(GU n.117 del 22-5-2017)

Decreto ministeriale 20 aprile 2017

Criteri per la realizzazione  da  parte  dei  comuni  di  sistemi  di misurazione puntuale
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di  gestione  caratterizzati 
dall'utilizzo  di correttivi  ai  criteri  di  ripartizione  del  costo  del  servizio, finalizzati ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

 
                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158  «Regolamento  recante  norme  per  l'elaborazione   del   metodo
normalizzato per definire la tariffa del  servizio  di  gestione  del
ciclo dei rifiuti urbani»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale e, in  particolare,  la  parte  quarta  recante
norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti
inquinanti; 
  Visto l'art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
come modificato dall'art. 42, comma 1, della legge 28 dicembre  2015,
n. 221, secondo cui «Al fine di dare  attuazione  al  principio  "chi
inquina paga", sancito dall'art. 14 della  direttiva  2008/98/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre  2008,  entro  un
anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   sono
stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi
di misurazione puntuale  della  quantita'  di  rifiuti  conferiti  al
servizio  pubblico  o   di   sistemi   di   gestione   caratterizzati
dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo  del
servizio, finalizzati ad attuare  un  effettivo  modello  di  tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati,
svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea»; 
  Visto l'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, secondo cui
«i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale  della
quantita' di rifiuti conferiti  al  servizio  pubblico  possono,  con
regolamento di cui all'art. 52 del decreto  legislativo  n.  446  del
1997,  prevedere  l'applicazione  di  una   tariffa   avente   natura
corrispettiva, in luogo della TARI»; 
  Considerato il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell'art.  1
della legge n. 147 del 2013, da cui  si  evince  che  la  misurazione
puntuale della quantita' di rifiuti, e'  finalizzata  ad  attuare  un
modello di tariffa avente natura  corrispettiva,  di  cui  al  citato
comma 668; 
  Considerato che tale tariffa commisurata al servizio  reso  e'  tra
gli  strumenti  economici  piu'  efficaci  per   l'attuazione   della
gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi  dell'art.  179  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Considerato che la  determinazione  puntuale  della  quantita'  dei
rifiuti prodotti dalle  singole  utenze  permette  di  rafforzare  il
principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
espresso con nota protocollo n. 4242 del 1° marzo 2017; 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, espresso nella seduta del 2 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da
parte dei comuni di: 
    a) sistemi di misurazione puntuale  della  quantita'  di  rifiuti
conferiti dalle utenze al servizio pubblico; 
    b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi
ai criteri di ripartizione del costo del  servizio  in  funzione  del
servizio reso. 
  2. I criteri di cui al comma 1,  sono  finalizzati  ad  attuare  un
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura
integrale dei costi relativi al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti
urbani e dei rifiuti  assimilati,  svolto  nelle  forme  ammesse  dal
diritto dell'Unione europea. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ferme restando le definizioni contenute all'art. 183 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del  presente  decreto  si
intende per: 
    a) «rifiuto urbano residuo - RUR»:  il  rifiuto  residuale  dalla
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301); 
    b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a
qualsiasi titolo, una o piu' utenze; 
    c)  «utenza»:  unita'  immobiliari,  locali   o   aree   scoperte
operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre  rifiuti
urbani e/o assimilati  e  riferibili,  a  qualsiasi  titolo,  ad  una
persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»; 
    d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato  a  due  o
piu' utenze per le quali non sia  possibile  la  misurazione  diretta
della quantita' conferita da ciascuna utenza. 
                               Art. 3 
 
              Identificazione delle utenze, trattamento 
                      e conservazione dei dati 
 
  1. L'identificazione delle utenze avviene  mediante  l'assegnazione
di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza,  secondo  quanto
precisato all'art. 5. 
  2.  Il  trattamento,  la  gestione  e  la  conservazione  dei  dati
personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali». 
  3. Le  infrastrutture  informatiche  di  rilevazione,  misurazione,
elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono
essere strutturate  per  garantire  l'esattezza,  la  disponibilita',
l'accessibilita', l'integrita', l'inalterabilita' e  la  riservatezza
dei dati  dei  sistemi  e  delle  infrastrutture  stesse,  nel  pieno
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82,  per  permetterne  l'utilizzo  facilitato,  il  riutilizzo  e  la
ridistribuzione, come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette
a standard di sicurezza certificati. 
                               Art. 4 
 
Criteri per la realizzazione di sistemi per la  misurazione  puntuale
                     della quantita' di rifiuti 
 
  1. La misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti  si
ottiene determinando, come requisito minimo,  il  peso  o  il  volume
della quantita' di RUR  conferito  da  ciascuna  utenza  al  servizio
pubblico di gestione dei rifiuti. 
  2. Possono altresi' essere misurate le quantita' di altre  frazioni
o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i
conferimenti effettuati dagli utenti  presso  i  centri  di  raccolta
comunali. 
  3. I sistemi di misurazione di cui al  comma  1  devono  rispettare
quanto stabilito all'art. 6. 
  4. Per la misurazione di frazioni o  flussi  di  rifiuti  conferiti
diversi da quelli  previsti  al  precedente  comma  1,  sono  ammessi
sistemi semplificati di determinazione delle quantita' conferite. 
                               Art. 5 
 
Requisiti  minimi  dei  sistemi  di  identificazione  e   misurazione
                 puntuale della quantita' di rifiuto 
 
  1. L'identificazione dell'utenza a cui e' associata la  misurazione
puntuale della quantita' di rifiuto avviene in  modalita'  diretta  e
univoca,  attraverso  idonei  dispositivi  elettronici  di  controllo
integrati  nel  contenitore  o  nel  sacco  con  cui  il  rifiuto  e'
conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi
punti di conferimento quali ad esempio i contenitori  con  limitatore
volumetrico. Il riconoscimento avviene  mediante  il  codice  utenza,
ovvero attraverso altre  modalita'  di  univoca  identificazione  che
permettano di risalire al codice utenza anche attraverso  ad  esempio
il  codice  fiscale  dell'utente  titolare  dell'utenza  e  dei  suoi
familiari conviventi. 
  2. I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di: 
    a)  identificare  l'utenza  che  conferisce  mediante  un  codice
univocamente   associato   a   tale    utenza    oppure    attraverso
l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti; 
    b)  registrare  il  numero   dei   conferimenti   attraverso   la
rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del
conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a  volume
limitato o degli accessi nei centri comunali di  raccolta  effettuati
da ciascuna  utenza.  I  dispositivi  e  le  modalita'  organizzative
adottate  devono  garantire  la  registrazione  di  ciascun   singolo
conferimento,  associato   all'identificativo   dell'utenza   o   del
contenitore, con indicazione del momento del prelievo; 
    c) misurare la quantita' di rifiuti conferiti, attraverso  metodi
di pesatura diretta o indiretta in  conformita'  a  quanto  stabilito
all'art. 6. 
                               Art. 6 
 
               Misurazione della quantita' di rifiuto 
 
  1. La misurazione della  quantita'  di  rifiuto  conferito  avviene
mediante pesatura diretta, con  rilevazione  del  peso,  o  indiretta
mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da  ciascuna
utenza e puo' essere: 
    a) effettuata a bordo  dell'automezzo  che  svolge  la  raccolta,
attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; 
    b)  effettuata  da  un  dispositivo  in  dotazione  all'operatore
addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore  o
del sacco; 
    c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta; 
    d) effettuata presso un centro di raccolta. 
  2. Nei casi di pesatura  diretta,  la  quantita'  di  rifiuti,  per
frazione di rifiuto oggetto di  misurazione  prodotta  dalla  singola
utenza (RIFut), e' calcolata come sommatoria delle registrazioni  del
peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.
Pertanto, la quantita' di rifiuto di riferimento per  utenza  (RIFut)
e' determinata dalla formula: RiFut = ΣPESconf. 
  3. Nei casi di pesatura indiretta il volume dei  rifiuti  conferito
e' determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o
dalla capacita'  del  sacco  conferito  ovvero  ritirato  dall'utente
oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori
con limitatore volumetrico. 
  4. Nei casi di registrazione di cui al comma  3,  la  quantita'  di
rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (RIFut),
puo' essere calcolata anche come sommatoria del prodotto  del  volume
espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del
sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di  contenitore  con
limitatore volumetrico, moltiplicato  per  il  coefficiente  di  peso
specifico (Kpeso). Pertanto, la quantita' di rifiuto  di  riferimento
per utenza (RIFut) e' determinata come: RIFut = ΣVOLcont*Kpeso. 
  5. Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento  e  per
ciascuna frazione di  rifiuto,  il  coefficiente  di  peso  specifico
(Kpeso) in  base  alla  densita'  media  dello  specifico  flusso  di
rifiuto, determinata come rapporto tra la quantita' totale di rifiuti
raccolti e la volumetria totale contabilizzata. 
  6. In sede di prima applicazione,  se  non  sono  disponibili  dati
storici appropriati, il coefficiente di peso  specifico  puo'  essere
ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di  rifiuti
di volume predefinito. 
  7. In  caso  di  compresenza  di  sistemi  di  pesatura  diretta  e
indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa  quantita'
di rifiuti conferita dalla singola  utenza  (RIFut),  e'  individuata
mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti  dalle  singole
modalita' di misurazione. 
  8. Sia nel caso di pesatura diretta che di  pesatura  indiretta  le
dotazioni  elettroniche,  i  contenitori  nonche'  gli  strumenti  di
pesatura devono rispettare tutti gli  standard  tecnici  applicabili,
fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4  in  materia  di
protezione dei dati personali  e  di  gestione  informatizzata  degli
stessi. 
                               Art. 7 
 
Determinazione  dei  conferimenti  nel  caso  di   utenze   aggregate
                             domestiche 
 
  1.  Qualora  non  sia  tecnicamente  fattibile  o  conveniente  una
suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini
dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantita' o i volumi
di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti  tra  le
singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero
di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza. 
  2. Il riparto tra le singole utenze puo' avvenire anche utilizzando
i  coefficienti  indicati  nella   tabella   2,   «Coefficienti   per
l'attribuzione  della  parte  variabile  della  tariffa  alle  utenze
domestiche», di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
  3. L'uso dei parametri di cui al  comma  2  e'  ammesso  anche  per
quelle porzioni di territorio in  cui,  per  ragioni  tecniche  o  di
dispersione territoriale  o  di  sostenibilita'  economica,  non  sia
possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. 
                               Art. 8 
 
Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche  all'interno
                         di utenze aggregate 
 
  1. Il rifiuto  residuo  proveniente  dalle  utenze  non  domestiche
presenti  in  utenze  aggregate  deve  essere  conferito  in  maniera
separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche. 
  2.  Alternativamente,  il  comune  utilizza   i   coefficienti   di
produttivita' per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati
nelle tabelle 4a e 4b,  «Intervalli  di  produzione  kg/m²  anno  per
l'attribuzione della parte variabile della tariffa  alle  utenze  non
domestiche», di cui all'allegato 1 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  27  aprile  1999,  n.   158,   ovvero   coefficienti   di
distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati  a  livello
locale  ovvero  coefficienti   ottenuti   dalla   rilevazione   della
distribuzione  dei  conferimenti  e  delle   quantita'   tipici   del
territorio di riferimento. 
                               Art. 9 
 
       Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale 
 
  1. In fase di definizione della parte variabile della  tariffa  per
il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune  puo'  adottare
criteri di ripartizione  dei  costi  commisurati  alla  qualita'  del
servizio reso alla singola utenza,  nonche'  al  numero  dei  servizi
messi a disposizione della  medesima,  anche  quando  questa  non  li
utilizzi. 
  2.  Le  frazioni  avviate  al  riciclaggio  devono  dare  luogo   a
correttivi ai criteri  di  ripartizione  dei  costi.  In  tali  casi,
l'utenza per la quale e'  stato  svolto  il  servizio  di  ritiro  e'
identificata ovvero e'  registrato  il  numero  dei  conferimenti  ai
centri comunali di raccolta,  effettuato  dalla  singola  utenza,  di
frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio. 
                               Art. 10 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. I comuni che, nelle more dell'emanazione del  presente  decreto,
hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile  della
tariffa,  adeguano  le  proprie   disposizioni   regolamentari   alle
prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata  in
vigore. 
  Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici  giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 aprile 2017 
 
                                            Il Ministro dell'ambiente 
                                               e  della tutela del    
                                              territorio e del mare   
                                                      Galletti        
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan