VIA
Legge
Regionale Marche N. 7 del 14-04-2004Disciplina della procedura di
valutazione di impatto ambientale. (B.U.R. Marche n. 40 del
22-4-2004)
Il Consiglio regionale ha
approvato;
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale e
dell'Unione europea, disciplina le procedure per la valutazione di
impatto ambientale (VIA) di competenza regionale.
2. La VIA ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità
della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di
riproduzione degli ecosistemi e l'uso plurimo delle risorse, garantire
lo sviluppo sostenibile attraverso l'analisi degli effetti indotti da un
determinato progetto sull'ambiente, inteso come sistema integrato di
risorse naturali ed umane, nonché sul sistema socio-economico e sul
patrimonio culturale.
ARTICOLO 2 (Definizioni)
1. Agli effetti della presente legge si intende per:
a) impatto ambientale: gli effetti diretti ed indiretti, positivi e
negativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
singoli e cumulativi indotti da una o più opere, impianti od interventi
sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria,
sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale;
b) proponente: il soggetto che predispone il progetto da sottoporre alle
procedure disciplinate dalla presente legge;
c) progetto: l'insieme degli elaborati tecnici concernenti la
realizzazione di impianti, opere o interventi. Per le opere pubbliche si
fa riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 16 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici);
d) autorità competente: l'amministrazione pubblica che svolge le
procedure disciplinate dalla presente legge;
e) procedura di verifica: la procedura rivolta a stabilire se un
progetto deve essere assoggettato alla procedura di VIA di cui
all'articolo 6;
f) fase preliminare: fase facoltativa, mediante la quale il proponente,
in contraddittorio con l'autorità competente, determina i contenuti
dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 7;
g) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme degli studi e delle
analisi ambientali di un progetto predisposti ai sensi dell'articolo 8;
h) valutazione di impatto ambientale (VIA): procedura finalizzata alla
pronuncia di impatto ambientale mediante il giudizio di compatibilità
ambientale di cui agli articoli 9 e 11;i) comuni interessati: i comuni
nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli
interventi ed i cantieri necessari per la loro realizzazione, o il cui
territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;
j) province interessate: le province nel cui territorio sono compresi i
comuni di cui alla lettera i);
k) amministrazioni interessate: gli enti e gli organismi competenti a
rilasciare concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta o
assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione dei
progetti;
l) soggetti interessati: qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati inerenti alla realizzazione del progetto.
ARTICOLO 3 (Ambito di applicazione)
1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:
a) i progetti di cui agli allegati A1 e A2;
b) i progetti di cui agli allegati B1 e B2, qualora ricadano, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
c) i progetti di cui agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette, qualora lo richieda
l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 6.
2. Per i progetti ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree
naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.
3. Sono assoggettati alla procedura di cui al comma 1 i progetti di
modifica sostanziale o di ampliamento delle opere, degli impianti e
degli interventi di cui agli allegati A1, A2, B1 e B2 già sottoposti
alla procedura di VIA.
4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli
allegati B1 e B2 sono incrementate:
a) del 30 per cento nei seguenti casi:
1) progetti localizzati nelle aree industriali e nelle aree
ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo
26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,
in attuazione della legge 59/1997);
2) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano
ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 761
del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione ed audit;
3) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
b) del 20 per cento per le attività produttive da insediare nelle aree
industriali esistenti, dotate delle infrastrutture, degli impianti
tecnologici e dei sistemi idonei a garantire la tutela della salute,
della sicurezza e dell'ambiente.
5. Sono esclusi dalla procedura di VIA:
a) i progetti di opere, impianti o interventi destinati a scopi di
difesa nazionale;
b) gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi delle norme
vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo
imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato
lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione
civile) e della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di
protezione civile);
c) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) le opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel
tempo e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni e che
non comportano modifiche permanenti allo stato dei luoghi.
ARTICOLO 4 (Autorità competente)
1. La Regione è competente per la procedura di VIA relativa ai
progetti:
a) elencati negli allegati A1 e B1;
b) elencati negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessi il
territorio di due o più province o che presentino un impatto ambientale
interprovinciale, interregionale o transfrontaliero;
c) relativi agli interventi indicati al comma 2, qualora la Provincia ne
sia il proponente.
2. La Provincia è competente per la procedura di VIA dei progetti
elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio e che non
presentino un impatto ambientale interprovinciale, interregionale o
transfrontaliero.
ARTICOLO 5 (Supporto tecnico)
1. L'autorità competente, per lo
svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative
all'istruttoria, si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione
ambientale delle Marche (ARPAM) e del Corpo Forestale dello Stato,
convenzionato con la Regione.
2. Nella procedura di VIA l'autorità competente può, altresì, avvalersi,
per istruttorie di particolare complessità, del supporto tecnico di
enti, università, istituti di ricerca, consulenti esterni, al fine di
ottenere un contributo tecnico-scientifico in ordine ai problemi oggetto
di valutazione.
3. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate
dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate
dall'autorità competente in misura non superiore allo 0,5 per mille del
valore dichiarato dell'opera o dell'intervento.
CAPO II
Procedura di verifica
ARTICOLO 6 (Procedura di verifica)
1. La procedura di verifica ha inizio
con la presentazione all'autorità competente, anche tramite lo sportello
unico in caso di attività produttive, di una apposita domanda corredata
della seguente documentazione:
a) progetto preliminare;
b) descrizione del progetto con i dati necessari per individuare,
analizzare e valutare la sua natura, le sue finalità e la sua conformità
alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
c) relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale del progetto,
contenente le informazioni ed i dati in base ai quali sono stati
individuati e valutati gli effetti che questo può avere sull'ambiente,
con le misure che si intendono attuare per minimizzarli;
d) dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 3;
e) elenco dei comuni interessati.
2. La domanda e la relativa documentazione sono depositate presso
l'autorità competente che provvede alla loro trasmissione ai Comuni
interessati per l'ulteriore deposito.
3. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in
un quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino ufficiale della
Regione di un annuncio contenente:
a) i dati identificativi del proponente;
b) la localizzazione del progetto ed una sommaria descrizione delle sue
finalità, caratteristiche e dimensionamento;
c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto.
4. La documentazione rimane depositata presso l'autorità competente ed i
Comuni interessati per trenta giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale
della Regione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può
prenderne visione, ottenerne a proprie spese copia e presentare
all'autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al
progetto depositato.
5. L'autorità competente entro quaranta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale
della Regione comunica al proponente le eventuali osservazioni e le
memorie che sono state presentate e può richiedere, per una sola volta,
le integrazioni o i chiarimenti necessari, con l'indicazione di un
termine non superiore a novanta giorni per la risposta. La richiesta
sospende i termini della procedura di verifica fino alla data del
ricevimento della documentazione integrativa.
6. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni
o ai contributi espressi lo comunica all'autorità competente. La
comunicazione interrompe i termini del procedimento, che ricomincia a
decorrere dalla data del deposito del progetto modificato.
7. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione,
l'autorità competente si pronuncia, sulla base degli elementi di
verifica di cui all'Allegato C con uno dei seguenti esiti:
a) esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
b) esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con prescrizioni per
la mitigazione del suo impatto ambientale, per il monitoraggio
dell'opera, o per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
c) assoggettamento del progetto alla procedura di VIA;
d) improcedibilità.
8. L'esito della procedura di verifica di cui alle lettere a) e b) del
comma 7 comprende, se necessaria, l'autorizzazione paesaggistica di cui
all'articolo 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e la
valutazione di incidenza di cui al d.pr. 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento attuazione direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche).
9. La mancata pronuncia dell'autorità competente nel termine di cui al
comma 7 comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA.10.
L'esito della procedura di verifica di cui alla lettera b) del comma 7
obbliga il proponente a conformare il progetto definitivo alle
prescrizioni impartite ed a comunicare all'autorità competente i dati
dell'eventuale monitoraggio.
CAPO III
Procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA)
ARTICOLO 7 (Fase preliminare)
1. Il proponente di un progetto da assoggettare a procedura di VIA
ha facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase
preliminare alla redazione dello studio di impatto ambientale di cui
all'articolo 8, finalizzata alla specificazione dei contenuti di cui
all'Allegato D e del loro livello di approfondimento.
2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta
apposita domanda, corredata degli elaborati relativi al progetto
preliminare e di una relazione che, sulla base dell'identificazione
degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la
redazione dello studio di impatto ambientale e le metodologie che
intende adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso
saranno contenute ed il relativo livello di approfondimento.
3. L'autorità competente convoca il proponente per un confronto su
quanto presentato a corredo della domanda di cui al comma 2. Valutati
gli elementi emersi dal contraddittorio, l'autorità competente si
pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della
domanda. Trascorso tale termine, in assenza di pronuncia dell'autorità
competente, è facoltà del proponente presentare lo studio di impatto
ambientale secondo il piano di lavoro proposto.
ARTICOLO 8 (Studio di impatto ambientale)
1. Gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo,
sottoposti alla procedura di VIA ai sensi degli articoli 9, 14 e 15,
sono corredati dal SIA, predisposto a cura e spese del proponente.
2. Il SIA è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati nelle
materie ad esso attinenti secondo quanto previsto dall'Allegato D alla
presente legge ed è articolato secondo i quadri di riferimento di cui
agli articoli 3, 4 e 5 del d.p.c.m. 27 dicembre 1988, ivi comprese le
caratterizzazioni ed analisi di cui agli allegati I e II al medesimo
decreto. I dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina a
tutela del segreto industriale sono esclusi dalla pubblicità e possono
essere trasmessi con plico separato.
3. I contenuti del SIA devono essere coerenti con le caratteristiche
specifiche del progetto e con le componenti ambientali che possono
subire un pregiudizio dall'opera o intervento, anche in relazione alla
sua localizzazione.
ARTICOLO 9 (Procedura di Valutazione di impatto ambientale)
1 La procedura di VIA ha inizio con la presentazione di apposita
domanda all'autorità competente, anche tramite lo sportello unico in
caso di attività produttive, corredata della seguente documentazione:
a) il progetto, almeno preliminare, dell'opera o intervento, comprensivo
degli esiti della fase preliminare eventualmente intervenuta o di quelli
della procedura di verifica di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c);
b) il SIA;
c) la dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 4;d)
l'elenco dei Comuni interessati.
2. La domanda e la relativa documentazione sono depositate presso
l'autorità competente e presso i Comuni interessati A tal fine
l'autorità competente provvede alla loro trasmissione ai Comuni
interessati.
3. Per opere o interventi che ricadono anche parzialmente all'interno di
aree naturali protette l'autorità competente o lo sportello unico
trasmettono la domanda e la relativa documentazione ai relativi enti di
gestione per il parere di competenza, che deve essere espresso entro
sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine l'autorità competente
pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale in assenza del parere.
4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in
un quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino ufficiale della
Regione di un annuncio contenente:
a) i dati identificativi del proponente;
b) la localizzazione del progetto ed una sommaria descrizione delle sue
finalità, caratteristiche e dimensionamento;
c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto.
5. La documentazione rimane depositata presso l'autorità competente ed i
Comuni interessati per quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale
della Regione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può
prenderne visione, ottenerne a proprie spese copia e presentare
all'autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al
progetto depositato.
6. L'autorità competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale
della Regione comunica al proponente le eventuali osservazioni e le
memorie che sono state presentate e può richiedere, per una sola volta,
le integrazioni o i chiarimenti necessari, con l'indicazione di un
termine non superiore a novanta giorni per la risposta. La richiesta
sospende i termini della procedura di VIA fino alla data del ricevimento
della documentazione integrativa.
7. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni
o ai contributi espressi lo comunica all'autorità competente. La
comunicazione interrompe i termini del procedimento, che ricomincia a
decorrere dalla data del deposito del progetto modificato.
8. L'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità
ambientale entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione,
prorogabili di ulteriori sessanta giorni nel caso di accertamenti ed
indagini di particolare complessità.
9. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare su
cui è stato pronunciato il giudizio di compatibilità ambientale, il
proponente deve sottoporlo nuovamente alla procedura di VIA.
ARTICOLO 10 (Partecipazione)
1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del
procedimento per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti:
a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto
proponente e l'autorità competente;
b) l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;
c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle
valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale, da
perseguirsi attraverso gli strumenti e le modalità disciplinate dagli
articoli seguenti.
2. L'autorità competente, in attuazione del disposto di cui al comma 1,
garantisce la partecipazione dei cittadini interessati alle procedure di
VIA, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge,
assicurando in particolare l'intervento di chiunque intenda fornire
utili elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
dell'intervento progettato, tenuto conto delle caratteristiche del
progetto e della sua localizzazione.
3. Nel corso della procedura di VIA i soggetti ai quali possa derivare
pregiudizio dalla realizzazione del progetto possono richiedere
all'autorità competente l'illustrazione del SIA in una riunione
pubblica, alla quale deve essere invitato il proponente.
4. L'autorità competente promuove d'ufficio o su richiesta dei Comuni
interessati o dei portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, in considerazione della particolare rilevanza
degli effetti ambientali o del valore dell'opera o intervento,
un'inchiesta pubblica con gli enti ed i soggetti interessati per fornire
una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire
elementi di conoscenza e di giudizio, invitando il proponente e dandone
adeguata pubblicità.
5. L'autorità competente, nelle procedure disciplinate dalla presente
legge, può promuovere, anche su richiesta del proponente, un
contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato
osservazioni.
ARTICOLO 11 (Giudizio di compatibilità ambientale)
1. L 'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità
ambientale sul progetto esprimendosi contestualmente sulle osservazioni
e sulle controdeduzioni presentate. Il giudizio di compatibilità
ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per
l'eliminazione o la mitigazione dell'impatto sfavorevole sull'ambiente,
e detta le condizioni cui subordinare la realizzazione del progetto,
prevedendo, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi.
Il giudizio di compatibilità ambientale deve intervenire prima
dell'inizio dei lavori e dell'attività.
2. Entro trenta giorni dalla pronuncia di compatibilità ambientale,
l'autorità competente provvede a comunicarla al proponente, ai soggetti
che hanno partecipato al procedimento, nonché a tutti gli enti
interessati. Gli esiti della procedura di valutazione sono pubblicati
per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale contenga delle
prescrizioni, il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando
conseguentemente il progetto e provvedendo a trasmettere all'autorità
competente i dati necessari alle eventuali attività di monitoraggio o di
controllo.
4. Per i progetti che ricadono anche parzialmente all'interno dei
proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza
comunitaria e delle zone speciali di conservazione di cui al d.p.r.
357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, il giudizio di
compatibilità ambientale comprende la valutazione d'incidenza di cui
all'articolo 5 del decreto medesimo.
5. La valutazione di impatto ambientale positiva, comprende, se
necessaria, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151 del
d.lgs. 490/1999.
6. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo non inferiore a
cinque anni, anche in deroga a termini inferiori previsti per gli atti
che ricomprende e sostituisce. Su motivata richiesta del proponente,
l'autorità competente può prorogare tale termine per una sola volta e
per un massimo di ulteriori tre anni.
7. Il Comune nel cui territorio sono realizzati l'opera o l'intervento
verifica che i progetti siano adeguati agli esiti della procedura
d'impatto ambientale.
ARTICOLO 12 (Monitoraggio e attuazione delle procedure)
1. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo
ambientale si avvale delle strutture dell'ARPAM. Per la gestione dei
dati di monitoraggio l'autorità competente utilizza il sistema
informativo regionale ambientale (SIRA) di cui all'articolo 20 della
l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per la
protezione ambientale delle Marche ARPAM).
2. L'autorità competente provvede ad informare annualmente il Ministero
dell'ambiente in relazione ai provvedimenti adottati e ai procedimenti
in corso.
ARTICOLO 13 (Esercizio dei poteri sostitutivi)
1. Qualora le Province non provvedano, entro i termini previsti,
all'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale, il
Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, provvede,
previa deliberazione della Giunta, ad assegnare un termine per
l'adempimento, decorso inutilmente il quale procede alla nomina di un
commissario ad acta, nel rispetto delle procedure disciplinate a tal
fine dalle vigenti norme regionali.
CAPO IV
Procedimenti semplificati
ARTICOLO 14 (Opere assoggettate alla disciplina dello sportello unico
per le attività produttive)
1. Per i progetti relativi ad attività
produttive, il proponente può richiedere allo sportello unico di
attivare, oltre alle procedure di cui al capo II e al capo III, anche
quelle finalizzate all'approvazione definitiva del progetto secondo
quanto previsto dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento sulle
norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di
impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati,
nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi).
2. A tal fine la documentazione di cui all'articolo 9 è corredata del
progetto definitivo.
3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione
all'insediamento dell'attività produttiva, la valutazione di impatto
ambientale positiva comprende, se richiesta, anche l'autorizzazione
integrata ambientale.
ARTICOLO 15 (Opere non assoggettate alla disciplina dello sportello
unico per le attività produttive)
1. Il proponente di un progetto di un'opera, di un impianto o di un
intervento non assoggettati alla disciplina dello sportello unico può
richiedere all'autorità competente oltre al giudizio di compatibilità
ambientale di cui all'articolo 11, l'approvazione definitiva del
progetto o l'autorizzazione necessaria alla sua esecuzione.
2. Nel caso in cui il proponente si avvalga della facoltà di cui al
comma 1, si applica la procedura di cui all'articolo 9 e, in caso di
esito positivo, l'autorità competente provvede al coordinamento dei
procedimenti amministrativi e all'acquisizione di tutti gli atti
autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.
3. A tal fine la domanda è corredata della seguente documentazione:
a) il progetto definitivo;
b) il SIA;
c) gli atti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi
comunque denominati;
d) l'elenco dei comuni interessati.
4. Le amministrazioni interessate sono tenute a far pervenire gli atti
ed i pareri di rispettiva competenza entro un termine non superiore a
novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione, decorso
inutilmente il quale, l'autorità competente convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. Il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce a tutti
gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
interessate ed ha, altresì, il valore di concessione edilizia qualora il
Comune territorialmente competente attesti la conformità al proprio
strumento urbanistico.
6. La valutazione di impatto ambientale positiva per le opere pubbliche
da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti,
costituisce proposta di variante agli strumenti urbanistici qualora
questa sia adeguatamente evidenziata nello studio di impatto ambientale
con apposito elaborato cartografico. Sulla proposta, tenuto conto delle
osservazioni od opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), si pronuncia
definitivamente il Consiglio comunale entro sessanta giorni.
CAPO V
Disposizioni finali e transitorie
ARTICOLO 16 (Impatto ambientale interregionale e transfrontaliero)
1. Per i progetti di opere o interventi
che siano localizzati anche sul territorio di una regione confinante, il
giudizio di compatibilità ambientale è espresso dalla Giunta regionale,
d'intesa con la Regione cointeressata.
2. Per i progetti di opere o interventi che possano avere un impatto
ambientale sul territorio di altre regioni, l'autorità competente è
tenuta a dare loro informazione e ad acquisire i pareri degli enti
locali interessati e delle Regioni medesime.
3. Qualora i progetti di opere o interventi abbiano un rilevante impatto
ambientale sul territorio di un altro Stato, l'autorità competente
informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
ARTICOLO 17 (Parere regionale)
1. La Regione, al fine di esprimere il
parere richiesto nella procedura di VIA di competenza statale di cui
all'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale),
acquisisce i pareri delle Province, dei Comuni e degli Enti parco
interessati, che si pronunciano entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta, trascorsi i quali la Regione provvede in loro assenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può promuovere consultazioni ed
istruttorie pubbliche con i soggetti interessati.
ARTICOLO 18 (Vigilanza e sanzioni)
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo delle
amministrazioni interessate disposti dalle leggi vigenti, i Comuni, nel
cui territorio sono localizzati gli interventi assoggettati alle
procedure di VIA, esercitano le funzioni amministrative inerenti
l'applicazione delle sanzioni ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33
(Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale). Qualora l'impatto ambientale
coinvolga il territorio di più comuni le medesime funzioni sono
esercitate dal Comune in cui è ubicata l'opera.
2. Nei casi di opere o interventi realizzati senza aver effettuato la
procedura di verifica o senza avere acquisito il giudizio di
compatibilità ambientale in violazione della presente legge, il Comune
competente dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in
pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile,
definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia, il Comune
provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Ai soggetti responsabili
delle violazioni di cui al presente comma è applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 78.000,00.
3. Nei casi di opere o interventi realizzati in parziale o totale
difformità dalle prescrizioni previste nell'atto finale della procedura
di verifica o di VIA, il Comune competente, previa eventuale sospensione
dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'opera o l'intervento. Il
provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di
adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito
nell'atto di diffida, il Comune chiede all'autorità competente la revoca
dell'atto finale e dispone la riduzione in pristino dello stato dei
luoghi secondo quanto previsto al comma 2. Ai soggetti responsabili
delle violazioni di cui al presente comma è applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 26.000,00.
ARTICOLO 19 (Regolamento di attuazione)
1. La Regione con regolamento di attuazione definisce
prioritariamente:
a) le modalità di esecuzione delle procedure di verifica e di VIA;
b) le eventuali semplificazioni per la pubblicità di progetti di
dimensione ridotta o di durata limitata realizzati da artigiani e da
piccole imprese;
c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli
altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e
dell'esercizio dell'opera o intervento;
d) le modalità, ulteriori rispetto a quelle indicate nella presente
legge, per l'informazione e la consultazione del pubblico, nonché le
modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli
strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli
studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico.
ARTICOLO 20 (Disposizione finanziaria)
1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste
dall'articolo 5 della presente legge, è autorizzata, per l'anno 2004, la
spesa di euro 14.000,00.
2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con le
relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede
mediante impiego di quota parte delle disponibilità degli stanziamenti
di competenza e di cassa della UPB 4.22.01 "Piani territoriali e
risanamento ambientale - corrente" dello stato di previsione della spesa
per l'anno 2004.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede
mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri
della Regione.
5. Le somme occorrenti per l'impiego ed il pagamento delle spese
autorizzate sono iscritte:
a) per l'anno 2004, alla UPB 4.22.01 dello stato di previsione della
spesa del bilancio del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta
regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo
annuale (POA);
b) per gli anni successivi, a carico delle UPB corrispondenti.
ARTICOLO 21 (Norme transitorie e finali)
1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge i Comuni individuano le aree industriali che
possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, lettera
b).
2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione direttiva 96/61/CE sulla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), la Regione è
l'autorità competente per i progetti di cui all'allegato I del decreto
legislativo medesimo.
3. I procedimenti di verifica e di VIA relativi ai progetti pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla
Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 luglio
2001, n. 1829.
4. I provvedimenti di VIA relativi alle cave e torbiere di cui al numero
6), lettera h), dell'allegato B2 sono adottati dalla Regione fino
all'approvazione dei programmi provinciali delle attività estrattive
(PPAE) di cui all'articolo 8 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71.
5. Il regolamento di cui all'articolo 19 è adottato entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente
legge al fine di dare attuazione a normative comunitarie e statali.
7. Le prescrizioni di cui agli articoli 45, 63 bis e 63 ter delle NTA
del PPAR, nonché le corrispondenti prescrizioni dei PRG dei Comuni
adeguati al PPAR, cessano di avere applicazione alla data di entrata in
vigore della presente legge.
ARTICOLO 22 (Abrogazioni e modificazioni)
1. L' articolo 7 della l.r 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è sostituito dal
seguente:
"Art. 7 - (Impianti elettrici e opere accessorie).1. E' di competenza
della Provincia il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo
151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e l'espressione del parere
previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 6 giugno 1988, n. 19,
per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che
interessano il territorio della provincia medesima.2. La Regione è
competente a rilasciare gli atti di cui al comma 1 quando gli impianti
elettrici e le relative opere accessorie interessano il territorio di
due o più province.".
2. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme
per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:
"1. L'autorizzazione per le cave e torbiere non assoggettate alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) è rilasciata dal
Comune interessato entro i centoventi giorni successivi alla
presentazione della domanda da parte dell'imprenditore.".
3. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 71/1997 è sostituito dal
seguente:
"3. La Provincia indice apposita Conferenza dei servizi tra le strutture
regionali, provinciali e comunali competenti per materia e il Corpo
forestale dello Stato. La Conferenza esprime parere entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta, circa la conformità alle
disposizioni regionali e provinciali.".
4. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 71/1997 è sostituito dal
seguente:
"6. La Provincia rilascia l'autorizzazione paesistica, se necessaria.".
5. L'articolo 21 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 21 - (Conferenza di servizi).1. I pareri richiesti ai sensi della
presente legge sono acquisiti tramite la conferenza di servizi di cui
all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
6. L'articolo 22 della l.r. 71/1997 è abrogato.
7. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 è
sostituito dal seguente:
"1. Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale
regionale sono sospesi i procedimenti relativi al rilascio di
autorizzazioni o alla valutazione di impatto ambientale da parte della
Regione per la realizzazione di nuove centrali termoelettriche
alimentate a metano, carbone, olio combustibile, nonché di impianti
eolici. Per quanto riguarda le nuove centrali idroelettriche, la
conclusione del procedimento è subordinata all'approvazione del Piano di
tutela delle acque e ad una valutazione di congruità con lo stesso. Tale
disposizione non si applica agli impianti rientranti nell'allegato 1
della direttiva 96/61/CE, recepita con d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372.
Resta invariato l'utilizzo di altre tecnologie di sfruttamento
dell'energia solare e da biomasse.".
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservarecome legge regione Marche.Data ad Ancona,
addì 14 aprile 2004.
ALLEGATO 1:
Allegato A1
ARTICOLO 1
ELENCO
DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1
a) Recupero di suoli dal mare per una
superficie che superi i 200 ha.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la
derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque
sotterranee, ivi comprese quelle termali e minerali, nei casi in cui la
derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100
tonnellate al giorno.
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici
con una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici
pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive
modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc.
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a
10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono
di lunghezza superiore ai 500 m.
i) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o
con un'area interessata superiore a 20 ha.
l) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare
le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore
a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.
m) Attività di coltivazione di minerali solidi.
n) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse
geotermiche sulla terraferma.
o) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una
capacità complessiva superiore a 80.000 mc.
ALLEGATO 2:
Allegato A2
ARTICOLO 1
ELENCO
DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2
a) Impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B ed
all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle
procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto
legislativo 22/1997.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità
superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o
trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed
all'allegato C, lettere da R1 a R9, del d.lgs. 22/1997 ad esclusione
degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui
agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997.
c) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni
di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare
con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B
del d.lgs. 22/1997, punti D13, D14).
d) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni
di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con
capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B,
lettera D15, del d.lgs. 22/1997.
e) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva
superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e
D5, del d.lgs. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del d.lgs. 22/1997),
ad esclusione di discariche per inerti con capacità complessiva sino a
100.000 mc.
f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
100.000 abitanti equivalenti.
g) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezioni
in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente
idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito
permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e
D12, del d.lgs. 22/1997).
h) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza
superiore a 10 km.
ALLEGATO 3:
Allegato B1
ARTICOLO 1
ELENCO
DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1
1) Agricoltura
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per
la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10
ha.
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha,
deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una
superficie superiore a 5 ha.
c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30
kg), 750 posti scrofe.
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 300 ha.
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 4 ha.
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie
superiore a 200 ha.
2) Industria energetica ed estrattiva
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con
potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche
incluse le relative attività minerarie.
c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore
ed acqua calda.
d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua
calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai
20 km.
e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento.
f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva
superiore ai 20 km.
g) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.
3) Progetti di infrastrutture
a) Interporti.
b) Porti lacuali e fluviali, vie navigabili.
c) Strade extraurbane secondarie di interesse regionale.
d) Linee ferroviarie a carattere regionale.
e) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.
f) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi
volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed
altri lavori di difesa del mare, ad eccezione degli interventi di
ripascimento finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi.
g) Aeroporti.
h) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli
indicati nella lettera h) dell'allegato A1, nonché progetti d'intervento
su porti esistenti.
4) Altri progetti
a) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici
pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive
modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc.
b) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
c) Cave e torbiere.
d) Cave di prestito per la realizzazione di opere pubbliche di interesse
nazionale e regionale.
e) Recupero di cave dismesse.
f) Progetti di cui all'allegato A1 che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti
e non sono utilizzabili per più di due anni.
ALLEGATO 4:
Allegato B2
ARTICOLO 1
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2
1) Lavorazione di metalli
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi
che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità superiore
a 2,5 tonnellate all'ora.
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio
grezzo all'ora;
2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 hj per
maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di
trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore
a 20 tonnellate al giorno.
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici.
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una
capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio
o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e
riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e
rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di
volume.
i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.
l) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie
o 50.000 mc di volume.
2) Industrie di prodotti alimentari
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti
finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate
al giorno su base trimestrale.
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base
annua.
d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di
produzione superiore a 500.000 hl/anno.
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000
mc di volume.
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50
tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione e recupero di
carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre
10 tonnellate al giorno.
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con
capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei
prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie
impegnata o 50.000 mc di volume.
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di
produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
3) Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di
materie lavorate.
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate
al giorno.
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili,
di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al
giorno.
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.
4) Industria della gomma e delle materie plastiche
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
5) Progetti di infrastrutture
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
superficie interessata superiore ai 40 ha.
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano
all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori
a 10 ha.
c) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a
collegamento permanente aventi una lunghezza non superiore a 500 m, con
portata oraria superiore a 1.800 persone.
d) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano
derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque
sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto
secondo.
e) Strade extraurbane secondarie provinciali e comunali.
f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento
di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza in area urbana
superiore a 1.500 m.
g) Linee ferroviarie a carattere locale.
h) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvie e metropolitane),
funicolari o linee simili di tipo articolare, principalmente adibite al
trasporto di passeggeri.
i) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad
incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di
materiale litoide dal demanio fluviale e lacuale.
l) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante
operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva
superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2,
D8, D9, D10 e D11, del d.lgs. 22/1997); impianti di smaltimento di
rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore
a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del
citato decreto 22/1997).
m) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B,
lettere D2 e da D8 a D11, del d.lgs. 22/1997).
n) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a
30.000 mc oppure con capacità massima superiore a 40 t/giorno
(operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del d.lgs. 22/1997).
o) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva
inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e
D5, del d.lgs. 22/1997).
p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
10.000 abitanti equivalenti.
q) Torri piezometriche, serbatoi, silos di altezza superiore a 12 m.
r) Antenne di teleradiocomunicazioni con frequenze comprese tra 100 KHz
e 300 GHz.
s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza
superiore a 3 km.
6) Altri progetti
a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri
turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto
o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie
superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri
abitati.
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed
altri veicoli a motore.
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,
autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata
superi i 500 mq.
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di
superficie o 50.000 mc di volume.
f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di
esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
g) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno
oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione
supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
h) Cave e torbiere dopo l'entrata in vigore del PPAE.
i) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000
tonnellate all'anno.
l) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime
lavorate.
m) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
n) Progetti di cui all'allegato A2 che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti
e non sono utilizzabili per più di due anni.
ALLEGATO 5:
Allegato C
ARTICOLO 1
ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 6
1) Caratteristiche del progetto
Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in
particolare in rapporto ai seguenti elementi:
a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);
b) utilizzazione delle risorse naturali;
c) produzione di rifiuti;
d) inquinamento e disturbi ambientali;
e) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le
sostanze o le tecnologie utilizzate;
f) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della
destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare
zone turistiche, urbane o agricole);
g) cumulo con altri progetti.
2) Ubicazione del progetto La sensibilità ambientale delle zone
geografiche che possono essere danneggiate dal progetto deve essere
presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti
elementi:
a) l'utilizzazione attuale del territorio;
b) la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali
della zona;
c) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare
attenzione alle seguenti zone:
1) zone costiere;
2) zone montuose o forestali;
3) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della
legislazione comunitaria sono già superati;
4) zone a forte densità demografica;
5) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e
archeologico
;6) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque
pubbliche;
7) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette;
8) zone umide;
9) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri;
zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3) Caratteristiche dell'impatto potenziale Gli effetti potenzialmente
significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai
criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della
popolazione interessata);
b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
d) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
ALLEGATO 6:
Allegato D
ARTICOLO 1
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 2
1) Descrizione del progetto, comprese in
particolare:
a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del
progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di
costruzione e di funzionamento;
b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi
produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità
dei materiali impiegati;
c) una valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle
emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,
rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti
dall'attività del progetto proposto.
2) Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame
dal proponente, con indicazione delle principali ragioni della scelta,
sotto il profilo dell'impatto ambientale.
3) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente
soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare
riferimento alla popolazione, alla fauna ed alla flora, al suolo,
all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso
il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e
all'interazione tra questi vari fattori.
4) Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto
sull'ambiente:
a) dovuti all'esistenza del progetto;
b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive
e allo smaltimento dei rifiuti; e la descrizione da parte del proponente
dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti
sull'ambiente.
5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se
possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto
sull'ambiente.
6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei
punti precedenti.
7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di
conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti.
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