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PARTE III
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA
DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE
DELLE RISORSE IDRICHE
SEZIONE I - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA
DESERTIFICAZIONE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 53
Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare
la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento
idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di
dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta
alla desertificazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica
amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo,
di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata
alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono,
secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto
speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di
irrigazione.
Art. 54
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere
infrastrutturali;
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come
di seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per
quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse
anche le acque territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie
del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o
il sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e
tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in
superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della
foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della
loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai
flussi di acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a
una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul
lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si
estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di
transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di
acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente,
un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque
di transizione o un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da
un'attività umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la
cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana,
è sostanzialmente modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee
contenute da una o più falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri
strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un
flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità
significative di acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il
sistema drenante alveato del bacino idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente
laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le
acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed
eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso
d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o
più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e
costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini
idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili
alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e
collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera,
delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi
le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di
dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio
idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche
collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove
processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici,
del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul
territorio;
z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il
sistema drenante alveato del bacino idrografico.
Art. 55
Attività
conoscitiva(*)
1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all'articolo
53 e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le
azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi
dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei
piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente
sezione;
e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta
necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla
base delle deliberazioni di cui all'articolo 57, comma 1, secondo
criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione,
nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti
pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità
di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad
opera del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) di cui all' art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi
informativi regionali e quelli delle province autonome.
3. É fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici,
anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa
del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed
al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo
svolgimento dell'attività conoscitiva di cui al presente articolo, in
particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1,
lettera e), nonché ai fini della diffusione dell'informazione ambientale
di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e altresì con
riguardo a:
a) inquinamento dell'aria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico
integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi e aree protette.
5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attività di cui al comma 4
attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari al
monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in regime
di convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio sono definiti i criteri e le modalità di esercizio delle
suddette attività. Per lo svolgimento di queste ultime viene destinata,
nei limiti delle previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere,
una somma non inferiore all'uno e cinquanta per cento dell'ammontare
della massa spendibile annualmente delle spese d'investimento previste
per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Per
l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede a
valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela
ambientale.
(*) Nota:
Si riporta il comma 1132 dell'art. 1 della Legge. Finanziaria
2007 "Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le
amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), le informazioni riguardanti le attività di propria competenza
in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e
prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un
Osservatorio per la raccolta, l’aggiornamento, l’elaborazione e la
diffusione dei dati oggetto di monitoraggio".
Art. 56
Attività
di pianificazione, di programmazione e di attuazione(*)
1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione
degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo
53 riguardano, ferme restando le competenze e le attività istituzionali
proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini
idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici,
idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione
e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico,
botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei
rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone
umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche
di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi
o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi,
nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del
territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili,
nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti
franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita
delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante
operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio
e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e
dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche
mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e
profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica,
garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il
minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle
acque;
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di
navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti;
l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli
impianti nel settore e la conservazione dei beni;
m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui
alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche
mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la
conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali
e lacuali e di aree protette;
n) il riordino del vincolo idrogeologico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e
standard, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i
soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a
garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi
compresi gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei
servizi connessi.
(*) Nota:
Si riporta il comma 1132 dell'art. 1 della Legge. Finanziaria
2007 "Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le
amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), le informazioni riguardanti le attività di propria competenza
in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e
prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un
Osservatorio per la raccolta, l’aggiornamento, l’elaborazione e la
diffusione dei dati oggetto di monitoraggio".
CAPO II - COMPETENZE
Art. 57
Presidente
del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel
settore della difesa del suolo
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
a) su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:
1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici,
per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 56, nonché
per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di
intervento;
2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in
caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le
funzioni previste dalla presente sezione;
4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato
dalla presente sezione.
b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il programma
nazionale di intervento.
2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa
del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è
composto da quest'ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e
forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attività
culturali, nonché dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di protezione civile.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli
atti di indirizzo e di coordinamento delle attività. Propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale
di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti
pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse
amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone gli
indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente
connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di
distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei
relativi atti.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato
dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali
competenti.
6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente
articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 58
Competenze
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate
dalla presente sezione, ferme restando le competenze istituzionali del
Servizio nazionale di protezione civile.
2. In particolare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio:
a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini
dell'adozione, ai sensi dell'articolo 57, degli indirizzi e dei criteri
per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione
interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e
degli impianti e la conservazione dei beni;
b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato
dell'ambiente di cui all' art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n.
349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi
triennali di intervento per la difesa del suolo, di cui all'articolo 69,
da allegare alla relazione previsionale e programmatica. La relazione
sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la
relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi del
Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
c) opera, ai sensi dell' art. 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di
pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi
per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela
dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia
di difesa del suolo;
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e
altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine
al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme
restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in
merito agli interventi di somma urgenza;
c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del
Ministero in seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui
all'articolo 63;
d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa
del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza
statale e delle trasformazioni territoriali;
e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta,
elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), e di consultazione dei dati, definizione di
modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici
operanti nel settore, nonché definizione degli indirizzi per
l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle
condizioni generali di rischio;
f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei
programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della
difesa del suolo;
g) coordinamento dei sistemi cartografici.
Art. 59
Competenze
della conferenza stato-regioni
1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri, proposte ed
osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 57, in ordine alle attività ed alle
finalità di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne è richiesta
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. In
particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei
criteri di cui al predetto articolo 57;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed
organizzativo del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del
suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) e per il suo coordinamento con i servizi, gli istituti,
gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di
rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o
indirettamente, il settore della difesa del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro
conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da
ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle
opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale.
Art. 60
Competenze
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici -
APAT
1. Ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del
Servizio nazionale di protezione civile, l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita, mediante il
Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo, le seguenti
funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 55;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati
di rilevamento e sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze,
secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della
partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
Art. 61
Competenze
delle regioni
1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte
nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione
civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i
compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente
determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in
particolare:
a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino
dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, ed adottano
gli atti di competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione
di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione
dei piani di tutela di cui all'articolo 121;
d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e
provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli
interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici,
istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e
al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la
gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la
conservazione dei beni;
f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione
interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e
sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la
trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
entro il mese di dicembre;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di
conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di
tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed
esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.
2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva, anche
nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti
delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che
superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso
superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero
delle attività produttive tutte le opere di sbarramento che determinano
invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di
residui industriali.
3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non
superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore
a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio
di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le
attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il
Registro italiano dighe (RID) fornisce alle regioni il supporto tecnico
richiesto.
4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla
progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi
altezza e capacità di invaso.
5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate
dalle regioni.
6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o
delegate alle regioni.
Art. 62
Competenze
degli enti locali e di altri soggetti
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità
montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino
imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con
sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni
regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme
stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito
delle competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del
suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.
Art. 63
Autorità
di bacino distrettuale
1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita
l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito Autorità di bacino, ente
pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della
presente sezione ed uniforma la propria attività a criteri di
efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale
permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la
Conferenza operativa di servizi. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita
la Conferenza permanente Stato - regioni entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sono
definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento
del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando
i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e
previa consultazione dei sindacati.
3. Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183,
sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono
esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza
del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2 disciplina il
trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo transitorio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità
di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale
permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle
amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa
senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente
partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio,
delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle
politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e
le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonchè i
Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è
interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi
delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile.
Alle conferenze istituzionali permanenti del distretto idrografico della
Sardegna e del distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai
Presidenti delle rispettive regioni, altri due rappresentanti per
ciascuna delle predette regioni, nominati dai Presidenti regionali. La
conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti di
pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino in
conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 57;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che
potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse
esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a
più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque
l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino;
f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del
Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo
nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai
tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente,
fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso
infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad
assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il
Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può
avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
g) nomina il Segretario generale.
6. La Conferenza operativa di servizi è composta dai rappresentanti dei
Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle province autonome
interessate, nonché da un rappresentante del Dipartimento della
protezione civile; è convocata dal Segretario Generale, che la presiede,
e provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del
comma 5, nonché al compimento degli atti gestionali. La conferenza
operativa di servizi delibera a maggioranza.
7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente:
a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo
65;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di
bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali
relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla
tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli
allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi delle
caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività
umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee,
nonché di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi
dell'articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e sovraintendono le
attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale
di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio
del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del
lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed
esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di
azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al
fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua ed alla fitodepurazione.
TITOLO II - I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI
CAPO I - I DISTRETTI IDROGRAFICI
Art. 64
Distretti
idrografici
1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è
ripartito nei seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi orientali, con superficie di circa
39.385 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.
183;
2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
3) Lemene, Fissaro Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
4) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
b) distretto idrografico Padano, con superficie di circa 74.115 Kmq,
comprendente il bacino del Po, già bacino nazionale ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, con superficie
di circa 39.000 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
2) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
3) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
5) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
6) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
7) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
8) fiumi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, già bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
9) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, E sino, Musone e altri bacini
minori, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
10) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
11) bacini minori afferenti alla costa Romagnola, già bacini regionali
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
d) distretto idrografico pilota del Serchio, con superficie di circa
1.600 Kmq, comprendente il bacino idrografico del Serchio;
e) distretto idrografico dell'Appennino centrale, con superficie di
circa 35.800 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori
delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, con superficie di
circa 68.200 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
g) distretto idrografico della Sardegna, con superficie di circa 24.000
Kmq, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi
della legge n. 183 del 1989;
h) distretto idrografico della Sicilia, con superficie di circa 26.000
Kmq, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi
della legge n. 183 del 1989.
CAPO II -
GLI STRUMENTI
Art. 65
Valore,
finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale
1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha
valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta
utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato.
2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in base agli
indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed
interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani,
ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.
3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai
criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate all'articolo 56
e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui
all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico,
delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici
comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e
potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la
sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e
dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del
dissesto;
2) dei pericoli di siccità;
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o
di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare
l'efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie,
forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere
idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di
bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di
ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione
del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla
lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti
da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito
dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali
marini che sottendono il distretto idrografico;
i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e
boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto
idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di
governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici,
dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali
interventi previsti;
m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei
materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le
relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del
buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e
geomorfologico dei terreni e dei litorali;
n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai
fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della
prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di
desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a
garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della
stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione
degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione
od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni
che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le
quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo,
in relazione alla gravità del dissesto;
t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione
vigente.
4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere
immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici,
nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate
di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani
e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del
territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il
Piano di bacino approvato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del
Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i
rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in
particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed
agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei
rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini
Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti
l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale
termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono
comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico.
Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari
adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi
dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque
entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di
bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.
7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di
bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai
bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo
valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), m) ed n) del comma
3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in
vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un
periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di
inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle
misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno
al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella
diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure
provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di
lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle
amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di
cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio informa senza
indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume
le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la
necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al
territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta l'ordinanza
cautelare di cui al presente comma.
8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni
caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la
considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai
sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in
relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 66
Adozione
ed approvazione dei piani di bacino
1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti
a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la
procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.
2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai
fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, con
propria deliberazione, contestualmente stabilisce:
a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti
conseguenti;
b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle
singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più
regioni.
3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui
al comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza istituzionale
permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione
deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere
entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i
provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario "ad
acta", per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e
l'adozione degli atti necessari per la formazione del piano.
5. Dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le
modalità previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini
dell'esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS) in sede statale.
6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS),
sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso
dall'autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui
all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni
territorialmente competenti.
7. Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le
parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei
piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto
idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali
osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo
minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i
seguenti documenti:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del
piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono
essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano
si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di
gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due
anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
Art. 67
I piani
stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di
prevenzione per le aree a rischio
1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di
bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di
distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in
particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la
determinazione delle misure medesime.
2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui
all'articolo 66, approvano altresì piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti
anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I
piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a
rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza, ai sensi dell' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I
piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per
l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del
patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure
di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, anche con
riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo
articolo 65. In caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
Ministri, di cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi
all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle
predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in
assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore
sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati
possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al
presente comma, in particolare con riferimento agli interventi
realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2, tenendo
conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità di bacino e dei
piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi
urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti
idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in
cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati
pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con
priorità per le aree ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la
realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni
interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi
1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile,
nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle
regioni, delle Autorità di bacino, del Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche
e, per gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per quanto di rispettiva
competenza.
5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2,
3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le
aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la
maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati
pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani
urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia
dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il
preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le
infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico.
Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di
incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di
adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio
le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni,
acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con
criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per
l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì un congruo
termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la
rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private
realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o
condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi
introitati ai sensi dell' art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei
manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio
indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede con
le modalità previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati
non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette
incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni
derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del
verificarsi di calamità naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono
contenere l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della
relativa copertura finanziaria.
Art. 68
Procedura
per l'adozione dei progetti di piani stralcio
1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico, di cui al comma 1 dell'articolo 67, non sono sottoposti a
valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalità
di cui all'articolo 66.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve
avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non
oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della
necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione
territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica,
articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale
deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i
comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante
dell'Autorità di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di
piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale
e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie
prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.
CAPO III - GLI INTERVENTI
Art. 69
Programmi
di intervento
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di
intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle
finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per
farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al
quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e
dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina
e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di
studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del
suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei
progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale
delle opere principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono
provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di
interventi previsti dai piani di bacino, sotto il controllo della
predetta conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici,
previa autorizzazione della Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con propri stanziamenti
alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.
Art. 70
Adozione
dei programmi
1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4; tali programmi
sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti giorni
prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed
analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in
seno alla conferenza.
2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre
dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione
del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla
predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma
triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal
programma triennale in corso o dalla sua revisione.
3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in
corso, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo,
adottati secondo le modalità di cui al comma 1, sono trasmessi al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, affinché, entro il
successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi
e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro
dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario
per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di
legge finanziaria.
4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati
in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad
accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Art. 71
Attuazione
degli interventi
1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative
attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche
mediante affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie, liberi
professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in
conformità ad apposite direttive impartite dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4.
2. L'esecuzione di opere di pronto intervento può avere carattere
definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi
della presente sezione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.
Art. 72
Finanziamento
1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed
esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria,
gli interventi previsti dalla presente sezione sono a totale carico
dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui
all'articolo 69.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I predetti
stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze fino all'espletamento della procedura di
ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base
il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, sentita la
Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di
intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le
Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorità
indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il
coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo
autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone l'ammontare di una
quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per
l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT).
4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli
stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 57.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta
giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta
della Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere
di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza
tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e
del demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta
giorni dalla richiesta.
SEZIONE II - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Art. 73
Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la
disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e
sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi
idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate
protezioni di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con
priorità per quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici,
nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo
quindi a:
1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e
sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile,
equilibrato ed equo;
2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi
degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a
impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di
arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le
perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a
concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo
naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le
sostanze sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo
stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle
zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il
profilo del fabbisogno idrico.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza
attraverso i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di
controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato,
nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di
qualità del corpo recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione
degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al
riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle
emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente
sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché
contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere
nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale
per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze
sintetiche antropogeniche;
h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle
emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.
3. Il perseguimento delle finalità e l'utilizzo degli strumenti di cui
ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla
legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le acque territoriali
e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in
materia.
Art. 74
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di
ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci
persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a
una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul
lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si
estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di
transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque
costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono
definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento
metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una
concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per
l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di
tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal
metabolismo umano e da attività domestiche;
h) "acque
reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici
od impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di
beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;(1)
i) "acque
reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento
convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da
agglomerato;(2)
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto
della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto
contatto con il suolo e il sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all' art. 2, comma
1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le
finalità consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività
produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia
tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali
conseguibili, la raccolta e il convogliamento [in una fognatura
dinamica](3) delle acque reflue urbane verso un sistema di
trattamento o verso un punto di recapito finale;
o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante
spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione,
interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento,
acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque
reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari, dalla loro produzione tino all'applicazione al terreno
ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo
delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
q) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per
l'organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il
servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il
gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena
operatività del servizio idrico integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello
allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante
procedimento industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di
lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto
trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di
piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in
particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una
abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale,
producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti
nell'acqua e della qualità delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre
1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati,
compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti
ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della
vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di
attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel
terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli
ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono
direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o
deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;(4)
ee) fognatura
separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima
delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque
meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la
raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda
adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane
unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite
un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di
continuita' il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore
in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque
previsti all'articolo 114;(5)
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla
data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime
autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di
acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state
completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e
all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue
domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e
conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque
reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e
già autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane
mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo
scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi
obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte
terza del presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti
la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o
chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il
BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i
solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante
un processo che in genere comporta il trattamento biologico con
sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano
comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al
controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività
commerciali o industriali che comportano la produzione, la
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8
alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo
produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza
inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure
in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa
per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere
fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze.
I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel
punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto
dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di
acque reflue puo' essere preso in considerazione nella determinazione
dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire
un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di
non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.(6)
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o
indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in
acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi
di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per
quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse
anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e
tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in
superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della
foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della
loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai
flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da
un'attività umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la
cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana,
è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane
dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e
120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di
acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente,
fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di
transizione o un tratto di acque costiere;
i) acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia o altri strati
geologici di permeabilita' sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantita'
significative di acque sotterranee; (8)
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee
contenute da una o più falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente
laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le
acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per
sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o
la confluenza di un fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o
più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e
costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini
idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato
di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del
suo stato ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo
idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo
ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno
"buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello stato
di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo
stato quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo
idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo
quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno
"buono";
t) stato ecologico: l'espressione della qualità della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque
superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale
classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni
pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico
richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi
ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione
ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la
concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità
ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alla
tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza; (11)
aa)
buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che
risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3,
Parte A; (9)
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico
sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocità
annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico
sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso
necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le
acque superficiali connesse, di cui all'articolo 76, al fine di evitare
un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque,
nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
dd)
buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B; (10)
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche,
persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che
danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze
individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'art. 16 della
direttiva 2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare
quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di
inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il
suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della
parte terza del presente decreto;
ll) standard di qualità ambientale: la concentrazione di un particolare
inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota
che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o
realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate,
entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque
superficiali, comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle
migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di
emissione e, in caso di impatti diffusi, e quelli comprendenti,
eventualmente, le migliori prassi ambientali; tali controlli sono quelli
stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e
la riduzione integrate dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue
urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano
rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente
acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di
acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin,
endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC,
tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli
enti pubblici o a qualsiasi attività economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di
acque superficiali o sotterranee,
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che
successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi
risultanti dall'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 che
incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si
applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte
terza del presente decreto;
[qq) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a
determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di
un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di
tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita
delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale
diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi
inquinanti maggiori nell'ambiente;](7)
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una
limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle
emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in
merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di
un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso
delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che
usano l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità imposte ad
altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse
al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più
attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente
connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire
sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti
nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di
cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il
complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo
integrati dell'inquinamento.
uu-bis) limite di
rivelabilità: il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di
sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato,
che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l'analita;
(12)
uu-ter) limite di
quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una
concentrazione dell'analita che può ragionevolmente essere determinata
con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione
può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un
campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura più basso
sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco; (12)
uu-quater) incertezza di
misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei
valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle
informazioni utilizzate; (12) uu-quinquies) materiale di riferimento:
materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà
specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato
utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprietà nominali. (12)
-----
(1) La
lettera è stata così modificata dall'art. 2, c. 1 del d.lgs. n. 4 del 16
gennaio 2008, con decorrenza dal
13.02.2008, (G.U. n. 24 del 29-1-2008-
Suppl. Ordinario n.24).
Testo
previgente:
"h) acque
reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da
edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di
produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue
domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali
anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche
inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;"
(2)
La lettera è stata così modificata
dall'art. 2, c. 2 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
con decorrenza dal 13.02.2008,
(G.U. n. 24 del 29-1-2008 - Suppl. Ordinario n. 24).
Testo
previgente:
"i) acque
reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti
fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;"
(3) Parole
soppresse dall'art. 2, c. 3 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
con decorrenza dal 13.02.2008,
(G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).
(4)
La lettera è stata così così
modificata dall'art. 2, c. 4 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
con decorrenza dal 13.02.2008,
(G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).
Testo
previgente:
"dd) rete
fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali
ed urbane fino al recapito finale;"
(5) La
lettera è stata così modificata dall'art. 2, c.
5 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
con decorrenza dal 13.02.2008,
(G.U. n. 24 del 29-1-2008 - Suppl. Ordinario n.24).
Testo
previgente:
"ff)
scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro
natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di
depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;"
(6)
La
lettera è stata così modificata
dall'art. 2, c. 6 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
con decorrenza dal 13.02.2008,
(G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).
(7) La
lettera è stata abrogata dall'art. 2, c. 7 del
d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
con decorrenza dal 13.02.2008,
(G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario
n.24).
(8) La
lettera è stata così sostituita dall'art. 9, D.L.gs.
16.03.2009, n. 30 con decorrenza dal 19.04.2009. Testo previgente:
i) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri
strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un
flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità
significative di acque sotterranee;
(9)
La lettera è stata così sostituita dall'art. 9, D.L.gs.
16.03.2009, n. 30 con decorrenza dal 19.04.2009. Testo previgente:
aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico di un
corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla
tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
(10)
La lettera è stata così sostituita dall'art. 9, D.L.gs.
16.03.2009, n. 30 con decorrenza dal 19.04.2009. Testo previgente:
dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
(11) La
lettera è stata così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 10.12.2010, n. 219
con decorrenza dal 04.01.2011. Testo previgente: "z) buono stato chimico
delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire gli
obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dal presento,
ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la
concentrazione degli inquinanti noti supera gli standard di qualità
ambientali fissati dall'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto, Tabella 1/A ed ai sensi della parte terza del presente
decreto;".
(12) La
lettera è stata aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 10.12.2010, n. 219 con
decorrenza dal 04.01.2011.
Art. 75
Competenze
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:
a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, fatte salve le competenze in materia
igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;
b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad
essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente
determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e
agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure
inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine
per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri,
sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in
via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attività di
sostituzione sono a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i
poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente
necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste
dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto dall'articolo 132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza
del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e
con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono
altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente
decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni
scientifiche o tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla
modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare
attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per
le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche
di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dalla
parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall' art. 13
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni
sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela
delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le
informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente
decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo
le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela
delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello
nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente
(SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati
e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per
l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati
e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i provvedimenti
adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione
degli obblighi internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti
interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto in
particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani
di tutela di cui all'articolo 121.
7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità di cui agli
articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei
corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in
attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a
tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità
europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze
adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati
terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte
terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi
accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento
delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della filodepurazione.
TITOLO II - OBIETTIVI DI QUALITÀ
CAPO I - OBIETTIVO DI QUALITÀ AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITÀ PER
SPECIFICA DESTINAZIONE
Art. 76
Disposizioni generali
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e
sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi
minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli
obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di
cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della
capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate.
3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato
dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte
dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate,
mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure
atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015;
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale
corrispondente allo stato di "buono";
b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale
"elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica
destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per
specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla
normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità
ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi
parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più
cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo
di qualità ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite
decorre dal 22 dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di
qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica
destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più
elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e
relativi obiettivi di qualità.
Art. 77
Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di
qualità ambientale
1. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto,
sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento
effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi
abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo,
o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle
indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni
stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo
76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo
ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di
bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione
di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento
dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di
"buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale
classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello
stato di "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli
obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte
terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite,
salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della
quale le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente
modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei
piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono
definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo,
necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano
conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul
diporto;
3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura
di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il
drenaggio agricolo;
5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente
importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o
modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità
tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri
mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano
ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23
dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi
idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato
dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di
qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i termini
stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe
sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo
idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente
indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due
ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il
miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione
di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure,
nonche' il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere
riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono
essere aggiornate nel riesame dei piani.(1)
7. Le
regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire
obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4,
qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai
sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia
possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono,
in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere
altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed
economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non
potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro
stato di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore
deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni
figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e
del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono
rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.(1)
8. Quando
ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi
meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore
deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di
cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purchè non sia pregiudicato il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente
decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono
comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i
provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi
ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le
relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale
modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a
circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente
imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o
conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo una
violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto,
purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore
deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la
compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76
ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla
circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui
detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o
eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il
ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli
eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano
sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui
all'articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per
ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente
fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o
da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di
tutela.
10-bis. Le
regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in
cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del
buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del
buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il
deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a
nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico
superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici
sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad
un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove
attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le seguenti
condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto
negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli
articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e
gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla
lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per
l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle
modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento
della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i
vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico
non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni
ambientali migliori.(2)
-----
(1) Il
comma è stato così sostituito dal D.L. n. 59 dell'8 aprile 2008,
convertito in L. n. 101/2008
(2) Il comma è stato aggiunto dal D.L. n. 59
dell'8 aprile 2008, convertito in L. n. 101/2008
Art. 78
Standard
di qualità per l'ambiente acquatico
1. Ai fini della identificazione del buono stato chimico, di cui
all'articolo 74, comma 2, lettera z, si applicano ai corpi idrici
superficiali gli standard di qualità ambientale, di seguito denominati:
"SQA", di cui alla lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.
2. Per le
finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano per la colonna d'acqua gli SQA di cui alla tabella
1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le
modalità riportate alla lettera A.2.8 del medesimo allegato.
3. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, in alternativa alle
disposizioni di cui al comma 2, possono identificare il buono stato
chimico delle acque marino-costiere e delle acque di transizione,
utilizzando le matrici sedimenti e biota limitatamente alle sostanze per
le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici. In tal caso le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: a) applicano per
il biota gli SQA riportati alla tabella 3/A della lettera A.2.6.
dell'allegato 1 alla parte terza; b) applicano per i sedimenti gli SQA
riportati alla tabella 2/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla
parte terza; c) rispettano le disposizioni di cui alla lettera A.2.6.1
dell'allegato 1 alla parte terza concernenti modalità di monitoraggio e
classificazione; d) trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, le motivazioni della scelta, al fine
di fornire elementi di supporto per la notifica alla Commissione europea
e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21
della direttiva 2000/60/CE, secondo la procedura prevista dalle norme
comunitarie.
4. Per le
sostanze per le quali non sono definiti SQA per le matrici sedimenti e
biota nelle acque marino-costiere e nelle acque di transizione, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il
monitoraggio nella colonna d'acqua applicando i relativi SQA di cui alla
tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza.
5. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano l'analisi della
tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco
di priorità di cui alla tabella 1/A, lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla
parte terza che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota, ovvero
in una sola delle due matrici, con particolare attenzione per le
sostanze riportate nella citata tabella ai numeri 2, 4, 7, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 28, 30 e 34, conformemente al punto A.3.2.4
dell'allegato 1 alla parte terza.
6. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano misure atte a
garantire che tali concentrazioni non aumentino in maniera
significativamente rilevante nei sedimenti e/o nel biota.
7. Le
disposizioni del presente articolo concorrono al raggiungimento entro il
20 novembre 2021 dell'obiettivo di eliminare le sostanze pericolose
prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A della lettera A.2.6.
dell'allegato 1 alla parte terza negli scarichi, nei rilasci da fonte
diffusa e nelle perdite, nonché al raggiungimento dell'obiettivo di
ridurre gradualmente negli stessi le sostanze prioritarie individuate
come P nella medesima tabella. Per le sostanze indicate come E
l'obiettivo è di eliminare l'inquinamento delle acque causato da
scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite. (1)
-----
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 10.12.2010,
n. 219 con decorrenza dal 04.01.2011.
Testo
previgente: "(Standard di qualità per l'ambiente acquatico).
1. Ai
fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato
dalle sostanze pericolose, i corpi idrici significativi di cui
all'articolo 76 devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli
standard di qualità riportati alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 alla
parte terza del presente decreto, la cui disciplina sostituisce ad ogni
effetto quella di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367.
2. I
Piani di tutela delle acque di cui all'articolo 121 contengono gli
strumenti per il conseguimento degli standard di cui al comma 1, anche
ai fini della gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di
depurazione e dalla disciplina degli scarichi.
3. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio viene
data attuazione al disposto dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE
entro il 31 dicembre 2015. Entro gli stessi termini le acque a specifica
destinazione di cui all'articolo 79 devono essere conformi agli standard
dettati dal medesimo decreto.".
Articolo 78 Bis
Zone
di mescolamento
1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono designare
zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue
contenenti sostanze dell'elenco di priorità nel rispetto dei criteri
tecnici stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sulla base delle linee guida definite a
livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della
direttiva 2008/105/CE. Le concentrazioni di una o più sostanze di detto
elenco possono superare, nell'ambito di tali zone di mescolamento, gli
SQA applicabili, a condizione che il superamento non abbia conseguenze
sulla conformità agli SQA del resto del corpo idrico superficiale.
2. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano designano le zone
di mescolamento assicurando che l'estensione di ciascuna di tali zone:
a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico; b) sia calibrata
sulla base delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico,
dell'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli
scarichi di cui alla normativa vigente e dell'adozione delle migliori
tecniche disponibili, in funzione del raggiungimento o mantenimento
degli obiettivi ambientali.
3. Le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di
distretto riportano, rispettivamente, nei piani di tutela e nei piani di
gestione le zone di mescolamento designate indicando:
a)
l'ubicazione e l'estensione;
b) gli
approcci e le metodologie applicati per definire tali zone; c) le misure
adottate allo scopo di limitare in futuro l'estensione delle zone di
mescolamento, quali quelle necessarie alla riduzione ed all'eliminazione
dell'inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze
dell'elenco di priorità o le misure consistenti nel riesame delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, e successive modificazioni, o delle autorizzazioni
preventive rilasciate ai sensi del presente decreto.
4. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree
protette elencate all'allegato 9, alle lettere i), ii), iii), v). (1)
-----
(1) L'articolo
è stato inserito dall'art. 1, D.Lgs. 10.12.2010, n. 219 con decorrenza
dal 04.01.2011.
Articolo 78 Ter
Inventario
dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite
1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per la
parte di territorio di competenza ricadente in ciascun distretto
idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema SINTAI le
informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter, sezione A "Stato delle
acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello
stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza,
secondo le scadenze temporali riportate nel medesimo allegato. Le
informazioni sono ricavate sulla base dell'attività di monitoraggio e
dell'attività conoscitiva delle pressioni e degli impatti di cui
rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 3 - sezione C, alla parte
terza.
2.
L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di seguito:
ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i formati
standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate a livello
comunitario, nonché i servizi per la messa a disposizione delle
informazioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
3.
L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci
derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito
"l'inventario", distinto in due sezioni: sezione A per le sostanze
appartenenti all'elenco di priorità e sezione B per le sostanze non
appartenenti a detto elenco di priorità. L'ISPRA effettua ulteriori
elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4.
L'inventario è redatto sulla base della elaborazione delle informazioni
di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del regolamento (CE)
n. 166/2006, nonché sulla base di altri dati ufficiali. Nell'inventario
sono altresì riportate, ove disponibili, le carte topografiche e, ove
rilevate, le concentrazioni di tali sostanze ed inquinanti nei sedimenti
e nel biota.
5.
L'inventario è finalizzato a verificare il raggiungimento dell'obiettivo
di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 78, ed è sottoposto a riesami sulla
base degli aggiornamenti effettuati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 118, comma 2.
6.
L'ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione di
ciascuna autorità di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli inventari
aggiornati su scala distrettuale ai fini dell'inserimento della sezione
A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati da pubblicare. (1)
-----
(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 10.12.2010, n. 219
con decorrenza dal 04.01.2011.
Articolo 78 Quater
Inquinamento
transfrontaliero
1.
Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici
transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare
che:
a) il
superamento dell'SQA è dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori
della giurisdizione nazionale;
b) a
causa di tale inquinamento transfrontaliero si è verificata
l'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in
questione;
c) sia
stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento
transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e
8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 10 dell'articolo 77.
2.
Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto
competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo
inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica
delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero da
inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.
(1)
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(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 10.12.2010, n. 219
con decorrenza dal 04.01.2011.
Articolo 78 Quinquies
Metodi
di analisi per le acque superficiali e sotterranee
1.
L'ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di
laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente, di seguito: "ARPA", e dalle agenzie
provinciali per la protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", ai fini
del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi dell'allegato 1
alla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma
UNI-EN ISO/CEI - 17025:2005 o di altre norme equivalenti
internazionalmente accettate.
2. Ai
fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 78, commi 1
e 2, e 78-bis, il monitoraggio è effettuato applicando le metodiche di
campionamento e di analisi riportati alle lettere A.2.8, punti 16, 17 e
18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza.
3. Le
disposizioni di cui al presente articolo, agli articoli 78-sexies,
78-septies e 78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della sezione A "Stato
delle acque superficiali" della parte 2 "Modalità per la classificazione
dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte
terza si applicano per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato
dei corpi idrici superficiali e sotterranei. (1)
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(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 10.12.2010, n. 219
con decorrenza dal 04.01.2011.
Articolo 78 Sexies
Requisiti
minimi di prestazione per i metodi di analisi
1.
L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i
metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita
conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la
classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1
alla parte terza.
2. In
mancanza di standard di qualità ambientali per un dato parametro o di un
metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui
al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto
applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili. (1)
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(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 10.12.2010, n. 219
con decorrenza dal 04.01.2011.
Articolo 78 Septies
Calcolo
dei valori medi
1. Ai
fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici
riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque
superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di
qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza. (1)
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(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 10.12.2010, n. 219
con decorrenza dal 04.01.2011.
Articolo 78 Octies
Garanzia e controllo di qualità
1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che i
laboratori delle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), e delle
agenzie provinciali per l'ambiente (APPA), o degli enti appaltati da
queste ultime applichino pratiche di gestione della qualità conformi a
quanto previsto dalla norma UNI-EN ISO/CEI- 17025: 2005 e successive
modificazioni o da altre norme equivalenti internazionalmente
riconosciute.
2.
L'ISPRA assicura la comparabilità dei risultati analitici dei laboratori
ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla base: a) della
promozione di programmi di prove valutative delle competenze che
comprendono i metodi di analisi di cui all'articolo 78-quinquies per i
misurandi a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di
monitoraggio delle sostanze chimiche svolti ai sensi del presente
decreto; b) dell'analisi di materiali di riferimento rappresentativi di
campioni prelevati nelle attività di monitoraggio e che contengono
livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualità
ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1.
3. I
programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a), vengono
organizzati dall'ISPRA o da altri organismi accreditati a livello
nazionale o internazionale, che rispettano i criteri stabiliti dalla
norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme equivalenti accettate a
livello internazionale. L'esito della partecipazione a tali programmi
viene valutato sulla base dei sistemi di punteggio definiti dalla norma
UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla norma ISO-13528:2006 o da altre norme
equivalenti internazionalmente accettate. (1)
-----
(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 10.12.2010, n. 219
con decorrenza dal 04.01.2011.
Art. 79
Obiettivo
di qualità per specifica destinazione
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere
idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 76, commi 4 e 5, per le
acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di
qualità per specifica destinazione stabilito nell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto, fatta eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente
idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel Piano di
tutela, per mantenere o adeguare la qualità delle acque di cui al comma
1 all'obiettivo di qualità per specifica destinazione. Le regioni
predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle acque di
cui al comma 1.
CAPO II - ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE
Art. 80
Acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
1. Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate
alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle
categorie A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e
microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza
del presente decreto.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci
superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:
a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e
disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla
classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della
salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche,
chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite
imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via
eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di
approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad
opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità
delle acque destinate al consumo umano.
Art. 81
Deroghe
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui
alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o), qualora
ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni
geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune
sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e
A3;
d) nel caso di laghi che abbiano una profondità non superiore ai 20
metri, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel
cui specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai
parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte terza del presente
decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto
pericolo per la salute pubblica.
Art. 82
Acque
utilizzate per l'estrazione di acqua potabile
1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno del
distretto idrografico di appartenenza, individuano:
a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in
media oltre 10 m3 al giorno o servono più di 50 persone, e
b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. L'autorità competente provvede al monitoraggio, a norma dell'Allegato
1 alla parte terza del presente decreto, dei corpi idrici che forniscono
in media oltre 100 m3 al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito
l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.
Art. 83
Acque di
balneazione
1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai
sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro l'inizio della
stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto e, successivamente, con periodicità annuale
prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni
relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono
adottare, secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo
75, comma 6.
Art. 84
Acque
dolci idonee alla vita dei pesci
1. Le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che
richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei
pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e
riserve naturali dello Stato nonché di parchi e riserve naturali
regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici,
situati nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di
importanza internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2
febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide,
nonché quelle comprese nelle "oasi di protezione della fauna", istituite
dalle regioni e province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992,
n. 157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle
precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico,
naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di
specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto
sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o,
altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica che
presentino un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.
2. Le regioni, entro quindici mesi dalla designazione, classificano le
acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità
conformi con quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B dell'Allegato
2 alla parte terza del presente decreto come acque dolci "salmonicole" o
"ciprinicole".
3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono
essere gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma
restando la possibilità di designare e classificare, nell'ambito del
medesimo, alcuni tratti come "acqua salmonicola" e alcuni tratti come
"acqua ciprinicola". La designazione e la classificazione sono
sottoposte a revisione in relazione ad elementi imprevisti o
sopravvenuti.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela
della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, il
Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Giunta
provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano
provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli
scarichi ovvero degli usi delle acque.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli
85 e 86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali
utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i
canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli
appositamente costruiti per l'allontanamento dei liquami e di acque
reflue industriali.
Art. 85
Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
1. Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si
considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti
riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori
dei parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto, le autorità competenti al controllo
accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa
fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono
all'autorità competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle acque, le
regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi
biologica delle acque designate e classificate.
Art. 86
Deroghe
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per
essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al
rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla
parte terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di
circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche
e, quanto al rispetto dei parametri riportati nella medesima Tabella, in
caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti
dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.
Art. 87
Acque
destinate alla vita dei molluschi
1. Le regioni, d'intesa con il Ministero della politiche agricole e
forestali, designano, nell'ambito delle acque marine costiere e
salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi
bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per
consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla
buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente
commestibili per l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure
alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione
dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela
della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi, il
Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta
provinciale e il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze,
adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi
degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
Art. 88
Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere ai
requisiti di qualità di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono
programmi per ridurne l'inquinamento.
2. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri di
cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente
decreto non sono rispettati, le autorità competenti al controllo
accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa
fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure
appropriate.
Art. 89
Deroghe
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono
derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto in caso di condizioni meteorologiche o
geomorfologiche eccezionali.
Art. 90
Norme
sanitarie
1. Le attività di cui agli articoli 87, 88 e 89 lasciano
impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla
classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi
bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 530.
TITOLO III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
CAPO I - AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE
DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO
Art. 91
Aree
sensibili
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri
dell'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque
aree sensibili:
a) i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto,
nonché i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri
dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli
di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2
febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce
dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua
ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
e) il lago di Garda e il lago d'Idro;
f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino;
g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti;
h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la
Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto individua con proprio
decreto ulteriori aree sensibili identificate secondo i criteri di cui
all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente
alla tutela di Venezia.
4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita
l'Autorità di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni,
possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare
all'interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non
costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita
l'Autorità di bacino, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili
che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con
proprio decreto, da emanare ogni quattro anni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, alla reidentificazione delle aree sensibili e dei
rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle
aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e 6
devono soddisfare i requisiti dell'articolo 106 entro sette anni
dall'identificazione.
8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle aree
sensibili di cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate alle disposizioni di
cui all'articolo 106.
Art. 92
Zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui
all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le
aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente
decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro
anni da tale data il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, può
modificare i criteri di cui al comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo
conto delle indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza
del presente decreto, le regioni, sentite le Autorità di bacino, possono
individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, all'interno delle zone
indicate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto, le
parti che non costituiscono zone vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento
della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni,
sentite le Autorità di bacino, possono rivedere o completare le
designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono
e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare
le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un
anno, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza
del presente decreto, nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da
azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle
acque marine costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere
attuati i programmi di azione di cui al comma 7, nonché le prescrizioni
contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del
Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del
4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed
entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al
comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui
all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto, definiscono,
o rivedono se già posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per
la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da
nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno
successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei
successivi quattro anni per le zone di cui al comma 5.
8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice
di buona pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione
degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica
agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla
definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari
strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi
sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o
integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure
possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di
attuazione delle misure stesse.
9. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i
risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni
effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo
75, comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali è data
tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona
pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonché degli interventi
di formazione e informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque è
raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica agricola anche
al di fuori delle zone vulnerabili.
Art. 93
Zone
vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla
desertificazione
1. Con le modalità previste dall'articolo 92, e sulla base delle
indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente
decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti
fitosanitari secondo i criteri di cui all' art. 5, comma 21, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse
idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso
di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano la presenza nel
territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di
siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano
quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di
distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di
tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui
alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
Art. 94
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano
1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e
migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse,
nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di
salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto,
nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della
falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le
Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni
necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il
controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al
consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente
circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque
sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere
un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione,
deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a
opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio
circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e
destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente
la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto
ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia
dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di
vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di
rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e
lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che
l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni
di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei
suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e
della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione
dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per
ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di
stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti,
ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono
adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere
garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le
regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di
rispetto, le seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui
alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle
province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la
medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni
delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del
patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla
destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per
gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e
zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali,
provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non
ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome
individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le
seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
CAPO II - TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO
Art. 95
Pianificazione del bilancio idrico
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento
degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle
utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità
delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare
l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino,
nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo
conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale,
della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso
della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e
quantitative.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle
linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già
adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e
manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi
per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati,
in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di
restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei
risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro
successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti.
Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio
possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6.
4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua
comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei
corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, previa
intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo
alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale
di concessione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti
effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo
corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità
provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale
censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o
quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di
indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la
relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi
dell' art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono contenute
le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso
vitale nei corpi idrici nonché le prescrizioni necessarie ad assicurare
l'equilibrio del bilancio idrico.
Art. 96
Modifiche
al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il secondo comma dell' art. 7 del testo unico delle disposizioni
sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: [....].
2. I commi 1 e 1-bis dell' art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, sono sostituiti dai seguenti: [....].
3. L' art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è
sostituito dal seguente: [....].
4. L' art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito
dal seguente: [....].
5. Il secondo comma dell' art. 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, già abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, resta abrogato.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o
utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto
è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro
il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all' art. 17
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto.
Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua
pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo
17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione
in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e
delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento
istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può
proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso
effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in
qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di
terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le
disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi
degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il
diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto
natura pubblica a norma dell' art. 1, comma 1 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma
dell' art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono
prorogati al 31 dicembre 2007*. In tali casi i canoni demaniali
decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione
preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a
garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle
prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
8. Il primo comma dell' art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, è sostituito dal seguente: [....].
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 è inserito il seguente: [....].
10. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive, tutto il
territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell' art. 94 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni
di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla
gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le
possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o
in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità
di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque
sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall' art. 93 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire
l'equilibrio del bilancio idrico.
*Nota: il termine originario del 30 giugno 2006 è stato prorogato
dall'art. 2, c. 1 del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 - cd.
"Decreto milleproroghe" (G.U. n. 300 del28/12/2006),
convertito con modifiche dalla L. n. 17/2007
(G.U. n. 47
del 26.2.2007, S.O. n. 48).
Art. 97
Acque
minerali naturali e di sorgenti
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e
delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di
approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle
previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.
Art. 98
Risparmio
idrico
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le
misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei
consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante
l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme
sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli
usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui
controlli degli effettivi emungimenti.
Art. 99
Riutilizzo
dell'acqua
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio
decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della
salute e delle attività produttive, detta le norme tecniche per il
riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e
sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*),
adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il
riutilizzo delle acque reflue depurate.
(*) Nota:
si riporta il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. n. 284/2006:
"5. Gli
articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed
esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
CAPO III - TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI
SCARICHI
Art. 100
Reti
fognarie
1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a
2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue
urbane.
2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti
fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che
comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in
particolare:
a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle
acque reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino
la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da
tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.
3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque
reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri
sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di
protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a
detti sistemi.
Art. 101
Criteri
generali della disciplina degli scarichi
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli
obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i
valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe
ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e
di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori
periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro
autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle
migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione,
diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità
massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per
gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire
valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in
corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in
corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del
medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad
essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi
accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per
il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che,
salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato
immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli
impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine,
le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare
tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle
condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può
richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un
trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico
generale.
5.
I valori limite di emissione non possono in alcun
caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque
di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli
scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi
per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto.
L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo
scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per
la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali
contenenti le sostanze di cui al comma 4.(1)
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino
parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la
disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni
e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le
acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non
peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo
stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina
degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue
domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del
terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da
imprese dedite ad allevamento di bestiame [che, per quanto riguarda
gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in
conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e
delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che
dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle
quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto;](2)
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e
b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione
della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e
complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia
prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di
coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la
disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano
luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento
pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui
venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al
minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e
indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali
di settore.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al
Servizio geologico d'Italia -Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e all'Autorità
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) le informazioni
relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei
relativi fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 5.
9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni
sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui
propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione
sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di
loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui
all'articolo 75, comma 5.
10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e
contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di
favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il
recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la
possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per
le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.
-----
(1) Il comma è stato
così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, con decorrenza dal
13.02.2008.
Testo previgente:
"5. I valori limite di
emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante
diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque
consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima
del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla
parte terza dal presente decreto. L'autorità competente, in sede di
autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di
energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento.".
(2)
Il periodo tra parentesi è stato soppresso
dall'art. 2, c. 9, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
con decorrenza dal 13.02.2008,
(G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl.
Ordinario n.24).
(*) Nota:
si riporta il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. n. 284/2006:
"5. Gli
articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed
esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 102
Scarichi
di acque termali
1. Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici
con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga
ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con
caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate
ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i
parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di
cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto.
2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle
autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dell'articolo 124, comma
5:
a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo
ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi
danni alla salute ed all'ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica
delle situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal
gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dalle
Autorità di ambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.
Art. 103
Scarichi
sul suolo
1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia
accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei
benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici
superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai
valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi
dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali
si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato
5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce
naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali,
purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e
inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o
instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie
separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle
operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione
dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo
esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in
reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle
prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In
caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione
allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere
conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo
delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
Art. 104
Scarichi
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo
indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda
delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di
determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli
impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a
terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo
economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti
dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui
gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle
stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi,
indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non deve contenere
altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita'
e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le
relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle
precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non
possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
(1)
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo
indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di
sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle
acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i
relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti
naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda
acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto
richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e
qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda,
esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione
allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare
avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di
olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è
progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità
geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed
idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel
rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di
autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma
3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità
previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo
iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di
tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione,
ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e
sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione
o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è
autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a
verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi
acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli
scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e
debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici
superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo
o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli
obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.
-----
(1) Il comma è stato
così sostituito dall'art. 7, D.L.gs. 16.03.2009, n. 30 con decorrenza
dal 19.04.2009. Testo previgente: "3. In deroga a quanto previsto
dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a
mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì
autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di
idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi
idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse
caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi,
indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre
acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e
quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le
relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle
precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non
possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
"
Art. 105
Scarichi
in acque superficiali
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali
devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi
dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli
obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti
fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti
equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e
gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti
equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un
trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato
5 alla parte terza del presente decreto.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico,
ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in
conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i
valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e
2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti
fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale
degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo
restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta
montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove, a
causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento
biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno
spinto di quello previsto al comma 3, purché appositi studi comprovino
che i suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative
sull'ambiente.
Art. 106
Scarichi
di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2, le
acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti
equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree
sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di
quello previsto dall'articolo 105, comma 3, secondo i requisiti
specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree
sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di
riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al settantacinque
per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per
cento per l'azoto totale.
3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini
drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo
all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di
cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di
qualità dei corpi idrici ricettori.
Art. 107
Scarichi
in reti fognarie
1. Ferma
restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla
tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e,
limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del
medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue
industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme
tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati
dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche
dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico
ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque
reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti
fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal
soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati
dall'Autorità d'ambito competente.
3. Non e'
ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad
eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione
trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne
riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento
dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore
del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al
pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali
sistemi. L'installazione delle apparecchiature e' comunicata da parte
del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la
diffusione sul territorio.(1)
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme
integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e
produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità
degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
(1)
Il comma è stato così modificato dall'art. 9
quater del d.l. n. 172/2008, introdotto in sede di conversione in legge
(L. 30 dicembre 2008, n. 210). Lo stesso articolo ha abrogato la norma
di cui all'art. 2, cc. 8-bis e 19, del d.lgs. n. 4/2008, la quale
modificava il comma 3 nei seguenti termini: "3. Non e' ammesso lo
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura".
Art. 108
Scarichi
di sostanze pericolose
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si
applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che
comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di
tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di
rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o,
successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli
aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della
bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è
effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione fissa(1), nei casi in cui risulti accertato che i
valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2,
impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità
previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la
compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di
emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101,
commi 1 e 2.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30
ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli
scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti
valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle
migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o
una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni locali dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati
nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la
quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di
elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia
prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella
stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al
comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3.
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella
5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di
misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel
campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo
stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento
medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali
contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano
tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.
Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo,
l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le
sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5,
riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti
industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili
ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,(2)
in sede di autorizzazione l'autorità competente
ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella
tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze
pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata
dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze
di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima,
redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi
esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro
alla Commissione europea.
(1) Il
comma è stato
così modificate dall'art. 2, c. 9, del d.lgs.
n. 4 del 16 gennaio 2008,
con decorrenza dal 13.02.2008,
(G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).
(2) Il
comma è stato così modificato
dall'art. 2, c. 10, del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
con decorrenza dal 13.02.2008,
(G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).
CAPO IV - ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI
Art. 109
Immersione
in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa
in mare di cavi e condotte
1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle
disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è
consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e
da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui,
quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei
materiali seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di
utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità
ambientale;
c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra,
prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o
stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma
1, lettera a), è rilasciata dall'autorità competente solo quando è
dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità
tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di
recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità alle
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività
produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto.
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è
soggetta ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti
alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che
non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta
la sola comunicazione all'autorità competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non
è soggetta ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa
in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale
rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei
trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di
competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto. Nel caso di condotte o
cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di
connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è
rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di
autorizzazione delle stesse reti.
Art. 110
Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue
urbane
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli
impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di
rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'Autorità
d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della
capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio
idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue
urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il
processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione
all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque
autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità
depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo
101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal
proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale
ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite
stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione
ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti
ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria
nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non
risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia
compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio
idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le
caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità
competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di
specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì
all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di
trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica
l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto
della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore
dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei
soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in
materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai
sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta
del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di rifiuti.
Art. 111
Impianti
di acquacoltura e piscicoltura
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle
infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, e previa
intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i
criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante
dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.
Art. 112
Utilizzazione agronomica
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone
vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli
impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'ALLEGATO 1 al
predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base
di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle
acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7,
lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come
individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità
competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di
cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali
adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio,
delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto
ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici
potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del
presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in
particolare:
a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11
novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione,
prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero
dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto
ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo
agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti
l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il
divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato
dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o
mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto
dall'articolo 137, comma 15.
Art. 113
Acque
meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le
regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate,
siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale
autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono
soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del
presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto
che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano
convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per
particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte,
vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di
sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque
meteoriche nelle acque sotterranee.
Art. 114
Dighe
1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, adottano apposita disciplina in materia di
restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per
scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque
derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla
ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al
titolo II della parte terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la
salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo
ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle
dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro
previsionale di dette operazioni connesse con le attività di
manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e
tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di
pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso
durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di
manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela
del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate
dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363,
volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei
criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche
agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto.
5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali
prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere
dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza
dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario,
gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le
dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano
dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte
integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di
cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre
1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di
gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi
dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia
da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti
di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire
le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai
limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le
amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire
lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato
agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della
tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il
progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di
cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operatività del progetto di
gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre
prescritte ai sensi dell' art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la
funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli
di condizione per l'esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non
devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto
degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per
specifica destinazione.
Art. 115
Tutela
delle aree di pertinenza dei corpi idrici
1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della
vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi
idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di
origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione
della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità
dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di
trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella
fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune,
comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da
ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di
impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti
all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica
incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei
fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date
in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi
fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero
ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree
naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale
previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge
5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
Art. 116
Programmi
di misure
1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani
di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure costituiti
dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del
presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al
medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per
l'approvazione all'Autorità di bacino. Qualora le misure non risultino
sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti,
l'Autorità di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le
modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le
necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse
disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque
tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e
di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed
attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire
entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.
TITOLO IV - STRUMENTI DI TUTELA
CAPO I - PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
Art. 117
Piani di
gestione e registro delle aree protette
1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione,
che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale
di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano
stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le
procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di
bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono
garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
3. L'Autorità di bacino, sentite le Autorità d'ambito del servizio
idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni,
un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza
del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della
normativa vigente.
Art. 118
Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi
dell'impatto esercitato dall'attività antropica
1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione
del Piano di tutela di cui all'articolo 121, le regioni attuano appositi
programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche
del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul
medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica
dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto. Le risultanze delle attività di cui
sopra sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT).
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle
indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del presente decreto
e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e sono aggiornati entro il
22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni. (1)
3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le
regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già
acquisite.
-----
(1) Il
comma è stato così modificato dall'art. 1 D.Lgs. 10.12.2010, n. 219 con
decorrenza dal 04.01.2011. Testo previgente: "2. I programmi di cui al
comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato
3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni
adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e sono aggiornati ogni sei anni.".
Art. 119
Principio
del recupero dei costi relativi ai servizi idrici
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo
I del titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità
competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei
servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa,
prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base
all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare,
secondo il principio "chi inquina paga".
2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche
dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a
usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al
raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali
di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e
seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al
recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di
impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e
agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le
ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei
suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della
regione o delle regioni in questione. In particolare:
a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche
tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi
all'utilizzo dell'acqua;
b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego
dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono
adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica
effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le fasi
previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla
parte terza del presente decreto.
Art. 120
Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la
verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali
e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle
indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
Tali programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli
obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all'Allegato
2 alla parte terza del presente decreto, nonché con quelli delle acque
inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attività
di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed al Dipartimento tutela delle acque interne e
marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle
informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo
nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono promuovere,
nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province, le Autorità d'ambito, i
consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici
interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di
standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.
Art. 121
Piani di
tutela delle acque
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno
specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati
nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte
B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle
attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e
coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito, definiscono
gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di
tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31
dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle
eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle
acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche
di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire
il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte
terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa
e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in
particolare:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di
risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e
coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie competenti
rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e
delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente
aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in
modo da renderli disponibili per i cittadini(1)
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del
presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle
disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi
dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro
centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di
bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o
agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo
parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i
successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le
successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni
sei anni.
(1) La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, c.
2-ter del D.L. 172/2008, introdotto in sede di conversione in legge (L.
n. 210/2008)
Art. 122
Informazione e consultazione pubblica
1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti
interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto, in
particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani
di tutela. Su richiesta motivata, le regioni autorizzano l'accesso ai
documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato
elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono
affinché, per il territorio di competenza ricadente nel distretto
idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per
eventuali osservazioni da parte del pubblico:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del
Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono
essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano
si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la
gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza,
almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le regioni
concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di
osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di
tutela.
Art. 123
Trasmissione delle informazioni e delle relazioni
1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni
trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine del
successivo inoltro alla Commissione europea.
2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo
inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni
dettate, in materia di modalità di trasmissione delle informazioni sullo
stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito
decreto, relazioni sintetiche concernenti:
a) l'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
I successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal
febbraio 2010;
b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 120
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto e successivamente con cadenza annuale.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o
dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sui
progressi realizzati nell'attuazione delle misure di base o
supplementari di cui all'articolo 116.
CAPO II - AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
Art. 124
Criteri
generali
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione e' rilasciata
al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più
stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto,
titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro
attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un
consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue
provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione e'
rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio
medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle
attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in
caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente
decreto.(1)
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e
di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque
reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di
cui all'articolo 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti
fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal
gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità
d'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è
definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie
nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico
integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità
di ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli
scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo
necessario al loro avvio.
7. Salvo diversa disciplina
regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia
ovvero all'Autorità' d'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura.
L'autorità' competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione
della domanda.(2)
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio.
Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo
scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto
delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino
all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata
tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze
pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in
modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza;
trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare
immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere
per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove
soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una
portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un
corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo
di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli
altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire
le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque
sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua
localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato,
l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a
garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della
parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio
per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti,
controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di
autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente
decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina,
preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il
richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione
di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata
l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese
sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia
trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa
destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi
uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o
quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve
essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo
ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia
caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data
comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la
compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i
provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.
(1) Il comma è stato
così sostituito dall'art. 2 c. 11, D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, con
decorrenza dal 13.02.2008, (G.U. n. 24 del
29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).
Testo previgente:
"2. L'autorizzazione è
rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno
o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello
scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure
qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per
l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti
dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al
titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le
responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del
gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle
disposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno o più
stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in
consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello
scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di
autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione
di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di
parzializzazione dei singoli scarichi".
(2) Il comma è stato
così sostituito dall'art. 2 c. 12, D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, con
decorrenza dal 13.02.2008,
(G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario
n.24).
Testo previgente:
"7. Salvo diversa
disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla
provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica
fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla
ricezione della domanda. Qualora detta autorità risulti inadempiente nei
termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente
concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.".
Art. 125
Domanda di
autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue
industriali deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche
quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da
scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto
previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del
sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del
flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle
apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di
scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il
rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai
cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui
al comma 1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che
comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali
sostanze nello scarico. La capacità di produzione dev'essere indicata
con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero
massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni
lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
Art. 126
Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane
1. Le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti
degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina
deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento
dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità
della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli
scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione
provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di
realizzazione per lotti funzionali.
Art. 127
Fanghi
derivanti dal trattamento delle acque reflue
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono
sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile
e alla
fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di
depurazione(1).
I fanghi devono
essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti
appropriato.
2. É vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e
salmastre.
(1) Il periodo è stato aggiunto dall'art. 2, c. 12-bis, del d.lgs. n.
4 del 16 gennaio 2008, con decorrenza dal 13.02.2008,
(G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).
CAPO III - CONTROLLO DEGLI SCARICHI
Art. 128
Soggetti
tenuti al controllo
5. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base
di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed
imparziale sistema di controlli.
6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in
pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un
adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella
convenzione di gestione.
Art. 129
Accessi ed
ispezioni
1. L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le
ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del
rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute
nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che
danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è
tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai
luoghi dai quali origina lo scarico.
Art. 130
Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al
titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza
delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità
competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un
tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la
salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.
Art. 131
Controllo
degli scarichi di sostanze pericolose
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del
titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in
automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di
conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione
dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre
anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
Art. 132
Interventi
sostitutivi
1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte
terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio diffida la regione a provvedere entro il termine massimo di
centoottanta giorni ovvero entro il minor termine imposto dalle esigenze
di tutela ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede, in
via sostitutiva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a
carico dell'Ente inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un commissario "ad
acta" che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti
dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine
dell'organizzazione del sistema dei controlli.
TITOLO V - SANZIONI
CAPO I - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 133
Sanzioni
amministrative
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di
uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di
cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i
diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101,
comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo
107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei
valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia
delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94,
oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente
normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a
ventimila euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche
o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione,
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad
effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia
stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da
seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad
edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro
a tremila euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle
ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza
osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o
fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione
in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e
b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso
articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della
disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non
osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il
divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a
sessantamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o
sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre
prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione
dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto
di gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei
volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni
di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di
particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi
dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
Art. 134
Sanzioni
in materia di aree di salvaguardia
1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e
destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a
seimila euro.
Art. 135
Competenza
e giurisdizione
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi,
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con
ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge
24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui
territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni
previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il
comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre
pubbliche autorità.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in
violazione delle norme in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e
possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo
delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza
e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente
decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di
pericolo per l'ambiente marino e costiero.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, l'autorità giudiziaria, se non
deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento,
dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza
del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di
cui all' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 136
Proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata
del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di
base destinate alle opere di risanamento e di riduzione
dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla
ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di
risanamento.
CAPO II - SANZIONI PENALI
Art. 137
Sanzioni
penali
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue
industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o
revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda
da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di
acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese
nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è
dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno
scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle
5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza
osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni
dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108,
comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei
risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di
cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate
nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i
valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo,
nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province
autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1,
e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro
a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le
sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica
l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a
centoventimila euro. (1)
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di
impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione
dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera
all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non
osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si
applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da
tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e
con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di
cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni.
Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del
controllo anche ai sensi dell' art. 13 della legge n. 689 del 1981 e
degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi
dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo
137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità
competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85,
comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila
euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli
103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma
dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o
il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi
dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati
dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito
con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a
quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo
scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene
sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di
sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che
siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi
fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e
purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità
competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di
allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque
reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari
di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi
previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione
dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con
l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino
ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui
l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui
alla normativa vigente.
-----
(1) Il comma è stato così modificato
dall'art. 1 L. 25.02.2010, n. 36 Testo previgente: "5. Chiunque,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i
valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo,
nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle
province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107,
comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con
l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila
euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica
l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a
centoventimila euro.".
Art. 138
Ulteriori
provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura
1. Nei casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro della
salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché
la regione e la provincia autonoma competente, ai quali è inviata copia
delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di competenza e
indipendentemente dall'esito del giudizio penale, la sospensione in via
cautelare dell'attività di molluschicoltura; a seguito di sentenza di
condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata
la gravità dei fatti, la chiusura degli impianti.
Art. 139
Obblighi
del condannato
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza
del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno
e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino.
Art. 140
Circostanza attenuante
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o
dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le
sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono
diminuite dalla metà a due terzi.
SEZIONE III - GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Art. 141
Ambito di
applicazione
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la
disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico
integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della
concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di
comuni, province e città metropolitane.
2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili
di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito
secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto
delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si
applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del
servizio idrico integrato.
Art. 142
Competenze
1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali,
e fatte salve le competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti(*), il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
nelle materie disciplinate dalla presente sezione.
2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel
quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto
delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare
provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.
3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo
148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico
integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e
modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e
relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del
presente decreto.
(*) Nota:
si riporta il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. n. 284/2006:
"5. Gli
articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed
esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 143
Proprietà
delle infrastrutture
1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre
infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna
e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e
seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei
limiti stabiliti dalla legge.
2. Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma
1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.
Art. 144
Tutela e
uso delle risorse idriche
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte
dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata
secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato
salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a
fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro
razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il
rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la
vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la
flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei
quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne
pregiudichino la qualità.
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da
norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze
costituzionalmente determinato.
Art. 145
Equilibrio
del bilancio idrico
1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna
periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra
le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di
riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri
e degli obiettivi di cui all'articolo 144.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di
bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la
pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono
destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da
trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le
derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso
necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli
equilibri degli ecosistemi interessati.
Art. 146
Risparmio
idrico
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti(*), nel rispetto dei principi della
legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i
consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione
di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di
trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo
di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di
materiale metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di
adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi
compatibili;
d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di
risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da
una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle
reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità
abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e
del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e
tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi
di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque
reflue e di prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di
protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica
quantitativamente e qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico
e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono
prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate
utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di
costruire è subordinato alla previsione, nel progetto,
dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché
del collegamento a reti duali, ove già disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti(*) e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei
metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle
fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori
dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti(*) ed all'Autorità d'ambito competente
i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.
(*) Nota:
si riporta il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. n. 284/2006:
"5. Gli
articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed
esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
TITOLO II - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 147
Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti
territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti
territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico
integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei
seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini
idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della
localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche
derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unitarietà(1) della gestione e, comunque, superamento della frammentazione
verticale delle gestioni;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di
parametri fisici, demografici, tecnici.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per
il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi
allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti
di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni
previsti dalle relative autorizzazioni.
(1) La
parola
"unicità" è stata così sostituita dall'art. 2, c. 13, del d.lgs. n. 4
del 16 gennaio 2008, con decorrenza dal 13.02.2008, (G.U. n. 24 del
29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).
Art. 148
Autorità
d'ambito territoriale ottimale
[1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica
costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla
competente regione, alla quale gli enti locali partecipano
obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di
cui all'articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i
modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità
d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione,
l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico
integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro
variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo,
istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni
dall'adozione delle relative delibere. (2)
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità
d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di
partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.
5. Ferma restando la
partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti
locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio
idrico integrato e' facoltativa per i comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a
condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo
consenso della Autorità d'ambito competente.(1) ] (3)
-----
(*) Nota:
si riporta il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. n. 284/2006:
"5. Gli
articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed
esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
(1)
Il comma è stato così sostituito dall'art. 2, c. 14, del
d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008,
con decorrenza dal 13.02.2008,
(G.U. n. 24 del
29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).
Testo previgente:
"5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria
all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1,
l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è
facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi
nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del
servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale
ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata
dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità
d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con
apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo
accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale
partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima."
(2) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 148, comma 3, del
d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che "I bilanci
preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono
pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la
sede dell'ente"; (C.Cost. 24.07.2009, n. 246).
(3) In virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 186-bis, L.
23.12.2009, n. 191, inserito dalla L. 26.03.2010, n. 42 di conversione
del D.L. 25.01.2010, n. 2, decorso un anno dalla data di entrata in
vigore della citata L. 42/2010, le Autorità d'ambito territoriale sono
soppresse e le funzioni già esercitate dalle stesse dovranno essere
attribuite, entro lo stesso periodo, dalle Regioni con legge regionale.
Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito
territoriale è da considerarsi nullo.
Art. 149
Piano
d'ambito
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione
e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai
seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo
stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del
servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione
straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di
adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al
soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma
degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli
obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine
programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale,
nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza
annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di
eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla
previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di
affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il
raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della
gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura
operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e
la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di
approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti(*) e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti(*) può notificare all'Autorità d'ambito, entro
novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od
osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il
programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza
degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di
servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano
finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione
tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della
gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
(*) Nota:
si riporta il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. n. 284/2006:
"5. Gli
articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed
esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 150
Scelta
della forma di gestione e procedure di affidamento
1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio
di unitarietà(1) della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di
gestione fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico
integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni
comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e
termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.
3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate
esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi
nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni
tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c),
dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a
società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la
previsione del comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato
scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità
di cui al comma 2.
4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico
integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5.
(1) La parola
"unicità" è stata così sostituita dall'art. 2, del d.lgs. n. 4 del 16
gennaio 2008, con decorrenza dal 13.02.2008, (G.U. n. 24 del 29-1-2008-
Suppl. Ordinario n.24).
Art. 151
Rapporti
tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato
1. I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico
integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità
d'ambito.
2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni
tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
della gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare
all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate
dall'Autorità d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con
riferimento alle diverse categorie di utenze;
f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti
d'indirizzo vigenti;
g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli
interventi;
h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e
l'obbligo di predispone un sistema tecnico adeguato a tal fine, come
previsto dall'articolo 165;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e
l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità
d'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del
verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere
irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere
ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con
le prescrizioni dell'Autorità medesima;
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle
opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico
integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di
conservazione;
n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo i principi del codice civile;
p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.
3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito
predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da
allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia autonoma
non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari
tipo di cui al comma 2, l'Autorità predispone lo schema sulla base della
normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in
conformità alle previsioni di cui al comma 2.
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere
anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le
manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario
di esecuzione.
5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte
del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire
gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve
essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da
realizzare nel successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i
termini stabiliti dalla convenzione.
7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso
dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a
quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero
ambito territoriale ottimale.
8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le
società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato
mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono
emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli
utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel
caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci
per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.
Art. 152
Poteri di
controllo e sostitutivi
1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle
infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano
dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o
l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli
minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per
garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri
ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione.
Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti
penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca,
l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo
a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di appalti pubblici.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il
proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*), esercita i
necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad
acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i
predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere
nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta".
4. L'Autorità d'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) i risultati dei
controlli della gestione.
(*) Nota:
si riporta il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. n. 284/2006:
"5. Gli
articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed
esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 153
Dotazioni
dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi
dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta
la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il
quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione
e dal relativo disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio
idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei
mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo
perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al
soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale
trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine
di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
Art. 154
Tariffa
del servizio idrico integrato
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato
ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del
servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità
dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione
del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di
salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento
dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio
del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte
le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di
corrispettivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta
dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*),
tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche
secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le
componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai
servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio
nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle
regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica,
tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e
prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il
concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque
risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso
o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei
canoni ha cadenza triennale.
4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano
finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la
tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel
decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) ed al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio.
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della
Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante
compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli
domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie,
secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di
equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per
le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché
per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli
investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che
risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico
integrato.
(*) Nota:
si riporta il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. n. 284/2006:
"5. Gli
articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed
esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 155
Tariffa
del servizio di fognatura e depurazione
1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e
di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino
impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. (1) Il
gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla
formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo
vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione
del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di
fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito.
La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento
e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto
specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.
2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali
al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di
impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di
dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e
fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di
pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di
qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad
altri enti pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al
presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in
misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente
articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle
acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". E'
fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta
per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che
utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di
depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte
dell'Autorità d'ambito.
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata
nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in
funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già
usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo,
che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità
delle acque primarie impiegate.
(1)
Con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, la Corte Costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita
al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui
manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente
inattivi».
Art. 156
Riscossione della tariffa
1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato.
Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di
particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa
dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo
riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla
riscossione.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono
definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di
riscossione.
3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con
le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia
volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai
soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad
evidenza pubblica. (1).
-----
(1) Il comma è stato
così sostituito dall'art. 2 comma 10, D.L. 03.10.2006, n. 262, come
modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal
29.11.2006. Testo previgente: "3. La riscossione volontaria e
coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.".
Art. 157
Opere di
adeguamento del servizio idrico
1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per
provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani
urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate,
previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità
d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio
medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in
concessione.
Art. 158
Opere e
interventi per il trasferimento di acqua
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove
il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra
regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei
distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni
interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del
presente decreto. A tal fine il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le
opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di
una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da
altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un
termine per definire gli accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle
risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede
in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo
termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente
articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e
gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale
carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa
copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti
utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e
delle modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché
l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.
TITOLO III - VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
Art. 159 *[ Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti
1. Alla
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla
legge 5 gennaio 1994, n. 36, assume la denominazione di Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di seguito denominata
"Autorità", con il compito di assicurare l'osservanza, da parte di
qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni
di cui alle parti terza e quarta del presente decreto.
2. Sono organi dell'Autorità il presidente, il comitato esecutivo ed il
consiglio, che si articola in due sezioni denominate "Sezione per la
vigilanza sulle risorse idriche" e "Sezione per la vigilanza sui
rifiuti"; ciascuna sezione è composta dal presidente dell'Autorità, dal
coordinatore di sezione e da cinque componenti per la "Sezione per la
vigilanza sulle risorse idriche" e da sei componenti per la "Sezione per
la vigilanza sui rifiuti". Il comitato esecutivo è composto dal
presidente dell'Autorità e dai coordinatori di sezione. Il consiglio
dell'Autorità è composto da tredici membri e dal presidente, nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Il presidente dell'Autorità e quattro componenti
del consiglio, dei quali due con funzioni di coordinatore di sezione,
sono nominati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, due su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
due su proposta del Ministro per la funzione pubblica, uno su proposta
del Ministro delle attività produttive relativamente alla "Sezione per
la vigilanza sui rifiuti", quattro su designazione della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Le proposte sono
previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
3. Il Presidente dell'Autorità è il legale rappresentante, presiede il
comitato esecutivo, il consiglio e le sezioni nelle quali esso si
articola. Il comitato esecutivo è l'organo deliberante dell'Autorità e
provvede ad assumere le relative decisioni sulla base dell'istruttoria e
delle proposte formulate dal consiglio o dalle sue sezioni.
4. L'organizzazione e il funzionamento, anche contabile, dell'Autorità
sono disciplinali, in conformità alle disposizioni di cui alla parte
terza e quarta del presente decreto, da un regolamento deliberato dal
Consiglio dell'Autorità ed emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri secondo il procedimento di cui al comma 3 dell'
art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e
riconosciuta competenza nel settore, durano in carica sette anni e non
possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale
o di consulenza attinente al settore di competenza dell'Autorità; essi
non possono essere dipendenti di soggetti privati, né ricoprire
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere
interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di
competenza della Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o, se
professori universitari, in aspettativa, senza assegni, per l'intera
durata del mandato. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i
componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o
indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego
con le imprese operanti nel settore di competenza.
6. In fase di prima attuazione, e nel rispetto del principio
dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica di cui all'
art. 1, comma 8, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, il
Presidente ed i componenti del Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche rimangono in carica fino al compimento del primo mandato
settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di
Presidente dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti e di componenti della "Sezione per la vigilanza sulle risorse
idriche", tra i quali il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio nomina il coordinatore. Analogamente, il Presidente ed i
componenti dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rimangono in carica fino al
compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed assumono
rispettivamente le funzioni di coordinatore e di componenti della
"Sezione per la vigilanza sui rifiuti".
7. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica, composta da esperti
di elevata qualificazione, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità. Per essi valgono le
incompatibilità di cui al comma 5 con le relative conseguenze previste.
L'Autorità può richiedere ad altre amministrazioni pubbliche di
avvalersi di loro prestazioni per funzioni di ispezione e di verifica.
La dotazione organica della segreteria tecnica, cui è preposto un
dirigente, e le spese di funzionamento sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica.
8. I componenti dell'Autorità e della segreteria tecnica, nell'esercizio
delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto
d'ufficio. Si applicano le norme in materia di pubblicità,
partecipazione e accesso.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il
trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità e ai componenti
della segreteria tecnica.
10. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione sono soggetti
al controllo della Corte dei conti ed alle forme di pubblicità indicate
nel regolamento di cui al comma 6; della loro pubblicazione è dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
11. L'Autorità definisce annualmente e con proiezione triennale i
programmi di attività e le iniziative che intende porre in essere per il
perseguimento delle finalità di cui al comma 1, ed a garanzia degli
interessi degli utenti, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio.
12. L'Autorità è rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.]
-----
*NOTA:
articolo abrogato dall'art. 1, c. 5 del Decreto Legislativo
284/2006 (G.U. n. 274 del 24/11/2006). Si riporta il
testo:
"5. Gli
articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed
esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 160 * [ Compiti e funzioni dell'Autorità di
vigilanza
1. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 1
dell'articolo 159, l'Autorità vigila sulle risorse idriche e sui rifiuti
e controlla il rispetto della disciplina vigente a tutela delle risorse
e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi poteri ad essa
attribuiti dalla legge.
2. L'Autorità in particolare:
a) assicura l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e
della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi;
b) tutela e garantisce i diritti degli utenti e vigila sull'integrità
delle reti e degli impianti;
c) esercita i poteri ordinatori ed inibitori di cui al comma 3;
d) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione dei settori e dei
rispettivi servizi, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo
161;
e) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle
convenzioni in base all'andamento del mercato e laddove siano resi
necessari dalle esigenze degli utenti o dalle finalità di tutela e
salvaguardia dell'ambiente;
f) specifica i livelli generali di qualità riferiti ai servizi da
prestare nel rispetto dei regolamenti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio che disciplinano la materia;
g) controlla che i gestori adottino una carta di servizio pubblico con
indicazione di standard dei singoli servizi e ne verifica il rispetto;
h) propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro gli atti e
provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti in essere in
violazione delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente
decreto; esercita l'azione in sede civile avverso gli stessi
comportamenti, richiedendo anche il risarcimento del danno in forma
specifica o per equivalente; denuncia all'autorità giudiziaria le
violazioni perseguibili in sede penale delle norme di cui alle parti
terza e quarta del presente decreto; sollecita l'esercizio dell'azione
di responsabilità per i danni erariali derivanti dalla violazione delle
norme medesime;
i) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone i casi di
grave inosservanza e di non corretta applicazione;
l) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale
sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e all'uso
delle risorse idriche, all'andamento dei servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, nonché all'utilizzo dei medesimi nella
produzione di energia;
m) definisce, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome,
i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia
degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con
analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e
dalle province autonome competenti;
n) esercita le funzioni già di competenza dell'Osservatorio nazionale
sui rifiuti istituito dall' art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
o) può svolgere attività di consultazione nelle materie di propria
competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche
amministrazioni, previa adozione di apposito decreto da parte del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per la disciplina delle
modalità, anche contabili, e delle tariffe relative a tali attività.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'Autorità:
a) richiede informazioni e documentazioni ai gestori operanti nei
settori idrico e dei rifiuti e a tutti i soggetti pubblici e privati
tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui alle parti terza e
quarta del presente decreto; esercita poteri di acquisizione, accesso ed
ispezione alle documentazioni in conformità ad apposito regolamento
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
del comma 3 dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a
trentamila euro, ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano
od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti ai sensi della lettera a) o intralciano l'accesso o le
ispezioni; irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
fino a sessantamila euro ai soggetti che forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri; le stesse sanzioni sono irrogate nel
caso di violazione degli obblighi di informazione all'Osservatorio di
cui all'articolo 161;
c) comunica, alle autorità competenti ad adottare i relativi
provvedimenti, le violazioni, da parte dei gestori, delle Autorità
d'ambito e dei consorzi di bonifica e di irrigazione, dei principi e
delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente
decreto, in particolare quelle lesive della concorrenza, della tutela
dell'ambiente, dei diritti degli utenti e dei legittimi usi delle acque;
adotta i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti, ordinatori ed
inibitori, assicurando tuttavia la continuità dei servizi;
d) può intervenire, su istanza dei gestori, in caso di omissioni o
inadempimenti delle Autorità d'ambito.
4. Il ricorso contro gli atti e i provvedimenti dell'Autorità spetta
alla giurisdizione amministrativa esclusiva e alla competenza del TAR
del Lazio.]
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*NOTA:
articolo abrogato dall'art. 1, c. 5 del Decreto Legislativo
284/2006 (G.U. n. 274 del 24/11/2006). Si riporta il
testo:
"5. Gli
articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed
esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 161.
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso
delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n.
284, articolo 1, comma 5, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del presente
decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare
determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla
tutela dell'interesse degli utenti.
2. Il Comitato e' composto, nel rispetto del principio dell'equilibrio
di genere, da sette membri, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali
componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di
presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone
particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla
base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non possono essere
confermati. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di
diritto privato operanti nel settore, ne' possono avere interessi
diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici,
essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono
collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento
economico spettante ai membri del Comitato.
4. Il Comitato, nell'ambito delle attività previste all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione
della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione
periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo
osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici
e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che
regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare
quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui
all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la
tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e
valuta i costi delle singole prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare,
sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo
informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,
anche al fine di individuare situazioni di criticita' e di irregolarita'
funzionali dei servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che
indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita' di
trattamento degli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei
servizi e verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle
prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di
organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle
prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualita'
dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni,
degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle associazioni dei
consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove
studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei
servizi idrici e sull'attivita' svolta.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261,
articolo 3, comma 1, lettera o). Esso puo' richiedere di avvalersi,
altresì, dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui
al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale, altresi',
dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera
o). L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e
restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in
materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei
servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi.
6-bis Le attività della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei
servizi idrici sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31
dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma
6. L'Osservatorio ha, altresì, facolta' di acquisire direttamente le
notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi
agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato,
dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente
decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti
degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti
dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la
tutela degli interessi degli utenti.(1)
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(1)
L'articolo e stato così sostituito dall'art. 2, c. 15, del d.lgs.
n. 4 del 16 gennaio 2008, con decorrenza dal 13.02.2008, (G.U. n. 24 del
29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).
Testo previgente:
"Art. 161
Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti
1. L'Autorità, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un
Osservatorio sui settori di propria competenza. L'Osservatorio svolge
funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e
conoscitivi formando una banca dati connessa con i sistemi informativi
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità di
bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore.
In particolare, l'Osservatorio raccoglie ed elabora dati inerenti:
a) al censimento dei partecipanti alle gare per l'affidamento dei
servizi, nonché dei soggetti gestori relativamente ai dati dimensionali,
tecnici e finanziari di esercizio;
b) alle condizioni generali di contratto e convenzioni per l'esercizio
dei servizi;
c) ai modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di
programmazione dei servizi e degli impianti;
d) ai livelli di qualità dei servizi erogati;
e) alle tariffe applicate;
f) ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi.
2. I gestori dei servizi idrici e di raccolta e smaltimento dei rifiuti
trasmettono ogni dodici mesi all'Osservatorio i dati e le informazioni
di cui al comma 1 e comunque tutti i dati che l'Osservatorio richieda
loro in qualsiasi momento.
3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta
dell'Autorità, elaborazioni al fine, tra l'altro, di:
a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità
delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei
servizi;
c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche
tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in
materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il
rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei
servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in
materia;
e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di
investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica
tariffaria;
g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate secondo
deliberazione dell'Autorità e nel rispetto delle disposizioni generali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, sono determinate, nel rispetto del principio
dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, la
dotazione organica dell'Osservatorio, cui è preposto un dirigente, e le
spese di funzionamento. Per l'espletamento dei propri compiti,
l'Osservatorio, su indicazione dell'Autorità, può avvalersi della
consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti
pubblici di ricerca e con società specializzate."
Art. 162
Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti
1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione
agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura
dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni
inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria
competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti,
alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e
le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze,
assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che
comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di
sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal
fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle
domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento,
oltre che nelle forme previste dall' art. 7 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, su almeno un quotidiano a
diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale per le
grandi derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.
3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e
delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti
inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente
articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità
degli atti delle amministrazioni pubbliche.
Art. 163
Gestione
delle aree di salvaguardia
1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse
idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico
integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti
locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani
collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi
ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della
protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico
esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di
salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito
territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove
costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le
derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e
del recupero delle risorse ambientali.
Art. 164
Disciplina
delle acque nelle aree protette
1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali,
l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino,
definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque
superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto
dell' art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in
sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area
naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le
captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree
medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità
di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici
dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo
alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale
di concessione.
Art. 165
Controlli
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il
controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di
servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo
territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità
delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei
potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione
con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le
competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle
acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa
vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti
diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al
soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei
termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela
delle acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall' art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto
soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle
analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad
adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione
di acqua non idonea.
TITOLO IV - USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE
Art. 166
Usi delle
acque irrigue e di bonifica
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro
competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente
scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque
reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi
irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità
corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di
utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che
comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le
successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia
idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità
di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione.
Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i
consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità
di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le
disposizioni di cui al secondo comma dell' art. 36 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti
che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni
di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque
e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto,
chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza
canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se
depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di
qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio
tenendo conto della portata di acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio
interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle
modalità di versamento.
Art. 167
Usi
agricoli delle acque
1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse
idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni
in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità
dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 102.
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si proceda
alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente,
sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i
relativi provvedimenti.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di
fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di
derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata
dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche,
di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
1. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come
definiti dall' art. 93, secondo comma, del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla
medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio
idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto.
Art. 168
Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico
1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente
decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli
usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le
province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,
fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione:
a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita
nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;
b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per
fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della
qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
Art. 169
Piani,
studi e ricerche
1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni
dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie
disciplinate dalla parte terza del presente decreto sono comunicati alle
Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della
predisposizione dei piani ad esse affidati.
SEZIONE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 170
Norme
transitorie
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle
procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla
data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto,
continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei
piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Ai fini dell'applicazione dell' art. 1 del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all' art. 1 del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi riferiti
all'articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio
1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte
terza del presente decreto, ove compatibili.
2-bis.
Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo
II della Parte terza del presente decreto e della revisione della
relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo,
le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono
prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo
che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004,
definisca la relativa disciplina.(1)
3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente decreto:
a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95, commi 4 e 5,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;
b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma 1,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185;
c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma 4, si
applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma 2, si
applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma 4,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma 2,
continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il
decreto ministeriale 19 agosto 2003;
g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma 2,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma 3,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;
i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma 2,
all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico
integrato nonché all'affidamento a società miste continuano ad
applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonché le circolari
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre
2004;
l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 2,
continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.
4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento
delle seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che
richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei
pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei
campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque
destinate alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei
cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualità per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da
quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità
per gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'Allegato 11 della
direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di
qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano
nell'elenco 1 dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per
gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1
della direttiva 76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per
quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi
di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi
dell'articolo 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale
attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela
di cui all'articolo 121.
6. Resta fermo quanto disposto dall' art. 36 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva
96/92/CE.
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo
112, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le
disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto.
8. Dall'attuazione della parte terza del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza
pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al
quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali
di finanziamento è riservata alle attività di monitoraggio e studio
destinati all'attuazione della parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione
della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i
provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di
legge abrogate dall'articolo 175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della
Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui all' art. 22, comma 6, della legge 5
gennaio 1994, n. 36. (3)
[13. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della
Sezione per la vigilanza sui rifiuti, pari ad
unmilioneduecentoquarantamila euro, aggiornato annualmente in relazione
al tasso d'inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui
all'articolo 224 con un contributo di pari importo a carico dei
consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.] (2)
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di
cui all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto.
(1) "il comma 2-bis" è stato inserito dal Decreto Legislativo n.
284/2006 articolo 1 comma 3 (G.U. n. 274 del 24/11/2006). Si riporta
anche l'articolo 1 comma 4: "Fino
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui
al comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come inserito dal comma 3, sono fatti salvi gli atti posti in
essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 " (2) Il
comma è stato abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, con
decorrenza dal 13.02.2008. (3) Il comma è stato così modificato
dall'art. 9 bis, D.L. 28.04.2009, n. 39, convertito con modificazioni
nella L. 24 giugno 2009, n. 77, con decorrenza dal 28.06.2009.
Art. 171
Canoni per
le utenze di acqua pubblica
1. Nelle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico,
per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui all'articolo 96,
comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione, si applicano
retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canoni
annui:
a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro,
ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti
anche in falda;
b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione
non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40 euro;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00
euro, minimo 300,00 euro;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00
euro, minimo 1.750,00 euro. Il canone è ridotto del cinquanta per cento
se il concessionario attua un riuso delle acque reimpiegando le acque
risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso
o, ancora, se restituisce le acque di scarico con le medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui
al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 1651, non
si applicano per l'uso industriale;
e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l'irrigazione
di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00
euro, minimo 100,00 euro;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni
di derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;
g) per ogni modulo dì acqua assentita ad uso igienico ed assimilati,
concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi
antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi,
industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi solo tale
utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per
tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00 euro.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori
a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per
derivazioni per uso industriale.
Art. 172
Gestioni
esistenti
1. Le Autorità d'ambito che alla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto abbiano già provveduto alla redazione del
piano d'ambito, senza aver scelto la forma di gestione ed avviato le
procedure di affidamento, sono tenute, nei sei mesi decorrenti da tale
data, a deliberare i predetti provvedimenti.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis
dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della
parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti
tale scadenza.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai
commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, la regione, entro trenta giorni,
esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti(*), i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad
acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che avvia
entro trenta giorni le procedure di affidamento, determinando le
scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario
regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, i poteri sostitutivi
preordinati al completamento della procedura di affidamento.
4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorità d'ambito ai
sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, la regione esercita,
previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta
giorni e dandone comunicazione all'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti(*), i poteri sostitutivi, nominando un
commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente
inadempiente.
5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni in
essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti delle imprese già
concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente
nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai
consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui
all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto
dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in
concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito
territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte
i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni, le
province e gli enti interessati.
(*) Nota:
si riporta il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. n. 284/2006:
"5. Gli
articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed
esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 173
Personale
1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell' art.
12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il personale che, alla
data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento
del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex
municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative,
che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando
la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato
al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia
delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel
caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al
gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi
dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all' art. 2112
del codice civile.
Art. 174
Disposizioni di attuazione e di esecuzione
1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio di nuove disposizioni attuative della sezione terza della
parte terza del presente decreto, si applica il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti(*) e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, nell'ambito di apposite
intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il
raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei
livelli di depurazione, così come definiti dalla direttiva 91/271/CEE,
attivando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 negli ambiti
territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali
pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva.
(*) Nota:
si riporta il testo dell'art. 1, c. 5 del D.Lgs. n. 284/2006:
"5. Gli
articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed
esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi."
Art. 175
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o
incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
a) l' art. 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993,
n. 275;
b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;
c) la legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
e) la legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;
g) la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
h) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n.
667;
i) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236;
l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
m) gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16;
n) l' art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
s) l' art. 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
t) l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.
408;
u) la legge 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo 22, comma
6;
v) l'articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552;
z) la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
aa) l' art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
bb) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
cc) l' art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.
Art. 176
Norma
finale
1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che
concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.
3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome
di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di
utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche
previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e
dalle relative norme di attuazione.
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