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09-05-2011
La Regione Toscana, con la legge regionale n. 11/2001, ha approvato le regole per l'individuazione delle aree non idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra, in attuazione delle linee guida nazionali, emanate con decreto ministeriale 10 settembre 2010.
La legge prevede che l’istanza di autorizzazione unica, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride, deve essere corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito, rimandando poi alla Giunta Regionale la determinazione della cauzione a garanzia delle opere suddette.
Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all’interno delle aree urbanizzate di recente formazione destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi e la distanza minima tra gli impianti deve essere di 200 metri, ad eccezione per gli impianti di potenza fino a 20 Kw.
La legge dispone anche in merito ai procedimenti di autorizzazione in corso all’entrata in vigore della legge, distinguendo tra impianti di potenza fino ad 1 MW e superiore ad 1 MW.
Aggiornamento: vedi new del 14-11-2011 Regione Toscana - Energia - Modifiche alla legge 11/2011 sulla localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra
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