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Rifiuti Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2008, n. 28 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2008
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con
modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale e' stato
convertito con modificazioni il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire
l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;
Considerato che occorre procedere alla ricognizione dei debiti e
dei crediti maturati fino all'11 gennaio 2008 dalla struttura del
Commissario delegato;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania;
Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato
prorogato al 30 novembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637
del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate, che rinvia, tra
l'altro, ad una successiva ordinanza di protezione civile la nomina
di un commissario liquidatore;
Ravvisata la necessità di dover ampliare le competenze del
predetto commissario liquidatore non soltanto alla fase di
liquidazione delle posizioni creditorie e debitorie ma anche in
relazione all'attività' di gestione della spesa corrente della
struttura commissariale;
Considerato che il Commissario delegato Prefetto De Gennaro, allo
scopo di assicurare la piena attuazione delle iniziative di cui alle
ordinanze di protezione civile n. 3639 dell'11 gennaio 2008 e n. 3641
del 16 gennaio 2008, ha chiesto il supporto tecnico, conoscitivo e
giuridico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto di dover coinvolgere fin da subito le Amministrazioni ed
Enti competenti in via ordinaria che subentreranno, al momento della
cessazione dello stato di emergenza, nell'attività' di gestione del
ciclo integrato dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639
in data 11 gennaio 2008, con cui il Prefetto dott. Gianni De Gennaro
e' stato nominato Commissario delegato, nonché l'ordinanza di
protezione civile n. 3641 del 16 gennaio 2008;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Prefetto dott. Goffredo Sottile e' nominato Commissario
delegato per la liquidazione alla data dell'11 gennaio 2008 della
gestione commissariale di cui alle premesse nonche' per la gestione e
conseguente liquidazione dei rapporti giuridici in corso fino alla
cessazione dello stato d'emergenza, al fine di accelerare il
passaggio alla gestione ordinaria delle attivita' inerenti al ciclo
integrato dei rifiuti rispetto alla situazione d'emergenza in atto
nella regione Campania. Il commissario delegato puo' avvalersi, per
le attivita' di liquidazione, di un soggetto attuatore da nominarsi
con successiva ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste al comma 1, la
struttura commissariale e' integrata da tre unita' di personale
nominate dal Commissario delegato ed e' articolata nelle seguenti tre
Aree funzionali: Area amministrativo-contabile, Area legale ed Area
tecnica, a ciascuna delle quali e' preposto un responsabile che
rimane in carica fino alla cessazione dello stato di emergenza. Agli
ulteriori aspetti organizzativi si provvede con ordinanze del
Commissario delegato di cui al comma 1.
3. Nello svolgimento delle attivita' previste dalla presente
ordinanza e per l'attuazione dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 del 2008, il
Commissario delegato e' assistito dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in particolare dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi, dal Dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali, dal Dipartimento della protezione civile, nonche' dal
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'interno,
e' altresi' coadiuvato da un Comitato consultivo giuridico-legale
composto da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello
Stato e da un magistrato amministrativo ai quali e' riconosciuto un
compenso pari al 30% del trattamento stipendiale in godimento, i cui
oneri sono posti a carico della contabilita' speciale intestata al
Commissario delegato.
4. Il Commissario delegato procede alla ricognizione e alla
successiva quantificazione di tutte le posizioni creditorie e
debitorie maturate fino alla data dell'11 gennaio 2008. A seguito del
definitivo accertamento della massa attiva e passiva il Commissario
delegato predispone un apposito Piano finanziario da sottoporre
all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche
ai fini dell'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie.
5. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' istituita
un'apposita contabilita' speciale, sulla quale confluiranno le somme
giacenti sulle due contabilita' speciali ancora in essere nonche' le
somme derivanti dai crediti non ancora riscossi alla data
dell'11 gennaio 2008. A carico della medesima contabilita' speciale
saranno liquidati i debiti contratti dalle precedenti gestioni
commissariali sino all'11 gennaio 2008, previa apposita integrazione
delle risorse finanziarie occorrenti.
6. Il Commissario delegato, per l'acquisizione delle somme non
corrisposte dagli Enti territoriali sino alla data dell'11 gennaio
2008, utilizza, in caso di disaccordo con i Comuni debitori, le
procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, ovvero adotta, ove necessario, misure di
carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori mediante nomina
di commissari ad acta.
Art. 2.
1. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3641 del
16 gennaio 2008 le parole «di euro 10 milioni» sono sostituite dalle
parole «di euro 20 milioni». Nell'ambito dell'attivita' di supporto
fornito al Commissario di cui all'ordinanza di protezione civile n.
3639 del 2008, il Capo del Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a stipulare un contratto a tempo determinato in deroga ai
limiti di cui alla legge finanziaria 2008, con oneri a carico del
Fondo della protezione civile.
2. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato
a supporto delle attivita' finalizzate a fronteggiare l'emergenza
rifiuti in corso nella regione Campania si applicano i commi 1 e 3
dell'art. 22, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 2006.
Art. 3.
1. Al fine di consentire il graduale passaggio agli Enti ed alle
Amministrazioni territorialmente competenti in via ordinaria delle
funzioni e delle attivita', al momento svolte dalla struttura
commissariale per il superamento del contesto di criticita'
ambientale in atto nel territorio della regione Campania, ed
indirizzare la gestione transitoria e le procedure per il definitivo
trasferimento delle opere, degli interventi e della documentazione
amministrativa, nonche' per il coordinamento e l'attuazione dei piani
per la raccolta differenziata di cui all'ordinanza di protezione
civile n. 3639 del 2008, e' istituita una conferenza istituzionale a
cui partecipano il Commissario delegato, il Presidente della regione
Campania o un suo delegato, i Presidenti delle Provincie o loro
delegati. La suddetta conferenza individua tra l'altro le modalita'
per il trasferimento alla regione Campania, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, della gestione dei fondi POR
e dei fondi APQ.
Art. 4.
1. Sono abrogati:
il comma 2, dell'art. 7, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, cosi' come
sostituito dal comma 4, dell'art. 12 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3580 del 2007;
i commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3601 del 6 luglio 2007;
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3604 del
3 agosto 2007, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3637 del 31 dicembre 2007, l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3649 del 25 gennaio 2008 e l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3650 del 29 gennaio 2008.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi
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