IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
Visto l'art. 293, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia
ambientale», e successive modifiche ed integrazioni, che
stabilisce che negli impianti disciplinati dal titolo I e
dal titolo III della parte quinta del citato decreto
legislativo possono essere utilizzati esclusivamente i
combustibili previsti per tali categorie di impianti
dall'allegato X alla parte quinta del citato decreto
legislativo;
Visto l'allegato X (disciplina dei combustibili) alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante la disciplina dei combustibili consentiti negli
impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo III della parte
quinta del citato decreto legislativo;
Visti gli articoli 298, comma 2, e 281, comma 5,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante la
disciplina per la modifica del citato allegato X;
Considerato che in Italia esiste un mercato per la
produzione e l'utilizzo di determinate tipologie di
combustibili solidi secondari (CSS), definiti all'art. 183,
comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile
2006, a 152, che a determinate condizioni possono cessare,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter, di essere
qualificati come un rifiuto e diventare un combustibile
alternativo;
Visto l'art. 184-ter che stabilisce le condizioni e
le modalita' affinche' specifiche tipologie di rifiuti,
sottoposti a operazioni di trattamento, cessano di essere
qualificati come tali diventando autentici prodotti e, come
tali, esclusi dalla normativa sui rifiuti;
Visto il regolamento del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 62 del 14 marzo 2013, con il quale, in applicazione
dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono stati stabiliti i criteri specifici da
rispettare affinche' determinate tipologie di
combustibili solidi secondari (CSS) cessano di essere
qualificate come rifiuto;
Visto l'art. 281, comma 6, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, che recita: «Alla modifica ed
integrazione degli allegati alla parte quinta del presente
decreto, al fine di dare attuazione alle direttive
comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche
delle modalita' esecutive e delle caratteristiche di ordine
tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi
dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie
effettuata ai sensi del suddetto art. 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11;
Ritenuto necessario promuovere la produzione di
combustibili solidi secondari (CSS), che, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 184-ter, hanno cessato di essere un
rifiuto, nonche' il loro utilizzo in sostituzione di
combustibili convenzionali per finalita' ambientali e
economiche con l'obiettivo di contribuire alla riduzione
delle emissioni inquinanti, ivi incluse le emissioni di gas
climalteranti, all'incremento dell'utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a
scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, ad un
piu' elevato livello di recupero dei rifiuti, nel rispetto
della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui all'art. 179
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad una
riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo
smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di
risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da
combustibili convenzionali e all'aumento della certezza
d'approvvigionamento energetico;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. Al paragrafo 1 della Parte I sezione 1
dell'allegato X della Parte Quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e
integrazioni, dopo il punto 9 e' inserito il seguente punto:
«10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai
paragrafi precedenti, e' consentito, alle condizioni previste
nella parte II, sezione 7, l'utilizzo del combustibile solido
secondario (CSS) di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc),
meglio individuato nella predetta parte II, sezione 7, che, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter, ha cessato di
essere un rifiuto (CSS-Combustibile).»
2. Alla Parte II dell'allegato X della Parte Quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche e integrazioni, dopo la sezione 6, e'
inserita la seguente:
«Sezione 7
CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO
DEL CSS-COMBUSTIBILE Parte I, sezione 1, paragrafo 10
La
provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del
CSS-Combustibile sono definite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14
febbraio 2013, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2013».
Art. 2
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2013
Il Ministro: Clini