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AREE TEMATICHE

Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n.186

TITOLO III Dell'igiene del suolo e dell'abitato

CAPO III Delle lavorazioni insalubri

Articolo 216

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000. (1)

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(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.).  L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12.07.1961, n. 603 (G.U. 24.07.1961, n. 181), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

Articolo 217

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire ovvero impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. (1)

Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. (1)

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(1) Il podestà, citato nel presente comma, è attualmente identificato nella figura del sindaco.

 

 


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