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Oggetto: APPROVAZIONE SESTA MODIFICA CALENDARIO SCADENZE PRESENTAZIONE DOMANDE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
	AMBIENTALE. ABROGAZIONE DELIBERE N. 1240/02, N. 38/03, N. 1859/03, N. 2832/03, N. 1658/04, E N. 1946/04 (D.LGS. N. 
	372/99, ART. 4, COMMA 3).  
APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
	VISTI:
	- la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla 
	prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
	
 - la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli 
	artico li, 1 comma 3, 2 e 21, nonché l'allegato B, recante la delega al 
	Governo per l'attuazione della direttiva 96/61/CE;
 
	- il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 372, recante "Attuazione 
	della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
	dell’inquinamento";
 
	- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo 
	per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 
	la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
	amministrativa";
 
	- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di 
	funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, 
	in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
	- il DPR 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione d elle 
	direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernente norme in 
	materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e 
	di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti 
	attuativi; 
 
	- il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione 
	delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 
	94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti 
	attuativi; 
 
	- il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni 
	sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 
	91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della 
	direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
	provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"; 
 
	- la legge 26 ott obre 1995, n. 447, recante "Legge quadro 
	sull'inquinamento acustico";
 
	- la legge 23 Marzo 2001, n. 93, che all’art. 3, comma 2, 
	ha previsto alcuni finanziamenti per le attivita' previste dal decreto 
	legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
 
	- la legge "comunitaria" 39/2002, che all’art. 41 prevede 
	la delega al governo per il completamento del recepimento della Direttiva 
	96/61/CE;
 
	- la legge 31 Luglio 2002, n. 179 che dà continuità allo 
	stanziamento effettuato dalla legge 93/2001;
 
	- il Decreto 19 novembre 2002 del Ministro dell’Ambiente e 
	della Tutela del Territorio concernente l’is tituzione della Commissione 
	preposta a fornire supporto tecnico per la definizione delle linee guida per 
	l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, di 
	cui all’art. 3, comma 2, del D. Lgs.372/99;
 
	- la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni 
	per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che 
	all’art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad autorizzazione 
	integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di 
	nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 
	1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 
	1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della 
	direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996";
 
	- il Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante "Prorog 
	a di termini previsti da disposizioni legislative", che all’art. 9 dispone 
	che "Il termine di cui all’art. 4, comma 14, del decreto legislativo 4 
	agosto 1999, n. 372 è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti 
	definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze 
	per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, 
	da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del 
	medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.";
 
	- la legge 27 febbraio 2004, n. 47 di conversione del 
	Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante "Proroga di termini previsti 
	da disposizioni legislative", che all’art. 9 ha ridotto la proroga, 
	contenuta nel Decreto Legge 355/2003, a soli 6 mesi, disponendo che "Il 
	termine di cui all’art. 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, 
	n. 372 è prorogato al 30 aprile 2005. Le Autorità compete nti definiscono o 
	adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la 
	presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da 
	rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del 
	medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.";
 
	CONSIDERATO CHE:
- la direttiva 96/61/CE così come il D. Lgs. 372/99 di 
	attuazione disciplinano la prevenzione e la riduzione integrate 
	dell'inquinamento proveniente dalle attività elencate nello specifico 
	Allegato I, che appare identico in entrambi gli atti normativi; 
 
	- essi prevedono misure intese ad evitare oppure, qualora 
	non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, 
	nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per 
	conseguire un livello elevato di protezione dell'ambient e nel suo 
	complesso;
 
	- essi disciplinano, in particolare, il rilascio, il 
	rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti 
	esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi;
 
	- il D. Lgs. 372/99, all’art. 4, comma 10, prevede che 
	l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro 
	visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti 
	dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta 
	salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE;
 
	- il D. Lgs. 372/99, all’art. 4, comma 3, prevede che 
	l’autorità competente, individuata nella Regione territorialmente competent 
	e, stabilisca entro il 30 giugno 2002 il calendario delle scadenze per la 
	presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
 
	- lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che tale 
	calendario è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
 
	- il D. Lgs. 372/99, all’art. 4, comma 14, stabilisce, 
	altresì, che tutti i procedimenti relativi alla autorizzazione integrata 
	ambientale devono comunque essere conclusi entro il 30 ottobre 2004;
 
	- il D. Lgs. 372/99, all’art. 4, comma 14, stabilisce, 
	inoltre, che ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve 
	includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo 
	complesso nonché la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro 
	la quale tali prescrizioni debbono essere attuate;
 
	- con delibera della Giunta regionale 1240 del 15 luglio 
	2002, questa Regione ha provveduto ad approvare il calendario delle scadenze 
	per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
 
	- con delibera della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 
	2003, questa Regione ha provveduto ad approvare la prima modifica del 
	calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di 
	autorizzazione integrata ambientale;
 
	- con delibera della Giunta regionale 1859 del 29 settembre 
	2003, questa Regione ha provveduto ad approvare la seconda modifica del 
	calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di 
	autorizzazione integrata ambientale;
 
	- con delibera della Giunta regionale 2832 del 30 dicembre 
	2003, questa Re gione ha provveduto ad approvare la terza modifica del 
	calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di 
	autorizzazione integrata ambientale;
 
	- con delibera della Giunta regionale n. 1658 del 30 luglio 
	2004, questa Regione ha provveduto ad approvare la quarta modifica del 
	calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di 
	autorizzazione integrata ambientale;
 
	- con delibera della Giunta regionale n. 1694 del 6 ottobre 
	2004, questa Regione ha provveduto ad approvare la quarta modifica del 
	calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di 
	autorizzazione integrata ambientale;
 
	CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
	- il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 11 
	ottobre 2004, n. 21, con cui si provvede a recepire nell’ordinamento 
	regionale quanto disposto dalla direttiva 96/61/CE, e dal D. Lgs. 372/99, ad 
	individuare nella Provincia l’autorità competente alla effettuazione dei 
	procedimenti concernenti l’autorizzazione integrata ambientale, in quanto da 
	tempo la Provincia in Emilia – Romagna rappresenta l’autorità preposta 
	all’insieme dei procedimenti amministrativi che riguardano le tematiche 
	dell’inquinamento e della tutela ambientale ed infine a disegnare un 
	procedimento snello, efficiente ed in grado di introdurre significative 
	semplificazioni rispetto alla situazione attuale concernente i procedimenti 
	autorizzatori;
 
	- il Governo non ha ancora provveduto, alla data odierna, 
	ad emanare le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle 
	migliori tecniche disponibili, previste dall’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 
	372/99, provvedendo finora alla istituzione della Commissione di cui al 
	medesimo comma ed articolo ed all’avvio dei lavori della Commissione 
	medesima;
 
	- appare necessario ribadire quanto indicato nelle proprie 
	precedenti deliberazioni n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre 
	2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n. 1694 del 
	6 ottobre 2004 e cioè che, in assenza di specifiche linee guida per la 
	presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale emanate 
	dal governo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 372/99, questa 
	Regione provveda, al fine di garantire omogeneità e buon funzionamento al 
	procedimento autorizzatorio, ad adottare specifiche modalità e relativa 
	modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata 
	ambientale;
 - il Parlamento con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
	recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale 
	dello Stato", che all’art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad 
	autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, 
	nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di 
	cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
	ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate 
	nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 
	1996", modificando in tal modo l’ambito di competenza delle Regioni e 
	Province autonome;
 
	- tale ridefinizione degli ambiti di competenza riguarda in 
	particolare impianti appartenenti ai settori industriali siderurgico, 
	energetico, chimico e di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi;
 
	- la Regi one, in accordo con le Province interessate, 
	Assopiastrelle, ARPA Emilia-Romagna ed APAT, ha proposto per le industrie 
	produttrici di piastrelle di ceramica soggette, per dimensioni produttive, 
	alla normativa IPPC, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
	Territorio, la elaborazione dei "requisiti generali vincolanti" al fine 
	della adozione dell’Atto di indirizzo e coordinamento di cui di cui all’art. 
	3, comma 3, del D. Lgs. 372/99;
 
	- la Regione, in accordo con le Province e le Associazioni 
	di categoria interessate, ARPA Emilia-Romagna ed APAT, ha, inoltre, proposto 
	per il settore degli allevamenti soggetti, per dimensioni produttive, alla 
	normativa IPPC, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la 
	elaborazione dei "requisiti generali vincolanti" al fine della adozione 
	dell’Atto di indirizzo e coordinamento di cui di cui all’art. 3, comma 3, 
	del D. Lgs. 372/99;
 
	- la Regione, in accordo con le Province emiliano 
	romagnole, le Associazioni di categoria interessate ed ARPA Emilia – Romagna 
	ha in corso di predisposizione una guida alla predisposizione delle domande 
	per l’Autorizzazione Integrata Ambientale; la predisposizione di tale guida 
	è quasi ultimata;
 
	DATO ATTO CHE:
	- il Consiglio dei ministri ha approvato in data 18 
	novembre 2004 lo schema di D. Lgs. recante recepimento della direttiva 
	96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 
	in attuazione dell’art. 22 della legge 31 ottobre 2003, n.306, che prevede 
	la delega al Governo per l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE;
 
	- tale schema di D. Lgs. per l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE è 
stato approvato, con alcune modifiche, dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in 
data 24 novembre 2004;
 
	- in particolare in tale schema di D. Lgs. per l’attuazione 
	integrale della direttiva 96/61/CE è previsto, all’art. 5, comma 18, che 
	"L’autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti 
	prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale 
	tali prescrizioni debbono essere attuate.";
 
			
				- in particolare in tale schema di D. Lgs. per l’attuazione 
	integrale della direttiva 96/61/CE è previsto, all’art. 5, comma 19, che 
	"Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti esistenti 
	devono essere comunque conclus i in tempo utile per assicurare il rispetto 
	del termine di cui al comma 18. Le autorità competenti definiscono o 
	adeguano i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle 
	domande di autorizzazione integrata ambientale.";
 
			
	RITENUTO CHE:
	- sia necessario provvedere, in relazione agli elementi 
	sopra ricordati ed in particolare alle previsioni dell’art. 5, commi 18 e 
	19, dello schema di D. Lgs. per l’attuazione integrale della direttiva 
	96/61/CE, a ridefinire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3 
	del D. Lgs. 372/99, il calendario delle scadenze per la presentazione delle 
	domande di autorizzazione integrata ambientale;
 
	- sia necessario confermare le stime, effettuate con la 
	collaborazione delle Province e di ARPA, del numero di impianti obbligati 
	alla effettuazione della doman da di autorizzazione integrata ambientale 
	ricadenti in ogni categoria di cui all’Allegato 1 che appare identico sia 
	nella direttiva 96/61/CE, sia nel D. Lgs. 372/99; tale stima è riassunta 
	nella seguente tabella:
 
| 
   
N. alle 
gato I 
 | 
   
Categorie di impianti  | 
 Numero  
impianti 
PIACENZA  
 | 
   
Numero  
Impianti 
PARMA   | 
 Numero  
Impianti 
REGGIO EMILIA  
 | 
   
Numero  
Impianti 
MODENA   | 
 Numero  
impianti 
BOLOGNA   | 
 Numero  
Impianti 
FERRARA)  | 
 Numero  
impianti 
RAVENNA  | 
 Numero  
impianti 
FORLI’ - CESENA   | 
 Numero  
impianti 
RIMINI   | 
   
  
TOTALE   | 
| 
 1 
 | 
   
Attività energetiche  | 
 4  | 
 8  | 
 1  | 
 0  | 
 0  | 
 1  | 
 3 
 | 
 0  | 
 0  | 
 17  | 
| 
 2 
 | 
   
Produzione e  
Trasformazione dei metalli  | 
 4  | 
 7  | 
 23  | 
 15  | 
 31  | 
 0  | 
 9  | 
 13  | 
 5  | 
 107  | 
| 
 3 
 | 
   
Industria dei prodotti minerali  | 
 5  | 
 7  | 
 50  | 
 82  | 
 16  | 
 3  | 
 14  | 
 2  | 
 4  | 
 183  | 
| 
 4 
 | 
   
Industria chimica  | 
 1  | 
 5  | 
 8  | 
 6< /B>  | 
 5  | 
 10  | 
 42  | 
 29  | 
 1  | 
 107  | 
| 
 5 
 | 
   
Gestione dei rifiuti  | 
 5  | 
 15  | 
 5  | 
 28  | 
 8  | 
 14  | 
 23  | 
 5  | 
 2  | 
 105  | 
| 
 6 
 | 
   
Altre attività  | 
 53  | 
 51  | 
 83  | 
 96  | 
 
 
30  | 
 16  | 
 102  | 
 125  | 
 4  | 
 560  | 
| 
   
   | 
   
  
Totale 
 | 
< B>   
  
72  | 
   
93  | 
   
170  | 
   
227  | 
   
90  | 
   
44  | 
   
193  | 
   
174  | 
   
16  | 
   
1079  | 
 
	- sia, altresì, necessario confermare i seguenti criteri 
	utilizzati per la formazione del calendario delle scadenze, approvato con 
	delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002 e della 
	successive modifiche del calendario delle scadenze, approvato con delibera 
	della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre 
	2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n. 1694 del 
	6 ottobre 2004:
 
		
		
- tipologia e numerosità delle diverse categorie di 
	impianti;
 
	
		- disponibilità delle normative tecniche di riferimento 
	(BREF) predisposte dalla Commissione europea;
 
	
		- convenienza a far pesare le BAT già in uso in Emilia – 
	Romagna per i settori per cui non sono disponibili i BREF;
 
	
		- tempi di presentazione compatibili con:
 
			
	- l’ipotesi di un tempo massimo di 120 giorni per il 
	rilascio della autorizzazione integrata ambientale previsti nel progetto di 
	legge regionale per la conclusione del procedimento;
 
	
		- distribuzione omogenea del carico di lavoro, in primo 
	luogo per gli Uffici pubblici, ma anche per i "gestori" nel periodo di 
	riferimento;
 
	
		- tempi di presentazione compatibili con i tempi necessari 
	per la definizione e l’approvazione del progetto di legge regionale;
 
	
	
- in considerazione della prossima approvazione delle guide 
	alla predisposizione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale, 
	predisposte dalla Regione Emilia – Romagna, nonché della preannunciata 
	prossima approvazione di una prima serie di linee guida per l’individuazione 
	e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, previste dall’art. 3, 
	comma 2, del D. Lgs. 372/99, sia necessario modificare il calendario delle 
	scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata 
	ambientale, approvato con delibera della Giunta regionale 1240 del 15 luglio 
	2002 e successivamente modificato con delibere della Giunta regionale n. 38 
	del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 
	2004 e n. 1694 del 6 ottobre 2004, come specificato nella seguente tabella:
 
| 
 Categoria IPPC  | 
 Periodo di presentazione delle domande  | 
|   | 
  | 
| 
 1 Attività energetiche e 
2 Produzione e trasformazione dei metalli  | 
 entro 31/05/2005 
 | 
| 
 3 Industria dei prodotti minerali e  
4 Industria chimica  | 
 entro 31/10/2005 
 | 
| 
 5 Gestione dei rifiuti e  
6 Altre attività  | 
 entro 31/03/ 2006 
 | 
 
- sia, inoltre, necessario, per le medesime considerazioni, 
	stabilire che la presentazione delle domande di autorizzazione integrata 
	ambientale può essere effettuata dopo 90 giorni dalla approvazione della 
	presente deliberazione;
 
	
- sia quindi necessario confermare l’abrogazione della 
	delibera della Giunta regi onale 1240 del 15 luglio 2002, recante il 
	calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di 
	autorizzazione integrata ambientale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
	della Regione n. 113 del 7 agosto 2002 nonché abrogare le delibere della 
	Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n.1859 del 29 settembre 2003, n. 
	2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n. 1694 del 6 
	ottobre 2004 recanti le modifiche del calendario delle scadenze per la 
	presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, 
	approvate con la citata delibera n. 1240/2002;
 
	DATO ATTO CHE:
- sullo schema della presente ulteriore modifica del 
	calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di 
	autorizzazione integrata ambientale più sopra riportato si sono svolti 
	numerosi momenti di confronto tecnico con le Province emiliano-romagnole che 
	hanno nel complesso valutato positivamente la proposta di modifica del 
	calendario;
 
	DATO INOLTRE ATTO 
- del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Dott.ssa 
Leopolda Boschetti ai sensi dell’art. 37, quarto comma della L.R. 43/2001 e 
della deliberazione di Giunta regionale 447/2003;
	Tutto ciò premesso, dato atto e ritenuto;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura. Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
				
- di approvare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs: 
	372/99, il nuovo calendari o delle scadenze per la presentazione delle 
	domande di autorizzazione integrata ambientale riportato nella seguente 
	tabella:
 
| 
 Categoria IPPC  | 
 Periodo di presentazione delle domande  | 
|   | 
  | 
| 
 1 Attività energetiche e 
2 Produzione e trasformazione dei metalli  | 
 Entro 31/05/2005 
 | 
| 
 3 Industria dei prodotti minerali e  
4 Industria chimica  | 
 Entro 31/10/2005 
 | 
	</ TR>
| 
 5 Gestione dei rifiuti e  
6 Altre attività  | 
 Entro 31/03/ 2006 
 | 
 
- di stabilire che la presentazione delle domande di 
	autorizzazione integrata ambientale può essere effettuata dopo 90 giorni 
	dalla approvazione della presente deliberazione;
 - di abrogare la delibera della Giunta regionale 1240 del 
	15 luglio 2002, recante il calendario delle scadenze per la presentazione 
	delle domande di autorizzazione integrata ambientale, pubblicata nel 
	Bollettino Ufficiale della Regione n. 113 del 7 agosto 2002 e le delibere 
	della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n.1859 del 29 settembre 
	2003, n. 2832 del 30 di cembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n. 1694 
	del 6 ottobre 2004 recanti le modifiche del calendario delle scadenze per la 
	presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, 
	approvate con la citata delibera n. 1240/2002;
 - di riservarsi, in assenza 
	dell’emanazione di specifiche linee guida per la presentazione delle domande 
	di autorizzazione integrata ambientale emanate dal governo ai sensi 
	dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 372/99, di adottare, con successiva 
	deliberazione, specifiche modalità e relativa modulistica per la 
	presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, al fine 
	di garantire omogeneità e buon funzionamento al procedimento autorizza
 - di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel 
	Bollettino ufficiale della Regione.