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AREE TEMATICHE

DECRETO 3 giugno 2014, n. 120

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

Vigente al: 18-9-2020 

 

Capo I

Organizzazione

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo  194,  comma  3,
come modificato  dall'articolo  24,  comma  1,  lettera  d-bis),  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente dall'articolo  9,
comma 3-terdecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44,  nonche'
l'articolo 212, comma 15, come sostituito dall'articolo 25, comma  1,
lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; 
  Considerato che ai sensi del citato articolo  212,  comma  15,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  le  attribuzioni  e  le
modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici  e  finanziari
delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' d'iscrizione, i diritti annuali  d'iscrizione,
sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello  sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato
nazionale dell'Albo; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  8  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99,  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  13
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio  2009,  n.
165, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti  urbani
raccolti in modo  differenziato,  di  attuazione  dell'articolo  183,
comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e della salute, 8  marzo  2010,  n.  65,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  4  maggio  2010,  n.  102,   recante   modalita'
semplificate  per  la  gestione  dei   rifiuti   di   apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori  e  degli
installatori di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (AEE),
nonche'  dei  gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali
apparecchiature; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito  il  parere  del  Comitato  nazionale  dell'Albo  nazionale
gestori ambientali; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2013; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
effettuata con nota prot. n. 0052484/GAB del  10  dicembre  2013,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/6 del 14 febbraio  2014,
con la quale la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  esprime  il
proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Albo nazionale gestori ambientali 
 
  1. L'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo,
costituito presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, e' articolato in un Comitato  nazionale  e  in
Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
                               Art. 2 
 
 
                               Organi 
 
  1. Sono organi dell'Albo: 
    a) il Comitato nazionale; 
    b) le Sezioni regionali e le due Sezioni provinciali di Trento  e
di Bolzano. 
  2. Il Comitato nazionale ha  sede  in  Roma,  presso  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Le Sezioni regionali hanno sede presso le  camere  di  commercio
dei capoluoghi di regione, le Sezioni provinciali presso le camere di
commercio di Trento e di Bolzano. 
  4. Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali  sono
interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio  e  con
le pubbliche  amministrazioni  competenti  alla  tenuta  di  pubblici
registri. 
                               Art. 3 
 
 
                         Comitato nazionale 
 
  1. Il  Comitato  nazionale  dell'Albo  e'  composto  da  diciannove
membri, di comprovata e documentata  esperienza  tecnico-economica  o
giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e  designati
rispettivamente: 
    a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di cui uno con funzioni di presidente; 
    b) uno dal Ministro dello sviluppo  economico,  con  funzioni  di
vicepresidente; 
    c) uno dal Ministro della salute; 
    d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
    e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
    f) uno dal Ministro dell'interno; 
    g) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    h) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio; 
    i) tre scelti tra le organizzazioni imprenditoriali  maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate; 
    l) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori; 
    m) due dalle  organizzazioni  che  rappresentano  i  gestori  dei
rifiuti; 
    n) uno dalle organizzazioni  che  rappresentano  le  imprese  che
effettuano l'attivita' di bonifica dei siti e di  bonifica  dei  beni
contenenti amianto. 
  2. Per ogni componente effettivo e' nominato, con le  modalita'  di
cui al comma 1, un supplente. 
  3. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare sono istituite sezioni  speciali  del  Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  e  ne
vengono fissati composizione e competenze. 
  4. Qualora i componenti di cui ai commi 1 e 2 non vengano designati
entro il termine di  trenta  giorni  dalla  richiesta  formulata  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
Comitato nazionale e' validamente costituito anche in assenza di tali
designazioni, purche' sia  stata  nominata  la  meta'  piu'  uno  dei
componenti effettivi. 
  5. Il  Presidente  del  Comitato  nazionale  ha  la  rappresentanza
dell'Albo,  convoca  le  sedute  in  sede  istruttoria  e   in   sede
deliberante e stabilisce l'ordine del giorno con  modalita'  definite
dallo stesso Comitato nazionale. 
  6. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale, i cui oneri di
funzionamento  gravano  sulle  entrate  derivanti  dai   diritti   di
segreteria e dai diritti annuali  di  iscrizione,  sono  affidate  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  che
le esercita attraverso  la  Direzione  generale  per  la  tutela  del
territorio e delle risorse idriche. 
  7. Ai fini di cui al comma  6  il  Ministero  stipula,  tramite  la
Direzione generale citata, apposita convenzione con l'Unione italiana
delle camere di commercio  finalizzata  a  disciplinare  gli  aspetti
economico - organizzativi dell'attivita'. 
  8. Il segretario del Comitato nazionale, scelto  tra  i  funzionari
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
e' nominato dalla Direzione generale per la tutela del  territorio  e
delle risorse idriche sentito il Comitato nazionale. Il Segretario ha
la  responsabilita'  del  corretto  funzionamento  della  segreteria,
istruisce  i  provvedimenti  da  sottoporre  all'esame  del  Comitato
nazionale, ne cura l'attuazione e  coordina  l'attivita'  avvalendosi
delle segreterie delle Sezioni regionali e delle Province autonome. 
                               Art. 4 
 
 
                   Sezioni regionali e provinciali 
 
  1. Ogni sezione regionale e provinciale e'  istituita  con  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
ed e' cosi' composta: 
    a) dal presidente della camera di commercio o da  un  membro  del
consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con  funzioni  di
presidente; 
    b) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nella
materia ambientale designato dalla giunta regionale  o  dalla  giunta
provinciale della provincia autonoma, con funzioni di vicepresidente; 
    c) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nella
materia ambientale designato dall'unione regionale delle  province  o
dalla giunta provinciale della provincia autonoma; 
    d)  da  un  esperto  di  comprovata  esperienza   nella   materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare scelto, di norma, tra il personale in  servizio
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  e  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e   la   ricerca
ambientale. 
  2. Qualora i componenti di cui al comma  1  non  vengano  designati
entro il termine di  trenta  giorni  dalla  richiesta  formulata  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le
Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche  in
assenza di tali designazioni, purche' sia  stata  nominata  la  meta'
piu' uno dei componenti. 
  3. Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e  provinciali
sono costituite in ufficio e affidate alle camere  di  commercio  dei
capoluoghi di regione o  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  4. Le funzioni di  segretario  sono  esercitate  da  un  dipendente
camerale, nominato con delibera della giunta camerale su  indicazione
del Segretario generale. 
  5. Il segretario della sezione e'  preposto  all'ufficio  e  ha  la
responsabilita'  del  suo   corretto   funzionamento,   istruisce   i
provvedimenti della sezione, ne  cura  l'attuazione  e  organizza  le
attivita' della sezione in base alle direttive del presidente. 
                               Art. 5 
 
 
                 Attribuzioni del Comitato nazionale 
 
  1. Il Comitato nazionale ha  potere  deliberante  ed  esercita,  in
particolare, le seguenti attribuzioni: 
    a)  cura  la  formazione,  la  tenuta,   l'aggiornamento   e   la
pubblicazione dell'Albo in  base  alle  comunicazioni  delle  Sezioni
regionali e provinciali; 
    b) stabilisce i criteri per  l'iscrizione  e  per  le  variazioni
dell'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e  9,
validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali; 
    c)  fissa  i  criteri  e  le  modalita'  di  accertamento  e   di
valutazione  dei  requisiti  richiesti  per  lo   svolgimento   delle
attivita' oggetto d'iscrizione; 
    d) fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali
e le condizioni per  lo  svolgimento  dell'incarico  di  responsabile
tecnico e determina le modalita' di accertamento e  di  aggiornamento
della formazione professionale dello stesso  Per  lo  svolgimento  di
tali attivita' il Comitato nazionale puo' istituire  commissioni  con
la  partecipazione  di   componenti   delle   Sezioni   regionali   e
provinciali; 
    e) fissa i criteri generali per gli  interventi  a  sostegno  dei
soggetti iscritti; 
    f) coordina l'attivita' delle Sezioni regionali e  provinciali  e
vigila sulle  stesse,  esercitando  anche  poteri  sostitutivi  nelle
ipotesi previste; 
    g) disciplina le modalita' per  l'invio  delle  domande  e  delle
comunicazioni all'Albo secondo procedure telematiche; 
    h)  determina  la  modulistica  da  utilizzare  con  i   relativi
allegati; 
    i)  propone  agli  organi  di  controllo,  autonomamente   o   su
indicazione  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali,  accertamenti
ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti
richiesti per  lo  svolgimento  dell'attivita'  oggetto  d'iscrizione
all'Albo; 
    l) decide  sui  ricorsi  proposti  dagli  interessati  avverso  i
provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali; 
    m) istituisce, in relazione  a  specifiche  esigenze,  gruppi  di
lavoro; 
    n) valuta e delibera in merito alle risultanze dei lavori  svolti
dalle sezioni speciali del Comitato nazionale; 
    o) adotta direttive e gli altri atti ad esso spettanti  ai  sensi
della normativa vigente. 
                               Art. 6 
 
 
                Attribuzioni delle Sezioni regionali 
                            e provinciali 
 
  1.  Le  Sezioni  regionali  e   provinciali   hanno   le   seguenti
attribuzioni: 
    a)  ricevono  e  istruiscono  le  istanze  e   le   comunicazioni
presentate all'Albo e adottano i relativi provvedimenti; 
    b) accettano le garanzie finanziarie  richieste  per  l'esercizio
dell'attivita', ove previste; 
    c)  adottano  i  provvedimenti  di  sospensione,  di  revoca,  di
decadenza e di annullamento dell'iscrizione; 
    d) effettuano attivita' informative e formative  per  i  soggetti
iscritti all'Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato  nazionale
e sotto la sua supervisione; 
    e) redigono  ed  inviano  al  Comitato  nazionale  una  relazione
annuale sull'attivita' svolta; 
    f) rendono disponibili al Comitato nazionale, in via  telematica,
i provvedimenti di iscrizione all'Albo, nonche'  i  provvedimenti  di
sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione
dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo; 
    g) rilasciano con  modalita'  telematica  o,  su  richiesta,  con
modalita' cartacea i provvedimenti deliberati; 
    h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative
ai soggetti iscritti all'Albo, avvalendosi degli uffici delle  camere
di commercio; 
    i) verificano,  anche  attraverso  gli  organi  di  controllo,  e
indipendentemente dal rinnovo dell'iscrizione di cui all'articolo 22,
la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo; 
    l) curano lo svolgimento delle verifiche di cui  all'articolo  13
in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
  2. Le Sezioni regionali e provinciali si conformano alle  direttive
del Comitato nazionale. 
                               Art. 7 
 
 
                Funzionamento degli organi dell'Albo 
 
  1. I componenti effettivi e i  componenti  supplenti  del  Comitato
nazionale, nonche' i componenti delle Sezioni regionali e provinciali
durano in carica cinque anni. 
  2. Il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  la  revoca  dall'incarico  dei
componenti effettivi o dei relativi supplenti del Comitato  nazionale
nei seguenti casi: 
    a) assenza ingiustificata del componente effettivo a piu' di  tre
riunioni consecutive nel corso dell'anno solare; 
    b) assenza del componente effettivo  ad  almeno  la  meta'  delle
riunioni nel corso dell'anno solare; 
    c) assenza del componente supplente a piu' di  due  riunioni  del
Comitato nazionale di sua spettanza nel corso dell'anno solare. 
  3. Il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e
provinciali, richiede al Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, la revoca dall'incarico dei  componenti  delle
Sezioni stesse nei seguenti casi: 
    a) assenza ingiustificata del componente a piu' di  tre  riunioni
consecutive nel corso dell'anno solare; 
    b) assenza del componente ad almeno la meta' delle  riunioni  nel
corso dell'anno solare. 
  4.  Le  deliberazioni  del  Comitato  nazionale  e  delle   Sezioni
regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno la  meta'
piu' uno dei componenti nominati, sono  adottate  a  maggioranza  dei
presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 
  5. Alla copertura dei costi relativi al funzionamento del  Comitato
nazionale, delle Sezioni regionali e delle Province autonome, nonche'
dei relativi uffici di segreteria si provvede esclusivamente  con  le
entrate derivanti dai diritti di segreteria  e  dai  diritti  annuali
d'iscrizione, ai sensi  dell'articolo  212,  comma  17,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  6. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono fissate le indennita' di spettanza dei componenti
e del segretario del Comitato nazionale, nonche' dei componenti e del
segretario delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  senza  nuovi  e
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Capo II

Attivita' dell'Albo

                               Art. 8 
 
 
                  Attivita' di gestione dei rifiuti 
           per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo 
 
  1. L'iscrizione all'Albo e' richiesta per le seguenti categorie  di
attivita': 
    a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani; 
    b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
nonche' i produttori iniziali di rifiuti  pericolosi  che  effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti  pericolosi  in
quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri  al  giorno
di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
    c)   categoria   3-bis:   distributori    e    installatori    di
apparecchiature elettriche ed elettroniche  (AEE),  trasportatori  di
rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  in  nome  dei
distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica
di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con  i  Ministri
dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65; 
    d) categoria 4: raccolta e  trasporto  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi; 
    e)  categoria  5:  raccolta  e  trasporto  di  rifiuti   speciali
pericolosi; 
    f) categoria 6: imprese che  effettuano  il  solo  esercizio  dei
trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194,  comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    g)  categoria  7:  operatori   logistici   presso   le   stazioni
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di  terminalizzazione,  gli
scali  merci  e  i  porti  ai  quali,   nell'ambito   del   trasporto
intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della  presa  in  carico
degli  stessi  da  parte  dell'impresa   ferroviaria   o   navale   o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto; 
    h) categoria 8: Intermediazione  e  commercio  di  rifiuti  senza
detenzione dei rifiuti stessi; 
    i) categoria 9: bonifica di siti; 
    l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto. 
  2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 212,  comma  7,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto  delle  norme
che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie
4 e 5 consentono l'esercizio delle attivita' di  cui  alle  categorie
2-bis e 3-bis se  lo  svolgimento  di  queste  ultime  attivita'  non
comporta variazioni della categoria, della classe e  della  tipologia
dei rifiuti per le quali l'impresa e' iscritta. Il Comitato nazionale
stabilisce i criteri per l'applicazione della presente disposizione. 
  3.  Fatte  salve   le   norme   che   disciplinano   il   trasporto
internazionale di merci, le iscrizioni  nelle  categorie  1,  4  e  5
consentono l'esercizio delle attivita' di cui alla categoria 6 se  lo
svolgimento di quest'ultima attivita' non comporta  variazioni  della
categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti  per  le  quali
l'impresa e' iscritta. 
                               Art. 9 
 
 
                 Categorie e classi delle attivita' 
           per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo 
 
  1. L'iscrizione all'Albo e' articolata in categorie  corrispondenti
alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1. 
  2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera  a),  e'
suddivisa  nelle  seguenti  classi,  a  seconda  che  la  popolazione
complessivamente servita sia: 
    a) superiore o uguale a 500.000 abitanti; 
    b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o  uguale  a  100.000
abitanti; 
    c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore  o  uguale  a  50.000
abitanti; 
    d) inferiore a 50.000 abitanti e  superiore  o  uguale  a  20.000
abitanti; 
    e) inferiore a 20.000 abitanti  e  superiore  o  uguale  a  5.000
abitanti; 
    f) inferiore a 5.000 abitanti. 
  3. Le categorie da 4 a 8 di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettere
d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione
delle tonnellate annue di rifiuti gestiti: 
    a) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale  a
200.000 tonnellate; 
    b) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale  a
60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate; 
    c) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale  a
15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate; 
    d) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale  a
6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate; 
    e) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale  a
3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate; 
    f) quantita' annua complessivamente  gestita  inferiore  a  3.000
tonnellate. 
  4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere  i)
e l), sono suddivise nelle seguenti classi in  funzione  dell'importo
dei lavori di bonifica cantierabili: 
    a) oltre a euro 9.000.000,00; 
    b) fino a euro 9.000.000,00; 
    c) fino a euro 2.500.000,00; 
    d) fino a euro 1.000.000,00; 
    e) fino a euro 200.000,00. 
  5.  Il  Comitato  nazionale  puo',   con   propria   deliberazione,
modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili di
cui al comma 4. 
  6. Il Comitato nazionale  puo'  individuare  specifiche  e  singole
attivita' rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione di  cui
all'articolo 8 normandole in sottocategorie. Ai fini  dell'iscrizione
nella categoria 1 di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera  a),  il
Comitato nazionale puo'  individuare  sottocategorie  le  cui  classi
d'iscrizione  sono  basate   sulla   quantita'   annua   di   rifiuti
complessivamente gestita. 
                               Art. 10 
 
 
          Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo 
 
  1. Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo: 
    a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale; 
    b) nella persona del legale rappresentante. 
  2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma
1: 
    a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della  UE
o  cittadini  di  un  altro  Stato,  a  condizione  che  quest'ultimo
riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; 
    b) siano iscritti al  registro  delle  imprese  o  al  repertorio
economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali  che
vi  provvederanno  successivamente  all'iscrizione  all'Albo,  o   in
analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto; 
    c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero  di
interdizione  temporanea  dagli  uffici   direttivi   delle   persone
giuridiche e delle imprese; 
    d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche  ai
sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale  e  anche
qualora sia intervenuta l'estinzione di  ogni  effetto  penale  della
stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi: 
      1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle  norme  a
tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute,  le
norme in materia edilizia e in materia urbanistica; 
      2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad  un  anno
per delitti non colposi. 
  Non si tiene conto della  condanna  qualora  siano  decorsi  almeno
dieci anni dalla data  del  passaggio  in  giudicato  della  relativa
sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi  dell'articolo
167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione; 
    e) siano in regola con gli obblighi  relativi  al  pagamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali  a  favore  dei  lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza; 
    f) non sussistono nei loro confronti  le  cause  di  divieto,  di
decadenza o  di  sospensione  di  cui  all'articolo  67  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    g) non si trovino, in sede  di  prima  iscrizione,  in  stato  di
liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale
o a qualsiasi altra situazione equivalente  secondo  la  legislazione
straniera; 
    h) siano in possesso dei requisiti  di  idoneita'  tecnica  e  di
capacita' finanziaria di cui al successivo articolo 11; 
    i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni
nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo. 
  3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d),  e),  f)  e  g)  sono
accertati d'ufficio dalla Sezione regionale o provinciale  attraverso
l'acquisizione di  apposita  certificazione  e  dal  certificato  del
casellario giudiziario. 
  4. Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo
devono nominare, a pena di improcedibilita' della domanda, almeno  un
responsabile  tecnico  in  possesso   dei   requisiti   professionali
stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al  comma  2,
lettere c), d), f) e i). 
                               Art. 11 
 
 
                   Requisiti di idoneita' tecnica 
                     e di capacita' finanziaria 
 
  1. I requisiti di idoneita' tecnica consistono: 
    a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici; 
    b) nella  disponibilita'  dell'attrezzatura  tecnica  necessaria,
risultante, in particolare, dai mezzi d'opera,  dagli  attrezzi,  dai
materiali di cui l'impresa o l'ente dispone; 
    c) in un'adeguata dotazione di personale; 
    d) nell'eventuale esecuzione di  opere  o  nello  svolgimento  di
servizi nel settore per il  quale  e'  richiesta  l'iscrizione  o  in
ambiti affini. 
  2.  La  capacita'  finanziaria  e'  dimostrata  da  documenti   che
comprovino le potenzialita' economiche e finanziarie  dell'impresa  o
dell'ente, quali il volume di affari, la  capacita'  contributiva  ai
fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da  idonei  affidamenti
bancari. 
  3. L'idoneita' tecnica e la  capacita'  finanziaria  devono  essere
adeguate alle attivita' soggette all'iscrizione. 
  4.  Il  Comitato  nazionale  stabilisce  i  criteri  specifici,  le
modalita' e i termini per la dimostrazione dell'idoneita'  tecnica  e
della capacita' finanziaria. 
                               Art. 12 
 
 
                Compiti, responsabilita' e requisiti 
                      del responsabile tecnico 
 
  1. Compito del responsabile  tecnico  e'  porre  in  essere  azioni
dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella  gestione  dei
rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente  e
di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. 
  2. Il responsabile tecnico  svolge  la  sua  attivita'  in  maniera
effettiva e continuativa ed e' responsabile dei  compiti  di  cui  al
comma 1. 
  3. Il Comitato nazionale puo' disciplinare  piu'  nel  dettaglio  i
compiti e le responsabilita' del responsabile tecnico. 
  4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in: 
    a) idonei titoli di studio; 
    b) esperienza maturata in settori di attivita'  per  i  quali  e'
richiesta l'iscrizione; 
    c) idoneita' di cui all'articolo 13. 
  5. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti  di  cui  al
comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione  alle
categorie e classi d'iscrizione, secondo  criteri  atti  a  garantire
elevati livelli di efficienza e tutela ambientale. 
  6. L'incarico di responsabile tecnico puo' essere ricoperto  da  un
soggetto  esterno  all'organizzazione   dell'impresa.   Il   Comitato
nazionale stabilisce i criteri e  i  limiti  per  l'assunzione  degli
incarichi. 
                               Art. 13 
 
 
                 Formazione del responsabile tecnico 
 
  1. L'idoneita' di cui all'articolo 12,  comma  4,  lettera  c),  e'
attestata mediante  una  verifica  iniziale  della  preparazione  del
soggetto e, con cadenza  quinquennale,  mediante  verifiche  volte  a
garantire il necessario aggiornamento. 
  2. Il Comitato nazionale  definisce  le  materie,  i  contenuti,  i
criteri e le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma
1. 
  3.  E'  dispensato  dalle  verifiche   il   legale   rappresentante
dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile  tecnico  e
che abbia  maturato  esperienza  nel  settore  di  attivita'  oggetto
dell'iscrizione  secondo  criteri  stabiliti  con  deliberazione  del
Comitato nazionale. 
  4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla
data di entrata in vigore della disciplina di cui al  comma  2,  puo'
continuare a svolgere la propria attivita' in regime  transitorio  la
cui durata, comunque non superiore al quinquennio, e'  stabilita  con
deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti  sono  obbligati
all'aggiornamento quinquennale. 
                               Art. 14 
 
 
            Trasmissione e protocollazione delle domande 
                        e delle comunicazioni 
 
  1. Le domande  e  le  comunicazioni  relative  all'iscrizione  sono
trasmesse  alle  Sezioni  regionali  e  provinciali   con   modalita'
telematica mediante accesso  all'apposito  portale  delle  camere  di
commercio. 
  2. La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali
e' registrata nel sistema di  protocollo  informatico  dell'Albo.  Il
protocollo e' unico per ogni  sezione  regionale  e  provinciale,  ha
numerazione progressiva  annuale  ed  e'  tenuto  in  conformita'  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 15 
 
 
                 Procedimento d'iscrizione all'Albo 
 
  1. La domanda d'iscrizione  all'Albo  e'  presentata  alla  sezione
regionale o provinciale nel cui territorio di competenza e' stabilita
la sede legale dell'impresa o dell'ente. Per le imprese  e  gli  enti
con sede legale all'estero  la  domanda  di  iscrizione  all'Albo  e'
presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di
competenza e' ubicata la sede secondaria o il domicilio. 
  2. La domanda d'iscrizione deve essere corredata con: 
    a) nomina del responsabile tecnico  e  dichiarazione,  con  firma
autenticata, di accettazione dell'incarico; 
    b) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e  delle
condizioni  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  fatti  salvi   gli
accertamenti   d'ufficio   ivi   previsti,   nonche'   documentazione
comprovante l'idoneita' tecnica e documentazione atta a dimostrare la
capacita'  finanziaria  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  Comitato
nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4; 
    c) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede
l'iscrizione,  fornito  dalla   sezione   regionale   o   provinciale
competente, nel quale  il  rappresentante  legale  dell'impresa  deve
dichiarare il tipo di attivita', i mezzi, il personale impiegato,  la
quantita' annua di rifiuti e ogni altra notizia utile; 
    d)  attestazione  comprovante  il  pagamento   del   diritto   di
segreteria. 
  3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli  enti
che intendono effettuare attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti
su strada  corredano  la  domanda  di  iscrizione  con  la  seguente,
ulteriore, documentazione: 
    a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa  o
dell'ente, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi
di rifiuti da trasportare; 
    b) copia conforme all'originale della carta di  circolazione  dei
veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso
dal   richiedente   l'iscrizione,   deve   essere    presentata    la
documentazione,  prevista  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva  disponibilita'  dei
veicoli; 
    c) documentazione attestante l'iscrizione al Registro elettronico
nazionale  delle   imprese   che   esercitano   la   professione   di
trasportatore su strada istituito ai sensi del  regolamento  (Ce)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
oppure, per le imprese egli enti la cui attivita'  di  trasporto  non
rientra nel  campo  di  applicazione  dello  stesso  Regolamento,  il
possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa. 
  4. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli  enti
che  intendono  effettuare  esclusivamente  attivita'  di   trasporto
transfrontaliero  di  rifiuti  su   strada   corredano   la   domanda
d'iscrizione con la seguente,  ulteriore  documentazione  redatta  in
lingua italiana: 
    a) dichiarazione di elezione di domicilio in Italia; 
    b) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa  o
dell'ente, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi
di rifiuti da trasportare; 
    c)  attestazione  del  possesso  della  licenza   comunitaria   o
dell'autorizzazione internazionale  all'autotrasporto  di  merci  ove
previste; 
    d) disponibilita' dei veicoli ai sensi del  Regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009; 
    e) copia conforme all'originale della carta di  circolazione  dei
veicoli; 
    f)   documentazione,   prodotta   con   traduzione    asseverata,
equivalente  al  certificato  generale  del  casellario   giudiziario
relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico. 
  5. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli  enti
che intendono effettuare l'attivita' di  trasporto  dei  rifiuti  per
ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione  con  la  seguente,
ulteriore, documentazione: 
    a) copia conforme della licenza rilasciata  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del  decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 188; 
    b) copia conforme del  certificato  di  sicurezza  rilasciato  ai
sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 
  6. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli  enti
che intendono effettuare l'attivita' di trasporto dei rifiuti per via
marittima  e   per   via   navigabile   interna   presentano   idonea
documentazione attestante la conformita' delle navi  che  trasportano
rifiuti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134, alle norme che disciplinano il trasporto di carichi solidi  alla
rinfusa di cui al decreto del Ministro  della  marina  mercantile  22
luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1991,  n.
240,  S.O.,  in  relazione  ai  tipi  di  rifiuti  che  si  intendono
trasportare. 
  7. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione
la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e  delibera
sull'accoglimento o sul rigetto della stessa,  dandone  comunicazione
al soggetto richiedente. 
  8. Il termine di cui al comma 7 puo'  essere  interrotto,  per  non
piu' di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi
oppure se la documentazione presentata a corredo  della  domanda  non
sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui  pervengono
alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione
richiesti. Qualora le imprese e gli enti non provvedano all'invio  di
quanto richiesto entro  il  termine  di  trenta  giorni,  la  sezione
regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione. 
  9. Ove la domanda sia accolta la sezione  regionale  o  provinciale
formalizza il provvedimento di iscrizione. 
  10. Qualora l'iscrizione sia  sottoposta  a  garanzia  finanziaria,
l'interessato, entro il termine di decadenza di  novanta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di  cui  al  comma  7,  e'  tenuto  a
presentare  alla  sezione  regionale  o   provinciale   la   garanzia
finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 17.  La  sezione
regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro  trenta
giorni dalla ricezione della stessa  e  formalizza  il  provvedimento
d'iscrizione. 
                               Art. 16 
 
 
                 Procedure d'iscrizione semplificate 
 
  1. Le imprese e gli  enti  iscritti  all'Albo  sulla  base  di  una
comunicazione  presentata  alla  sezione  regionale   o   provinciale
territorialmente competente sono: 
    a) aziende speciali, consorzi di comuni e  societa'  di  gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per i servizi  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  prodotti  nei
medesimi comuni; 
    b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non  pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
nonche' i produttori iniziali di rifiuti  pericolosi  che  effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti  pericolosi  in
quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri  al  giorno
di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
    c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e  della  salute,  8
marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010,
n. 102. 
  2. La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al  comma  1,
lettera a) e' effettuata dal  comune  o  da  uno  dei  comuni  o  dal
consorzio di comuni nel cui interesse e' svolta l'attivita', il quale
garantisce il possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  tecnica  e  di
capacita' finanziaria  richiesti  ai  sensi  dell'articolo  11.  Tale
comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
    a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata,
del responsabile tecnico; 
    b) foglio notizie debitamente compilato; 
    c)  attestazione  comprovante  il  pagamento   del   diritto   di
segreteria e del diritto annuale di iscrizione. 
  3. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera  b),  attestano
con la comunicazione: 
    a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'  dalle  quali
sono prodotti i rifiuti; 
    b) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti; 
    c) gli estremi identificativi e  l'idoneita'  tecnica  dei  mezzi
utilizzati per il trasporto dei rifiuti,  tenuto  anche  conto  delle
modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; 
    d)  attestazione  comprovante  il  pagamento   del   diritto   di
segreteria e del diritto annuale di iscrizione. 
  4. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera c),  attestano,
con riferimento alle specifiche attivita' esercitate, quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare di concerto con i  Ministri  dello  sviluppo  economico  e
della salute, 8 marzo 2010, n. 65. 
  5. Le Sezioni regionali e provinciali  procedono  a  verificare  la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio
dell'attivita' da parte degli enti e delle imprese iscritte ai  sensi
del presente articolo e, entro trenta giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione  completa  della  prevista  documentazione,  deliberano
l'iscrizione. 
  6. Qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il  mancato
rispetto dei presupposti o dei  requisiti  richiesti  dispongono  con
provvedimento motivato il  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita',
salvo che l'interessato non provveda  a  conformarsi  alla  normativa
vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime. 
  7. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge  7  agosto  1990,  n.
241. 
                               Art. 17 
 
 
                        Garanzia finanziaria 
 
  1.  L'iscrizione  e'  subordinata  alla  presentazione  di   idonea
garanzia finanziaria a favore dello Stato per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 8, comma  1,  lettere  e)  e  h).  L'iscrizione  per  le
attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' sottoposta a
garanzia finanziaria per la sola raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti
urbani pericolosi. 
  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono  ridotte  del  cinquanta  per
cento per le imprese registrate ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1221/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  25  novembre
2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso  della
certificazione del sistema di  gestione  ambientale  ai  sensi  della
norma Uni En Iso 14001. 
  3. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata
dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria  o  polizza
fidejussoria assicurativa ai sensi della legge  10  giugno  1982,  n.
348. 
  4. Le modalita' di  presentazione  e  gli  importi  delle  garanzie
finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo
di attivita' e alle diverse classi di cui agli articoli 8  e  9,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
su proposta del Comitato nazionale. 
                               Art. 18 
 
 
                             Variazioni 
 
  1. Le imprese e gli enti sono  tenuti  a  comunicare  alla  sezione
regionale o provinciale competente ogni atto  o  fatto  che  comporti
modifica  dell'iscrizione  all'Albo  entro  trenta  giorni  dal   suo
verificarsi.  La  sezione  regionale  o  provinciale  delibera  sulla
comunicazione di variazione. 
  2. Nel caso  di  variazione  per  incremento  della  dotazione  dei
veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli
stessi, allegano alla comunicazione di variazione  una  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  secondo  il
modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale. 
  3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le variazioni effettuate
al registro delle imprese o al  repertorio  economico  amministrativo
relative alle variazioni della ragione sociale,  della  sede  legale,
degli  organi  sociali,  delle  trasformazioni  societarie  e   delle
cancellazioni si intendono effettuate anche  alla  sezione  regionale
competente e sono trasmesse d'ufficio per via telematica dal registro
delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla  sezione
regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche
dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati. 
  4. In caso di trasferimento della sede  legale  nel  territorio  di
competenza di altra  sezione  regionale  rispetto  a  quella  che  ha
provveduto all'iscrizione, la domanda  di  variazione  e'  presentata
alla sezione dell'Albo nel cui territorio di competenza  la  sede  e'
trasferita. Quest'ultima  provvede  alla  variazione  dell'iscrizione
dandone comunicazione alla sezione di provenienza  che  procede  alla
cancellazione dell'impresa dal proprio elenco. 
  5. Le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel presente
articolo  continuano  ad  operare  sulla   base   del   provvedimento
d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione  della
sezione regionale. 
                               Art. 19 
 
 
                             Sospensione 
 
  1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo e'  sospesa  dalle  Sezioni
regionali  e   provinciali   nel   rispetto   di   quanto   stabilito
dall'articolo 9 della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  quando  si
verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente: 
    a) l'inosservanza delle prescrizioni contenute o  richiamate  nei
provvedimenti d'iscrizione; 
    b)  l'inosservanza   dell'obbligo   di   comunicazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1; 
    c) il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti  di
lavoro e di protezione sociale. 
  2. La durata della sospensione non  potra'  superare  i  centoventi
giorni complessivi, ferma restando la possibilita' per la sezione  di
individuare i singoli giorni  di  esecuzione  del  provvedimento  che
potranno essere anche non continuativi. 
  3. Tra  la  data  di  notifica  all'interessato  del  provvedimento
sanzionatorio e il  termine  iniziale  di  decorrenza  dello  stesso,
debbono intercorrere almeno novanta giorni. 
  4. Con il provvedimento di sospensione  la  Sezione  stabilisce  il
termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto  deve  conformarsi
alla normativa vigente. 
  5. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri  per  uniformare  sul
territorio  nazionale  l'applicazione   della   sospensione   secondo
ragionevolezza ed equita'. 
                               Art. 20 
 
 
                            Cancellazione 
 
  1.  Le  imprese  e  gli  enti   sono   cancellati   dall'Albo   con
provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora: 
    a) l'iscritto, in regola con il  pagamento  del  diritto  annuale
d'iscrizione, ne faccia domanda; 
    b) vengano a mancare uno o piu' requisiti di cui all'articolo 10,
comma 2, ad  eccezione  di  quanto  previsto  dalla  lettera  g)  del
medesimo comma; 
    c) vengano cancellate dal registro delle imprese; 
    d) siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera a); 
    e)   si   verifichino   carenze,   anche   sopravvenute,    nella
documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6; 
    f) permangano per piu'  di  dodici  mesi  le  condizioni  di  cui
all'articolo 24, comma 7. 
  2.  Gli  effetti  della  cancellazione  decorrono  dalla  data   di
comunicazione del relativo provvedimento; nel caso previsto al  comma
1, lettera a),  dalla  data  della  presentazione  della  domanda  di
cancellazione. 
                               Art. 21 
 
 
                      Procedimento disciplinare 
 
  1. Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed  e),
sono  applicate  dalle  Sezioni  regionali   e   provinciali   previa
contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale e'  assegnato  un
termine di trenta  giorni  per  presentare  eventuali  deduzioni.  Il
soggetto iscritto,  o  il  suo  legale  rappresentante,  deve  essere
sentito  personalmente  quando  nel  termine   predetto   ne   faccia
richiesta. 
  2. Nelle ipotesi di decadenza di  cui  all'articolo  20,  comma  1,
lettere c) e f), si procede direttamente alla cancellazione. 
  3. I provvedimenti  disciplinari  devono  essere  motivati  e  sono
comunicati all'iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed  alla
provincia territorialmente competente e alla camera di commercio. 
                               Art. 22 
 
 
                  Rinnovo dell'iscrizione all'Albo 
 
  1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a  rinnovare
l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla  data  di  efficacia
dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione
regionale o provinciale, ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti  la  permanenza  dei
requisiti  previsti.  Le  imprese  e  gli  enti  iscritti  ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la comunicazione  di
rinnovo dell'iscrizione ogni dieci anni. 
  2. La domanda di rinnovo  dell'iscrizione  deve  essere  presentata
cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti
per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla meta'. 
  3.  Nel  rispetto  delle  normative   comunitarie,   in   sede   di
espletamento delle procedure previste per il rinnovo  dell'iscrizione
all'Albo,  le  imprese  che  risultino  registrate   ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  25  novembre  2009,  o  certificati  UNI-EN  ISO  14001  possono
sostituire    il    nuovo    provvedimento    di    iscrizione    con
autocertificazione resa alla  sezione  regionale  o  provinciale,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445. Detta autocertificazione  deve  essere  accompagnata  da  una
copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei
suddetti regolamenti, nonche' da una denuncia di  prosecuzione  delle
attivita', attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e  delle
attrezzature  alle  prescrizioni  legislative  e  regolamentari,  con
allegata certificazione dell'esperimento delle prove  previste  dalla
normativa vigente. 
  4. I contenuti dell'autocertificazione e  della  documentazione  da
allegare di cui ai commi 1 e 3 sono stabiliti con  deliberazione  del
Comitato nazionale. 
                               Art. 23 
 
 
                    Ricorsi al Comitato nazionale 
 
  1. Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e  provinciali,
nonche' delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli interessati
possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai  sensi  e
per gli effetti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla  comunicazione  del
relativo provvedimento, oggetto di ricorso. 
  2. Il Comitato nazionale ha facolta', nella  fase  istruttoria  dei
ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato. 
                               Art. 24 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1.  Le  domande  d'iscrizione,  variazione  o  cancellazione   sono
assoggettate all'assolvimento  di  un  diritto  di  segreteria.  Tale
diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce  al  registro
delle imprese. 
  2.  Successivamente  all'assegnazione   del   numero   d'iscrizione
all'Albo  le  imprese  e  gli  enti  iscritti  possono  accedere   ai
provvedimenti emessi dalla sezione  competente,  sia  telematicamente
sia presso qualsiasi camera di  commercio  e  possono  richiedere  il
rilascio  di  certificati  d'iscrizione,  visure  o   elenchi.   Tali
documenti sono soggetti al pagamento degli importi  previsti  per  il
rilascio della certificazione del registro delle imprese delle camere
di commercio. 
  3. Le imprese  e  gli  enti  iscritti  all'Albo  sono  tenuti  alla
corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i  seguenti
ammontari: 
    a) imprese ed  enti  che  effettuano  attivita'  di  gestione  di
rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) d), e), f), g)  ed
h): 
      classe a), euro 1.800; 
      classe b), euro 1.300; 
      classe c), euro 1.000; 
      classe d), euro 750; 
      classe e), euro 350; 
      classe f), euro 150; 
    b) imprese ed enti  che  effettuano  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l): 
      classe a), euro 3.100; 
      classe b), euro 2.050; 
      classe c), euro 1.300; 
      classe d), euro 650; 
      classe e), euro 300; 
    c) imprese ed enti  che  effettuano  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), euro 50. 
  4. Il versamento del diritto  annuale  d'iscrizione  e'  effettuato
entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto  corrente
postale, bonifico bancario o modalita' telematica. In sede  di  prima
iscrizione o  di  variazione  di  classe  il  pagamento  del  diritto
corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre  relativamente  ai  mesi
ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di classe.((1)) 
  5. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale  e  della
relativa segreteria, delle Sezioni speciali del  Comitato  nazionale,
delle Sezioni regionali e provinciali  si  provvede,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le  somme  derivanti  dai
diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione. 
  6. Al fine  di  garantire  l'effettiva  copertura  delle  spese  di
funzionamento   dell'Albo,   i   diritti   d'iscrizione,    correlati
all'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo,  sono
rideterminati  ogniqualvolta  si  renda  necessario  in   base   alle
procedure che sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e de mare, di  concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e  dei  trasporti  su
proposta  del  Comitato  nazionale.  Ai  medesimi  fini  si   procede
all'aggiornamento  dei  diritti  di  segreteria   simultaneamente   e
conformemente all'adeguamento dei diritti del registro delle imprese. 
  7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20,  comma  1,  lettera
f), l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini  previsti
comporta la sospensione  d'ufficio  dall'Albo,  che  permane  fino  a
quando non venga  data  prova  alla  Sezione  dell'effettuazione  del
pagamento. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 113, comma 1,  lettera
d)) che "Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: 
  [...] 
  d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo  nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4,  del  regolamento
di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120". 
                               Art. 25 
 
 
                       Pubblicazione dell'Albo 
 
  1. Il Comitato nazionale provvede  alla  pubblicazione  informatica
dell'Albo. 
  2. I dati pubblicati sono oggetto di sola consultazione. Estrazione
di copie, elenchi o altri dati pubblicati sono  ottenuti  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 24, comma 2. 
                               Art. 26 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le iscrizioni relative alle attivita'  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, effettuate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nonche'  le  garanzie  finanziarie  gia'  prestate,  restano
valide ed efficaci fino alla loro scadenza. 
  2. Le iscrizioni effettuate ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
lettere b) e c), del regolamento 28 aprile 1998, n.  406,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n.  276,  in  essere  alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205, rimangono valide ed efficaci fino alla scadenza delle stesse. 
  3. Restano, altresi', valide ed efficaci le domande  di  iscrizione
presentante fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Fino  alla  emanazione  delle  disposizioni  di  competenza  del
Comitato nazionale, restano valide  le  disposizioni  adottate  dallo
stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le Sezioni si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, salvo motivata proroga del Comitato nazionale per specifiche
situazioni. 
  6. Nell'attesa delle norme che disciplinino il trasporto  via  mare
dei rifiuti di cui all'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152,  il  trasporto  dei  rifiuti  all'interno  del
territorio della laguna  di  Venezia  avviene  secondo  le  modalita'
disciplinate  dal  Comitato  nazionale  da  emanarsi  entro  6   mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  7. In attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenza  Stato-Regioni,  che
fissi  i  criteri  generali  per  la   definizione   delle   garanzie
finanziarie da prestare a favore delle regioni  di  cui  all'articolo
212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  restano
in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 5 febbraio 2004, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2004, n. 87, recante modalita' ed  importi  delle
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello  Stato
dalle imprese che  effettuano  le  attivita'  di  bonifica  dei  beni
contenenti amianto, e il decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2005, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2005, n. 217,  recante  modalita'  ed
importi delle garanzie  finanziarie  che  devono  essere  prestate  a
favore dello Stato dalle  imprese  che  effettuano  le  attivita'  di
bonifica dei siti. 
  8. Il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, e' abrogato con  effetto
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 3 giugno 2014 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                                Lupi 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3296 

 


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