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Rifiuti

Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 Febbraio 2008

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria.
(Ordinanza n. 3657).

          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  17 febbraio  2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
  Visto  l'art.  1,  comma 6,  del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
21;
  Visto  il  decreto-legge  9 ottobre  2006,  n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
  Vista  la  legge  5 luglio  2007,  n.  87,  con  la  quale e' stato
convertito,  con  modificazioni,  il decreto-legge 11 maggio 2007, n.
61,  recante  interventi  straordinari  per  superare l'emergenza nel
settore  dello  smaltimento  dei rifiuti nella regione Campania e per
garantire  l'esercizio  dei  propri  poteri  agli enti ordinariamente
competenti;
  Considerato  che  occorre  procedere alla ricognizione dei debiti e
dei  crediti  maturati  fino  al 31 dicembre 2007 dalla struttura del
commissario  delegato  ed  assicurare  nel contempo la gestione della
struttura commissariale e dei rapporti giuridici ad essa imputati;
  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
luglio  2007,  n.  3601,  recante  ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare  l'emergenza  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania;
  Visto,  da  ultimo,  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato
prorogato al 30 novembre 2008;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637
del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653
in  data  30 gennaio 2008, con cui il prefetto dott. Goffredo Sottile
e'  stato  nominato  commissario  delegato  per la liquidazione della
gestione  commissariale  e per la gestione e conseguente liquidazione
dei  rapporti  giuridici  in  corso  fino alla cessazione dello stato
d'emergenza;
  Considerata  la particolare urgenza di assumere iniziative volte al
completamento dell'impianto di termodistruzione nel comune di Acerra,
per il completamento del sistema dello smaltimento dei rifiuti urbani
nel   territorio   della   provincia  di  Napoli,  indispensabile  al
superamento della situazione emergenziale in atto;
  Visti  gli esiti della riunione tenutasi il 12 febbraio 2008 presso
la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Segretariato generale a
cui  ha  partecipato,  tra  l'altro,  il  commissario delegato di cui
all'ordinanza di protezione civile n. 3653 del 2008;
  Vista  la  nota  del  commissario  delegato di cui all'ordinanza di
protezione civile n. 3653/2008 pervenuta in data 14 febbraio 2008;

                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Per  l'espletamento  delle  iniziative  previste  dall'art.  1
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653 del
30 gennaio 2008 il commissario delegato ivi richiamato e' autorizzato
ad  avvalersi  di  un  soggetto  attuatore  che  opera  sulla base di
indicazioni   impartite   dallo   stesso  commissario  con  ordinanza
commissariale  che  ne  definira'  anche  il  compenso ed al quale e'
riconosciuto,  previo concerto del commissario, il potere di firma in
caso di assenza del commissario medesimo.
  2.  Al  commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, e'
riconosciuto  un  compenso  pari  al trattamento economico mensile in
godimento  al  netto dei contributi previdenziali previsti per legge,
con  oneri  posti  a  carico della contabilita' speciale intestata al
medesimo,  oltre al rimborso delle documentate spese di viaggio dalla
sede  di residenza alla sede di servizio, nonche' le spese di vitto e
alloggio  nella  sede di servizio ed eventuali spese di missione, nei
limiti  previsti  per  i  dirigenti generali dello Stato ed in deroga
alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.
  3.  Ai  commi 1,  4, 5 e 6 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione
civile  n.  3653 del 2008 le parole «11 gennaio 2008» sono sostituite
dalle parole «31 dicembre 2007».
  4.  Tenuto  conto  della  complessita'  delle attivita' da porre in
essere  ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3653 del 2008
il  commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di un consulente
di elevata e comprovata professionalita' ed in possesso di specifiche
competenze  economiche-finanziarie,  a cui e' corrisposto un compenso
in  misura  pari  al  50%  del  trattamento  spettante al commissario
delegato  oltre  l'eventuale  trattamento  di  missione.  All'art. 1,
comma 8,  dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3343 del 12 marzo
2004  e  successive  modificazioni ed integrazioni, le parole «cinque
consulenti» sono sostituite dalle seguenti: «tre consulenti».
  5.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri puo' destinare alla
struttura  emergenziale  personale  comandato  in  servizio  presso i
propri  uffici  senza  mutare  la  natura  del  comando  e  il titolo
giuridico abilitante.
  6.  Per  le  esigenze  connesse all'emergenza rifiuti nella regione
Campania  il Ministero dell'interno e' autorizzato a disporre l'invio
in  missione,  con oneri a proprio carico, di una unita' di personale
appartenente  alla  carriera  prefettizia, gia' in posizione di fuori
ruolo  e  titolare  di incarico dirigenziale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

        
      
                               Art. 2.
  1.  Ai  fini  della riscossione dei crediti vantati dal commissario
delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania nei confronti
dei  comuni  della  stessa  regione  per  i  costi di smaltimento dei
rifiuti,   il   Ministero  dell'interno,  sulla  base  degli  importi
comunicati  dal  commissario  delegato,  provvede  a trattenere quota
parte  delle  somme  da  attribuire  ai  predetti  comuni a titolo di
trasferimenti erariali.
  2.  Il Ministero dell'interno provvede al versamento delle somme di
cui  al comma 1 direttamente sulla contabilita' speciale intestata al
commissario  delegato  di  cui  all'ordinanza di protezione civile n.
3653 del 2008.
  3.  L'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3584
del 20 aprile 2007 e' abrogata.

        
      
                               Art. 3.
  1.  Per  accelerare il rientro in un contesto di ordinarieta' della
situazione  d'emergenza  inerente  allo smaltimento dei rifiuti nella
regione  Campania  e  per  contenere  le spese del personale comunque
impiegato  per  le  predette  finalita',  sono  soppressi  il comma 2
dell'art.  1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3605 del 9 agosto
2007  e  l'art.  1  dell'ordinanza  di  protezione civile n. 3529 del
30 giugno 2006.
  2.  Il  commissario  delegato  di cui all'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3653 del 30 gennaio 2008,
provvede  al completamento degli adempimenti di natura amministrativa
e  contabile  relativi  ai contenziosi ancora in corso, gia' posti in
capo   al   prefetto   di  Napoli  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 del 2004.
  3. Entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza,
il   prefetto   di   Napoli  provvede  al  passaggio  delle  consegne
trasmettendo   tutta  la  pertinente  documentazione  al  commissario
delegato  di  cui  al  comma 2, provvedendo altresi' al trasferimento
delle  residue disponibilita' finanziarie nella contabilita' speciale
istituita ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione
civile  n.  3653  del  2008,  in  deroga alle vigenti disposizioni in
materia di contabilita' speciale.

        
      
                               Art. 4.
  1.  Per  accelerare le iniziative finalizzate al supe-ramento dello
stato  d'emergenza,  in  particolare,  per  consentire  la  messa  in
esercizio  in tempi rapidi dell'impianto di termodistruzione sito nel
comune  di  Acerra, e' autorizzato il trattamento e lo smaltimento di
rifiuti contraddistinti dai codici CER 191212, 190501 e 190503 presso
detto  impianto,  assicurando  comunque il rispetto dei livelli delle
emissioni    inquinanti    gia'    fissati   nel   provvedimento   di
autorizzazione.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 febbbraio 2008
                                                 Il Presidente: Prodi




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