IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158 «Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta recante
norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinanti;
Visto l'art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
come modificato dall'art. 42, comma 1, della legge 28 dicembre 2015,
n. 221, secondo cui «Al fine di dare attuazione al principio "chi
inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi
di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al
servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati
dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati,
svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea»;
Visto l'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, secondo cui
«i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con
regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI»;
Considerato il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell'art. 1
della legge n. 147 del 2013, da cui si evince che la misurazione
puntuale della quantita' di rifiuti, e' finalizzata ad attuare un
modello di tariffa avente natura corrispettiva, di cui al citato
comma 668;
Considerato che tale tariffa commisurata al servizio reso e' tra
gli strumenti economici piu' efficaci per l'attuazione della
gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 179 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che la determinazione puntuale della quantita' dei
rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di rafforzare il
principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze
espresso con nota protocollo n. 4242 del 1° marzo 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, espresso nella seduta del 2 marzo 2017;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da
parte dei comuni di:
a) sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti
conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi
ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del
servizio reso.
2. I criteri di cui al comma 1, sono finalizzati ad attuare un
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal
diritto dell'Unione europea.
Art. 2
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni contenute all'art. 183 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del presente decreto si
intende per:
a) «rifiuto urbano residuo - RUR»: il rifiuto residuale dalla
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a
qualsiasi titolo, una o piu' utenze;
c) «utenza»: unita' immobiliari, locali o aree scoperte
operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una
persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o
piu' utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta
della quantita' conferita da ciascuna utenza.
Art. 3
Identificazione delle utenze, trattamento
e conservazione dei dati
1. L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione
di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, secondo quanto
precisato all'art. 5.
2. Il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati
personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali».
3. Le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione,
elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono
essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilita',
l'accessibilita', l'integrita', l'inalterabilita' e la riservatezza
dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, per permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la
ridistribuzione, come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette
a standard di sicurezza certificati.
Art. 4
Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale
della quantita' di rifiuti
1. La misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti si
ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume
della quantita' di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio
pubblico di gestione dei rifiuti.
2. Possono altresi' essere misurate le quantita' di altre frazioni
o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i
conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta
comunali.
3. I sistemi di misurazione di cui al comma 1 devono rispettare
quanto stabilito all'art. 6.
4. Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti
diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi
sistemi semplificati di determinazione delle quantita' conferite.
Art. 5
Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione
puntuale della quantita' di rifiuto
1. L'identificazione dell'utenza a cui e' associata la misurazione
puntuale della quantita' di rifiuto avviene in modalita' diretta e
univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo
integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto e'
conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi
punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore
volumetrico. Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza,
ovvero attraverso altre modalita' di univoca identificazione che
permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio
il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi
familiari conviventi.
2. I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:
a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice
univocamente associato a tale utenza oppure attraverso
l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti;
b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la
rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del
conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume
limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati
da ciascuna utenza. I dispositivi e le modalita' organizzative
adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo
conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del
contenitore, con indicazione del momento del prelievo;
c) misurare la quantita' di rifiuti conferiti, attraverso metodi
di pesatura diretta o indiretta in conformita' a quanto stabilito
all'art. 6.
Art. 6
Misurazione della quantita' di rifiuto
1. La misurazione della quantita' di rifiuto conferito avviene
mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta
mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna
utenza e puo' essere:
a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta,
attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore
addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o
del sacco;
c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
d) effettuata presso un centro di raccolta.
2. Nei casi di pesatura diretta, la quantita' di rifiuti, per
frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola
utenza (RIFut), e' calcolata come sommatoria delle registrazioni del
peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.
Pertanto, la quantita' di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut)
e' determinata dalla formula: RiFut = ΣPESconf.
3. Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito
e' determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o
dalla capacita' del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente
oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori
con limitatore volumetrico.
4. Nei casi di registrazione di cui al comma 3, la quantita' di
rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (RIFut),
puo' essere calcolata anche come sommatoria del prodotto del volume
espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del
sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con
limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso
specifico (Kpeso). Pertanto, la quantita' di rifiuto di riferimento
per utenza (RIFut) e' determinata come: RIFut = ΣVOLcont*Kpeso.
5. Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento e per
ciascuna frazione di rifiuto, il coefficiente di peso specifico
(Kpeso) in base alla densita' media dello specifico flusso di
rifiuto, determinata come rapporto tra la quantita' totale di rifiuti
raccolti e la volumetria totale contabilizzata.
6. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati
storici appropriati, il coefficiente di peso specifico puo' essere
ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti
di volume predefinito.
7. In caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e
indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa quantita'
di rifiuti conferita dalla singola utenza (RIFut), e' individuata
mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole
modalita' di misurazione.
8. Sia nel caso di pesatura diretta che di pesatura indiretta le
dotazioni elettroniche, i contenitori nonche' gli strumenti di
pesatura devono rispettare tutti gli standard tecnici applicabili,
fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4 in materia di
protezione dei dati personali e di gestione informatizzata degli
stessi.
Art. 7
Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate
domestiche
1. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una
suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini
dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantita' o i volumi
di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le
singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero
di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.
2. Il riparto tra le singole utenze puo' avvenire anche utilizzando
i coefficienti indicati nella tabella 2, «Coefficienti per
l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze
domestiche», di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. L'uso dei parametri di cui al comma 2 e' ammesso anche per
quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di
dispersione territoriale o di sostenibilita' economica, non sia
possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.
Art. 8
Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno
di utenze aggregate
1. Il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche
presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera
separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.
2. Alternativamente, il comune utilizza i coefficienti di
produttivita' per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati
nelle tabelle 4a e 4b, «Intervalli di produzione kg/m² anno per
l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche», di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero coefficienti di
distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello
locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della
distribuzione dei conferimenti e delle quantita' tipici del
territorio di riferimento.
Art. 9
Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale
1. In fase di definizione della parte variabile della tariffa per
il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune puo' adottare
criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualita' del
servizio reso alla singola utenza, nonche' al numero dei servizi
messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li
utilizzi.
2. Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a
correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi,
l'utenza per la quale e' stato svolto il servizio di ritiro e'
identificata ovvero e' registrato il numero dei conferimenti ai
centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di
frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.
Art. 10
Norme transitorie
1. I comuni che, nelle more dell'emanazione del presente decreto,
hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della
tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle
prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in
vigore.
Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2017
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del
territorio e del mare
Galletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan