(GU n.231 del 4-10-2018)

Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Vigente al: 5-10-2018

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LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4  ottobre
2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia  di  protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per
la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata. Delega al Governo in materia di  riordino  dei  ruoli  e
delle carriere del personale delle Forze di  polizia  e  delle  Forze
armate.

(GU n.281 del 3-12-2018)

 Vigente al: 4-12-2018  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113,  recante  disposizioni
urgenti in  materia  di  protezione  internazionale  e  immigrazione,
sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero
dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente
legge. 
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019: 
  a) uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni  integrative
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate nonche' correttive del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 94; 
  b) uno o piu' ulteriori decreti  legislativi  recanti  disposizioni
integrative in materia di revisione dei  ruoli  del  personale  delle
Forze di polizia nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b),  fermo
restando  il  mantenimento  della  sostanziale  equiordinazione   del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono  adottati
osservando, rispettivamente, i principi e criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 1, comma 5, secondo periodo,  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di
polizia,  ivi  prevista,  e'  attuata  in  ragione  delle  aggiornate
esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del
1° gennaio 2019, ferme restando le facolta' assunzionali  autorizzate
e non esercitate alla medesima data. 
  4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la
procedura prevista dall'articolo 8, comma 5,  della  legge  7  agosto
2015, n. 124. 
  5.  Agli  eventuali  oneri  derivanti  dall'adozione  dei   decreti
legislativi di cui al comma 2 si provvede nei  limiti  delle  risorse
del fondo di cui  all'articolo  35,  comma  1,  del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113. 
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 1º dicembre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Salvini, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 231 del 4  ottobre  2018),  coordinato  con  la
legge di conversione 1º dicembre  2018,  n.  132  (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:  «Disposizioni  urgenti  in
materia  di  protezione  internazionale  e  immigrazione,   sicurezza
pubblica,  nonche'  misure  per  la   funzionalita'   del   Ministero
dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.».  

(GU n.281 del 3-12-2018)

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale

 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di permessi di soggiorno per motivi umanitari
  e disciplina di casi speciali di permessi di  soggiorno  temporanei
  per esigenze di carattere umanitario 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole  «  per
richiesta  di  asilo,  per   protezione   sussidiaria,   per   motivi
umanitari,»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «per   protezione
sussidiaria, per i motivi  di  cui  all'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 
  b) all'articolo 5: 
  1) al comma 2-ter, al secondo  periodo,  le  parole  «  per  motivi
umanitari » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  per  cure  mediche
nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli  articoli  18,  18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del  permesso  di  soggiorno
rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma   3,   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 »; 
  2) il comma 6, e' sostituito dal seguente: « 6.  Il  rifiuto  o  la
revoca del permesso di soggiorno  possono  essere  altresi'  adottati
sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni  di  soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti. »; 
  3) al comma 8.2, lettera e), le parole « o per motivi  umanitari  »
sono sostituite dalle seguenti: « e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater,  e  del  permesso  di  soggiorno
rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma   3,   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  »  e  dopo  la  lettera  g)  e'
aggiunta la seguente: « g-bis) agli  stranieri  di  cui  all'articolo
42-bis.»; 
  c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «  o  per  motivi
umanitari » sono sostituite dalle seguenti: « , per  cure  mediche  o
sono titolari dei permessi di soggiorno  di  cui  agli  articoli  18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche' del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. »; 
  d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole « di cui all'articolo 5,
comma 6, del presente testo unico, » sono sostituite dalle  seguenti:
« di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli  18,  18-bis,
20-bis, 22, comma 12- quater, 42-bis del presente testo unico e nelle
ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, »; 
  e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole « del presente articolo
» sono inserite le seguenti: « reca la dicitura casi speciali, »; 
  f) all'articolo 18-bis: 
  1) al comma 1 le parole « ai sensi dell'articolo 5, comma 6, » sono
soppresse; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a  norma  del  presente
articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno  e
consente l'accesso ai servizi assistenziali  e  allo  studio  nonche'
l'iscrizione nell'elenco  anagrafico  previsto  dall'articolo  4  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
luglio 2000, n.  442,  o  lo  svolgimento  di  lavoro  subordinato  e
autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla  scadenza,  il
permesso di  soggiorno  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato
o autonomo, secondo le  modalita'  stabilite  per  tale  permesso  di
soggiorno ovvero in  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. »; 
    g) all'articolo 19, comma 2, del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
    «d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di ((
particolare  gravita',  accertate  mediante   idonea   documentazione
rilasciata da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un  medico
convenzionato  con  il  Servizio   sanitario   nazionale,   tali   da
determinare un rilevante )) pregiudizio alla salute degli stessi,  in
caso di rientro nel Paese  di  origine  o  di  provenienza.  In  tali
ipotesi, il questore rilascia  un  permesso  di  soggiorno  per  cure
mediche, per  il  tempo  attestato  dalla  certificazione  sanitaria,
comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono  le
condizioni di  salute  di  ((  particolare  ))  gravita'  debitamente
certificate, valido solo nel territorio nazionale.»; 
    h) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
  «Art. 20-bis (Permesso di soggiorno  per  calamita').  -  1.  Fermo
quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il  quale  lo
straniero  dovrebbe  fare  ritorno  versa  in   una   situazione   di
contingente ed eccezionale calamita' che non consente il rientro e la
permanenza in  condizioni  di  sicurezza,  il  questore  rilascia  un
permesso di soggiorno per calamita'. 
  2. Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del  presente
articolo ha la durata di sei  mesi,  ((  ed  e'  rinnovabile  per  un
periodo  ulteriore  di  sei  mesi  se  permangono  le  condizioni  di
eccezionale calamita' di cui al comma 1; il  permesso  ))  e'  valido
solo nel  territorio  nazionale  e  consente  di  svolgere  attivita'
lavorativa, ma non puo' essere convertito in  permesso  di  soggiorno
per motivi di lavoro.»; 
    i) all'articolo 22: 
  1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell'articolo 5,  comma
6» sono soppresse; 
  2) dopo il comma 12-quinquies, e' aggiunto il seguente: 
  «12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai  commi  12-quater  e
12-quinquies  reca  la  dicitura   "casi   speciali",   consente   lo
svolgimento di attivita' lavorativa e puo'  essere  convertito,  alla
scadenza,  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro   subordinato   o
autonomo.»; 
  l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole  «o  per
motivi umanitari;»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  per  cure
mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno  di  cui  agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma  3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
  m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le  parole  «o  per
motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure  mediche
ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui  agli  articoli
18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del  permesso
di soggiorno rilasciato ai  sensi  dell'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 
  n) all'articolo 29, comma 10: 
  1) alla lettera  b),  le  parole  «di  cui  all'articolo  20»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»; 
  2) la lettera c) e' abrogata; 
  (( n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono
soppressi; )) 
  o) all'articolo 34, comma 1,  lettera  b),  le  parole  «per  asilo
politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per
asilo,  per  protezione  sussidiaria,  ((  per  casi  speciali,   per
protezione speciale, per cure  mediche  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 2, lettera d-bis), ))»; 
  p) all'articolo 39: 
  1) al comma 5, le  parole  «per  motivi  umanitari,  o  per  motivi
religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per
i  motivi  di  cui  agli  articoli  18,  18-bis,  20-bis,  22,  comma
12-quater, e 42-bis, nonche' ai titolari del  permesso  di  soggiorno
rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma   3,   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
  2) al comma 5-quinquies,  lettera  a),  le  parole  «o  per  motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero
sono titolari dei permessi di soggiorno  di  cui  agli  articoli  18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche'  del  permesso
di soggiorno rilasciato ai  sensi  dell'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
    q) dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente: 
  «Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare  valore
civile). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare
valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2  gennaio
1958, n. 13, il  Ministro  dell'interno,  su  proposta  del  prefetto
competente,  autorizza  il  rilascio  di  uno  speciale  permesso  di
soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che  lo  straniero
risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello  Stato,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis.  In  tali  casi,  il  questore
rilascia un permesso di soggiorno  per  atti  di  particolare  valore
civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente  l'accesso
allo studio nonche' di svolgere attivita' lavorativa  e  puo'  essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro  autonomo  o
subordinato.». 
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Nei  casi  in  cui  non  accolga  la  domanda  di   protezione
internazionale e ricorrano i  presupposti  di  cui  all'articolo  19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  la
Commissione territoriale  trasmette  gli  atti  al  questore  per  il
rilascio di un permesso di soggiorno annuale  che  reca  la  dicitura
"protezione speciale",  salvo  che  possa  disporsi  l'allontanamento
verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.  Il
permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo
parere  della  Commissione  territoriale,  e  consente  di   svolgere
attivita' lavorativa ma non puo' essere  convertito  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro.»; 
    b) all'articolo 35-bis, comma 1, dopo  le  parole  «articolo  35»
sono inserite le seguenti:  «anche  per  mancato  riconoscimento  dei
presupposti per la protezione  speciale  a  norma  dell'articolo  32,
comma 3,». 
  3. All'articolo 3  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
  1) alla lettera c) le parole «in materia  di  riconoscimento  della
protezione  internazionale  di  cui  all'articolo  35   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite  dalle  seguenti:
«aventi  ad  oggetto  l'impugnazione   dei   provvedimenti   previsti
dall'articolo 35 del decreto legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,
anche relative al  mancato  riconoscimento  dei  presupposti  per  la
protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,  del  medesimo
decreto legislativo»; 
  2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) per le  controversie  in  materia  di  rifiuto  di  rilascio,
diniego di  rinnovo  e  di  revoca  del  permesso  di  soggiorno  per
protezione speciale nei casi di cui all'articolo  32,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
      3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di
diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui  agli
articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e  d-bis),  20-bis,  22,
comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»; 
    b) il comma 4-bis, e' sostituito dal seguente: 
  «4-bis.  Le  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnazione  dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, anche relative  al  mancato  riconoscimento  dei
presupposti per la protezione  speciale  a  norma  dell'articolo  32,
comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'  preposta
alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di
protezione internazionale sono decise dal tribunale  in  composizione
collegiale. Per la trattazione della controversia  e'  designato  dal
presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della  controversia
quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.». 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  1,  lettera
b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. Dopo l'articolo 19-bis  del  decreto  legislativo  1°  settembre
2011, n. 150, e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o  di  revoca  dei
permessi  di  soggiorno  temporanei   per   esigenze   di   carattere
umanitario). - 1. Le controversie di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettere d) e d-bis), del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
sono regolate dal rito sommario di cognizione. 
  2. E' competente il tribunale sede della sezione  specializzata  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo  in  cui  ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. 
  3.  Il  tribunale  giudica  in  composizione  collegiale.  Per   la
trattazione della controversia  e'  designato  dal  presidente  della
sezione specializzata un componente del collegio. 
  4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione della  sottoscrizione  e  l'inoltro  alla  autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare. 
  5.  Quando  e'  presentata  l'istanza  di   cui   all'articolo   5,
l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni. 
  6. L'ordinanza che definisce il giudizio  non  e'  appellabile.  Il
termine per proporre ricorso per cassazione e'  di  giorni  trenta  e
decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della  cancelleria,
da effettuarsi anche nei confronti della  parte  non  costituita.  La
procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve
essere conferita, a pena di inammissibilita'  del  ricorso,  in  data
successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore  della  procura
medesima.  In  caso  di  rigetto,  la  Corte  di  cassazione   decide
sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. 
  7.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  14  e   15
dell'articolo 35-bis del decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.
25.». 
  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e' abrogata; 
  b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo  che  ricorrano»
fino alla fine del comma sono soppresse; 
  c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole  «,  per  motivi
umanitari» sono soppresse; 
  d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) e' abrogata. 
  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio  2015,  n.
21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato; 
  b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene  che
sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse. 
  8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di
soggiorno  per  motivi   umanitari   gia'   riconosciuto   ai   sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25, in corso di validita' alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  e'  rilasciato,  alla  scadenza,  un  permesso  di
soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto,  previa
valutazione   della   competente   Commissione   territoriale   sulla
sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi  1  e  1.1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, per i quali  la  Commissione  territoriale  non  ha
accolto  la  domanda  di  protezione  internazionale  e  ha  ritenuto
sussistenti gravi motivi di carattere umanitario  allo  straniero  e'
rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  recante  la  dicitura  «casi
speciali» ai sensi del presente comma,  della  durata  di  due  anni,
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato. Alla scadenza  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 
                               Art. 2 
 
Prolungamento della durata massima del trattenimento dello  straniero
  nei Centri di permanenza per il rimpatrio  e  disposizioni  per  la
  realizzazione dei medesimi Centri 
 
  1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al quinto  periodo  la  parola  «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centottanta»; 
  b) al  sesto  periodo  la  parola  «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centottanta». 
  2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la
costruzione, il completamento, l'adeguamento  e  la  ristrutturazione
dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore  a  tre  anni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per
lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,  e'
autorizzato  il  ricorso  alla  procedura  negoziata   senza   previa
pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo  63  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,    l'invito    contenente
l'indicazione dei criteri di  aggiudicazione  e'  rivolto  ad  almeno
cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero  soggetti
idonei. 
  ((  2-bis.  Nell'ambito  delle  procedure  di  cui  al   comma   2,
l'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC)  svolge  l'attivita'  di
vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3,  lettera
h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attivita' di  cui  al
medesimo comma  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli  9  e
11 del decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  dei  centri
previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,  convertito,  con
modificazioni, dallalegge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei  centri  di
cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o
portale  digitale  la  rendicontazione  delle  spese   di   gestione,
effettuata  sulla  base  delle  disposizioni  vigenti   in   materia,
successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della
liquidazione.   Gli   stessi   dati   sono   resi   disponibili   nel
sitointernetdelle prefetture territorialmente  competenti  attraverso
un link di collegamento al sito internet o al  portale  digitale  del
soggetto gestore. )) 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 3 
 
Trattenimento per la determinazione o la  verifica  dell'identita'  e
              della cittadinanza dei richiedenti asilo 
 
  1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo'
essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente  necessario,  e
comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso  le
strutture  di  cui  all'articolo  10-ter,  comma   1,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  per  la  determinazione  o  la
verifica dell'identita' o  della  cittadinanza.  Ove  non  sia  stato
possibile determinarne o verificarne l'identita' o  la  cittadinanza,
il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui  all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con  le  modalita'
previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo
di centottanta giorni.»; 
  b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2, 3 e 3-bis, secondo periodo»; 
  c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti:
«2, 3, 3-bis e 7». 
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole  «alla  misura  del
trattenimento» sono inserite le  seguenti  «nelle  strutture  di  cui
all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,
ovvero»; 
  b) all'articolo 28, comma 1, letterac), dopo le  parole  «e'  stato
disposto  il  trattenimento»  sono  inserite  le   seguenti:   «nelle
strutture di cui all'art. 10-ter del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286 
ovvero»; 
    c) all'articolo  35-bis,  comma  3,  lettera  a),  le  parole  da
«provvedimento  di  trattenimento»  fino  alla  fine  della  medesima
lettera   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «provvedimento   di
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  ovvero  nei  centri  di  cui
all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286;». 
  (( 2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: «del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' presso  i  locali
di cui all'articolo  6,  comma  3-bis,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142,» )). 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 4 
 
 Disposizioni in materia di modalita' di esecuzione dell'espulsione 
 
  1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286, dopo le parole «centri  disponibili»  sono  inseriti  i
seguenti periodi: «,  ovvero  salvo  nel  caso  in  cui  non  vi  sia
disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel
circondario del Tribunale  competente.  In  tale  ultima  ipotesi  il
giudice di pace,  su  richiesta  del  questore,  con  il  decreto  di
fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la  temporanea
permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di
convalida  in  strutture  diverse  e  idonee   nella   disponibilita'
dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al
periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di  convalida,  il
giudice puo' autorizzare  la  permanenza,  in  locali  idonei  presso
l'ufficio   di    frontiera    interessato,    sino    all'esecuzione
dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore
successive all'udienza di convalida. (( Le strutture ed i  locali  di
cui ai periodi precedenti garantiscono  condizioni  di  trattenimento
che assicurino il rispetto della dignita' della persona. ))». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,  primo  e
secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono  ai
relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1,
terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si  provvede  a
valere sulle risorse  del  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione
(FAMI),  cofinanziato  dall'Unione  europea   per   il   periodo   di
programmazione 2014-2020. 
                               Art. 5 
 
          Disposizioni in materia di divieto di reingresso 
 
  1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, le parole «di  cui  alla  Convenzione  di  applicazione
dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993,
n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento  (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  dicembre
2006 e comporta il divieto di ingresso  e  soggiorno  nel  territorio
degli Stati membri della Unione  europea,  nonche'  degli  Stati  non
membri cui si applica l'(( acquis )) di Schengen.». 
                            (( Art. 5-bis 
 
Disposizioni in materia di convalida del respingimento  disposto  dal
  questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Al provvedimento di respingimento di  cui  al  comma  2  si
applicano le  procedure  di  convalida  e  le  disposizioni  previste
dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8. 
  2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento
di cui al comma 2 non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione del Ministro  dell'interno.  In  caso  di
trasgressione lo straniero e' punito  con  la  reclusione  da  uno  a
quattro  anni  ed  e'  espulso  con  accompagnamento  immediato  alla
frontiera. Si applicano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo
13, comma 13, terzo periodo. 
  2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato  di  cui
al comma 2-ter ed espulso,  abbia  fatto  reingresso  nel  territorio
dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
  2-quinquies. Per i reati previsti dai commi  2-ter  e  2-quater  e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi  di
flagranza e si procede con rito direttissimo. 
  2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata  e'
determinata tenendo conto di  tutte  le  circostanze  concernenti  il
singolo caso.»; 
  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Il divieto di cui  al  comma  2-ter  e'  inserito,  a  cura
dell'autorita' di pubblica sicurezza,  nel  sistema  di  informazione
Schengen di  cui  alregolamento  (CE)  n.  1987/2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il  divieto
di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' degli Stati non membri cui si  applica  l'acquis  di
Schengen.» )). 
                               Art. 6 
 
                 Disposizioni in materia di rimpatri 
 
  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui
all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e' incrementato di 500.000 euro per  il  2018,  di  1.500.000
euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;». 
                            (( Art. 6-bis 
 
Regolazione e controllo del lavoro dei  familiari  del  personale  di
  rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di  organizzazioni
  internazionali 
 
  1. Gli stranieri notificati come  familiari  conviventi  di  agenti
diplomatici, di membri del personale  amministrativo  e  tecnico,  di
funzionari e  impiegati  consolari  o  di  funzionari  internazionali
possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici,  svolgere
attivita' lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di
reciprocita' e limitatamente al periodo in cui possiedano  in  Italia
la condizione di familiare  convivente  ai  sensi  dell'articolo  37,
paragrafi 1 e 2,  della  Convenzione  sulle  relazioni  diplomatiche,
fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della  Convenzione
sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o  delle
pertinenti disposizioni degli  accordi  di  sede  con  organizzazioni
internazionali. 
  2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma  1  sono  compresi  il
coniuge non legalmente separato di eta'  non  inferiore  ai  diciotto
anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,  i
figli minori, anche del coniuge, o nati  fuori  del  matrimonio,  non
coniugati, a condizione  che  l'altro  genitore,  qualora  esistente,
abbia dato il suo consenso, i figli di eta' inferiore ai  venticinque
anni qualora a carico, i figli con disabilita'  a  prescindere  dalla
loro eta', nonche' i minori di cui all'articolo 29, comma 2,  secondo
periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  adottati  o
affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  accerta  l'equivalenza  tra   le
situazioni regolate da ordinamenti stranieri e  quelle  di  cui  alla
legge 20 maggio 2016, n. 76. 
  3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana  in  materia
fiscale,  previdenziale  e  di  lavoro  e  fatte  salve  le   diverse
disposizioni previste dagli accordi internazionali,  i  familiari  di
cui  al   presente   articolo   non   godono   dell'immunita'   dalla
giurisdizione civile e amministrativa,  se  prevista,  per  gli  atti
compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 

Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale

                               Art. 7 
 
Disposizioni  in  materia  di  diniego  e  revoca  della   protezione
                           internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole  «del  codice
di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del  codice  di
procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater,
624 nell'ipotesi aggravata di  cui  all'articolo  625,  primo  comma,
numero 3), e (( 624-bis, primo comma )), del codice penale.  I  reati
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
del  codice  di  procedura  penale,  sono   rilevanti   anche   nelle
fattispecie non aggravate»; 
  b) all'articolo 16, al comma  1,  lettera  d-bis)  le  parole  «del
codice di procedura penale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336,  583,  583-bis,
583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo
comma, numero 3), e (( 624-bis, primo comma )), del codice penale.  I
reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2),  6)  e
7-bis), del codice di procedura penale, sono  rilevanti  anche  nelle
fattispecie non aggravate.». 
                            (( Art. 7-bis 
 
Disposizioni in materia  di  Paesi  di  origine  sicuri  e  manifesta
  infondatezza della domanda di protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Paesi  di  origine  sicuri).  -  1.  Con  decreto  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia,  e'  adottato
l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al
comma  2.  L'elenco  dei  Paesi  di  origine  sicuri  e'   aggiornato
periodicamente ed e' notificato alla Commissione europea. 
  2. Uno  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea  puo'  essere
considerato  Paese  di  origine  sicuro  se,  sulla  base   del   suo
ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge  all'interno  di
un sistema democratico e della situazione politica generale, si  puo'
dimostrare che, in via generale e costante, non  sussistono  atti  di
persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del  decreto  legislativo
19 novembre 2007, n. 251,  ne'  tortura  o  altre  forme  di  pena  o
trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a  causa  di  violenza
indiscriminata  in  situazioni  di   conflitto   armato   interno   o
internazionale. La designazione di un Paese di  origine  sicuro  puo'
essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o  di  categorie
di persone. 
  3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto,  tra
l'altro,  della  misura  in  cui  e'  offerta  protezione  contro  le
persecuzioni ed i maltrattamenti mediante: 
  a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese
ed il modo in cui sono applicate; 
  b) il  rispetto  dei  diritti  e  delle  liberta'  stabiliti  nella
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi  della
legge 4 agosto 1955, n. 848, nel  Patto  internazionale  relativo  ai
diritti civili e politici, aperto alla firma  il  19  dicembre  1966,
ratificato ai sensi della legge 25 ottobre  1977,  n.  881,  e  nella
Convenzione delle Nazioni Unite contro la  tortura  del  10  dicembre
1984, in particolare dei diritti ai quali  non  si  puo'  derogare  a
norma dell'articolo  15,  paragrafo  2,  della  predetta  Convenzione
europea; 
  c)  il  rispetto  del  principio  di  cui  all'articolo  33   della
Convenzione di Ginevra; 
  d) un sistema di ricorsi effettivi contro  le  violazioni  di  tali
diritti e liberta'. 
  4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente
all'Unione europea e' un  Paese  di  origine  sicuro  si  basa  sulle
informazioni fornite dalla Commissione nazionale per  il  diritto  di
asilo, che si avvale anche delle  notizie  elaborate  dal  centro  di
documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' su altre fonti
di informazione, comprese in  particolare  quelle  fornite  da  altri
Stati  membri  dell'Unione  europea,   dall'EASO,   dall'UNHCR,   dal
Consiglio  d'Europa  e   da   altre   organizzazioni   internazionali
competenti. 
  5. Un Paese designato di  origine  sicuro  ai  sensi  del  presente
articolo puo' essere considerato  Paese  di  origine  sicuro  per  il
richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o  e'  un
apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in  quel  Paese  e
non ha invocato gravi motivi per  ritenere  che  quel  Paese  non  e'
sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente  si
trova»; 
  b) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. La decisione con cui e' rigettata la domanda presentata dal
richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma  5,  e'  motivata  dando
atto  esclusivamente  che  il  richiedente  non  ha   dimostrato   la
sussistenza  di  gravi  motivi  per  ritenere  non  sicuro  il  Paese
designato di origine sicuro in relazione alla situazione  particolare
del richiedente stesso»; 
  c) all'articolo 10: 
  1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficio
di polizia informa il richiedente che, ove proveniente  da  un  Paese
designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la  domanda
puo' essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis»; 
  2) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) l'elenco dei Paesi designati di  origine  sicuri  ai  sensi
dell'articolo 2-bis»; 
  d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta  la
seguente: 
  «c-ter) la domanda e' presentata da un richiedente  proveniente  da
un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis»; 
  e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) e' sostituita  dalla
seguente: 
  «a)  il  richiedente  rientra  in  una   delle   ipotesi   previste
dall'articolo 28-ter»; 
  f) dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La domanda e'
considerata manifestamente  infondata,  ai  sensi  dell'articolo  32,
comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi: 
  a) il richiedente ha sollevato  esclusivamente  questioni  che  non
hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento  della
protezione  internazionale  ai  sensi  del  decreto  legislativo   19
novembre 2007, n. 251; 
  b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine  sicuro
ai sensi dell'articolo 2-bis; 
  c)  il  richiedente   ha   rilasciato   dichiarazioni   palesemente
incoerenti e contraddittorie o palesemente false,  che  contraddicono
informazioni verificate sul Paese di origine; 
  d) il richiedente ha indotto in  errore  le  autorita'  presentando
informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni  o  documenti
riguardanti la sua identita'  o  cittadinanza  che  avrebbero  potuto
influenzare  la  decisione  negativamente,  ovvero   ha   dolosamente
distrutto o fatto sparire un documento di identita' o di viaggio  che
avrebbe permesso di accertarne l'identita' o la cittadinanza; 
  e) il richiedente e' entrato illegalmente nel territorio nazionale,
o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno,  e  senza  giustificato
motivo non ha presentato la  domanda  tempestivamente  rispetto  alle
circostanze del suo ingresso; 
  f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo
dattiloscopico  a  norma  del  regolamento  (UE)  n.   603/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 
  g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo  6,
commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18  agosto
2015, n. 142»; 
  g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole:  «nei  casi
di cui all'articolo 28-bis, comma  2,  lettera  a)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nei casi di cui all'articolo 28-ter». )) 
                               Art. 8 
 
                Disposizioni in materia di cessazione 
                   della protezione internazionale 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera  d),  e'  rilevante
ogni rientro nel Paese di origine, (( ove non giustificato da gravi e
comprovati motivi. ))». 
  2. All'articolo 15 del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.
251, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante  ogni  rientro  nel
Paese di origine, (( ove  non  giustificato  da  gravi  e  comprovati
motivi. ))». 
                               Art. 9 
 
Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda  presentata
                           alla frontiera 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  (( 0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e'  inserita  la
seguente: 
  «b-bis) "domanda reiterata":  un'ulteriore  domanda  di  protezione
internazionale presentata dopo che e' stata  adottata  una  decisione
definitiva su una domanda  precedente,  anche  nel  caso  in  cui  il
richiedente  abbia  esplicitamente  ritirato  la  domanda  ai   sensi
dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale  abbia
adottato una decisione di estinzione del procedimento  o  di  rigetto
della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2;» )); 
  a) all'articolo 7 il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che: 
  a) debbono essere estradati verso un altro Stato  in  virtu'  degli
obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; 
  b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale  penale
internazionale; 
  c)  debbano  essere  avviati  verso  un  altro  Stato   dell'Unione
competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale; 
  d) hanno presentato una prima domanda reiterata al  solo  scopo  di
ritardare  o  impedire  l'esecuzione  di   una   decisione   che   ne
comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale; 
  e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata
a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una
prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma  1,  o  dopo
una decisione definitiva che respinge la prima domanda  reiterata  ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»; 
  b) all'articolo 28-bis: 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nel caso previsto dall'articolo ((  28,  comma  1,  lettera
c-ter), e dall'articolo )) 29,  comma  1,  lettera  b),  la  questura
provvede  senza  ritardo  alla  trasmissione   della   documentazione
necessaria alla Commissione  territoriale  che  adotta  la  decisione
entro cinque giorni. 
  1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso  in
cui il richiedente presenti la domanda di  protezione  internazionale
direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al  comma
1-quater, dopo essere stato fermato per  avere  eluso  o  tentato  di
eludere i relativi controlli(( , e nei casi di cui  all'articolo  28,
comma 1, lettera c-ter) )). In tali casi  la  procedura  puo'  essere
svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. 
  1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o  di
transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.  Con
il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque  ulteriori
sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo  4,  comma
2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»; 
  2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata; 
  3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per
avere eluso o tentato di eludere i  controlli  di  frontiera  ovvero»
sono soppresse; 
  c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' abrogato; 
  d) dopo  l'articolo  29  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  29-bis
(Domanda reiterata in fase  di  esecuzione  di  un  provvedimento  di
allontanamento). - 1. Nel caso in cui lo straniero  abbia  presentato
una  prima  domanda  reiterata  nella  fase  di  esecuzione   di   un
provvedimento che ne  comporterebbe  l'imminente  allontanamento  dal
territorio nazionale, la  domanda  e'  considerata  inammissibile  in
quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire  l'esecuzione
del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della
domanda ai sensi dell'articolo 29.»; 
  e) all'articolo 35-bis: 
  1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma
2,» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  28-bis,
commi 1-ter e 2,»; 
  2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b),  e'  autorizzata
la spesa di 1.860.915 euro a decorrere dall'anno  2019.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39. 
  ((  2-bis.  Al  fine  di  velocizzare  l'esame  delle  domande   di
protezione  internazionale  pendenti,  con   decreto   del   Ministro
dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata
massima  di  otto   mesi,   ulteriori   sezioni   delle   Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio  2008,  n.  25,
fino ad un numero massimo di dieci. 
  2-ter. Per le finalita' di cui al comma  2-bis  e'  autorizzata  la
spesa di 2.481.220  euro  per  l'anno  2019.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi dell'articolo 39. )) 
                               Art. 10 
 
Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale  per  il
  riconoscimento della protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  (( 0a) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta
la seguente: 
  «b-ter) rigetta la domanda se, in  una  parte  del  territorio  del
Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di  temere  di
essere perseguitato o non corre  rischi  effettivi  di  subire  danni
gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi,
puo' legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi  ammesso  e  si
puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca;» )); 
  a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a  procedimento  penale
per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16,
comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e successive modificazioni, e ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo  6,  comma  2,  lettere  a),  b),  e  c),  del   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato  anche
con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore((
, salvo che la domanda sia gia'  stata  rigettata  dalla  Commissione
territoriale competente, ))  ne  da'  tempestiva  comunicazione  alla
Commissione territoriale competente, che  provvede  nell'immediatezza
all'audizione dell'interessato e  adotta  contestuale  decisione((  ,
valutando  l'accoglimento   della   domanda,   la   sospensione   del
procedimento o il rigetto della domanda)). Salvo quanto previsto  dal
comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in  ogni
caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza
di ricorso avverso la decisione della  Commissione.  A  tal  fine  si
provvede ai sensi dell'articolo 13, commi  3,  4  e  5,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
  ((  b)  all'articolo  35-bis,  comma  5,  le   parole   «ai   sensi
dell'articolo  29,  comma  1,  lettera  b)»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  lettera  b),  nonche'
del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale
ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis.
Quando, nel  corso  del  procedimento  giurisdizionale  regolato  dal
presente articolo, sopravvengono  i  casi  e  le  condizioni  di  cui
all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione  del
provvedimento impugnato gia' prodotti a norma del comma 3.» )). 
                               Art. 11 
 
             Istituzione di sezioni della Unita' Dublino 
 
  1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e  le  sue  articolazioni
territoriali operanti presso le prefetture individuate,  fino  ad  un
numero massimo di tre, con decreto  del  Ministro  dell'interno,  che
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 
  2. All'articolo 4  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di  cui  all'articolo
3, comma 3-bis, del decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,
l'autorita' di  cui  al  comma  1  e'  costituita  dall'articolazione
dell'Unita' Dublino operante presso il Dipartimento per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso  le
prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  che  ha  adottato   il
provvedimento impugnato.». 
                               Art. 12 
 
               Disposizioni in materia di accoglienza 
                        dei richiedenti asilo 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli enti locali che  prestano  servizi  di  accoglienza  per  i
titolari di protezione internazionale e per i  minori  stranieri  non
accompagnati, che beneficiano del  sostegno  finanziario  di  cui  al
comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche  i
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma  2,
lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora  non  accedano  a
sistemi di protezione specificamente dedicati.»; 
  (( a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con decreto del Ministro dell'interno,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, che si esprime entro trenta  giorni,  sono  definiti  i
criteri e le modalita' per  la  presentazione  da  parte  degli  enti
locali  delle  domande  di  contributo  per  la  realizzazione  e  la
prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di
cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui
all'articolo  1-septies,  il  Ministro  dell'interno,   con   proprio
decreto,  provvede  all'ammissione  al  finanziamento  dei   progetti
presentati dagli enti locali»; 
  a-ter) il comma 3 e' abrogato; )) 
  b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di  cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»; 
  c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei  richiedenti  asilo,
dei  rifugiati  e  degli  stranieri  con  permesso  umanitario»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»; 
  d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema
di protezione per titolari di protezione internazionale e per  minori
stranieri non accompagnati». 
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
  1) al comma 2, le parole  «agli  articoli  6,  9,  11  e  14»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»; 
  2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono  sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»; 
  b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 16, »
fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo 16. »; 
  c) all'articolo 9, il comma 5 e' abrogato; 
  d) all'articolo 11: 
  1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9  e
14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui  all'articolo
9,»; 
  (( 1-bis) al comma 2, le parole: «sentito l'ente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «previo parere dell'ente»; )) 
  2) al comma 3, le parole «nelle strutture di  cui  all'articolo  9»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei  centri
di cui all'articolo 9»; 
  e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture  di  cui  agli
articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti:  «strutture  di
cui agli articoli 9 e 11.»; 
  f) all'articolo 14: 
  1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla  fine
del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»; 
  2) il comma 2 e' abrogato; 
  3) al comma 3 e' premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere
alle  misure  di  accoglienza  di  cui  al   presente   decreto,   il
richiedente, al momento della presentazione della  domanda,  dichiara
di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»; 
  4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi  del  comma  1»
sono soppresse; 
  5) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente:  «Art.
14. Modalita' di accesso al sistema di accoglienza»; 
    g) all'articolo 15: 
  1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
  2) la rubrica dell'articolo 15 e' sostituita dalla seguente:  «Art.
15. Individuazione della struttura di accoglienza»; 
    h) all'articolo 17: 
  1) il comma 4 e' abrogato; 
  2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti
dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»; 
  (( h-bis) all'articolo 19, comma 3,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e comunque senza alcuna spesa o onere a carico  del
Comune  interessato  all'accoglienza   dei   minori   stranieri   non
accompagnati»; )) 
    i) all'articolo 20: 
  1)  al  comma  1,  le  parole  da  «Ferme  restando»  fino  a   «il
Dipartimento per le liberta' civili» sono sostituite dalle  seguenti:
«Il Dipartimento per le liberta' civili»; 
  2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma  2,»  sono
sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»; 
  l) all'articolo 22, il comma 3 e' abrogato; 
  (( m) all'articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: «richiedenti» e'
sostituita dalle seguenti: «titolari di»; )) 
  n) all'articolo 23: 
  1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»; 
  2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9,  11  e  14»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11». 
  3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa
o in una struttura del sistema  di  protezione  di  cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse; 
  b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  18  agosto
2015, n. 142,». 
  4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione  per  richiedenti  asilo,
rifugiati e minori stranieri non accompagnati»  di  cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti,
in disposizioni di legge o di regolamento,  si  intendono  sostituite
dalla seguente: «Sistema di protezione  per  titolari  di  protezione
internazionale e  per  minori  stranieri  non  accompagnati»  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni. 
  5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di  protezione  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  rimangono  in
accoglienza  fino  alla  scadenza  del  progetto   in   corso,   gia'
finanziato. 
  (( 5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento
della maggiore eta' rimangono nel Sistema di  protezione  di  cui  al
comma  4  fino  alla  definizione   della   domanda   di   protezione
internazionale. )) 
  6. I titolari di protezione  umanitaria  presenti  nel  Sistema  di
protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
rimangono in accoglienza fino alla  scadenza  del  periodo  temporale
previsto dalle  disposizioni  di  attuazione  sul  funzionamento  del
medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la  scadenza  del
progetto di accoglienza. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                           (( Art. 12-bis 
 
                  Monitoraggio dei flussi migratori 
 
  1. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro  dell'interno  effettua
un monitoraggio dell'andamento dei flussi  migratori  al  fine  della
progressiva chiusura delle  strutture  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. )) 
                           (( Art. 12-ter 
 
Obblighi di trasparenza  per  le  cooperative  sociali  che  svolgono
                  attivita' in favore di stranieri 
 
  1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.  124,
dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Le  cooperative
sociali sono altresi' tenute, qualora  svolgano  attivita'  a  favore
degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
a pubblicare trimestralmente  nei  propri  siti  internet  o  portali
digitali l'elenco dei soggetti  a  cui  sono  versate  somme  per  lo
svolgimento di servizi  finalizzati  ad  attivita'  di  integrazione,
assistenza e protezione sociale». )) 
                               Art. 13 
 
          Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
  1) al comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
permesso di soggiorno  costituisce  documento  di  riconoscimento  ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non  costituisce
titolo  per  l'iscrizione  anagrafica  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  e  dell'articolo
6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e  a  quelli
comunque erogati sul territorio  ai  sensi  delle  norme  vigenti  e'
assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1  e
2.»; 
      2)  al  comma  4,  le  parole  «un  luogo  di  residenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»; 
    c) l'articolo 5-bis e' abrogato. 

Capo III
Disposizioni in materia di cittadinanza

                               Art. 14 
 
               Disposizioni in materia di acquisizione 
                     e revoca della cittadinanza 
 
  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato; 
  (( a-bis) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
  «Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi
degli  articoli  5  e  9  e'  subordinata  al  possesso,   da   parte
dell'interessato, di un'adeguata conoscenza  della  lingua  italiana,
non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di  riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che
non  abbiano  sottoscritto   l'accordo   di   integrazione   di   cui
all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto  legislativo  25
luglio 1998, n.  286,  o  che  non  siano  titolari  di  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo  9
del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto  della  presentazione
dell'istanza, ad  attestare  il  possesso  di  un  titolo  di  studio
rilasciato  da  un  istituto  di  istruzione  pubblico  o   paritario
riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca e dal Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale o dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, ovvero a produrre apposita  certificazione  rilasciata
da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale o dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.»; )) 
  b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari  a  200»
sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»; 
  c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui
agli  articoli  5  e  9  e'  di  quarantotto  mesi  dalla   data   di
presentazione della domanda. 
  2. (( (soppresso) )). 
    d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis. - 1. La  cittadinanza  italiana  acquisita  ai  sensi
degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata  in  caso  di  condanna
definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma  2,  lettera
a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui
agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca
della cittadinanza e' adottata,  entro  tre  anni  dal  passaggio  in
giudicato della sentenza di condanna per i  reati  di  cui  al  primo
periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si  applicano  ai
procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  ((  2-bis.  Il  termine  per  il  rilascio  degli  estratti  e  dei
certificati di stato civile occorrenti  ai  fini  del  riconoscimento
della cittadinanza italiana e' stabilito in sei mesi  dalla  data  di
presentazione della richiesta da parte  di  persone  in  possesso  di
cittadinanza straniera. )) 
  3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13,  la
lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) concessione  e  revoca
della cittadinanza italiana;». 

Capo IV
Disposizioni in materia di giustizia

                               Art. 15 
 
                Disposizioni in materia di giustizia 
 
  (( 01. Le funzioni di agente  del  Governo  a  difesa  dello  Stato
italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte
dall'Avvocato generale dello Stato, che  puo'  delegare  un  avvocato
dello Stato. )) 
  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo  IV  della  parte  III,
dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente: 
  «Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione  dei  compensi  al
difensore e al consulente tecnico  di  parte).  -  1.  ((  Quando  ))
l'impugnazione, anche incidentale, e'  dichiarata  inammissibile,  al
difensore non e' liquidato alcun compenso. 
  2. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per  le
consulenze  tecniche  di  parte  che,   all'atto   del   conferimento
dell'incarico, apparivano  irrilevanti  o  superflue  ai  fini  della
prova.». 
  (( 1-bis. All'articolo 7, comma  4,  del  decreto-legge  31  agosto
2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre
2016, n. 197, le parole: «e sino al 1º gennaio 2019» sono  soppresse.
)) 
                           (( Art. 15-bis 
 
Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore  della  Repubblica
                 presso il tribunale per i minorenni 
 
  1. Dopo l'articolo 11 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 11-bis (Comunicazioni al Procuratore della Repubblica  presso
il tribunale per i minorenni). - 1. Gli istituti penitenziari  e  gli
istituti  a  custodia  attenuata  per  detenute   madri   trasmettono
semestralmente al procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale
per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti  i  minori
collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di
essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con  la
famiglia e  delle  condizioni  psicofisiche  del  minore  stesso.  Il
procuratore della Repubblica presso il  tribunale  per  i  minorenni,
assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con  ricorso
motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza. 
  2. Il procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  per  i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi
istituti indicati, ai fini di  cui  al  comma  1.  Puo'  procedere  a
ispezioni straordinarie in ogni tempo. 
  3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di  un  pubblico  servizio,
gli esercenti un servizio  di  pubblica  necessita'  che  entrano  in
contatto con il minore di cui al comma 1  debbono  riferire  al  piu'
presto  al  direttore  dell'istituto   su   condotte   del   genitore
pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne da'
immediata comunicazione al procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale per i minorenni.». 
  2. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 387 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 387-bis (Adempimenti della polizia giudiziaria  nel  caso  di
arresto o  di  fermo  di  madre  di  prole  di  minore  eta').  -  1.
Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore eta',
la polizia giudiziaria che  lo  ha  eseguito  senza  ritardo  ne  da'
notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonche' al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni  del
luogo dell'arresto o del fermo.»; 
  b) all'articolo 293, dopo il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:
«4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone  la  custodia  cautelare  in
carcere nei confronti di madre di prole di minore eta' e'  comunicata
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per  i  minorenni
del luogo di esecuzione della misura.»; 
  c) all'articolo 656, dopo il  comma  3  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. L'ordine di esecuzione della  sentenza  di  condanna  a  pena
detentiva  nei  confronti  di  madre  di  prole  di  minore  eta'  e'
comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per  i
minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.». )) 
                           (( Art. 15-ter 
 
Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in  materia
                            di sicurezza 
 
  1.  Al  capo  II  del  titolo  I  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 4-bis  e'
aggiunto il seguente: 
  «Art. 4-ter (Nucleo  di  polizia  penitenziaria  a  supporto  delle
funzioni del procuratore nazionale antimafia).  -  1.  Nell'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e
con   specifico   riferimento   all'acquisizione,   all'analisi    ed
all'elaborazione  dei   dati   e   delle   informazioni   provenienti
dall'ambiente penitenziario, il  procuratore  nazionale  antimafia  e
antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a  un
massimo  di  venti  unita',  nell'ambito   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria  e  composto   da   personale   del   medesimo   Corpo.
L'assegnazione al predetto nucleo  non  determina  l'attribuzione  di
emolumenti aggiuntivi.». )) 

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA
Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo

                               Art. 16 
 
Controllo,     anche     attraverso     dispositivi      elettronici,
  dell'ottemperanza al provvedimento  di  allontanamento  dalla  casa
  familiare 
 
  1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di  procedura  penale,
dopo la parola «571,» e' inserita  la  seguente:  «572,»  e  dopo  le
parole «612, secondo comma,» e' inserita la seguente: «612-bis,». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 17 
 
Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di  autoveicoli  per
               finalita' di prevenzione del terrorismo 
 
  1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
cui all'articolo l del decreto del  Presidente  della  Repubblica  19
dicembre 2001,  n.  481,  comunicano,  per  il  successivo  raffronto
effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, i  dati  identificativi  riportati  nel
documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il  noleggio
di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285. La comunicazione e'  effettuata  contestualmente
alla stipula del contratto di noleggio  e  comunque  con  un  congruo
anticipo rispetto al momento della  consegna  del  veicolo.  ((  Sono
esclusi dalla previsione del presente comma i contratti  di  noleggio
di  autoveicoli  per  servizi  di  mobilita'  condivisa,   quali   in
particolare  il  car  sharing,  al  fine  di  non  comprometterne  la
facilita' di utilizzo. )) 
  2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico  dei
dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in  esso  conservati,
concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita'
di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite,  a  norma  delle
vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e
repressione del terrorismo. Nel caso in cui  dal  raffronto  emergano
situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al  comma
l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta
all'ufficio o comando delle  Forze  di  polizia  per  le  conseguenti
iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo  4,  primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
  3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono  conservati  per  un
periodo di tempo non  superiore  a  sette  giorni.  Con  decreto  del
Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono
definite le modalita' tecniche dei collegamenti  attraverso  i  quali
sono effettuate le comunicazioni previste dal  comma  l,  nonche'  di
conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali,  il  quale  esprime  il
proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
quali il decreto puo' essere comunque emanato. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 18 
 
Disposizioni in materia di accesso al CED  interforze  da  parte  del
                 personale della polizia municipale 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  16-quater  del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di
polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai  centomila
abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in  possesso  della
qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza,  quando  procede   al
controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
al Centro elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della  medesima
legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca  o  di
rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.  ((  La
presente disposizione si applica  progressivamente,  nell'anno  2019,
agli altri comuni capoluogo di provincia. 
  1-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  adottato  previo
accordo sancito in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  sono  determinati   i   parametri   connessi   alla   classe
demografica, al rapporto numerico  tra  il  personale  della  polizia
municipale assunto a tempo indeterminato  e  il  numero  di  abitanti
residenti, al numero delle  infrazioni  alle  norme  sulla  sicurezza
stradale  rilevate  nello   svolgimento   delle   funzioni   di   cui
all'articolo  12  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  in  relazione  ai  quali  le
disposizioni di  cui  al  comma  1  trovano  applicazione  anche  con
riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1. )) 
  2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali, sono
definiti le modalita' di collegamento al Centro elaborazione dati e i
relativi standard di sicurezza, nonche' il numero degli operatori  di
polizia  municipale  che   ciascun   comune   puo'   abilitare   alla
consultazione dei dati previsti dal comma 1. 
  (( 3. Per l'attuazione del comma  1  e'  autorizzata  la  spesa  di
150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per  l'anno  2019.  Ai
relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai  sensi  dell'articolo
39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1-bis,  nel
limite  di  euro  25.000  per  l'anno  2019,  si  provvede   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  entrate   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44. )) 
                               Art. 19 
 
Sperimentazione di armi  ad  impulsi  elettrici  da  parte  delle  ((
                          polizie locali )) 
 
  1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato  in
conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del
personale e di tutela della salute, con accordo sancito  in  sede  di
Conferenza unificata (( di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281  )),  i  comuni  ((  capoluogo  di  provincia,
nonche' quelli )) con popolazione  superiore  ai  centomila  abitanti
possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico,  quale  dotazione
di reparto, in via sperimentale, per il  periodo  di  sei  mesi,  due
unita' di personale, munito della qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza, individuato fra gli appartenenti  ai  dipendenti  Corpi  e
Servizi di (( polizia locale )). 
  (( 1-bis. Con decreto del Ministro  dell'interno,  adottato  previo
accordo sancito in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sono determinati i parametri  connessi  alle  caratteristiche
socioeconomiche, alla classe demografica,  all'afflusso  turistico  e
agli indici di delittuosita', in relazione ai quali  le  disposizioni
di cui al comma 1 trovano applicazione anche per  comuni  diversi  da
quelli di cui al medesimo comma. )) 
  2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono,  nel
rispetto   dei   principi   di   precauzione   e   di    salvaguardia
dell'incolumita' pubblica, le  modalita'  della  sperimentazione  che
deve essere effettuata previo un periodo  di  adeguato  addestramento
del personale interessato nonche' d'intesa con le  aziende  sanitarie
locali competenti  per  territorio,  realizzando  altresi'  forme  di
coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di  ((  polizia  locale
)). 
  3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
regolamento, possono deliberare di assegnare in  dotazione  effettiva
di  reparto  l'arma  comune  ad   impulsi   elettrici   positivamente
sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni  del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987,
n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. 
  4. I comuni e le regioni provvedono,  rispettivamente,  agli  oneri
derivanti dalla sperimentazione di cui al presente  articolo  e  alla
formazione del personale delle (( polizie locali )) interessato,  nei
limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. 
  5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22  agosto  2014,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  ottobre  2014,
n.146, le parole «della  pistola  elettrica  Taser»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici». 
                           (( Art. 19-bis 
 
Interpretazione autentica dell'articolo  109  del  regio  decreto  18
                         giugno 1931, n. 773 
 
  1.  L'articolo  109  del  Testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  si
interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti  si  applicano
anche con riguardo ai locatori o sublocatori che  locano  immobili  o
parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. )) 
                           (( Art. 19-ter 
 
Dotazioni  della  polizia   municipale.   Interpretazione   autentica
  dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo  1986,
  n. 65 
 
  1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo  1986,
n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia
municipale ai quali e' conferita la qualifica di agente  di  pubblica
sicurezza possono portare, senza licenza,  le  armi  di  cui  possono
essere dotati in relazione al tipo di servizio nei  termini  e  nelle
modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, nonche'  nei  casi  di
operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei  singoli  durante  il
servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di  appartenenza
esclusivamente  in  caso  di   necessita'   dovuto   alla   flagranza
dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. )) 
                               Art. 20 
 
Estensione dell'ambito di applicazione  del  divieto  di  accesso  ai
  luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989,  n.  401,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il divieto di cui  al
presente comma puo' essere adottato anche nei confronti dei  soggetti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.». 
                           (( Art. 20-bis 
 
Contributo delle societa' sportive agli oneri per i servizi di ordine
  pubblico in occasione di manifestazioni sportive 
 
  1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio  2007,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2007,  n.
41, le parole: «Una  quota  non  inferiore  all'1  per  cento  e  non
superiore al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Una  quota
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento». )) 
                               Art. 21 
 
Estensione dell'ambito di applicazione  del  divieto  di  accesso  in
                       specifiche aree urbane 
 
  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite  le  seguenti:
«presidi sanitari,»; 
    b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le  seguenti:
«aree  destinate  allo  svolgimento  di  fiere,   mercati,   pubblici
spettacoli,». 
  (( 1-bis. All'articolo 10,  commi  2  e  3,  del  decreto-legge  20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 2017, n. 48, le  parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi». 
  1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20  febbraio  2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione  di  disordini  negli
esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori
dai casi di cui  all'articolo  13,  il  questore  puo'  disporre  per
ragioni di sicurezza, nei  confronti  delle  persone  condannate  con
sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso  degli
ultimi tre anni per reati commessi in occasione  di  gravi  disordini
avvenuti  in  pubblici  esercizi  ovvero  in   locali   di   pubblico
trattenimento, per  delitti  non  colposi  contro  la  persona  e  il
patrimonio, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad  esercizi
pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero  di  stazionamento
nelle immediate vicinanze degli stessi. 
  2. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere limitato  a  specifiche
fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a  sei  mesi;  ne'
superiore a due anni;  Il  divieto  e'  disposto;  con  provvedimento
motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. 
  3. Il divieto di cui al comma 1  puo'  essere  disposto  anche  nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno  compiuto  il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la responsabilita' genitoriale. 
  4.  Il  questore  puo'  prescrivere  alle  persone  alle  quali  e'
notificato il divieto previsto dal comma 1di comparire  personalmente
una o piu' volte negli orari  indicati,  nell'ufficio  o  comando  di
polizia competente in relazione al luogo di residenza  dell'obbligato
o in quello specificamente indicato. 
  5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3  e
4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
  6. La violazione del divieto di cui al presente articolo e'  punita
con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa  da  5.000  a
20.000 euro.». 
  1-quater. All'articolo  8,  comma  4,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, dopo  le  parole:  «sottoposte  a  misure  di
prevenzione o di sicurezza,»  sono  inserite  le  seguenti:  «di  non
accedere  agli  esercizi   pubblici   e   ai   locali   di   pubblico
trattenimento, anche in determinate fasce orarie,». )) 
                           (( Art. 21-bis 
 
            Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi 
 
  1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione di atti illegali  o  di
situazioni  di  pericolo  per  l'ordine  e  la   sicurezza   pubblica
all'interno e nelle  immediate  vicinanze  degli  esercizi  pubblici,
individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni
maggiormente   rappresentative   degli   esercenti   possono   essere
individuate  specifiche   misure   di   prevenzione,   basate   sulla
cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia,  cui
i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita'  previste  dagli
stessi accordi. 
  2. Gli accordi di cui al  comma  1  sono  adottati  localmente  nel
rispetto delle linee  guida  nazionali  approvate,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, d'intesa con  le  organizzazioni  maggiormente
rappresentative degli esercenti, sentita la  Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali. 
  3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro
puntuale e integrale rispetto da parte  dei  gestori  degli  esercizi
pubblici sono valutati dal questore anche ai fini  dell'adozione  dei
provvedimenti di competenza in  caso  di  eventi  rilevanti  ai  fini
dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo  unico
di cui al regio decreto n. 773 del 1931. )) 
                           (( Art. 21-ter 
 
Sanzioni  in  caso  di  inottemperanza  al  divieto  di  accesso   in
                       specifiche aree urbane 
 
  1. All'articolo 10 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
contravventore al divieto di cui al  presente  comma  e'  punito  con
l'arresto da sei mesi ad un anno»; 
  b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Il
contravventore al divieto emesso in  relazione  ai  casi  di  cui  al
presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni». )) 
                          (( Art. 21-quater 
 
  Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio 
 
  1. Dopo l'articolo 669 del codice penale e' inserito il seguente: 
  «Art. 669-bis (Esercizio molesto dell'accattonaggio). -  Salvo  che
il  fatto   costituisca   piu'   grave   reato,   chiunque   esercita
l'accattonaggio con modalita' vessatorie  o  simulando  deformita'  o
malattie o attraverso il ricorso  a  mezzi  fraudolenti  per  destare
l'altrui pieta' e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei  mesi
e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.  E'  sempre  disposto  il
sequestro delle cose che  sono  servite  o  sono  state  destinate  a
commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.». )) 
                        (( Art. 21-quinquies 
 
            Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio 
 
  1. All'articolo 600-octies del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Chiunque  organizzi  l'altrui  accattonaggio,  se  ne  avvalga   o
comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la  reclusione
da uno a tre anni.»; 
  b) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Impiego  di  minori
nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio». )) 
                          (( Art. 21-sexies 
 
          Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi 
 
  1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «15-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   coloro   che
esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre  persone,
ovvero  determinano  altri   ad   esercitare   senza   autorizzazione
l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  771  ad
euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto
e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento
definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un  anno  e
dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre  disposta  la  confisca
delle somme percepite, secondo le modalita' indicate  al  titolo  VI,
capo I, sezione II.». )) 
                               Art. 22 
 
Potenziamento   di   apparati   tecnico-logistici    del    Ministero
                            dell'interno 
 
  1. Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e  straordinarie
esigenze connesse all'espletamento dei  compiti  istituzionali  della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  per
l'acquisto  e  il  potenziamento  dei  sistemi  informativi  per   il
contrasto   del   terrorismo   internazionale,   ivi   compreso    il
rafforzamento                       dei                        nuclei
«Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico»  (NBCR)  del   suddetto
Corpo,  nonche'  per  il  finanziamento  di  interventi  diversi   di
manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, e'
autorizzata in favore del Ministero dell'interno la spesa complessiva
di 15.000.000 euro per l'anno 2018 e di 49.150.000 euro per  ciascuno
degli anni dal 2019 al 2025, da destinare: 
    a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a  36.650.000  euro
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato; 
    b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e  a  12.500.000  euro
per ciascuno degli anni dal 2019 al  2025,  al  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
39. 
                           (( Art. 22-bis 
 
Misure  per  il  potenziamento  e  la   sicurezza   delle   strutture
                            penitenziarie 
 
  1. Al fine di favorire la piena operativita' del Corpo  di  polizia
penitenziaria, nonche' l'incremento degli  standard  di  sicurezza  e
funzionalita' delle strutture penitenziarie, e' autorizzata la  spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2018,  di  15  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2020  al  2026,  da  destinare  ad  interventi  urgenti  connessi  al
potenziamento,  all'implementazione  e  all'aggiornamento  dei   beni
strumentali, nonche' alla ristrutturazione e alla manutenzione  degli
edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza. 
  2. Per le ulteriori esigenze del  Corpo  di  polizia  penitenziaria
connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario,  e'
autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018. )) 
                               Art. 23 
 
             Disposizioni in materia di blocco stradale 
 
  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le parole  «in  una  strada  ferrata»
sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata  o
comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,  ((  ad
eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis,»; 
  b) l'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 1-bis.  -  1.
Chiunque  impedisce  la  libera  circolazione  su  strada  ordinaria,
ostruendo la stessa con il proprio corpo, e' punito con  la  sanzione
amministrativa del pagamento  di  un  somma  da  euro  mille  a  euro
quattromila. La medesima sanzione si applica  ai  promotori  ed  agli
organizzatori.» )). 
  2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale»
sono inserite le seguenti: «, nonche'  dall'articolo  1  del  decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66(( , e dall'articolo 24  del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. ))». 
                           (( Art. 23-bis 
 
                  Modifiche al codice della strada 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 213 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 213 (Misura cautelare del  sequestro  e  sanzione  accessoria
della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il  presente
codice prevede la sanzione accessoria della confisca  amministrativa,
l'organo di polizia che accerta la violazione provvede  al  sequestro
del veicolo o delle altre cose  oggetto  della  violazione  facendone
menzione nel verbale di contestazione della violazione. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in  caso  di
sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato  in
solido, e' sempre nominato custode con  l'obbligo  di  depositare  il
veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a
proprie spese, in un  luogo  non  sottoposto  a  pubblico  passaggio,
provvedendo  al  trasporto  in  condizioni  di   sicurezza   per   la
circolazione stradale. Il documento  di  circolazione  e'  trattenuto
presso l'ufficio  di  appartenenza  dell'organo  di  polizia  che  ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel  regolamento.
Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione. 
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 5,  qualora  il  soggetto  che  ha
eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le  spese  di
custodia sono anticipate  dall'amministrazione  di  appartenenza.  La
liquidazione  delle  somme  dovute  alla  depositeria   spetta   alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto  definitivo  il
provvedimento di  confisca,  la  liquidazione  degli  importi  spetta
all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di  trasmissione  del
provvedimento. 
  4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti  i  casi  in
cui questo sia stato adoperato per commettere un  reato,  diverso  da
quelli previsti nel presente codice,  sia  che  il  reato  sia  stato
commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso  da
un conducente minorenne. 
  5. All'autore della  violazione  o  ad  uno  dei  soggetti  con  il
medesimo solidalmente obbligati  che  rifiutino  ovvero  omettano  di
trasportare o custodire, a proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da
minorenne, il veicolo e' affidato in custodia ai genitori o a chi  ne
fa le veci o a persona  maggiorenne  appositamente  delegata,  previo
pagamento delle spese di trasporto  e  custodia.  Quando  i  soggetti
sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non
siano comunque in grado di assumerla,  l'organo  di  polizia  dispone
l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso  uno  dei
soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di cio' e' fatta  menzione  nel
verbale di contestazione della violazione. Il veicolo  e'  trasferito
in proprieta' al soggetto  a  cui  e'  consegnato,  senza  oneri  per
l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al
periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la  custodia,
pagando i relativi oneri di recupero e trasporto.  Del  deposito  del
veicolo  e'  data  comunicazione  mediante  pubblicazione  nel   sito
internet  istituzionale  della  prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata,
sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato
disposto il sequestro, in un  autonomo  conto  fruttifero  presso  la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad  oggetto  la
somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e'  restituita
all'avente diritto. 
  6. Fuori dei casi indicati  al  comma  5,  entro  i  trenta  giorni
successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali
proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro
proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il
custode del veicolo trasferisce  il  mezzo,  a  proprie  spese  e  in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo
individuato dal prefetto ai sensi  delle  disposizioni  dell'articolo
214-bis. Decorso inutilmente il suddetto  termine,  il  trasferimento
del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore  e  a  spese
del  custode,  fatta  salva  l'eventuale  denuncia  di   quest'ultimo
all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi
di  reato.  Le  cose  confiscate  sono  contrassegnate  dal   sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di  concerto  fra  il  Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita'  di
comunicazione,  tra  gli  uffici  interessati,  dei  dati   necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. 
  7. Avverso il provvedimento di  sequestro  e'  ammesso  ricorso  al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il  sequestro  e'  confermato.  La   declaratoria   di   infondatezza
dell'accertamento si estende alla  misura  cautelare  ed  importa  il
dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati  al  comma  5,  la
restituzione  della  somma  ricavata  dall'alienazione.   Quando   ne
ricorrono  i  presupposti,  il  prefetto  dispone  la  confisca   con
l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con  distinta
ordinanza, stabilendo,  in  ogni  caso,  le  necessarie  prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto  dispone  la  confisca
del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della
somma ricavata.  Il  provvedimento  di  confisca  costituisce  titolo
esecutivo anche per  il  recupero  delle  spese  di  trasporto  e  di
custodia del veicolo. 
  8. Il soggetto che ha assunto la  custodia  il  quale,  durante  il
periodo in  cui  il  veicolo  e'  sottoposto  al  sequestro,  circola
abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi  circolino
abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro 1.988 a  euro  7.953.  Si  applica  la  sanzione
amministrativa accessoria della revoca  della  patente.  L'organo  di
polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo  trasporto
presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis.  Il  veicolo  e'
trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri
per l'erario. 
  9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se  il  veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa. 
  10. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del
veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.  per  l'annotazione  nei
propri registri.»; 
  b) l'articolo 214 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Nelle ipotesi in
cui il presente codice prevede che all'accertamento della  violazione
consegua  l'applicazione  della   sanzione   accessoria   del   fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o,  in
sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in  solido,  fa
cessare la circolazione e provvede alla collocazione del  veicolo  in
un luogo di cui abbia  la  disponibilita'  ovvero  lo  custodisce,  a
proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico  passaggio.  Sul
veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e  con
le caratteristiche definite con decreto del  Ministero  dell'interno,
che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e'  rimosso  a  cura
dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha  accertato  la
violazione ovvero di uno degli organi  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione e'  trattenuto
presso  l'organo  di   polizia,   con   menzione   nel   verbale   di
contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti  con
il medesimo solidalmente  obbligato  che  rifiuti  di  trasportare  o
custodire, a proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le  prescrizioni
fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro  776  a  euro  3.111,  nonche'  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia  che  procede  al  fermo
dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in  un  apposito
luogo  di  custodia,  individuato   ai   sensi   delle   disposizioni
dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento.
Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui  all'articolo  213,
comma 5, e quelle per il pagamento ed  il  recupero  delle  spese  di
custodia. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato  in  custodia
all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai
genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne  appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. 
  3. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario
del veicolo, o da chi ne ha la legittima  disponibilita',  e  risulta
altresi' evidente  all'organo  di  polizia  che  la  circolazione  e'
avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo  e'  immediatamente
restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto  verbale,
copia del quale viene consegnata all'interessato. 
  4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo  e'
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203. 
  5.  Salvo  che  il  veicolo  non  sia  gia'  stato  trasferito   in
proprieta', quando il ricorso  sia  accolto  e  l'accertamento  della
violazione dichiarato  infondato  l'ordinanza  estingue  la  sanzione
accessoria ed importa la  restituzione  del  veicolo  dall'organo  di
polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata  dall'alienazione  e'
depositata, sino alla definizione del procedimento  in  relazione  al
quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero
presso la tesoreria dello Stato. 
  6. Quando sia stata presentata opposizione ai  sensi  dell'articolo
205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo  il  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso. 
  7. E' sempre disposto  il  fermo  amministrativo  del  veicolo  per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto
il provvedimento di sospensione  della  carta  di  circolazione.  Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12,
comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le  forme  per
eseguire detta sanzione accessoria. 
  8. Il soggetto che ha assunto la  custodia  il  quale,  durante  il
periodo  in  cui  il  veicolo  e'  sottoposto   al   fermo,   circola
abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi  circolino
abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro 1.988 a euro 7.953.  Si  applicano  le  sanzioni
amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca
del veicolo. L'organo di polizia dispone  l'immediata  rimozione  del
veicolo  e  il  suo  trasporto  presso  uno  dei  soggetti   di   cui
all'articolo 214-bis. Il  veicolo  e'  trasferito  in  proprieta'  al
soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per l'erario.»; 
  c) all'articolo 214-bis, commi 1 e 2, le  parole  «comma  2-quater»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; 
  d) dopo l'articolo 215 e' inserito il seguente: 
  «Art.  215-bis  (Censimento  dei  veicoli   sequestrati,   fermati,
rimossi, dissequestrati e confiscati). - 1. I prefetti,  con  cadenza
semestrale,  provvedono  a  censire,   sentiti   anche   gli   organi
accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei
mesi presso le depositerie di cui  all'articolo  8  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  29  luglio  1982,  n.  571,  a  seguito
dell'applicazione,  ai  sensi  del  presente  codice,  di  misure  di
sequestro   e   fermo,   nonche'   per   effetto   di   provvedimenti
amministrativi di confisca non ancora definitivi e  di  dissequestro.
Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il  numero
di targa o di telaio, indipendentemente  dalla  documentazione  dello
stato di conservazione, e' formato apposito  elenco,  pubblicato  nel
sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo,  sono
riportati altresi' i dati identificativi del proprietario  risultanti
al pubblico registro automobilistico. 
  2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione  dell'elenco  di
cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri  soggetti  indicati
all'articolo 196 puo' assumere la custodia del  veicolo,  provvedendo
contestualmente   alla   liquidazione   delle   somme   dovute   alla
depositeria, con  conseguente  estinzione  del  debito  maturato  nei
confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale  facolta'  e'  data
comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1,
con l'avviso che in caso  di  mancata  assunzione  della  custodia  i
veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da  ritenersi
abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora  definitiva
sono da ritenersi definitivamente confiscati.  Di  tale  confisca  e'
data  comunicazione  a  cura  del  prefetto  al   pubblico   registro
automobilistico   per   l'annotazione   nei   propri   registri.   La
prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  informa  dell'inutile
decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio,  che  provvede  a
gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel  caso
di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure  e  le
modalita' dettate dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001,  n.  189.  La  liquidazione  delle
relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere  dalla  data
di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente. 
  3. La somma ricavata  dall'alienazione  e'  depositata,  sino  alla
definizione del procedimento in relazione al quale e' stato  disposto
il sequestro o il fermo, in un autonomo conto  fruttifero  presso  la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha  a  oggetto  la
somma  depositata;  in  ogni  altro  caso  la  somma  depositata   e'
restituita all'avente diritto. 
  4.  Con  decreto  dirigenziale,  di  concerto  fra   il   Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita'  di
comunicazione,  tra  gli  uffici  interessati,  dei  dati   necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.». )) 

Capo II
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa

                               Art. 24 
 
      Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter e' inserito il  seguente:
«2-quater. In caso di conferma del decreto  impugnato,  la  corte  di
appello  pone  a  carico  della  parte  privata   che   ha   proposto
l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»; 
    b) all'articolo 17, al comma 3-bis  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera c), dopo la parola «comunicazione» e'  inserita
la seguente:  «sintetica»  e  le  parole  «La  mancata  comunicazione
comporta l'inammissibilita' della  proposta»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Il  procuratore  nei  dieci  giorni  successivi  comunica
all'autorita' proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le
indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore  concorda
con l'autorita' proponente modalita' per la  presentazione  congiunta
della proposta.»; 
      2) la lettera d) e' abrogata; 
    c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo periodo, dopo  le  parole
«sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti:  «di  cui
al primo periodo»; 
    d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis,  del
codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per i
reati di cui all'articolo 640,  secondo  comma,  n.  1),  del  codice
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente  pubblico,  e
all'articolo 640-bis del codice penale». 
  (( 1-bis. Le disposizioni degli articoli 83,  comma  3-bis,  e  91,
comma 1-bis, del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di  fondi  europei
per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al  31
dicembre 2019. )) 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 25 
 
             Sanzioni in materia di subappalti illeciti 
 
  1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un  anno
e con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti:  «la  reclusione  da
uno a cinque anni e con la multa»; 
    b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad  un
anno  e  dell'ammenda»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «della
reclusione da uno a cinque anni e della multa.». 
                               Art. 26 
 
                      Monitoraggio dei cantieri 
 
  1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, dopo le parole  «provinciale  del  lavoro»  sono  inserite  le
seguenti: (( «nonche', limitatamente ai lavori pubblici, al  prefetto
))». 
                           (( Art. 26-bis 
 
Piano  di  emergenza  interno  per  gli  impianti  di  stoccaggio   e
                       lavorazione dei rifiuti 
 
  1. I gestori  di  impianti  di  stoccaggio  e  di  lavorazione  dei
rifiuti,  esistenti  o  di  nuova  costruzione,  hanno  l'obbligo  di
predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di: 
  a)  controllare  e  circoscrivere  gli   incidenti   in   modo   da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni; 
  b) mettere in atto le misure necessarie per  proteggere  la  salute
umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; 
  c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza  e
le autorita' locali competenti; 
  d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo
un incidente rilevante. 
  2. Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e, se
necessario,  aggiornato  dal  gestore,   previa   consultazione   del
personale che lavora nell'impianto,  ivi  compreso  il  personale  di
imprese subappaltatrici a lungo termine, ad  intervalli  appropriati,
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene  conto  dei
cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi  di  emergenza,  dei
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle  misure  da
adottare in caso di incidente rilevante. 
  3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui
al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte
le informazioni utili  per  l'elaborazione  del  piano  di  emergenza
esterna, di cui al comma 5. 
  5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare
gli effetti dannosi derivanti da incidenti  rilevanti,  il  prefetto,
d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone
il  piano  di  emergenza   esterna   all'impianto   e   ne   coordina
l'attuazione. 
  6. Il piano di cui al comma 5 e' predisposto allo scopo di: 
  a)  controllare  e  circoscrivere  gli   incidenti   in   modo   da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni; 
  b) mettere in atto le misure necessarie per  proteggere  la  salute
umana e l'ambiente  dalle  conseguenze  di  incidenti  rilevanti,  in
particolare mediante la cooperazione rafforzata con  l'organizzazione
di protezione civile negli interventi di soccorso; 
    c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza
e le autorita' locali competenti; 
    d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino
e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 
  7. Il prefetto redige il piano di emergenza  esterna  entro  dodici
mesi dal ricevimento  delle  informazioni  necessarie  da  parte  del
gestore, ai sensi del comma 4. 
  8. Il piano di cui al comma 5 e' riesaminato,  sperimentato  e,  se
necessario, aggiornato, previa consultazione della  popolazione,  dal
prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori  a  tre
anni.  La  revisione  tiene  conto  dei  cambiamenti  avvenuti  negli
impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi  tecnici  e  delle
nuove conoscenze in  merito  alle  misure  da  adottare  in  caso  di
incidenti rilevanti. 
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa
con  il  Ministro  dell'interno  per  gli  aspetti   concernenti   la
prevenzione  degli  incendi,  previo  accordo  sancito  in  sede   di
Conferenza  unificata,  sono  stabilite  le  linee   guida   per   la
predisposizione del piano di emergenza  esterna  e  per  la  relativa
informazione alla popolazione. 
  10. All'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
                               Art. 27 
 
       Disposizioni per migliorare la circolarita' informativa 
 
  1. L'articolo 160 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 160. - Per le finalita' di prevenzione generale  di  reati  e
per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17,  comma
1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  le  cancellerie
dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere
ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo  delle
sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive al questore  della
provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al
direttore della Direzione investigativa  antimafia.  Analogo  obbligo
sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e
presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione
di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito
delle  rispettive  attribuzioni,   alle   questure   competenti   per
territorio e alla Direzione investigativa antimafia.». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 28 
 
Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
                                 267 
 
  1. All'articolo 143 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del
prefetto emergano, riguardo ad uno  o  piu'  settori  amministrativi,
situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate,  tali
da determinare un'alterazione delle procedure e da  compromettere  il
buon andamento e l'imparzialita'  delle  amministrazioni  comunali  o
provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei  servizi  ad  esse
affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze  dell'accesso,  al
fine di far cessare le situazioni riscontrate e  di  ricondurre  alla
normalita' l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,  fatti
salvi i profili di  rilevanza  penale,  i  prioritari  interventi  di
risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione  di  un
termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni  utile  supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente
il  termine  fissato,  il  prefetto  assegna  all'ente  un  ulteriore
termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto  il
quale    si    sostituisce,    mediante    commissario    ad    acta,
all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli  enti  locali
provvedono con le risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci.». 
  (( 1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fatta  salva  ogni   altra   misura   interdittiva   ed   accessoria
eventualmente  prevista,  gli   amministratori   responsabili   delle
condotte che hanno dato causa allo scioglimento di  cui  al  presente
articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei
deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento  europeo
nonche'   alle   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali    e
circoscrizionali, in relazione ai  due  turni  elettorali  successivi
allo  scioglimento  stesso,  qualora  la  loro  incandidabilita'  sia
dichiarata con provvedimento definitivo.». )) 
                               Art. 29 
 
Modifiche in materia  di  attivita'  svolte  negli  enti  locali  dal
  personale sovraordinato ai  sensi  dell'articolo  145  del  decreto
  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  706,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  possono  essere  incrementate,  nel  rispetto
dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo  di
5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018,  mediante  utilizzo  delle
risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle
assegnazioni  a  qualunque  titolo  spettanti   agli   enti   locali,
corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni compensative di bilancio. 
                           (( Art. 29-bis 
 
Modifiche al codice della  strada,  in  materia  di  circolazione  di
                  veicoli immatricolati all'estero 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 93: 
  1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e' vietato, a chi ha
stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni,  circolare
con un veicolo immatricolato all'estero. 
  1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o  in  locazione
senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro  Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo  che  non
ha stabilito in Italia una sede secondaria o  altra  sede  effettiva,
nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato  a  un  soggetto
residente  in  Italia  e  legato  da  un  rapporto  di  lavoro  o  di
collaborazione con un'impresa costituita in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che  non
ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra  sede  effettiva,
nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  codice   doganale
comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un  documento,
sottoscritto  dall'intestatario  e  recante  data  certa,  dal  quale
risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo.  In
mancanza  di  tale  documento,  la  disponibilita'  del  veicolo   si
considera in capo al conducente. 
  1-quater. Nell'ipotesi di cui  al  comma  1-bis  e  ferma  restando
l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo
non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede  al  competente
ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di
circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e
della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di  condurre
il  veicolo  oltre   i   transiti   di   confine.   L'ufficio   della
motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe  e  del
documento di circolazione alle competenti autorita' dello  Stato  che
li ha rilasciati.»; 
  2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma  1-bis
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di
circolazione all'ufficio della motorizzazione civile  competente  per
territorio, ordina  l'immediata  cessazione  della  circolazione  del
veicolo e il suo  trasporto  e  deposito  in  luogo  non  soggetto  a
pubblico  passaggio.  Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  dell'articolo  213.  Qualora,  entro  il   termine   di
centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo
non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un
foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la
sanzione  accessoria   della   confisca   amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 213. 
  7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma  1-ter,
primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di  contestazione  e'
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al  comma  1-ter
entro il termine di trenta giorni.  Il  veicolo  e'  sottoposto  alla
sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le  disposizioni
dell'articolo 214, in  quanto  compatibili,  ed  e'  riconsegnato  al
conducente, al  proprietario  o  al  legittimo  detentore,  ovvero  a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta  giorni
dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del
documento,  l'organo  accertatore  provvede  all'applicazione   della
sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei  termini
per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per  la
presentazione dei documenti.»; 
  b) all'articolo 132: 
  1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Scaduto
il termine di un anno, se il veicolo non e' immatricolato in  Italia,
l'intestatario chiede  al  competente  ufficio  della  motorizzazione
civile, previa consegna del documento di circolazione e delle  targhe
estere, il rilascio di un foglio di via e della  relativa  targa,  ai
sensi dell'articolo 99, al  fine  di  condurre  il  veicolo  oltre  i
transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione  civile  provvede
alla restituzione delle targhe e del documento di  circolazione  alle
competenti autorita' dello Stato che li ha rilasciati.»; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter,  chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 1  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a  euro  2.848.
L'organo  accertatore  trasmette   il   documento   di   circolazione
all'ufficio della motorizzazione civile  competente  per  territorio,
ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo
trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico  passaggio.  Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo  213.
Se entro il termine di  centottanta  giorni,  decorrenti  dalla  data
della violazione, il veicolo non e' immatricolato in Italia o non  e'
richiesto il rilascio di un  foglio  di  via  per  condurlo  oltre  i
transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa ai sensi dell'articolo 213.»; 
  c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente
il locatario e  in  quelle  di  cui  all'articolo  94,  comma  4-bis,
risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi
indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter,  e  all'articolo  132,
delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona  residente
in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilita' del  veicolo,
se non prova che la  circolazione  del  veicolo  stesso  e'  avvenuta
contro la sua volonta'.». )) 

Capo III
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

                             (( Art. 30 
 
            Modifica dell'articolo 633 del codice penale 
 
  1. L'articolo 633 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 633 (Invasione di  terreni  o  edifici).  -  Chiunque  invade
arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine
di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e'  punito,  a  querela
della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni  e  con  la
multa da euro 103 a euro 1032. 
  Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni  e  della
multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il  fatto  e'
commesso da piu' di cinque persone o  se  il  fatto  e'  commesso  da
persona palesemente armata. 
  Se il fatto e' commesso da due  o  piu'  persone,  la  pena  per  i
promotori o gli organizzatori e' aumentata.». )) 
                               Art. 31 
 
      Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo  266,  comma  1,  lettera  f-ter),  del  codice  di
procedura penale, le parole «516 e  517-quater  del  codice  penale;»
sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e  ((  633,  secondo
comma )), del codice penale;». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                           (( Art. 31-bis 
 
      Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo  il  comma
1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. La misura cautelare  degli  arresti  domiciliari  non  puo'
essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.». )) 
                           (( Art. 31-ter 
 
    Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili 
 
  1. All'articolo 11 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48,  i
commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato  provinciale  per
l'ordine  e  la   sicurezza   pubblica   in   seduta   allargata   ai
rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13  della
legge 1° aprile 1981, n. 121,  direttive  per  la  prevenzione  delle
occupazioni arbitrarie di immobili. 
  2. Quando  e'  richiesto  l'intervento  della  Forza  pubblica  per
l'esecuzione di un provvedimento di  rilascio  di  immobili  occupati
arbitrariamente da  cui  puo'  derivare  pericolo  di  turbative  per
l'ordine e la sicurezza  pubblica,  l'autorita'  o  l'organo  che  vi
provvede ne da' comunicazione al prefetto. 
  3. Il prefetto, ricevuta  la  comunicazione  di  cui  al  comma  2,
convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica
ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle
diverse  componenti  della   Forza   pubblica   nell'esecuzione   del
provvedimento, estendendo la partecipazione ai  rappresentanti  della
regione.   Il   prefetto   comunica   tempestivamente   all'autorita'
giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio  l'intervenuta
esecuzione dello stesso. 
  3.1. Il prefetto, qualora ravvisi  la  necessita'  di  definire  un
piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti
in situazione di  fragilita'  che  non  sono  in  grado  di  reperire
autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa,  sentito  il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce
una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine  di  novanta
giorni. Della cabina di regia fanno  parte,  oltre  a  rappresentanti
della prefettura, anche rappresentanti della  regione  e  degli  enti
locali interessati, nonche'  degli  enti  competenti  in  materia  di
edilizia residenziale pubblica. Ai  rappresentanti  della  cabina  di
regia non spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,
rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. 
  3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di  cui  al  comma
3.1,  il  prefetto  riferisce  all'autorita'  giudiziaria  gli  esiti
dell'attivita' svolta dalla cabina di regia,  indicando  i  tempi  di
esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero  le  ragioni  che  ne
rendono   necessario   il   differimento.   L'autorita'   giudiziaria
competente  per  l'esecuzione,  tenuto   conto   delle   informazioni
ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi  compreso  quello  di
differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche
sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato  di  occupazione
abusiva, al proprietario o al titolare  di  altro  diritto  reale  di
godimento  sull'immobile  e'  liquidata  dal  prefetto  un'indennita'
onnicomprensiva per il mancato godimento del  bene,  secondo  criteri
equitativi che tengono conto dello  stato  dell'immobile,  della  sua
destinazione, della  durata  dell'occupazione,  dell'eventuale  fatto
colposo  del  proprietario  nel  non  avere  impedito  l'occupazione.
L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza  del  termine
di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non  e'  dovuta  se  l'avente
diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa  con  dolo  o  colpa
grave all'occupazione arbitraria. Avverso  il  provvedimento  che  ha
disposto   la   liquidazione    dell'indennita'    il    proprietario
dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al  tribunale  del  luogo
ove  l'immobile  si  trova.  Il  ricorso  e'  proposto,  a  pena   di
inammissibilita',  entro  trenta  giorni  dalla   comunicazione   del
provvedimento  di  liquidazione  dell'indennita'.  Si  applicano  gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale
decide  in  composizione  monocratica.  Il  reclamo  si  propone   al
tribunale e del collegio  non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha
pronunciato il provvedimento. 
  3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di  rilascio
non puo' superare un anno  decorrente  dalla  data  di  adozione  del
relativo provvedimento. 
  3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui  al  comma
3.2,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2  milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal  presente  comma
si provvede mediante corrispondente utilizzo  di  quota  parte  delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello  Stato,
che restano acquisite all'erario. Il fondo potra'  essere  alimentato
anche con le risorse provenienti dal Fondo  unico  giustizia  di  cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la quota spettante al Ministero dell'interno. 
  3.5. Qualora  al  prefetto  sia  richiesto  l'ausilio  della  Forza
pubblica per l'esecuzione di una pluralita' di ordinanze di  rilascio
da cui  puo'  derivare  pericolo  di  turbative  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la
predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del
programma degli interventi avviene secondo criteri di  priorita'  che
tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica
negli ambiti  territoriali  interessati,  dei  possibili  rischi  per
l'incolumita'  e  la  salute  pubblica,  dei  diritti  dei   soggetti
proprietari degli immobili, nonche'  dei  livelli  assistenziali  che
devono essere garantiti agli aventi diritto  dalle  regioni  e  dagli
enti  locali.   Il   programma   degli   interventi   e'   comunicato
all'autorita' giudiziaria che ha adottato le  ordinanze  di  rilascio
nonche' ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di  cui
al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento,  dalla  data
individuata in base al programma degli interventi. 
  3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5  e'  ammesso  ricorso
innanzi al giudice amministrativo, che decide  con  il  rito  di  cui
all'articolo 119 del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.
L'eventuale annullamento del predetto provvedimento puo'  dar  luogo,
salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in
forma specifica, consistente nell'obbligo  per  l'amministrazione  di
disporre gli interventi necessari ad assicurare la  cessazione  della
situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.». 
  2. Il rispetto  della  procedura  di  cui  ai  commi  da  3  a  3.6
dell'articolo 11 del  citato  decreto-legge  n.  14  del  2017,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo,  esonera  il  Ministero
dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilita' civile
e amministrativa  per  la  mancata  esecuzione  di  provvedimenti  di
rilascio di immobili abusivamente occupati,  qualora  la  stessa  sia
dipesa dall'impossibilita' di individuare le misure  emergenziali  di
cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla  necessita'  di
assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'.  Nei
predetti casi e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui  al  comma
3.2 del citato articolo 11. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato  decreto-legge
n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche alle controversie per le quali  non  sia  intervenuta
sentenza alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto. )) 

Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Capo I
Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno

                               Art. 32 
 
Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile  del
                       Ministero dell'interno 
 
  1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di
garantire gli obiettivi complessivi di economicita'  e  di  revisione
della  spesa  previsti  dalla  legislazione  vigente,  il   Ministero
dell'interno applica  la  riduzione  percentuale  del  20  per  cento
prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti  di  livello
dirigenziale generale, attraverso: 
    a) la riduzione di otto posti di  livello  dirigenziale  generale
assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero
dell'interno di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre  2001,  n.  398,  con  conseguente  rideterminazione  della
dotazione organica dei prefetti di cui alla  Tabella  1  allegata  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  22  maggio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015; 
    b) la soppressione di  ventuno  posti  di  prefetto  collocati  a
disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa  vigente,
secondo le modifiche di seguito indicate: 
      1) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e' sostituito dal seguente:  «I
prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di  due  oltre
quelli dei posti del ruolo organico»; 
      2) all'articolo 3-bis, comma 1, del  decreto-legge  29  ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
1991, n. 410, le parole «del 15  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 5 per cento»; 
      3) all'articolo 12, comma 2-bis,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono
inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento». 
  2. Restano ferme le dotazioni  organiche  dei  viceprefetti  e  dei
viceprefetti aggiunti, del  personale  appartenente  alle  qualifiche
dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale  non
dirigenziale  appartenente  alle  aree   prima,   seconda   e   terza
dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di  cui  alla  Tabella  1
allegata al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
maggio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  217  del  18
settembre 2015. 
  3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le
parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti». 
  4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita' e nel termine
di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
13 aprile 2017, n. 46, il  relativo  regolamento  di  organizzazione.
Entro  il  medesimo  termine  si  provvede  a  dare  attuazione  alle
disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  lettera  b),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  con  conseguente  riassorbimento,
entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle  riduzioni
di cui ai commi 1 e 2. 
                           (( Art. 32-bis 
 
Istituzione  del  Nucleo  per  la  composizione   delle   Commissioni
  straordinarie per la gestione degli enti sciolti  per  fenomeni  di
  infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare 
 
  1.  Presso  il  Dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione  centrale  per  le
risorse umane e' istituito un apposito nucleo, composto da  personale
della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati  i
componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e
144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione
e di condizionamento di tipo mafioso o similare. 
  2. Al nucleo di cui al comma  1  e'  assegnato,  nell'ambito  delle
risorse organiche  della  carriera  prefettizia,  un  contingente  di
personale  non  superiore  a  cinquanta  unita',  di  cui  dieci  con
qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto. 
  3. Le unita' di personale individuate nell'ambito del nucleo di cui
al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria  nominata
ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilita'
in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo  pieno  e  in
via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione  ne
ravvisi l'urgenza. 
  4.  Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   di   natura   non
regolamentare, sono individuati le modalita', i criteri e  la  durata
di assegnazione al nucleo di cui al  comma  1,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 
  5. Fermi restando i compensi spettanti  per  lo  svolgimento  delle
attivita' commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione  al
nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennita',  gettoni
di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. )) 
                           (( Art. 32-ter 
 
Nomina del  presidente  della  Commissione  per  la  progressione  in
  carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  19  maggio
  2000, n. 139 
 
  1. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, le parole: «scelto tra quelli  preposti  alle
attivita' di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286,» sono soppresse. )) 
                          (( Art. 32-quater 
 
              Disposizioni in materia di tecnologia 5G 
 
  1. All'articolo 1, comma 1036, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: «, avvalendosi degli organi della polizia  postale  e
delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «. A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere  al
prefetto l'ausilio della Forza pubblica». )) 
                        (( Art. 32-quinquies 
 
        Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione 
 
  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite  dalle
seguenti: «Ministro dell'economia  e  delle  finanze»  e  il  secondo
periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  Servizio  centrale   di
protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di  personale
e  strutture  differenti  e  autonome,  in  modo  da  assicurare   la
trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e
dei testimoni di giustizia»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente». )) 
                          (( Art. 32-sexies 
 
    Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno 
 
  1.  Per   la   valorizzazione   della   cultura   istituzionale   e
professionale del personale dell'Amministrazione civile  dell'interno
e'  istituito  il  Centro  Alti  Studi  del  Ministero   dell'interno
nell'ambito  del  Dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'Amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie che opera  presso  la  Sede  didattico-residenziale,  con
compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di  iniziative,
anche  di  carattere   seminariale,   finalizzate   allo   studio   e
all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi  attinenti
all'esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti  dell'Amministrazione
civile dell'interno, nonche' alla realizzazione di studi  e  ricerche
sulle attribuzioni del Ministero dell'interno. 
  2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi  restando
la dotazione organica e  il  contingente  dei  prefetti  collocati  a
disposizione ai sensi della normativa vigente, e'  presieduto  da  un
prefetto,  con  funzioni  di  presidente,  ed  opera  attraverso   un
consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui  componenti  sono
scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione  civile  dell'interno,
docenti  universitari  ed  esperti  in   discipline   amministrative,
storiche,  sociali  e  della  comunicazione.  Al  presidente   e   ai
componenti degli organi di cui al periodo precedente  non  spetta  la
corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti  o  gettoni
di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi  del  Ministero
dell'interno non costituisce articolazione  di  livello  dirigenziale
del Ministero dell'interno. 
  3. Per le spese di promozione, organizzazione  e  realizzazione  di
iniziative, anche di carattere seminariale, nonche' realizzazione  di
studi e ricerche, e' autorizzata la spesa  di  50.000  euro  annui  a
decorrere  dal  2019.  Al  relativo  onere   si   provvede   mediante
corrispondente  utilizzo  delle  risorse  destinate  alle  spese   di
funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1. 
  4. Fatto salvo quanto disposto dal comma  3,  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al  presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. )) 
                               Art. 33 
 
Norme in materia di pagamento dei compensi per  lavoro  straordinario
                       delle Forze di polizia 
 
  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018,  per
il pagamento dei compensi per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui  all'articolo
16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' autorizzata, a valere sulle
disponibilita' degli  stanziamenti  di  bilancio,  la  spesa  per  un
ulteriore importo di 38.091.560 euro  in  deroga  al  limite  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75. 
  2.  Il  pagamento  dei   compensi   per   prestazioni   di   lavoro
straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto
di cui all'articolo 43, tredicesimo  comma,  della  legge  1°  aprile
1981, n. 121, e' autorizzato  entro  i  limiti  massimi  fissati  dal
decreto applicabile all'anno finanziario precedente. 
                               Art. 34 
 
Incremento richiami personale  volontario  del  Corpo  nazionale  dei
                          vigili del fuoco 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di  spesa  per  la
retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del  fuoco,  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, nell'ambito  della  missione  «Soccorso  civile»,  sono
incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020. 
  2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e'  disposto  nel  limite
dell'autorizzazione annuale di spesa,  pari  a  20.952.678  euro  per
l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  5  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 39. 
                               Art. 35 
 
Ulteriori disposizioni in materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
  carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate 
 
  1. Al fine  di  adottare  provvedimenti  normativi  in  materia  di
riordino dei ruoli e delle carriere  del  personale  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie  di  porto,
volti a correggere ed integrare  il  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 94, e il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le  risorse  di
cui all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  3,  comma  155,
secondo  periodo,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.   350,   con
riferimento alle risorse gia'  affluite  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 2, lettera a), del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge  7
agosto 2015, n.  124,  alle  quali  si  aggiunge  una  quota  pari  a
5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa  di
parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma  1,
lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 
                           (( Art. 35-bis 
 
Disposizioni in  materia  di  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di
                 personale della polizia municipale 
 
  1. Al fine di rafforzare le attivita'  connesse  al  controllo  del
territorio e di potenziare gli interventi  in  materia  di  sicurezza
urbana, i comuni che nel  triennio  2016-2018  hanno  rispettato  gli
obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in
deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  228,  della
legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  assumere  a  tempo  indeterminato
personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per
detto personale nell'anno 2016  e  fermo  restando  il  conseguimento
degli  equilibri  di  bilancio.  Le  cessazioni  nell'anno  2018  del
predetto personale non rilevano ai fini del  calcolo  delle  facolta'
assunzionali del restante personale. )) 
                           (( Art. 35-ter 
 
Modifiche  all'articolo  50  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
                 legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. All'articolo 50 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  7-bis,  dopo  le  parole:  «anche  in  relazione  allo
svolgimento di specifici eventi,» sono inserite le  seguenti:  «o  in
altre  aree  comunque  interessate  da   fenomeni   di   aggregazione
notturna,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  nonche'
limitazioni  degli  orari  di  vendita  degli  esercizi  del  settore
alimentare o misto, e delle attivita'  artigianali  di  produzione  e
vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato  e
di  erogazione  di  alimenti  e   bevande   attraverso   distributori
automatici»; 
  b) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
  «7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze  emanate  dal  Sindaco  ai
sensi del comma  7-bis  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma  da  500  euro  a  5.000  euro.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte  in  un
anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12,  comma  1,
del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.   14,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  18  aprile  2017,  n.  48,  anche  se  il
responsabile ha proceduto  al  pagamento  della  sanzione  in  misura
ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre  1981,  n.
689.». )) 
                          (( Art. 35-quater 
 
Potenziamento delle iniziative in  materia  di  sicurezza  urbana  da
                          parte dei comuni 
 
  1. Per il potenziamento delle iniziative in  materia  di  sicurezza
urbana da parte dei comuni e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a  2
milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono  essere
destinate anche ad assunzioni a tempo  determinato  di  personale  di
polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche  in  deroga
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: 
    a)  quanto  a  euro  1  milione   per   l'anno   2018,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per
l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c)  quanto  a  euro  5  milioni   per   l'anno   2019,   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  entrate   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano
acquisite all'erario. 
  3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere alimentato anche con le
risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  per  la  quota
spettante al Ministero dell'interno. 
  4. Le modalita' di  presentazione  delle  richieste  da  parte  dei
comuni interessati nonche' i criteri di  ripartizione  delle  risorse
del fondo di cui al comma 1 sono individuate,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. )) 
                        (( Art. 35-quinquies 
 
                          Videosorveglianza 
 
  1. Al fine di potenziare gli interventi  in  materia  di  sicurezza
urbana per la realizzazione degli obiettivi di  cui  all'articolo  5,
comma 2, lettera a), del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con
riferimento all'installazione, da parte dei  comuni,  di  sistemi  di
videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5,
comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e'  incrementata
di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di  17  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di
euro per l'anno 2022. 
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione
delle autorizzazioni di spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  140,
lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  nell'ambito
del programma «Contrasto  al  crimine,  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica» della  missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»
dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  3. Le autorizzazioni di spesa di cui  al  comma  2  possono  essere
reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o
da assegnare  al  Ministero  dell'interno  per  la  realizzazione  di
investimenti. )) 
                          (( Art. 35-sexies 
 
Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di
  polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1°  aprile
  1981, n. 121 
 
  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  18  febbraio  2015,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dallalegge 17 aprile 2015, n.  43,  il
primo periodo del comma 3-sexiese' sostituito  dal  seguente:  «Fermo
restando  quanto  disposto  dal  codice  della  navigazione  e  dalla
disciplina   dell'Unione   europea,   con   decreto   del    Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  della  difesa,  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente  nazionale
per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione, sono  disciplinate  le
modalita' di  utilizzo,  da  parte  delle  Forze  di  polizia,  degli
aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente  denominati  "droni",  ai
fini  del  controllo  del  territorio  per  finalita'   di   pubblica
sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo  e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e  ambientale,
nonche' per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia  di
finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle  funzioni  di  polizia
economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68.». )) 

Capo II
Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

                               Art. 36 
 
Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni
                             confiscati 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, al comma 2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «comunque  non
superiore a tre,» sono inserite le seguenti:  «con  esclusione  degli
incarichi gia' in corso quale coadiutore,». 
  (( 1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al  fine  di
consentire la prosecuzione dell'attivita' dell'impresa sequestrata  o
confiscata, dalla data di nomina  dell'amministratore  giudiziario  e
fino all'eventuale provvedimento di dissequestro  dell'azienda  o  di
revoca della confisca della stessa, o fino alla data di  destinazione
dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48,  sono  sospesi  gli
effetti  della  pregressa  documentazione   antimafia   interdittiva,
nonche'  le  procedure  pendenti  preordinate  al  conseguimento  dei
medesimi effetti.». )) 
  2. All'articolo 38 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    (( 0a) al comma 2: 
      1) al primo periodo, le parole: «sequestro e»  sono  sostituite
dalla seguente: «sequestro,» e dopo la parola:  «straordinaria»  sono
inserite le seguenti: «e  i  dati,  individuati  dal  regolamento  di
attuazione  previsto  dall'articolo  113,  comma   1,   lettera   c),
indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali»; 
      2) al  secondo  periodo,  le  parole:  «inserendo  tutti»  sono
sostituite dalle seguenti: «aggiornando dalla data del  provvedimento
di confisca di secondo grado»; 
      3) il terzo periodo e' soppresso; )) 
    a) al comma 3: 
      1) al  secondo  periodo,  dopo  la  parola  «coadiutore,»  sono
inserite le seguenti: «che puo' essere»; 
      2) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Qualora
sia diverso dall'amministratore giudiziario, il  coadiutore  nominato
dall'Agenzia deve essere scelto tra  gli  iscritti,  rispettivamente,
agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «All'attuazione
del presente comma, si provvede con le risorse  umane  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  (( 2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159,  nell'alinea,  le  parole:  «sono  istituiti,
presso  le  prefetture-uffici  territoriali   del   Governo,   tavoli
provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi
il compito di» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  prefetto  puo'
istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,  un
tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente  il
compito di». 
  2-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «il provvedimento di  confisca  di  primo
grado, entro sessanta giorni  dal  deposito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i provvedimenti di confisca di primo e di  secondo  grado,
entro  sessanta  giorni  dal  deposito  di  ciascuno   dei   medesimi
provvedimenti»; 
  b) il comma 5-bis e'  sostituito  dal  seguente:  «5-bis.  Dopo  il
conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia  provvede  al
rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora  la  confisca  venga
revocata. In caso  di  confisca  definitiva  l'Agenzia  trasmette  al
giudice  delegato  una  relazione  sull'amministrazione   dei   beni,
esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e  il  saldo
finale, con l'indicazione dei limiti previsti  dall'articolo  53.  In
tale ultimo caso, il  giudice  delegato,  all'esito  degli  eventuali
chiarimenti richiesti, prende atto della relazione». 
  2-quater. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a  motore  e  dei
natanti confiscati, l'Agenzia applica le  tariffe  stabilite  con  il
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal  periodo
precedente, l'Agenzia puo' avvalersi di aziende da essa  amministrate
operanti nello specifico settore.». )) 
  3. All'articolo 48 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) alla lettera b) le  parole  «Presidente  del  Consiglio  dei
ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»; 
      2) alla lettera c) le parole  «al  patrimonio  del  comune  ove
l'immobile e' sito, ovvero al  patrimonio  della  provincia  o  della
regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile
del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio indisponibile
della provincia, della citta' metropolitana o della regione»; 
  (( 2-bis) alla lettera c),  quartultimo  periodo,  le  parole:  «Se
entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Se entro due anni»; 
  2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, sostituire  le  parole:
«Alla scadenza dei sei mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Alla
scadenza di un anno»; )) 
  3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d)  trasferiti  prioritariamente  al  patrimonio   indisponibile
dell'ente  locale  o  della  regione  ove  l'immobile  e'  sito,   se
confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, qualora richiesti per le finalita' di  cui  all'articolo  129
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. (( Se entro due
anni )) l'ente  territoriale  destinatario  non  ha  provveduto  alla
destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del  trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; 
    b) al comma 4 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole  «,
nonche',  per  una  quota  non  superiore  al  30  per   cento,   per
incrementare i fondi per la  contrattazione  integrativa  anche  allo
scopo di valorizzare  l'apporto  del  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale   al   potenziamento   dell'efficacia   ed    efficienza
dell'azione dell'Agenzia.  La  misura  della  quota  annua  destinata
all'incremento dei fondi  per  la  contrattazione  integrativa  viene
definita con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  su  proposta  dell'Agenzia  e
l'incremento  non  puo'  essere  superiore  al  15  per  cento  della
componente variabile della retribuzione accessoria  in  godimento  da
parte del predetto personale»; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Fermi restando i  vincoli  connessi  al  trasferimento  nel
patrimonio indisponibile dell'ente  destinatario,  nell'ambito  delle
finalita'  istituzionali  di  cui  al  comma  3,  letterac),  rientra
l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione  a  soggetti
in particolare  condizione  di  disagio  economico  e  sociale  anche
qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a
cio' preposto.»; 
    d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia  possibile  effettuare
la destinazione o il  trasferimento  per  le  finalita'  di  pubblico
interesse  ivi  contemplate,   sono   destinati   con   provvedimento
dell'Agenzia alla  vendita,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni del codice di procedura civile.  Qualora  l'immobile  si
trovi nelle condizioni previste  per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire in sanatoria, l'acquirente dovra'  presentare  la  relativa
domanda entro centoventi  giorni  dal  perfezionamento  dell'atto  di
vendita.  L'avviso  di  vendita  e'   pubblicato   nel   sitointernet
dell'Agenzia  e  dell'avvenuta  pubblicazione  e'  data  notizia  nel
sitointernetdell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata per un
corrispettivo  non  inferiore  a  quello  determinato   dalla   stima
formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora,  entro  novanta  giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di  vendita,  non  pervengano
proposte di acquisto per  il  corrispettivo  indicato  al  precedente
periodo, il prezzo minimo della vendita non  puo',  comunque,  essere
determinato in misura inferiore all'80 per  cento  del  valore  della
suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del  presente
articolo,  la  vendita  e'  effettuata  al  miglior  offerente,   con
esclusione  del  proposto  o  di  colui  che  risultava  proprietario
all'atto dell'adozione della  misura  penale  o  di  prevenzione,  se
diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o
sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del  codice  penale,
nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione  civile,  parenti  e
affini entro il terzo grado, nonche'  persone  con  essi  conviventi.
L'Agenzia acquisisce, con le modalita' di  cui  agli  articoli  90  e
seguenti, l'informazione antimafia, riferita  all'acquirente  e  agli
altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma,
affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta  persona,
da soggetti esclusi ai sensi del  periodo  che  precede,  o  comunque
riconducibili  alla  criminalita'  organizzata,  ovvero   utilizzando
proventi di natura illecita. Si applica, in  quanto  compatibile,  il
comma 15. I beni immobili acquistati  non  possono  essere  alienati,
nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione  del
contratto  di  vendita  e  quelli   diversi   dai   fabbricati   sono
assoggettati  alla  stessa  disciplina  prevista  per  questi  ultimi
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  18  maggio  1978,  n.  191.  I  beni
immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo  le
procedure previste dalle norme di contabilita' dello Stato. 
  6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto: 
    a) cooperative  edilizie  costituite  da  personale  delle  Forze
armate o delle Forze di polizia; 
    b)  gli  enti   pubblici   aventi,   tra   le   altre   finalita'
istituzionali,   anche   quella   dell'investimento    nel    settore
immobiliare; 
    c) le associazioni di categoria che assicurano,  nello  specifico
progetto,  maggiori  garanzie  e  utilita'   per   il   perseguimento
dell'interesse pubblico; 
    d) le fondazioni bancarie; 
    e) gli enti territoriali. 
  7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di  decadenza,  nei
termini stabiliti dall'avviso pubblico  di  cui  al  comma  5,  salvo
recesso qualora la migliore offerta pervenuta  non  sia  ritenuta  di
interesse.»; 
    e) dopo il comma 7-bis (( sono inseriti i seguenti )): 
  «7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi,
oggetto di provvedimento di confisca,  l'Agenzia  o  il  partecipante
alla  comunione   promuove   incidente   di   esecuzione   ai   sensi
dell'articolo 666 del  codice  di  procedura  penale.  Il  tribunale,
disposti i  necessari  accertamenti  tecnici,  adotta  gli  opportuni
provvedimenti per ottenere la divisione del  bene.  Qualora  il  bene
risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede  possono  chiedere
l'assegnazione   dell'immobile   oggetto   di    divisione,    previa
corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi  diritto,
in  conformita'  al  valore  determinato  dal  perito  nominato   dal
tribunale. Quando l'assegnazione e' richiesta  da  piu'  partecipanti
alla comunione, si fa luogo alla stessa in  favore  del  partecipante
titolare della quota maggiore o anche in favore di piu' partecipanti,
se  questi  la   chiedono   congiuntamente.   Se   non   e'   chiesta
l'assegnazione, si fa luogo  alla  vendita,  a  cura  dell'Agenzia  e
osservate, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  del  codice  di
procedura civile o, in alternativa,  all'acquisizione  del  bene  per
intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al  comma
3, e  gli  altri  partecipanti  alla  comunione  hanno  diritto  alla
corresponsione di una somma equivalente  al  valore  determinato  dal
perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori
iscritti e dei cessionari.  In  caso  di  acquisizione  del  bene  al
patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante
alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa  quota
viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai  sensi
del primo comma dell'articolo 45. 
  (( 7-quater. Le modalita' di attuazione della disposizione  di  cui
al comma 7-ter, ai sensi della quale, in  caso  di  acquisizione  del
bene al patrimonio dello Stato,  il  tribunale  ordina  il  pagamento
delle somme, ponendole a  carico  del  Fondo  unico  giustizia,  sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia»; )) 
    f) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. (( Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita  di  cui
al comma 5 )), al netto delle spese per  la  gestione  e  la  vendita
degli  stessi,  affluiscono  al  Fondo  Unico  Giustizia  per  essere
riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,
nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la
tutela della sicurezza pubblica e per  il  soccorso  pubblico,  nella
misura del quaranta per  cento  al  Ministero  della  giustizia,  per
assicurare  il  funzionamento  ed  il  potenziamento   degli   uffici
giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella  misura  del
venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie
attivita' istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di  stabilita'
della finanza pubblica.»; 
  (( f-bis) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Il  10
per cento delle somme ricavate  dalla  vendita  di  cui  al  comma  5
confluisce in un fondo, istituito presso il  Ministero  dell'interno,
per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria  dei  beni  di
cui al comma 3, lettera c)»; )) 
    g) dopo il comma 12-bise' inserito il seguente: 
  «12-ter. I beni mobili, anche iscritti in  pubblici  registri,  non
destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis,  possono  essere  destinati
alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per  un  periodo  non
inferiore a un anno, nel rispetto di quanto  previsto  dal  comma  5,
sesto periodo, ovvero distrutti.»; 
    h) dopo il comma 15-tere' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «15-quater. I beni di cui  al  comma  5  che  rimangono  invenduti,
decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono  mantenuti
al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa
gestione e' affidata all'Agenzia del demanio.». 
  (( 3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, le parole: «Qualora sussista un interesse  di
natura  generale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ai  fini  del
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali». )) 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                           (( Art. 36-bis 
 
        Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese 
 
  1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: 
  «Art.  51-bis  (Iscrizione  di  provvedimenti  al  registro   delle
imprese). - 1. Il decreto di sequestro di  cui  all'articolo  20,  il
decreto di confisca di cui all'articolo 24, i  provvedimenti  di  cui
agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore  giudiziario
ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui  all'articolo  45,
nonche' tutti i provvedimenti giudiziari di cui al  presente  decreto
comunque denominati, relativi ad imprese, a societa' o a quote  delle
stesse, sono iscritti al registro delle  imprese,  su  istanza  della
cancelleria, entro il giorno successivo al deposito  in  cancelleria,
con  le  modalita'  individuate  dal  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993,  n.  580.
Nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento  di  cui  al   periodo
precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della  citata  legge
n. 580 del 1993.». )) 
                               Art. 37 
 
Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia 
 
  1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011,  n.  159,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:1.
L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei  beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' posta sotto
la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalita' giuridica  di
diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile,
ha la sede principale in Roma e fino a 4  sedi  secondarie  istituite
con le modalita' di cui all'articolo 112, nei  limiti  delle  risorse
ordinarie iscritte nel proprio bilancio.». 
  2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) provvede
all'istituzione, in relazione  a  particolari  esigenze,  fino  a  un
massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono  presenti  in
quantita'  significativa   beni   sequestrati   e   confiscati   alla
criminalita'  organizzata,  nei   limiti   delle   risorse   di   cui
all'articolo 110, comma 1;»; 
      2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)  approva  il
bilancio preventivo e il conto consuntivo;»; 
    b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e' soppressa. 
  3. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si  provvede»  sono
inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita'»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Per  la  copertura  delle  ulteriori  settanta  unita'  di
incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante
procedure  selettive  pubbliche,  in  conformita'  alla  legislazione
vigente  in  materia  di  accesso  agli  impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni.  Per   l'espletamento   delle   suddette   procedure
concorsuali,  il  Dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie del Ministero dell'interno collabora con  l'Agenzia.  Gli
oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali  sono  a  carico
dell'Agenzia.»; 
    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene
individuata   l'indennita'   di   amministrazione   spettante    agli
appartenenti  ai  ruoli  dell'Agenzia,  in  misura  pari   a   quella
corrisposta al personale  della  corrispondente  area  del  Ministero
della giustizia. 
  4-ter.  Oltre  al  personale  di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  e'
autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a  100  unita'
di   personale   non   dirigenziale   appartenente   alle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  ad  enti   pubblici
economici. Nei limiti complessivi della stessa quota  l'Agenzia  puo'
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale  fino
a un massimo  di  20  unita'.  Il  predetto  personale  e'  posto  in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo  anche  in  deroga  alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea  e  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14,  della  legge
15  maggio  1997,  n.  127,  conservando  lo  stato  giuridico  e  il
trattamento economico  fisso,  continuativo  ed  accessorio,  secondo
quanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con  oneri  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso  da  parte
dell'Agenzia  all'amministrazione  di  appartenenza  dei  soli  oneri
relativi al trattamento accessorio.». 
  4. Per l'attuazione del comma 3, letterab), e' autorizzata la spesa
di 570.000  euro  per  l'anno  2019  e  3.400.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi  dell'articolo
39. 
                           (( Art. 37-bis 
 
        Disposizioni in materia di funzionamento dell'Agenzia 
 
  1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Sulla base di apposite convenzioni, anche  onerose,  l'Agenzia,
per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attivita'  istituzionali,
puo' richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio  bilancio,
la  collaborazione  di  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  ivi
comprese societa' e associazioni in house ad  esse  riconducibili  di
cui puo' avvalersi con le medesime  modalita'  delle  amministrazioni
stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici». )) 
                               Art. 38 
 
Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e
                       disposizioni abrogative 
 
  1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Al fine di assicurare la piena  ed  efficace  realizzazione
dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui  all'articolo
6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, nonche' di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244,  non  trovano  applicazione  nei  confronti
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata  fino  al
terzo  esercizio   finanziario   successivo   all'adeguamento   della
dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere
della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni,  con  decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono  stabiliti  i  criteri
specifici per l'applicazione delle norme derogate  sulla  base  delle
spese sostenute nel triennio.». 
  2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di  66.194
euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 39. 
  3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7  e  8
dell'articolo 52 sono abrogati. 
  4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
e' abrogato. 
                           (( Art. 38-bis 
 
Disposizioni a sostegno delle vittime delle attivita' di estorsione e
                             dell'usura 
 
  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 13, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Non possono  far  parte  dell'elenco  di  cui  al  comma  2
associazioni ed  organizzazioni  che,  al  momento  dell'accettazione
della  domanda  di  iscrizione,  non   siano   in   regola   con   la
documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I  al  IV,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; 
    b) all'articolo 13, comma 3, le parole «centoventi  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; 
    c) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma  dipenda  la
possibilita'  di  riattivare  in   maniera   efficiente   l'attivita'
imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre
misure cautelari,  da  parte  del  giudice  nel  corso  del  giudizio
relativo all'evento delittuoso posto  a  base  dell'istanza,  possono
essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione,
sino a concorrenza dell'intero ammontare»; 
    d) all'articolo 19, al comma 1, lettera  d),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: 
  «I membri  di  cui  alla  presente  lettera  devono  astenersi  dal
prendere  parte  all'attivita'  del   Comitato,   incluse   eventuali
votazioni,  quando  sono  chiamati  ad  esprimersi   su   richiedenti
l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano, ovvero siano
stati nei dieci  anni  precedenti,  membri  delle  loro  associazioni
ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio  dalle  medesime
associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto
dal precedente periodo e' da considerarsi nulla»; 
    e) all'articolo 19, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In un'apposita sezione  del  sito  internet  del  Ministero
dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina  dei  componenti  di
cui al comma 1, lettera d).»; 
  f) all'articolo 20, al comma 1, le parole  «trecento  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «due anni a decorrere dal provvedimento di
sospensione.  Non  sono  dovuti  interessi  di  mora  nel   frattempo
eventualmente maturati». 
  2. All'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n.  108,  la
parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro». )) 

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

                               Art. 39 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dagli  articoli  9,  18,  ((  comma  3,
limitatamente all'anno 2018, )) 22, (( 22-bis, )) 34, 37 e 38, pari a
(( 21.851.194 )) euro per l'anno 2018, a (( 75.028.329  ))  euro  per
l'anno 2019, a (( 84.477.109 )) euro per ciascuno degli anni dal 2020
al 2025, (( a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109  euro  a
decorrere dall'anno2027 )), si provvede: 
    a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2018-2020,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
del Ministero dell'interno; 
  (( a-bis)  quanto  a  4.635.000  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2018,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia; 
  a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000  di
euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno  degli  anni
dal  2020  al   2026,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia; )) 
    b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a  49.150.000  euro
per ciascuno degli anni dal 2019  al  2025,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2018,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; 
    c) (( quanto a 66.194 euro per l'anno 2018, a 4.978.329 euro  per
l'anno 2019 )), a 5.327.109 euro annui a  decorrere  dall'anno  2020,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano
acquisite all'erario. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 40 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.