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Sicurezza Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 3 Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 207Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti conseguire una maggiore funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di prevedere interventi di
riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per i rapporti con il Parlamento e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Servizi radiotelevisivi
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31
dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei
servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI -
Radiotelevisione Italiana S.p.A.
CAPO II RIFORME PER IL FEDERALISMO Art. 2.
Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge
24 dicembre 2003, n. 350
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
CAPO III PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE Art. 3.
Accesso ai servizi erogati in rete
dalle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
CAPO III PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE Art. 4.
Taglia-enti
1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2009».
CAPO III PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE Art. 5.
Validita' delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette
a limitazioni delle assunzioni
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica
alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate
successivamente al 1° gennaio 2001 relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
CAPO III PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE Art. 6.
Concorsi con riserva di posti per le assunzioni
nelle pubbliche amministrazioni
1. Le facolta' di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure
concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.
CAPO III PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE Art. 7.
Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT
1. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
CAPO III PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE Art. 8.
Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei
dipendenti della P.A.
1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo
all'anno 2009, possono essere utilizzate anche ai fini del
finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
CAPO IV AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Art. 9.
Versamento delle sanzioni e comandi di personale
1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e
2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, e' prorogato di trenta giorni. Gli
importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni
successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna
sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorita', da
destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio;
la parte di sanzione eccedente il predetto importo e' versata al
bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione
vigente. L' importo di 50.000 euro puo' essere ridotto o incrementato
ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze
dell'Autorita'.
2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di
legge presso l'Autorita' sono annualmente prorogati con provvedimento
dell'Autorita' stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i
criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004,
n. 215.
CAPO V AFFARI ESTERI Art. 10.
Elezioni per il rinnovo dei
Comitati degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli
italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza
prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali
elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero
restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi
Comitati.
CAPO VI INTERNO Art. 11.
Contrasto al terrorismo internazionale
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole : «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».
CAPO VI INTERNO Art. 12.
Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie concernenti
l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province,
nonche' requisiti di servizio previsti per la promozione a
viceprefetto
1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge
3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, le disponibilita' finanziarie recate dalle leggi
11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n.
148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella
pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire
al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1° gennaio 2009,»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011,».
CAPO VII DIFESA Art. 13.
Emanazione del regolamento in materia di cause
di servizio e indennizzi
1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo
2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31
marzo 2009.
2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro
il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della
predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalita' per il
riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in
favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2,
comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31
dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.
CAPO VII DIFESA Art. 14.
Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa
1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all'anno 2015»;
b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«al 2009».
5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2011».
6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino
al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi
dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa,
l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009.
8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive
modificazioni, e' prorogato di 2 anni.
CAPO VII DIFESA Art. 15.
Proroga di termini in materia di accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo
22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate
nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per
essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.
CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO Art. 16.
Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni
1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre
dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355»
sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO Art. 17.
Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo
148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non
impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle
disponibilita' del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148,
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO Art. 18.
Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari
1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di
liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonche'
relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi
agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.
CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO Art. 19.
Class action
1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«decorsi diciotto mesi».
CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO Art. 20.
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle
partecipazioni societarie
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A.
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2009».
CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO Art. 21.
Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di
petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per
l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di
GPL per autotrazione, la cui capacita' complessiva resti limitata
fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.
CAPO IX POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Art. 22.
Disposizioni in materia di pesca
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le
parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2009».
2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' soppresso il
numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e sono
abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.
CAPO IX POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Art. 23. Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI 1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009». CAPO X INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Art. 24.
Limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
CAPO X INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Art. 25.
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».
CAPO X INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Art. 26.
Proroghe convenzioni Tirrenia
1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore
del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31
dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle societa'
esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le
finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e
successive modificazioni, a condizioni che assicurino la migliore
valorizzazione delle suddette societa', le convenzioni attualmente in
vigore sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le
convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le
nuove convenzioni».
CAPO X INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Art. 27.
Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari
1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli
accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2
dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e' differito al 30 giugno 2009.
CAPO X INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Art. 28.
Diritti aeroportuali
1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
CAPO X INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Art. 29.
Concessioni aeroportuali
1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
CAPO XI LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI Art. 30.
Delimitazione delle aree di balneabilita' delle acque
1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».
CAPO XI LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI Art. 31.
Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di
medicinali
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2010».
CAPO XI LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI Art. 32.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e
41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16
maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2,
del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello
stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato al 16 maggio
2009.
CAPO XI LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI Art. 33.
Commercializzazione di medicinali
veterinari omeopatici
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
CAPO XI LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI Art. 34.
Proroga in materia di farmaci
1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata fino
al 31 dicembre 2009. Con successiva determinazione dell'Agenzia
italiana del farmaco, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono
definiti gli aspetti applicativi.
CAPO XI LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI Art. 35.
Personale degli enti di ricerca
1. Limitatamente agli enti di ricerca, l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma
76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente
dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
prorogata al 30 giugno 2009.
CAPO XII ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Art. 36.
Procedure di nomina in ruolo del personale docente
1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e'
prorogato al 31 agosto 2009.
CAPO XII ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Art. 37.
Proroga di termini in materia di istruzione
1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo
2010-2011».
2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio
2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12
maggio 2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-quater, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.
CAPO XIII BENI E ATTIVITA' CULTURALI Art. 38.
Autorizzazione paesaggistica
1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2009».
CAPO XIII BENI E ATTIVITA' CULTURALI Art. 39.
Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi
e videogrammi
1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2009».
CAPO XIII BENI E ATTIVITA' CULTURALI Art. 40.
Enti culturali
1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente
dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo
21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31
dicembre 2010.
CAPO XIV DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA Art. 41.
Proroghe di termini in materia finanziaria
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007,
di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009
e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30
giugno 2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale
relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' prorogato al 30 giugno 2009 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo
2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30
settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 30 giugno 2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale gia'
autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi al
2008.
7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, cosi' come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e
2010. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennita' e i
compensi di cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo
le modalita' stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento
alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno
2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla
legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti
applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui
all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al
31 maggio 2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di
provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo
termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del
termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di
organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono
inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei predetti uffici
tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla
eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non
generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo
Ministero.».
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia
previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al
triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5,
della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro.
Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo
16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno
2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro
per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia.
All'onere derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1
milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
12. Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui all'articolo
9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale
data restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione della
predetta disposizione.
13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a
Fintecna Spa, gia' dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di
continuita', sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli
articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2009 e nell'ambito delle facolta' assunzionali previste
dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e' differito fino ad un anno qualora il
superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da
operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) e' concesso, per l'anno
finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla
tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria
2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29
maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2009,
fermi restando i limiti finanziari di cui al predetto comma 251.
Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e,
comunque non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate
possono continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del
personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.
CAPO XIV DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA Art. 42.
Differimento di termini in materia fiscale
1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2009».
2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal
comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e' prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel
predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono
inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della
retribuzione e dei versamenti eseguiti,».
3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1,
e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno
2010.
4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e' fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui
all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al
30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di
riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni
finanziari 2006 e 2007, e' prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di
integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai
soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo
2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del
27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica
nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.
6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10,
comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e' prorogato al
31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma,
quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante
versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di
quota parte delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge
recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 1° gennaio 2010.
CAPO XIV DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA Art. 43.
Importo massimo di emissione di titoli pubblici
1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate
dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare
intensita' nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino
al 31 dicembre 2008.
2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilita'
gestionale delle risorse preordinate con la legge di bilancio e
corrispondere alle sopravvenute indifferibili occorrenze delle
Amministrazioni statali per la realizzazione dei relativi programmi,
entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti da
comunicare alle Commissione parlamentari e alla Corte dei conti,
variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli
stanziamenti dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di
approvazione del rendiconto generale dello Stato.
CAPO XIV DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA Art. 44.
Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
articolo 166» sono soppresse.
2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro
a trentaseimila euro».
3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' cosi' modificato:
a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila
euro»;
b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in
violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle
disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma
da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo
33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di
misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo
154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma
da trentamila euro a centottantamila euro.».
4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: «, che puo' essere aumentata» fino alla fine
del comma sono soppresse.
5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro»
e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla
fine del comma sono soppresse.
6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila
euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a
sessantamila euro».
7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e' inserito il seguente:
«Art. 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate). 1. Se
taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e'
di minore gravita', avuto altresi' riguardo alla natura anche
economica o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi
stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due
quinti.
2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di
cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli
162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in
relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento
in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero
quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo
e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in
misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate
fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.».
8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle
seguenti: «del presente Capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del
contravventore.».
9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' cosi' modificato:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: « o con l'ammenda da»
fino alla fine del comma;
b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti:
«quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione
amministrativa».
10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a
diciottomila euro».
11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a
decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22
dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in favore del
Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere
dall'esercizio 2009.
CAPO XIV DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA Art. 45.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Vito, Ministro per i rapporti con
il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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