Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli
oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI
1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva
originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un
Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13
gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del
presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile,
chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun
modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni
scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»;
b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di
oliva vergini mantengono le loro proprieta' specifiche in adeguate
condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da
consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta
l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente
entro fine" negli altri casi»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto
di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine
minimo di conservazione, di cui al comma 1, e' indicato da parte del
produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilita'. La
relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di
raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale
raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta
non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in
Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca
del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».
Art. 2
Disposizioni relative all'etichettatura del miele.
Caso EU Pilot 7400/15/AGRI
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si
applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel
rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla direttiva
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001».
Art. 3
Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di
immissione in commercio dei dispositivi medici
1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici»
sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».
2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 507, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici»
sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».
Art. 4
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n.
1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e
imballaggio delle sostanze e delle miscele
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica
anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del
regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre
2014».
Capo II
Disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e
libertà di stabilimento
Art. 5
Disposizioni relative alle Societa' Organismi
di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)
1. Le Societa' Organismi di Attestazione disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, e dall'articolo 84 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, devono avere una sede nel territorio della
Repubblica.
2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la
sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono
soppresse.
Art. 6
Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco.
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13.
Caso EU Pilot 5571/13/TAXU
1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le
vincite di cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta, senza alcuna deduzione.
1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello
Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a
formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta».
2. Il settimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' abrogato.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a
decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata
dall'articolo 22.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza
Sezione I
Art. 7
Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia
matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale. Accesso e
utilizzo delle informazioni da parte dell'autorita' centrale
1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del
Ministero della giustizia, designato quale autorita' centrale a norma
dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18
dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione
dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si
avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia.
Puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica
amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle
funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Puo'
accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute
nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro
attivita' istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia
di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il
Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1°
aprile 1981, n. 121.
2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei
soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale
giudiziario previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
competente ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura
civile.
Art. 8
Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo
1. L'autorita' che ha formato l'atto pubblico e' competente al
rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per
l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione
europea.
2. In ogni caso in cui l'autorita' che ha formato l'atto pubblico
sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorita' nominata in
sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al
rilascio delle loro copie, estratti e certificati.
Art. 9
Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni
alimentari e sottrazione internazionale di minori
1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della
Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese
dello Stato e' concesso conformemente al decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di
cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta.
2. Il patrocinio a spese dello Stato e' riconosciuto per tutte le
domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili
della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma all'Aia
il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite
l'autorita' centrale.
3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
presentate, tramite autorita' centrale, ai sensi dell'articolo 56,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 e
dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione dell'Aia
del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli
avvocati del luogo di esecuzione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo e
riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia,
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie
rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del
programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia»
dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10
Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e
regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore
con il quale convive ovvero la piu' favorevole tra quelle dei
genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la
condizione giuridica dello straniero al quale e' affidato, se piu'
favorevole. Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta' ovvero
un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai
sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»;
b) all'articolo 31, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui
all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le
disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,».
2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
successive modificazioni, le parole: «, salvo l'iscrizione del minore
degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia» sono
soppresse.
3. Al minore di anni quattordici, gia' iscritto nel permesso di
soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in
vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui
all'articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal comma 1,
lettera a), del presente articolo, e' rilasciato al momento del
rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario.
4. Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. nel periodo di sperimentazione
del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti di cui
al comma 3, decorrente dal dicembre 2013 fino alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' autorizzata la spesa di 3,3 milioni
di euro per l'anno 2016. Al predetto onere si fa fronte mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234.
Sezione II
Art. 11
Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali
violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di
infrazione 2011/4147
1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di
determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se piu'
favorevoli, e' riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello
Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla
persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice
penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo
che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583
del codice penale.
2. L'indennizzo e' elargito per la rifusione delle spese mediche e
assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di
omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto,
l'indennizzo e' comunque elargito anche in assenza di spese mediche e
assistenziali.
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo,
comunque nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui
all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei
reati di violenza sessuale e di omicidio.
Art. 12
Condizioni per l'accesso all'indennizzo
1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti condizioni:
a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
b) che la vittima abbia gia' esperito infruttuosamente l'azione
esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il
risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di
condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale,
salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;
c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla
commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza
definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia
sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati
commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme
erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.
Art. 13
Domanda di indennizzo
1. La domanda di indennizzo e' presentata dall'interessato, o dagli
aventi diritto in caso di morte della vittima del reato,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di
inammissibilita', deve essere corredata dei seguenti atti e
documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui
all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il
giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento
dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti
dell'autore del reato;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle
condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed
e);
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per
prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del
reato.
2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni
dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto
l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva
infruttuosamente esperita.
Art. 14
Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime
1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati
di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e' destinato
anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo
11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi' alimentato da un
contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere
dall'anno 2016.
3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di
indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o
dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di
riferimento a soddisfare gli aventi diritto, e' possibile per gli
stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione
delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi,
senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo
II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 febbraio 2014, n. 60. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.
Art. 15
Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512,
e 23 febbraio 1999, n. 44
1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo,
dopo la parola: «mafioso» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati
intenzionali violenti»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «da un
rappresentante del Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite
dalle seguenti: «da due rappresentanti del Ministero della
giustizia»;
c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «e successive
modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando risultano
escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 20 ottobre 1990, n. 302».
2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia».
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica alle
istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e successive modificazioni, la parola: «2.000» e' sostituita dalla
seguente: «1.943» e le parole: «1.000 nel corso dell'anno 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «943 nel corso dell'anno 2016».
2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 132, la parola: «49.200.000» e' sostituita dalla seguente:
«46.578.000», la parola: «94.200.000» e' sostituita dalla seguente:
«91.578.000» e la parola: «93.200.000» e' sostituita dalla seguente:
«90.578.000».
3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, le parole: «46.000.000 di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «43.378.000 euro» e le parole: «92.000.000 di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «89.378.000 euro».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e'
autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo l, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 17
Iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime di
temporanea dismissione di bandiera comunitaria
1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti» sono
inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero
non comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «registro
comunitario o non comunitario».
Art. 18
Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le
imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di
inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie
1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle
disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000
qualora:
a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il
funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema
ferroviario;
b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale
impiegato in attivita' di sicurezza della circolazione ferroviaria;
c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza
rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162.
2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari degli
obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o
documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 1.000 a euro 4.000.
3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative
sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al
capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in
quanto applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le
attivita' di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle
relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi
pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF puo'
adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale
dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o
l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che
hanno comportato l'applicazione della misura stessa.
4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa
di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali
funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni,
le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale fine
il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le
sanzioni. Avverso l'accertamento e' ammesso il ricorso al direttore
dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica
del provvedimento sanzionatorio.
6. La riscossione delle sanzioni e' effettuata ai sensi
dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.
Capo V
Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato
Art. 19
Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei
in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU
1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati
in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un
adeguato scambio di informazioni»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera b),
della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983,
immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale
sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede
normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, e'
esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo
del corso di studi svolto in Italia»;
b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocita' di
trattamento,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'esenzione trimestrale e' subordinata alla sussistenza
della reciprocita' di trattamento da parte del Paese terzo non
appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo
Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di
informazioni».
Art. 20
Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci
temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo
di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea
1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l' articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Adattamento dell'ordinamento interno). - 1. In
esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e
dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi
dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo
2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni,
rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso
istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali,
autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di
cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e
appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;
b) all'articolo 3, dopo il somma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro
3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della legge n. 10 del
2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 21
Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e
alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot
7292/15/TAXU
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) e' abrogato;
b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) e' aggiunto il
seguente:
«1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o
sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo
di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)»;
c) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) e' abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della
normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234.
Art. 22
Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati
per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU
1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, le parole: «, ex
21.07.02» sono soppresse.
Art. 23
Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione
n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17
del regolamento (CE) n. 659/1999
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei
consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n.
99;».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
Art. 24
Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per
alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile
2015. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni
legislative in materia di incentivi in favore delle imprese
marittime
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta
successivo a quello in cui e' venuta meno l'opzione di cui
all'articolo l55»;
b) all'articolo 158:
1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la
cessione abbia ad oggetto un'unita' gia' in proprieta'
dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel
quale e' esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime,
all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere
aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza
latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il
costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno
dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione e' esercitata, e
la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non
inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi
alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo
in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a
concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della
determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo
86, il costo non ammortizzato e' determinato secondo i valori fiscali
individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza
dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;
2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma
precedente e' aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo
determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' aggiunto».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica per le
cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con
riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale
fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi
d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, nel caso di cessione di navi gia' in proprieta'
dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non
applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'imponibile determinato
secondo le disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico
deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi
dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che
costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158,
comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi.
5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso
versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, e'
inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non
superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso
versamento si applica la sanzione del 50 per cento.
7. E' in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento,
totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma
3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento, entro un anno dal termine
fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del
versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il
pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla
regolarizzazione del versamento dovuto, nonche' al pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno
per giorno.
8. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6
e 7 sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai
versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata
in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro
novanta giorni dalla medesima data con le modalita' definite ai sensi
del comma 8.
11. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un
decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni
legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e
contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla
definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli
investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita
dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.
12. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali
dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti
di Stato e sulla concorrenza, il decreto legislativo di cui al comma
11 e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti
amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da
parte delle imprese e dei lavoratori di settore;
b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax
adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio
nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza
di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato,
attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui
agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
ed all'articolo 157 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle sole imprese che
imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o
comunitario;
c) semplificazione e riordino della normativa di settore,
assicurandone la coerenza logica e sistematica.
13. Il decreto legislativo di cui al comma 11 e' adottato su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili
finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto
legislativo puo' essere comunque emanato. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al
comma 11 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
14. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 11, il Governo puo' adottare
disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto
legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 12 e con la procedura di cui al comma 13.
15. Dall'attuazione della delega di cui al comma 11 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto
legislativo di cui al comma 11 determini nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso e'
emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
Art. 25
Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30
novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10
della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009,
sull'uso dell'informatica nel settore doganale, e' l'amministrazione
doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema
informativo doganale.
2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo
doganale e' riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione
2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualita' di
amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonche' al
Corpo della guardia di finanza, in qualita' di forza di polizia
economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Art. 26
Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della
direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune
applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.
Procedura di infrazione 2016/0106
1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e
contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b),
limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai
sensi dello stesso articolo 109;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al
patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti
individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al
95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione
del reddito del soggetto erogante.
3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si
applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una societa'
che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della
direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al
10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione
europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in
materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo,
residente al di fuori dell'Unione europea;
b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilita' di
fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano
territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte
elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a
qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate».
2. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La disposizione del comma l si applica altresi' alle
remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella
determinazione del reddito della societa' erogante, sempreche' la
remunerazione sia erogata a societa' con i requisiti indicati nel
comma 1»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015,
e' attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione
dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.
Art. 27
Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti
nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919
1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono
abrogati.
Art. 28
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10
novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi
1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione
della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e' abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al
30 aprile 2016.
3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18
aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni
relative all'anno 2015.
4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di
interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il
30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18
aprile 2005, n. 84.
5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si applicano
fino al 31 dicembre 2016.
6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18
aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla
ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.
Art. 29
Modifiche al trattamento fiscale delle attivita' di raccolta dei
tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU
1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono soppressi;
b) al terzo periodo, le parole: «dilettante od» sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 25-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
«Art. 25-quater (Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori
occasionali di tartufi). - 1. I soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori
occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta
a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si
applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per
il primo scaglione di reddito ed e' commisurata all'ammontare dei
corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito».
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il numero 20) e' inserito il seguente:
«20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua
salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per
il consumo immediato»;
b) al numero 21), le parole: «, esclusi i tartufi,» sono
soppresse;
c) al numero 70), le parole: «(esclusi i tartufi)» sono
soppresse.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e
in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
Capo VI
Disposizioni in materia di occupazione
Art. 30
Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di
subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura
organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano
presenti elementi di discontinuita' che determinano una specifica
identita' di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di
parte d'azienda».
Capo VII
Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente
Art. 31
Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma
e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il
comma 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve
essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito
dopo l'abbattimento».
Art. 32
Disposizioni relative allo stoccaggio geologico
di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) in caso di piu' siti di stoccaggio nella stessa
unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali
che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del
presente decreto»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per ciascuna unita' idraulica puo' essere rilasciata
un'unica autorizzazione»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del
Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo
stoccaggio nei seguenti casi:
a) qualora risulti necessario in base ai piu' recenti risultati
scientifici e progressi tecnologici;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del
presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni
dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;
c) all'articolo 21, comma 6, e' aggiunto, in fine, seguente
periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e
monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso
di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».
Capo VIII
Disposizioni in materia di energia
Art. 33
Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia.
Procedura di infrazione 2014/2286)
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;
b) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee
elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati
membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori
di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro
certificazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o
all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni
eventualmente riconosciute dalle autorita' competenti ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo
l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni
affinche' il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale
possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della
rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del
sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato
dalla interconnessione»;
c) all'articolo 45, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del
regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli
13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»;
2) alla lettera b), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19
e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle seguenti:
«articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del
regolamento (CE) n. 715/2009».
2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» e' sostituita dalla
seguente: «protetti»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della
direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma
375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come individuati dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per
essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza
possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in
momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas
naturale».
Capo IX
Altre disposizioni
Art. 34
Modifiche all'articolo 19
della legge 24 dicembre 2012, n. 234
1. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi l e 4, le parole: «direttore della Segreteria del
CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti:
«Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis»;
b) al comma 5, le parole: «responsabile della Segreteria del CIAE
di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti:
«Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis».
Art. 35
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234,
in materia di aiuti di Stato
1. All'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono
concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalita'
prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee
attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento
per le politiche europee effettua un esame della completezza della
documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti
dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione
europea e' effettuato conformemente alla normativa europea.
1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e
delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta
nella notifica e' verificata direttamente dall'amministrazione
competente»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le modalita' di attuazione del presente
articolo».
2. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla data
di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al
comma l, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il
Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove
necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta
gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del
pagamento. Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente
del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro
quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero,
un commissario straordinario, da individuare all'interno delle
amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione
di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di
aiuto, e definisce le modalita' di attuazione della decisione di
recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio
provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di
nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli
importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Le
amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di
recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su
sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta
esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al
commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario
straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico conferito con
le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni
competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro
competente, il provvedimento del commissario straordinario e il
provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei
confronti degli obbligati»;
c) al comma 3, le parole: «il provvedimento di cui al comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento per
l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto,
l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle
modalita' e dei termini del pagamento».
3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, le parole: «articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015». All'articolo 51 della medesima legge
n. 234 del 2012, le parole: «regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015».
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si
applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1°
gennaio 2015.
Art. 36
Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la
protezione dei dati personali nonche' in materia di funzionamento
dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob
1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la
protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di
controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il
fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' incrementato nella misura di
12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Allo scopo di dare piena attuazione agli obblighi discendenti
dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2013, nonche' dalla normativa nazionale di recepimento,
in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, secondo cui gli Stati membri agevolano l'accesso alle
relative procedure, assicurando il regolare svolgimento dei compiti
affidati all'organismo di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter,
del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, la Consob procede
mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di 625.000 euro per
l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017,
all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di
15 unita' della relativa dotazione della pianta organica per
mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i
titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo
all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al
presente comma.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 625.000 euro per l'anno
2016 e a 1.250.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede
mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente
nel bilancio della Consob gia' destinate a finalita' assunzionali.
Art. 37
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21,
29 e 36, dall'attuazione della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando