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24-10-2011
La Regione Marche con delibera di Giunta n. 1312 del 03/10/2011 ha emanato gli indirizzi per il coordinamento della procedura di autorizzazione unica regionale con le procedure di VIA e con la procedura di concessione di derivazione d’acqua in caso di impianti idroelettrici.
La delibera si sofferma sulla richiesta di rilascio dell'autorizzazione unica, che è condizione necessaria per il corretto avvio del procedimento previsto dall'art. 12 del d.lgs. 387/2001.
Difatti, il procedimento citato non è ritenuto validamente introdotto nel caso di presentazione di una domanda di un endo procedimento seppure in esso contenuto (ad esempio la presentazione della domanda di verifica di assoggettabilità di "screening" e/o di VIA, da sole non sostituiscono, neppure temporaneamente, la domanda di autorizzazione unica).
La disciplina dell'autorizzazione unica è dunque applicabile solo ai procedimenti validamente incardinati. In tal caso, spetterà poi all'autorità competente al rilascio della stessa rapportarsi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Ricordiamo che è la provincia l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica citata, ex art. 12 d.lgs. 387/2001, per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione, per quest'ultima tipologia, la cui valutazione di impatto ambientale è riservata alla competenza regionale.
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