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23-03-2011
La Regione Veneto con Legge n. 7 del 18 marzo 2011 (legge finanziaria 2011), che entra in vigore il 23 marzo 2010, detta disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi prevedendo il diniego al rilascio delle autorizzazioni per impianti di medie e grandi dimensioni.
In particolare, l'art. 4 della legge finanziaria sancisce che non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1.000kWe.
Il divieto è disposto nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale previsto dalla Legge 13/2009, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione ambientale, e un piano energetico regionale e comunque non potrà superare il 31 dicembre 2011.
Il divieto non vale per le istanze di autorizzazione di impianti fotovoltaici presentate prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria, mentre la legge non dispone in merito alle istanze presentate e relative alle altre fonti di energia.
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