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AREE TEMATICHE

 

Delibera di Giunta - N.ro 2004/2523 - protocollato il 6/12/2004

Oggetto: APPROVAZIONE SESTA MODIFICA CALENDARIO SCADENZE PRESENTAZIONE DOMANDE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. ABROGAZIONE DELIBERE N. 1240/02, N. 38/03, N. 1859/03, N. 2832/03, N. 1658/04, E N. 1946/04 (D.LGS. N. 372/99, ART. 4, COMMA 3).

APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VISTI:

  • la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
  • la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli artico li, 1 comma 3, 2 e 21, nonché l'allegato B, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 96/61/CE;
  • il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 372, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento";
  • la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
  • il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • il DPR 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione d elle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;
  • il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti attuativi;
  • il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
  • la legge 26 ott obre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
  • la legge 23 Marzo 2001, n. 93, che all’art. 3, comma 2, ha previsto alcuni finanziamenti per le attivita' previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
  • la legge "comunitaria" 39/2002, che all’art. 41 prevede la delega al governo per il completamento del recepimento della Direttiva 96/61/CE;
  • la legge 31 Luglio 2002, n. 179 che dà continuità allo stanziamento effettuato dalla legge 93/2001;
  • il Decreto 19 novembre 2002 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio concernente l’is tituzione della Commissione preposta a fornire supporto tecnico per la definizione delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, di cui all’art. 3, comma 2, del D. Lgs.372/99;
  • la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che all’art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996";
  • il Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante "Prorog a di termini previsti da disposizioni legislative", che all’art. 9 dispone che "Il termine di cui all’art. 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.";
  • la legge 27 febbraio 2004, n. 47 di conversione del Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", che all’art. 9 ha ridotto la proroga, contenuta nel Decreto Legge 355/2003, a soli 6 mesi, disponendo che "Il termine di cui all’art. 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 è prorogato al 30 aprile 2005. Le Autorità compete nti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.";

CONSIDERATO CHE:

  • la direttiva 96/61/CE così come il D. Lgs. 372/99 di attuazione disciplinano la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività elencate nello specifico Allegato I, che appare identico in entrambi gli atti normativi;
  • essi prevedono misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambient e nel suo complesso;
  • essi disciplinano, in particolare, il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi;
  • il D. Lgs. 372/99, all’art. 4, comma 10, prevede che l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE;
  • il D. Lgs. 372/99, all’art. 4, comma 3, prevede che l’autorità competente, individuata nella Regione territorialmente competent e, stabilisca entro il 30 giugno 2002 il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
  • lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che tale calendario è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  • il D. Lgs. 372/99, all’art. 4, comma 14, stabilisce, altresì, che tutti i procedimenti relativi alla autorizzazione integrata ambientale devono comunque essere conclusi entro il 30 ottobre 2004;
  • il D. Lgs. 372/99, all’art. 4, comma 14, stabilisce, inoltre, che ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso nonché la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate;
  • con delibera della Giunta regionale 1240 del 15 luglio 2002, questa Regione ha provveduto ad approvare il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
  • con delibera della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, questa Regione ha provveduto ad approvare la prima modifica del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
  • con delibera della Giunta regionale 1859 del 29 settembre 2003, questa Regione ha provveduto ad approvare la seconda modifica del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
  • con delibera della Giunta regionale 2832 del 30 dicembre 2003, questa Re gione ha provveduto ad approvare la terza modifica del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
  • con delibera della Giunta regionale n. 1658 del 30 luglio 2004, questa Regione ha provveduto ad approvare la quarta modifica del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
  • con delibera della Giunta regionale n. 1694 del 6 ottobre 2004, questa Regione ha provveduto ad approvare la quarta modifica del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:

  • il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21, con cui si provvede a recepire nell’ordinamento regionale quanto disposto dalla direttiva 96/61/CE, e dal D. Lgs. 372/99, ad individuare nella Provincia l’autorità competente alla effettuazione dei procedimenti concernenti l’autorizzazione integrata ambientale, in quanto da tempo la Provincia in Emilia – Romagna rappresenta l’autorità preposta all’insieme dei procedimenti amministrativi che riguardano le tematiche dell’inquinamento e della tutela ambientale ed infine a disegnare un procedimento snello, efficiente ed in grado di introdurre significative semplificazioni rispetto alla situazione attuale concernente i procedimenti autorizzatori;
  • il Governo non ha ancora provveduto, alla data odierna, ad emanare le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, previste dall’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 372/99, provvedendo finora alla istituzione della Commissione di cui al medesimo comma ed articolo ed all’avvio dei lavori della Commissione medesima;
  • appare necessario ribadire quanto indicato nelle proprie precedenti deliberazioni n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre 2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n. 1694 del 6 ottobre 2004 e cioè che, in assenza di specifiche linee guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale emanate dal governo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 372/99, questa Regione provveda, al fine di garantire omogeneità e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio, ad adottare specifiche modalità e relativa modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale;
  • il Parlamento con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che all’art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996", modificando in tal modo l’ambito di competenza delle Regioni e Province autonome;
  • tale ridefinizione degli ambiti di competenza riguarda in particolare impianti appartenenti ai settori industriali siderurgico, energetico, chimico e di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi;
  • la Regi one, in accordo con le Province interessate, Assopiastrelle, ARPA Emilia-Romagna ed APAT, ha proposto per le industrie produttrici di piastrelle di ceramica soggette, per dimensioni produttive, alla normativa IPPC, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la elaborazione dei "requisiti generali vincolanti" al fine della adozione dell’Atto di indirizzo e coordinamento di cui di cui all’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 372/99;
  • la Regione, in accordo con le Province e le Associazioni di categoria interessate, ARPA Emilia-Romagna ed APAT, ha, inoltre, proposto per il settore degli allevamenti soggetti, per dimensioni produttive, alla normativa IPPC, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la elaborazione dei "requisiti generali vincolanti" al fine della adozione dell’Atto di indirizzo e coordinamento di cui di cui all’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 372/99;
  • la Regione, in accordo con le Province emiliano romagnole, le Associazioni di categoria interessate ed ARPA Emilia – Romagna ha in corso di predisposizione una guida alla predisposizione delle domande per l’Autorizzazione Integrata Ambientale; la predisposizione di tale guida è quasi ultimata;

DATO ATTO CHE:

  • il Consiglio dei ministri ha approvato in data 18 novembre 2004 lo schema di D. Lgs. recante recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in attuazione dell’art. 22 della legge 31 ottobre 2003, n.306, che prevede la delega al Governo per l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE;
  • tale schema di D. Lgs. per l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE è stato approvato, con alcune modifiche, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 24 novembre 2004;
  • in particolare in tale schema di D. Lgs. per l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE è previsto, all’art. 5, comma 18, che "L’autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate.";
  • in particolare in tale schema di D. Lgs. per l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE è previsto, all’art. 5, comma 19, che "Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti esistenti devono essere comunque conclus i in tempo utile per assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le autorità competenti definiscono o adeguano i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale.";

RITENUTO CHE:

  • sia necessario provvedere, in relazione agli elementi sopra ricordati ed in particolare alle previsioni dell’art. 5, commi 18 e 19, dello schema di D. Lgs. per l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE, a ridefinire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3 del D. Lgs. 372/99, il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
  • sia necessario confermare le stime, effettuate con la collaborazione delle Province e di ARPA, del numero di impianti obbligati alla effettuazione della doman da di autorizzazione integrata ambientale ricadenti in ogni categoria di cui all’Allegato 1 che appare identico sia nella direttiva 96/61/CE, sia nel D. Lgs. 372/99; tale stima è riassunta nella seguente tabella:

 

N. alle

gato I

 

Categorie di impianti

Numero

impianti

PIACENZA

 

Numero

Impianti

PARMA

Numero

Impianti

REGGIO EMILIA

 

Numero

Impianti

MODENA

Numero

impianti

BOLOGNA

Numero

Impianti

FERRARA)

Numero

impianti

RAVENNA

Numero

impianti

FORLI’ - CESENA

Numero

impianti

RIMINI

 

 

TOTALE

1

 

Attività energetiche

4

8

1

0

0

1

3

0

0

17

2

 

Produzione e

Trasformazione dei metalli

4

7

23

15

31

0

9

13

5

107

3

 

Industria dei prodotti minerali

5

7

50

82

16

3

14

2

4

183

4

 

Industria chimica

1

5

8

6< /B>

5

10

42

29

1

107

5

 

Gestione dei rifiuti

5

15

5

28

8

14

23

5

2

105

6

 

Altre attività

53

51

83

96

30

16

102

125

4

560

 

 

 

 

Totale

< B>

 

 

72

 

93

 

170

 

227

 

90

 

44

 

193

 

174

 

16

 

1079

 

  • sia, altresì, necessario confermare i seguenti criteri utilizzati per la formazione del calendario delle scadenze, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002 e della successive modifiche del calendario delle scadenze, approvato con delibera della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre 2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n. 1694 del 6 ottobre 2004:
    • tipologia e numerosità delle diverse categorie di impianti;
    • disponibilità delle normative tecniche di riferimento (BREF) predisposte dalla Commissione europea;
    • convenienza a far pesare le BAT già in uso in Emilia – Romagna per i settori per cui non sono disponibili i BREF;
    • tempi di presentazione compatibili con:
            • l’ipotesi di un tempo massimo di 120 giorni per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale previsti nel progetto di legge regionale per la conclusione del procedimento;
    • distribuzione omogenea del carico di lavoro, in primo luogo per gli Uffici pubblici, ma anche per i "gestori" nel periodo di riferimento;
    • tempi di presentazione compatibili con i tempi necessari per la definizione e l’approvazione del progetto di legge regionale;

  • in considerazione della prossima approvazione delle guide alla predisposizione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale, predisposte dalla Regione Emilia – Romagna, nonché della preannunciata prossima approvazione di una prima serie di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, previste dall’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 372/99, sia necessario modificare il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, approvato con delibera della Giunta regionale 1240 del 15 luglio 2002 e successivamente modificato con delibere della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n. 1694 del 6 ottobre 2004, come specificato nella seguente tabella:

Categoria IPPC

Periodo di presentazione delle domande

   

1 Attività energetiche e

2 Produzione e trasformazione dei metalli

entro 31/05/2005

3 Industria dei prodotti minerali e

4 Industria chimica

entro 31/10/2005

5 Gestione dei rifiuti e

6 Altre attività

entro 31/03/ 2006

 

  • sia, inoltre, necessario, per le medesime considerazioni, stabilire che la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale può essere effettuata dopo 90 giorni dalla approvazione della presente deliberazione;
  • sia quindi necessario confermare l’abrogazione della delibera della Giunta regi onale 1240 del 15 luglio 2002, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 113 del 7 agosto 2002 nonché abrogare le delibere della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n.1859 del 29 settembre 2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n. 1694 del 6 ottobre 2004 recanti le modifiche del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, approvate con la citata delibera n. 1240/2002;

DATO ATTO CHE:

  • sullo schema della presente ulteriore modifica del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale più sopra riportato si sono svolti numerosi momenti di confronto tecnico con le Province emiliano-romagnole che hanno nel complesso valutato positivamente la proposta di modifica del calendario;

      DATO INOLTRE ATTO

        - del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti ai sensi dell’art. 37, quarto comma della L.R. 43/2001 e della deliberazione di Giunta regionale 447/2003;

      Tutto ciò premesso, dato atto e ritenuto;

      Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura. Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

      A voti unanimi e palesi

      D e l i b e r a

  1. di approvare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs: 372/99, il nuovo calendari o delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale riportato nella seguente tabella:
  2. </ TR>

    Categoria IPPC

    Periodo di presentazione delle domande

       

    1 Attività energetiche e

    2 Produzione e trasformazione dei metalli

    Entro 31/05/2005

    3 Industria dei prodotti minerali e

    4 Industria chimica

    Entro 31/10/2005

    5 Gestione dei rifiuti e

    6 Altre attività

    Entro 31/03/ 2006

     

  3. di stabilire che la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale può essere effettuata dopo 90 giorni dalla approvazione della presente deliberazione;
  4. di abrogare la delibera della Giunta regionale 1240 del 15 luglio 2002, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 113 del 7 agosto 2002 e le delibere della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n.1859 del 29 settembre 2003, n. 2832 del 30 di cembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n. 1694 del 6 ottobre 2004 recanti le modifiche del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, approvate con la citata delibera n. 1240/2002;
  5. di riservarsi, in assenza dell’emanazione di specifiche linee guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale emanate dal governo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 372/99, di adottare, con successiva deliberazione, specifiche modalità e relativa modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantire omogeneità e buon funzionamento al procedimento autorizza
  6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 
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