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Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 novembre 2006, n. L 325 Decisione Comunità Europea 3 novembre 2006, n. 799 Decisione della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo. [notificata con il numero C(2006) 5369] LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 (1) L'articolo è stato prima sostituito dall'art. 9, Decisione CE 30.11.2009, n. 888
(G.U.U.E. 04.12.2009, n. L 318), poi da ultimo dall'art. 1, Decisione UE 14.11.2011, n. 740 (G.U.U.E.
16.11.2011, n. L 297). Articolo 7 Allegato REQUISITI GENERALI Le prove e i campionamenti sono effettuati, se del caso, secondo i metodi di prova elaborati dal comitato tecnico CEN 223 "Ammendanti del suolo e substrati di coltivazione" fino a quando non saranno disponibili le norme orizzontali pertinenti sviluppate con la consulenza dell'apposita Task Force CEN 151 ("Orizzontale"). I campionamenti devono essere effettuati secondo le metodologie fissate dal comitato tecnico CEN/TC 223 (WG 3), come specificato e approvato dal CEN nella norma EN 12579 - "Ammendanti e substrati per coltura - Campionamento". Laddove siano richiesti prove e campionamenti non compresi nei suddetti metodi e nelle suddette tecniche di campionamento, l'organismo o gli organismi competenti che prendono in esame la domanda (di seguito "l'organismo competente ") indica (indicano) i metodi di prova e/o di campionamento che ritiene (ritengono) ammissibili. Ove opportuno, possono essere impiegati altri metodi di prova se l'organismo competente ne accetta l'equipollenza. In assenza di riferimenti ai metodi di prova, o quando tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, l'organismo competente deve basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti. Si raccomanda all'organismo competente di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell'attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001. (NB: L'applicazione di tali sistemi di gestione non è tuttavia obbligatoria). Questi criteri sono intesi in particolare a promuovere: - l'utilizzo di materiali rinnovabili e/o il riciclaggio di sostanza organica derivata dalla raccolta e/o dal trattamento di rifiuti, contribuendo in tal modo a ridurre al minimo i rifiuti solidi destinati allo smaltimento finale (ad esempio in discarica), - la riduzione dei danni o dei rischi ambientali derivanti dai metalli pesanti e da altri composti pericolosi causati dall'applicazione del prodotto. I criteri vengono definiti in modo da favorire l'attribuzione del marchio ad ammendanti che presentino un impatto ambientale ridotto durante l'intero ciclo di vita del prodotto. CRITERI ECOLOGICI 1. Ingredienti Sono ammessi i seguenti ingredienti. 1.1. Ingredienti organici Un prodotto è considerato idoneo per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica solo se non contiene torba e se la sostanza organica che contiene deriva dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti [definiti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e nell'allegato I della medesima]. Il richiedente deve trasmettere all'organismo competente la composizione dettagliata del prodotto e una dichiarazione di conformità al suddetto requisito. 1.2. Fanghi I prodotti non devono contenere fanghi di depurazione. I fanghi (salvo quelli di depurazione) sono ammessi solo se rispondono ai criteri indicati di seguito. Per fanghi si intende uno dei seguenti rifiuti in base all'elenco europeo dei rifiuti [di cui alla decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE]:
I fanghi sono separati da un'unica fonte; ciò significa che non sono stati mischiati con effluenti o fanghi esterni al processo di produzione specificato. Le concentrazioni massime di metalli pesanti presenti nel rifiuto prima del trattamento (mg/kg di peso a secco) rispondono ai requisiti fissati dal criterio 2. I fanghi devono rispondere a tutti gli altri criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica indicati nel presente allegato, onde essere considerati sufficientemente stabilizzati e igienizzati. Il richiedente deve trasmettere all'organismo competente la composizione dettagliata del prodotto e una dichiarazione di conformità a ciascuno dei requisiti indicati in precedenza. 1.3. Minerali I minerali non devono essere prelevati da: - siti di importanza comunitaria designati a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, - aree della rete Natura 2000, costituite da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e aree di cui alla direttiva 92/43/CEE, o aree equivalenti situate al di fuori della Comunità europea, soggette alle corrispettive disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità al suddetto requisito, rilasciata dalle autorità competenti. 2. Limitazione delle sostanze pericolose Il contenuto degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale deve essere inferiore ai valori indicati, riferiti al peso a secco.
NB: Salvo il caso in cui la normativa nazionale contempli valori più severi, si applicano i valori limite sopra indicati. Il richiedente deve presentare all'organismo competente le relazioni di prova e una dichiarazione di conformità del prodotto al suddetto requisito. 3. Contaminanti fisici Il contenuto di vetri, metalli e plastiche del prodotto
finale (dimensione maglie
Il richiedente deve presentare all'organismo competente i rapporti di prova e una dichiarazione di conformità del prodotto al suddetto requisito. 4. Azoto La concentrazione di azoto totale (N) del prodotto non
deve superare il 3% (espresso in peso) e il contenuto di
azoto inorganico non deve superare il 20% del N totale (o N
organico
Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto al suddetto requisito. 5. Caratteristiche del prodotto a) I prodotti devono essere forniti in forma solida e devono contenere almeno il 25% di sostanza secca in peso e almeno il 20% di sostanza organica espressa in peso di sostanza secca (misurato come perdita al fuoco). b) I prodotti non devono avere effetti negativi sulla germinazione o sulla successiva crescita dei vegetali. Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti unitamente i rapporti di prova e alla relativa documentazione. 6. Salute e sicurezza I prodotti non devono superare i limiti massimi di patogeni primari qui di seguito indicati: - Salmonella: assente in 25 g, - Uova di elminti: assenti in 1,5 g [1], - E. Coli:
Il richiedente deve presentare all'organismo competente i rapporti di prova e la documentazione necessaria, unitamente ad una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti. 7. Semi/propaguli vitali Il contenuto di semi di piante infestanti e di parti riproduttive vegetative di piante infestanti aggressive nel prodotto finale non deve superare le 2 unità per litro. Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti, unitamente i rapporti di prova e/o ad eventuali documenti necessari. 8. Informazioni allegate al prodotto Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto (sia esso confezionato o meno) e figurare sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano. Informazioni di carattere generale: a) nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione; b) descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura "AMMENDANTE DEL SUOLO"; c) codice identificativo della partita; d) quantità (in peso o volume); e) costituenti principali (superiori al 5% in volume) con i quali è stato preparato il prodotto. Laddove applicabile, le seguenti informazioni relative all'utilizzo del prodotto devono essere fornite con lo stesso (sia esso confezionato o meno), e figurare sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano: a) istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliate; b) indicazioni per la manipolazione e il corretto uso; c) descrizione dell'uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo; d) indicazione in merito all'idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole); e) pH e rapporto carbonio/azoto (C/N); f) indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali; g) indicazione delle modalità di impiego consigliate; h) per uso non professionale: tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m2) per anno. Il richiedente può omettere alcune di queste informazioni solo qualora fornisca una motivazione soddisfacente. NB: Queste informazioni devono essere trasmesse salvo disposizioni diverse della legislazione nazionale. Informazioni dettagliate
9. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: - contribuisce a ridurre l'inquinamento del suolo e delle acque, - favorisce il riciclaggio dei materiali, - contribuisce ad aumentare la fertilità del terreno. _____ [1] Per i prodotti il cui contenuto organico non è derivato da rifiuti vegetali, di parchi e giardini. [2] Per i prodotti il cui contenuto organico è derivato unicamente da rifiuti vegetali, di parchi e giardini.
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