impatto ambientale:  documento  che  integra  gli
elaborati progettuali ai fini del procedimento  di  VIA,  redatto  in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  22   e   alle
indicazioni  contenute  nell'allegato  VII  alla  parte  seconda  del
presente decreto;»; 
      e) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
        «m) verifica di assoggettabilita' a VIA di  un  progetto:  la
verifica attivata  allo  scopo  di  valutare,  ove  previsto,  se  un
progetto determina  potenziali  impatti  ambientali  significativi  e
negativi e deve essere  quindi  sottoposto  al  procedimento  di  VIA
secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda  del
presente decreto;»; 
      f) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
        «n) provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA:  il
provvedimento  motivato,  obbligatorio  e  vincolante  dell'autorita'
competente   che   conclude   il   procedimento   di   verifica    di
assoggettabilita' a VIA;»; 
      g) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
        «o)  provvedimento  di  VIA:   il   provvedimento   motivato,
obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione  dell'autorita'
competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi
del progetto, adottato  sulla  base  dell'istruttoria  svolta,  degli
esiti delle consultazioni pubbliche e delle  eventuali  consultazioni
transfrontaliere;»; 
      h) dopo la lettera o-bis) sono inserite le seguenti: 
        «o-ter) condizione ambientale del provvedimento  di  verifica
di assoggettabilita' a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal
proponente, relativa alle caratteristiche del  progetto  ovvero  alle
misure  previste  per  evitare   o   prevenire   impatti   ambientali
significativi e negativi, eventualmente  associata  al  provvedimento
negativo di verifica di assoggettabilita' a VIA; 
        o-quater) condizione ambientale  del  provvedimento  di  VIA:
prescrizione vincolante eventualmente associata al  provvedimento  di
VIA che definisce i requisiti per la  realizzazione  del  progetto  o
l'esercizio delle relative attivita', ovvero le misure  previste  per
evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare  gli  impatti
ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno, le misure
di monitoraggio; 
        o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita  il
proponente a realizzare il progetto;»; 
      i) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: 
        «p) autorita' competente:  la  pubblica  amministrazione  cui
compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di
piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata  ambientale
o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;». 
                               Art. 3 
 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «negli  allegati  II,»
sono inserite le seguenti: «II-bis,»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai  progetti
che possono avere impatti ambientali significativi e  negativi,  come
definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).»; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata per: 
        a) i progetti elencati nell'allegato II  alla  parte  seconda
del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per
lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi  o  prodotti  e  non  sono
utilizzati per piu' di due anni; 
        b)  le  modifiche  o  le  estensioni  dei  progetti  elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del  presente
decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa  produrre  impatti
ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle  modifiche  o
estensioni  che  risultino  conformi  agli  eventuali  valori  limite
stabiliti nei medesimi allegati II e III; 
        c)  i  progetti  elencati  nell'allegato  II-bis  alla  parte
seconda del presente decreto, in applicazione  dei  criteri  e  delle
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015; 
        d) i progetti elencati nell'allegato IV  alla  parte  seconda
del presente decreto, in applicazione  dei  criteri  e  delle  soglie
definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 30 marzo 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.»; 
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. La VIA e' effettuata per: 
        a) i progetti di cui  agli  allegati  II  e  III  alla  parte
seconda del presente decreto; 
        b) i progetti di cui agli allegati II-bis  e  IV  alla  parte
seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di  aree
naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.  394,
ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; 
        c) i progetti elencati nell'allegato II  alla  parte  seconda
del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per
lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi  o  prodotti  e  non  sono
utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento
della verifica di assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorita'  competente
valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; 
        d) le modifiche o  estensioni  dei  progetti  elencati  negli
allegati II e III  che  comportano  il  superamento  degli  eventuali
valori limite ivi stabiliti; 
        e)  le  modifiche  o   estensioni   dei   progetti   elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del  presente
decreto, qualora,  all'esito  dello  svolgimento  della  verifica  di
assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente  valuti  che  possano
produrre impatti ambientali significativi e negativi; 
        f) i progetti di cui agli allegati II-bis  e  IV  alla  parte
seconda del presente decreto,  qualora  all'esito  dello  svolgimento
della verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  in  applicazione  dei
criteri  e  delle  soglie   definiti   dal   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del  30  marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile  2015,
l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi.»; 
    e) il comma 8 e' soppresso; 
      f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
        «9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici
finalizzati a migliorare il rendimento e  le  prestazioni  ambientali
dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla  parte
seconda del presente decreto, fatta  eccezione  per  le  modifiche  o
estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente,  in  ragione
della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi
e negativi, ha la facolta' di  richiedere  all'autorita'  competente,
trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste  di
controllo,  una  valutazione  preliminare  al  fine  di   individuare
l'eventuale  procedura  da  avviare.  L'autorita'  competente,  entro
trenta giorni dalla  presentazione  della  richiesta  di  valutazione
preliminare,   comunica   al   proponente   l'esito   delle   proprie
valutazioni,  indicando  se  le  modifiche,  le  estensioni   o   gli
adeguamenti  tecnici  devono  essere  assoggettati  a   verifica   di
assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle  categorie
di cui ai commi 6 o 7.»; 
    g) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
      «10. Per i progetti o parti  di  progetti  aventi  quale  unico
obiettivo la difesa nazionale e per i  progetti  aventi  quali  unico
obiettivo la risposta alle emergenze  che  riguardano  la  protezione
civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di  concerto  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, dopo una valutazione  caso  per  caso,  puo'
disporre, con decreto, l'esclusione di tali  progetti  dal  campo  di
applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del
presente  decreto,  qualora  ritenga  che  tale  applicazione   possa
pregiudicare i suddetti obiettivi.»; 
    h) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      «11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', in  casi
eccezionali, previo parere del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, esentare in tutto o  in  parte  un  progetto
specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda
del presente decreto, qualora  l'applicazione  di  tali  disposizioni
incida negativamente sulla finalita' del progetto, a  condizione  che
siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale  ed  europea
in materia di valutazione di impatto  ambientale.  In  tali  casi  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
        a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione; 
        b)  mette  a   disposizione   del   pubblico   coinvolto   le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di  cui  alla
lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le
ragioni per cui e' stata concessa; 
        c)  informa  la  Commissione  europea,  prima  del   rilascio
dell'autorizzazione,  dei   motivi   che   giustificano   l'esenzione
accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.». 
                               Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
      «Competenze in materia di VAS e di AIA»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. In sede statale, l'autorita' competente ai fini della VAS e
dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare. Il parere  motivato  in  sede  di  VAS  e'  espresso  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo,  che  collabora  alla  relativa  attivita'  istruttoria.  Il
provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.»; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. In sede regionale, l'autorita' competente ai fini della VAS
e dell'AIA e' la pubblica  amministrazione  con  compiti  di  tutela,
protezione  e  valorizzazione  ambientale  individuata   secondo   le
disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.»; 
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie  e
quelle  degli  altri  enti  locali  in  materia  di  VAS  e  di  AIA.
Disciplinano inoltre: 
        a)  i  criteri  per  la  individuazione  degli  enti   locali
territoriali interessati; 
        b) i criteri  specifici  per  l'individuazione  dei  soggetti
competenti in materia ambientale; 
        c) fermo il rispetto della  legislazione  europea,  eventuali
ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
purche' con questo compatibili,  per  l'individuazione  dei  piani  e
programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per
lo svolgimento della relativa consultazione; 
        d) le modalita' di partecipazione delle  regioni  e  province
autonome confinanti al  processo  di  VAS,  in  coerenza  con  quanto
stabilito dalle disposizioni nazionali in materia; 
        e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di
AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo
restando il rispetto dei limiti generali di cui al  presente  decreto
ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
modificazioni.». 
                               Art. 5 
 
      Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis  (Competenze  in  materia  di  VIA  e  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA). - 1. La verifica di assoggettabilita' a VIA
e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo
conto dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed  evitare
duplicazioni nelle valutazioni. 
  2. Sono sottoposti  a  VIA  in  sede  statale  i  progetti  di  cui
all'allegato  II  alla  parte  seconda  del  presente  decreto.  Sono
sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in  sede  statale  i
progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda  del  presente
decreto. 
  3. Sono sottoposti a VIA in  sede  regionale,  i  progetti  di  cui
all'allegato III  alla  parte  seconda  del  presente  decreto.  Sono
sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in sede regionale  i
progetti di cui all'allegato  IV  alla  parte  seconda  del  presente
decreto. 
  4.  In  sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che  esercita
le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo per le attivita'  istruttorie
relative al procedimento di VIA.  Il  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA e' adottato  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento  di  VIA  e'
adottato nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 25, comma
2, e all'articolo 27, comma 8. 
  5.  In  sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la  pubblica
amministrazione con compiti di tutela,  protezione  e  valorizzazione
ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi  regionali
o delle Province autonome. 
  6.  Qualora  nei   procedimenti   di   VIA   o   di   verifica   di
assoggettabilita'  a  VIA   l'autorita'   competente   coincida   con
l'autorita'  proponente  di  un  progetto,  le   autorita'   medesime
provvedono a  separare  in  maniera  appropriata,  nell'ambito  della
propria organizzazione delle competenze amministrative,  le  funzioni
confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti  dal
presente decreto. 
  7.   Qualora   un   progetto   sia   sottoposto   a   verifica   di
assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le  procedure
siano svolte in conformita' agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29
del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza  regionale
si svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 
  8. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano con proprie leggi o regolamenti  l'organizzazione  e  le
modalita'  di  esercizio  delle  funzioni  amministrative   ad   esse
attribuite in materia di VIA,  nonche'  l'eventuale  conferimento  di
tali funzioni o di compiti specifici  agli  altri  enti  territoriali
sub-regionali. La potesta' normativa di  cui  al  presente  comma  e'
esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di
quanto previsto nel  presente  decreto,  fatto  salvo  il  potere  di
stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione  dei
procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e  di
tutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente  interessati,   per   il
coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di  competenza
regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui
all'articolo 29, comma 8, dei  proventi  derivanti  dall'applicazione
delle sanzioni amministrative  pecuniarie.  In  ogni  caso  non  sono
derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e
27-bis. 
  9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e  con  cadenza  biennale,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  informano  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
circa i provvedimenti  adottati  e  i  procedimenti  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA e di VIA, fornendo: 
    a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti
ad una valutazione dell'impatto ambientale; 
    b) la  ripartizione  delle  valutazioni  dell'impatto  ambientale
secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV; 
    c) il numero di progetti di  cui  all'allegato  IV  sottoposti  a
verifica di assoggettabilita' a VIA; 
    d) la durata media delle procedure  di  valutazione  dell'impatto
ambientale; 
    e) stime  generali  dei  costi  medi  diretti  delle  valutazioni
dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole
e medie imprese. 
  10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6  anni,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  informa  la
Commissione europea circa lo  stato  di  attuazione  della  direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.». 
                               Art. 6 
 
        Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  -
VIA e  VAS).  -  1.  Il  supporto  tecnico-scientifico  all'autorita'
competente per l'attuazione delle norme di cui ai  Titoli  II  e  III
della presente parte nel caso di piani, programmi e  progetti  per  i
quali le valutazioni ambientali VIA e  VAS  spettano  allo  Stato  e'
assicurato  dalla  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto
ambientale VIA e VAS, composta  da  un  numero  massimo  di  quaranta
commissari,  inclusi  il  Presidente  e  il  Segretario,  posta  alle
dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie  tecniche
la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132. Per i procedimenti  per  i  quali
sia riconosciuto un concorrente  interesse  regionale,  all'attivita'
istruttoria partecipa un esperto  designato  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso
di  adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel   settore   della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. 
  2. I commissari di cui al comma 1  sono  scelti  tra  professori  o
ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3
del decreto legislativo del 30  marzo  2001,  n.  165,  ivi  compreso
quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale  a  rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,  n.
132, all'Istituto superiore di  sanita'  ovvero  tra  soggetti  anche
estranei alla pubblica  amministrazione,  provvisti  del  diploma  di
laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o  magistrale,
con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto
della nomina; il loro incarico dura quattro anni  ed  e'  rinnovabile
una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di  procedura
concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al
possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie  ambientali,  economiche,
giuridiche  e  di  sanita'  pubblica,  garantendo  il  rispetto   del
principio  dell'equilibrio  di   genere.   Ai   commissari,   qualora
provenienti dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  se
personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  e,  per  il  personale  in  regime  di  diritto
pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai  commissari
spetta il compenso definito con  le  modalita'  di  cui  al  comma  5
esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamente
svolti e solo a  seguito  dell'adozione  del  relativo  provvedimento
finale. 
  3.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  supporto  tecnico   e
giuridico,  la  Commissione  si  avvale  di   un   Comitato   tecnico
istruttorio  posto   alle   dipendenze   funzionali   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  formato  da
trenta unita'  di  personale  pubblico  con  almeno  cinque  anni  di
anzianita' di servizio nella pubblica amministrazione  ed  esperienza
professionale  e  competenze  adeguate  ai  profili  individuati,   e
collocato in posizione di comando, distacco, fuori  ruolo  o  analoga
posizione  prevista  dall'ordinamento  di  appartenenza,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.
All'atto del collocamento in fuori ruolo e'  reso  indisponibile  per
tutta la durata dello stesso  un  numero  di  posti  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario.  I  componenti  del  Comitato  sono  nominati  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  e
individuati tra gli appartenenti  ad  Amministrazioni  pubbliche,  al
Sistema nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente,  all'ENEA,
ad altri Enti di ricerca, nonche', per lo svolgimento delle attivita'
istruttorie in materia  di  impatto  sanitario,  sino  a  sei  unita'
designate dal  Ministro  della  salute.  I  componenti  del  Comitato
restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e  delle
finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i  profili  di
rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalita'
di   funzionamento   e   la   disciplina    delle    situazioni    di
inconferibilita', incompatibilita' e  conflitto  di  interessi  anche
potenziale della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio. 
  5. A decorrere dall'anno 2017, con  decreto  annuale  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  costi
di funzionamento della Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
ambientale  e  del  Comitato  tecnico  istruttorio,  comprensivi  dei
compensi per i relativi componenti, in  misura  complessivamente  non
superiore all'ammontare delle tariffe  di  cui  all'articolo  33  del
presente  decreto,  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti  proporzionalmente
alle responsabilita'  di  ciascun  membro  della  Commissione  e  del
Comitato e in ragione dei compiti istruttori  effettivamente  svolti,
fermo restando  che  gli  oneri  relativi  al  trattamento  economico
fondamentale del personale di  cui  al  comma  3  restano  in  carico
all'amministrazione di appartenenza. 
  6. Resta in ogni caso fermo, per  i  commissari,  quanto  stabilito
dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In  caso  di  accertata  violazione
delle prescrizioni del decreto legislativo  n.  39  del  2013,  fermo
restando  ogni  altro  profilo  di  responsabilita',  il   componente
responsabile   decade   dall'incarico   con   effetto   dalla    data
dell'accertamento. Per gli  iscritti  agli  ordini  professionali  la
violazione viene segnalata dall'autorita' competente. 
  7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta  alle  Regioni  e
alle Province Autonome,  queste  ultime  assicurano  che  l'autorita'
competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se
necessario,   si   avvalga   di   adeguate   figure   di   comprovata
professionalita', competenza ed  esperienza  per  l'attuazione  delle
norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.». 
                               Art. 7 
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Coordinamento delle
procedure  di  VAS,  VIA,  Verifica  di  assoggettabilita'   a   VIA,
Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Nel caso di progetti per i quali e' prevista  la  procedura
di verifica di assoggettabilita' a  VIA,  l'autorizzazione  integrata
ambientale puo' essere rilasciata  solo  dopo  che,  ad  esito  della
predetta procedura di verifica, l'autorita' competente abbia valutato
di non assoggettare i progetti a VIA.»; 
    c) al comma 4, le parole: «articolo  20»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 19». 
                               Art. 8 
 
        Sostituzione dell'articolo 19 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica  di
assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente trasmette  all'autorita'
competente lo studio preliminare ambientale in  formato  elettronico,
redatto in conformita' a quanto contenuto nell'allegato  IV-bis  alla
parte seconda  del  presente  decreto,  nonche'  copia  dell'avvenuto
pagamento del contributo di cui all'articolo 33. 
  2. Lo studio preliminare ambientale e'  pubblicato  tempestivamente
nel  sito  web  dell'autorita'  competente,  con  modalita'  tali  da
garantire la tutela  della  riservatezza  di  eventuali  informazioni
industriali o commerciali indicate dal proponente, in  conformita'  a
quanto  previsto   dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico
all'informazione ambientale. 
  3. L'autorita' competente comunica per via telematica  a  tutte  le
Amministrazioni  e  a  tutti  gli  enti  territoriali  potenzialmente
interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito web. 
  4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla  comunicazione  di
cui al comma 3, chiunque abbia interesse puo' prendere  visione,  sul
sito web, dello studio preliminare ambientale e della  documentazione
a  corredo,  presentando  le   proprie   osservazioni   all'autorita'
competente. 
  5.  L'autorita'  competente,  sulla  base  dei   criteri   di   cui
all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto  conto
delle osservazioni  pervenute  e,  se  del  caso,  dei  risultati  di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in
base ad altre pertinenti normative europee,  nazionali  o  regionali,
verifica   se   il   progetto   ha   possibili   impatti   ambientali
significativi. 
  6. L'autorita' competente puo',  per  una  sola  volta,  richiedere
chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta  giorni  dalla
scadenza del termine di cui al comma 4. In tal  caso,  il  proponente
provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e  non  oltre  i
successivi  quarantacinque  giorni.   Su   richiesta   motivata   del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni  e
dei chiarimenti richiesti per un  periodo  non  superiore  a  novanta
giorni.  Qualora  il  proponente  non  trasmetta  la   documentazione
richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende  respinta
ed  e'  fatto   obbligo   all'autorita'   competente   di   procedere
all'archiviazione. 
  7. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA  entro  i  successivi  quarantacinque  giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma  4,  ovvero  entro  trenta
giorni dal ricevimento della documentazione di cui  al  comma  6.  In
casi  eccezionali,   relativi   alla   natura,   alla   complessita',
all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente
puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non  superiore  a
trenta  giorni,  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento  di
verifica;   in   tal   caso,    l'autorita'    competente    comunica
tempestivamente  per  iscritto   al   proponente   le   ragioni   che
giustificano la  proroga  e  la  data  entro  la  quale  e'  prevista
l'adozione del provvedimento. 
  8. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il
progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi  principali  alla
base della mancata richiesta di  tale  valutazione  in  relazione  ai
criteri pertinenti elencati nell'allegato V,  e,  ove  richiesto  dal
proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per i  profili  di
competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare
o prevenire quelli che potrebbero  altrimenti  rappresentare  impatti
ambientali significativi e negativi. 
  9. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto  debba
essere assoggettato  al  procedimento  di  VIA,  specifica  i  motivi
principali alla base della richiesta di VIA in relazione  ai  criteri
pertinenti elencati nell'allegato V. 
  10. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV
alla  parte   seconda   del   presente   decreto   la   verifica   di
assoggettabilita' a VIA e'  effettuata  applicando  i  criteri  e  le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 
  11. Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,
comprese le motivazioni, e' pubblicato  integralmente  nel  sito  web
dell'autorita' competente. 
  12. I termini per il rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e  per  gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  13. Tutta la documentazione afferente al  procedimento,  nonche'  i
risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le
osservazioni   e   i   pareri   sono    tempestivamente    pubblicati
dall'autorita' competente sul proprio sito web.». 
                               Art. 9 
 
        Sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Definizione del  livello  di  dettaglio  degli  elaborati
progettuali ai fini del procedimento di VIA). - 1. Il  proponente  ha
la  facolta'  di  richiedere,  in  qualunque  momento,  una  fase  di
confronto con l'autorita' competente al fine di definire  la  portata
delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati
progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal
fine, il proponente trasmette, in formato elettronico,  una  proposta
di elaborati progettuali. 
  2.  Sulla  base  della  documentazione  trasmessa  dal  proponente,
l'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della
proposta, comunica al proponente l'esito delle  proprie  valutazioni,
assicurando che il livello di dettaglio degli  elaborati  progettuali
sia di qualita' sufficientemente elevata  e  tale  da  consentire  la
compiuta valutazione degli impatti ambientali.». 
                               Art. 10 
 
        Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  21  (Definizione  dei  contenuti  dello  studio  di  impatto
ambientale). - 1. Il proponente ha la facolta' di richiedere una fase
di consultazione con l'autorita' competente e i  soggetti  competenti
in  materia  ambientale  al  fine  di  definire  la   portata   delle
informazioni, il relativo livello di dettaglio e  le  metodologie  da
adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A
tal fine, trasmette all'autorita' competente, in formato elettronico,
gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale,  nonche'
una relazione  che,  sulla  base  degli  impatti  ambientali  attesi,
illustra il piano  di  lavoro  per  l'elaborazione  dello  studio  di
impatto ambientale. 
  2. La documentazione di cui  al  comma  1,  e'  pubblicata  e  resa
accessibile,  con  modalita'  tali  da  garantire  la  tutela   della
riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o  commerciali
indicate dal proponente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel
sito web dell'autorita' competente che comunica per via telematica  a
tutte  le  Amministrazioni  e   a   tutti   gli   enti   territoriali
potenzialmente    interessati    l'avvenuta    pubblicazione    della
documentazione nel proprio sito web. 
  3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della
consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni
dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web,
l'autorita' competente esprime un parere sulla portata e sul  livello
di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di  impatto
ambientale. Il parere  e'  pubblicato  sul  sito  web  dell'autorita'
competente. 
  4. L'avvio della  procedura  di  cui  al  presente  articolo  puo',
altresi', essere richiesto dall'autorita' competente sulla base delle
valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle  di  cui
all'articolo 20.». 
                               Art. 11 
 
        Sostituzione dell'articolo 22 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Studio di impatto ambientale). - 1. Lo studio di  impatto
ambientale e' predisposto dal proponente secondo le indicazioni  e  i
contenuti di cui all'allegato VII alla  parte  seconda  del  presente
decreto, sulla base del parere espresso dall'autorita'  competente  a
seguito della fase di consultazione sulla definizione  dei  contenuti
di cui all'articolo 21, qualora attivata. 
  2. Sono a carico del proponente i  costi  per  la  redazione  dello
studio di impatto ambientale e di tutti i documenti  elaborati  nelle
varie fasi del procedimento. 
  3. Lo studio di impatto  ambientale  contiene  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    a)  una  descrizione  del  progetto,  comprendente   informazioni
relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni  e  ad
altre sue caratteristiche pertinenti; 
    b)  una  descrizione  dei  probabili  effetti  significativi  del
progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in  fase  di
esercizio e di dismissione; 
    c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o
ridurre e, possibilmente, compensare i probabili  impatti  ambientali
significativi e negativi; 
    d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese  in  esame
dal proponente, adeguate al  progetto  ed  alle  sue  caratteristiche
specifiche,  compresa  l'alternativa  zero,  con  indicazione   delle
ragioni  principali  alla  base  dell'opzione  scelta,  prendendo  in
considerazione gli impatti ambientali; 
    e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti  ambientali
significativi   e   negativi   derivanti   dalla   realizzazione    e
dall'esercizio del progetto, che  include  le  responsabilita'  e  le
risorse  necessarie  per  la  realizzazione   e   la   gestione   del
monitoraggio; 
    f) qualsiasi informazione supplementare di cui  all'allegato  VII
relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di
una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire
un pregiudizio. 
  4. Allo studio di  impatto  ambientale  deve  essere  allegata  una
sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta
al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del  pubblico
ed un'agevole riproduzione. 
  5. Per garantire la completezza  e  la  qualita'  dello  studio  di
impatto  ambientale   e   degli   altri   elaborati   necessari   per
l'espletamento della fase di valutazione, il proponente: 
    a) tiene conto delle  conoscenze  e  dei  metodi  di  valutazione
disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti  effettuate  in
conformita' della legislazione europea, nazionale o regionale,  anche
al fine di evitare duplicazioni di valutazioni; 
    b) ha facolta' di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni
disponibili  presso  le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  quanto
disposto dalle normative vigenti in materia; 
    c) cura che  la  documentazione  sia  elaborata  da  esperti  con
competenze e professionalita' specifiche nelle materie afferenti alla
valutazione ambientale, e che l'esattezza  complessiva  della  stessa
sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.». 
                               Art. 12 
 
        Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA
e pubblicazione degli atti). - 1. Il proponente presenta l'istanza di
VIA trasmettendo all'autorita' competente in formato elettronico: 
    a) gli elaborati progettuali di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera g); 
    b) lo studio di impatto ambientale; 
    c) la sintesi non tecnica; 
    d) le informazioni sugli eventuali impatti  transfrontalieri  del
progetto ai sensi dell'articolo 32; 
    e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati  all'articolo
24, comma 2; 
    f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo  di
cui all'articolo 33; 
    g)  i   risultati   della   procedura   di   dibattito   pubblico
eventualmente  svolta  ai  sensi   dell'articolo   22   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente
parte e per i progetti  riguardanti  le  centrali  termiche  e  altri
impianti di combustione con potenza termica superiore a  300  MW,  di
cui al punto 2) del medesimo allegato II,  il  proponente  trasmette,
oltre alla documentazione  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  e),  la
valutazione di impatto  sanitario  predisposta  in  conformita'  alle
linee guida adottate con decreto del Ministro della  salute,  che  si
avvale dell'Istituto superiore di sanita'. 
  3. Entro quindici giorni dalla presentazione  dell'istanza  di  VIA
l'autorita' competente verifica la completezza della  documentazione,
l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma
1, nonche'  l'avvenuto  pagamento  del  contributo  dovuto  ai  sensi
dell'articolo  33.  Qualora  la  documentazione  risulti  incompleta,
l'autorita'  competente  richiede  al  proponente  la  documentazione
integrativa, assegnando un termine perentorio  per  la  presentazione
non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato  il
proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora
all'esito della verifica,  da  effettuarsi  da  parte  dell'autorita'
competente nel termine di quindici giorni, la documentazione  risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto  obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 
  4. La documentazione di cui al comma 1 e' immediatamente pubblicata
e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la  tutela  della
riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o  commerciali
indicate dal proponente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel
sito web dell'autorita' competente all'esito delle verifiche  di  cui
al comma 3. L'autorita' competente comunica contestualmente  per  via
telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi  sulla
realizzazione   del   progetto,   l'avvenuta   pubblicazione    della
documentazione nel proprio sito web.  La  medesima  comunicazione  e'
effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi  dell'articolo
32, comma 1.». 
                               Art. 13 
 
Sostituzione dell'articolo 24 e  introduzione  dell'art.  24-bis  nel
              decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 24 (Consultazione del pubblico,  acquisizione  dei  pareri  e
consultazioni   transfrontaliere).   -   1.    Della    presentazione
dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonche' delle
comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente
specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorita'  competente.
Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla
data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico  decorrono
i termini per la  consultazione,  la  valutazione  e  l'adozione  del
provvedimento di VIA. 
  2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e'  pubblicato
a cura dell'autorita' competente ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 1, e  ne  e'  data  comunque  informazione  nell'albo  pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno: 
    a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di
procedura autorizzativa necessaria ai fini  della  realizzazione  del
progetto; 
    b) l'avvenuta presentazione dell'istanza  di  VIA  e  l'eventuale
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; 
    c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto  e  dei
suoi possibili principali impatti ambientali; 
    d) l'indirizzo web e le  modalita'  per  la  consultazione  della
documentazione e degli atti predisposti  dal  proponente  nella  loro
interezza; 
    e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione  del
pubblico; 
    f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a  norma
dell'articolo 10, comma 3. 
  3.  Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   pubblicazione
dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque  abbia  interesse
puo' prendere visione, sul sito web, del progetto  e  della  relativa
documentazione e presentare  le  proprie  osservazioni  all'autorita'
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi  conoscitivi  e
valutativi.  Entro  il  medesimo  termine  sono  acquisiti  per   via
telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti  pubblici  che
hanno ricevuto la comunicazione di  cui  all'articolo  23,  comma  4.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui  ai
periodi  precedenti,  il  proponente  ha   facolta'   di   presentare
all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni
e ai pareri pervenuti. 
  4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione
delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria  la
modifica  o  l'integrazione  degli  elaborati  progettuali  o   della
documentazione acquisita,  l'autorita'  competente,  entro  i  trenta
giorni successivi, puo', per una sola volta, stabilire un termine non
superiore ad ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in formato
elettronico,  degli  elaborati  progettuali  o  della  documentazione
modificati  o  integrati.  Su  richiesta  motivata   del   proponente
l'autorita'  competente  puo'  concedere,  per  una  sola  volta,  la
sospensione dei termini per  la  presentazione  della  documentazione
integrativa per un periodo non superiore a  centottanta  giorni.  Nel
caso in cui il proponente  non  ottemperi  alla  richiesta  entro  il
termine perentorio stabilito, l'istanza si  intende  respinta  ed  e'
fatto    obbligo    all'autorita'     competente     di     procedere
all'archiviazione. 
  5.  L'autorita'  competente,  ove  motivatamente  ritenga  che   le
modifiche o le integrazioni siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il
pubblico,  dispone,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione integrativa di cui  al  comma  4,  che  il  proponente
trasmetta, entro i successivi quindici giorni,  un  nuovo  avviso  al
pubblico, predisposto in conformita' al comma 2, da pubblicare a cura
dell'autorita' competente sul proprio sito  web.  In  relazione  alle
sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali  e
alla documentazione si applica il termine di  trenta  giorni  per  la
presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei  pareri  delle
Amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  che  hanno   ricevuto   la
comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i trenta  giorni
successivi il proponente  ha  facolta'  di  presentare  all'autorita'
competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e  ai  pareri
pervenuti. 
  6. Nel caso di  progetti  cui  si  applica  la  disciplina  di  cui
all'articolo 32, i termini per le consultazioni e  l'acquisizione  di
tutti  pareri  di  cui   al   presente   articolo   decorrono   dalla
comunicazione della dichiarazione di  interesse  alla  partecipazione
alla procedura da parte  degli  Stati  consultati  e  coincidono  con
quelli previsti dal medesimo articolo 32. 
  7. Tutta la documentazione afferente  al  procedimento,  nonche'  i
risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le
osservazioni  e  i  pareri   compresi   quelli   ricevuti   a   norma
dell'articolo  32  sono  tempestivamente  pubblicati   dall'autorita'
competente sul proprio sito web.». 
  2. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis (Inchiesta pubblica). - 1. L'autorita' competente puo'
disporre che la consultazione del pubblico di  cui  all'articolo  24,
comma  3,  primo  periodo,  si  svolga  nelle  forme   dell'inchiesta
pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine
massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una  relazione
sui lavori svolti ed un giudizio sui  risultati  emersi,  predisposti
dall'autorita' competente. 
  2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non
sia  stata  svolta  la  procedura  di  dibattito  pubblico   di   cui
all'articolo 22 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
l'autorita' competente si esprime con decisione motivata, sentito  il
proponente,  qualora  la  richiesta  di  svolgimento   dell'inchiesta
pubblica  sia  presentata  dal  consiglio  regionale  della   Regione
territorialmente  interessata,  ovvero  da  un  numero  di   consigli
comunali  rappresentativi  di  almeno  cinquantamila  residenti   nei
territori  interessati,  ovvero  da   un   numero   di   associazioni
riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,  n.
349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti. 
  3. La richiesta di cui  al  comma  2,  motivata  specificamente  in
relazione  ai  potenziali  impatti  ambientali   del   progetto,   e'
presentata  entro  il   quarantesimo   giorno   dalla   pubblicazione
dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.». 
                               Art. 14 
 
        Sostituzione dell'articolo 25 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e  provvedimento  di
VIA). - 1. L'autorita' competente valuta la documentazione  acquisita
tenendo debitamente conto dello studio di impatto  ambientale,  delle
eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente,  nonche'
dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte
e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli  24
e 32. Qualora tali pareri non siano resi  nei  termini  ivi  previsti
ovvero esprimano valutazioni negative  o  elementi  di  dissenso  sul
progetto, l'autorita' competente procede comunque alla valutazione  a
norma del presente articolo. 
  2.  Nel  caso  di  progetti  di  competenza   statale   l'autorita'
competente, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  conclusione
della fase di  consultazione  di  cui  all'articolo  24,  propone  al
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
l'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere
ad accertamenti e indagini di particolare  complessita',  l'autorita'
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un  massimo  di  ulteriori  trenta  giorni,  dando
tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente  delle
ragioni che giustificano la proroga e del  termine  entro  cui  sara'
emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni  transfrontaliere
il provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del  Ministro  entro
il  termine  di  cui  all'articolo  32,  comma  5-bis.  Il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro
il termine di sessanta giorni all'adozione del provvedimento di  VIA,
previa acquisizione del  concerto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo  da  rendere  entro  trenta  giorni
dalla  richiesta.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine   per
l'adozione  del  provvedimento  di  VIA   da   parte   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  ovvero  per
l'espressione del concerto da parte del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, su istanza del  proponente  o  dei
Ministri interessati, l'adozione del provvedimento  e'  rimessa  alla
deliberazione del Consiglio dei  ministri  che  si  esprime  entro  i
successivi trenta giorni. 
  3.  Il  provvedimento  di  VIA  contiene  le   motivazioni   e   le
considerazioni  su  cui  si   fonda   la   decisione   dell'autorita'
competente,  incluse  le  informazioni  relative   al   processo   di
partecipazione  del  pubblico,  la  sintesi   dei   risultati   delle
consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi  degli  articoli
23, 24 e 24-bis, e,  ove  applicabile,  ai  sensi  dell'articolo  32,
nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati  o
altrimenti presi in considerazione. 
  4. Il  provvedimento  di  VIA  contiene  altresi'  le  eventuali  e
motivate condizioni ambientali che definiscono: 
    a)  le  condizioni  per  la  realizzazione,  l'esercizio   e   la
dismissione  del  progetto,  nonche'  quelle  relative  ad  eventuali
malfunzionamenti; 
    b) le misure previste  per  evitare,  prevenire,  ridurre  e,  se
possibile,  compensare  gli  impatti   ambientali   significativi   e
negativi; 
    c)  le  misure  per  il  monitoraggio  degli  impatti  ambientali
significativi e negativi,  anche  tenendo  conto  dei  contenuti  del
progetto di monitoraggio ambientale  predisposto  dal  proponente  ai
sensi dell'articolo  22,  comma  3,  lettera  e).  La  tipologia  dei
parametri  da  monitorare  e  la   durata   del   monitoraggio   sono
proporzionati  alla  natura,  all'ubicazione,  alle  dimensioni   del
progetto ed alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente.  Al
fine di evitare  una  duplicazione  del  monitoraggio,  e'  possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti
dall'attuazione di altre pertinenti normative  europee,  nazionali  o
regionali. 
  5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente  pubblicato  sul  sito
web dell'autorita' competente e ha  l'efficacia  temporale,  comunque
non inferiore a  cinque  anni,  definita  nel  provvedimento  stesso,
tenuto conto dei tempi previsti per la  realizzazione  del  progetto,
dei  procedimenti  autorizzatori  necessari,  nonche'  dell'eventuale
proposta formulata dal proponente e inserita nella  documentazione  a
corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia  temporale  indicata
nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato  realizzato,
il  procedimento  di  VIA  deve  essere  reiterato,  fatta  salva  la
concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte
dell'autorita' competente. 
  6.  Nel  caso  di   consultazioni   transfrontaliere,   l'autorita'
competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione  internazionale  dell'avvenuta  pubblicazione  del
provvedimento di VIA sul sito web. 
  7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori
ai sensi e per gli effetti di cui agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
                               Art. 15 
 
        Sostituzione dell'articolo 26 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  26  (Integrazione  del  provvedimento  di  VIA  negli   atti
autorizzatori). - 1. Il provvedimento  di  VIA  e'  sempre  integrato
nell'autorizzazione  e  in  ogni  altro   titolo   abilitativo   alla
realizzazione   dei    progetti    sottoposti    a    VIA,    nonche'
nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. 
  2. L'autorizzazione  recepisce  ed  esplicita  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    a) il provvedimento di VIA; 
    b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento  di  VIA,
una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle  eventuali
misure previste per evitare,  prevenire  o  ridurre  e  se  possibile
compensare gli impatti ambientali negativi e significativi,  nonche',
ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio. 
  3.  Della  decisione  in  merito  alla  concessione  o  al  rigetto
dell'autorizzazione, e' data prontamente  informazione  al  pubblico,
nonche' alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno  ricevuto
la  comunicazione  di  cui  all'articolo  23,   comma   4,   mediante
pubblicazione sul sito web dell'autorita'  che  ha  adottato  l'atto,
consentendo altresi' l'accesso almeno alle seguenti informazioni: 
    a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente
l'accompagnano; 
    b) le  motivazioni  e  le  considerazioni  su  cui  si  fonda  la
decisione,  incluse  le  informazioni   relative   al   processo   di
partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la  sintesi  dei
risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai  sensi
degli articoli  23,  24  e  24-bis,  e,  ove  applicabile,  ai  sensi
dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati  siano
stati integrati o altrimenti presi in considerazione.». 
                               Art. 16 
 
Sostituzione dell'articolo 27 e introduzione dell'articolo 27-bis nel
  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
  1. L'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale). - 1. Nel caso
di procedimenti di VIA di  competenza  statale,  il  proponente  puo'
richiedere all'autorita' competente che il provvedimento di  VIA  sia
rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di  ogni
autorizzazione, intesa, parere,  concerto,  nulla  osta,  o  atto  di
assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente  per
la  realizzazione  e  l'esercizio  del  progetto.  A  tal  fine,   il
proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura
che l'avviso al pubblico di  cui  all'articolo  24,  comma  2,  rechi
altresi'  specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,
parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale
richiesti, nonche' la  documentazione  e  gli  elaborati  progettuali
previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la  compiuta
istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i
titoli ambientali  di  cui  al  comma  2.  A  tale  istanza,  laddove
necessario, si applica l'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende  il  rilascio
dei seguenti titoli laddove necessario: 
    a)  autorizzazione  integrata  ambientale  ai  sensi  del  Titolo
III-bis della Parte II del presente decreto; 
    b) autorizzazione riguardante la disciplina  degli  scarichi  nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee  di  cui  all'articolo  104  del
presente decreto; 
    c) autorizzazione riguardante la  disciplina  dell'immersione  in
mare di materiale derivante da attivita' di  escavo  e  attivita'  di
posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del  presente
decreto; 
    d) autorizzazione  paesaggistica  di  cui  all'articolo  146  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42; 
    f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui  al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
    g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo  17,  comma  2,
del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; 
    h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a),  lo  studio  di  impatto
ambientale  e  gli  elaborati   progettuali   contengono   anche   le
informazioni previste ai commi 1, 2 e 3  dell'articolo  29-ter  e  il
provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari
previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies. 
  4.  Entro  quindici   giorni   dalla   presentazione   dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della
fattispecie di cui all'articolo 32,  comma  1,  e  comunica  per  via
telematica  a  tutte  le  amministrazioni  ed   enti   potenzialmente
interessati e comunque competenti in  materia  ambientale  l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita'
tali  da  garantire  la  tutela  della  riservatezza   di   eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate  dal  proponente,  in
conformita' a  quanto  previsto  dalla  disciplina  sull'accesso  del
pubblico all'informazione ambientale. La  medesima  comunicazione  e'
effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi  dell'articolo
32, comma 1. 
  5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel
sito  web  dell'autorita'  competente,   quest'ultima,   nonche'   le
amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  4,  per  i  profili  di
rispettiva competenza,  verificano  l'adeguatezza  e  la  completezza
della documentazione, assegnando al proponente un termine  perentorio
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. 
  6. Successivamente alla  verifica  della  completezza  documentale,
ovvero,  in  caso  di  richieste  di  integrazioni,  dalla  data   di
ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di
cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di  cui  e'  data  comunque
informazione nell'albo  pretorio  informatico  delle  amministrazioni
comunali territorialmente  interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della  pubblicazione
della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il
pubblico interessato  puo'  presentare  osservazioni  concernenti  la
valutazione di impatto ambientale, la valutazione  di  incidenza  ove
necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. 
  7. Entro i successivi trenta  giorni  l'autorita'  competente  puo'
chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo  stesso
un termine perentorio non superiore a  trenta  giorni.  Su  richiesta
motivata del proponente l'autorita' competente  puo'  concedere,  per
una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta
giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi
la documentazione integrativa, l'istanza si intende  ritirata  ed  e'
fatto    obbligo    all'autorita'     competente     di     procedere
all'archiviazione. L'autorita' competente, ove motivatamente  ritenga
che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti  per
il pubblico, dispone, entro quindici  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione integrativa, che  il  proponente  trasmetta,  entro  i
successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico,  predisposto
in conformita' all'articolo 24, comma 2,  del  presente  decreto,  da
pubblicare a cura della medesima  autorita'  competente  sul  proprio
sito web e di cui e' data comunque  informazione  nell'albo  pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate  al
progetto e alla documentazione, i termini  di  cui  al  comma  6  per
l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'. 
  8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti  dall'articolo  32,
comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere,  entro  dieci
giorni dalla scadenza del termine di conclusione della  consultazione
ovvero  dalla  data  di  ricevimento  delle  eventuali   integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni
competenti o comunque  potenzialmente  interessate  al  rilascio  del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in  materia  ambientale
richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge  secondo
le modalita' di cui all'articolo 14-ter, commi 1, 3, 4,  5,  6  e  7,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il  termine  di  conclusione  dei
lavori della conferenza di servizi e'  di  duecentodieci  giorni.  La
determinazione motivata di conclusione della conferenza  di  servizi,
che costituisce il provvedimento unico in  materia  ambientale,  reca
l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca,  altresi',
i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico.  La  decisione
di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta  sulla  base  del
provvedimento di VIA, adottato dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto  con  il  Ministro  dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e   del   turismo,   ai   sensi
dell'articolo 25. I  termini  previsti  dall'articolo  25,  comma  2,
quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'
sospesa per il termine  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  quinto
periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  9.   Le   condizioni   e   le   misure    supplementari    relative
all'autorizzazione integrata ambientale di cui al  comma  2,  lettera
a),  e  contenute  nel  provvedimento   unico,   sono   rinnovate   e
riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita'  di  cui  agli
articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le
misure  supplementari  relative  agli  altri  titoli  abilitativi  in
materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate  e  riesaminate,
controllate e sanzionate con le  modalita'  previste  dalle  relative
disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per
materia. 
  10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in
deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti  riguardanti
il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in  materia  ambientale
di cui al comma 2.». 
  2. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale).  -  1.
Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente
presenta all'autorita' competente un'istanza ai  sensi  dell'articolo
23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati  progettuali
previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la  compiuta
istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio  di  tutte
le autorizzazioni, intese, concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,
nulla  osta   e   assensi   comunque   denominati,   necessari   alla
realizzazione  e  all'esercizio  del  medesimo  progetto  e  indicati
puntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente  stesso.
L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2,  reca  altresi'
specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,   parere,
concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 
  2.  Entro  quindici   giorni   dalla   presentazione   dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della
fattispecie di cui all'articolo 32,  comma  1,  e  comunica  per  via
telematica  a  tutte  le  amministrazioni  ed   enti   potenzialmente
interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla  realizzazione
e  sull'esercizio  del  progetto,  l'avvenuta   pubblicazione   della
documentazione nel proprio sito web con modalita' tali  da  garantire
la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali  o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto
dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
ambientale. In caso di progetti che possono avere  impatti  rilevanti
sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione  e'  notificata  al
medesimo con le modalita' di cui all'articolo 32. 
  3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel
sito  web  dell'autorita'  competente,   quest'ultima,   nonche'   le
amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  2,  per  i  profili  di
rispettiva competenza,  verificano  l'adeguatezza  e  la  completezza
della documentazione, assegnando al proponente un termine  perentorio
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. 
  4. Successivamente alla  verifica  della  completezza  documentale,
ovvero,  in  caso  di  richieste  di  integrazioni,  dalla  data   di
ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di
cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di  cui  e'  data  comunque
informazione nell'albo  pretorio  informatico  delle  amministrazioni
comunali territorialmente  interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della  pubblicazione
del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il  pubblico
interessato puo' presentare osservazioni concernenti  la  valutazione
di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di  incidenza
e l'autorizzazione integrata ambientale. 
  5. Entro i successivi trenta  giorni  l'autorita'  competente  puo'
chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo  stesso
un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta  motivata  del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione
integrativa per  un  periodo  non  superiore  a  centottanta  giorni.
Qualora entro il termine stabilito  il  proponente  non  depositi  la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo  all'autorita'  competente  di  procedere  all'archiviazione.
L'autorita' competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche  o
le integrazioni  siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il  pubblico,
dispone, entro quindici giorni dalla ricezione  della  documentazione
integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici
giorni, un nuovo  avviso  al  pubblico,  predisposto  in  conformita'
all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a  cura
della medesima autorita' competente sul proprio sito web, di  cui  e'
data  comunque  informazione  nell'albo  pretorio  informatico  delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.  In  relazione
alle  modifiche  o  integrazioni  apportate  al   progetto   e   alla
documentazione,  i  termini  di  cui  al  comma  4  per   l'ulteriore
consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'. 
  6. L'autorita' competente puo' disporre che  la  consultazione  del
pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis,  comma  1,  con  le
forme e le modalita' disciplinate  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8. 
  7. Fatto salvo il rispetto dei termini  previsti  dall'articolo  32
per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione  ovvero
dalla data di ricevimento delle eventuali  integrazioni  documentali,
l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi  alla  quale
partecipano il proponente e tutte  le  Amministrazioni  competenti  o
comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento
di VIA e  dei  titoli  abilitativi  necessari  alla  realizzazione  e
all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di
servizi e' convocata in modalita'  sincrona  e  si  svolge  ai  sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
conclusione della conferenza  di  servizi  e'  di  centoventi  giorni
decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.  La  determinazione
motivata di conclusione della conferenza di  servizi  costituisce  il
provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e   comprende   il
provvedimento di  VIA  e  i  titoli  abilitativi  rilasciati  per  la
realizzazione e l'esercizio  del  progetto,  recandone  l'indicazione
esplicita. Resta  fermo  che  la  decisione  di  concedere  i  titoli
abilitativi di cui al periodo precedente e' assunta  sulla  base  del
provvedimento di VIA, adottato in conformita' all'articolo 25,  commi
1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto. 
  8. Tutti i termini del procedimento  si  considerano  perentori  ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  9.   Le   condizioni   e   le   misure    supplementari    relative
all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento
autorizzatorio  unico  regionale,  sono  rinnovate   e   riesaminate,
controllate e sanzionate  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli
29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e  le  misure
supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al  comma
7, sono rinnovate e riesaminate,  controllate  e  sanzionate  con  le
modalita' previste dalle relative disposizioni di  settore  da  parte
delle amministrazioni competenti per materia. 
                               Art. 17 
 
        Sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 28 (Monitoraggio). - 1. Il proponente e' tenuto a ottemperare
alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA. 
  2. L'autorita' competente, in collaborazione con il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  per  i  profili  di
competenza, verifica l'ottemperanza delle  condizioni  ambientali  di
cui al comma 1 al fine di identificare  tempestivamente  gli  impatti
ambientali significativi e  negativi  imprevisti  e  di  adottare  le
opportune  misure  correttive.  Per   tali   attivita',   l'autorita'
competente puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa,  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanita'  per
i profili concernenti la sanita' pubblica, ovvero di  altri  soggetti
pubblici, i  quali  informano  tempestivamente  la  stessa  autorita'
competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle  medesime
attivita', nel caso di progetti di competenza statale particolarmente
rilevanti per natura, complessita',  ubicazione  e  dimensioni  delle
opere o degli  interventi,  l'autorita'  competente  puo'  istituire,
d'intesa con il proponente e con  oneri  a  carico  di  quest'ultimo,
appositi  osservatori   ambientali   finalizzati   a   garantire   la
trasparenza  e  la  diffusione  delle  informazioni  concernenti   le
verifiche  di  ottemperanza.  All'esito   positivo   della   verifica
l'autorita' competente attesta  l'avvenuta  ottemperanza  pubblicando
sul proprio sito  web  la  relativa  documentazione,  entro  quindici
giorni dal ricevimento dell'esito della verifica. 
  3. Per la verifica dell'ottemperanza delle  condizioni  ambientali,
il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalita' di
attuazione   stabilite   nel    provvedimento    di    verifica    di
assoggettabilita' a VIA o nel  provvedimento  di  VIA,  trasmette  in
formato  elettronico  all'autorita'   competente,   o   al   soggetto
eventualmente  individuato  per  la   verifica,   la   documentazione
contenente gli elementi necessari  alla  verifica  dell'ottemperanza.
L'attivita' di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. 
  4. Qualora i soggetti individuati per la verifica  di  ottemperanza
ai sensi del comma 2 non provvedano entro il  termine  stabilito  dal
comma  3,  le  attivita'  di  verifica   sono   svolte   direttamente
dall'autorita' competente. 
  5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito  negativo,
l'autorita' competente diffida il proponente ad  adempiere  entro  un
congruo termine, trascorso  inutilmente  il  quale  si  applicano  le
sanzioni di cui all'articolo 29. 
  6. Qualora all'esito dei risultati delle attivita' di  verifica  di
cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione  del
progetto,  dall'esecuzione   dei   lavori   di   costruzione   ovvero
dall'esercizio dell'opera,  si  accerti  la  sussistenza  di  impatti
ambientali negativi,  imprevisti,  ulteriori  o  diversi,  ovvero  di
entita' significativamente superiore a  quelli  valutati  nell'ambito
del  procedimento  di  VIA,  comunque  non  imputabili   al   mancato
adempimento delle condizioni  ambientali  da  parte  del  proponente,
l'autorita'  competente,   acquisite   ulteriori   informazioni   dal
proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, puo'
ordinare la sospensione dei lavori o delle  attivita'  autorizzate  e
disporre l'adozione di opportune misure correttive. 
  7. Nei casi in cui, al verificarsi  delle  fattispecie  di  cui  al
comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di
stabilire condizioni  ambientali  ulteriori  rispetto  a  quelle  del
provvedimento  originario,  l'autorita'  competente,  ai  fini  della
riedizione del procedimento di  VIA,  dispone  l'aggiornamento  dello
studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione  dello  stesso,
assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni. 
  8. Delle modalita' di svolgimento delle attivita' di  monitoraggio,
dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure
correttive  adottate  dall'autorita'  competente,  nonche'  dei  dati
derivanti dall'attuazione dei monitoraggi  ambientali  da  parte  del
proponente e' data  adeguata  informazione  attraverso  il  sito  web
dell'autorita' competente.». 
                               Art. 18 
 
        Sostituzione dell'articolo 29 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  29  (Sistema  sanzionatorio).  -  1.  I   provvedimenti   di
autorizzazione  di  un  progetto  adottati  senza  la   verifica   di
assoggettabilita'  a  VIA  o  senza  la  VIA,  ove  prescritte,  sono
annullabili per violazione di legge. 
  2.  Qualora  siano  accertati  inadempimenti  o  violazioni   delle
condizioni ambientali di cui  all'articolo  28,  ovvero  in  caso  di
modifiche progettuali che rendano  il  progetto  difforme  da  quello
sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al
procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo
27 o di  cui  all'articolo  27-bis,  l'autorita'  competente  procede
secondo la gravita' delle infrazioni: 
    a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze; 
    b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un
tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti  ambientali
significativi e negativi; 
    c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento  alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente. 
  3. Nel caso di progetti a cui  si  applicano  le  disposizioni  del
presente  decreto  realizzati  senza  la  previa  sottoposizione   al
procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al  procedimento
di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o  di  cui
all'articolo 27-bis, in  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  Titolo  III,  ovvero  in  caso  di  annullamento  in   sede
giurisdizionale o in autotutela  dei  provvedimenti  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o dei provvedimenti  di  VIA  relativi  a  un
progetto gia' realizzato o in  corso  di  realizzazione,  l'autorita'
competente assegna un termine all'interessato entro il quale  avviare
un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori  o
delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini
di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,  ambientali
o  per  il  patrimonio  culturale.  Scaduto  inutilmente  il  termine
assegnato  all'interessato,  ovvero  nel  caso  in   cui   il   nuovo
provvedimento di VIA, adottato ai  sensi  degli  articoli  25,  27  o
27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente  dispone  la
demolizione delle opere realizzate e il ripristino  dello  stato  dei
luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile,
definendone i termini e le  modalita'.  In  caso  di  inottemperanza,
l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese  dell'inadempiente.
Il recupero di tali spese  e'  effettuato  con  le  modalita'  e  gli
effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  realizza  un
progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica  di
assoggettabilita' a VIA, ove prescritte, e' punito con  una  sanzione
amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei  confronti
di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento  di  verifica
di assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale,  non  ne
osserva le condizioni ambientali. 
  6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorita' competente. 
  7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
articolo non si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  8.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza  statale  per  le  violazioni
previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli
di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare per essere destinati al  miglioramento  delle  attivita'  di
vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle  attivita'  di
cui  all'articolo  28  del   presente   decreto   per   la   verifica
dell'ottemperanza   delle   condizioni   ambientali   contenute   nel
provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a   VIA   o   nel
provvedimento di VIA, nonche' alla predisposizione di misure  per  la
protezione  sanitaria  della  popolazione  in  caso  di  incidenti  o
calamita' naturali.». 
                               Art. 19 
 
          Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Nei casi di cui al
comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri,  l'autorita'
competente mette  a  disposizione  nel  proprio  sito  web  tutta  la
documentazione pervenuta affinche' i  soggetti  di  cui  al  comma  2
rendano le proprie determinazioni.». 
                               Art. 20 
 
          Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «17,» e'  inserita
la seguente: «25,» e dopo la parola: «27» e'  aggiunta  la  seguente:
«27-bis,»; 
    b) al comma 5-bis le parole: «26, comma 1» sono sostituite  dalle
seguenti: «25, comma 2». 
                               Art. 21 
 
          Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base
del  costo  effettivo  del  servizio,  per  la  copertura  dei  costi
sopportati  dall'autorita'  competente  per  l'organizzazione  e   lo
svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e  controllo
delle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA  e  di
VAS sono definite con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.». 
                               Art. 22 
 
Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo  3
                         aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'Allegato II alla parte seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto 2), sono aggiunti, infine, i seguenti sottopunti: 
      «impianti termici  per  la  produzione  di  energia  elettrica,
vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a  150
MW; 
      impianti eolici per la produzione di  energia  elettrica  sulla
terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.»; 
    b) al punto 4-bis) le parole: «facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale» sono abrogate; 
    c) il punto 7) e' sostituito dai seguenti: 
      «7)  perforazione  di  pozzi   finalizzati   alla   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma  e  in
mare; 
      7.1) coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,  sulla
terraferma e in mare, per un quantitativo estratto  superiore  a  500
tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per  il
gas naturale; 
      7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun  o
esplosivo.»; 
    d) il punto 7-quater) e' sostituito dal seguente: 
      «7-quater) impianti geotermici pilota di  cui  all'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e
successive modificazioni, nonche' attivita' di ricerca e coltivazione
di risorse geotermiche in mare.»; 
    e) dopo il punto 7-quater e' inserito il seguente: 
      «7-quinquies)  attivita'  di  ricerca  e   coltivazione   delle
seguenti sostanze minerali: 
        minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi
e loro composti; 
        grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; 
        sostanze radioattive.»; 
    f) il punto 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8) Stoccaggio: 
        di  petrolio,  prodotti  chimici,  prodotti   petroliferi   e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore  a  40.000
m³; 
        superficiale di gas naturali con  una  capacita'  complessiva
superiore a 40.000 m³; 
        sotterraneo artificiale di gas combustibili in  serbatoi  con
una capacita' complessiva superiore a 80.000 m³; 
        di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di  gas  naturale
liquefatto con capacita' complessiva superiore a 20.000 m³; 
        di prodotti combustibili  solidi  con  capacita'  complessiva
superiore a 150.000 tonnellate.»; 
    g) il punto 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9) Condutture di diametro superiore a 800 mm  e  di  lunghezza
superiore a 40 km per  il  trasporto  di  gas,  petrolio  e  prodotti
chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2  )
ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni  di
spinta»; 
    h) al punto 10), il secondo e terzo  sottopunto  sono  sostituiti
dai seguenti: 
      «autostrade e strade extraurbane principali; 
      strade extraurbane a quattro o piu'  corsie  o  adeguamento  di
strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle  a  quattro  o
piu' corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;»; 
    i) al punto 11, primo periodo, dopo  la  parola  «tonnellate»  e'
inserito il seguente periodo: 
      «, nonche' porti con funzione turistica e da diporto quando  lo
specchio  d'acqua  e'  superiore  a  10  ettari  o  le  aree  esterne
interessate superano i 5 ettari  oppure  i  moli  sono  di  lunghezza
superiore ai 500 metri»; 
    l) al punto 17-bis, dopo la parola: «allegato» sono  inserite  le
seguenti: «e nell'allegato III al presente decreto». 
  2. Dopo l'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: 
 
                          «ALLEGATO II-BIS 
       Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita' 
                        di competenza statale 
 
  1. Industria energetica ed estrattiva: 
    a) impianti termici  per  la  produzione  di  energia  elettrica,
vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore  a  50
MW; 
    b) installazioni di oleodotti e  gasdotti  e  condutture  per  il
trasporto di  flussi  di  CO2  ai  fini  dello  stoccaggio  geologico
superiori a 20 km; 
    c) impianti per la  cattura  di  flussi  di  CO2  provenienti  da
impianti che non rientrano  negli  allegati  II  e  III  al  presente
decreto ai fini  dello  stoccaggio  geologico  a  norma  del  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni; 
    d)  elettrodotti  aerei  esterni  per  il  trasporto  di  energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di
lunghezza superiore a 3 Km. 
  2. Progetti di infrastrutture: 
    a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; 
    b) porti e  impianti  portuali  marittimi,  fluviali  e  lacuali,
compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili; 
    c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale; 
    d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; 
    e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II); 
    f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo  specchio
d'acqua  e'  inferiore  o  uguale  a  10  ettari,  le  aree   esterne
interessate non superano i 5  ettari  e  i  moli  sono  di  lunghezza
inferiore o uguale a 500 metri; 
    g)  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi   e   gassosi,   sulla
terraferma e in  mare,  per  un  quantitativo  estratto  fino  a  500
tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per  il
gas naturale; 
    h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato  II,  o
al presente allegato  gia'  autorizzati,  realizzati  o  in  fase  di
realizzazione,  che  possono  avere   notevoli   impatti   ambientali
significativi  e  negativi  (modifica  o   estensione   non   inclusa
nell'allegato II).» 
  3. All'Allegato III alla parte seconda del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il punto c-bis) e' sostituito dal seguente: 
      «c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia  elettrica
sulla terraferma con potenza complessiva superiore a  1  MW,  qualora
disposto  all'esito  della  verifica  di  assoggettabilita'  di   cui
all'articolo 19»; 
    b) il punto af-bis) e' sostituito dal seguente: 
      «af-bis) strade urbane di scorrimento; 
  4. All'Allegato IV alla parte seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto 1, la lettera e), e' sostituita dalla seguente: 
      «e)  impianti  di   piscicoltura   intensiva   per   superficie
complessiva oltre i 5 ettari;»; 
    b) il punto 2, e' sostituito dal seguente: 
      «2. Industria energetica ed estrattiva: 
        a) attivita'  di  ricerca  sulla  terraferma  delle  sostanze
minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, ivi  comprese  le  risorse  geotermiche  con
esclusione degli impianti geotermici pilota di  cui  all'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e
successive modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie; 
        b) impianti industriali non  termici  per  la  produzione  di
energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a  1
MW; 
        c)  impianti  industriali  per  il  trasporto  del  vapore  e
dell'acqua  calda,  che  alimentano  condotte   con   una   lunghezza
complessiva superiore ai 20 km; 
        d) impianti eolici per la  produzione  di  energia  elettrica
sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW; 
        e)  estrazione  di  sostanze  minerali  di  miniera  di   cui
all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927,  n.  1443,
mediante dragaggio marino e fluviale; 
        f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; 
        g) impianti di superficie  dell'industria  di  estrazione  di
carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti bituminose; 
        h) impianti per la produzione di  energia  idroelettrica  con
potenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,  per  i  soli
impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella   casistica   di   cui
all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4,  punto  3.b,
lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  6
luglio 2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n.  159  del  10  luglio  2012,  con  potenza  nominale  di
concessione superiore a 250 kW; 
        i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;»; 
    c) al punto 7 la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
      «h) strade extraurbane secondarie  non  comprese  nell'allegato
II-bis e strade urbane con lunghezza  superiore  a  1.500  metri  non
comprese nell'allegato III;». 
  5. Dopo l'allegato IV e' inserito il seguente: 
 
                          «ALLEGATO IV-BIS 
            Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale 
                       di cui all'articolo 19 
 
  1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 
    a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme  del
progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione; 
    b)  la  descrizione  della  localizzazione   del   progetto,   in
particolare per quanto riguarda la sensibilita' ambientale delle aree
geografiche che potrebbero essere interessate. 
  2. La descrizione delle componenti  dell'ambiente  sulle  quali  il
progetto potrebbe avere un impatto rilevante. 
  3. La descrizione  di  tutti  i  probabili  effetti  rilevanti  del
progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni  su  tali
effetti siano disponibili, risultanti da: 
    a) i residui e le emissioni previste e la produzione di  rifiuti,
ove pertinente; 
    b)  l'uso  delle  risorse   naturali,   in   particolare   suolo,
territorio, acqua e biodiversita'. 
  4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati  di  cui  ai
punti da 1 a 3 si tiene conto, se del  caso,  dei  criteri  contenuti
nell'allegato V. 
  5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del  caso,  dei
risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni  degli  effetti
sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali  e
regionali e puo' contenere una descrizione delle caratteristiche  del
progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali  significativi
e negativi.». 
  6. L'Allegato V e' sostituito dal seguente: 
 
                             «ALLEGATO V 
            Criteri per la verifica di assoggettabilita' 
                       di cui all'articolo 19 
 
  1. Caratteristiche dei progetti. 
  Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate  tenendo
conto, in particolare: 
    a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto; 
    b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; 
    c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare  suolo,
territorio, acqua e biodiversita'; 
    d) della produzione di rifiuti; 
    e) dell'inquinamento e disturbi ambientali; 
    f) dei rischi di  gravi  incidenti  e/o  calamita'  attinenti  al
progetto  in  questione,  inclusi  quelli   dovuti   al   cambiamento
climatico, in base alle conoscenze scientifiche; 
    g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo,  quelli  dovuti  alla  contaminazione  dell'acqua  o
all'inquinamento atmosferico. 
  2. Localizzazione dei progetti. 
  Deve essere  considerata  la  sensibilita'  ambientale  delle  aree
geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti,  tenendo
conto, in particolare: 
    a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato; 
    b) della ricchezza relativa, della disponibilita', della qualita'
e della capacita' di rigenerazione delle risorse naturali della  zona
(comprendenti  suolo,  territorio,  acqua  e  biodiversita')  e   del
relativo sottosuolo; 
    c)  della  capacita'  di  carico  dell'ambiente   naturale,   con
particolare attenzione alle seguenti zone: 
      c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; 
      c2) zone costiere e ambiente marino; 
      c3) zone montuose e forestali; 
      c4) riserve e parchi naturali; 
      c5) zone classificate o protette dalla normativa  nazionale;  i
siti della rete Natura 2000; 
      c6) zone in cui si e' gia' verificato, o nelle quali si ritiene
che si possa  verificare,  il  mancato  rispetto  degli  standard  di
qualita'  ambientale   pertinenti   al   progetto   stabiliti   dalla
legislazione dell'Unione; 
      c7) zone a forte densita' demografica; 
      c8) zone di  importanza  paesaggistica,  storica,  culturale  o
archeologica; 
      c9) territori con produzioni agricole di particolare qualita' e
tipicita' di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 228. 
  3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale. 
  I  potenziali  impatti  ambientali  dei  progetti  debbono   essere
considerati in relazione ai criteri stabiliti ai  punti  1  e  2  del
presente allegato con riferimento ai fattori di cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera c),  del  presente  decreto,  e  tenendo  conto,  in
particolare: 
    a)  dell'entita'  ed  estensione  dell'impatto  quali,  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo, area  geografica  e  densita'  della
popolazione potenzialmente interessata; 
    b) della natura dell'impatto; 
    c) della natura transfrontaliera dell'impatto; 
    d) dell'intensita' e della complessita' dell'impatto; 
    e) della probabilita' dell'impatto; 
    f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e  reversibilita'
dell'impatto; 
    g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto
di altri progetti esistenti e/o approvati; 
    h) della possibilita' di ridurre l'impatto in modo efficace.». 
  7. L'Allegato VII e' sostituito dal seguente: 
 
                            «ALLEGATO VII 
            Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale 
                       di cui all'articolo 22 
 
  1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 
    a)  la  descrizione  dell'ubicazione  del  progetto,   anche   in
riferimento alle tutele e ai vincoli presenti; 
    b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del
progetto,  compresi,  ove  pertinenti,  i   lavori   di   demolizione
necessari, nonche' delle esigenze di utilizzo del  suolo  durante  le
fasi di costruzione e di funzionamento; 
    c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di
funzionamento del progetto e, in particolare dell'eventuale  processo
produttivo,  con  l'indicazione,  a  titolo  esemplificativo  e   non
esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia,  della  natura  e
delle quantita' dei materiali  e  delle  risorse  naturali  impiegate
(quali acqua, territorio, suolo e biodiversita'); 
    d) una valutazione del tipo e della quantita' dei residui e delle
emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non  esaustivo,
inquinamento dell'acqua,  dell'aria,  del  suolo  e  del  sottosuolo,
rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione,  e  della  quantita'  e
della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione  e
di funzionamento; 
    e) la descrizione della tecnica prescelta, con  riferimento  alle
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi,  e  delle  altre
tecniche previste per prevenire le emissioni  degli  impianti  e  per
ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando  le  tecniche
prescelte con le migliori tecniche disponibili. 
  2. Una descrizione delle  principali  alternative  ragionevoli  del
progetto (quali, a titolo esemplificativo  e  non  esaustivo,  quelle
relative   alla   concezione   del   progetto,    alla    tecnologia,
all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese  in  esame  dal
proponente,  compresa  l'alternativa  zero,  adeguate   al   progetto
proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle
principali  ragioni  della  scelta,  sotto  il  profilo  dell'impatto
ambientale, e la  motivazione  della  scelta  progettuale,  sotto  il
profilo  dell'impatto   ambientale,   con   una   descrizione   delle
alternative prese in  esame  e  loro  comparazione  con  il  progetto
presentato. 
  3. La descrizione degli  aspetti  pertinenti  dello  stato  attuale
dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua
probabile evoluzione in caso  di  mancata  attuazione  del  progetto,
nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario  di
base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole  in  funzione
della  disponibilita'  di  informazioni   ambientali   e   conoscenze
scientifiche. 
  4. Una descrizione dei fattori specificati all'articolo 5, comma 1,
lettera c), del presente decreto potenzialmente  soggetti  a  impatti
ambientali dal progetto proposto, con  particolare  riferimento  alla
popolazione,   salute   umana,   biodiversita'   (quali,   a   titolo
esemplificativo e  non  esaustivo,  fauna  e  flora),  al  territorio
(quale, a titolo esemplificativo e  non  esaustivo,  sottrazione  del
territorio),  al  suolo  (quali,  a  titolo  esemplificativo  e   non
esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica,  compattazione,
impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a titolo  esemplificativo  e
non esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantita' e qualita'),
all'aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, emissioni di gas a effetto serra,  gli  impatti  rilevanti
per l'adattamento), ai beni materiali, al  patrimonio  culturale,  al
patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonche' all'interazione  tra
questi vari fattori. 
  5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali  rilevanti  del
progetto proposto, dovuti, tra l'altro: 
    a) alla costruzione e all'esercizio del  progetto,  inclusi,  ove
pertinenti, i lavori di demolizione; 
    b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in  particolare  del
territorio, del suolo, delle risorse idriche e  della  biodiversita',
tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilita' sostenibile
di tali risorse; 
    c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore,
radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento  dei
rifiuti; 
    d) ai rischi per la salute umana,  il  patrimonio  culturale,  il
paesaggio  o  l'ambiente  (quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, in caso di incidenti o di calamita'); 
    e)  al  cumulo  con  gli  effetti  derivanti  da  altri  progetti
esistenti  e/o  approvati,  tenendo  conto  di  eventuali  criticita'
ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o  ad
aree di particolare sensibilita' ambientale suscettibili di risentire
degli effetti derivanti dal progetto; 
    f)  all'impatto  del  progetto  sul  clima   (quali,   a   titolo
esemplificativo e non esaustivo, natura ed entita' delle emissioni di
gas  a  effetto  serra)  e  alla  vulnerabilita'  del   progetto   al
cambiamento climatico; 
    g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate. 
  La  descrizione  dei  possibili  impatti  ambientali  sui   fattori
specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto
include  sia  effetti  diretti  che  eventuali   effetti   indiretti,
secondari, cumulativi,  transfrontalieri,  a  breve,  medio  e  lungo
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi  del  progetto.
La descrizione  deve  tenere  conto  degli  obiettivi  di  protezione
dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli  Stati  membri  e
pertinenti al progetto. 
  6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di  previsione
utilizzati  per  individuare  e  valutare  gli   impatti   ambientali
significativi del progetto, incluse  informazioni  dettagliate  sulle
difficolta' incontrate nel raccogliere i  dati  richiesti  (quali,  a
titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche  o  mancanza
di conoscenze) nonche' sulle principali incertezze riscontrate. 
  7. Una descrizione delle misure previste  per  evitare,  prevenire,
ridurre  o,  se  possibile,   compensare   gli   impatti   ambientali
significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti,
delle  eventuali  disposizioni  di  monitoraggio  (quale,  a   titolo
esemplificativo e non esaustivo, la  preparazione  di  un'analisi  ex
post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura  gli
impatti ambientali significativi e negativi sono evitati,  prevenuti,
ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che
di funzionamento. 
  8.  La  descrizione  degli  elementi  e  dei   beni   culturali   e
paesaggistici  eventualmente  presenti,  nonche'   dell'impatto   del
progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure  di
mitigazione e compensazione eventualmente necessarie. 
  9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi  e
negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilita' del progetto ai
rischi di gravi incidenti e/o calamita' che sono  pertinenti  per  il
progetto in questione. A tale  fine  potranno  essere  utilizzate  le
informazioni  pertinenti  disponibili,   ottenute   sulla   base   di
valutazioni del rischio effettuate in conformita' della  legislazione
dell'Unione (a titolo e non esaustivo  la  direttiva  2012/18/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del
Consiglio),  ovvero   di   valutazioni   pertinenti   effettuate   in
conformita' della legislazione  nazionale,  a  condizione  che  siano
soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale
descrizione dovrebbe comprendere le misure  previste  per  evitare  o
mitigare gli impatti ambientali  significativi  e  negativi  di  tali
eventi, nonche' dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze
e la risposta proposta. 
  10. Un riassunto non tecnico  delle  informazioni  trasmesse  sulla
base dei punti precedenti. 
  11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per
le descrizioni e le  valutazioni  incluse  nello  Studio  di  Impatto
Ambientale. 
  12. Un sommario delle eventuali difficolta', quali lacune  tecniche
o mancanza di conoscenze, incontrate dal  proponente  nella  raccolta
dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui  al  punto
5.». 
                               Art. 23 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente   decreto   si   applicano   ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti
gia' compiuti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
l'autorita' competente di cui  all'articolo  7,  commi  5  e  6,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assegna al  proponente  un
congruo termine per eventuali integrazioni documentali o  adempimenti
resi necessari dalle disposizioni recate dal presente decreto. 
  2. I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a  VIA  pendenti
alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti  di  VIA  per  i
progetti per i quali alla medesima data risulti avviata  la  fase  di
consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  ovvero  sia  stata  presentata  l'istanza   di   cui
all'articolo   23   del   medesimo   decreto   legislativo,   restano
disciplinati dalla normativa previgente. Nel caso dei procedimenti di
VIA  di  cui  al  periodo  precedente,  l'autorita'  competente  puo'
disporre, su istanza del  proponente  da  presentare  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'applicazione al procedimento in corso della disciplina  recata  dal
presente  decreto,  indicando  eventuali   integrazioni   documentali
ritenute necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento  alla
sola fase della valutazione di cui  all'articolo  25  o  all'articolo
27-bis, comma 7, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
qualora  risultino  gia'  effettuate   ed   esaurite   le   attivita'
istruttorie di cui all'articolo 24 o all'articolo 27-bis, commi 4,  5
e  6,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Il  proponente  conserva
comunque la facolta' di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova
ai sensi dell'articolo 19 o ai sensi  dell'articolo  23  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificati  dal  presente
decreto. Il proponente conserva, altresi', la  facolta'  di  ritirare
l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi  dell'articolo  27  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   come   introdotto
dall'articolo 16 del presente decreto. 
  3. Alle attivita' di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica  di
assoggettabilita' a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la
normativa previgente, nonche' alle attivita' conseguenti si applicano
comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto. 
  4. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano i propri ordinamenti esercitando le  potesta'  normative  di
cui all'articolo 7-bis, comma 8, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del  presente  decreto,
entro il termine perentorio  di  centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine,
in assenza di disposizioni regionali  o  provinciali  vigenti  idonee
allo scopo, si applicano i poteri  sostitutivi  di  cui  all'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto  dagli
articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare
provvede  a  nominare  la  nuova  Commissione  tecnica  di   verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS e i componenti del Comitato tecnico
istruttorio di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato  dall'articolo  6  del  presente
decreto. Gli attuali componenti della Commissione restano  in  carica
fino al subentro dei nuovi. L'entrata in carica dei nuovi  componenti
della Commissione e  del  Comitato  e'  condizionata  all'entrata  in
vigore dei decreti di cui all'articolo 8, commi 4 e  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato  dall'articolo  6
del presente decreto. Fino all'entrata in carica dei nuovi componenti
della Commissione e del Comitato, per i  procedimenti  di  competenza
statale non si applicano  le  disposizioni  sulla  perentorieta'  dei
termini di cui agli articoli 19, comma 12, 25, comma 7 e 27, comma 8,
ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 
                               Art. 24 
 
     Modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
e' sostituito dal seguente: 
    «4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di  impatto
ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni,  intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito  di  apposita  conferenza  di
servizi, convocata  in  modalita'  sincrona  ai  sensi  dell'articolo
14-ter, secondo quanto  previsto  dall'articolo  27-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                               Art. 25 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati,  anche
in relazione a specifiche tipologie progettuali,  i  contenuti  della
modulistica necessaria ai fini della  presentazione  delle  liste  di
controllo di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,  si
provvede alla modifica e all'aggiornamento del decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del  30  marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile  2015,
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
come modificato dall'articolo 3 del presente decreto. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo  sono  stabiliti  gli  indirizzi
metodologici e le modalita' operative per la collaborazione  dei  due
Ministeri  nelle   verifiche   dell'ottemperanza   delle   condizioni
ambientali di cui all'articolo 28 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto. 
  4. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo  e  con  il  Ministero
della salute, sono adottate, su proposta del Sistema nazionale a rete
per la  protezione  dell'ambiente,  linee  guida  nazionali  e  norme
tecniche per l'elaborazione  della  documentazione  finalizzata  allo
svolgimento  della  valutazione  di  impatto  ambientale,  anche   ad
integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale  di  cui
all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
contenuti  minimi  e  i  formati   dei   verbali   di   accertamento,
contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29
del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato
dall'articolo 18 del presente decreto. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto,  previo  parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, sono emanate le linee guida nazionali  per  la  dismissione
mineraria delle piattaforme per la  coltivazione  di  idrocarburi  in
mare e  delle  infrastrutture  connesse  al  fine  di  assicurare  la
qualita' e la completezza  della  valutazione  dei  relativi  impatti
ambientali. 
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo,  da  adottarsi  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
disciplinate le modalita' di svolgimento e gestione  della  procedura
di  inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo  13,
comma 2, del presente decreto. 
  8. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di cui all'articolo 33, comma  1,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato  dall'articolo  21
del presente decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  9. Con accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990,
n. 241, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo definiscono forme e modalita'  di  raccordo  per  l'esercizio
delle rispettive competenze disciplinate dal presente decreto. 
                               Art. 26 
 
                       Abrogazioni e modifiche 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) il comma 2 dell'articolo 4; i commi 3 e 4 dell'articolo  7;  i
commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10; i commi 1 e 2  dell'articolo
34; il punto 4-ter dell'Allegato II alla parte  seconda;  le  lettere
c), h), h-bis), l), z) ed ab) dell'Allegato III alla parte seconda; i
punti 7.e), 7.f), 7.g), 7.m), 7.p), 7.q) e 7.z) dell'Allegato IV alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    b) il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di
impatto ambientale e la formulazione del giudizio  di  compatibilita'
di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 agosto 1988, n. 377; 
    c) l'articolo 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 90; 
    d)  l'articolo  7  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; 
    e) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116. 
  2.  All'articolo  7,  comma  3,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, la parola: «regionale»,  ovunque
ricorra, e' soppressa. 
  3. L'articolo 26 del Codice dei beni culturali e del  paesaggio  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 26 (Valutazione di impatto ambientale). - 1. Per  i  progetti
da sottoporre a valutazione di impatto ambientale,  il  Ministero  si
esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione  di
impatto ambientale risulti che il  progetto  non  e'  in  alcun  modo
compatibile con le esigenze di  protezione  dei  beni  culturali  sui
quali esso e'  destinato  ad  incidere,  il  Ministero  si  pronuncia
negativamente e, in tal  caso,  il  procedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale si conclude negativamente. 
  3. Qualora nel corso  dei  lavori  di  realizzazione  del  progetto
risultino comportamenti  contrastanti  con  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo  21  espressa  nelle  forme  del   provvedimento   unico
ambientale di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  tali  da  porre  in  pericolo  l'integrita'  dei  beni
culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la  sospensione
dei lavori.». 
                               Art. 27 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Fermo il disposto di cui all'articolo 21, le attivita' di cui al
presente decreto sono svolte con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 16 giugno 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Franceschini, Ministro dei  beni  e
                                  delle  attivita'  culturali  e  del
                                  turismo 
 
                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                  Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
Visto, il Guardasigilli: Orlando