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Rifiuti

Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2009, n. 113 

Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri 13 maggio, n. 3767

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la
provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. 

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286,  del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009, n. 3753, del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009,
n.  3755  e  del  21 aprile 2009, n. 3757, recanti: «Primi interventi
conseguenti agli eventi sismici predetti»;
  Visto,  in  particolare, l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 con cui i sindaci
dei  comuni  di  cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del
2009, sono nominati soggetti attuatori;
  Visto  l'art.  9  del decreto-legge n. 39 del 2009, con cui vengono
disciplinati  la  rimozione  e il trasporto, ad opera dei comuni, dei
materiali  derivanti  dal  crollo  degli  edifici pubblici e privati,
nonche'   quelli   provenienti   dalle   demolizioni   degli  edifici
danneggiati dal terremoto presenti su aree pubbliche e private;
  Visto   in   particolare  il  comma  9  del  predetto  art.  9  del
decreto-legge n. 39 del 2009, che prevede la possibilita' di definire
con  ordinanze  di  protezione  civile ai sensi dell'art. 5, comma 2,
della  sopra  citata legge n. 225 del 1992 le modalita' operative per
la gestione dei rifiuti di cui al medesimo articolo;
  Ravvisata   la   necessita'  di  disporre  misure  urgenti  per  la
rimozione,  il  trasporto, il recupero o lo smaltimento dei materiali
derivanti  dai  crolli  e  dalle  demolizioni,  dei  rifiuti  liquidi
prodotti  presso  i  campi  di  ricovero  della popolazione sfollata,
nonche'  per  il ripristino degli impianti di depurazione danneggiati
dagli eventi sismici;
  Sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio e del mare;

                              Dispone:



                               Art. 1.



  1.  In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  9,  comma 1, del
decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  al  fine  di assicurare il
deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello
stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  6  aprile  2009  citata  in premessa, gli attuali siti
comunque  individuati  dai  soggetti  pubblici  anche  in deroga alla
vigente  normativa  e  presso  i quali e' depositato detto materiale,
sono  all'uopo  autorizzati  sino  al  termine  di cui al comma 6. Le
autorita'  sindacali  determinano  l'adozione  di eventuali misure di
carattere  temporaneo  al  fine  di  garantire adeguate condizioni di
igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
  2.  Per  le finalita' di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge
n.  39  del  2009, i comuni provvedono all'individuazione dei siti da
adibire  a stoccaggio provvisorio e selezione dei materiali derivanti
dal  crollo  degli  edifici pubblici nonche' quelli provenienti dalle
demolizioni  degli  edifici  danneggiati  dal  sisma, previa verifica
tecnica  speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, anche avvalendosi delle
verifiche  tecniche  gia'  esperite  ed, ove necessario, in deroga al
regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443.
  3.  Le  attivita'  degli  impianti mobili di smaltimento o recupero
all'interno  dei  siti di cui al comma 1, da porre in essere ai sensi
dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono essere
avviate   previa   presentazione   della  richiesta  di  verifica  di
assoggettabilita'  di cui alla parte II del decreto legislativo del 3
aprile  2006,  n.  152,  e  successive modificazioni ed integrazioni,
fatti salvi gli esiti della procedura di verifica.
  4.  Fino  alla cessazione dello stato di emergenza, e limitatamente
ai  materiali  di  cui  al  comma  1,  i  provvedimenti di iscrizione
all'Albo  nazionale  gestori ambientali relativa ai rifiuti di cui ai
CER  del  capitolo  17  dell'allegato  D  alla  parte  IV del decreto
legislativo  del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed
integrazioni  devono intendersi estesi anche alla raccolta, trasporto
e gestione dei rifiuti aventi codice CER 20 marzo 1999.
  5.   I  comuni  provvedono  alle  iniziative  di  cui  al  comma  1
avvalendosi  del  supporto  tecnico  e  operativo  della provincia di
L'Aquila e scientifico dell'ARTA Abruzzo.
  6.  In  deroga  alla legge regionale del 19 dicembre 2007, n. 45, i
comuni  procedono  alla  rimozione  dei  materiali  di cui al comma 2
depositati  nell'ambito  degli  interventi  di  emergenza  nei giorni
immediatamente  successivi  all'evento  sismico  entro tre mesi dalla
data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza,  disponendone il
conferimento alle aree di cui al comma 1.
  7.  I comuni rendicontano al commissario delegato i costi sostenuti
per  le  attivita' di cui al presente articolo, al netto di eventuali
ricavi da avvio a recupero degli materiali.

        
      
                               Art. 2.



  1.  Limitatamente  ai  territori  dei  comuni  di  cui  all'art.  1
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del
9  aprile  2009,  i  rifiuti  liquidi  di  cui all'art. 110, comma 3,
lettere  a),  b)  e  c)  del  decreto  legislativo, n. 152 del 2006 e
successive  modificazioni ed integrazioni, prodotti presso i campi di
ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in
rassegna,  sono  classificati  come  rifiuti  urbani  con  codice CER
20.03.99.
  2.  Fino  alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti
di  iscrizione  all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  nonche'  le
autorizzazioni  e  le  comunicazioni  rilasciati  o effettuate per la
raccolta  il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento
dei rifiuti di cui al comma 1 identificati con il codice CER 20.03.04
devono intendersi estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99.
  3.   Ai   fini   dei  conseguenti  adempimenti  amministrativi,  il
produttore  dei rifiuti di cui al comma 1 e' il Comune di origine dei
rifiuti  stessi,  in  deroga  all'art.  183,  comma  1,  del  decreto
legislativo   n.   152   del   2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  4.  I comuni rendicontano al commissario delegato i costi sostenuti
per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo ai fini della
verifica contabile e della liquidazione.
  5.  Nella  vigenza  dello  stato di emergenza di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio Ministri del 6 aprile 2009, agli operatori
incaricati  delle  attivita' di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti  derivanti  dal  crollo  degli edifici pubblici e privati, di
quelli   provenienti  dalle  demolizioni  degli  edifici  danneggiati
dall'evento sismico nonche' dei rifiuti liquidi di cui al comma 1, si
applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 193, comma 4 del decreto
legislativo  n 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e
possono  svolgere le dette attivita' in deroga all'art. 189, comma 3,
e 190 del citato decreto legislativo.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 maggio 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi

 





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