Studio Brancaleone




SERVIZI OFFERTI - Contattaci Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

Servizi legali

servizi legali Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

consulenza certificazioni Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

consulenza normativa Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi on-line

consulenza certificazioni Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Dalle Regioni / Lombardia

18-01-2010

Regione Lombardia - Energia - Precisazioni sulla certificazione energetica degli edifici

Il decreto del Direttore Generale n. 14006/2009 contiene precisazioni in merito alle disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici e modifiche al d.d.g. n. 5796 dell’11 giugno 2009, relativo all’aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici.

Tra le precisazioni contenute nel decreto, operative a partire dal 15 gennaio 2010, segnaliamo:

 - l’autodichiarazione con cui il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, dichiari che l’edificio oggetto di compravendita è di classe G ed i costi per la gestione energetica sono molto alti, (punto 9, Allegato A - D.M. 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), non sostituisce l’attestato di certificazione energetica previsto dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 5018/2007. Le norme statali, infatti, così come previsto dal d.lgs. n. 192/1995, si applicano solo nelle Regioni che non si siano ancora dotate di proprie leggi in materia.

- gli interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, per i quali la DIA (dichiarazione di inizio attività) o la domanda di permesso a costruire sia stata protocollata presso il comune nel periodo intercorrente tra l’1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009, i certificatori possono redigere l’attestato di certificazione secondo il modello di cui all’Allegato C della d.g.r. 8/5773, utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto n. 15833 del 13 dicembre 2007.

- il proprietario è esente da responsabilità qualora venga dimostrato che il Direttore dei lavori ha realizzato l’intervento in difformità da quanto indicato nella relazione tecnica ed allegata al progetto protocollato come definitivo, al fine di ottenere il titolo abilitativo.


Documenti di approfondimento

Decreto del Direttore Generale 15 dicembre 2009, n. 14006 (R)
Precisazioni in merito alle disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici e modifiche al d.d.g. n. 5796 dell’11 giugno 2009

 



Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it