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AREE TEMATICHE

Discariche di rifiuti

Selezione di giurisprudenza della Cassazione in materia di discariche

Giurisprudenza

Discarica - Responsabilità Enti 231/2001

Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, è sufficiente la prova dell'avvenuto conseguimento di un vantaggio ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 da parte dell'ente, anche quando non sia possibile determinare l'effettivo interesse da esso vantato "ex ante" rispetto alla consumazione dell'illecito, purché il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi. (Fattispecie in cui, a fronte della corruzione intercorsa tra il pubblico agente e l'amministratore di una società interessata all'ampliamento di una discarica dalla medesima gestita, veniva riconosciuto il vantaggio, comportante la responsabilità ex d.lgs. n.231 del 2001, anche nei confronti di una terza società che interveniva creando la provvista di denaro in favore del privato corruttore, in tal modo beneficiando – mediante contratti stipulati dopo la consumazione del reato - dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso la suddetta discarica). (Cass. pen. Sentenza n. 15543 del 19/01/2021)

Discarica abusiva - Reato permanente

La permanenza del reato previsto dall'art. 256, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di gestione abusiva o irregolare della fase post-operativa di gestione di una discarica, non cessa per il solo commissariamento, intervenuto ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2001, dell'ente nel cui interesse la discarica sia stata realizzata, atteso che tale circostanza, determinando soltanto il mutamento dell'organo amministrativo, non impedisce di provvedere agli adempimenti connessi a tale fase, trattandosi di obblighi ricadenti non solo sull'ente ma anche sul soggetto che ha realizzato e gestito la discarica, indipendentemente dal fatto che questi continui o meno a ricoprire cariche sociali. (Cass. pen. Sentenza n. 37601 del 15/07/2021)

L'attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado. (Cass. pen. Sentenza n. 9954 del 19/01/2021)

Le condotte di chi realizzi o gestisca una discarica di rifiuti non autorizzata si configurano come un reato avente le caratteristiche della permanenza, posto che la lesione del bene interesse tutelato si perpetua, determinando la perdurante flagranza del reato, non solo per tutto il periodo in cui la discarica abusiva, attraverso il conferimento e/o la manipolazione dei rifiuti in corso di svolgimento in essa, è materialmente in esercizio, ma anche sino a che, in assenza di provvedimenti autoritativi che la sottraggano alla disponibilità del gestore, non ne sia esaurita anche la fase cosiddetta ostoperativa, cioè sino alla conclusione delle procedure di chiusura, consistenti nella rimozione dei rifiuti e nella bonifica dell'area, imposte dalla legge, ovvero con il rilascio della autorizzazione amministrativa. ((Cass. pen., Sez. III, Sent. 13 maggio 2020, n. 14724)

Discarica abusiva - Nozione

In assenza delle condizioni prescritte dall'art. 183, comma 1, ett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, non ricorre l'ipotesi del deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, posto che, in difetto anche di uno dei requisiti indicati da tale norma, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva", nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi. (Cass. pen., Sez. III, Sent. 11 febbraio 2020, n. 5417)

Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata. ((Cass. pen., Sez. III, Sent. 2 ottobre 2019, n. 40378)

In tema di rifiuti, la condotta di realizzazione di una discarica abusiva può consistere anche solo nell'allestimento ovvero nella mera destinazione di un determinato sito al progressivo accumulo dei rifiuti, senza che sia necessaria l'esecuzione di opere atte al funzionamento della discarica stessa. (Cass. pen., Sez. III, Sent. 11 aprile 2017, n. 18399)

Discarica abusiva commessi da terzi su terreno altrui

In materia di rifiuti, il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti. Pertanto, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano illecitamente depositato i rifiuti, in quanto nessun obbligo di controllo può ravvisarsi in carico del proprietario medesimo, mentre gli obblighi di corretta gestione e smaltimento sono posti esclusivamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti medesimi. (Cass. pen., Sez. III, Sent. 15 maggio 2019, n. 21080)

Discarica - Definizione di gestore

In tema di rifiuti, il d.lgs. n. 36 del 2003, art. 2, comma 1, ett. o), definisce come "gestore della discarica", «il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa», ricomprendendo in tale categoria sia il titolare dell'autorizzazione, sia i soggetti che partecipano in concreto a una o più fasi della gestione. (Cass. pen., Sez. III, Sent. 28 febbraio 2019, n. 8684)

 

 


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