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News / Dalle Regioni / Emilia-Romagna

02-05-2012

Regione Emilia-Romagna - VIA (Valutazione impatto ambientale) nuova disciplina

La Regione Emilia-Romagna, con la Legge Regionale n. 3 del 20 aprile 2012, ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA (Valutazione di impatto ambientale) apportando diverse modifiche alle precedenti disposizioni di cui alla L.R. 9/1999.

Il provvedimento, pur confermando l’impianto generale dei procedimenti previsti dalla precedente legge regionale 9/99, modifica il procedimento di VIA e di verifica (screening) e introduce alcune ulteriori disposizioni per rafforzare la partecipazione dei cittadini, nonché sostituisce tutti i precedenti allegati.

In merito alla partecipazione dei cittadini, si stabilisce infatti che il progetto, il relativo studio ambientale preliminare o studio di impatto ambientale possano essere illustrati in un’assemblea pubblica convocata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, qualora sia richiesta dalle amministrazioni o dai cittadini interessati.

Sono assoggettati alla VIA:

  • i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A1, A2 e A3 di competenza rispettivamente regionale, provinciale e comunale, nonché i progetti di modifica ed estensione di questi, qualora queste comportino il superamento delle soglie indicate negli Allegati stessi;
  • i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B1, B2 e B3 di competenza rispettivamente regionale, provinciale e comunale, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, all’interno di aree SIC o ZPS, nonché qualora sia richiesta all'esito della procedura di verifica (screening).

Sono invece soggetti alla procedura di screening:

  • i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B1, B2 e B3, che non ricadano all'interno di aree naturali protette, SIC o ZPS ;
  • i progetti di modifica ed estensione dei progetti elencati negli Allegati A1, A2 e A3, B1, B2 e B3, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, qualora possano avere ripercussioni negative per l'ambiente, per le parti non autorizzate.

Possono invece, su richiesta del proponente, essere sottoposti:

  • alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA i progetti non elencati negli Allegati;
  • alla procedura di VIA i progetti indicati negli Allegati B1, B2 e B3.

Le domande di VIA e di verifica (streaming) presentate prima dell’entrata in vigore della nuova legge (5/5/2012) saranno concluse con le procedure vigenti al momento della presentazione delle stesse.

 

 



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