Vigente al: 18-9-2020
Capo I
Organizzazione
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 194, comma 3,
come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente dall'articolo 9,
comma 3-terdecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonche'
l'articolo 212, comma 15, come sostituito dall'articolo 25, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
Considerato che ai sensi del citato articolo 212, comma 15, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attribuzioni e le
modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari
delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' d'iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione,
sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato
nazionale dell'Albo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2009, n.
165, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183,
comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, recante modalita'
semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli
installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),
nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Comitato nazionale dell'Albo nazionale
gestori ambientali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota prot. n. 0052484/GAB del 10 dicembre 2013, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/6 del 14 febbraio 2014,
con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il
proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Albo nazionale gestori ambientali
1. L'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo,
costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e' articolato in un Comitato nazionale e in
Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento e
di Bolzano.
Art. 2
Organi
1. Sono organi dell'Albo:
a) il Comitato nazionale;
b) le Sezioni regionali e le due Sezioni provinciali di Trento e
di Bolzano.
2. Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Le Sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio
dei capoluoghi di regione, le Sezioni provinciali presso le camere di
commercio di Trento e di Bolzano.
4. Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono
interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio e con
le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici
registri.
Art. 3
Comitato nazionale
1. Il Comitato nazionale dell'Albo e' composto da diciannove
membri, di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o
giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e designati
rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di cui uno con funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di
vicepresidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio;
i) tre scelti tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate;
l) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori;
m) due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti;
n) uno dalle organizzazioni che rappresentano le imprese che
effettuano l'attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni
contenenti amianto.
2. Per ogni componente effettivo e' nominato, con le modalita' di
cui al comma 1, un supplente.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne
vengono fissati composizione e competenze.
4. Qualora i componenti di cui ai commi 1 e 2 non vengano designati
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Comitato nazionale e' validamente costituito anche in assenza di tali
designazioni, purche' sia stata nominata la meta' piu' uno dei
componenti effettivi.
5. Il Presidente del Comitato nazionale ha la rappresentanza
dell'Albo, convoca le sedute in sede istruttoria e in sede
deliberante e stabilisce l'ordine del giorno con modalita' definite
dallo stesso Comitato nazionale.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale, i cui oneri di
funzionamento gravano sulle entrate derivanti dai diritti di
segreteria e dai diritti annuali di iscrizione, sono affidate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che
le esercita attraverso la Direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche.
7. Ai fini di cui al comma 6 il Ministero stipula, tramite la
Direzione generale citata, apposita convenzione con l'Unione italiana
delle camere di commercio finalizzata a disciplinare gli aspetti
economico - organizzativi dell'attivita'.
8. Il segretario del Comitato nazionale, scelto tra i funzionari
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
e' nominato dalla Direzione generale per la tutela del territorio e
delle risorse idriche sentito il Comitato nazionale. Il Segretario ha
la responsabilita' del corretto funzionamento della segreteria,
istruisce i provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato
nazionale, ne cura l'attuazione e coordina l'attivita' avvalendosi
delle segreterie delle Sezioni regionali e delle Province autonome.
Art. 4
Sezioni regionali e provinciali
1. Ogni sezione regionale e provinciale e' istituita con decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ed e' cosi' composta:
a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del
consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di
presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella
materia ambientale designato dalla giunta regionale o dalla giunta
provinciale della provincia autonoma, con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella
materia ambientale designato dall'unione regionale delle province o
dalla giunta provinciale della provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare scelto, di norma, tra il personale in servizio
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale.
2. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche in
assenza di tali designazioni, purche' sia stata nominata la meta'
piu' uno dei componenti.
3. Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali
sono costituite in ufficio e affidate alle camere di commercio dei
capoluoghi di regione o delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente
camerale, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione
del Segretario generale.
5. Il segretario della sezione e' preposto all'ufficio e ha la
responsabilita' del suo corretto funzionamento, istruisce i
provvedimenti della sezione, ne cura l'attuazione e organizza le
attivita' della sezione in base alle direttive del presidente.
Art. 5
Attribuzioni del Comitato nazionale
1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in
particolare, le seguenti attribuzioni:
a) cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la
pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle Sezioni
regionali e provinciali;
b) stabilisce i criteri per l'iscrizione e per le variazioni
dell'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9,
validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali;
c) fissa i criteri e le modalita' di accertamento e di
valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle
attivita' oggetto d'iscrizione;
d) fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali
e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile
tecnico e determina le modalita' di accertamento e di aggiornamento
della formazione professionale dello stesso Per lo svolgimento di
tali attivita' il Comitato nazionale puo' istituire commissioni con
la partecipazione di componenti delle Sezioni regionali e
provinciali;
e) fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei
soggetti iscritti;
f) coordina l'attivita' delle Sezioni regionali e provinciali e
vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi nelle
ipotesi previste;
g) disciplina le modalita' per l'invio delle domande e delle
comunicazioni all'Albo secondo procedure telematiche;
h) determina la modulistica da utilizzare con i relativi
allegati;
i) propone agli organi di controllo, autonomamente o su
indicazione delle Sezioni regionali e provinciali, accertamenti
ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti
richiesti per lo svolgimento dell'attivita' oggetto d'iscrizione
all'Albo;
l) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i
provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali;
m) istituisce, in relazione a specifiche esigenze, gruppi di
lavoro;
n) valuta e delibera in merito alle risultanze dei lavori svolti
dalle sezioni speciali del Comitato nazionale;
o) adotta direttive e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi
della normativa vigente.
Art. 6
Attribuzioni delle Sezioni regionali
e provinciali
1. Le Sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti
attribuzioni:
a) ricevono e istruiscono le istanze e le comunicazioni
presentate all'Albo e adottano i relativi provvedimenti;
b) accettano le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio
dell'attivita', ove previste;
c) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di
decadenza e di annullamento dell'iscrizione;
d) effettuano attivita' informative e formative per i soggetti
iscritti all'Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale
e sotto la sua supervisione;
e) redigono ed inviano al Comitato nazionale una relazione
annuale sull'attivita' svolta;
f) rendono disponibili al Comitato nazionale, in via telematica,
i provvedimenti di iscrizione all'Albo, nonche' i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione
dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo;
g) rilasciano con modalita' telematica o, su richiesta, con
modalita' cartacea i provvedimenti deliberati;
h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative
ai soggetti iscritti all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere
di commercio;
i) verificano, anche attraverso gli organi di controllo, e
indipendentemente dal rinnovo dell'iscrizione di cui all'articolo 22,
la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;
l) curano lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 13
in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
2. Le Sezioni regionali e provinciali si conformano alle direttive
del Comitato nazionale.
Art. 7
Funzionamento degli organi dell'Albo
1. I componenti effettivi e i componenti supplenti del Comitato
nazionale, nonche' i componenti delle Sezioni regionali e provinciali
durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare la revoca dall'incarico dei
componenti effettivi o dei relativi supplenti del Comitato nazionale
nei seguenti casi:
a) assenza ingiustificata del componente effettivo a piu' di tre
riunioni consecutive nel corso dell'anno solare;
b) assenza del componente effettivo ad almeno la meta' delle
riunioni nel corso dell'anno solare;
c) assenza del componente supplente a piu' di due riunioni del
Comitato nazionale di sua spettanza nel corso dell'anno solare.
3. Il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e
provinciali, richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, la revoca dall'incarico dei componenti delle
Sezioni stesse nei seguenti casi:
a) assenza ingiustificata del componente a piu' di tre riunioni
consecutive nel corso dell'anno solare;
b) assenza del componente ad almeno la meta' delle riunioni nel
corso dell'anno solare.
4. Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno la meta'
piu' uno dei componenti nominati, sono adottate a maggioranza dei
presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Alla copertura dei costi relativi al funzionamento del Comitato
nazionale, delle Sezioni regionali e delle Province autonome, nonche'
dei relativi uffici di segreteria si provvede esclusivamente con le
entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali
d'iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono fissate le indennita' di spettanza dei componenti
e del segretario del Comitato nazionale, nonche' dei componenti e del
segretario delle Sezioni regionali e provinciali senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo II
Attivita' dell'Albo
Art. 8
Attivita' di gestione dei rifiuti
per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo
1. L'iscrizione all'Albo e' richiesta per le seguenti categorie di
attivita':
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in
quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei
distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica
di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali
pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei
trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli
scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto
intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico
degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza
detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 212, comma 7, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme
che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie
4 e 5 consentono l'esercizio delle attivita' di cui alle categorie
2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attivita' non
comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia
dei rifiuti per le quali l'impresa e' iscritta. Il Comitato nazionale
stabilisce i criteri per l'applicazione della presente disposizione.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto
internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5
consentono l'esercizio delle attivita' di cui alla categoria 6 se lo
svolgimento di quest'ultima attivita' non comporta variazioni della
categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali
l'impresa e' iscritta.
Art. 9
Categorie e classi delle attivita'
per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo
1. L'iscrizione all'Albo e' articolata in categorie corrispondenti
alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e'
suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione
complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000
abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000
abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000
abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000
abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.
3. Le categorie da 4 a 8 di cui all'articolo 8, comma 1, lettere
d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione
delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
a) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a
200.000 tonnellate;
b) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a
60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a
15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a
6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a
3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantita' annua complessivamente gestita inferiore a 3.000
tonnellate.
4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i)
e l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo
dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre a euro 9.000.000,00;
b) fino a euro 9.000.000,00;
c) fino a euro 2.500.000,00;
d) fino a euro 1.000.000,00;
e) fino a euro 200.000,00.
5. Il Comitato nazionale puo', con propria deliberazione,
modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili di
cui al comma 4.
6. Il Comitato nazionale puo' individuare specifiche e singole
attivita' rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione di cui
all'articolo 8 normandole in sottocategorie. Ai fini dell'iscrizione
nella categoria 1 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), il
Comitato nazionale puo' individuare sottocategorie le cui classi
d'iscrizione sono basate sulla quantita' annua di rifiuti
complessivamente gestita.
Art. 10
Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo
1. Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo:
a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
b) nella persona del legale rappresentante.
2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma
1:
a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE
o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo
riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio
economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che
vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in
analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di
interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche
qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della
stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a
tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le
norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno
per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno
dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa
sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo
167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di
liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale
o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
straniera;
h) siano in possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di
capacita' finanziaria di cui al successivo articolo 11;
i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni
nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g) sono
accertati d'ufficio dalla Sezione regionale o provinciale attraverso
l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del
casellario giudiziario.
4. Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo
devono nominare, a pena di improcedibilita' della domanda, almeno un
responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali
stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2,
lettere c), d), f) e i).
Art. 11
Requisiti di idoneita' tecnica
e di capacita' finanziaria
1. I requisiti di idoneita' tecnica consistono:
a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
b) nella disponibilita' dell'attrezzatura tecnica necessaria,
risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai
materiali di cui l'impresa o l'ente dispone;
c) in un'adeguata dotazione di personale;
d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di
servizi nel settore per il quale e' richiesta l'iscrizione o in
ambiti affini.
2. La capacita' finanziaria e' dimostrata da documenti che
comprovino le potenzialita' economiche e finanziarie dell'impresa o
dell'ente, quali il volume di affari, la capacita' contributiva ai
fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti
bancari.
3. L'idoneita' tecnica e la capacita' finanziaria devono essere
adeguate alle attivita' soggette all'iscrizione.
4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le
modalita' e i termini per la dimostrazione dell'idoneita' tecnica e
della capacita' finanziaria.
Art. 12
Compiti, responsabilita' e requisiti
del responsabile tecnico
1. Compito del responsabile tecnico e' porre in essere azioni
dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei
rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e
di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attivita' in maniera
effettiva e continuativa ed e' responsabile dei compiti di cui al
comma 1.
3. Il Comitato nazionale puo' disciplinare piu' nel dettaglio i
compiti e le responsabilita' del responsabile tecnico.
4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attivita' per i quali e'
richiesta l'iscrizione;
c) idoneita' di cui all'articolo 13.
5. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al
comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle
categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire
elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.
6. L'incarico di responsabile tecnico puo' essere ricoperto da un
soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato
nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli
incarichi.
Art. 13
Formazione del responsabile tecnico
1. L'idoneita' di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), e'
attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del
soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a
garantire il necessario aggiornamento.
2. Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i
criteri e le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma
1.
3. E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante
dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e
che abbia maturato esperienza nel settore di attivita' oggetto
dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del
Comitato nazionale.
4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla
data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, puo'
continuare a svolgere la propria attivita' in regime transitorio la
cui durata, comunque non superiore al quinquennio, e' stabilita con
deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati
all'aggiornamento quinquennale.
Art. 14
Trasmissione e protocollazione delle domande
e delle comunicazioni
1. Le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione sono
trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalita'
telematica mediante accesso all'apposito portale delle camere di
commercio.
2. La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali
e' registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo. Il
protocollo e' unico per ogni sezione regionale e provinciale, ha
numerazione progressiva annuale ed e' tenuto in conformita' al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 15
Procedimento d'iscrizione all'Albo
1. La domanda d'iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione
regionale o provinciale nel cui territorio di competenza e' stabilita
la sede legale dell'impresa o dell'ente. Per le imprese e gli enti
con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo e'
presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di
competenza e' ubicata la sede secondaria o il domicilio.
2. La domanda d'iscrizione deve essere corredata con:
a) nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma
autenticata, di accettazione dell'incarico;
b) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle
condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli
accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonche' documentazione
comprovante l'idoneita' tecnica e documentazione atta a dimostrare la
capacita' finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato
nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
c) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede
l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale
competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve
dichiarare il tipo di attivita', i mezzi, il personale impiegato, la
quantita' annua di rifiuti e ogni altra notizia utile;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di
segreteria.
3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti
che intendono effettuare attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti
su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente,
ulteriore, documentazione:
a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o
dell'ente, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi
di rifiuti da trasportare;
b) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei
veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso
dal richiedente l'iscrizione, deve essere presentata la
documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di
autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilita' dei
veicoli;
c) documentazione attestante l'iscrizione al Registro elettronico
nazionale delle imprese che esercitano la professione di
trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
oppure, per le imprese egli enti la cui attivita' di trasporto non
rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il
possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.
4. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti
che intendono effettuare esclusivamente attivita' di trasporto
transfrontaliero di rifiuti su strada corredano la domanda
d'iscrizione con la seguente, ulteriore documentazione redatta in
lingua italiana:
a) dichiarazione di elezione di domicilio in Italia;
b) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o
dell'ente, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi
di rifiuti da trasportare;
c) attestazione del possesso della licenza comunitaria o
dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove
previste;
d) disponibilita' dei veicoli ai sensi del Regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
e) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei
veicoli;
f) documentazione, prodotta con traduzione asseverata,
equivalente al certificato generale del casellario giudiziario
relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.
5. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti
che intendono effettuare l'attivita' di trasporto dei rifiuti per
ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione con la seguente,
ulteriore, documentazione:
a) copia conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188;
b) copia conforme del certificato di sicurezza rilasciato ai
sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
6. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti
che intendono effettuare l'attivita' di trasporto dei rifiuti per via
marittima e per via navigabile interna presentano idonea
documentazione attestante la conformita' delle navi che trasportano
rifiuti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134, alle norme che disciplinano il trasporto di carichi solidi alla
rinfusa di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22
luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1991, n.
240, S.O., in relazione ai tipi di rifiuti che si intendono
trasportare.
7. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione
la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera
sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione
al soggetto richiedente.
8. Il termine di cui al comma 7 puo' essere interrotto, per non
piu' di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi
oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non
sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono
alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione
richiesti. Qualora le imprese e gli enti non provvedano all'invio di
quanto richiesto entro il termine di trenta giorni, la sezione
regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione.
9. Ove la domanda sia accolta la sezione regionale o provinciale
formalizza il provvedimento di iscrizione.
10. Qualora l'iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria,
l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, e' tenuto a
presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia
finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 17. La sezione
regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro trenta
giorni dalla ricezione della stessa e formalizza il provvedimento
d'iscrizione.
Art. 16
Procedure d'iscrizione semplificate
1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sulla base di una
comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale
territorialmente competente sono:
a) aziende speciali, consorzi di comuni e societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei
medesimi comuni;
b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in
quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8
marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010,
n. 102.
2. La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al comma 1,
lettera a) e' effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal
consorzio di comuni nel cui interesse e' svolta l'attivita', il quale
garantisce il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di
capacita' finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11. Tale
comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata,
del responsabile tecnico;
b) foglio notizie debitamente compilato;
c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di
segreteria e del diritto annuale di iscrizione.
3. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera b), attestano
con la comunicazione:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dalle quali
sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi
utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle
modalita' di effettuazione del trasporto medesimo;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di
segreteria e del diritto annuale di iscrizione.
4. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera c), attestano,
con riferimento alle specifiche attivita' esercitate, quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
5. Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio
dell'attivita' da parte degli enti e delle imprese iscritte ai sensi
del presente articolo e, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione completa della prevista documentazione, deliberano
l'iscrizione.
6. Qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato
rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con
provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attivita',
salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa
vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime.
7. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Art. 17
Garanzia finanziaria
1. L'iscrizione e' subordinata alla presentazione di idonea
garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attivita' di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere e) e h). L'iscrizione per le
attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' sottoposta a
garanzia finanziaria per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani pericolosi.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono ridotte del cinquanta per
cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre
2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della
certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001.
3. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata
dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n.
348.
4. Le modalita' di presentazione e gli importi delle garanzie
finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo
di attivita' e alle diverse classi di cui agli articoli 8 e 9, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
su proposta del Comitato nazionale.
Art. 18
Variazioni
1. Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione
regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti
modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo
verificarsi. La sezione regionale o provinciale delibera sulla
comunicazione di variazione.
2. Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei
veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli
stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il
modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le variazioni effettuate
al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo
relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale,
degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle
cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale
competente e sono trasmesse d'ufficio per via telematica dal registro
delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione
regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche
dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
4. In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di
competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha
provveduto all'iscrizione, la domanda di variazione e' presentata
alla sezione dell'Albo nel cui territorio di competenza la sede e'
trasferita. Quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione
dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla
cancellazione dell'impresa dal proprio elenco.
5. Le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel presente
articolo continuano ad operare sulla base del provvedimento
d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della
sezione regionale.
Art. 19
Sospensione
1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo e' sospesa dalle Sezioni
regionali e provinciali nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si
verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente:
a) l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei
provvedimenti d'iscrizione;
b) l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui
all'articolo 18, comma 1;
c) il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di
lavoro e di protezione sociale.
2. La durata della sospensione non potra' superare i centoventi
giorni complessivi, ferma restando la possibilita' per la sezione di
individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che
potranno essere anche non continuativi.
3. Tra la data di notifica all'interessato del provvedimento
sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso,
debbono intercorrere almeno novanta giorni.
4. Con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il
termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi
alla normativa vigente.
5. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per uniformare sul
territorio nazionale l'applicazione della sospensione secondo
ragionevolezza ed equita'.
Art. 20
Cancellazione
1. Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo con
provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora:
a) l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale
d'iscrizione, ne faccia domanda;
b) vengano a mancare uno o piu' requisiti di cui all'articolo 10,
comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del
medesimo comma;
c) vengano cancellate dal registro delle imprese;
d) siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera a);
e) si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella
documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
f) permangano per piu' di dodici mesi le condizioni di cui
all'articolo 24, comma 7.
2. Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di
comunicazione del relativo provvedimento; nel caso previsto al comma
1, lettera a), dalla data della presentazione della domanda di
cancellazione.
Art. 21
Procedimento disciplinare
1. Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed e),
sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali previa
contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale e' assegnato un
termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Il
soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere
sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia
richiesta.
2. Nelle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1,
lettere c) e f), si procede direttamente alla cancellazione.
3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono
comunicati all'iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed alla
provincia territorialmente competente e alla camera di commercio.
Art. 22
Rinnovo dell'iscrizione all'Albo
1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare
l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia
dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione
regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei
requisiti previsti. Le imprese e gli enti iscritti ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la comunicazione di
rinnovo dell'iscrizione ogni dieci anni.
2. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata
cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti
per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla meta'.
3. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di
espletamento delle procedure previste per il rinnovo dell'iscrizione
all'Albo, le imprese che risultino registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 novembre 2009, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono
sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con
autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Detta autocertificazione deve essere accompagnata da una
copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei
suddetti regolamenti, nonche' da una denuncia di prosecuzione delle
attivita', attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e delle
attrezzature alle prescrizioni legislative e regolamentari, con
allegata certificazione dell'esperimento delle prove previste dalla
normativa vigente.
4. I contenuti dell'autocertificazione e della documentazione da
allegare di cui ai commi 1 e 3 sono stabiliti con deliberazione del
Comitato nazionale.
Art. 23
Ricorsi al Comitato nazionale
1. Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali,
nonche' delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli interessati
possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e
per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del
relativo provvedimento, oggetto di ricorso.
2. Il Comitato nazionale ha facolta', nella fase istruttoria dei
ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Art. 24
Risorse finanziarie
1. Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione sono
assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale
diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce al registro
delle imprese.
2. Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione
all'Albo le imprese e gli enti iscritti possono accedere ai
provvedimenti emessi dalla sezione competente, sia telematicamente
sia presso qualsiasi camera di commercio e possono richiedere il
rilascio di certificati d'iscrizione, visure o elenchi. Tali
documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il
rilascio della certificazione del registro delle imprese delle camere
di commercio.
3. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti alla
corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti
ammontari:
a) imprese ed enti che effettuano attivita' di gestione di
rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) d), e), f), g) ed
h):
classe a), euro 1.800;
classe b), euro 1.300;
classe c), euro 1.000;
classe d), euro 750;
classe e), euro 350;
classe f), euro 150;
b) imprese ed enti che effettuano attivita' di gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l):
classe a), euro 3.100;
classe b), euro 2.050;
classe c), euro 1.300;
classe d), euro 650;
classe e), euro 300;
c) imprese ed enti che effettuano attivita' di gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), euro 50.
4. Il versamento del diritto annuale d'iscrizione e' effettuato
entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente
postale, bonifico bancario o modalita' telematica. In sede di prima
iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto
corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi
ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di classe.((1))
5. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e della
relativa segreteria, delle Sezioni speciali del Comitato nazionale,
delle Sezioni regionali e provinciali si provvede, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le somme derivanti dai
diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione.
6. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle spese di
funzionamento dell'Albo, i diritti d'iscrizione, correlati
all'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, sono
rideterminati ogniqualvolta si renda necessario in base alle
procedure che sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e de mare, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti su
proposta del Comitato nazionale. Ai medesimi fini si procede
all'aggiornamento dei diritti di segreteria simultaneamente e
conformemente all'adeguamento dei diritti del registro delle imprese.
7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera
f), l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti
comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a
quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del
pagamento.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 113, comma 1, lettera
d)) che "Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
[...]
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120".
Art. 25
Pubblicazione dell'Albo
1. Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica
dell'Albo.
2. I dati pubblicati sono oggetto di sola consultazione. Estrazione
di copie, elenchi o altri dati pubblicati sono ottenuti secondo le
modalita' di cui all'articolo 24, comma 2.
Art. 26
Disposizioni transitorie e finali
1. Le iscrizioni relative alle attivita' di cui all'articolo 8,
comma 1, effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' le garanzie finanziarie gia' prestate, restano
valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
2. Le iscrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettere b) e c), del regolamento 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, in essere alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205, rimangono valide ed efficaci fino alla scadenza delle stesse.
3. Restano, altresi', valide ed efficaci le domande di iscrizione
presentante fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del
Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo
stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le Sezioni si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, salvo motivata proroga del Comitato nazionale per specifiche
situazioni.
6. Nell'attesa delle norme che disciplinino il trasporto via mare
dei rifiuti di cui all'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, il trasporto dei rifiuti all'interno del
territorio della laguna di Venezia avviene secondo le modalita'
disciplinate dal Comitato nazionale da emanarsi entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. In attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che
fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie
finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo
212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, restano
in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 5 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2004, n. 87, recante modalita' ed importi delle
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato
dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei beni
contenenti amianto, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2005, n. 217, recante modalita' ed
importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a
favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di
bonifica dei siti.
8. Il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, e' abrogato con effetto
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 giugno 2014
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 3296