IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, come introdotto dall'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, con il quale si dispone che la comunicazione per
la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai
paragrafi 11 e 12 delle linee guida approvate con decreto
ministeriale 10 settembre 2010 nonche' per l'installazione e
l'esercizio di unita' di microcogenerazione, come definite dall'art.
2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli
eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore
dei Servizi Energetici S.p.a.;
Visto l'art. 6, commi 2 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante codice
dei beni culturali e del paesaggio e in particolare l'art. 149,
lettera a), ai sensi del quale l'autorizzazione paesaggistica non e'
prescritta per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo
che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e, in particolare, l'art. 272 che individua le
tipologie di impianti non sottoposte ad autorizzazione alle emissioni
in atmosfera;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20
del 2007, ai sensi del quale per unita' di microcogenerazione si
intende un'unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione
massima inferiore a 50 kWe;
Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, il quale prevede che l'istallazione di microcogeneratori ad
alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo n. 20 del
2007, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria;
Visto l'art. 27, comma 20 della legge 23 luglio 2009, n. 99 secondo
il quale l'installazione e l'esercizio di unita' di
microcogenerazione cosi' come definite dall'art. 2, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo n. 20 del 2007, sono assoggettati alla
sola comunicazione da presentare all'autorita' competente ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 in materia di prevenzione incendi ed, in particolare, il
combinato disposto dell'art. 3, comma 1 e del n. 49 dell'allegato I,
in base al quale gli impianti di cogenerazione di potenza complessiva
fino a 25 kWe non sono soggetti alla normativa antincendio, mentre
quelli con potenza ricompresa tra 25 kWe e 350 kWe sono assoggettati
a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) corredata da
asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la
conformita' dell'attivita' stessa ai requisiti del medesimo decreto;
Visto l'art. 10, comma 2 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 151 del 2011, ai sensi del quale ai soli fini
antincendio le attivita' di cui all'allegato I, categoria A, ricadono
nel procedimento automatizzato di cui al capo III del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre
2011, recante «Definizione del nuovo regime di sostegno per la
cogenerazione ad alto rendimento», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 218 del 19 settembre 2011 ed in
particolare l'art. 6 in materia di cumulabilita';
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27
ottobre 2011, recante «Semplificazioni per impianti di
microcogenerazione ad alto rendimento», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2012, Serie generale n. 14;
Vista la delibera 20 dicembre 2012 n. 570/2012/r/efr dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nel seguito
Autorita', in base alla quale possono accedere al meccanismo di
scambio sul posto gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza superiore a 20 kWe e fino a 200 kWe, entrati in esercizio
dopo il 31 dicembre 2007 e gli impianti cogenerativi ad alto
rendimento di potenza fino a 200 kWe;
Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2015 recante approvazione
del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio
di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.
Visto il punto 103 della sezione II - Edilizia della tabella A
allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, con il
quale si conferma quanto previsto al citato art. 7-bis del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Considerato che l'art. 7-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 28
del 2011 stabilisce che, con riferimento alle comunicazioni destinate
al Comune, il modulo contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per
presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la
descrizione sommaria dell'intervento;
b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della
documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
Ritenuto che, fermi restando gli eventuali successivi decreti di
semplificazione con riferimento alle altre tipologie di impianti,
puo' essere ottenuta una significativa riduzione degli oneri
amministrativi in particolar modo per gli interventi di realizzazione
di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e per gli
impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili che
presentano le seguenti caratteristiche:
i) che richiedono di operare e sono ammessi al regime di scambio
sul posto;
ii) che non comportano un incremento dell'impegno di potenza
sulla rete;
iii) che, ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice
dei beni e delle attivita' culturali di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004, non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore
degli edifici.
Considerato, in particolare, che per tali tipologie di impianti e'
possibile ridurre i numerosi adempimenti a due soli passaggi verso
un'unica interfaccia, vale a dire la trasmissione del modello unico e
la comunicazione della fine lavori;
Ritenuto di prevedere due distinti modelli unici, rispettivamente
per gli impianti microcogenerazione ad alto rendimento e per gli
impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, in
considerazione delle differenti modalita' di accesso al regime di
scambio sul posto;
Vista la delibera 16 febbraio 2017, numero 63/2017/I/efr con la
quale l'Autorita' ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.
7-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011 suggerendo di
valutare l'opportunita':
a) di esplicitare la possibilita' di connettere sistemi di
accumulo e di comunicarne la marca e il modello;
b) di prevedere che nella parte I dei modelli unici venga
specificata l'utenza termica presso la quale l'energia termica
prodotta sara' utilizzata;
c) di prevedere la possibilita' di iniziare i lavori di
realizzazione prima dell'invio della parte I dei modelli unici;
d) di prevedere che il soggetto richiedente utilizzi come unica
interfaccia il sistema Gaudi' ai fini dell'avvio della procedura di
connessione;
e) di estendere la previsione di cui alla lett. d) anche agli
impianti fotovoltaici di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015;
f) di estendere l'applicazione dei modelli unici ad altri impianti
a fonte rinnovabile ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 28 del 2011;
Ritenuto di accogliere i suggerimenti sub a) e sub b) e di non
poter recepire il suggerimento sub c) in quanto nei casi prospettati,
relativi ad interventi di nuova edificazione e di rilevante
ristrutturazione, l'impianto di produzione o e' integrato nel
progetto edilizio e quindi non e' necessaria la comunicazione con
modello unico ovvero integra un intervento successivo e non sussiste
quindi la necessita' di avviare prima i lavori;
Ritenuto, riguardo ai suggerimenti di cui alle lett. d), e) ed f)
che:
fatte salve valutazioni di opportunita', sarebbe almeno necessario
adeguare il sistema Gaudi' allo scopo di renderlo idoneo a fungere da
unica interfaccia non solo per le informazioni relative alla
connessione degli impianti, ma anche per quelle attinenti gli aspetti
realizzativi e di incentivazione, in ossequio ai principi di
semplificazione sottesi al citato art. 7-bis;
e' opportuno limitare in questa fase l'applicazione del modello
unico agli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento come
definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e agli impianti di
microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, rimandando a
successivi provvedimenti l'implementazione di modelli unici per le
altre casistiche piu' complesse
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina la semplificazione delle
procedure per realizzare impianti di microcogenerazione ad alto
rendimento come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e gli
impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili,
razionalizzando altresi' lo scambio di informazioni fra Comuni,
gestori di rete e GSE.
2. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle
imprese, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli
impianti di cui al comma 1, sono approvati i modelli unici di cui
all'allegato 1, relativo agli impianti microcogenerazione ad alto
rendimento, e all'allegato 2, relativo agli impianti di
microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, entrambi parti
integranti del presente decreto. Gli allegati 1 e 2 sono costituiti
da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori
e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i modelli unici sono utilizzati per la realizzazione, la
connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione ad
alto rendimento ovvero degli impianti di microcogenerazione
alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di
accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) realizzati presso clienti finali gia' dotati di punti di
prelievo attivi in bassa o media tensione;
b) aventi potenza non superiore a quella gia' disponibile in
prelievo;
c) alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o
GPL;
d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime
dello scambio sul posto;
e) ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e
delle attivita' culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e
dell'aspetto esteriore degli edifici;
f) aventi capacita' di generazione inferiore a 50 kWe.
Art. 3
Modalita' di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con
modello unico elettronico
1. Il soggetto richiedente compila il modello unico previsto per la
tipologia di fonte utilizzata e lo trasmette al gestore di rete
competente solo per via informatica.
2. Nella compilazione del modello unico prescelto, il soggetto
richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati e i
documenti indicati nella parte I, e, alla fine dei lavori, quelli
indicati nella parte II dell'allegato di riferimento.
3. In fase di presentazione della parte I e per le finalita' di cui
al comma 5, il soggetto richiedente, prende visione e accetta le
modalita' e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete
per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici.
4. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione
della parte I del modello unico, verifica che:
i) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a) e b), dandone comunicazione al soggetto
richiedente;
ii) per l'impianto siano previsti lavori semplici per la
connessione limitati all'installazione del gruppo di misura.
5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, la
presentazione della parte I del modello unico comporta l'avvio
automatico dell'iter di connessione e non e' prevista l'emissione del
preventivo per la connessione. In tal caso, il gestore informa il
soggetto richiedente e provvede a:
a) inviare copia del modello unico e degli allegati al Comune,
tramite PEC;
b) caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudi' di Terna, ivi
compresi quelli relativi agli eventuali sistemi di accumulo;
c) inviare copia del modello al GSE;
d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la
connessione, come stabilito all'art. 4, comma 4;
e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al
soggetto richiedente;
f) inviare i dati dell'impianto alla Regione, tramite PEC,
qualora da questa richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 2.
6. Ferma restando la verifica positiva delle condizioni di cui al
comma 4, punto i), nel caso sia accertata la necessita' di lavori
complessi per la connessione ovvero la necessita' di lavori semplici
non limitati all'installazione del gruppo di misura, il gestore di
rete ne da' informazione al soggetto richiedente, specificandone i
motivi e allegando il preventivo per la connessione.
7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete,
trovano applicazione tutte le tempistiche e le modalita' definite
dall'Autorita' in materia di connessioni. In seguito all'accettazione
del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attivita'
di cui al comma 5, lettere a), b), e d).
8. Per gli impianti di potenza complessiva superiore a 25 kWe,
assoggettati a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai
sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il Comune procede ad attivare il
procedimento automatizzato di cui al capo III del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
9. Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto, il soggetto
richiedente trasmette al gestore di rete la parte II pertinente al
modello unico prescelto.
10. In fase di presentazione della parte II, il soggetto
richiedente, prende visione e accetta:
a. il regolamento di esercizio;
b. il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul
posto, fornito dal GSE tramite il gestore di rete.
11. A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete
provvede a:
a. inviarne copia al Comune, tramite PEC;
b. inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio
sul posto e, in caso di impianti di microcogenerazione a gas e a gpl,
per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento con eventuale
richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi;
c. caricare sul portale Gaudi' l'avvenuta entrata in esercizio,
validando i dati definitivi dell'impianto;
d. addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c);
e. inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al
soggetto richiedente.
12. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere
a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente
richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese con il modello unico.
Art. 4
Compiti dei soggetti interessati
1. In attuazione dell'art. 3, i gestori di rete, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, implementano gli
applicativi informatici sviluppati ai sensi del decreto ministeriale
19 maggio 2015 adeguandoli al presente decreto, anche per consentire
l'interoperabilita' con gli altri soggetti interessati.
2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna, le Regioni e i Comuni
possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire
protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel
modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web di
interfaccia per la presentazione delle domande di autorizzazione
possono richiedere al gestore di rete di ricevere copia delle
comunicazioni inviate al Comune per l'inserimento dei dati nei
database regionali.
3. L'Autorita' vigila sull'attuazione del presente decreto da parte
dei gestori di rete ed eventualmente, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, aggiorna i provvedimenti di
competenza in materia di accesso al sistema elettrico, prevedendo, in
particolare che:
a) i soggetti richiedenti per gli impianti di cui all'art. 3, comma
5, per cui siano previsti lavori semplici per la connessione, siano
tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard inclusivo dei
costi per la connessione;
b) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia reso noto dal
gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di cui all'art. 3,
comma 3;
c) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia addebitato dal
gestore di rete al soggetto richiedente all'atto della comunicazione
di cui all'art. 3, comma 5; nel caso di importi complessivi superiori
a 100 euro, tale corrispettivo puo' essere addebitato, su richiesta
del richiedente, in due rate, di cui, la prima all'atto della
comunicazione di cui all'art. 3, comma 5, e la seconda all'atto della
comunicazione di fine lavori;
d) l'importo del corrispettivo di cui alla lettera a) e le rate di
cui e' composto siano determinati e aggiornati dall'Autorita' in modo
da riflettere il costo medio nazionale delle relative attivita',
riferite agli impianti ricadenti nella categoria di cui all'art. 3,
comma 5.
4. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3, si
applica il corrispettivo di cui all'art. 12, punto 12.1, allegato A
alla deliberazione dell'Autorita' n. ARG/elt 99/08 e successive
modificazioni e integrazioni, come vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche
tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che, sulla
base delle informazioni fornite da GSE, Terna e Agenzia delle dogane,
elenchi gli adempimenti cui e' tenuto il richiedente durante la fase
di esercizio dell'impianto e che indichi i soggetti, e i relativi
riferimenti, cui dovra' rivolgersi per le varie evenienze che avranno
luogo nel corso della vita dell'impianto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2017
Il Ministro: Calenda
Allegato 1
Modello unico per l’installazione e l’esercizio di unità di
microcogenerazione ad alto rendimento
Allegato 2
Modello unico per l’installazione e l’esercizio di unità di
microcogenerazione a fonti rinnovabili